Raccomandata
Incarto n. 36.2006.57
cs
Lugano 3 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1. marzo 2006 emanata da
Cassa malati CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel __________, è assicurata contro le malattie presso CO 1.
L’assicuratore, in data 20 aprile 2005, ha espresso il suo rifiuto all’assunzione dei costi derivanti dal trattamento osteopatico effettuato presso la dottoressa __________, osteopata, dal 19 gennaio 2005 al 23 marzo 2005 per un importo complessivo di fr. 770 (doc. A2).
La presa di posizione è stata confermata sia nella decisione del 14 settembre 2005 che nella decisione su opposizione del 1. marzo 2006 a motivo che gli osteopati non fanno parte delle persone autorizzate a dispensare cure a carico della LAMal e che l’OPre non prevede l’assunzione dei costi per l’osteopatia (doc. A4 e A6).
B. RI 1, rappresentata dal padre, interpone tempestivo ricorso facendo in particolare valere che l’osteopata deve essere trattato come il chiropratico, poiché l’osteopatia sarebbe compresa nella chiropratica. L’insorgente sostiene inoltre che la legge contempla delle prestazioni fornite dai chiropratici a carico della LAMal (doc. I).
C. Con risposta del 31 marzo 2006 CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2, propone di respingere il ricorso tramite considerazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
Per l’art. 25 cpv. 1 LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.
Queste prestazioni comprendono:
a. gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura:
dal medico;
dal chiropratico;
da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica;
b. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
c. un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico;
d. i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;
e. la degenza nel reparto comune di un ospedale;
f. la degenza in un istituto che fornisce prestazioni semiospedaliere;
g. un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio;
h. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.
A norma dell’art. 32 cpv. 1 LAMal le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.
L’art. 31 cpv. 2 LAMal prevede che l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente.
Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni (art. 33 cpv. 1 LAMal). Definisce le prestazioni di cui all’articolo 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 31 capoverso 1 (art. 33 cpv. 2 LAMal). Determina in quale misura l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d’una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione (art. 33 cpv. 3 LAMal).
Nomina commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni. Provvede al coordinamento dei lavori di queste commissioni (art. 33 cpv. 4 LAMal). Può delegare al Dipartimento o all’Ufficio federale le competenze di cui ai capoversi 1-3 (art. 33 cpv. 5 LAMal).
A norma dell’art. 34 cpv. 1 LAMal per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33.
L’art. 34 cpv. 2 LAMal prevede che il Consiglio federale può decidere che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 o 29 eseguite all’estero per motivi di ordine medico. Può designare i casi in cui detta assicurazione assume i costi del parto effettuato all’estero non per motivi d’ordine medico. Può limitare l’assunzione dei costi di prestazioni dispensate all’estero (art. 34 cpv. 2 LAMal).
Per l’art. 35 cpv. 1 LAMal sono autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i fornitori di prestazioni che adempiono le condizioni giusta gli articoli 36-40.
A norma dell’art. 35 cpv. 2 LAMal sono fornitori di prestazioni:
a. i medici;
b. i farmacisti;
c. i chiropratici;
d. le levatrici;
e. le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano;
f. i laboratori;
g. i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici;
h. gli ospedali;
i. gli istituti che effettuano cure semiospedaliere;
k. le case di cura;
l. gli stabilimenti di cura balneare;
m. le imprese di trasporto e di salvataggio;
n. gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.
L’art. 38 LAMal prevede che il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere c-g e m. Esso sente dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.
Giusta l’art. 44 cpv. 1 OAMal i chiropratici devono attestare:
a. il conseguimento degli esami intercantonali di chiropratica, dopo una formazione professionale in una scuola di chiropratica riconosciuta dal dipartimento;
b. un’attività pratica di due anni effettuata presso un chiropratico autorizzato conformemente alla presente ordinanza;
c. l’ottenimento di un’autorizzazione cantonale.
Per il cpv. 2 il dipartimento, sentiti i Cantoni e le associazioni professionali, pubblica l’elenco delle scuole riconosciute.
A norma dell’art. 46 cpv. 1 OAMal sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:
a. fisioterapista;
b. ergoterapista;
c. infermiere;
d. logopedista;
e. dietisti.
Queste persone devono essere autorizzate in virtù del diritto cantonale e adempiere le altre condizioni d’autorizzazione stabilite dall’ordinanza (doc. 2).
L’allegato 1 cifra 10 dell’OPre enumera le prestazioni di medicina complementare assunte dalla LAMal. L’elenco comprende l’agopuntura e, fino al 30 giugno 2005, la medicina antroposofica, la medicina cinese, l’omeopatia, la terapia neurale, la fitoterapia.
L’insorgente sostiene che in virtù dell’art. 35 cpv. 2 lett. e LAMal, l’assicuratore è tenuto ad assumersi i costi del trattamento dell’osteopata, poiché si tratta di una persona dispensante cure previa prescrizione o indicazione medica.
Con sentenza del 28 dicembre 2004 (I 174/03), in ambito di assicurazione invalidità, a proposito dell’osteopatia il TFA ha affermato:
" 4.1 L’ostéopathie est une méthode de la médecine complémentaire qui s’occupe du diagnostic et du traitement des troubles fonctionnels de l’appareil locomoteur. Son objectif est de diagnostiquer et de traiter les restrictions de mobilité des structures anatomiques pouvant limiter l’organisme dans ses fonctions physiologiques. Selon la compréhension de l’ostéopathie, ces restrictions de mobilité peuvent se trouver dans tous les systèmes du corps, comme les systèmes musculo-squelettique, digestif, vasculaire, neurologique et d’élimination (Informations du Registre Suisse des osteopathes).
(…)
En effet, à l’examen du système légal prévu dans l’assurance-maladie, et conformément à l’économie générale de la LAMal, il apparaît que le législateur a prévu un catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 35 al. 2 LAMal), dont font partie les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale ou sur mandat médical (art. 25 al. 2 let. e LAMal). Par la delegation législative prévue à l’art. 38 LAMal, le Conseil fédéral a reçu la compétence de régler l’admission, notamment, de cette catégorie de personnes et d’énumérer de façon exhaustive les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale à l’art. 46 al. 1 let. a à e OAMal (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n° 237, p. 122; cf. aussi ATF 125 V 284).“ (sottolineature del redattore)
Nella citata DTF 125 V 284 il TFA ha stabilito che l’art. 46 cpv. 1 OAMal è conforme alla legge nella misura in cui non menziona gli psicoterapeuti non medici quali persone autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica ed ha affermato che l’”art. 38 KVG räumt dem Verordnungsgeber bewusst einen sehr weiten Ermessensspielraum ein. In der Tat kommt darin der klare Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck, dem Bundesrat die alleinige Kompetenz zur Regelung der Zulassungsbedingungen für die medizinischen Hilfspersonen zu geben.”
In altre parole, gli art. 35 cpv. 2 LAMal e 46 cpv. 1 OAMal elencano in maniera esaustiva i fornitori di prestazione autorizzati ad esercitare a carico della LAMal.
Attualmente gli osteopati non fanno parte né dell’elenco contenuto nella LAMal, né in quello contenuto nell’OAMal.
Neppure il decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della LAMal per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005, nelle categorie di fornitori di prestazioni non sottoposte alla limitazione nell’esercizio dell’attività a carico della LAMal (art. 2), elencava la professione dell’osteopata. Ciò a comprova del fatto che le prestazioni dell’osteopata, di principio, non sono a carico della LAMal. Del resto, l’osteopatia non è neppure compresa nell’elenco dell’allegato 1 cifra 10 dell’OPre dove figurano le medicine complementari a carico della LAMal.
In concreto la prestazione, anche se su indicazione medica, è stata fornita da un’osteopata, che tuttavia non figura negli elenchi degli art. 35 cpv. 2 LAMal e 46 cpv. 1 OAMal.
A ragione la Cassa ne ha pertanto negato l’assunzione.
La circostanza che l’osteopatia fa parte della chiropratica, la quale, di principio, è riconosciuta dalla LAMal, non è determinante poiché, comunque, il trattamento è stato effettuato da un fornitore di prestazioni non riconosciuto dalla LAMal.
Come rammentato dall’assicuratore, il diritto alla sostituzione della prestazione, che di massima può pure essere applicato nell’assicurazione malattia obbligatoria, di principio non permette di permutare prestazioni obbligatorie con prestazioni non obbligatorie (cfr. RAMI 2000 pag. 288 e seguenti = 126 V 330: sostituzione del fornitore di prestazioni non autorizzato).
In queste condizioni, la decisione della Cassa si rivela corretta, mentre il ricorso va respinto.
Alla Cassa, quale ente con funzioni di diritto pubblico, non vanno assegnate indennità di parte (cfr. anche STFA del 13 aprile 2006, U 162/04).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti