Raccomandata

Incarto n. 36.2005.74

cs

Lugano 25 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 giugno 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2005 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è affiliato presso CO 1 per l’assicurazione sociale di base delle cure medico-sanitarie dal __________.

Con scritto del 30 dicembre 2004 l’assicurato ha notificato alla Cassa malati la propria disdetta, con effetto dal 1 gennaio 2005, rilevando di aver ricevuto l’informazione relativa all’ammontare dei premi per l’anno seguente solo nel corso del mese di dicembre.

Dopo aver sollecitato una risposta dal proprio assicuratore ed in seguito al rifiuto di quest’ultimo di confermare l’avvenuta rescissione del contratto, RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso a questo Tribunale contro la decisione su opposizione tramite la quale la Cassa ha accertato la tardività della disdetta, sostenendo di aver regolarmente rescisso il contratto e chiedendo quanto segue:

" A. di accertare la validità del recesso dal contratto di assicurazione, per effetto della notifica del 30 dicembre 2004, e di rigettare, conseguentemente, ogni e qualsiasi pretesa avanzata dalla convenuta;

B. di condannare la convenuta per violazione art. 7, comma 2, LAMal." (doc. I)

B. Con risposta del 14 settembre 2005 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso, con motivazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di causa (doc. IV).

C. Pendente causa il TCA ha proceduto ad un accertamento di cui si dirà in seguito (doc. VI e VII).

In diritto

In ordine

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

  1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’interessato ha disdetto correttamente il rapporto assicurativo nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

  2. Per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

L’art. 7 cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio (art. 7 cpv. 6 LAMal).

Nel caso in esame, in virtù dell’obbligo fatto alle Casse malati di dover annunciare ad ogni assicurato i nuovi premi con almeno due mesi di anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal), spetta alla Cassa malati dimostrare di avere effettivamente fatto pervenire per tempo al ricorrente la polizza d’assicurazione con indicato l’ammontare dei suoi premi LAMal per l’anno 2005 (Eugster, Krankenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 19 n. 34 nota 70).

  1. Con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, il TFA ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dall'assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel caso giudicato dal TFA il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.

Il TFA ha affermato:

" Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist die Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses auf das Ende des Monats vorzusehen, in dem die verspätete Mitteilung des neuen Versicherers bei der bisherigen Versicherungsgesellschaft eingegangen ist. Diese Lösung steht im Einklang mit der ratio legis und deckt sich mit dem Umstand, dass die Prämieneinheiten in monatlichen Zeitabschnitten berechnet und in der Regel monatlich zu bezahlen sind (gleicher Meinung: GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 36 und Fn 73 sowie Rz 338; vgl. auch MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1996, S. 38, welcher von einem Weiterdauern des bisherigen Versicherungsverhältnisses spricht, sich zum Endzeitpunkt aber nicht äussert).

c) In Anbetracht der Tatsache, dass vorliegend die Mitteilung der CSS Versicherung am 10. Januar 1997 bei der Kasse eingegangen war, endeten die dem Obligatorium unterstehenden Versicherungsverhältnisse bei der Beschwerdegegnerin nach dem Gesagten am 31. Januar 1997." (cfr. DTF 127 V38)."

Il capoverso 6 dell'art. 7 LAMal – introdotto con effetto al 1° ottobre 2000 – prevede che il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento di assicuratore deve risarcire il danno patito dall'assicurato, in particolare la differenza di premio.

Al riguardo nella parte inedita di una sentenza parzialmente pubblicata in DTF 129 V 394 il TFA ha sottolineato:

" 4.2 Das KVG enthält keine allgemeine Verantwortlichkeitsnorm. Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG sieht jedoch eine Schadenersatzpflicht des Krankenversicherers für den Fall vor, dass er die in Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG vorgesehene Meldung an den bisherigen Versicherer (vgl. Erw. 2.2 hievor) unterlässt. Damit besteht eine spezialgesetzliche Haftungsregelung, welche den zur Diskussion stehenden Problemkreis von Pflichtverletzungen des neuen Versicherers im Zusammenhang mit einem Kassenwechsel beschlägt. Die Absicht des Gesetzgebers, derartige Schadenersatzansprüche im KVG abschliessend zu regeln, wird daraus deutlich, dass in der Zwischenzeit Art. 7 Abs. 6 KVG (in Kraft seit 1. Oktober 2000) erlassen wurde. Laut dieser Bestimmung hat der bisherige Versicherer, wenn er seinerseits den Kassenwechsel verunmöglicht, der versicherten Person den daraus entstandenen Schaden, insbesondere die Prämiendifferenz, zu ersetzen. Die Regelung des KVG bezüglich der Haftung für Schaden im Zusammenhang mit Pflichtverletzungen eines Versicherers beim Kassenwechsel hat nach dem Gesagten (Erw. 4.1 hievor) als ausschliesslich und abschliessend zu gelten. Das VG ist demzufolge nicht anwendbar, und die Beurteilung des Schadenersatzanspruchs fällt in die Zuständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. Anzufügen bleibt, dass Art. 78 ATSG nunmehr die Verantwortlichkeit für den Bereich des Sozialversicherungsrechts normiert."

Infine, l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (cons. 5.4), affermando:

" 3.1 Der Beschwerdeführer hat die obligatorische Krankenpflegeversicherung bei der Visana fristgerecht per 31. Dezember 1999 gekündigt. Eine gültige Kündigung führt allerdings für sich alleine nicht zur Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses. Dieses endet gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG vielmehr erst, wenn der neue Versicherer dem bisherigen mitgeteilt hat, die betreffende Person sei bei ihm ohne Unterbrechung des Versicherungsschutzes versichert. Trifft die Mitteilung des neuen Versicherers erst nach demjenigen Datum beim bisherigen Versicherer ein, auf welches gekündigt wurde, so endet das Versicherungsverhältnis am Ende des Monats, in dem die Mitteilung eintrifft (BGE 127 V 42 Erw. 4b/ee). Selbst wenn festgestellt wird, dass der bisherige Versicherer eine Kündigung zu Unrecht nicht akzeptiert hat, ist die rückwirkende Beendigung des Versicherungsverhältnisses auf den Kündigungstermin nur dann möglich, wenn die Mitteilung des neuen Versicherers vor dem Kündigungstermin beim bisherigen Versicherer eingetroffen ist (vgl. BGE 125 V 275 Erw. 7). Die vom Gesetz vorgesehene Rechtsfolge bei einer Verspätung der Mitteilung besteht nicht in der rückwirkenden Anerkennung des Versichererwechels, sondern darin, dass der neue Versicherer der versicherten Person den entstandenen Schaden, insbesondere die Prämiendifferenz, zu ersetzen hat (Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG).

3.2 Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass das bisherige Versicherungsverhältnis nicht endet, solange die in Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG vorgesehene Mitteilung dem bisherigen Versicherer nicht zugegangen ist. Vorliegend ist eine derartige Mitteilung nie erfolgt. Das Versicherungsverhältnis bei der Sumiswalder konnte somit nur entstehen, wenn der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem Wechsel des Versicherers zumindest vorübergehend bei ihr und der Visana gleichzeitig versichert sein konnte."

e che:

" 4.7 Zusammenfassend spricht der Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen gegen die Annahme, eine Person könne im Zusammenhang mit dem Wechsel des Versicherers bei mehr als einer Gesellschaft versichert sein. Auch aus den übrigen Auslegungselementen ergeben sich keine gegenteiligen Anhaltspunkte.

Die Lehre lehnt eine Doppelversicherung ebenfalls ab. Das neue

Versicherungsverhältnis kann demzufolge nicht entstehen, bevor das bisherige beendet ist. Da andererseits auch Versicherungslücken zu vermeiden sind, stimmt der Zeitpunkt des Versicherungsbeginns zwangsläufig mit demjenigen der Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses überein.

Im Ergebnis vermag diese Rechtslage insofern nicht vollständig zu

befriedigen, als es einem Versicherer möglich ist, durch die Unterlassung der Mitteilung gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG die Aufnahme einer beitrittswilligen Person zu verzögern und damit seiner Verpflichtung gemäss Art. 4 Abs. 2 KVG zeitweilig zu entgehen. Wohl lässt sich die Aufnahme dem Grundsatz nach auf dem Rechtsweg durchsetzen (Urteil N. vom 29. Dezember 2003, K 39/03, Erw. 4.4); das Gericht kann jedoch, wenn die Mitteilung gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG ausgeblieben ist, den Versichererwechsel nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft anordnen.

Während der durch das Verfahren entstehenden Verzögerung bleibt die versicherte Person einerseits verpflichtet, die Prämien des bisherigen Versicherers zu bezahlen; dieser Folge kann allerdings durch die Schadenersatzpflicht gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG begegnet werden.

Darüber hinaus tritt jedoch gegebenenfalls auch die Konsequenz ein, dass der bisherige Versicherer Krankheitskosten übernehmen muss, welche der neue zu tragen hätte, wenn er seiner Aufnahmepflicht nachgekommen wäre. Ob der bisherige gegenüber dem neuen Versicherer im Verfahren gemäss Art. 78 ATSG den Ersatz eines derartigen Schadens geltend machen kann, ist vorliegend nicht zu entscheiden.

4.8 Gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG endet das Versicherungsverhältnis beim bisherigen Versicherer erst, wenn ihm der neue Versicherer mitgeteilt hat, dass die betreffende Person bei ihm ohne Unterbrechung des Versicherungsschutzes versichert ist. Im vorliegenden Fall ist diese Mitteilung während des umstrittenen Zeitraums nicht erfolgt. Der Beschwerdeführer blieb daher bei der Visana versichert, und das Versicherungsverhältnis bei der Sumiswalder konnte nicht beginnen. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss die Feststellung verlangt, dass er bei der Sumiswalder versichert gewesen sei, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet."

  1. In concreto il TCA ha interpellato l’insorgente a proposito della questione a sapere se dal 1.1.2005 fosse affiliato presso un altro assicuratore (doc. VI). Con risposta del 9 ottobre 2005 l’interessato ha risposto negativamente, affermando che “stante l’opposizione della CO 1 al recesso del contratto, da me comunicato conformemente ai termini di legge, non mi è stato possibile procedere alla stipula di un nuovo contratto assicurativo. Non appena risolta la vertenza, provvederò alla stipula di un contratto di assicurazione malattia con un diverso assicuratore, avente effetto retroattivo al 1 gennaio 2005 con franchigia annua pari a CHF 2'500.-.” (doc. VII)

Come visto, il citato art. 7 LAMal esclude che un assicurato che intende cambiare assicuratore possa trovarsi senza una copertura assicurativa o possa subìre un'interruzione della protezione assicurativa. L'affiliazione al primo assicuratore termina soltanto quando il nuovo assicuratore ha comunicato al primo che esso assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa (RDAT I-2001 n. 61 pag. 260).

Pertanto, il rifiuto che un assicuratore oppone ad un assicurato che intende cambiare assicurazione non comporta un'interruzione della protezione dell'assicurazione; fintanto che un nuovo assicuratore non ha fatto sapere al primo che esso assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, l'assicurato deve rimanere affiliato ad esso. Ogni altra interpretazione è contraria alla legge ed è incompatibile con le disposizioni (art. 7 cpv. 5 e 6 in fine LAMal) relative alla riparazione del danno subìto dall'assicurato ad opera del nuovo o del precedente assicuratore (STFA del 15 luglio 2002 nella causa Avenir c. Ufficio dell'assicurazione malattia del Canton Ginevra, K 135/01).

Di conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria continuità nella copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso CO 1.

Tuttavia, l’art. 7 cpv. 6 LAMal prevede che il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

Con STCA del 27 aprile 2004 (inc. 36.2003.48 + 36.2004.25), in un caso analogo al presente, il TCA aveva già avuto modo di affermare quanto segue:

" 2.11. Per costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale (DTF 99 I b 359 consid. 2; E. CATENAZZI, Le insidie di un invio non raccomandato, in: RTT 1974, pag. 64 segg.).

Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. CATENAZZI, op. cit., pag. 67; sentenza CDT del 29 maggio 1992 nella causa C.J.).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 121 V 6 consid. 3b; DTF 120 V 37 consid. 3c).

Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pagg. 1091-1092).

In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).

Infine, in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l'invito a presentare la lista delle ricerche effettuate) sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.

2.12. Con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9.) la Cassa malati ha sostenuto di aver comunicato i premi al ricorrente già il 18 ottobre 2002, quando ha inoltrato per posta B 83'313 attestazioni d'assicurazione, fra cui pure quella indirizzata all'assicurato. A comprova delle proprie affermazioni la resistente ha prodotto copia dell'ordine impartito alla Posta di distribuire 83'313 lettere in blocco per posta B e della ricevuta dell'avvenuto deposito al centro postale di altrettanti invii (docc. 3, 4 e 4bis).

Conformemente alla summenzionata giurisprudenza, trattandosi dell'invio di migliaia lettere si è nell'ambito di un'amministrazione di massa, per cui le esigenze di prova richieste alla resistente sono rapportate al grado della verosimiglianza ponderante.

A mente della scrivente Corte, la fattura dell'invio di massa non prova affatto che il ricorrente abbia ricevuto nell'ottobre 2002 la comunicazione dei nuovi premi LAMal per il 2003 e che ne abbia avuto effettiva conoscenza. Detto documento rappresenta invece la conferma dell'avvenuta consegna al deposito della Posta e della relativa spedizione di 83'313 lettere, rispettivamente il dettaglio della fattura.

Peraltro, come visto, siccome questi invii sono avvenuti in blocco mediante posta B, per la resistente non è comunque possibile apportare la prova che la comunicazione in questione sia pervenuta all'interessato, per cui essa sopporta le conseguenze della mancanza di prove (EUGSTER, op. cit., pag. 19 n. 34 nota 70).

Infine, neppure la copia dell'attestato di assicurazione valido per il 2003 stampato il 10 giugno 2003 (doc. 6) può certificare, con il grado della verosimiglianza preponderante, che l'assicurato ne sia entrato in possesso il 18 ottobre 2002."

Nel caso che era allora chiamato a giudicare il TCA, pur avendo costatato, come in concreto, che l’assicurazione non aveva preso fine, e ritenuti i vari solleciti dell’insorgente che chiedeva di venire in possesso dei nuovi premi, ha concluso affermando che “Di conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria continuità nella copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso X ma conformemente all'art. 7 cpv. 6 LAMal, lo stesso assicuratore malattia deve ora risarcire all'insorgente il danno risultante, ovvero la differenza fra i premi che quest'ultimo ha pagato o avrebbe dovuto pagare a X ed il premio che il signor Y avrebbe invece pagato presso un altro assicuratore di sua scelta a partire dal 1° gennaio 2003”.(STCA del 27 aprile 2004, inc. 36.2003.48 + 36.2004.25).

  1. Nel caso di specie l’insorgente afferma di aver ricevuto la notifica dell’aumento dei premi solo nel mese di dicembre 2004 ed ha disdetto il rapporto assicurativo a fine dicembre. L’assicurato si è inoltre preoccupato di sapere se la Cassa aveva accettato le sue dimissioni con scritto del 24 gennaio 2005 (Doc. C).

Come nella citata STCA, l’assicuratore si è limitato a produrre la lista dell’invio di numerose lettere, tramite posta “B”, senza tuttavia rendere verosimile che l’interessato abbia ricevuto, al più tardi nel corso del mese di novembre 2004, la sua polizza assicurativa.

E’ vero che, viste le numerose discussioni in atto, appare strano che l’interessato non sia venuto a conoscenza, per il tramite di altre fonti (giornali, televisione, internet) dell’aumento dei premi del proprio assicuratore. Tuttavia, avendo confermato di aver ricevuto la polizza nel corso del mese di dicembre, non si può ritenere che il medesimo sia stato negligente.

Diverso sarebbe invece stato il caso se l’assicurato, non ricevendo nulla nemmeno nel corso del mese di dicembre, non avesse reagito. Infatti è notorio che ogni anno i premi dell'assicurazione sociale vengono determinati secondo legge, e sono sempre aumentati in questi anni di vigenza della LAMal, è inoltre notorio che entro la fine dell’anno vi è la possibilità di cambiare il proprio assicuratore.

Nel caso concreto pertanto questo TCA deve concludere, in assenza di altri indizi, che l’invio è prevenuto all’insorgente solo nel corso del mese di dicembre e che la disdetta è stata data tempestivamente.

ll rifiuto da parte dell’assicuratore di riconoscere la tempestività della disdetta ha impedito all’insorgente di affiliarsi presso un’altra cassa malati (cfr. divieto della doppia assicurazione), causandogli un danno derivante dalla differenza tra il premio che deve all’attuale assicuratore e quello che avrebbe dovuto pagare al nuovo assicuratore.

Il ricorso deve essere accolto nel senso che, pur rimanendo affiliato, nel periodo in esame, presso CO 1, quest’ultimo assicuratore deve versare all’insorgente la differenza tra il premio che deve versare a CO 1 e quello che avrebbe dovuto versare all’assicuratore di sua scelta (STCA del 27 aprile 2004, inc. 36.2003.48).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla cassa malati per una decisione ai sensi dei considerandi.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2005.74
Entscheidungsdatum
25.10.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026