36.2005.203

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.203

ir/td

Lugano 3 aprile 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 29 novembre 2005 interposta da

AT 1

contro

CV 1 c/o __________

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato, in fatto

A. Con petizione 29 novembre 2005 AT 1, __________, ha postulato la condanna di CV 1 al pagamento di CHF 6'480.-- per indennità giornaliere versate senza valida causa tra il 1° dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2003, oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2004. Parallelamente AT 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto escusso al PE __________ dell'UE di __________.

A fondamento della richiesta AT 1 evidenzia come il signor CV 1 lavorasse presso la __________ di __________ che aveva concluso un contratto d'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera fondato sulla LCA.

L'attività è durata sino al 23 dicembre 2003. L'inabilità lavorativa del signor __________ è stata annunciata per i periodi dal 16 novembre - 1 dicembre 2002, 29 marzo - 27 aprile 2003, 9 agosto - 17 agosto 2003 e 22 novembre - 30 novembre 2003. Il convenuto - impiegato d'ufficio - provvedeva personalmente all'allestimento degli annunci, corredati da rapporto medico del curante. Per i periodi d'assenza citati AT 1 ha versato complessivamente CHF 6'380.--.

Dopo la cessazione del rapporto di collaborazione di CV 1 con la datrice di lavoro è emerso - e AT 1 ne è stata successivamente informata - che "… l'ex-dipendente CV 1, nei periodi di inabilità lavorativa annunciati … aveva regolarmente lavorato continuando a percepire il salario …" (doc. I pag. 4). Come evoca l'assicuratore nella sua petizione:

" A seguito delle informazioni e alla documentazione fornite dal precedente datore di lavoro del convenuto che la AT 1 ha compiuto approfonditi accertamenti che le hanno permesso di stabilire con certezza che nei periodi annunciati dal signor CV 1 l'erogazione di prestazioni d'indennità giornaliere di malattia non si giustificava. Le indennità in questione venivano erogate senza legittima causa a seguito dell'agire ingannevole dello stesso, che con astuzia aveva fornito alla AT 1 dati falsi, inducendola a versare le prestazioni d'indennità giornaliera, cagionandole così un danno.

È stato inoltre accertato che il convenuto segnalava alla AT 1 un salario superiore all'effettivo."

Con scritto 14 luglio 2004 AT 1 ha interpellato l'assicurato, richiamando gli art. 62 e segg. CO, ha postulato la restituzione delle indennità versate indebitamente, senza seguito. Escusso con PE __________ CV 1 ha interposto opposizione alla via esecutiva.

Con la sua petizione AT 1 chiede quindi la condanna di CV 1 al versamento degli importi indebitamente incassati oltre a CHF 100.-- per spese.

B. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha, non senza difficoltà, intimato l'atto il 2 dicembre 2005 al signor CV 1 e, vista l'assenza di risposta, il 23 gennaio 2006 ha concesso un termine di grazia. Solo il 30 gennaio 2006 CV 1 ha risposto ammettendo la sua "colpa verso AT 1 per le indennità versatemi direttamente sul mio conto come da prassi presso la ditta per la quale lavoravo a quel tempo". CV 1 si è dichiarato disposto al "giusto rimborso" con versamenti che si è impegnato ad eseguire dal prossimo maggio 2006.

AT 1 ha potuto esprimersi in merito rilevando il riconoscimento delle pretese e delle spese postulate dichiarandosi non disposta ad una rateizzazione dei pagamenti.

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

  2. Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione LCA. Giusta la legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile all’art. 47 LSA attuale. In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

In concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA, circostanza questa pacifica siccome incontestata e comprovata dalla documentazione agli atti. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel merito delle pretese di parte attrice.

nel merito

  1. Nel caso in esame, in sede in risposta di causa, CV 1 ha sostanzialmente riconosciuto ed ammesso le pretese di parte attrice, indicando – in buona pratica – la sua volontà di effettuare l’intero versamento richiesto dall’assicuratore senza comunque disporre nell’immediato dei mezzi per potere operare il pagamento ed indicando la sua volontà di onorare il debito, con il mese di maggio, mediante rimesse rateali.

Va quindi esaminato se la risposta di causa vada assimilata ad una acquiescenza per l’ammissione incondizionata ed il pieno riconoscimento del diritto dell’attrice.

In virtù dell’art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4). L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L' acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all' acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell' acquiescenza ha affermato:

" 3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull' acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l' acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l' acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.

3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell' acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito.

3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l' acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV."

  1. In concreto appare manifesta l’acquiescenza del convenuto che, con il suo allegato di risposta al Tribunale ha manifestamente e senza condizioni riconosciuto la pretesa di AT 1. Egli ammette infatti di riconoscere la propria “colpa” e riconosce di dovere il giusto rimborso, a tal fine chiede la trasmissione di più polizze.

Ebbene a fronte di tale acquiescenza, indipendentemente dal fatto che la prestazione non sia ancora stata eseguita dal debitore, la procedura va stralciata dai ruoli, come rammenta la giurisprudenza del Tribunale Federale appena rammentata. In altri termini aderendo pienamente alla petizione CV 1 ha riconosciuto il suo obbligo di rimborsare all’attrice l’importo di complessivi CHF 6'480.-- oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2004. Alla luce di quanto precede quindi la presente procedura viene stralciata senza percezione di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

In virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmissione di tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, specificando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.

Alla luce delle modalità indicate da parte attrice con cui CV 1 ha conseguito i versamenti di indennità non dovute, ai sensi dell'art. 181 CPP la fattispecie sarà segnalata al Ministero Pubblico, __________ per quanto necessario, con copia degli atti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La procedura conseguente alla petizione 29 novembre 2005 formulata dalla AT 1, con cui è stata postulata la condanna di CV 1, al pagamento di CHF 6'480.— oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2004, pretesa riconosciuta dal convenuto, viene stralciata per acquiescenza.

2.- Non si percepiscono tasse di giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili.

3.- La presente decisione, definitiva, viene intimata alle parti ed all’UFAP, Berna. Una copia viene trasmessa con gli atti al Ministero Pubblico, __________, ai sensi dell'art. 181 CPP.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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