36.2006.247

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.247

ir/td

Lugano 20 febbraio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2006 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

  • che AT 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con petizione 7 dicembre 2006 con cui ha segnalato di essere attivo quale lattoniere presso azienda di __________ assicurata presso la CV 1 per il caso di malattia dei collaboratori grazie a contratto fondato sulla LCA;

  • che il 13 dicembre 2005 AT 1 ha subito un attacco cardiaco a seguito del quale è stato sottoposto ad impianto di by-pass aorto femorale;

  • che a seguito di ciò egli è stato inabile al lavoro inizialmente al 100% e quindi al 50%;

  • che CV 1 ha inizialmente versato le sue prestazioni per poi sospenderle dal 6 giugno 2006;

  • che AT 1 ha quindi chiesto l'intervento del Tribunale per ottenere da CV 1 una decisione;

  • che la petizione è stata trasmessa all'assicuratore per la risposta di causa;

  • che CV 1 ha postulato proroga del termine per l'inoltro del suo allegato con la necessità di eseguire ulteriori verifiche (doc. III);

  • che con risposta di causa 7 febbraio 2007 l'assicuratore ha ricapitolato i fatti evidenziando come, a seguito della grave malattia di AT 1 essa abbia versato le sue prestazioni, ritenendo, dal 6 giugno 2006, una capacità lavorativa del 75% sulla scorta dei rilievi del proprio medico fiduciario;

  • che, sempre per i rilievi di CV 1, il signor AT 1 ha postulato prestazioni AI. Sottoposto a verifiche il caso, anche alla luce della documentazione dell'AI che il signor AT 1 ha autorizzato CV 1 ad acquisire, l'assicuratore ha postulato - con il suo allegato di risposta 7 febbraio 2007 - l'accoglimento della petizione;

  • che, più specificatamente, CV 1 indica di avere "…dovuto constatare che il protrarsi dell'inabilità lavorativa del 50% oltre il 5 giugno 2006 era da ricondursi a motivi medici";

  • che il 1° febbraio 2007 CV 1 ha "… pertanto comunicato all'attore di riconoscere il protrarsi dell'inabilità lavorativa del 50% dal 6 giugno 2006" riconoscendogli un diritto a prestazioni assicurative da tale data "… sintanto che ciò sarà giustificato";

  • che a AT 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione di ulteriori prove;

  • che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

  • che AT 1 ha intitolato il suo gravame quale "Ricorso per denegata giustizia";

  • che la pretesa di una denegata giustizia può sussistere, nei confronti dell'assicuratore, quando questi agisca applicando il diritto pubblico quale autorità delegata, non invece quando operi quale contraente contrattuale;

  • che in concreto, come dimostra il doc. 5 (CGA) all'art. 2.2., la datrice di lavoro di AT 1 è legata a CV 1 Assicurazione SA per mezzo di contratto d'assicurazione di indennità giornaliere per aziende sottoposto alla LCA;

  • che AT 1 ha indicato nella petizione di avere richiesto a CV 1 il versamento dell'indennità al 50% a far tempo dal 6 giugno 2006 ed ha postulato o l'emanazione di una decisione - richiesta questa irricevibile come indicato - o il versamento dell'indennità dal 6 giugno 2006;

  • che, con la sua risposta di causa, CV 1 ha dato palese seguito a quest'ultima richiesta, riconoscendo a AT 1 il diritto al versamento del 6 giugno 2006 di un'indennità per l'inabilità al 50%;

  • che, come già evocato nella sentenza 11 novembre 2004 (36.2004.54) per l'art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4);

  • che l'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11);

  • che con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato:

" … Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

… L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.

... Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. …"

  • che, alla luce di quanto precede, la causa va stralciata dal ruolo siccome divenuta priva d'oggetto per acquiescenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La procedura, in quanto ricevibile, è stralciata dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta.

  2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

  3. Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

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