Raccomandata

Incarto n. 36.2005.3-4 33.2005.1-2

Lugano 22 luglio 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 13 gennaio 2005 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 10 dicembre 2004 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di rimborso di premi dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie

e contro

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

per denegata giustizia in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

A. Durante il 2003 RI 1, invalido, e la moglie RI 2, attiva professionalmente, beneficiavano di prestazioni complementari e meglio del pagamento dei premi di cassa malati. Il 29 luglio 2003 (doc. 2 degli atti della Cassa di compensazione di cui all’Inc. n. 33.2005.1-2) l’assicurato ha comunicato al capo servizio del Servizio prestazioni complementari e assegni familiari __________, di “interrompere” il versamento della “mia prestazione complementare, fino a nuovo ricalcalo”, poiché dal 1° agosto 2003 la moglie avrebbe percepito un salario d Fr. 2'500.- netti. Egli si era pure impegnato a trasmettere la relativa dichiarazione di salario ed a restituire la prestazione che avrebbe eventualmente ricevuto nel mese d’agosto, se la stessa non fosse stata di suo diritto.

Il 5 novembre 2003 (doc. 4 degli atti della Cassa) la Cassa di compensazione, Servizio PC, ha sollecitato la trasmissione dei conteggi di salario di RI 2. Contestualmente, avvisava l’assicurato che

" Durante le procedure di accertamento legale alla PC AVS/AI, il premio dell’assicurazione malattia continuerà ad essere pagato direttamente dal Cantone all’assicuratore. Anticipiamo comunque che in caso di perdita del diritto alla PC AVS/AI, l’assicurato sarà chiamato a restituire quanto anticipato dal Cantone per l’assicurazione malattie obbligatoria di base.”.

Il 23 febbraio 2004 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha nuovamente chiesto, invano, all’interessato di dare seguito all’invio dei certificati di salario di RI 2. Il 10 maggio 2004 (doc. 6) l’ha avvisato che il premio della cassa malati, fino a quel momento garantito dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), sarebbe stato chiesto in restituzione dall’Ufficio assicurazione malattia (UAM) retroattivamente al 1° agosto 2003.

B. Con due distinte decisioni del 10 settembre 2004 (docc. 2 e 3 degli atti dell’UAM di cui all’Inc. n. 36.2005.3-4), a seguito della sospensione delle PC, l’UAM ha chiesto il rimborso dei premi dell’assicurazione malattie nel frattempo versati all’assicuratore. Per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 maggio 2004, RI 1 doveva restituire entro trenta giorni Fr. 2'893,70, mentre RI 2 Fr. 2'920.-.

Non debitamente tacitato, il 28 ottobre 2004 (docc. 5 e 6) l’UAM ha richiamato entrambi gli assicurati al pagamento degli importi dovuti, accordando un ulteriore termine di 30 giorni.

C. Per il tramite dello studio legale avv. RA 1, , il 25 novembre 2004 (doc. 7) gli assicurati hanno interposto cautelativamente reclamo contro i summenzionati richiami di pagamento, lamentando di non aver mai ricevuto le decisioni di restituzione. Il 10 dicembre 2004 (doc. 8) l’UAM ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non formulato contro delle decisioni suscettibili d’impugnativa (i richiami di pagamento).

D. Con ricorso del 13 gennaio 2005 (doc. I comune ad entrambi gli Incc. nn. 33.2005.1-2 e 36.2005.3-4), i ricorrenti sostengono di non aver violato l’obbligo fatto loro dall’art. 25 cpv. 2 lett. d OPC-AVS/AI di informare la cassa di ogni mutamento della loro condizione finanziaria (cfr. scritto del 29 luglio 2003). Spettava infatti alla Cassa di compensazione provvedere immediatamente al ricalcolo del diritto alle PC, senza attendere un anno. Siccome durante il 2004 i premi di cassa malati erano ancora coperti dalle prestazioni complementari, i ricorrenti hanno ritenuto che la comunicazione della nuova entrata mensile di RI 2 fosse ininfluente ai fini del diritto alle PC. Alla luce di tutto ciò, nemmeno potrebbe essere misconosciuta la loro buona fede per la restituzione dei premi di cassa malati, come pure la situazione di grave difficoltà finanziaria che si creerebbe se il TCA respingesse il ricorso. Inoltre, gli ordini di restituzione del 10 settembre 2004, oltre a non essere stati ricevuti, sarebbero prescritti, poiché tra il 29 luglio 2003 ed il 28 ottobre 2004 è trascorso più di un anno. Infine, la pretesa rivolta contro RI 2 sarebbe irricevibile, essendo il marito RI 1, beneficiario di una rendita AI, l’unico avente diritto diretto delle PC e quindi l’unico tenuto a restituire i premi di cassa malati.

Con risposta del 22 febbraio 2005 (doc. V) l’UAM sostiene che i ricorrenti avrebbero ricevuto le decisioni formali di restituzione del 10 settembre 2004, ma non vi si sarebbero opposti, cosicché le stesse sarebbero regolarmente cresciute in giudicato. Il ricorso per denegata giustizia contro la pretesa inattività della Cassa cantonale di compensazione sarebbe poi temerario, poiché il ritardo nel riesame della situazione dei coniugi sarebbe unicamente dovuto alla mancanza di collaborazione nel fornire i dati promessi.

Mediante allegato del 7 aprile (doc. X), i ricorrenti ribadiscono di non aver ricevuto le decisioni formali del 10 settembre 2004 e di essere in buona fede. Contestano inoltre l’erronea esposizione dei fatti ed il contenuto delle testimonianze dei funzionari dell’UAM da esso riportate.

E. Il 24 maggio 2005 (doc. XVIII) il TCA ha esperito un’udienza, nel corso della quale ha sentito alcuni testi. I ricorrenti si sono espressi sulle risultanze dell’udienza sollevando nuova problematica (doc. XXI), tuttavia respinta dall’UAM (doc. XXIII), di cui sarà cenno in corso di motivazione.

in diritto

in ordine

  1. Il ricorso presentato il 13 gennaio 2005 dall'avv. RA 1 per conto di RI 1 ed RI 2 porta sia su ambiti di assicurazione sociale contro le malattie (Inc. n. 36.2005.3-4), sia di prestazioni complementari all’AVS/AI (Inc. n. 33.2005.1-2). Siccome relativi alle medesime persone ed aventi argomenti interdipendenti l’uno dall’altro, le procedure conseguenti al ricorso in discussione vanno congiunte a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC.

  2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è la restituzione di Fr. 2'893,70 di cui ha beneficiato indebitamente RI 1 e di Fr. 2'920.- di cui ha beneficiato RI 2 a titolo di prestazione complementare sotto forma di pagamento da parte dell’UAM del premio della LAMal (stante la concessione di una prestazione di PC) nel periodo 1° settembre 2003 – 31 maggio 2004. La Cassa di compensazione ha interrotto, a decorrere dal 1° settembre 2003, il versamento delle PC nei confronti dei coniugi, siccome gli stessi non hanno dato seguito al loro impegno di trasmettere al Servizio PC il conteggio dei salari attestante i redditi che RI 2 ha percepito nel periodo agosto-dicembre 2003 lavorando presso la galleria d'arte di __________. Non potendo riesaminare la situazione economica dei ricorrenti, dopo diversi solleciti rimasti senza risposta, la Cassa di compensazione ha interrotto l’erogazione delle prestazioni PC ed ha avvisato l’UAM che gli assicurati non beneficiavano più del diritto a prestazioni e quindi la Cassa non avrebbe più versato all’UAM il contributo per il premio di cassa malati. Ciò ha comportato, il 10 settembre 2004, che l’UAM stesso si è rivolto ai diretti interessati chiedendo il rimborso dei premi LAMal versati agli assicuratori dal 1° settembre 2003 al 31 maggio 2004.

A dire dei ricorrenti la comunicazione del 29 luglio 2003 sarebbe stata tempestiva e sufficiente per far capire alla Cassa di riesaminare la loro situazione a seguito dell’avviso che l'attività lavorativa di RI 2 presso __________ sarebbe sfociata in un’entrata mensile di Fr. 2'500.- netti. Il ritardo accumulato dalla Cassa e conseguentemente dall’UAM nell’emanare la decisione di restituzione – fra l’altro assertivamente mai ricevute – sarebbe imputabile solo all’agire dell’Amministrazione, per cui la loro buona fede dovrebbe essere tutelata.

  1. I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esentati dal presentare l’istanza di sussidio (art. 40 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) - 26 giugno 1997, RL 6.4.6.1). Per l’art. 41 LCAMal, il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). L’importo complessivo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in parte dai sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e in parte attraverso l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a seguito dell’introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre 1995 (cpv. 2). L'ammontare dell'importo globale di cui all'art. 41 cpv. 2 LCAMal a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie è determinato, di regola, in base all'importo di sussidio destinato ad assicurati con il medesimo reddito disponibile rispetto alle persone beneficiarie di PC AVS/AI (art. 42 LCAMal).

Secondo l'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligata delle cure medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini, il DFI determina l'ammontare dei premi medi cantonali per l'assicurazione di base, fissati a Fr. 3'684.- per il Ticino nell'anno 2003, premio che viene in parte pagato dal Cantone con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie.

Per il resto, nel caso dei beneficiari di prestazioni di PC, essendo il premio interamente a carico dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC che viene adeguata di conseguenza.

Per l'anno 2003, il Cantone Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 804.-. Questo importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio dell'assicurazione malattia di Fr. 3'684.- conteggiata nel fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico delle prestazioni complementari di Fr. 804.-, ossia Fr. 2'880.-, è presa a carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio richiesto dall'assicuratore. La decisione di porre a carico delle prestazioni complementari l'importo di Fr. 804.-, ossia la differenza tra il premio medio fissato per il cantone Ticino con ordinanza del 25 ottobre 2002 del DFI e l'importo di Fr. 2'880.- posta a carico dei sussidi LAMal è stata adottata a livello dell'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna flessione nelle loro entrate.

Per l’anno 2004, il contributo fisso per l’assicurazione malattia per gli adulti domiciliati nella regione 1 è pari a Fr. 3'972.- e si scinde in Fr. 3'168.- ed in Fr. 804.-.

Va osservato ancora che il Tribunale federale delle assicurazioni ha di recente ribadito (STFA del 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04) che le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e 65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (ATF 124 V 19).

  1. Secondo l’art. 59 LCAMal, i sussidi indebitamente percepiti devono essere restituiti dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato (cpv. 1). Per ciò che concerne la restituzione di tali sussidi o il condono dell’obbligo di restituirli, sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, del 20 dicembre 1946 (cpv. 2). L'art. 47 cpv. 1 vLAVS (abrogato dal 1° gennaio 2003), recitava che il rimborso poteva non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituiva un onere troppo grave. Il capoverso 2 prevedeva che il diritto di esigere la restituzione si prescriveva in un anno a contare dal momento in cui la Cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, ed al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. La materia è retta analogamente successivamente alle modifiche della LAVS.

Il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi sono tenuti alla restituzione e l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). L’Amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata in caso di calcolo illegale di una rendita, di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126 V 42; STFA del 29 novembre 2002, I 339/01).

Nella STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03), il TFA ha ribadito che una decisione è manifestamente errata

" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte. (…)".

  1. In concreto, l’UAM ha ricalcolato il sussidio a cui avevano diritto i ricorrenti (nullo, a seguito della sospensione della prestazione complementare, che faceva pertanto decadere il diritto al pagamento del premio mensile LAMal da parte dell’UAM direttamente all’assicuratore) e, constatato un indebito versamento ai sensi dell'art. 59 LCAMal, ne ha chiesta la restituzione con effetto dal 1° settembre

Va innanzitutto rammentato che l’UAM, avendo rilevato un caso di indebita riscossione, era tenuto ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il riesame delle decisioni di fissazione delle prestazioni.

Da un lato, infatti, l’UAM ha versato indebitamente le prestazioni oltre il 1° settembre 2003, ossia da quando la Cassa cantonale di compensazione aveva interrotto l’erogazione delle PC agli assicurati a causa della comparsa di nuovi elementi di calcolo. D'altro lato, il riesame delle decisioni riveste una certa importanza, considerato l'importo da rimborsare (complessivamente quasi Fr. 6'000.-).

Le decisioni di restituzione del 10 settembre 2004 sono state inoltre emesse entro il termine di perenzione (e non prescritte, contrariamente al tenore letterale della norma: DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433) di un anno ed entro il termine assoluto di 5 anni, che è stato rispettato. Come esposto nei fatti, l’UAM ha saputo che il Servizio PC non riconosceva più le PC ai ricorrenti soltanto il 15 giugno 2004 (doc. 1 degli atti dell’UAM). L’anno di perenzione decorre quindi dal momento in cui l'Amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. L’emissione al 10 settembre 2004 delle decisioni contestate – anche se gli interessati hanno inizialmente sostenuto di non averle ricevute – preserva il termine legale di un anno. Questo termine non decorre invece dal 29 luglio 2003, come erroneamente sostengono i ricorrenti, siccome da quel momento la Cassa di compensazione doveva ancora esperire degli accertamenti presso gli interessati stessi; pertanto, non era possibile annunciare già allora all’UAM che le PC erano interrotte e quindi l’assenza dei presupposti per la concessione del sussidio LAMal agli assicuratori malattia.

In simili condizioni, di principio le decisioni di restituzione sono corrette e tempestive.

  1. Il quesito principale posto con il ricorso tende a sapere se le decisioni formali di recupero dei premi LAMal del 10 settembre 2004 siano pervenute ai ricorrenti. Essi affermano infatti di aver ricevuto unicamente i richiami di pagamento del 28 ottobre 2004 e di non aver quindi potuto validamente reclamare contro i citati ordini di restituzione.

Dal canto suo, basandosi su delle testimonianze offerte da alcuni suoi funzionari, l’UAM sostiene che gli assicurati abbiano invece preso conoscenza del contenuto delle summenzionate decisioni e che avrebbero potuto impugnare gli ordini secondo i mezzi di diritto a loro disposizione (reclamo). Non agendo in tal senso, le decisioni sarebbero cresciute in giudicato ed il ricorso andrebbe pertanto dichiarato irricevibile. L’impugnativa proposta contro i richiami di pagamento, oltre ad essere tardiva, non sarebbe neppure ricevibile, poiché detti richiami non costituirebbero una decisione formale suscettibile di reclamo.

  1. Se il termine per presentare ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito e la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37).

Secondo costante giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c).

Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante.

Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092).

A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.

  1. Nella fattispecie in esame, nel memoriale ricorsuale i ricorrenti affermano che le decisioni di restituzione del 10 settembre 2004 dell’UAM non sono mai pervenute loro.

L’Amministrazione, in sede di risposta, non contesta di aver trasmesso lo scritto per posta semplice, ma rende verosimile, mediante le testimonianze di alcuni suoi funzionari, che gli assicurati avrebbero invece ricevuto i due ordini di restituzione e che, non avendo interposto tempestivamente reclamo, queste decisioni sono ora cresciute in giudicato. Gli insorgenti sono quindi tenuti a pagare il dovuto.

Durante l’udienza indetta dal TCA (doc. XVIII), è emerso che nei mesi di settembre-ottobre 2004 RI 1 ha preso contatto con almeno tre funzionari dell’Amministrazione cantonale, chiedendo spiegazioni sui motivi per i quali le decisioni di restituzione dei premi LAMal siano state distintamente notificate a lui ed alla moglie RI 2, anziché notificate solo a lui visto che, quale beneficiario di una rendita AI, è l’avente diritto principale delle PC. RI 1 pretendeva quindi l’emissione di una sola decisione che inglobasse anche l’importo che la moglie doveva restituire. Ora, le date in cui sono intervenute queste conversazioni telefoniche, il tenore ed il contenuto delle stesse e lo statuto delle persone che hanno testimoniato in aula rendono più che verosimile, e meglio assolutamente certo, a mente del TCA, che i ricorrenti abbiamo effettivamente ricevuto le decisioni di recupero sussidi ai premi LAMal del 10 settembre 2004 e preso conoscenza del loro contenuto, e che quindi avrebbero potuto tempestivamente impugnarle davanti all’UAM mediante reclamo. Aver atteso i richiami di pagamento (28 ottobre 2004) e averli contestati con l'argomento di non aver ricevuto le precedenti decisioni formali, suscettibili d’impugnativa, non li tutela nelle loro tesi e nemmeno nella loro buona fede, che qui viene manifestamente meno.

Le testimonianze rese da __________, capo dell'ufficio delle prestazioni che congloba anche il servizio PC, __________ e __________, funzionarie amministrative presso l’UAM, convergono tutte e sono assolutamente univoche, rilevando che i ricorrenti hanno effettivamente ricevuto le due distinte decisioni formali di restituzione del 10 settembre 2004. Altrimenti, non si spiegherebbero i contenuti delle diverse conversazioni telefoniche avute dal beneficiario principale delle PC (RI 1) con le predette persone, con cui si insisteva per far emettere dall’UAM una nuova ed unica decisione di restituzione, a suo nome, ma che inglobasse pure il rimborso a carico della moglie. Questo atteggiamento di RI 1 e questi suoi interventi presso l’Amministrazione nei giorni successivi al 10 settembre 2004, dimostrano che egli abbia a tutti gli effetti preso conoscenza del contenuto degli ordini di restituzione del 10 settembre 2004 e che si era subito attivato per chiedere spiegazioni in merito ad aspetti formali.

Più dettagliatamente, dal verbale d’udienza agli atti è possibile estrapolare i seguenti passaggi dalle testimonianze citate, che suffragano le conclusioni appena esposte a cui è giunto il TCA.

__________ ha dichiarato che nel novembre 2004:

" (…) fui contattato, non lo contattai io, dal sig. RI 1 che mi segnalò la decisione dell'uff. ass. malattia di imporre il rimborso di determinate prestazioni e questo sarebbe avvenuto sia nei suoi confronti (RI 1) che nei confronti della moglie. A precisa domanda del GD specifico che il sig. RI 1 mi parlò di decisione notificata sia al sig. RI 1 che alla moglie non invece parlò di richiamo o di reclamo però non si fece cenno ad una data precisa di emanazione della decisione e del suo esatto contenuto. (…).”.

__________, alle dipendenze dell’UAM dal 1994 dove si occupa del pagamento dei premi alle Casse malati per i beneficiari di prestazioni PC oltre che al recupero dei premi indebitamente versati all'assicurato, ha così deposto:

" (…) Ho visto la comunicazione relativa al contatto 10.11.2004 delle 9:20 del mattino si è trattato di una conversazione telefonica. (…) Posso dire che si è trattato per me dell'unico contatto telefonico avuto. (…) A domanda del GD specifico che il sig. RI 1 si riferì agli ordini di recupero e non invece a richiami in questo senso. Le parole richiamo o reclamo con riferimento a quel colloquio non mi danno nulla.

Preciso che la telefonata giunse a me tramite la sig.ra __________.

A domanda del sig. __________ specifico di avere avuto un contatto con la mia collega __________, con la quale ho firmato l'ordine di recupero, il 14.9.2004 e la collega mi disse di avere avuto contatto telefonico con il sig. RI 1, mi disse che voleva sapere il motivo per cui erano stati mandati due ordini distinti a lui e alla moglie mentre il beneficiario AI era lui e la moglie riceveva solo la completiva, riferì che voleva sapere la base legale. Disse che voleva queste cose per scritto altrimenti avrebbe formulato ricorso.

Viene prodotta dal sig. __________ la nota scritta relativa al contatto telefonico 14.9.04 del sig. RI 1 a sigla __________. In calce alla stessa con sigla diversa vi è un NB del seguente tenore "parlato con BC: non dare seguito al telefono". Vedo il foglio, riconosco la mia sigla; mi si chiede come mai la nota sia redatta da 2 persone e mi si chiede se fosse contenuta nell'incarto e quindi l'aggiunta sia dovuta a questo e preciso che fu la collega a darmela, io mi recai dal sig. __________ con la nota per riferirgli del contenuto di questa telefonata, andai solo io, la collega __________ non c'era, e annotai quello che mi venne detto dal sig. __________.

Preciso dietro sollecitazione del sig. __________ che la nota che ho redatto io in calce era riferita al fatto di non dare in forma scritta seguito alla richiesta del sig. RI 1 perchè questi avrebbe inoltrato il suo ricorso ed in quella situazione avremmo dato come amministrazione la nostra presa di posizione.

Nella risposta di causa si fa riferimento alla mia presenza, non come interlocutrice però, ad un colloquio telefonico tra il sig. RI 1 e il capo-ufficio UAM. Effettivamente ricordo questa circostanza; ricordo che il sig. RI 1 ribadiva quanto già in precedenza richiesto, ossia la necessità di un ordine a lui destinato e non alla moglie, ricordo che il sig. __________ gli fece presente che ognuno è responsabile del versamento dei suoi premi. Ricordo che fu fatto accenno alla registrazione a quel colloquio telefonico da parte del sig. RI 1.

Di questo contatto io personalmente non tenni nessuna nota, non feci note per l'incarto.

Posso anche dire che la collega __________, mia subalterna, mi riferì del colloquio avvenuto il 17.9.2004 ed io andai a mia volta a riferirlo al capo-uff., __________ mi consegnò fisicamente la nota di pari data consegnata agli atti recante in alto a destra il N° 4. La scritta "NB parlato con __________ seguire la prassi ordinaria" è di mio pugno. Non è siglata.

Emaniamo numerosissimi ordini di recupero, posso dire che ricordavo positivamente le date del 14 e del 17 settembre 2004; il GD mi chiede se mi capita per tutte le procedure. Dichiaro che soltanto le procedure che sono particolari - e questa ne era una - mi restano impresse nella memoria.

A domanda del lic.iur preciso che la sig.ra __________ di principio sbriga direttamente i contatti con gli assicurati e da me passa le telefonate quando non riesce a gestire il problema. Preciso quindi che in quei giorni l'unico problema di difficile gestione fu quello relativo al caso del sig. RI 1.

Non vi furono altri casi complessi ed escludo che possono esserci stati confusioni, sovrapposizioni tra procedure o confusione tra assicurati.

(…)

Preciso che ho guardato l'inc. relativo al sig. RI 1 in occasione del colloquio personale del 10.11.2004. Prima di venire qui ho certamente riguardo l'inc. non dopo aver ricevuto la citazione da testimone.

Preciso anche che sono stata interpellata quando è arrivato il ricorso ed in questo senso ho visto lo scritto dell'avvocato e ho collaborato fornendo le mie informazioni alla redazione delle osservazioni scritte dal capo-ufficio. Non ho preparato la deposizione odierna riguardando l'incarto.

Prima dell'odierna deposizione ho soltanto dato una lettura alle note dell'incarto.

Gli OR non vengono mandati per raccomandata da parte dell'UAM.”

__________ è stata attiva presso l’UAM per un anno. Durante l’udienza del 24 maggio 2005 ha dichiarato quanto segue:

" (…) Preciso per chiarezza che prima di venire qui ho riguardato le mie annotazioni redatte nell'ambito di questa procedura relativa ai sig.ri RI 1 e null'altro. Mi ricordavo abbastanza bene le cose. Posso dire di avere avuto due contatti telefonici con il sig. RI 1.

Posso indicare che nella mia attività venivo interpellata una decina di volte al giorno (dalle 7 alle 10 volte) e principalmente per problemi connessi agli OR.

(…)

Delle 2 conversazioni telefoniche avute con il Sig. RI 1 ricordo con certezza che la prima volta fu lui a chiamare, per la seconda non ho certezza perchè sulla nota non c'è scritto il numero di telefono.

Le due telefonate sono avvenute il 14 e il 17.9.2004 devo dire che se non avessi rivisto le note non mi sarei ricordata le date, sapevo che ero lì da qualche po' perchè ero ormai pratica quando ho avuto quei contatti. Ho visto comunque che si è trattato del 14 e del 17.9.2004.

Ricordo quella telefonata perchè il tono del sig. RI 1 era arrabbiato, non so specificare se compose direttamente il mio numero che è indicato sulla decisione in alto a sinistra oppure se passò per il tramite del centralino. Il GD mi chiede se in occasione di quella telefonata il tema fu specifico quello della decisione di restituzione o se invece venne annunciata la volontà da parte dell'UAM di voler emanare una decisione in questo senso. Rispondo che il tema fu precisamente l'ordine di restituzione.

In occasione della 1° telefonata l'oggetto del discutere fu il motivo per il quale gli ordini di restituzione fossero stati intimati una a lui e una alla moglie mentre il beneficiario dell'AI e della PC era lui e non la moglie.

Risposi che facevamo così per prassi siccome l'ufficio paga distintamente i due premi perchè potrebbero essere destinati a due casse diverse.

In questo caso erano due casse diverse.

Ricordo che al telefono lui non era d'accordo mi chiese qual era la norma di legge che imponeva questi due ordini. Mi disse che voleva i due ordini a suo nome e li venne fuori il discorso del ricorso che poteva essere fatto ma che doveva essere fatto per iscritto.

Mi viene mostrata la nota del 14.9.2004 specifico che ho la scrittura più grossa e tonda l'aggiunta tra parentesi in coda alla parola ricorso è della sig.ra __________ che ha aggiunto poi le ulteriori note dopo la mia sigla.

Per quel che concerne la 2° telefonata ribadisco non so più se fui io o lui a chiamare; gli specificai che la prassi dell'UAM era quella ossia degli ordini separati che era diversa dalla PC e che era così e basta. Lui mi disse che non era d'accordo, che non accettava questa cosa e che non essendo stati intimati i due OR per raccomandata poteva sempre far partire i 30 giorni di reclamo quando voleva lui.

Quando disse così gli spiegai che se non pagava nei 30 giorni o se non faceva reclamo la procedura avrebbe seguito il suo corso. Preciso qui, ciò che non gli dissi in quell'occasione, che divenuto definitivo l'ordine, mandiamo due solleciti di pagamento per posta normale quindi uno per raccomandata e poi procediamo nelle vie esecutive. Abbiamo sempre trasmesso gli OR per posta semplice.

Dal tenore della conversazione era chiaro che il sig. RI 1 manifestava il suo dissenso per non avere ricevuto a suo nome le 2 decisioni, lui non accettava questa cosa.” (sottolineature della redattrice).

Va evidenziato in proposito come il Tribunale ha già potuto osservare nei numerosi incarti trattati relativi alle prestazioni complementari (il più recente: Inc. n. 33.2004.8, sfociato nella STCA del 26 gennaio 2005 nella causa M.B.), che è prassi della Cassa che i funzionari lascino agli atti una traccia delle intervenute conversazioni telefoniche con i terzi o con gli assicurati medesimi.

Nella documentazione versata agli atti, il TCA dispone delle due comunicazioni allestite dalla funzionaria __________ il 14 rispettivamente il 17 settembre 2004 (doc. XVIII/1-2). Vi sono quindi elementi a comprova degli avvenuti colloqui e, soprattutto, del loro contenuto. È stato dunque comprovato che RI 1 ha sottoposto telefonicamente al vaglio di alcuni funzionari dell’UAM la questione del diritto della moglie di ricevere un ordine di restituzione autonomo, malgrado la signora RI 2 non fosse la diretta beneficiaria della rendita AI e quindi delle PC. Ciò significa, senza ombra di dubbio, che i coniugi RI 1 hanno ricevuto le due decisioni formali del 10 settembre 2004 e che non hanno reclamato tempestivamente all’UAM in forma scritta. Apparentemente, quindi, le decisioni sono regolarmente cresciute in giudicato. Di conseguenza, i ricorrenti sono tenuti a pagare gli importi reclamati dall’ufficio cantonale, per cui il ricorso va dichiarato irricevibile.

Questo Tribunale osserva che, negando a più riprese in sede giudiziaria di aver ricevuto questi ordini di recupero, ciò che è stato palesemente contraddetto dell'istruttoria di causa, la vertenza si rivela essere temeraria.

  1. Ma v’è di più. Il comportamento dei ricorrenti assume perfino le caratteristiche dell’abuso di diritto. Infatti, nelle conclusioni tratte dalle risultanze dell’udienza del 24 maggio 2005 (doc. XXI), essi addirittura ribaltano la posizione mantenuta fino a quel momento e sostengono che le telefonate del 14 e del 17 settembre 2004 costituiscono una valida opposizione alle decisioni di restituzione del 10 settembre precedente, ammettendo quindi (o dando per possibile) di averle ricevute. In virtù della LPGA, ed in particolare dell’art. 10 cpv. 3 OPGA che contempla come l’opposizione possa essere formulata per iscritto o oralmente durante un colloquio personale, gli insorgenti ritengono dunque che i colloqui telefonici avuti con __________ costituiscano a tutti gli effetti delle valide opposizioni alle decisioni formali di restituzione. Pertanto, il ricorso (Inc. n. 36.2005.3-4) sarebbe da intendere come valido rimedio contro la denegata giustizia causata dall’UAM, che non avrebbe emesso una decisione su opposizione, e che, il 28 ottobre 2004 si è limitata a richiamare i pagamenti.

L'atteggiamento dei ricorrenti va qui severamente stigmatizzato e la tesi giuridica "dell'ultima ora" che poggia sulle parole della teste __________ non può essere seguita.

L’art. 76 cpv. 1 LCAMal recita che contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. Per il capoverso 2, contro le decisioni su reclamo di cui al precedente capoverso, è data facoltà di ricorso al TCA entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative (cpv. 4).

La restituzione dei sussidi indebitamente percepiti è regolata, come visto, dall’art. 59 LCAMal, per cui trova applicazione la LPAmm che, all'art. 8, rammenta la forma scritta e la firma "delle parti od i loro patrocinatori".

L’art. 46 cpv. 1 LPAmm ribadisce che il ricorso deve essere insinuato per iscritto all’autorità e il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente.

Ora, il principio di certezza del diritto presuppone la determinazione ed il rispetto di esigenze formali per qualsiasi atto ricorsuale: occorre infatti che si possa stabilire in ogni momento se, effettivamente, la validità di un atto amministrativo è contestata (MOOR, Droit administratif, Berna 1994, vol. II pag. 435). L’atto ricorsuale deve dunque essere redatto in forma scritta (RHINOW/KOLLER/KISS-PETER, Öffentliches Prozessr-echt und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Basilea 1994, n. 705) ed adempiere i requisiti sanciti dall’art. 9 LPAmm (BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 pag. 247, ad art. 46 LPAmm).

Sulla scorta di quanto precede, la pretesa "opposizione" (nel merito del cui contenuto non occorre entrare) interposta oralmente da RI 1 contro gli ordini di restituzione in occasione delle conversazioni telefoniche avute con la funzionaria __________, non ha quindi nessun valore giuridico. La stessa funzionaria l’aveva espressamente – e correttamente, in virtù della LPAmm - indicato al signor RI 1 rendendolo edotto della necessità di formulare il reclamo per iscritto (doc. XVII).

Pertanto, anche la nuova tesi dei ricorrenti che tende a voler applicare la LPGA al caso concreto, non giova loro poiché le decisioni formali rimangono incontestate e dunque sono regolarmente cresciute in giudicato. Il ricorso è irricevibile.

  1. Gli insorgenti sostengono ancora che si possa imputare soltanto alla Cassa di compensazione una negligenza nel suo agire, in particolare per non aver subito comunicato all’UAM che dal 1° agosto 2003 l’erogazione di PC veniva interrotta ad esplicita domanda degli assicurati medesimi. In tale evenienza, essi dovrebbero essere tutelati nella loro buona fede, non essendo loro imputabile il lasso di tempo intercorso dallo scritto del 29 luglio 2003 al Servizio PC (teso ad interrompere le prestazioni) e le decisioni di recupero dei premi del 10 settembre 2004 dell’UAM. Per questo motivo gli insorgenti hanno formulato ricorso nei confronti della Cassa per denegata giustizia (Inc. n. 33.2005.1-2).

Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

La circostanza sostenuta dagli assicurati va comprovata; occorre rammentare che nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove. Il giudice deve autonomamente ricercare i fatti ed applicare il diritto.

Nelle assicurazioni sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC 1983 pag. 249; RAMI 1985 pag. 21; RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

  1. A mente del TCA, nel caso concreto i presupposti per tutelare la buona fede non sono dati.

È vero che il 29 luglio 2003 RI 1 ha personalmente consegnato al Servizio delle prestazioni complementari uno scritto con il quale chiedeva l’interruzione della sua prestazione complementare fino ad un ricalcolo dovuto alla nuova entrata mensile della moglie dal 1° agosto 2003 (Fr. 2'500.- netti). È però altrettanto vero che da quel momento in poi la Cassa ha atteso, invano, che il richiedente le trasmettesse il certificato di salario che le era stato promesso. Nemmeno dopo numerosi solleciti scritti (doc. III dell’Inc. n. 33.2005.1-2 come pure gli atti della Cassa stessa) l’Amministrazione è riuscita ad entrare in possesso dei dati mancanti per il riesame del diritto alle PC. Così, all’inizio del 2005 la Cassa di compensazione si è attivata autonomamente (doc. VIII pag. 2 dell’Inc. n. 33.2005.1-2), chiedendo direttamente al datore di lavoro di RI 2 la necessaria documentazione che le ha poi permesso di emanare le decisioni (negative) dell’11 marzo 2005 (doc. VIII/1-3).

Ancora il 10 maggio 2004 (doc. 6 agli atti della Cassa) il ricorrente avrebbe potuto evitare le conseguenze di procedura note se solo avesse trasmesso alla Cassa di compensazione il certificato di salario mancante che egli stesso aveva promesso. Visto il nulla di fatto, il 15 giugno 2004 (doc. 1 dell’incarto UAM, Inc. n. 36.2005.3-4) il Servizio PC ha comunicato all’UAM l’interruzione del versamento del contributo per il premio di cassa malati a motivo che i ricorrenti non beneficiavano più delle PC, siccome essa non aveva potuto riesaminare la loro situazione finanziaria.

Stante quanto precede, l’Amministrazione non ha dunque formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge e nemmeno ha fornito un’errata informazione agli assicurati. Anzi. Li ha sollecitati diverse volte per ottenere ciò che essi stessi (cfr. scritto del 29 luglio 2003) avevano promesso di trasmettere non appena possibile. La Cassa ha agito in modo corretto sollecitando la completazione della documentazione. Per questi motivi, la lamentela di denegata giustizia va integralmente respinta, non potendo imputare al Servizio PC un ritardo per sua colpa nel comunicare all’UAM l’interruzione delle PC.

Va infine rilevato che già in occasione dello scritto del 5 novembre 2003 (doc. 4 agli atti della Cassa, Inc. n. 33.2005.1-2), l’Amministrazione ha avvertito gli interessati che avrebbero potuto essere chiamati a restituire quanto anticipato dal Cantone per l’assicurazione malattie obbligatoria, qualora fosse stato appurato che il diritto alle prestazioni complementari, a seguito di riesame, sarebbe decaduto (cfr. consid. A).

La censura sollevata ora appare pertanto temeraria.

  1. Con il ricorso gli insorgenti chiedono contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio (doc. I punto 6 pag. 6).

Anche se gli assicurati sono soccombenti, possono essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempiano alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Va evidenziato che il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/ TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l’art. 21 cpv. 2 LPTCA sul diritto al patrocinio – in vigore dal 30 luglio 2002 - recita che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag);

La Lag, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3 della citata legge prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio.".

Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.".

Nel caso in rassegna, alla luce delle considerazioni esposte nel giudizio, è evidente che sin dall’inizio la presente vertenza era sprovvista di esito favorevole. I ricorrenti sapevano di aver ricevuto le decisioni formali di restituzione del 10 settembre 2004, ma hanno sempre negato questo fatto. L’istruttoria ha accertato che essi avevano tempestivamente preso conoscenza del contenuto degli ordini di restituzione (Inc. n. 36.2005.3-4) che non hanno tempestivamente impugnato nelle forme dovute. D'altra parte neppure il ricorso per denegata giustizia aveva la benché minima possibilità di essere ammesso. I ricorrenti stessi erano in mora nei confronti dell'amministrazione nel produrre quanto da loro promesso ed in termini ragionevoli la Cassa Cantonale, alla luce della mancata trasmissione della documentazione da parte dei signori RI 1, li ha debitamente sollecitati prima e quindi ha provveduto ad accertamenti autonomi.

In conclusione, l’istanza va respinta integralmente.

  1. Per quanto concerne il ricorso avverso l'inazione pretesa della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG la procedura è gratuita e non si attribuiscono ripetibili. La decisione di questo Tribunale è impugnabile al Tribunale Federale delle Assicurazioni.

Per quanto attiene agli ordini di restituzione dell'UAM relativi ai sussidi ai premi dell'assicurazione obbligatoria delle malattie la presente decisione è definitiva (cfr. in proposito TFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 19). A norma dell'art. 28 LPAmm viene fissata una tassa di giustizia di CHF 1'000.-- mentre le spese vengono cifrate in CHF 200.--. Tasse di giustizia e spese vengono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

A. Ricorso in materia di rimborso premi LAMal.

1.- Il ricorso di RI 1 e di RI 2 in materia di rimborso dei premi dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico sanitarie è irricevibile.

2.- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.- La tassa di giustizia fissata in CHF 1'000.-- e le spese cifrate in CHF 200.-- vengono poste a carico dei ricorrenti in solido.

4.- La decisione è definitiva.

B. Ricorso per denegata giustizia.

1.- Il ricorso di RI 1 e RI 2 per denegata giustizia contro l'inazione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il ricorso per denegata giustizia in ambito di prestazioni complementari all’AVS/AI è respinto.

2.- L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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