Raccomandata

Incarto n. 36.2007.183

ir/td

Lugano 25 aprile 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2007 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 6 novembre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

A. RI 1, domiciliato a __________, nato nel 1938, coniugato con __________, al beneficio di una rendita AVS, ha chiesto con l’inoltro dell’apposito formulario, la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008.

La domanda è stata respinta dall’amministrazione con decisione formale del 28 settembre 2007 ed il successivo reclamo del 9 ottobre 2007 non ha avuto miglior sorte siccome respinto con decisione su reclamo del 6 novembre 2007 dopo che l’UAM ha eseguito alcuni accertamenti cui sarà cenno ove occorra. L’amministrazione ha ritenuto che il reddito di RI 1 e della moglie __________, calcolato autonomamente a seguito dell’applicazione del previdente art. 67 litt. m RLCAMAl, reddito convertito a mano delle apposite tabelle, non permettesse di attribuire il sussidio.

B. Con ricorso del 3 dicembre 2007 RI 1 indica che, a seguito di un reclamo contro la decisione di tassazione 2006 del competente Ufficio di Tassazione (UT qui di seguito), l’amministrazione fiscale ha determinato in CHF 297'000.-- la sua sostanza immobiliare. Per il signor RI 1 il suo reddito convertito e cifrato, in maniera non contestata, in CHF 25'421.--, deve essere aumentato quindi di CHF 6'466.-- ossia 1/15 della sostanza al netto della franchigia ([CHF 297'000 - CHF 200'000] : 15). L’importo del reddito ammonterebbe quindi a CHF 31'887.--e quindi inferiore ai limiti per la concessione del sussidio.

Con osservazioni del 18 dicembre 2007 l’amministrazione rileva l’introito di rendite per complessivi CHF 36'936.-- da parte dei coniugi __________ importo decisamente inferiore al reddito precedentemente nella disponibilità dei signori __________ come rilevabile dalla tassazione di riferimento riferita all’anno 2005. Per l’amministrazione dal reddito lordo va dedotto l’importo relativo agli interessi passivi. Per l’UAM l’importo cifrato netto cifrato in CHF 3'026.-- una volta convertito conduce alla somma si CHF 25'421.-- annui cui va aggiunta la quota di sostanza che l’amministrazione ritiene dalla tassazione 2005 e quindi CHF 8'600.-- (1/15 di 329'000 – 200'000). Per l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia vi è quindi il superamento dei limiti per la concessione del sussidio.

Al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di ulteriori prove. Dal canto suo il giudice delegato ha acquisito gli incarti relativi alle tassazioni 2005 e 2006 dei signori __________.

in diritto

in ordine

  1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

  2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

  3. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre al 6 novembre 2007, quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento, vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

Una soluzione diversa potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui si è invece basata l'Amministrazione per la sua decisione. In quell'evenienza, le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali, ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.

nel merito

  1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

A norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a) il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e

della sostanza imponibili;

b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni

singolo assicuratore;

c) la quota media cantonale ponderata;

d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

  • persone sole,

  • famiglie,

  • reddito di riferimento;

e) la quota minima a carico degli assicurati;

f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g) l'importo minimo annuo di sussidio;

h) il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i) l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMal."

  1. Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

mento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

  1. cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:

" d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi-

stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

A tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma si veda la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004).

  1. A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:

" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice)

Nel caso concreto è di tutta evidenza dato il presupposto della diminuzione del reddito conseguito dalla famiglia del ricorrente per il calcolo autonomo del reddito da convertire a mano delle apposite tabelle così come descritto nelle considerazioni che precedono. In effetti dalla tassazione applicabile (2005) la moglie del ricorrente è passata al beneficio della pensione con una sensibile riduzione delle entrate economiche. Applicabile e l'art. 67 litt. m RLCAMal. Come espresso nelle considerazioni che precedono in caso di realizzazione degli estremi di cui all'art. 67 RLCAMal l'UAM deve procedere al calcolo autonomo del reddito conseguito nel periodo più prossimo cui deve essere computata la quota parte di sostanza di 1/15 della parte esuberante la franchigia CHF 200'000.- per il caso concreto.

Importante è qui accertare come debba essere composto il reddito da sottoporre a conversione. In una sentenza (36.2006.52 del 13 giugno 2006) emanata dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione a tre giudici è stato evidenziato come

" X. … ha potuto contare - nel corso del 2005 - su un reddito conseguito in qualità di "indipendente" (perlomeno per una piccola parte del primo semestre 2005), per piccoli lavori di … A questo reddito potrebbe essere ancora aggiunto - sempre quale reddito d'altra fonte - il valore locativo della … a disposizione del ricorrente nella casa.

Il Reg. LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni, "altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte.”

In sostanza dunque ogni reddito deve essere considerato. Nella fattispecie in esame l'UAM ha ritenuto le vendite di vecchiaia di cui beneficiano i signori __________. La determinazione di tali importi così come operata dall'amministrazione appare non contestata ed ammessa. Le parti divergono invece in merito alla sostanza che deve essere considerata. Per il ricorrente va ritenuta quella da ultimo fissata dall'UT siccome più prossima al periodo per il quale è chiesto il sussidio ed al nuovo reddito. Per l'UAM occorre fare riferimento alla sostanza ritenuta nella tassazione 2005 applicabile.

Prima di analizzare questa tematica occorre però verificare, a fronte della proprietà immobiliare del ricorrente (e del computo in deduzione dal reddito degli interessi passivi), se il valore locativo dell'immobile vada conteggiato nel reddito per la sua successiva commutazione a mano delle tabelle.

  1. In merito al tema del valore locativo di un immobile, da considerarsi nell’ambito del calcolo autonomo del reddito da parte dell’amministrazione per la determinazione del diritto al sussidio o meno, questo Tribunale (sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2) ha evidenziato:

" Il tema … del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori."

Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:

" Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"

La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):

" L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."

Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:

" il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;

per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

  • 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

  • 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.

Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.

Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.

Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."

La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza.

  1. Il valore locativo del proprio immobile, soggetto alla percezione delle imposte sul reddito come descritto nelle considerazioni precedenti, deve essere considerato nell'ambito dei redditi da commutare. Il testo dell'art. 69, cui rinvia l'art. 71 RLCAMal è, al proposito, esplicito e tende a ritenere anche il "reddito netto della sostanza" che, per gli immobili, è costituito dalle pigioni o dagli affitti e, quando la sostanza immobiliare è goduta personalmente dall'assicurato, del valore locativo.

Come indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che va successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni). Questo principio è stato in particolare espresso e ritenuto dal TCA nella sua composizione a 3 giudici nella sentenza 28 febbraio 2008 (Inc. 36.2007.172).

D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."

Da questa giurisprudenza discende quindi palesemente che tra i redditi da considerare e computare, anche per il parallelismo con il riconoscimento della deducibilità degli oneri ipotecari gravanti la proprietà immobiliare, vi è pure il reddito locativo degli immobili nella disponibilità della persona, o della famiglia, chiedente l’aiuto sociale. Sarebbe infatti urtante determinare un reddito ad esempio per salari o rendite senza computare il valore locativo e dedurre gli interessi passivi versati a fronte di un credito ipotecario concesso (che incide anche sul valore della sostanza computabile). Sarebbe quindi scioccante non considerare il valore locativo dell’immobile. Il locatario si troverebbe decisamente sfavorito, in questa ipotesi, nei confronti del proprietario immobiliare che fa uso del suo bene (casa o appartamento) (il cui valore, a livello fiscale, è anche ritenuto in modo più favorevolmente rispetto a titoli o valori quotati alla borsa [d’altra parte maggiormente volatili]).

In altri termini quindi i valori da ritenere per fissare il reddito da convertire debbono comprendere “ogni” reddito a disposizione della persona interessata e dunque anche il valore locativo.

In concreto dunque vanno considerati gli importi delle rendite conseguite dai ricorrenti, dedotti certamente gli oneri ipotecari, in uno con il valore locativo.

Dagli incarti fiscali richiamati appare che il valore locativo assommava a CHF 7'500.-- se si ritiene la tassazione 2005 mentre è stato fissato a CHF 6'800.-- nella decisione di tassazione 2006, dopo reclamo. Sia come sia tale importo (anche il minore citato), aggiunto al reddito da convertire (CHF 36'312.--) conduce ad un reddito (senza ancora il computo della sostanza) di CHF 43'112.-. Convertito tale importo conduce ad una somma di CHF 32'000.- (arrotondata come di legge) e ciò senza avere considerato la sostanza. Se anche si volesse ritenere la quota di sostanza indicata dall'assicurato (CHF 6'466.-) i limiti per il sussidio sono ampiamente superati.

Il tema della sostanza da convertire, in aggiunta al reddito ed una volta dedotta la franchigia di legge, non merita qui particolare approfondimento alla luce del fatto che – stanti i dati che precedono – anche se si ritenesse l’importo rivendicato dal ricorrente la somma che permette di conseguire il sussidio sarebbe superata.

Nelle sentenze citate dall’amministrazione a pagina 4 delle osservazioni si rammenta come l’UAM, ed il Tribunale salvo eccezioni, siano tenuti alle decisioni di tassazione definitive e non possano scostarsi dai dati ritenuti in quella sede senza una valida e particolare ragione.

Nella sentenza 36.2005.105 del 19 settembre 2005 è stato ritenuto come:

" La lamentela non può essere recepita. Infatti, per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. … “

Il rinvio alla giurisprudenza (prima frase delle osservazioni a pag. 4) operato dall’amministrazione appare, in se, corretto ma appare qui improprio. Indubbiamente le decisioni fiscali, come indicato, sono vincolanti e dalle stesse l’amministrazione ed il Giudice non si scostano salvo particolari e giustificati motivi. In concreto però il tema è quello a sapere se, nell’ambito della determinazione del reddito da convertire, e meglio della determinazione della sostanza da ritenere per fissare il diritto o meno al sussidio, occorra procedere mediante determinazione della sostanza a mano della tassazione applicabile o si possa fare capo a sostanza accertata successivamente dall’autorità fiscale come vuole il ricorrente e quindi in tempo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è chiesto.

Si possono qui operare alcune ipotesi. Come trattare, ad esempio, il caso di persone che – per donazione od in via ereditaria – si vedano aumentare notevolmente la sostanza successivamente al periodo oggetto della tassazione applicabile ma prima del conseguimento del nuovo reddito da computare? Quid quindi se il qui ricorrente avesse – ad esempio nel corso del 2006 – ricevuto importante sostanza tale da rendere certo il rifiuto del sussidio se computata? O l’ipotesi contraria (qui fatta valere) di diminuzione (anche significativa) della sostanza. In questa seconda ipotesi possono essere formulate ulteriori valutazioni: quid in caso di alienazione della sostanza senza adeguata contro prestazione (con lo scopo di vedersi versare il sussidio ad esempio: questa ipotesi è già stata oggetto di esame in alcune sentenze cui si rinvia: si vedano le sentenze 11 settembre 2007 inc. 36.2007.9, 16 maggio 2006 inc. 36.2006.77 e 3 settembre 2004 inc. 36.2004.40) o con adeguata contro prestazione (in questo senso la sentenza 36.2007.2 del 19 aprile 2007 citata più sopra). Ebbene in concreto la diminuzione della sostanza deriva da una rettifica dei valori da parte dell’amministrazione fiscale, quindi la medesima sostanza esistente nel 2005 esisteva nel 2006 ma, nel 2005, era stata valutata in maniera errata da parte dell’UT competente che, a seguito dell’intervento del qui ricorrente, ha rettificato solo nel 2006 i valori. In questo caso imputare al ricorrente un valore della sostanza non corretto, come stabilito dall’amministrazione fiscale per il periodo successivo, potrebbe apparire non corretto.

Se è vero che la giurisprudenza ha indicato la possibilità di far capo ai valori della sostanza fiscale ritenuta nella decisione di tassazione “applicabile” (ma in realtà non più ritenibile a seguito della diminuzione del reddito e quindi con la necessità di determinazione autonoma delle entrate e loro successiva conversione), questo rinvio costituisce unicamente una semplificazione della procedura poiché raramente subentrano modifiche importanti nella sostanza degli assicurati.

Il rinvio alla sostanza fissata nella decisione di tassazione applicabile va ritenuta in assenza di una modifica dei beni dell'interessato. La necessità di parità di trattamento appare prioritaria. Nel caso in cui, però, subentrino delle modifiche sostanziali nell’assetto della sostanza dell’assicurato l’amministrazione non potrà omettere un esame approfondito della stessa. Apparirebbe scioccante che – ad esempio – una particella ritenuta fiscalmente al valore di stima e ceduta ad un prezzo superiore a quello di stima od a quello di mercato, fossero elementi da non considerare per la determinazione del diritto al sussidio, od ancora particelle fondiarie che a seguito di modifica di PR venissero poste in zone edificabili di maggiore pregio, o la già citata donazione od il conseguimento per via ereditaria di sostanza. D’altra parte la distruzione di un bene facente parte della sostanza dell’interessato, bene non assicurato convenientemente, o vincoli posti su immobili in virtù di misure pianificatorie potrebbero diminuire in maniera significativa la sostanza dei richiedenti il sussidio. Tali eventi non dovrebbero sfuggire all’attenzione ed alla valutazione dell’UAM. Di principio quindi il rinvio alla tassazione applicabile per quanto attiene la sostanza appare corretto, salvo situazioni particolare che impongano valutazione autonoma.

Ritenuti i redditi complessivi, esposti in precedenza, i signori __________ non hanno diritto al sussidio.

Ci si potrebbe chiedere se, alla luce di quanto precede, non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato considerato il fatto che l'amministrazione - nella decisione impugnata - non ha ritenuto il valore locativo.

Il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11 b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 7 segg.).

Questa Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).

Di conseguenza la decisione deve essere confermata.

  1. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

  1. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2007.183
Entscheidungsdatum
25.04.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026