Raccomandata

Incarto n. 35.2024.52

mm

Lugano 2 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 13 gennaio 2023, la ditta __________ ha comunicato all’CO 1 (di seguito: CO 1) che la proria dipendente RI 1, il 2 gennaio 2023, aveva lamentato uno stiramento al tendine di Achille del piede sinistro “mentre faceva attività sportiva” (doc. 1).

Con rapporto del 9 febbraio 2023, il medico curante dell’assicurata ha diagnosticato una tendinite del tendine di Achille (ICD10: M76.6) (allegato al doc. 15).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2024, l’assicuratore ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento occorso nel gennaio 2023, sostenendo, da un lato, che i disturbi al piede sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. allegato al doc. 61).

A seguito dell’opposizione interposta il 21 febbraio 2024 dalla __________ per conto dell’assicurata (doc. 63), in data 25 aprile 2024, l’assicuratore ha confermato in sostanza la sua prima decisione (doc. 66).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29 maggio 2024, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertato il “carattere infortunistico dell’evento del 2 gennaio 2023” e che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per definire la durata delle prestazioni.

A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:

" (…) Ritengo tale presa di posizione ingiusta per i seguenti principali motivi:

a) la sottoscritta ha sicuramente comprovato, tramite certificati medici emessi dopo opportune e competenti visite ambulatoriali presso un medico FMH, sia la patologia sofferta dopo l'evento del 2 gennaio 2023 sia la conseguente inabilità lavorativa.

In particolare, ho prodotto un rapporto medico del 25 aprile 2023 dove il dr. med. __________ – sulla base di ben sei visite mediche – ha attestato che le sintomatologie da me sofferte sono da ricondurre, senza dubbi, a una distorsione con stiramento e lesione acuta dei tendini di Achille.

Non sono quindi accettabili le considerazioni di CO 1 laddove sostiene apoditticamente che il rapporto del 25 aprile 2023 non ha semplicemente valore di prova in quanto il dr. med. _________ è il mio medico di famiglia, ben vedendosi tuttavia di specificare per quale motivo di carattere medico la valutazione del predetto medico sarebbe infondata, non attendibile o, peggio, non fedefacente.

b) CO 1 sostiene, nel suo scritto dell’11 aprile 2023, che “una lesione di un legamento nella zona della caviglia dovrebbe essere visibile in una risonanza magnetica, o possibilmente anche in un’ecografia”. Purtroppo, il dr. med. __________ si è limitato a sottopormi a una radiografia al fine di escludere eventuali fratture, fortunatamente non presenti. Tuttavia, ciò non ha impedito al mio medico curante di porre la diagnosi di cui sopra, non ovviamente subordinata – stante la letteratura medica – all’esecuzione di determinati esami medici quali una risonanza magnetica e/o una radiografia.

Ma anche nella denegata ipotesi in cui fosse stato necessario eseguire determinati esami medici per porre/dimostrare la succitata diagnosi, sarebbe stata incombenza dell’assicuratore LAINF, anche solo in forza del principio della buona fede, ordinare tempestivamente siffatti esami, in particolare prima che il trauma sia riassorbito dai tessuti muscolari interessati.

(…).

c) A non averne dubbi, l’assicurazione contro gli infortuni dell’altro datore di lavoro (__________) ha riconosciuto fin da subito l’infortunio sulla base della medesima documentazione medica prodotta e ha erogato le prestazioni LAINF dovute senza alcun problema. Si produrrà in corso di causa la relativa documentazione di supporto.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. Il 28 giugno 2024, l’insorgente ha domandato che il termine per le nuove prove venisse prorogato (doc. VII).

Il termine in questione è stato prorogato di 20 giorni (doc. VIII).

In data 23 agosto 2024 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. IX + allegati).

L’allegato ed i documenti sono stati trasmessi all’amministrazione per conoscenza (doc. X).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il diritto alle prestazioni in relazione al sinistro accaduto il 2 gennaio 2023, oppure no.

Da notare che l’assicurata non solleva alcuna specifica obiezione a proposito del fatto che l’assicuratore ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. Infatti, ella fa in sostanza valere di essere stata portatrice di una delle lesioni enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF e che pertanto il suo caso andrebbe assunto dall’CO 1 a titolo di lesione corporale parificata ad infortunio (cfr. doc. I e doc. IX).

A prescindere da quanto precede, il TCA ritiene comunque che la decisione impugnata debba essere confermata perlomeno nella misura in cui è stato negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge. In effetti, interpellata in proposito, RI 1 non è stata in grado d’identificare un avvenimento lesivo singolare interessante l'estremità inferiore sinistra (cfr. il doc. 24 in cui, chiamata a descrivere dettagliatamente la dinamica dell’evento, l’assicurata ha indicato “stiramento tendine d’Achille di piede sinistro mentre facevo attività sportiva a __________” e, d’altra parte, ha omesso di rispondere alla domanda se fosse accaduto qualcosa di particolare, d’imprevedibile, quale una caduta, un colpo, ecc.).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel marzo 2021, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. supra, consid. 2.6.), la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

  • a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

2.4. Nel caso di specie, l’amministrazione ha negato che l’assicurata sia stata vittima di una lesione corporale parificata, posto che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata la presenza di una delle diagnosi esaustivamente elencate all’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 66, p. 8 s.). In base a quanto si evince dagli atti di causa, tale decisione risulta fondata sul parere espresso in proposito dai suoi medici consulenti.

Con rapporto del 15 maggio 2023 (cfr. doc. 49), il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha negato la presenza di una lesione parificata, segnatamente nella forma di una lacerazione tendinea ex art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF, sottolineando che l’esistenza di una rottura perlomeno parziale del tendine non è stata dimostrata mediante appropriato materiale iconografico (in questo senso, egli ha precisato che la radiografia della tibia sinistra del 31 gennaio 2023 era atta tutt’al più a oggettivare la presenza di una frattura, ciò che non è peraltro stato il caso).

Con nota del 12 dicembre 2023, il dott. __________, anch’egli spec. FMH in medicina interna, ha confermato l’assenza di lesioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 58).

Con la propria impugnativa, l’insorgente contesta la posizione dell’assicuratore resistente, facendo capo essenzialmente alle certificazioni agli atti del dott. __________, spec. in medicina generale, in particolare a quella datata 25 aprile 2023, in cui il curante ha sostenuto che “la diagnosi corretta è distorsione con stiramento e lesione acuta dei tendini di Achille” (cfr. doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata anche nella misura in cui l’assicuratore ha negato l’insorgenza di una lesione corporale parificata.

In questo senso, deve essere innanzitutto segnalato che, per costante giurisprudenza federale, sebbene alle lacerazioni dei tendini siano assimilate pure le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee, la presenza di una lesione di questo genere deve essere dimostrata in maniera inequivocabile - a tale prova essendo poste esigenze rigorose

  • con l'ausilio di mezzi di contrasto oppure mediante intervento operatorio (cfr. DTF 114 V 298 consid. 5a e STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 consid. 1.2).

Nel caso concreto, la ricorrente non può essere seguita laddove pretende che l’esistenza di una lacerazione del tendine di Achille sarebbe stata validamente dimostrata grazie alle certificazioni del suo medico curante.

Il TCA rileva che, con rapporto del 9 febbraio 2023 (allegato al doc. 15), il dott. __________ ha formulato la diagnosi di tendinite del tendine di Achille (il codice M76.6 da lui indicato corrisponde appunto a quella patologia), la quale, in quanto processo infiammatorio, non ricade sotto la nozione di “lacerazione” di cui alla lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

È vero che con la prescrizione di fisioterapia del 5 gennaio 2023 (allegato al doc. IX) e con il suo referto del 25 aprile 2023 (cfr. allegato al doc. 46), lo stesso medico curante ha diagnosticato uno “strappo” al tendine di Achille sinistro, rispettivamente uno “stiramento” e una “lesione acuta” del medesimo tendine. Tuttavia, lo stiramento di un tendine non può come tale costituire una lacerazione ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: RSAS 1996 p. 106). D’altro canto, la presenza di un non meglio specificato “strappo” oppure di una non meglio specificata “lesione acuta” non risulta essere stata dimostrata conformemente alla giurisprudenza federale menzionata in precedenza, dal momento in cui la ricorrente è stata sottoposta soltanto a una radiografia convenzionale della tibia sinistra (allegati ai doc. 34 e 46).

Ora, posto che l’esistenza di una rottura, perlomeno parziale, del tendine di Achille sinistro non è stata adeguatamente provata, l’istituto convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità anche a titolo di lesione corporale parificata.

L’obiezione ricorsuale secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente ordinare accertamenti diagnostici più approfonditi, è destinata a cadere nel vuoto. Se il dott. __________, dopo aver personalmente visitato l’insorgente, ha ritenuto indicato sottoporla unicamente a un esame radiologico convenzionale, è evidentemente perché non sospettava la presenza di una rottura, totale o parziale, del tendine. In queste condizioni, l’assicuratore non aveva alcuna valida ragione di disporre l’esecuzione di ulteriori provvedimenti diagnostici (ad esempio, di un’artro-RMN).

Parimenti, il fatto che l’altro assicuratore LAINF dell’assicurata, __________, abbia invece riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni, è irrilevante ai fini del giudizio, in quanto la sua decisione non vincola questo Tribunale.

Il TCA può rinunciare alla richiesta audizione testimoniale del medico curante della ricorrente (cfr. doc. IX), ritenuto che è già sin d’ora verosimile che da quell’atto istruttorio non emergeranno elementi di valutazione diversi da quelli che risultano dai suoi referti agli atti.

Alla luce di quanto precede, la decisione su opposizione del 26 aprile 2024 deve dunque essere confermata.

2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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