36.2006.67

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.67

ir/td

Lugano 2 maggio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 25 gennaio 2006 formulata da

AT 1

contro

Cassa malati CV 1

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato in fatto ed in diritto

  • che i fatti posti alla base del presente giudizio sono sostanzialmente quelli oggetto della decisione odierna in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie conseguente al ricorso del signor AT 1;

  • che sostanzialmente può essere qui ribadito come con allegato 25 gennaio 2006 AT 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni “per togliere tutti i precetti esecutivi e attestati di carenza beni miei e di mia moglie fatti da CV 1 ingiustamente”;

  • che l’assicurato ha indicato di seguito una serie di ACB e PE che qui non occorre riprendere nel dettaglio ma riferiti sia all’assicurazione obbligatoria contro le malattie che in ambito di coperture complementari;

  • che a sostegno delle sue richieste AT 1 indica come nel corso del 2001 e 2002 l’Ufficio “assistenza di __________ Sig. __________” provvedeva al pagamento dei premi dell’assicurazione malattie “come pure le bollette dei medici che poi gli venivano rimborsate dalla CV 1 come avete già visto dall’estratto conto della cassa malati CV 1 nella causa precedente che mi avevate risolto qualche mese fa”. L’assicurato evidenzia poi che dal 2003 beneficia delle prestazioni complementari all’AI con versamento diretto all’assicuratore malattia dei premi;

  • che AT 1 ne deduce che non vi dovrebbero essere pendenze con CV 1 in merito a crediti della stessa. Egli si è quindi rivolto all’assicuratore il 17 ottobre 2005 per la cancellazione delle procedure esecutive senza apparente seguito;

  • che l’atto di AT 1 è stato trasmesso all’assicuratore che, con scritto del 23 marzo 2006, ha preso posizione in merito evidenziando che la procedura esecutiva __________ ha per oggetto premi LCA di __________ per premi arretrati risalenti al 1999 e 2000 oltre a spese di richiamo, le procedure esecutive __________ e __________ avevano invece per oggetto premi relativi ad alcuni mesi del 1999 e 2000 di __________ e la procedura esecutiva __________ aveva per oggetto __________ sempre per premi riferiti alla LCA e sempre per taluni mesi del 1999 e 2000;

  • che la procedura esecutiva __________ è invece rivolta contro AT 1 sempre per premi, a lui riferiti questa volta, relativi a coperture complementari del 2001 e la procedura esecutiva __________ è invece diretta contro la signora __________ sempre per premi LCA del 2001;

  • che CV 1 evidenzia come le decisioni emanate dall’Ufficio del sostegno e dell’inserimento non si riferiscono agli anni 1999 e 2000 e, comunque, non coprono i premi per le coperture complementari sottoscritte dalla famiglia;

  • che CV 1 evidenzia poi che l’attore non ha prodotto alcun elemento tale da giustificare l’estinzione dei debiti citati mediante comprova dell’avvenuto pagamento;

  • che, per CV 1, apparentemente sarebbero date azioni ai sensi degli art. 85 e 85a LEF per la radiazione delle procedura di cui si tratta, e come i crediti siano stati provati tramite la documentazione annessa all’allegato di risposta mentre non è dimostrato il pagamento;

  • che unicamente per la procedura esecutiva __________ l’assicuratore ha indicato che procederà al ritiro della stessa siccome frutto di un doppione dovuto ad errore (in questo senso pagina 4 dell’allegato di risposta 23 marzo 2006 cui si rinvia per il dettaglio);

  • che al signor AT 1 è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e di chiedere l’assunzione di specifiche prove;

  • che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

  • che secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione LCA. Giusta la legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile all’art. 47 LSA precedentemente in vigore. In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;

  • che in concreto la causa concerne una vertenza relativa a premi che si riferiscono a coperture complementari rette dalla LCA, circostanza questa pacifica siccome incontestata e comprovata dalla documentazione agli atti. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel merito delle pretese di parte attrice;

  • che con la sua azione chiede nella sostanza la cancellazione delle esecuzioni evocate con la petizione;

  • che per l’esecuzione __________ CV 1 ha aderito alle richieste di petizione con la risposta di causa;

  • che tale adesione costituisce un’acquiescenza che impone lo stralcio parziale della causa coma a giurisprudenza costante di questo Tribunale (36.2004.54 dell’11 novembre 2004, 36.2005.203 del 3 aprile 2006) e come alla giurisprudenza federale in materia (cfr. da ultimo sentenza 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002). In particolare va qui rammentato come in virtù dell’art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4). L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all' acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell' acquiescenza ha affermato:

" 3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull' acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l' acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l' acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.

3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell' acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito.

3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l' acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.";

  • che, da quanto precede, discende che, per la cancellazione della procedura esecutiva __________, alla luce di quanto indicato da CV 1 nel suo allegato di risposta – che costituisce su questo punto acquiescenza – la causa diviene priva d’oggetto e va stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;

  • che per quanto attiene il merito della vertenza va rammentato che il debitore escusso può di principio domandare l’annullamento o la sospensione dell’esecuzione quando si trovi confrontato con il rischio che il suo patrimonio sia chiamato a fronteggiare un debito ormai estinto (o un debito che non è mai esistito) senza che sia stata interposta opposizione al PE od inoltrata azione in disconoscimento di debito. La LEF conosce due mezzi per proteggere il debitore (cfr. André Schmidt in Poursuite et Fallite, Editeurs Dallèves, Foëx, Jeandin, 2005 pag. 352) e per opporsi alla prosecuzione dell’esecuzione, uno di questi è l’azione di annullamento o sospensione dell’esecuzione prevista dagli art. 85 e 85 a LEF. Se il debitore dispone di un titolo per la sua azione sceglierà la procedura sommaria, semplice e rapida, prevista dall’art. 85 LEF. Se invece non dispone della prova liquida dell’inesistenza del debito o della sua estinzione procederà mediante la procedura ordinaria in forma accelerata prevista dall’art. 85 a LEF. Quest’ultima azione ha effetti di diritto esecutorio, Il giudice che ammette la domanda ordina la sospensione o annulla l’esecuzione, ciò se il pagamento ad estinzione del debito e degli accessori è intervenuto al di fuori della procedura condotta dall’UE mentre se l’estinzione del debito interviene mediante versamento all’UE “il appartient aux autorités de surveillance d’en connaître (ATF 114 III 50, JdT 1990 II 95, SJ 1989 213)” (A. Schmidt, op. cit. pag. 353 no. 4);

  • che per l’art. 85 LEF in procedura sommaria se l’escusso prova, per mezzo di documenti, che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione;

  • che secondo l’art. 85a LEF in procedura accelerata l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione;

  • che, in apparenza, potrebbe qui essere ammissibile la domanda fondata sull’art. 85 a LEF poiché il giudice delle assicurazioni sociali è competente, come ricordato in precedenza, in merito alle contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. Il TCA applica per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. Irricevibile appare invece l’azione – nella misura in cui possa essere ritenuta quale valida istanza di annullamento dell’esecuzione - in procedura sommaria;

  • che in ogni caso la richiesta di procedere alla cancellazione (“… per togliere” doc. I) di esecuzioni appare, come tale, irricevibile. Unica ammissibile in questa sede potrebbe essere, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, la richiesta di accertare l’inesistenza del debito dell’escusso nei confronti del creditore procedente come detto;

  • che in concreto il merito della vertenza appare del tutto privo di fondamento come rettamente sottolinea l’assicuratore convenuto. Le garanzie offerte dallo Stato per il tramite dell’Ufficio del sostegno e dell’integrazione sono relative a periodi ben precisi e si riferiscono comunque all’assicurazione obbligatoria e non, invece, alle coperture complementari sottoscritte dall’assicurato e dai suoi famigliari;

  • che, nella misura in cui è ricevibile e nella misura in cui non vada stralciata siccome divenuta priva d’oggetto a seguito di parziale acquiescenza, la petizione va respinta senza conseguenza di tasse spese e senza attribuzione di ripetibili;

  • che la presente sentenza è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli art. 43 e segg. OG per una sua impugnativa per riforma la Tribunale Federale;

  • che in virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l'obbligo di trasmissione di tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, specificando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella misura in cui è ricevibile e nei limiti in cui non sia divenuta priva d’oggetto per la parziale acquiescenza della convenuta, la petizione è respinta.

2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.- Intimazione alle parti ed all’UFAP. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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