Raccomandata
Incarto n. 36.2006.69
cs
Lugano 23 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione del 10 marzo 2006 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che in data 10 marzo 2006 CO 1, facendo riferimento ad una lettera del 3 agosto 2005 tramite la quale RI 1 chiedeva l’emissione di una decisione formale riguardo alla sospensione, dal 5 luglio 2005, del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal in applicazione dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, ha emanato una “decisione incidentale conformemente all’art. 49 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)” tramite la quale ha sospeso “la decisione riguardante la sospensione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie” in attesa dell’emissione di una sentenza del TFA (doc. A),
con scritto 23 marzo 2006 RI 1 ha contestato la predetta decisione al TCA (doc. I),
l’assicuratore, chiamato a presentare una risposta di causa, non ha reagito (doc. III),
il 3 maggio 2006 il TCA ha chiesto informazioni all’UAM a proposito degli importi dovuti dall’insorgente e non ancora pagati dall’autorità cantonale di assistenza (doc. IV),
con scritto del 19 maggio 2006 l’assicuratore, dopo essere stato interpellato dal TCA in seguito al ritiro della decisione riguardante il figlio della ricorrente nell’ambito di un ricorso analogo al presente (inc. 36.2006.28) ha affermato di ritirare “la nostra decisione incidentale di sospensione della procedura amministrativa del 10 marzo 2006 nella procedura sopraccitata.
La procedura amministrativa è dunque ripresa ed una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni sarà notificata all’assicurato entro breve termine.” (doc. XI)
la vertenza non presenta temi giuridici nuovi e non è rilevante per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
l’impugnativa presentata contro la decisione incidentale va intesa quale ricorso per denegata giustizia,
giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).
Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03),
va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,
secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali),
da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel caso di specie l’assicuratore pendente causa ha indicato di ritirare la decisione incidentale (doc. VII) e di voler riprendere la procedura amministrativa con l’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA,
l’assicuratore ha ritirato la propria decisione prima della notifica di una risposta di causa, tramite una lettera che, seppur priva, formalmente, della veste tipica di una decisione (indicazione dei mezzi di diritto, indicazione che annulla e sostituisce la decisione impugnata, ecc.), vista la palese volontà della Cassa, va considerata quale nuova decisione rilasciata pendente causa,
in queste condizioni il ricorso diventa privo di oggetto e va stralciato dai ruoli,
la richiesta di informazioni del 3 maggio 2006 all’UAM (doc. IV) diventa ininfluente ai fini dell’esito del presente ricorso, per cui non è necessario attendere la risposta dell’autorità cantonale,
comunque copia della presa di posizione verrà trasmessa alle parti non appena l’UAM si determinerà in merito poiché potrebbe essere importante ai fini della prosecuzione della causa,
la ricorrente, non appena riceverà la decisione formale, potrà inoltrare opposizione direttamente a CO 1 entro il termine di 30 giorni dalla notifica e, se la decisione su opposizione sarà sfavorevole, potrà presentare ricorso a questo Tribunale entro lo stesso termine,
per quanto attiene alle ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso. L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
Va ricordato, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, che:
" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden.",
in DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4,
in virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA),
che, in concreto, un oggettivo ingiustificato ritardo è sussistito. CO 1 ha bloccato le prestazioni dal 5 luglio 2005 (doc. A) e, nonostante lo scritto del 3 agosto 2005 tramite il quale l’interessata ha chiesto l’emanazione di una decisione formale (cfr. doc. A) non ha tempestivamente deciso - lasciando permanere la sospensione- e solo il 10 marzo 2006 ha rilasciato una decisione incidentale sui generis, poi annullata in corso di procedura innanzi al TCA,
che non si giustifica qui, come nel caso in re H. giudicato da questo TCA il 3 dicembre 2003 (36.2003.92), il carico ripetibili ma:
" Il discorso è invece diverso per il rimborso delle spese processuali. Apparirebbe infatti lesivo del principio di equità se, in una fattispecie come quella in discussione, visto l’atteggiamento dell’amministrazione (che neppure è stato adeguatamente giustificato a domanda del giudice delegato), a carico dell’assicurato dovessero permanere delle spese vive sopportate. Si giustifica quindi il loro carico all’assicuratore." (TCA 3.12.2003 in re H.)
che, in casu, si giustifica il carico delle spese vive a CO 1 (richiesta di emanazione della decisione formale) per complessivi CHF 50.--, onere inferiore rispetto all'inc. 36.2006.68 per il minor impegno profuso,
copia della presente va notificata all’UAM, quale parte interessata,
Per questi motivi
decreta
Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
Non si prelevano tasse e spese e non si allocano ripetibili. CO 1 rifonderà alla ricorrente CHF 50.--, a titolo di rimborso delle spese vive sopportate.
Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti