Raccomandata

Incarto n. 36.2006.93

cs

Lugano 1 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 24 aprile 2006 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che con decisione formale del 27 dicembre 2005, confermata tramite decisione su opposizione dell’11 aprile 2006, la Cassa malati CO 1, ha sospeso a RI 1, in virtù dell’art. 90 OAMal, il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo al ricorso (doc. A1),

in data 24 aprile 2006 l’assicurata, rappresentata dalla sua curatrice, __________, del RA 1, ha interposto tempestivo ricorso, chiedendo nel contempo il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I),

il 10 maggio 2006 l’assicuratore ha fatto pervenire al TCA uno scritto tramite il quale afferma di aver ricevuto in data 27 aprile 2006, da parte dell’UAM, il pagamento di tutti gli ACB su cui si basava la sospensione ed afferma che “la nostra decisione è da ritenersi nulla e di conseguenza viene ripristinato il pagamento delle prestazioni a favore dell’assicurata” (doc. V e allegati),

questa circostanza è stata confermata anche dall’UAM, il quale, interpellato dal TCA, in data 11 maggio 2006 ha comunicato di aver versato quanto richiesto (doc. VI),

la vertenza non presenta temi giuridici nuovi e non è rilevante per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),

a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso,

l'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).

Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.

Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA),

come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice,

nel caso di specie, il 10 maggio 2006 la Cassa ha comunicato l’annullamento della decisione impugnata,

vista la palese volontà di ripristinare il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal, questo scritto seppur privo, formalmente, della veste tipica di una decisione (indicazione dei mezzi di diritto, indicazione che annulla e sostituisce la decisione impugnata, ecc.), va considerata quale nuova decisione rilasciata pendente causa,

in queste condizioni il ricorso va stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto,

secondo l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (cfr., prima dell’entrata in vigore della LPGA, RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (cfr., prima dell’entrata in vigore della LPGA, RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111),

vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 109 V 71),

questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC 1984 p. 283),

Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra 2003, ad art. 61 nota 99 pag. 630 rammenta:

(…)

Als Obsiegen gilt insoweit grundsätzlich auch die Rückweisung an den Versicherungsträger zur weiteren Abklärung, das Abschreiben des Verfahrens infolge Gegenstandslosigkeit oder gegebenenfalls der Abschluss eines Vergleiches (vgl. BGE 110 V 57). Der Rückzug der Beschwerde kann dann einen Anspruch auf eine Parteientschädigung begründen, wenn Anlass für die Einreichung einer Beschwerde bestand (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93 E. 4.c. a.E.; Zünd, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 243)." (sottolineatura del redattore),

in concreto, l’intervento del RA 1, e per esso della curatrice, è stato necessario alfine di sbloccare la situazione in cui si trovava l’assicurata,

del resto, in numerose sentenze emesse da questo Tribunale in casi analoghi al presente (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA del 10 aprile 2006 nella causa P. inc. 36.2006.2), tra cui diverse già cresciute in giudicato (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204), il TCA ha giudicato illecito l’agire della convenuta in quanto contrario al diritto cantonale e, in talune occasioni, anche al diritto federale (in particolare quando l’assicuratore sospende il pagamento delle proprie prestazioni prima di aver correttamente notificato gli ACB ancora scoperti all’autorità di assistenza sociale; cfr. anche DTF 129 V 455),

pertanto la situazione procedurale impone la condanna al pagamento delle ripetibili a favore della ricorrente,

copia della sentenza va intimata all’UAM quale autorità cointeressata,

decreta

Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.

  1. Non si prelevano tasse e spese. CO 1 verserà a RI 1 fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

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