36.1999.119

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00119

MB/nh

Lugano 25 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 1999 di

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 17 giugno 1999 emanata da

__________,

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. __________, nato nel __________, coniugato con un figlio, ha risieduto nel Comune di __________, in base ad un permesso di dimora, fino al 1986. Da quella data egli non risulta essere in possesso di alcuna autorizzazione di soggiorno in Svizzera (doc. ____).

1.2 La Cassa malati __________ sostiene che, con effetto dal 1 marzo 1983, l'assicurato è affiliato a questo Istituto assicurativo (doc. _). Durante l'affiliazione l'assicurazione ha rimborsato all'interessato diversi costi di malattia (doc. _).

A partire dal 1993 __________ ha omesso ripetutamente di pagare i premi, motivo per cui la __________ ha avviato una procedura esecutiva (doc. _).

Il 3 settembre 1997 l'interessato si è impegnato a tacitare ratealmente il debito, in rate mensili di fr. 1'000 (scritto allegato al doc. _).

1.3 In data 3 marzo 1998 l'assicurato ha chiesto alla Cassa Malati __________ la restituzione dei premi pagati indebitamente dal 1 marzo 1983, in quanto egli non sarebbe stato domiciliato in Svizzera e quindi non avrebbe dovuto essere assicurato contro le malattie nel nostro paese.

La __________ ha evidenziato che, essendo socio facoltativo, l'interessato avrebbe potuto inoltrare le dimissioni dalla Cassa (doc. _).

In un successivo scritto __________ i ha chiesto l'emanazione di una decisione formale (doc. _).

In data 2 aprile 1998 la __________ ha comunicato a __________ che è stato affiliato alla Cassa dal 1 marzo 1983 al 31 dicembre 1995, ha pagato i premi fino al 1993 e ricevuto prestazioni dal 1991 al 1995, di conseguenza il rapporto assicurativo dev'essere considerato esistente, anche se il documento di ammissione alla Cassa non può più essere prodotto (doc. _).

Il 7 aprile 1998 __________ ha contestato la presa di posizione della Cassa.

1.4 Con decisione formale dell'11 maggio 1998 la __________ ha statuito quanto segue (doc. _):

"• Si constata che, dal 1° marzo 1983 al 31 dicembre 1995, tra la __________ e il Signor __________ esisteva un contratto assicurativo nell'ambito della Legge federale sull'assicura­zione contro le malattie (LAMI) ed il Signor __________, per questo periodo, era debito­re dei premi nei confronti della __________.

• Non sussiste alcun diritto al rimborso dei premi versati per il periodo dal 1° mar­zo 1983 al 31 dicembre 1995.

• La presente decisione acquista forza di cosa giudicata se, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione, non sarà oggetto di opposizione presso la __________.

L'opposizione conterrà un'esposizione concisa dei fatti, le conclusioni e una breve motivazione ed, in allegato, una copia della presente decisione formale."

Al provvedimento __________ ha interposto opposizione in data 28 maggio 1998, ribadendo di non aver mai concluso un contratto di assicurazione rispettivamente di non aver mai disdetto l'assicurazione, in quanto ha sempre ritenuto fosse obbligatoria. Egli ha pure precisato di essere assicurato tramite il proprio datore di lavoro (doc. _).

1.5 In seguito al ricorso presentato da __________ in data 12 aprile 1999 per diniego di giustizia in virtù dell'art. 86 cpv. 2 LAMal, la __________ ha emanato la decisione su opposizione del 17 giugno 1999, decretando di respingere l'opposizione, con le seguenti motivazioni

"2.3 Innanzitutto bisogna rilevare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazione (TFA), il rimborso delle quote pagate a torto dall'assicurato soggiace alla prescrizione di 5 anni come previsto nell'art. 16 cpv. 3 LAVS (DTF 122 V 331ss cons. 3c, 119 V 300 cons. 4). Secondo l'art. 16 cpv. 3 LAVS il diritto alla restituzione di con­tributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pa­gamento indebito.

2.4 Nell'evenienza concreta la richiesta di rimborso è stata fatta nel 1998. Dunque, per l'e­ventuale rimborso di premi, entrano in linea di conto i premi pagati negli anni 1995, 1994 e 1993. I premi precedenti al 1993 invece non sono da considerare soggiacenti alla prescrizione. Dunque effettivamente la lite si restringe alla questione del rimborso di quote per gli anni 1995, 1994 e 1993.

2.5 Contrariamente all'opinione dell'assicurato, nel periodo in lite, per lo meno però per il periodo dall'01.01.1993 al 31.12.1995, costui era assicurato presso la __________. Per tale peri­odo esisteva un rapporto contrattuale tra l'assicurato e la __________. La __________ deve ammettere, come fa notare l'assicurato, di non essere più in grado di produrre la domanda di ammissione dell'assicurato dell'anno 1983, in quanto ‑ attenendosi alla prescrizione di 10 anni del codice delle obbligazioni (art. 127 CO) ‑ tale documento è stato liquidato dagli archivi della __________. La __________ non è neppure in grado di presentare i certificati d'assicura­zione dell'assicurato precedenti al 1988 inquanto, il sistema informatico è stato introdotto solamente nel detto anno. La __________ invece, a prova dell'esistenza del contratto as­sicurativo tra essa e l'assicurato, è in grado di riprodurre i certificati d'assicurazione a partire dal 1988. L'assicurato ha ricevuto per ogni anno un certificato d'assicurazione dante informazione sul tipo di copertura assicurativa e i premi mensili da pagare per tale copertura. Con il pagamento dei premi mensili per la sua assicurazione, l'assicurato ha confermato di fatto l'esistenza del contratto assicurativo conforme ai certificati d'as­sicurazione emessi per gli anni dal 1988 al 1995.

2.6 Come altra prova dell'accettazione del contratto assicurativo da parte dell'assicurato, si deve qualificare il fatto che costui nel periodo in cui era assicurato presso la __________ ha ris­cosso delle prestazioni assicurative.

2.7 L'assicurato neppure ha disdetto le assicurazioni presso la __________ nel periodo in lite."

1.6 Con tempestivo ricorso 19 agosto 1999 __________, rappresentato dall'avvocato __________, ha chiesto al TCA di condannare la __________ alla restituzione di un importo non quantificato, pari ai premi assicurativi indebitamente percepiti nel periodo dal 1 marzo 1983 al 30 dicembre 1995, oltre a interessi del 5%.

A detta dell'assicurato, egli non si sarebbe mai affiliato alla __________, in quanto non fu mai stipulato un contratto tra le parti e che quindi la Cassa avrebbe percepito a torto i premi versati.

Inoltre ritiene inapplicabili le disposizioni sulla prescrizione di cui alla LAVS, in quanto il termine di cinque anni di cui all'art. 16 cpv. 3 riguarda il rimborso dei premi pagati da persone assicurate o tenute ad esserlo.

1.7 Con risposta di causa 5 ottobre 1999 la Cassa malati convenuta ha dichiarato che i premi non sono stati pagati a torto e quindi non vanno restituiti. Secondo la convenuta

"2.6 La presente fattispecie, essendo in lite il rimborso dei premi fino all'anno 1993 risp. 1995, soggiace alle disposizioni della LAMI allora vigenti. Secondo la dottrina, il rap­porto giuridico tra un assicurato e una cassa malati nell'ambito della LAMI, qualora la cassa malati ha scelto l'associazione come forma giuridica, non si qualifica come rap­porto contrattuale bensì come affiliazione ad un'associazione. Del resto il rapporto as­sicurativo è definito dalle disposizioni della LAMI e dalle disposizioni statutarie della cassa malati (Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversiche- rungsrecht, 1° volume, Berna 1983, pag. 258 e 2° volume pag. 293ss.). Conformemente a tale costatazione il rapporto assicurativo è basato sull'affiliazione e non sull'esistenza di un contratto assicurativo.

Quindi nella fattispecie è determinante sapere, se nel periodo in cui il ricorrente fa vale­re il rimborso dei premi, tra la __________ e costui esisteva un rapporto associativo o meno.

L'associazione ad una società nasce tramite il trattato d'accessione (Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 1996 Basilea, A. Heini, art. 70 CC, annotazione a margine 31, pag. 451). La venuta in essere del trattato d'acces­sione presuppone delle dichiarazioni di volontà concordanti delle parti. Secondo la dot­trina e la giurisprudenza, la volontà di concludere un contratto può essere espresso manifestamente o per atti concludenti. Una manifestazione di volontà per atti concludenti richiede un comportamento univoco, un modo di fare che non desse adito a ragionevoli dubbi interpretativi. Di regola un comportamento puramente passivo non può essere ri­tenuto come manifestazione di volontà per atti concludenti. Sono da ritenere atti con­cludenti l'adempimento della propria prestazione in relazione ad una controprestazione reclamata, l'accettazione, rispettivamente l'esazione della controprestazione da parte della controparte (TF 123 III 59 cons. 5c; Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Ob­ligationenrecht I, 1996 Basilea, E. Bucher, art. 1 CO, annotazione a margine 17ss, pag. 33).

(…)

2.13 Da quanto esposto risulta che anche se la __________ non è in grado di produrre la domanda d'am­missione il ricorrente tramite manifestazione di volontà per atti concludenti ha dichiarato l'associazione presso la __________. I fatti esposti non possono essere interpretati in un altro modo. Quindi per tale periodo è esistito un rapporto assicurativo nell'ambito della LAMI rispettivamente della LAMal. Conseguentemente i premi non sono stati pagati a torto, così che non sussiste un diritto al rimborso di premi da parte del ricorrente.

2.14 Nel caso in cui il lodevole tribunale dovesse concludere che il ricorrente abbia pagato a torto i premi assicurativi e che conseguentemente, trattandosi di un rapporto assicurativo nell'ambito del diritto sociale, costui abbia un diritto al rimborso di tali premi, la __________ rinvia alla giurisprudenza del TFA in materia di prescrizione. Secondo tale giurispruden­za, basata sull'art. 16 cpv. 3 prima frase LAVS, il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati nell'ambito dell'assicurazione malattia si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito (TFA 119 V 298).

2.15 Dalla documentazione risulta che il ricorrente a partire dal 20.03.1998 fa valere un rim­borso dei premi.

Quindi, essendo stato disciolto il rapporto assicurativo al 31.12.1995, i premi da rim­borsare, al massimo comprendono il periodo dal 20.03.1993 al 31.12.1995."

In data 6 ottobre 1999 la __________ ha prodotto un complemento alla risposta di causa.

1.8 Con osservazioni 20 ottobre 1999 l'avvocato __________ ha chiesto al TCA di estromettere i documenti allegati alla risposta, in quanto tardiva, e di chiedere alla convenuta di produrre la documentazione necessaria a quantificare la somma da restituire a __________.

La __________ ha, dal canto suo, chiesto al TCA di emanare una decisione incidentale sulla tempestività dell'atto di causa.

Con decreto 24 gennaio 2000 l'allora vicepresidente del TCA ha accertato l'intempestività della risposta, acquisendo però agli atti la documentazione prodotta, nella misura giudicata rilevante ai fini del giudizio. La decisione è stata dedotta dinanzi al TFA che, con sentenza 30 novembre 2000, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla __________ contro la stessa.

1.9 Pendente causa il TCA ha chiesto alla __________ la trasmissione delle condizioni generali applicabili a partire dal 1983. I documenti sono stati trasmessi al ricorrente, per presa di posizione.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la restituzione a __________, da parte della __________, dei premi pagati a favore dell'assicurazione malattia dal 1 marzo 1983 al 31 dicembre 1995, in quanto non sarebbero dovuti. Il ricorrente contesta la propria affiliazione alla Cassa malati, sostenendo di non averla mai disdetta, in quanto aveva ritenuto di essere obbligato ad assicurarsi.

Per quanto riguarda il diritto applicabile si rileva che l'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

2.2 Trattandosi di una fattispecie iniziata e conclusa precedentemente all'entrata in vigore della LAMal - la restituzione dei premi è chiesta fino al 31 dicembre 1995 - si deve quindi applicare la LAMI.

Nel valutare infatti quale diritto sia applicabile subentrando una modifica delle basi giuridiche, vale il principio secondo il quale sono determinanti i disposti legali vigenti al momento in cui si verifica la fattispecie da disciplinare o che ha comportato delle conseguenze giuridiche (DTF 119 Ib 110, 113 Ib 249 consid. 2a, 112 Ib 42 consid. 1c).

2.3 Secondo il TFA, anche nell'ipotesi in cui la legge non lo preveda espressamente (come ad esempio, in ambito LAMI o LPP), le prestazioni versate a torto da un'assicurazione sociale devono essere restituite. L'Alta Corte ha, infatti, considerato l'obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente ricevute come un principio generale non scritto delle assicurazioni sociali (cfr. RAMI 1990 p. 80; DTF 119 V 35 consid 7).

Dello stesso avviso è la dottrina dominante ( Locher, Bundes- sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 87; U. Kieser/

G. Riemer-Kafka, Tafeln zum schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, Zurigo 1994, Tavola 72, p. 104; Widmer, Die Rückerstattung unrechtsmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, 1984, p. 33ss; J-L Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 632, N. 1026).

Secondo il TFA, in ambito LAMI, in difetto di disposizione espressa della cassa, le prestazioni indebitamente versate devono essere reclamate e rimborsate secondo l'art. 47 cpv. 1 LAVS, applicato per analogia (RAMI 1982, 136ss, consid. 1b; conferma della giurisprudenza).

2.4 Per quanto riguarda l'obbligo di restituire premi pagati in più né la LAMal né la LAMI regolamentano la materia. La giurisprudenza applica per analogia l'art. 47 cpv. 1 LAVS. È stata infatti riconosciuta l'esistenza di una lacuna impropria (cfr. Eugster,

p. 185 N 340 e DTF 119 V 301; cfr. nel caso di premi pagati a torto, per annullamento ex nunc dell'affiliazione, DTF 101 V 225; DTF 102 V 99; DTF 115 V 118; consid. 3b; DTF 112 V 194; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996

p. 146).

Secondo la giurisprudenza relativa all'art 47 LAVS, la restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 107 V 181; SVR 1995 ALV n° 53 pag. 162; U. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 473 e seg).

L’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui la stessa sia senza dubbio errata e la correzione abbia un’importanza rilevante oppure se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi si può procedere ad una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Il TFA ha, in particolare, avuto modo di stabilire che un errore manifesto é dato anche quando delle disposizioni determinanti non sono state applicate o lo sono state in modo errato (SVR 1995 ALV n° 53).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS è analogo a quanto stabilito nel diritto civile (disposizioni miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO).

2.5 Per quanto riguarda la perenzione della pretesa di restituzione il TFA ha pure già decretato che si applica per analogia l'art. 16 cpv. 3 prima frase LAVS. In effetti la LAMI non prevede alcuna disposizione in proposito (DTF 119 V 299 consid. 2; 301; DTF 115 V 118; consid. 3b; DTF 112 V 194). Il TFA ha quindi armonizzato gli ordinamenti relativi alla restituzione in ambito di prestazioni e contributi. Le pretese di restituzione delle Casse malati e degli assicurati, sottostanno, quindi, alle medesime disposizioni (DTF 119 V 301).

Per l'art. 16 cpv. 3 prima frase LAVS

" Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito."

La disposizione prevede un temine di perenzione relativo di un anno e uno assoluto di cinque (DTF 119 V 300; DTF 111 V 137).

Il TFA ha statuito nello stesso senso per quanto riguarda la restituzione di premi pagati a torto, cioè nel caso di affiliazione ingiustificata presso la Cassa (cfr. DTF 119 V consid. 3 e DTF 101 V 225). In quel caso l'affiliazione è stata considerata annullata ex tunc e le parti obbligate a restituire quanto versato a torto (DTF 101 V 125).

Il termine di perenzione applicabile dovrebbe quindi essere di cinque anni sia per contributi pagati in più, quando cioè la persona è assicurata, rispettivamente per il caso in cui la persona è stata considerata a torto assicurata.

Tuttavia in materia AVS il TFA ha sancito quanto segue

" Beiträge, die von nicht beitragspflichtigen Personen zu Unrecht bezahlt worden sind, müssen zurückerstattet werden. Weil Art. 16 Abs. 3 AHVG nur die versicherten Personen betrifft, beträgt die absolute Verjährungsfrist grundsätzlich zehn und nicht fünf Jahre (Bestätigung der Rechtsprechung; DTF 110 V 155 Consid. 4a).

precisando che ci si trova confrontati con una lacuna legislativa.

La questione di sapere qual è il termine di perenzione applicabile al caso di specie può tuttavia restare indecisa. Alla luce della documentazione assunta agli atti l'assicurato va infatti considerato affiliato a titolo facoltativo alla Cassa a partire dal 1 marzo 1983 (cfr. consid. 2.8-2.10).

2.6 Secondo l'art. 5 cpv. 1 LAMI, ogni cittadino svizzero ha il diritto di far parte di una cassa quando soddisfi le condizioni richieste dallo statuto per l'ammissione.

I Cantoni hanno facoltà di dichiarare obbligatoria l'assicurazione contro le malattie, in generale o per certe classi di assicurazione (art. 1 cpv. 1 lett. a LAMI).

Dal 1 gennaio 1987 l'assicurazione malattia è stata dichiarata obbligatoria nel Canton Ticino per le persone sole e le famiglie domiciliate o dimoranti nel Cantone ed i lavoratori stagionali residenti nel Cantone (art. 2 e 51 della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986, RU 341).

La normativa ha abrogato la legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa del 7 novembre 1962 (art. 50 della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986).

Secondo l'art. 1 della legge, nel tenore in vigore dal 1979,

" L'assicurazione contro le malattie è dichiarata obbligatoria in conformità della presente legge per le famiglie domiciliate o residenti con permesso di dimora annuale nel Cantone il cui reddito complessivo non supera 18000 franchi (lett. a) e per le persone sole domiciliate nel Cantone il cui reddito annuo non supera fr. 18000 (lett. b)."

I limiti di reddito vengono adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo dal Consiglio di Stato (cpv. 2).

L'applicabilità di questa norma è stata sospesa nel 1984 dal decreto legislativo del 2 febbraio 1984.

Risulta quindi che nel 1983 l'assicurazione malattia era obbligatoria solo per le famiglie e le persone sole con redditi particolarmente bassi.

2.7 La questione di sapere se la famiglia del ricorrente era assicurata obbligatoriamente ai sensi della citata norma a far tempo dal 1983 fino alla fine del 1986 - fatto che neppure la Cassa malati non ha mai addotto - può anch'essa rimanere indecisa. In effetti ai sensi della LAMI era possibile un'affiliazione facoltativa (consid. 2.8 ss).

2.8 Vigente la LAMI valeva il principio secondo cui le Casse malati potevano determinare nelle proprie disposizioni generali a quali condizioni le persone interessate potevano essere ammesse nell'assicurazione malattia (cfr. art. 5 LAMI succitato; cfr. art. 1 cpv. 2 in fine LAMI). Solo la legge, infatti, limitava l'autonomia delle Casse, prevedendo delle disposizioni imperative circa le condizioni di ammissione (cfr. art. 5 LAMI, A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, BD II, Besonderer Teil, Bern 1981, p. 293; Borella, L'affiliation a l'assurance maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 115). In ogni caso, nel far uso di tale facoltà, le casse dovevano rispettare i principi generali del diritto delle assicurazioni sociali, così come quelli derivanti dal diritto amministrativo e dal diritto costituzionale (RAMI 1982, p. 155ss, consid. 1).

In simili condizioni, quindi, se un cittadino svizzero (art. 5 cpv. 1 LAMI) adempiva gli ulteriori presupposti previsti negli statuti della Cassa, doveva essere ammesso nell'assicurazione malattia, lo stesso non valeva invece per cittadini stranieri se la Cassa malati non disponeva in tal senso.

L'assicurazione malattia secondo la LAMI era, quindi, essenzialmente facoltativa (Borella, op. cit., Losanna 1993,

p. 161).

Il rapporto assicurativo nasceva in pratica a seguito della dichiarazione di affiliazione della persona interessata nei confronti della Cassa malati. Trattandosi di un'offerta essa doveva essere accettata dalla Cassa. Se l'assicurazione non intendeva, ad esempio, assicurare un richiedente quest'ultimo poteva pretendere l'emanazione di una decisione formale (art. 30 cpv. 1 LAMI; Maurer, op. cit. p. 293; Borella op. cit. p. 165,166).

2.9 Secondo la Cassa l'assicurato è affiliato dal marzo 1983.

L'art. 7 cif. 1 delle condizioni generali in vigore a quella data, intitolato "conseguimento del societariato", precisa che (XXVIII).

" Ne può diventare membro ogni persona che risiede o lavora nel raggio di attività della Cassa."

Per l'art. 8 delle condizioni generali

"1. L'ammissione è da farsi per Iscritto su modulo rilasciato dalla Cassa. Per le persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili, la domanda d'ammissione dev'essere firmata dal rap­presentante legale. Il candidato o il rappresentante legale deve rispondere in modo veritiero e completo alle questioni postevi; viene avvertito sulle conseguenze dell'inosservan­za di queste prescrizioni (art. 15, cifra 4 e art. 28, cifra 1).

  1. Con la firma della domanda d'ammissione, il candidato rico­nosce gli statuti e i regolamenti della Cassa e accetta gli ob­blighi che ne derivano per tutta la durata del suo societaria­to. La domanda d'ammissione firmata equivale dunque a un riconoscimento di debito in conformità dell'art. 82 della leg­ge federale sull'esecuzione e sul fallimento."

Secondo l'art. 10

" L'ammissione è sancita dall'amministrazione centrale su proposta della sezione oppure dalla sezione, con l'autorizzazione dell'amministrazione centrale."

2.10 L'assicurato sostiene di non aver mai sottoscritto una dichiarazione di adesione alla Cassa malati, mentre quest'ultima ammette di non poter produrre tale documento, essendo nel frattempo trascorsi dieci anni.

Secondo questa Corte il fatto che l'offerta di affiliazione sottoscritta dal ricorrente non sia più reperibile, è in ogni caso irrilevante ai fini dell'esito della vertenza e meglio dell'accertamento dell'affiliazione all'assicurazione malattia da parte dell'interessato con effetto dal marzo 1983. In effetti, malgrado non vi sia la prova documentale che l'assicurato abbia aderito alla Cassa malati, presumibilmente a titolo facoltativo (cfr. consid. 2.3 in fine) alla data menzionata, può senz'altro essere considerato verosimile (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) che l'affiliazione si sia realizzata, in ogni caso, per atti concludenti.

In effetti, se l'assicurato non avesse effettivamente mai dichiarato la propria adesione alla Cassa, sarebbe del tutto incomprensibile, trattandosi di un'affiliazione facoltativa, non solo l'avvenuta fatturazione dei premi da parte di quest'ultima, ma anche il pagamento degli stessi, da parte dell'interessato e ciò per ben dieci anni (fino al 1993), così come la richiesta di rimborso dei costi di malattia. Non è infatti pensabile ed è del tutto improbabile, secondo la generale esperienza della vita, trattandosi di un'assicurazione facoltativa, che la Cassa abbia affiliato di sua iniziativa l'assicurato e gli abbia addebitato i premi, senza alcuna precedente contrattazione, in particolare relativa al tipo di contratto e all'ammontare dei premi e comunque senza reticenza alcuna da parte del ricorrente. Se così fosse stato infatti l'assicurato avrebbe reagito ben prima all'affiliazione, soprattutto ritenuto che, a suo dire, era ampiamente assicurato tramite il suo datore di lavoro all'estero. Questa circostanza, così come il fatto di aver percepito regolarmente le prestazioni erogate dalla Cassa, indica una chiara volontà di aderire alla __________.

Secondo questa Corte è inoltre giustificato affermare che in quegli anni era fatto notorio che l'adesione ad una Cassa malati in Svizzera aveva carattere facoltativo, come è invece attualmente notoria l'obbligatorietà dell'affiliazione. Il fatto quindi che il ricorrente abbia sostenuto di non essere al corrente dell'inesistenza di un obbligo assicurativo, non è verosimile. Del resto, anche se così fosse, secondo costante giurisprudenza federale nessuno può preva­lersi dell'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 113 V 88; DTF 111 V 338 consid. 4 e 343 consid. 3).

Le ipotesi ricorsuali non reggono per un altro motivo. Pur ammettendo che l'interessato abbia creduto nell'esistenza di un obbligo assicurativo in Svizzera, motivo per cui non ha disdetto l'assicurazione, ciò vale al massimo fino al momento in cui era in possesso del permesso di residenza in questo paese, non però dopo il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Da quel momento infatti __________ doveva informarsi della sua situazione assicurativa, ritenuto che era già assicurato anche all'estero. Egli poteva sciogliere il rapporto assicurativo con la __________.

Ma vi è di più. Dagli atti emerge che nel corso del 1997 (consid. 1.2) il ricorrente aveva proposto alla __________, che aveva avviato delle procedure esecutive per il mancato pagamento dei premi, di far fronte ratealmente al debito, riconoscendo quindi espressamente di dover versare i premi rimasti impagati e quindi riconoscendo il motivo del pagamento e meglio l'avvenuta affiliazione (allegato doc. _). Solo nel 1998, dunque ben due anni dopo l'entrata in vigore della LAMal che ha reso obbligatoria in Svizzera l'assicurazione malattia, il ricorrente ha sostenuto per la prima volta la tesi secondo cui non avrebbe mai disdetto l'assicurazione avendola ritenuta obbligatoria (doc. _). Alla luce delle circostanze concrete la tesi di __________, vista anche la tardività con la quale è stata sollevata, non è credibile.

Per gli stessi motivi non è credibile la tesi sostenuta dall'assicurato, per la prima volta nel 1998, secondo cui non si sarebbe mai affiliato. Questa argomentazione, che poteva essere sollevata al momento della richiesta da parte della Cassa di pagamento dei premi arretrati, appare strumentale ed è in netto contrasto con la proposta, avanzata in precedenza, di tacitare ratealmente il debito.

Alla luce di queste circostanze le tesi del ricorrente appaiono inverosimili ed il suo comportamento contraddittorio e contrario ai principi della buona fede.

Secondo il principio della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) appare che __________ si è affiliato facoltativamente alla Cassa malati __________ dal marzo 1983, come sostenuto dalla convenuta.

Su questo punto il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto.

2.11 Per quanto riguarda la fine del rapporto assicurativo, vigente la LAMI, la legge non disponeva alcunché a proposito delle condizioni d'uscita dalla Cassa. Di conseguenza le modalità, in particolare i termini di disdetta, potevano essere previsti liberamente negli statuti. L'assicurato poteva, ad esempio, essere obbligato ad uscire dalla Cassa in quanto non adempiva più i presupposti statutari avendo trasferito il proprio domicilio all'estero (Maurer, op. cit., p. 297). A dipendenza del regolamento gli affiliati potevano essere esclusi se non pagavano i premi o se violavano delle norme legali ecc. Il rapporto assicurativo terminava, infine, automaticamente, con la morte dell'assicurato. Possibile era pure una fine automatica dell'affiliazione, senza che vi fosse la necessità di una dichiarazione di parte, in caso di trasferimento all'estero del domicilio (Maurer, op. cit. p. 298). Terminato il rapporto associativo l'assicurato non poteva più avvalersi del diritto a prestazioni (RAMI 1975 p. 67ss).

2.12 Dagli atti risulta che l'assicurato ha beneficiato di un permesso di dimora fino al 1986, mentre in seguito non risulta essere stato in possesso di alcuna autorizzazione di residenza in Svizzera (consid. 1.1).

Per l'art. 15 delle condizioni generali in vigore dal 1986, intitolato fine del societariato,

"1. La qualità di membro si perde con il decesso, le dimissioni o l'esclusione.

  1. Le dimissioni possono essere date, in ogni tempo, per la fi­ne d'un mese, con un mese di preavviso. Non sono ammes­se dimissioni con effetto retroattivo. Le dimissioni devono essere indirizzate per lettera raccomandata alla sezione d'appartenenza del membro.

  2. Sono considerate simili alle dimissioni l'esplicita o la tacita rinunzia al mantenimento del societariato, quando non sono adempiute le condizioni dell'art. 3, cifra 3‑5, come pure quelle previste dall'art. 14, cifra 3 e 7.

…..

  1. I membri dimissionari o esclusi non hanno diritto alcuno sul patrimonio della Cassa. Invece queste persone devono pa­gare le quote fino alla scadenza del societariato, le parteci­pazioni, la franchigia e le eventuali altre spese. Inoltre sono tenute a rimborsare le prestazioni illegalmente riscosse. Il di­ritto alle prestazioni cessa alla fine del societariato.

…..

  1. Quando un membro lascia la Cassa riceve un certificato d'ascrizione, redatto secondo il modello ufficiale, non appena egli avrà adempiuto i suoi obblighi verso la Cassa.

L'art. 14 cif. 3 prevede che

" Il membro che non si annuncia partente presso la vecchia sezione o che, in occasione dell'avviso di partenza non comunica il suo nuovo indirizzo, deve annunziare lui stesso il suo arrivo al gerente della sezione del nuovo domicilio.

Se ciò non vien fatto nei tre mesi seguenti l'abbandono del vecchio domicilio, il societariato si estingue"

La disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto non si tratta di cambiamento di sezione in Svizzera.

La cif. 7 prevede invece che

" In caso di trasferimento di domicilio all'estero si applicheranno le disposizioni del relativo regolamento"

secondo cui:

" I membri che si recano all'estero per un periodo superiore a 3

mesi, ma al massimo per 5 anni, possono sospendere oppure

mantenere la loro assicurazione con diritto alle prestazioni" (art. 1, Soggiorno all'estero di oltre 3 mesi).

Detta regolamentazione è stata richiamata d'ufficio agli atti dal TCA e sottoposta al ricorrente per le osservazioni.

" Per l'art. 2 (sospensione dell'assicurazione)

Se l'assicurazione dev'essere sospesa, il membro lo comunicherà prima della sua partenza per l'estero alla sezione cui appartiene. Durante la sospensione del societariato il mem­bro non ha diritto alle prestazioni della Cassa e non deve pa­gare le quota.

Al ritorno dall'estero, le assicurazioni che esistevano prima della sospensione sono rimesse in vigore senza nuova riserva e nello stesso gruppo d'età di prima, a partire dal mese in cui l'assicurato ha di nuovo il suo domicilio in Svizzera, a condizione che si annunci alla Cassa entro 2 mesi dalla ripresa del domicilio in Svizzera (art. 2, .

Secondo l'art. 3 (mantenimento dell'assicurazione)

I membri che, durante la permanenza all'estero, vogliono continuare l'assicurazione con diritto alla prestazioni e che hanno avvisato la loro sezione prima di partire per l'estero, saranno affiliati alla sezione dei membri isolati, presso l'amministrazione centrale, dal mese che segue la partenza dalla Svizzera; essi dovranno pagare la quote dell'assicurazione della cura medica e dei medicamenti dei membri isolati; per gli altri rami d'assicurazione, pagheranno le quote ordinarie;

hanno la libertà di completare o ridurre la loro assicurazione.

l membri assicurati secondo la cifra 1 hanno diritto alle seguenti prestazioni:

a) nell'assicurazione della cura medica e dei medicamenti, agli importi che vengono pagati ai membri domiciliati alla sede della Cassa;

b) nell'assicurazione per un'indennità giornaliera, in caso di inabilità al lavoro attestata dal medico, all'indennità giornaliera assicurata, se degenti in uno stabilimento ospe­daliero o in uno stabilimento cri cura sotto direzione medi­ca; in caso di cura ambulatoriale, hanno diritto ad un'in­dennità giornaliera di fr. 2.‑ al giorno;

c) nelle assicurazioni supplementari, alle prestazioni assicu­rate.

Se un membro assicurato secondo cifra 1, si reca in Svizze­ra per una cura medica o si ammala durante il suo congedo in Svizzera, ha diritto, senza restituzione, alla prestazione della cassa secondo gli statuti.

Le quote devono essere pagate per 3 mesi in anticipo. In ca­so dì ritardo di pagamento di 6 mesi, la Cassa ha il diritto di considerare il societariato estinto."

2.13 Dal tenore delle disposizioni succitate risulta chiaramente che, in caso di trasferimento all'estero del domicilio, l'affiliazione non terminava automaticamente. La persona interessata aveva infatti la possibilità, in caso di assenza superiore a tre mesi e della durata massima di 5 anni, di sospendere (art. 2 cif. 1) rispettivamente di mantenere l'assicurazione (art. 2 cif. 1), oltre che evidentemente di disdire l'assicurazione ai sensi dell'art. 15 cif. 1 e 2 in ogni tempo con il preavviso di un mese e per la fine di un mese, essendo questa facoltativa.

Nel caso di mancata disdetta rispettivamente mancata sospensione dell'assicurazione, nell'ipotesi di partenza all'estero l'assicurato rimaneva affiliato alle precedenti condizioni.

Poiché, in concreto, è incontestato che l'assicurato non ha disdetto né optato per una delle possibilità previste dal regolamento in caso di partenza per l'estero, se ne deve dedurre che egli è rimasto affiliato alle precedenti condizioni a titolo facoltativo alla __________ anche dopo la partenza per l'estero.

Nessuna delle disposizioni applicabili prevede infatti la decadenza dell'affiliazione, nell'ipotesi in cui l'assicurato non opti per una delle soluzioni di cui all'art. 2 e 3 del regolamento citato.

Il fatto che l'assenza all'estero si sia protratta oltre cinque anni non muta l'esito della vertenza in quanto l'assicurato non ha postulato l'applicazione di una delle due facoltà previste all'art. 2 e 3 del regolamento, ma è rimasto affiliato facoltativamente alle precedenti condizioni e quindi trattato come una persona residente in Svizzera.

Alla luce di quanto precede si deve concludere che l'assicurato è stato regolarmente affiliato alla Cassa dal 1983 e l'affiliazione non è decaduta con la partenza per l'estero. Di conseguenza egli non ha pagato indebitamente i premi che erano dovuti.

La richiesta di restituzione, essendo infondata, dev'essere respinta e la decisione su opposizione confermata.

2.14 Visto l'esito della procedura non si assegnano spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

§ La decisione su opposizione del 17 giugno 1999 è confermata.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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