Raccomandata
Incarto n. 35.2025.48
mm
Lugano 18 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 19 dicembre 2024, __________ ha annunciato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che la propria dipendente RI 1, in data 27 novembre 2024, è stata punta da un insetto al ginocchio destro, ciò che le ha provocato un’infezione (doc. 1).
Dal rapporto 10 dicembre 2024 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di cellulite all’arto inferiore destro su puntura di insetto (doc. 13).
1.2. Con decisione formale del 27 gennaio 2025, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del novembre 2024, non potendo assumere quest’ultimo né a titolo d’infortunio né a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (cfr. doc. 20).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 21), in data 15 maggio 2025, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 35).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 giugno 2025, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata sia annullata e che l’assicuratore convenuto venga condannato a prendere a carico il sinistro a titolo d’infortunio ex art. 4 LPGA, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) CO 1 ritiene che non sia possibile basarsi su delle ipotesi. Infatti, da parte mia e da parte dei medici si è sempre indicato che con certezza, si è trattato di un insetto e non si è mai ipotizzato su quale insetto fosse. CO 1, dal canto suo, si basa invece sulla supposizione che si trattasse di una zanzara, senza che vi siano delle prove oggettive di tale ipotesi.
Non sono a conoscenza di casi documentati in cui le zanzare possano fare degli ascessi sottocutanei come lo è stato nel mio caso, il che mi porta ad escludere, ancora una volta, che si potesse trattare di quel tipo di insetto. Nel diritto delle assicurazioni sociali si applica il grado di probabilità preponderante, non mi è chiaro come si valuti la probabilità preponderante a favore di una puntura di zanzara quando i dati oggettivi (prevenzione, sintomatologia e manifestazione successiva) sono chiari e precisi. Non mi è chiaro, inoltre, come non si possa considerare che si tratti di qualsiasi altro tipo di insetto.
Ribadisco dunque che, nemmeno i medici, con le analisi eseguite, possono identificare con precisione e certezza l’insetto, ma che alla luce dei fatti, delle precauzioni, delle manifestazioni e dei danni subiti, così come della sintomatologia che ho sviluppato, si può escludere la zanzara, in quanto sin dalla puntura non ho mai avvertito prurito locale (sintomo tipico della puntura di zanzara). Non esistono inoltre nozioni che non accostino la percezione di prurito alla puntura di zanzara. Inoltre, sottolineo di aver avvertito un dolore intenso sia al momento della puntura che i giorni successivi. L’incompatibilità della clinica, dunque, mi porta ad escludere nuovamente che si trattasse di una puntura di zanzara.
Nella valutazione dei medici professionisti viene ribadita la puntura d’insetto, senza alcuna identificazione di quest’ultimo; CO 1 invece rifiuta la presa a carico del mio sinistro, in quanto continua a sostenere e presupporre che si tratti di una zanzara; ma ribadisce, con contraddizione, che non ci si possa basare su delle ipotesi.
Confermo che durante tutta la vacanza ho potuto proteggermi e prevenire le punture di zanzara tramite appropriati accorgimenti; infatti, non ho subito alcuna puntura di zanzara nelle due settimane di soggiorno grazie alle precauzioni adottate. Tuttavia, non ho potuto prevedere la puntura di un altro insetto e prevenire il danno di un’infezione sottocutanea. Non è la prima volta che mi reco in un Paese tropicale e riconosco l’importanza di proteggersi da possibili malesseri o eventi avversi, ma non mi è stato possibile farlo in quella situazione inaspettata mentre camminavo lungo la strada di una zona urbana. (…).” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento annunciatole nel dicembre 2024, oppure no.
Occorre immediatamente rilevare che nessuno pretende che nel caso di specie possa trovare applicazione l’art. 6 cpv. 2 LAINF (lesione parificata ai postumi d’infortunio). Ciò è corretto posto che l’assicurata non ha presentato una delle lesioni esaustivamente elencate nella lista prevista da quella disposizione.
Il TCA deve quindi esaminare se l’evento occorso il 27 novembre 2024 configura, o meno, un infortunio ai sensi di legge.
2.3. L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.6. Secondo la giurisprudenza, un danno alla salute causato da un’infezione costituisce di principio una malattia. Tuttavia, un’infezione può avere un carattere infortunistico allorquando i germi patogeni sono penetrati nell’organismo attraverso una ferita o una piaga di origine infortunistica. In quel caso, è necessario che l’esistenza di una ferita di origine infortunistica sia stata ben accertata e che l’entrata dei germi o dei batteri attraverso un’altra via possa essere ritenuta improbabile. Non basta che l’agente patogeno abbia potuto penetrare nel corpo umano attraverso delle piccole abrasioni, graffi o escoriazioni banali e prive di significato come ne accadono quotidianamente. La penetrazione nell’organismo deve essersi prodotta attraverso una lesione determinata o perlomeno in circostanze tali da rappresentare un fatto tipicamente “infortunistico” e riconoscibile come tale (cfr. DTF 150 V 229 consid. 4.1.2).
Ciò viene di regola riconosciuto in caso di morsi o di punture di animali (ad esempio api, vespe, calabroni), nella misura in cui non si tratti di un evento definibile come quotidiano (come è il caso ad esempio delle punture di zanzara) (cfr. DTF 129 V 402 consid. 4.1; 122 V 235 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Basler Kommentar UVG – I. Hofer, art. 6 n. 42; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 228 s.).
In una sentenza 35.2024.69 del 30 dicembre 2024, confermata dal TF con pronunzia 8C_81/2025 del 15 aprile 2025, ha concluso che non era stato dimostrato a sufficienza che il danno alla salute (infezione ad un dito della mano destra) fosse imputabile al morso di un ragno.
La Commissione ad hoc sinistri LAINF ha emanato delle raccomandazioni per l’applicazione della LAINF e dell’OAINF. Nella versione in vigore a far tempo dal 23 marzo 2018, la raccomandazione n. 02.1990 intitolata “Punture d’insetti, encefalite conseguente a puntura di zecca e malattie professionali” prevede che le punture e i morsi d’insetti, quali vespe, api, ragni, calabroni e zecche, vanno considerati degli infortuni, posto che essi costituiscono degli eventi che comportano un fattore esterno straordinario e che possono provocare delle intossicazioni o delle infezioni.
Per contro, le punture di zanzara non adempiono i criteri necessari alla nozione d’infortunio in quanto quegli insetti s’incontrano frequentemente e in generale ognuno è tenuto a considerare le infestazioni di zanzare e le loro punture ovunque si trovi. Il criterio del fattore esterno straordinario fa dunque difetto.
2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
D’altro canto, il giudice delle assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante, deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza. La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è sufficiente, anzi dev’essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia la più verosimile (DTF 126 V 353 consid. 5b; STF 8C_666/2015 del 17 maggio 2016 consid. 3 e i riferimenti ivi citati).
2.8. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito all’evento all’origine dell’infezione che ha colpito l’arto inferiore destro dell’assicurata, constata che, a margine della prima consultazione presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________, tenutasi il 9 dicembre 2024, i sanitari hanno posto la diagnosi di “cellulite arto inferiore destro su puntura di insetto” (la cellulite è un’infezione batterica acuta della cute e del tessuto sottocutaneo causata nella maggior parte dei casi da streptococchi o stafilococchi - cfr. il sito web msdmanuals.com).
Dal relativo referto risulta che in quell’occasione l’insorgente ha dichiarato in particolare che da circa 4 giorni era intervenuto un peggioramento locale al ginocchio destro, “sede di puntura di insetto verosimilmente avvenuta mentre si trovava nelle Filippine (tornata 01.12.24).”.
All’esame clinico dell’apparato locomotorio, la dott.ssa __________, sostituto Capoclinica, ha refertato, all’arto inferiore destro, un “edema ed arrossamento cutaneo estesi a tutto il terzo prossimale di gamba, soprattutto attorno a piccola puntura sottopatellare, molto dolorabile, senza deficit distali.”. L’esame ecografico dei tessuti molli ha evidenziato una piccola raccolta di ca. 15 mm, sottocutanea, verosimile ascesso, tessuto circostante con imbibizione del grasso sottocutaneo, compatibile con erisipela (doc. 13).
Rispondendo alle domande postele dall’amministrazione, RI 1 ha dichiarato in particolare che l’evento in discussione è accaduto il 27 novembre 2024 mentre si trovava in vacanza nelle __________, che si è trattato della “puntura di un insetto mentre si camminava lungo la strada”, che non è successo nulla di particolare e che i disturbi sono apparsi da subito, con grave peggioramento nella giornata di domenica 8 dicembre 2024 (doc. 14).
In sede di opposizione alla decisione formale del 27 gennaio 2025, mediante la quale l’assicuratore convenuto aveva negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge in quanto “…, nel caso in esame, in base alle sue dichiarazioni e in base alla documentazione medica, risulta che è stata punta da un insetto senza che sua stato possibile stabilire di che insetto di trattasse malgrado le varie indagini. Di conseguenza non risulta esserci stato un fattore esterno e straordinario: (…).” (doc. 20), la ricorrente ha sostenuto che in concreto è dimostrata la puntura di un insetto, rispettivamente che non è plausibile che questo insetto fosse una zanzara, tenuto conto che ha avvertito immediatamente dolore, che non ha invece mai avvertito prurito e che durante la vacanza ha adottato tutte le precauzioni per proteggersi dalle punture di zanzara (cfr. doc. 21).
Le medesime obiezioni sono state in sostanza riproposte nel ricorso interposto contro la decisione su opposizione (cfr. doc. I).
Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, la correttezza della decisione su opposizione impugnata.
Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che non è contestato il fatto che l’assicurata sia stata punta alla gamba destra da un insetto. Del resto, come visto, in occasione della prima consultazione presso il PS dell’__________, i sanitari hanno refertato proprio la presenza di una “piccola puntura sottopatellare” e hanno poi formulato la diagnosi di “cellulite arto inferiore destro su puntura di insetto” (doc. 13).
D’altro canto, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato, in maniera lineare e costante, di aver risentito dolore immediatamente dopo essere stata morsa, di non aver mai avvertito prurito e di essersi sempre protetta contro le punture di zanzara durante la vacanza.
Tali circostanze fanno apparire come a prima vista plausibile che l’insorgente possa essere stata punta da un insetto diverso da una zanzara.
Questa ipotesi doveva essere approfondita dall’assicuratore infortuni, non essendo sufficiente al riguardo – come invece fatto dall’amministrazione – limitarsi a indicare che spettava all’assicurata apportare le relative prove (in merito all’applicazione dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, cfr. la STF 8C_580/2024 del 9 luglio 2025).
Ora, ricordato che, secondo la giurisprudenza e la dottrina citate in precedenza, la puntura di un insetto viene di principio considerata infortunio, fatta eccezione per quella di zanzara (cfr. supra, consid. 2.6.) e, d’altro canto, non potendo a priori escludere che un approfondimento specialistico possa fornire elementi utili a definire, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, applicabile usualmente nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, il tipo di insetto all’origine dell’infezione presentata dall’assicurata, secondo il TCA, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché, dopo aver acquisito le risultanze degli esami colturali di cui si fa accenno nel referto 12 dicembre 2024 dell’Ambulatorio di medicina di famiglia dell’__________ (doc. A5), disponga un approfondimento esterno a cura di un infettivologo.
In seguito, facendo capo alle risultanze degli accertamenti esperiti, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti