36.2001.26

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00026

ir/nh

Lugano 10 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2001 di

__________,

contro

la decisione del 19 febbraio 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1.__________ è cittadina della Repubblica Federale di Germania, nata a __________ il __________, e titolare di un permesso di dimora valido sino al prossimo settembre 2001. Il padre della signorina __________ è stato collaboratore della __________ e come tale è assicurato presso il __________ per il rischio di malattia. La stessa __________ è affiliata allo stesso __________ con prestazioni fornite anche in territorio elvetico. Con scritto 28 novembre 2000 la ricorrente si è rivolta all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito) chiedendo di essere esentata dall’obbligo di assicurazione obbligatoria ai sensi della LAMal fondandosi sull’esistenza della copertura __________ a lei garantita quale figlia di ex funzionario ancora assicurato. La richiesta è stata respinta con decisione del 22 gennaio 2001 dell’IAS dopo che, con scritto 14 dicembre 2000 l’ufficio aveva chiesto un complemento di informazioni alla ricorrente (in specie riferito al domicilio del padre) evaso con lettera 17 gennaio 2001 della signorina __________. In particolare, avendo accertato che il domicilio del padre della ricorrente __________ – pensionato della __________ – era in Italia, pur essendo comprovato il beneficio da parte di __________ dell’affiliazione al __________ con copertura anche in Svizzera, l’IAS ha ritenuto non adempiute le condizioni di legge (in particolare dell’art. 6 cpv. 3 OAMal) per concedere il richiesto esonero.

1.2.Insoddisfatta della decisione intimatale __________ ha interposto reclamo il 30 gennaio 2001 all’IAS ribadendo le sue precedenti argomentazioni, rilevando come il fratello domiciliato nel Cantone di __________ beneficerebbe dell’esenzione, ed osservando che la copertura garantita dalla __________ “assicurazione privata riservata agli impiegati della __________, fornisce … una copertura … ovunque e indipendentemente del paese in cui essi risiedono”. Con decisione del 19 febbraio 2001 l’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona ha respinto il reclamo evidenziando come esigenza legale minima dell’art. 6 OAMal per l’ottenimento dell’esenzione in casi come quello in discussione, sia la presenza in Svizzera del funzionario o ex funzionario della __________. In casu tale condizione non è stata ritenuta adempiuta e l’IAS non ha neppure considerato altre forme d’esenzione dall’obbligo di assicurazione ipotizzabili.

1.3.Con gravame 14 marzo 2001 __________ si è rivolta a questo TCA chiedendo implicitamente l’annullamento della decisione impugnata. Nelle sue argomentazioni la ricorrente sostiene di non comprendere le ragioni addotte dall’IAS e ribadisce di essere assicurata dalla nascita presso la __________ riservata ai collaboratori della __________ ed ai loro famigliari, con copertura in caso di malattia indipendentemente dalla nazione in cui l’evento si verifichi. La ricorrente rileva inoltre di essere beneficiaria di ulteriore copertura assicurativa complementare per eventuali spese di maggiore entità.

Dal canto suo l’IAS ha postulato la reiezione del gravame osservando che conditio sine qua non dell’esenzione per i famigliari di funzionari od ex funzionari esteri è la presenza del funzionario estero (o ex tale) in territorio elvetico. In assenza di questa presenza e non disponendo la ricorrente personalmente dello statuto di funzionaria della __________ l’esenzione non può essere concessa. A __________ è stata concessa la possibilità di prendere posizione in merito alla risposta di causa dell’IAS e di formulare richiesta di assunzione di prove, senza seguito.

Il giudice delegato del TCA ha chiesto alla ricorrente, con lettera del 18 aprile 2001, di chiarire taluni punti importanti e di produrre documentazione. La richiesta è stata evasa con lettera 3 maggio 2001 della ricorrente (VI e VII).

Considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Giusta l'art 3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera. Secondo l'art 3 cpv. 3 LAMal al Consiglio Federale è stato concesso di estendere l’obbligo di assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. Il Consiglio Federale ha regolato la materia nell’OAMal prevedendo l’obbligo per gli stranieri con permesso di dimora di affiliazione ad un assicuratore malattia per l’assicurazione obbligatoria. Dal canto suo il legislatore ticinese nella LCAMal all’art. 8 prevede che l’obbligo assicurativo inizia con il conseguimento del permesso di dimora in Svizzera.


è residente in Ticino grazie a permesso di dimora rilasciato a __________ il 15 settembre 2000 e soggiace dunque, di principio, all’obbligo assicurativo.

2.3. L'art 3 cpv. 2 LAMal concede facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri.

2.4. Facendo uso della delega di cui all'art 3 LAMal, il Consiglio federale ha emanato, tra gli altri, gli art 2 e 6 OAMal che prevedono diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.

Le condizioni poste cumulativamente da questa norma per l'esonero sono le seguenti:

assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera;

protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal;

  • doppio onere finanziario.

Con tale disposto si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal sia parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo del pagamento dei premi, a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.

A questo proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. 33/999), il TFA ha osservato quanto segue:

" ... une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le ressortissant étranger est obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR , 1998, n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).

Il TFA ha ancora rilevato (STFA 29 giugno 2000 in re EZ) che il carattere obbligatorio dell’assicurazione

" … non è fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali.” (STFA cit. pag. 5)

Giusta l’art. 2 cpv. 2 OAMal la possibilità di assicurarsi facoltativamente all’estero è esclusa a motivo della possibile facile elusione del carattere obbligatorio dell’assicurazione svizzera (v. RAMI 2000 no. KV pag. 20 c. 4c citata in STFA 29 giugno 2000 cit.). Per quanto attiene ai problemi suscettibili di porsi nel caso di persone anziane al beneficio di un’assicurazione facoltativa estera il TFA ha evidenziato (in STFA 29 giungo 2000 cit. loc. cit.) che la copertura straniera può essere sospesa rispettivamente trasformata temporaneamente in un’assicurazione complementare a quella obbligatoria svizzera (RAMI cit. pag. 21 c. 4 d).

In merito alla possibilità di far compenetrare un’assicurazione estera obbligatoria ed una facoltativa sempre straniera il TFA ha osservato come:

" cc) La ricorrente sostiene pure che il requisito dell'affiliazione ad un'assicurazione obbligatoria all'estero dovrebbe essere considerato adempiuto tramite l'integrazione delle due menzionate assicurazioni olandesi, di cui una è obbligatoria.

Anche questa censura dev'essere disattesa. Infatti, al proposito occorre rilevare che, in occasione della recente revisione dell'art. 2 OAMal, il Consiglio federale ha ritenuto non dover integrare nel nuovo testo dell'ordinanza il cpv. 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in consultazione, il quale riguardava, appunto, i casi particolari costituiti da certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge un'assicurazione privata (procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, del 25 novembre 1996)."

A proposito del pagamento dei premi sempre il TFA, in una sentenza 11 ottobre 2000, in un caso relativo a cittadini statunitensi al beneficio di copertura assicurativa senza necessità di corresponsione diretta di un premio ma dipendente da servigi resi all’ente pubblico e con la constatazione dei costi assunti dalla compagnia assicurativa medesima, non ha considerato adempiute le condizioni dell’art. 2 cpv. 2 OAMal.

2.5. Nel caso concreto __________ beneficia dell’assicurazione __________ per la quale non indica di versare premio assicurativo alcuno. La ricorrente, a richiesta del giudice delegato, ha specificato come il premio per la sua copertura assicurativa venga addebitato alla pensione del padre – senza avere comunque portato la facile prova documentale atta a dimostrare il suo dire. Come detto la copertura di __________ esiste in virtù del legame di servizio del padre presso __________.

Appare quindi evidente che già la prima condizione posta dall’art. 2 cpv. 2 OAMal, ossia quella relativa all’esistenza di un doppio onere riferito al pagamento dei premi, non appare dato. Il pagamento dei premi avvenendo con addebito diretto a carico di persona diversa dalla ricorrente.

Le prestazioni della Cassa di cui la ricorrente beneficia __________ non corrispondono inoltre a quelle imposte dall’assicurazione obbligatoria delle spese medico sanitarie secondo la LAMal (le coperture dei costi causati in caso di malattia appaiono, in particolare, inferiori a quelli della legislazione elvetica, si rinvia in merito alla lettura all’annesso al doc. _ in particolare all’Anhang I della regolamentazione __________) tanto che __________ ha concluso una assicurazione complementare malattia tramite la __________ con la __________. Come accennato detta copertura complementare non può essere ritenuta per valutare le prestazioni di cui è beneficiaria la ricorrente nell’ottica dell’art. 2 cpv. 2 OAMal.

Da osservare che, nelle sue argomentazioni ricorsuali dinanzi a questo TCA, __________ non ha indicato esplicitamente l’ipotesi concretizzata dal legislatore all’art. 2 cpv. 2 OAMal e non ha specificatamente vantato diritti discendenti da tale normativa. Il tema è stato qui esaminato a seguito di superficiale accenno in sede di ricorso. Come visto l'ipotesi dell’esenzione derivante dall’obbligo di assicurazione estera (anche se un obbligo di copertura presso __________ non appare dimostrato da parte della ricorrente nonostante esplicita richiesta in questo senso da parte del giudice delegato: VI e VII) non permette di ritenere adempiuti gli estremi della norma.

Concludendo, ritenuto che le condizioni poste dall’art 2 cpv. 2 OAMal sono cumulative ed in casu non sono realizzate, l’esonero non può essere concesso.

2.6.A norma dell’art. 6 OAMal (cpv. 1 e 3)

" I membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda. (cpv. 1)”

" Gli ex funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie. (cpv. 3)”

Nel concreto caso l’interpretazione della norma data dall’UAM nella decisione oggetto di reclamo dapprima e dall’IAS a seguito del reclamo di __________ va sostanzialmente condivisa. In merito la giurisprudenza è praticamente inesistente. D’altro canto la dottrina non appare maggiormente esplicita nell’indicare le condizioni poste dall’art. 3 cpv. 2 LAMal cui il Consiglio Federale ha dato seguito con l’adozione dell’OAMal, in particolare l’art. 6 citato. Eugster (Krankenversicherung in Koller/Müller/Rhinow/ Zimmerli Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Helbing & Lichtenhanhn, Basilea, pag. 14) e Alfred Maurer (Das neue Krankenversicherungsrecht, Helbing & Lichtenhanhn, Basilea, pag. 36) non indicano nulla di più dettagliato se non il termine della legge. Unicamente Maurer rinvia alla sentenza pubblicata in DTF 98 V 182 riferita comunque all’AVS.

L’art. 6 cfr. 1 OAMal prevede sostanzialmente che i funzionari di organizzazioni internazionali, delle missioni diplomatiche e delle sedi consolari in Svizzera non sono soggetti all’obbligo di assicurazione. Il capoverso 3 della medesima norma permette agli ex funzionari delle organizzazioni internazionali di prolungare, a richiesta specifica, l’esenzione dall’obbligo di copertura implicitamente ritenendo la presenza in territorio elvetico degli stessi. Sostanzialmente dunque i funzionari di organizzazioni internazionali attivi in territorio elvetico sono di principio esentati dall’obbligo di assicurazione, fatta salva la possibilità di domandare di essere assoggettati alla stessa, mentre per gli ex funzionari ed i loro famigliari, a fronte di una “copertura equivalente” a quella della LAMal, è data la possibilità di ottenere l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione per la copertura di base.

Il testo della norma va interpretato letteralmente e secondo la sua ratio, con il parallelo esame del cpv. 2 dell’art. 6 OAMal. Appare quindi chiaro ed esplicito il riferimento territoriale alla Svizzera. In sostanza la norma (cpv. 3), e dunque l’esenzione dall’obbligo dell’assicurazione (e quindi l’esclusione dalla cerchia delle persone solidali), trova applicazione per gli ex funzionari internazionali che risiedono in Svizzera e che, per detta loro presenza sul nostro territorio nazionale sarebbero di principio soggetti all’assicurazione obbligatoria. Gli stessi possono beneficiare dell'esenzione – ad esplicita richiesta – a condizione di vantare copertura equivalente a quella voluta dalla LAMal. Per i famigliari dei funzionari, rispettivamente dei membri delle missioni diplomatiche permanenti e delle sedi consolari, l’esenzione (fatta salva l’adesione ad esplicita richiesta) avviene se essi accompagnano il funzionario rispettivamente il membro della missione o della sede consolare. Qualora si tratti di ex funzionari di organizzazioni internazionali la ratio della norma vuole che gli stessi accompagnino in Svizzera il beneficiario del diritto di postulare l’esenzione dall’obbligo dell’assoggettamento alla LAMal.

2.7. Nel concreto caso __________ vive a __________ mentre il di lei padre, come accertato pertinentemente dall’UAM, non risiede (circostanza questa non contestata dalla ricorrente) nella nostra nazione. Già per questo motivo l’esenzione richiesta da __________ non può essere accolta ed il ricorso va definitivamente respinto. Da osservare che, come già evidenziato nei paragrafi che precedono, __________ non risulta beneficiare di una copertura assicurativa – con la __________– “equivalente” (art. 6 cpv. 3 OAMal) a quella garantita dalla LAMal, già per il limitato grado di rimborso garantito dallo statuto della __________.

Il gravame va quindi respinto.

Le spese della procedura vengono poste a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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