Raccomandata

Incarto n. 36.2004.85

cs/sc

Lugano 21 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 13 luglio 2004 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

Cassa Malati CV 1,

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. La società AT 1, per il tramite della __________, ha stipulato con la Cassa malati CV 1, nel corso dell’anno 2000, un’assicurazione contro la perdita di guadagno per i propri dipendenti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, rinnovabile (doc. H).

In data 17 febbraio 2004 la cassa malati ha disdetto il contratto con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003 (doc. Z) a causa della riduzione consistente della massa salariale della società tra il 2003 e il 2004 e della circostanza che tutti i dipendenti sani della AT 1 si sono trasferiti in un’altra società, appena costituita, denominata AT 1.

Dopo un intenso scambio di corrispondenza, l’assicuratore ha ribadito la disdetta del contratto ed ha negato il pagamento delle indennità giornaliere ai restanti dipendenti della società.

1.2. Il 13 luglio 2004 la società, rappresentata dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione, del cui contenuto, se necessario si dirà in corso di motivazione, tramite la quale ha chiesto:

"IN LIMINE LITIS

  1. E’ accertata la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni a dirimere la presente vertenza.

NEL MERITO

  1. La petizione è integralmente accolta.

Di conseguenza è dichiarata in vigore la polizza di indennità giornaliera per malattia no. __________ tra la AT 1 e la CV 1.

  1. La petizione è integralmente accolta.

2.1. Al signor __________ è concessa l’estensione del diritto alle prestazioni per 180 giorni oltre il raggiungimento dell’età AVS.

2.2. La CV 1 verserà alla AT 1 le indennità giornaliere per il signor __________ a partire dal mese di febbraio 2004 fino al termine del diritto.

  1. La petizione è integralmente accolta.

3.1. La CV 1 verserà alla AT 1 le indennità giornaliere per il signor __________ per il mese di febbraio 2004.

3.2. Il signor __________ è ammesso all’assicurazione individuale di indennità giornaliere per malattia presso la CV 1 alle condizioni dell’art. __________, senza visita medica, con l’età di entrata nell’assicurazione collettiva e per l’indennità giornaliera assicurata fino a quel momento.” (Doc. I)

1.3. Con risposta del 6 settembre 2004 la Cassa ha proposto, inizialmente, di respingere la petizione (doc. III).

1.4. Tramite replica del 28 settembre 2004 la società ha ribadito le proprie motivazioni, producendo ulteriore documentazione (doc. VII).

1.5. In data 25 ottobre 2004 l’assicuratore, dopo aver esaminato la replica e la nuova documentazione prodotta, ha parzialmente aderito alle conclusioni della società, affermando:

" (…)

La convenuta chiede di conseguenza al Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni voler giudicare:

  1. La petizione inoltrata in data 13 luglio 2004 dalla ditta AT 1 è ricevibile ed accolta in larga misura. Di conseguenza, il contratto no. __________, afferente l’Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia del personale della ditta, è regolarmente entrato in vigore con il 1° gennaio 2004.

La CV 1 verserà alla AT 1 le indennità giornaliere avanzate al Signor __________ per il mese di febbraio 2004. All’assicurato è inoltre confermato il passaggio nell’assicurazione individuale di indennità giornaliera per malattia, a far stato dal 1° marzo 2004.

Il signor __________ percepisce dal 1° febbraio 2004 le prestazioni versate in applicazione della LAVS. In osservanza degli art. 7 e 14 delle CGA applicabili all’Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera (edizione 2004), facendo completamente difetto una qualsiasi informazione afferente eventuali prestazioni erogate giusta la LPP, appare agli occhi della CV 1 per lo meno affrettata la concessione dell’estensione del diritto alle prestazioni per ancora 180 giorni oltre il raggiungimento del 65° anno di età. Richiesta è fatta in tal senso al Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni sollecitare presso la controparte la produzione di atti che confermano o smentiscano il versamento al Signor __________ di una rendita secondo la LPP.” (doc. XI)

1.6. Le parti, pendente causa, hanno prodotto ulteriori numerose prese di posizione (doc. XII-XXV).

1.7. L’attrice ha in particolare rilevato:

" (...)

Con scritto datato 17 novembre 2003 (doc. II) la AT 1 chiedeva alla CV 1 di voler indicare se vi erano particolari formulari da compilare per ottenere la protrazione di 180 giorni del diritto alle prestazioni a partire dal giorno del raggiungimento dell'età AVS come prescritto dall'articolo __________ __________ CGA 1999 (doc. C), allora in vigore.

Premesso che le CGA 1999 non sono più in vigore, gli articoli di riferimento sono ora l'art. 6 e 14 cpv. 4 CGA 2004 (doc. D). Queste norme sanciscono il diritto a percepire la rendita oltre all'età AVS, ma fino al massimo all'età di 70 anni, se si dimostra che il rapporto di lavoro sarebbe continuato anche dopo, ma (art. 14) il diritto alle prestazioni cessa dopo 180 giorni.

Nonostante la convenuta non abbia mai risposto allo scritto 17 novembre 2003, ed alla raccomandata 6 febbraio 2004 (doc. JJ), essa tenta ora di sottrarsi nuovamente ai suoi obblighi, opponendo alla giustificata richiesta della AT 1 un presunto, non provato - e contestato - sovraindennizzo.

Per costante giurisprudenza vi é sovrassicurazione, o sovraindennizzo, quando lo stesso rischio sia assicurato più volte, di modo che l'assicurato tragga un beneficio dal presentarsi dell'evento rispetto alla situazione precedente. In questo caso, le assicurazioni possono ridurre le proprie prestazioni coordinandole tra loro alfine di evitare la sovrassicurazione.

La LPP prevede diverse prestazioni per l'assicurazione di previdenza professionale: prestazioni di vecchiaia, prestazioni per i superstiti e prestazioni d'invalidità. Solo quest'ultime due però sono sottomesse alla regolamentazione sulla sovrassicurazione (cfr. art. 24 OPP2). Ed é in quest'ottica che vanno interpretate le norme delle CGA invocate solo ora dalla CV 1.

All'articolo 7 CGA 2004 vi é menzione di prestazioni LPP. Alla luce di quanto predetto, le prestazioni da prendere in conto sono le rendite versate nell'ambito della previdenza professionale per i superstiti ed in caso di invalidità, uniche rendite corrisposte a copertura complementare di un rischio già assicurato in altro modo (LAVS, LAI) e passibili di coordinamento. Lo stesso discorso é valido per l'art. 14 CGA 2004.

Nel nostro caso la AT 1 percepisce, sulla base della polizza __________, delle indennità giornaliere per malattia, nella misura dell'80% dello stipendio effettivamente corrisposto al proprio dipendente signor __________.

Il signor __________ ha compiuto i 65 anni di età, e come tale egli percepisce una rendita di vecchiaia secondo la LAVS. Egli é altresì liberato dall'obbligo di assicurazione di previdenza professionale, motivo per il quale egli può ritirare, per causa di vecchiaia, l'ammontare della somma accantonata tramite trattenute dal proprio stipendio. L'evento vecchiaia del signor __________ non é correlato con l'obbligo da parte della CV 1 di corrispondere le indennità di malattia al datore di lavoro del signor __________, non essendo le due prestazioni identiche, e come tali sfuggono alla coordinazione così come prevista dalle varie leggi (cfr. LPGA, LPP, OPP2, LCA). In aggiunta di ciò va sottolineato il fatto che la CV 1 corrisponde l'80% del salario, motivo per il quale, nella denegata ipotesi in cui le prestazioni di vecchiaia LAVS dovessero essere coordinate con le indennità giornaliere versate dalla CV 1, non vi é nel caso concreto nessun sovraindennizzo.

A questo proposito vi é la conferma da parte della __________, assicuratore LPP dell'attrice, che il signor __________ non ha e non percepisce delle rendite LPP (doc. CCC e doc. III )." (Doc. XVII)

1.8. La Cassa ha affermato:

" (...)

Come giustamente osservato dal Lodevole Tribunale cantonale, con scritto 28 ottobre 2004 indirizzato all'attrice, la CV 1, preso atto di documenti di cui, sino allora, i­gnorava l'esistenza, si è pronunciata a favore di un largo accoglimento della petizione 13 luglio 2004, riconoscendo:

  1. la regolare entrata in vigore, con il 1° gennaio 2004, del contratto no. __________, afferente l'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia del personale della ditta AT 1;

  2. le indennità giornaliere avanzate dalla ditta AT 1 al Signor __________ per il mese di febbraio 2004; in favore dell'assicurato è stato inoltre perfezionato il passag­gio nell'assicurazione individuale di indennità giornaliera per malattia, a far stato dal 1° marzo 2004;

  3. le indennità giornaliere avanzate dalla ditta AT 1 al Signor __________ sino al completo termine dell'incapacità lavorativa, intervenuto il 31 marzo 2004;

  4. le indennità giornaliere avanzate dalla ditta AT 1 al Signor __________ per il mese di gennaio 2004, vale a dire sino al raggiungimento dell'età pensionistica (alle­gato).

L'unico punto litigioso verte dunque sulla concessione al Signor __________ dell'estensione del diritto alle prestazioni per ancora 180 giorni oltre il raggiungimento del 65° anno di età. II valore di causa rivendicato, riferendoci ai documenti prodotti dalla controparte (doc. W, XX, YY, ZZ, AAA, BBB), è dunque facilmente determinabile: il salario giornaliero assicurato, pari a CHF 285.-, moltiplicato per 180 giorni, genera un montante dell'ordine di CHF 51'300.-.

Ora, secondo l'art. 6 delle CGA dell'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera (edizione 2004, allegato B, agli atti), di principio la copertura assicurativa per il singolo assicurato cessa con il raggiungimento dell'età AVS. Essa può tuttavia essere ancora erogata par al massimo 180 giorni oltre tale termine, come da art. 14 al. 4 CGA, alla condizione, insita all'art. 6 CGA, che si arrivi a dimostrare che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito anche dopo il raggiungimento dell'età AVS.

Se dimostrato quanto sopra, e in osservanza dell'art. 7 CGA afferente la proroga della coper­tura, la durata dell'indennità giornaliera assicurata viene erogata fino allo scadere della dura­ta di prestazione, nella fattispecie fissata in 180 giorni, conformemente all'art. 14 al. 4 CGA menzionato, a patto che non intervengano altre prestazioni secondo la LPP.

Infatti, l'art. 7 CGA stabilisce chiaramente che la proroga della copertura, ad esempio, e come nella fattispecie, oltre l'età AVS, cessa quando si inizia a percepire una rendita secon­do la LPP. La logica conseguenza consiste nella fine del versamento delle prestazioni, sanci­to dall'art. 14 al. 1 CGA: "L'indennità giornaliera (...) è erogata (...) al massimo fino a che intervengono le prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro)".

Nelle sue osservazioni 22 novembre 2004, oltre a sostenere, in vero a torto, che la CV 1 non abbia mai risposto allo scritto 17 novembre 2003 (vedasi a tal uopo l'allegato alla presente), la ricorrente afferma, poggiandosi sui documenti forniti dalla __________, che il Signor __________ non ha e non percepisce delle rendite. Così facendo, essa tenta di aggirare il principio della cessazione della proroga della copertura assicurativa, che intervie­ne automaticamente con il percepimento di una rendita secondo la LPP, così come da art. 7 CGA.

E' un fatto che il diritto alle prestazioni di vecchiaia concesse secondo la LPP nasca per gli uomini con il compimento del 65° anno di età, così come stabilito dall'art. 13 cpv. 1 lett. a LPP. Il cpv. 1 dell'art. 37 della medesima legge definisce la forma delle prestazioni LPP che, di regola, sono assegnate come rendite. Giusta il cpv. 3, l'avente diritto può tuttavia chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia. In questo caso, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione al più tardi tre anni prima dalla nascita del diritto.

E' dunque errato, come cerca di dimostrare l'attrice, affermare che l'art. 7 CGA non è appli­cabile al Signor __________, poiché esso "non ha e non percepisce delle rendite LPP". Infatti, lo scritto 3 novembre 2004 di __________ conferma l'opzione dell'assicurato che, con il 1 ° feb­braio 2004, "in seguito a pensionamento ordinario, ha beneficiato della liquidazione in un unico importo dell'avere di vecchiaia".

L'art. 7 CGA trova di conseguenza piena applicazione nel caso del Signor __________, avendo esso scelto la liquidazione in un unico capitale delle prestazioni di vecchiaia, in luogo del versamento mensile di una rendita. Ergo, essendo intervenute con il 1° febbraio 2004 le pre­stazioni del 2° pilastro, l'indennità giornaliera non è più erogata a partire da tale data, come da art. 14 al. 1 CGA." (Doc. XIX)

1.9. L’attrice ha ancora rilevato:

" (...)

  1. Si contesta esplicitamente la fantasiosa interpretazione fatta dalla CV 1 alle proprie CGA.

Innanzitutto, trattandosi di documenti da lei redatti, ed imposti, la CV 1 assicurazioni deve lasciarsi imputare una diversa interpretazione da quella a loro più favorevole.

In effetti le CGA 2004 sono quelle specifiche per le assicurazioni collettive di indennità giornaliere. All'articolo 1 vengono specificate le indennità assicurate e più precisamente:

  • indennità giornaliera per malattia;

  • indennità giornaliera in seguito ad infortunio;

  • indennità di parto.

Appare dunque chiaro che queste indicazioni stabiliscono inderogabilmente la cornice delle prestazioni alle quali queste CGA fanno riferimento.

Balza altresì all'occhio come tra questo elenco non vi sia alcuna menzione ad indennità di vecchiaia.

Ne risulta che i riferimenti alle prestazioni LPP degli articoli 7 e 14 non possono che essere alle prestazioni erogate dalla LPP nell'ambito delle prestazioni di invalidità come da sezione 3 del capitolo 3 del titolo l. della parte seconda della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40), e meglio come esposto nelle osservazioni presentate dalla AT 1 in data 22 novembre 2004.

  1. Risulta poi assai strano come la tanto - in precedenza - sbandierata teoria della sovrassicurazione non sia più nemmeno stata menzionata in quest'ultimo suo scritto. La convenuta non si é neppure degnata di entrare nel merito della problematica, cercando inutilmente di interpretare a piacimento le proprie CGA.

Risulta altresì strano, nell'ottica della sistematica delle predette CGA 2004 e della logica, che - rispettati i presupposti per ottenere una prestazione - questa sia poi praticamente impossibile da conseguire.

In effetti, dando credito alla tesi della CV 1, nessuna persona che ottempera alle condizioni poste (raggiungimento dell'età AVS, dimostrazione che si sarebbe continuato a lavorare oltre l'età AVS, contratto in vigore, durata massima della copertura di 730 giorni non raggiunta) potrà mai beneficiare dell'estensione della copertura assicurativa, dato che, con il raggiungimento dell'età AVS, la persona in questione beneficerà in ogni caso di prestazioni LPP di vecchiaia, che siano esse rendite o versamenti in capitale.

Ci si chiede dunque quale senso dare ad una regolamentazione complicata che risulta essere inutile. Sicuramente non quello preteso dalla CV 1.

In conclusione, considerando quanto espresso nelle nostre osservazioni 22 novembre 2004, prendendo atto che la convenuta non ha contestato la tesi sostenuta nelle predette osservazioni, se non ripetendo quanto da lei già erroneamente sostenuto in precedenza, considerato che le CGA 2004 non parlano esplicitamente di prestazioni LPP di vecchiaia di modo che un'altra interpretazione é possibile, addirittura più credibile, ritenuto il concetto giuridico che in caso di dubbio l'interpretazione vada a scapito di chi ha redatto le regole (in dubio contra stipulatorem) (cfr. OR-Wiegand art. 18 N 40 e riferimenti), constatato che non vi é sovrassicurazione non trattandosi dello stesso rischio assicurato e che tutte le altre condizioni sono adempiute, la convenuta CV 1 é tenuta a riconoscere l'estensione della copertura assicurativa al signor __________ per la durata di 180 giorni oltre l'età AVS ed a pagarne le rispettive indennità." (Doc. XXI)

1.10. Infine, la cassa ha rammentato:

" (...)

In concreto, ritenuto quanto appena enunciato, e riprendendo le CGA applicabili alla fattispe­cie, si evince che la copertura assicurativa, benché limitata ad un massimo di 180 giorni (art. 14 cpv. 4 CGA), non cessa necessariamente con il raggiungimento dell'età AVS, se si può dimostrare che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito anche dopo (art. 6 CGA).

In questo caso, la copertura assicurativa può essere prorogata sino al compimento del 70° anno di età (art. 6 CGA).

Assodato come non per forza il raggiungimento dell'età AVS coincida con la nascita di un diritto alle prestazioni LPP (art. 13 cpv. 2 LPP), la CV 1 ha optato per la concessione di una proroga della copertura assicurativa anche per quei lavoratori che scelgono, e dimostrano, di continuare ad esercitare un'attività professionale oltre il 65° anno di età, e questo sino al raggiungimento del 70° anno di età (art. 6 CGA), o sino all'inizio della percezione di una prestazione secondo la LPP (art. 7 CGA), sia essa rendita o ver­samento in capitale (art. 37 cpv. 1 e 3 LPP).

Al fine di marcare maggiormente quest'ultima condizione, le CGA non mancano ancora di precisare che, con il conseguimento delle prestazioni della previdenza professionale, oltre alla proroga della copertura assicurativa, cessa anche l'erogazione dell'indennità giornaliera (art. 14 cpv. 1 CGA).

Quanto sopra dovrà finalmente, o almeno così si spera, dimostrare come, rispettati i chiari presupposti per ottenere una proroga della copertura assicurativa, l'indennità giornaliera resti perfettamente conseguibile per al massimo ancora 180 giorni oltre il raggiungimento dell'età AVS.

Circa poi la "fantasiosa interpretazione" degli art. 7 e 14 delle CGA 2004 eseguita dalla ricor­rente, si dirà che le espressioni riportate nei due articoli in questione ( "quando si inizia a percepire una rendita secondo la LPP", o "al massimo fino a che intervengono le prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro)" ), proprio perché non prevedono limitazione alcuna, risultano sufficientemente chiare ed in linea con lo scopo fissato dall'art. 1 LPP, che vuole la previdenza professionale, insieme con l'AVS/AI, come un mezzo per permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale, in modo da applicarsi non solo alle prestazioni di invalidità, come desidererebbe la parte attrice, ma anche alle prestazioni per i superstiti e a quelle di vecchiaia.

Arguendo che "le CGA 2004 non parlano esplicitamente di prestazioni LPP di vecchiaia", la ditta ricorrente si appella al principio in dubio contra stipulatorem al fine di interpretare, ad esclusivo suo vantaggio, la portata dei due articoli summenzionati, escludendo ovviamente le prestazioni LPP di vecchiaia.

Ora, l'art. 67 cpv. 1 LAMal permette ad ogni persona domiciliata in Svizzera, o che esercita in questo paese un'attività lucrativa, in età compresa tra il compimento del 15 anno di età, ma che non abbia ancora raggiunto i 65 anni, di concludere un'assicurazione di indennità giornaliere presso un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAMal. All'unanimità, la dottrina rico­nosce che una tale assicurazione facoltativa si fonda su un contratto di assicurazione di dirit­to pubblico. Tuttavia, parallelamente, alcuni assicuratori praticano, come l'art. 12 cpv. 2 LA­Mal permette loro, un'assicurazione di indennità giornaliere a titolo di assicurazione comple­mentare, retta dalle disposizioni della LCA, meno restrittive della regolamentazione della LAMal. In materia di copertura della perdita di guadagno in caso di malattia, si è dunque as­sistito ad un graduale passaggio dall'assicurazione-malattia sociale verso l'assicurazione privata, la quale, proprio perché più "libera" dalla LAMal, permette di andare oltre i limiti da quest'ultima fissati, assicurando quelle situazioni che esulano dal quadro legale stabilito dalla legislazione sociale.

E' questo l'esempio dell'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera offerta dalla CV 1. La convenuta, tramite le CGA del suo prodotto, ha voluto estendere sino all'età di 70 anni la copertura assicurativa per quelle persone che, malgrado il raggiungimen­to dell'età AVS, e dimostrato il proseguimento del rapporto di lavoro, non beneficiano ancora di prestazioni secondo la LPP. L'indennità giornaliera assicurata verrà quindi erogata anche dopo il raggiungimento dell'età AVS, fino allo scadere della durata di prestazione di 180 gior­ni (art. 14 cpv. 4 CGA).

Essa tuttavia cessa quando si inizia a percepire una rendita secondo la LPP come previsto dall'art. 7-CGA, o "al massimo fino a che intervengono le prestazioni della previdenza pro­fessionale (2° pilastro)", giusta l'art. 14 cpv. 1 CGA.

Interpretate secondo il principio della fiducia, altrimenti detto secondo il senso che le parti possono ragionevolmente ed in buona fede attribuirgli, le CGA attaccate non contengono niente che permetta di limitare la loro applicazione esclusivamente "all'ambito delle presta­zioni di invalidità come da sezione 3 del capitolo 3 del titolo 1. della parte seconda della Leg­ge federale sulla previdenza professionale", concludendo di conseguenza all'esistenza, in favore del ricorrente, del diritto a reclamare, in concomitanza delle rendite di vecchiaia AVS e LPP, ancora un'indennità giornaliera per malattia.

Al contrario, le CGA litigiose tendono espressamente ad escludere un tale cumulo, preve­dendo chiaramente la cessazione della copertura assicurativa, e la fine dell'erogazione delle indennità giornaliere, con l'inizio della percezione di una rendita o di prestazioni della LPP.

La controparte cerca invano di prevalersi della regola di interpretazione in dubio contra stipu­latorem, valida specie per le clausole ambigue, che possono in buona fede essere comprese in differenti modi. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza, il principio evocato non permet­te sempre di concludere per la soluzione più favorevole all'assicurato (DTF 126 V 504). E nella fattispecie, risulta difficile limitare la portata degli art. 7 e 14 cpv. 1 CGA 2004, poiché non parlano esplicitamente di prestazioni LPP di vecchiaia, esclusivamente all'ambito delle prestazioni di invalidità come da sezione 3 del capitolo 3 del titolo 1. della parte seconda della Legge federale sulla previdenza professionale.

Nel caso in esame, le due disposizioni delle CGA ravvisano le rendite o le prestazioni erogate secondo la LPP; tutte le rendite o le prestazioni. Forza è constatare che l'argomentazio­ne del ricorrente riposa piuttosto su di un'interpretazione restrittiva e di parte, che non trova fondamento alcuno nei chiari contenuti degli art. 7 e 14 cpv. 1 CGA 2004." (Doc. XXIII)

in diritto

In ordine

2.1. Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

Recentemente l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile all’art. 47 LSA attuale. Il termine di referendum scade il 7 aprile 2005.

In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

In concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA (cfr. condizioni generali del contratto).

L’attrice, nella petizione, sottolinea giustamente che la CV 1, che ha concluso il contratto con la società, contrariamente all’”__________”, non figura formalmente nella lista pubblicata dall’Ufficio federale della sanità pubblica che autorizza gli assicuratori ad esercitare l’assicurazione sociale contro le malattie. Ma che “ciò non di meno, la CV 1 per poter svolgere la sua attività di assicurazione di indennità giornaliera deve essere sottoposta all’autorizzazione o, almeno, poter usufruire dell’autorizzazione rilasciata alla CV 1, motivo per il quale – viste le predette considerazioni - è data la competenza “ratione materiae” del” TCA (cfr. doc. I). Anche la convenuta ritiene il TCA competente in merito (doc. III).

Spetta al TCA, d’ufficio, esaminare la propria competenza.

2.2. Il TFA ha rammentato che il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

2.3. Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 relativo alla legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) l’allora Dipartimento delle opere sociali, a proposito dell’art. 75 LCAMal, affermava a pag. 41, che:

" Come già evidenziato al p.to 3.7.1, le assicurazioni complementari sono state inserite nel diritto privato, il che implicherebbe vie di diritto ai sensi della procedura civile.

Questo Consiglio di Stato ha inteso tuttavia attribuire al TCA la competenza di decidere nel merito delle vertenze relative alle assicurazioni complementari.

Senza voler esprimere giudizi di merito circa questa suddivisione netta fra assicurazione sociale e assicurazioni complementari decretata dal nuovo diritto federale in materia di assicurazione contro le malattie, bisogna pur convenire che di fatto, nella maggioranza delle situazioni, i due rami di assicurazione sono praticati dal medesimo assicuratore.

In questa situazione, sullo stesso certificato appaiono tutte le forme assicurative scelte dal cittadino.

Per ragioni di chiarezza e di trasparenza nei confronti del cittadino stesso, questo Consiglio di Stato non giudica provvido prevedere due vie ricorsuali differenti.

In questa situazione si rischierebbe infatti di ingenerare confusioni e incertezze nell’utente, al punto che lo stesso può essere indotto a rinunciare all’esercizio dei propri diritti fondamentali posto di fronte ad una procedura complessa.

La stessa decisione se adire il TCA o il foro civile per una determinata contestazione implica conoscenze specifiche che non possono essere considerate alla portata di ogni cittadino.

L’opzione del “giudice unico” per tutto quanto concerne l’assicurazione contro le malattie praticata da un assicuratore autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal (assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari) è del resto stata invocata anche dal relatore nel corso della seduta del Consiglio degli Stati del 15 dicembre 1993.

(…)

Per semplificare le procedure di esercizio di un diritto fondamentale – garantendo ad ogni cittadino il pieno diritto formale e sostanziale di contestare una decisione resa dall’assicuratore – appare equo individuare un’unica via per l’esercizio dei rimedi di diritto.

Questa via, come detto, è stata individuata nel TCA, istanza di ricorso del resto prevista per le contestazioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie.

Con tale impostazione si conferisce ad un’unica istanza la competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione contro le malattie; il che costituisce di per sé un fattore positivo

Bisogna inoltre ritenere che il più delle volte, prima di adire la via del giudizio, l’assicurato sarà portato a chiedere una decisione su opposizione, anche se questa procedura non è necessaria nel caso di assicurazioni complementari.

Presupponendo un ricorso all’autorità di giudizio, l’assicuratore sarà comunque chiamato, di fronte a similare richiesta, a riesaminare la pratica, e quindi a confermare una sua determinata decisione solo se assume sufficiente sicurezza che quest’ultima possa poi trovare conferma.”

Nel Rapporto del 5 giugno 1997, così si spiegava l’introduzione dell’art. 75 LCAMal:

" La procedura prevista da questo articolo è di diritto privato e sarebbe normalmente di competenza del pretore o del giudice. E’ però manifestamente nell’interesse del cittadino assicurato che sia un solo tribunale specializzato ad occuparsi di tutta la materia. Il diritto delle assicurazioni sociali è considerato da diversi esperti a cavallo tra diritto pubblico e diritto privato con uno statuto proprio.

Nonostante si tratti di diritto privato, la legge federale prevede l’applicazione di principi tipici del diritto delle assicurazioni sociali, come quello di celerità (semplicità e speditezza). Attualmente non esiste nel diritto civile ticinese una procedura che risponda adeguatamente ai problemi che si pongono in questo caso. In sostanza è necessario uno scambio iniziale di allegati scritti e poi bisogna continuare oralmente. D’accordo con il TCA, l’unica soluzione proponibile nel breve periodo è l’applicazione per analogia della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni."

2.4. Lo scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore è quello di permettere al cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e per evitare confusioni ed incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di specie: il TCA) quando i due rami dell’assicurazione (sociale e privata) sono praticati dallo stesso assicuratore.

Attribuendo al TCA la competenza di giudicare anche nel merito delle cause nelle quali si applica il diritto privato (in particolare la LCA), si vuole conferire “ad un'unica istanza la competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione contro le malattie”.

Questa norma prevede tuttavia che il TCA può essere adito per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal.

Poiché un’interpretazione letterale non può essere d’aiuto, non essendo la legge chiara su questo punto, occorre esaminare se i lavori preparatori forniscono una risposta (STFA del 17 gennaio 2005 nella causa S., K 108/04; 111/04, consid. 5.4 e 5.5).

Dal Messaggio e dal Rapporto del Gran Consiglio emerge che il legislatore intendeva escludere dalla competenza del TCA le petizioni inoltrate contro assicuratori che non praticano l’assicurazione sociale, mentre ha deciso di attribuire a questo Tribunale le cause contro gli assicuratori sociali “tradizionali” che offrono anche le assicurazioni complementari, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per gestire le assicurazioni private.

La norma va pertanto interpretata nel senso che questo TCA è competente a decidere sulle petizioni inoltrate contro gli assicuratori sociali tradizionali, indipendentemente dalla forma giuridica da loro adottata per praticare l’assicurazione complementare.

In concreto il TCA deve di conseguenza entrare nel merito della petizione inoltrata contro la CV 1.

Nel merito

2.5. Come visto, la Cassa, con scritto del 25 ottobre 2004, ha parzialmente aderito alle richieste dell’attrice (cfr. consid. 1.5). Va pertanto esaminato se nel caso concreto vi è acquiescenza.

2.6. Per l'art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata.

Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.

Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346).

Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4).

L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13).

I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11).

Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF ha precisato la propria giurisprudenza in ambito di acquiescenza. In particolare l’Alta Corte ha rammentato:

“(…)

In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.

3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell'acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito.

3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.";

2.7. In concreto, nella misura in cui l’assicuratore propone l’accoglimento della petizione, la stessa va stralciata dai ruoli per avvenuta acquiescenza (STFA del 23 aprile 2003, inc. 4P.215/2002). In quanto soccombente la Cassa deve inoltre le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12).

Contestata rimane unicamente la questione a sapere se la società può chiedere la concessione dell’estensione del diritto alle prestazioni per __________ per ancora 180 giorni oltre il raggiungimento del 65° anno di età (gennaio 2004).

2.8. Per l’art. 6 delle condizioni generali d’assicurazione dell’Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera (di seguito: CGA), la copertura assicurativa cessa:

  • con la soppressione del contratto;

  • quando la persona assicurata lascia la cerchia degli assicurati;

  • al raggiungimento dell’età dell’AVS, se non si può dimostrare che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito anche dopo questo tempo, ma al più tardi al compimento del 70esimo anno d’età;

  • quando si estingue la durata delle prestazioni menzionata (sic) nella polizza (estinzione del diritto alle prestazioni).

Giusta l’art. 7 CGA (proroga della copertura) l’indennità giornaliera assicurata viene erogata fino allo scadere della durata di prestazione convenuta anche oltre l’estinzione della copertura assicurativa.

Questa proroga della copertura cessa:

quando si inizia a percepire una rendita secondo la LPP;

alla soppressione del contratto (con la riserva del passaggio all’assicurazione individuale).

Per l’art. 14 cpv. 1 CGA (durata delle prestazioni) l’indennità giornaliera, ad eccezione dell’indennità di parto, è erogata per 730 giorni dopo deduzione del periodo d’attesa, ma al massimo fino a che intervengono le prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro). Le giornate di parziale incapacità al lavoro valgono come giornate intere per il calcolo della durata delle prestazioni.

Il cpv. 4 prevede che al raggiungimento dell’età pensionistica AVS, l’indennità giornaliera sarà erogata per al massimo ancora 180 giorni.

2.9. Per interpretare i contratti d'assicurazione vanno applicate le regole generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA; STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole generali derivanti dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).

L'interpretazione delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per l'interpretazione delle CGA va tenuto conto del loro valore normativo: poiché esse sono applicabili a tutte le persone assicurate per un medesimo rischio, devono essere interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha capito questo o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).

Spetta all'assicuratore provare che i termini di una clausola limitativa delle CGA, di cui si prevale, devono essere compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF in RUA XIX n. 55).

Pure la prova di fatti giustificanti l'eccezione contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).

L'onere della prova può comunque essere attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA LU in RUA V n. 138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).

Come qualsiasi altro, un contratto d’assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e concorde volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Se la reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà, secondo il principio della buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF 128 III 212 consid. 2b) aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al senso che l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360) piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II 318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).

Tuttavia, la parola non deve essere snaturata dal suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa (DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF in SJ 1996 pag. 623).

Di principio, dunque, le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727).

L’interpretazione di una clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si impone l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag, 1968, pag. 459, pagg. 462-463).

Inoltre, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).

Per determinare la volontà delle parti non bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non ha conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).

Il testo chiaro di una clausola non esclude a priori un'interpretazione (DTF 127 III 44 consid. 1b). Bisogna esaminare se ci sono dei motivi per ritenere che una clausola debba essere compresa diversamente dal suo senso letterale (DTF 128 III 212 consid. 2b)bb).

Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi dal senso letterale di un testo adottato dalle parti quando non vi sono ragioni serie per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).

In caso di dubbio in merito alla comprensione di una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore, ossia quando il senso e la portata della clausola contrattuale non possono essere determinati con sicurezza dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più interpretazioni, si deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario, a scapito dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 100 II 403, JdT 1976 I 254).

Si tratta del principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel dubbio, la clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta (in dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non potrà prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268 segg., JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna 1995, pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag. 142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag. 247 e seg.).

Questo principio si applica sia per l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al principio in dubio contra stipulatorem - che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di una clausola - costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623 seg.).

A titolo abbondanziale va osservato ancora che, secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della copertura (clausole d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e non in modo esteso (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623 citate in: CARRON, op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII n. 47; cfr. sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612 citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247). Esse possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).

Visto dunque quanto precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello scopo del contratto - è un’operazione sempre necessaria affinché se ne possa determinare la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht, 1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).

Infine si rammenta che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673).

2.10. In concreto occorre quindi ricercare il senso che le parti potevano e dovevano dare, in buona fede, alle CGA, in applicazione del principio dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid. 3c, DTF 126 III 59 consid. 5b).

Con l’assicurazione in esame le parti si sono accordate circa l’erogazione di indennità giornaliere nei casi di malattia, infortunio e parto (art. 1 CGA) ed hanno regolamentato i casi in cui il diritto a beneficiare delle prestazioni termina.

In particolare, per quanto concerne il caso di specie, hanno stabilito che la copertura assicurativa cessa al raggiungimento dell’età in cui l’assicurato ha diritto alla rendita AVS, se non si può dimostrare che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito anche dopo questo tempo, ma al più tardi al compimento del 70esimo anno d’età (art. 6 CGA). Al raggiungimento dell’età pensionistica AVS, l’indennità giornaliera può ancora essere erogata per al massimo 180 giorni (art. 14 cpv. 4 CGA) ma non viene più erogata quando l’assicurato inizia a percepire una rendita secondo la LPP (art. 7 CGA).

La divergenza tra le parti consiste in particolare nell’interpretazione dell’art. 7 che prevede la cessazione della copertura quando si inizia a percepire una rendita LPP.

Mentre per la Cassa il riferimento al secondo pilastro è da intendere per tutte le rendite (e il capitale), che siano di vecchiaia, d’invalidità o superstiti, l’attrice sostiene che il riferimento alla LPP può concernere solo le rendite d’invalidità e per superstiti, uniche prestazioni che sarebbero corrisposte a copertura di un rischio già assicurato in altro modo (LAVS e LAI) e per le quali sarebbe necessario un coordinamento.

2.11. Dal tenore letterale dell’art. 7 CGA risulta che se viene percepita una rendita secondo la LPP la proroga della copertura cessa.

Va innanzitutto rilevato che, a mente del TCA, questo disposto non trova applicazione solo in caso di erogazione di una “rendita” ma anche se viene versato un “capitale”.

Infatti, per l’art. 37 cpv. 1 LPP le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono, di regola, assegnate come rendite. L’art. 37 cpv. 3 LPP prevede che le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire che l’avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d’invalidità.

Va qui rilevato che con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 37 LPP. In particolare il cpv. 3 prevede che l’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani. Per il nuovo art. 37 cpv. 4 LPP l’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto possono optare per una liquidazione in capitale di un rendita di vecchiaia per superstiti o di invalidità (lett. a), devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale (lett. b).

Se la parola rendita fosse interpretata letteralmente, l’art. 7 CGA sarebbe facilmente eludibile. Sarebbe sufficiente chiedere il versamento del capitale per poter continuare a percepire le indennità giornaliere. Inoltre vi sarebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati affiliati presso gli istituti di previdenza che permettono nel proprio regolamento la liquidazione in capitale e gli assicurati presso gli istituti che non prevedono questa possibilità.

Per cui, la reale volontà delle parti consiste nel prevedere la cessazione dell’erogazione delle indennità giornaliere di malattia in caso di versamento di una rendita o di un capitale del secondo pilastro.

Va ora esaminato se il riferimento alla LPP concerne unicamente le rendite d’invalidità e per superstiti, come ritiene l’attrice, oppure se vale anche per le rendite di vecchiaia, come sostiene la convenuta.

L’art. 7 CGA in questo senso è chiaro.

Non vi è nessuna limitazione del genere di rendita (o capitale) che conduce alla cessazione del versamento delle indennità giornaliera.

Ora, scopo dell'assicurazione di indennità giornaliera per perdita di guadagno è quello di coprire il mancato guadagno dell'assicurato causato da una malattia, da un infortunio o dalla maternità (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 107; in ambito LAMal: G. Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 505 segg.).

Nella misura in cui l’interessato beneficia di una rendita, rispettivamente di un capitale, versatogli dalla LPP (secondo pilastro), l’assicurato già beneficia di un sostituto del salario che gli permette di mantenere (insieme alla rendita AVS), in modo adeguato, il tenore di vita precedente. Ciò non significa che, automaticamente, in caso di versamento di una rendita (o capitale) del secondo pilastro non sia possibile beneficiare anche di un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, ma che le parti, se lo vogliono, come in concreto, possono prevedere la cessazione dell’erogazione della prestazione quando subentra il secondo pilastro, indipendentemente dal motivo del versamento (rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità).

Inoltre, come rileva l’assicuratore, se è vero che per gli uomini l’art. 13 cpv. 1 LPP prevede che il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia con il compimento dei 65 anni, dall’altra va evidenziato come il cpv. 2, prima frase, prevede che le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. Ciò significa che il diritto all’erogazione delle prestazioni può essere anticipato o differito.

Circa la possibilità di differire il diritto all’erogazione delle prestazioni, Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna 1990, a pag. 146 e seguenti (fixes oder flexibles Pensionierungsalter), rammenta che sul principio del differimento dell’età di pensionamento ex art. 13 cpv. 2 LPP, l’UFAS, in “Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988, Ziff. 37“, aveva affermato:

" Das BVG sieht vor, dass der Anspruch auf Altersleistungen generell mit Alter 65/62 fällig wird. Im Reglement einer Vorsorgeeinrichtung kann nun aber vorgesehen werden, dass dieser Anspruch nicht der Beendigung der Erwerbstätigkeit entsteht (art. 13 BVG). Dies kann somit den Vorbezug oder den Aufschub der Altersleistungen bewirken. In aller Regel wird dabei davon ausgegangen, dass die Beendigung der Erwerbstätigkeit eine vollständige ist.

(…)

  1. Im Falle eines Aufschubs der Pensionierung

Es kann auch vorkommen, dass eine Person über das gesetzliche Pensionierungsalter 65/62 hinaus weiterhin beim gleichen Arbeitgeber tätig bleibt. Die betreffende Person untersteht aber ab Alter 65/62 nicht mehr der Versicherungspflicht gemäss BVG. Es sind somit keine Altersgutschriften mehr vorzunehmen (Art. 16 BVG). Der Umwandlungsatz ist jedoch anzupassen.“

Per cui, contrariamente a quanto ritiene l’attrice, è possibile beneficiare dell’estensione della copertura assicurativa come previsto dalle CGA se il regolamento dell’Istituto di previdenza prevede la possibilità di posticipare la cessazione dell’attività lucrativa e di far nascere il diritto alla rendita anche oltre i 65 anni.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, poiché __________ ha beneficiato del versamento in capitale del secondo pilastro con il compimento del 65esimo anno di età, in virtù dell’art. 7 CGA non ha più diritto ad alcuna prestazione da parte della convenuta.

Può pertanto rimanere irrisolta la questione se, nel caso di specie, vi sarebbe comunque una sovrassicurazione.

In queste circostanze la petizione, nella misura in cui non va stralciata dai ruoli per acquiescenza, va respinta.

Poiché la Cassa ha aderito alla maggior parte delle richieste dell’attrice, essa va considerata in gran parte soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). La società, rappresentata da un legale, ha pertanto diritto alle ripetibili.

2.12. Con la petizione e nelle proprie osservazioni l’attrice fa un generico riferimento all’assunzione di ulteriori prove (testi, edizione documenti da controparte, edizioni documenti dalla __________, ispezione RC, ecc.).

Visto che la convenuta ha in gran parte accolto le richieste dell’attrice e considerato che l’oggetto del contendere concerneva pertanto essenzialmente l’interpretazione delle CGA, l’assunzione delle prove chieste dall’attrice non influirebbe sull’esito della vertenza.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T.T.C. SA, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, considerato come la presente causa abbia potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA che appaiono chiari e ancora non contestati nel loro contenuto, lo stesso rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

2.13. Secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.

Alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza.

2.14. L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa che

" Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."

Nel caso di specie, come emerge dallo scritto del 6 dicembre 2004 della convenuta (doc. XIX), il valore litigioso ammonta a fr. 51'300 per le indennità giornaliere chieste a favore di __________. Queste cifre non sono state contestate dall’attrice.

Per cui il presente giudizio è impugnabile mediante ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione, nella misura in cui non va stralciata dai ruoli per avvenuta acquiescenza, è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Intimazione alle parti e all'UFAP.

Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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