Incarto n. 35.2023.93

rs

Lugano 22 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 settembre 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° ottobre 2020 RI 1, nato il __________ 1956, a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto vendita e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, inciampando nei sagomati del lavaggio per automobili, è caduto a terra, riportando una frattura pertrocanterica del femore destro che ha necessitato, il giorno stesso, di un intervento di osteosintesi con chiodo di Gamma presso l’Ospedale __________, eseguito dal Dr. med. __________, Caposervizio, e dal Dr. med. __________, Medico assistente (cfr. doc. 3; 10; 15).

L’8 luglio 2021 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Clinica __________, ha proceduto all’asportazione del chiodo Gamma e all’artroplastica totale dell’anca destra (cfr. doc. 74).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 30 giugno 2023 (cfr. doc. 171), con decisione formale del 12 luglio 2023, l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. 184).

1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 192), il 20 settembre 2023, l’CO 1 ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha confermato il contenuto del precedente provvedimento (cfr. doc. A1).

1.4. RI 1, il 18 ottobre 2023, ha inoltrato un tempestivo ricorso, facendo segnatamente valere che:

" (…) In data 17 ottobre 2023 mi sono recato dal Dr. __________ (dr. __________ che mi ha operato l’anca destra). Dalle misurazioni e radiografie da lui effettuate risulta che la mia gamba sinistra è più lunga della gamba destra.

Dalle due visite presso la CO 1 i due dottori hanno evidenziato che la mia gamba destra è più lunga della gamba sinistra di un centimetro!

Questa differenza di misure mi fa dubitare della valutazione medica dei due dottori CO 1 e delle mie condizioni fisiche e la mia improvvisa guarigione al 100% da un mese all’altro.

Queste valutazioni errate sono state trasmesse all’ufficio AI che automaticamente mi nega una rendita di invalidità.

Dal mio infortunio del 1.10.2020 non ho più intrapreso una attività lucrativa poiché i dolori permangono ed il mio sonno è compromesso quando mi corico sulla gamba operata.

Percepisco unicamente una rendita AVS di fr. 1'627.- mensili. (…) (Doc. I)

All’impugnativa l’assicurato ha allegato tre radiografie effettuate il 17 ottobre 2023 all’anca e bacino (cfr. doc. A5-A7).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Alla risposta è stato annesso, oltre al dossier CO 1 (cfr. doc. 1-205), l’apprezzamento medico rilasciato il 30 ottobre 2023 dal PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, al quale era stato sottoposto il ricorso con le relative RX (cfr. doc. III1).

1.6. Il 7 novembre 2023 l’insorgente ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. V).

1.7. L’CO 1 ha preso posizione con scritto del 14 novembre 2023 (cfr. doc. VII).

1.8. Il ricorrente, il 7 dicembre 2023, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, chiedendo in particolare, con riferimento alla valutazione del Dr. med. __________ del 6 marzo 2023, un secondo parere presso un centro universitario (cfr. doc. IX).

1.9. Il 14 dicembre 2023 la parte resistente si è riconfermata nelle proprie considerazioni e conclusioni, rilevando comunque che “il rapporto del dott. __________ del 6.3.2023 era noto al medico assicurativo, il quale ha attestato che visto la diagnostica dell’anca destra è al completo ed è escluso con i metodi specifici (TAC e scintigrafia) uno scollamento della protesi, un secondo parere non sembra indicato” (cfr. doc. XI)

1.10. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno l’CO 1 abbia negato al ricorrente il diritto a una rendita d’invalidità.

Per quanto attiene al riconoscimento di un’IMI del 30%, l’CO 1, il 14 novembre 2023, ha rilevato che “l’assicurato non ha mosso nessun appunto in merito al tasso della diminuita integrità per cui su tale puto la decisione su opposizione è formalmente cresciuta in giudicato” (cfr. doc. VII).

Nell’opposizione, nonché nell’impugnativa l’insorgente non ha, in effetti, censurato espressamente l’entità dell’IMI.

Al contrario nell’opposizione egli ha fatto riferimento all’apprezzamento medico CO 1 da cui risulta un danno all’integrità del 30% senza sollevare obiezioni (cfr. doc. 192).

Egli, il 7 dicembre 2023, ha però affermato, da un lato, di non essere d’accordo con quanto indicato dall’assicuratore LAINF in merito alla crescita in giudicato del tasso dell’IMI, dall’altro, che nel suo ricorso ha fatto valere “esattamente il contrario riguardo ai mei dolori” (cfr. doc. IX).

Inoltre l’assicurato ha, ad ogni modo, contestato in generale la “valutazione medica dei due dottori della CO 1 (…)” (cfr. doc. I).

Nella DTF 119 V 347 la nostra Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato.

In proposito cfr. STF 8C_544/2020 del 27 novembre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_109/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 2; STFA U 217+225/00 del 10 ottobre 2001

In una sentenza pubblicata in RAMI 1999 U 323, pag. 98 segg., la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione non può crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.

Cfr. pure STFA U 156/04 del 17 marzo 2005 consid. 2; STFA U 163/02 del 16 aprile 2003 consid. 6.

In applicazione analogica della giurisprudenza appena citata, relativa alla procedura di opposizione, occorre concludere che anche una decisione su opposizione in relazione all’IMI non cresce in giudicato se l’oggetto della lite (entità della rendita) implica delle questioni di causalità (cfr. STCA 35.2009.110 dell’8 marzo 2010; consid. 2.2.; STCA 35.2009.39 del 5 ottobre 2009, consid. 2.2.; STCA 35.2005.96 del 21 agosto 2006, consid. 2.2.;).

Il TCA constata che il caso di specie non concerne problematiche relative alla causalità.

La questione riguardante la ricevibilità della contestazione dell’entità dell’IMI, in concreto, non merita ad ogni modo di ulteriori approfondimenti, poiché, anche volendo considerare, a tutela dell’assicurato, ammissibile la censura del tasso dell’IMI, il ricorso da questo profilo deve essere respinto nel merito, come verrà esposto nei considerandi seguenti (cfr. consid. 2.11.-2.13.).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529 pag. 572 segg., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF 8C_1070/2009 dell’11 giugno 2010 consid. 2.2.; STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (cfr. STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U 130 pag. 270 segg. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97 segg., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro, ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187 pag. 90, consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97segg., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In proposito cfr. pure STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Va, però, evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer , Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.6. Nella concreta evenienza il medico dell’CO 1, PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il 13 marzo 2023, chiamato a esprimersi in merito al caso dell’assicurato dopo che il 6 marzo 2023 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (l’8 luglio 2021 quest’ultimo aveva asportato il chiodo Gamma, inserito durante l’intervento di osteosintesi del 1° ottobre 2020 resosi necessario a seguito della frattura del femore destro avvenuta lo stesso giorno, e aveva effettuato l’artroplastica totale dell’anca destra; cfr. consid. 1.1.), aveva menzionato “un eventuale secondo parere presso un centro universitario” (cfr. doc. 157), ha rilevato:

" Fattispecie rilevante sulla base degli atti

Faccio riferimento al mio apprezzamento con visita del 17.01.2023.

17.01.2023 referto TAC bacino, __________:

conclusioni: Non segni per recidiva di ernia inguinale a destra. Interfaccia radiotrasparente nella zona 1 e 7 femorale, al passaggio tra cemento e piano osseo, da valutare in ambito specialistico e da porre a confronto con radiogrammi post-operatori: elementi compatibili con scollamento. Presenza di grossolana ossificazione mediale attorno al piccolo trocantere a destra. Segnaliamo la presenza di ispessimento tessutale in corrispondenza della regione ombelicale con estensione intra-addominale: esiti iatrogeni a tale livello?

01.02.2023 Rapporto dr. med. __________ del 31.01.2023:

“Il paziente presenta uno stato dopo protesi totale dell’anca destra su stato dopo osteosintesi di una frattura pertrocanterica con attualmente sviluppo di dolori periartricolari sia a riposo che sotto carico. Un esame radiologico con TAC effettuato recentemente mostra una lieve linea di osteolisi attorno la parte prossimale della protesi facendo sospettare un eventuale scollamento. Secondo me questa linea radiotrasparente non è molto conclusiva visto che all’esame clinico il paziente non presenta nessun segno clinico per uno scollamento, riferendomi anche che i dolori si presentano soprattutto al riposo e durante la notte. Di fronte a una situazione che comunque rimane dubbiosa ho proposto al paziente di organizzare una scintigrafia ossea che sarà effettuata prossimamente presso l’Ospedale __________. Rivedrò il paziente dopo la scintigrafia per discutere i risultati e le cure che ne seguiranno.”

07.02.2023 Rapporto scintigrafia ossea trifasica, Spect-CT, __________:

conclusioni: Non evidenza di segni scintigrafici riferibili a mobilizzazione/scollamento della PTA destra.

06.03.2023 rapporto dr. med. __________:

“Rivedo il paziente alla luce dei risultati della scintigrafia a livello dell’anca destra per un problema di un eventuale scollamento protesico. La scintigrafia non mostra una ipercaptazione dunque nessun segno scintigrafico per uno scollamento della protesi né a livello dello stelo femorale né dell’acetabolo. Né a livello radiologico né a livello clinico posso confermare uno scollamento della protesi dunque non ritengo necessario intervenire chirurgicamente. Sotto questo aspetto ho proposto al paziente un trattamento fisioterapico che consiste in esercizi di rinforzo muscolare, stretching e massaggi della muscolatura periartricolare dell’anca destra. Abbiamo comunque parlato di un eventuale secondo parere presso un centro universitario per il quale vi do il mio appoggio nel caso lo riteneste necessario. Da parte mia rivedo il paziente RI 1 fra un mese per un controllo evolutivo.”

Immagini (visionate / refertazione propria)

Faccio riferimento ai referti negli atti.

Diagnosi

Stato dopo infortunio del 01.10.2020 con frattura peritrocanterica del femore destro. Esiti di riposizionamento chiuso e osteosintesi della frattura con un chiodo gamma in data 01.10.2020 (dr. med. __________).

Esiti di coxartrosi secondaria destra.

Esiti di impiantazione endoprotesi totale dell’anca destra l’08.07.2021 (fecit dr. med. __________).

Risposte alle domande

  1. Una visita di seconda opinione è necessaria? Per quali motivi?

Visto che la diagnostica dell’anca destra è al completo ed è escluso con i metodi più specifici (TAC e scintigrafia) uno scollamento della protesi, un secondo parere non sembra necessario.

2.1. È possibile, con probabilità preponderante, che la persona assicurata riprenda a svolgere l’attività originaria nonostante le conseguenze dell’infortunio?

Esigibilità di lavoro: non ci sono restrizioni specifiche. Idealmente il lavoro è alternato tra posizione seduta e restare in piedi. Nessun problema con il carico di pesi fino a 5 kg, saltuariamente fino a 20 kg e mai sopra i 20 kg. Questo è dovuto alla protesizzazione dell’anca e per evitare un sovraccarico della protesi. Nessun lavoro su ponteggi, tetti o luoghi con rischio delle cadute.

Restrizioni per il mercato generale del lavoro: è abile al 100% nel mercato generale del lavoro, sempre osservando le restrizioni per il sovraccarico. Non ci sono possibili lavori in luoghi pericolosi con il rischio di caduta e su ponteggi e le scale.

Per la domanda 3 e le seguenti domande faccio riferimento al mio apprezzamento per l’esigibilità al lavoro sopracitato. Secondo me è consigliabile continuare il prossimo ciclo di fisioterapia e la prossima visita del dr. med. __________. Molto probabilmente abbiamo raggiunto il capolinea. Dal punto di vista medico non sembra ci siano delle misure per migliorare lo stato attuale. (…)” (Doc. 159)

Con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore LAINF, basandosi sulla valutazione dell’esigibilità lavoro definita dal PD Dr. med. __________ il 13 marzo 2023, ha considerato l’insorgente pienamente abile al lavoro in un’attività che rispetti i limiti funzionali - in particolare di sovraccarico - indicati dal medico specialista (cfr. doc. A1).

L’assicurato, nel ricorso, ha fatto valere che dubita della valutazione medica dei medici dell’CO 1, segnatamente riguardo alla sua guarigione improvvisa al 100% da un mese all’altro, in quanto dalle misurazioni e radiografie effettuate il 17 ottobre 2023 dal Dr. med. __________ è emerso che la sua gamba sinistra è più lunga della gamba destra, mentre i medici CO 1 hanno considerato più lunga la gamba destra (cfr. doc. I; 146; 120; consid. 1.4.).

Il PD Dr. med. __________ ha preso posizione al riguardo il 30 ottobre 2023:

" (…) Prendo atto anche delle due radiografie inviate dal dott. med. __________ in forma cartacea. Purtroppo, la forma cartacea non permette una valutazione approfondita. È ben visibile, comunque, anche radiologicamente una differenza di 1 cm di lunghezza al favore della gamba destra. Altrimenti sembrano comparabili alle ultime radiografie effettuate. Questo è stato indipendentemente confermato da due medici, specialisti FMH in Ortopedia e Traumatologia, della CO 1. Durante la visita l’assicurato non ha menzionato problemi in merito e preso nota della differenza misurata.

A parte del dott. med. __________ non trovo nessuna presa di posizione in merito alla lunghezza delle gambe. Presumo comunque che il dott. med. __________ raggiungerebbe anche lo stesso risultato. Visionando le lastre effettuate non vedo nuovi reperti. Non vedo neanche negli atti una presa di posizione del dott. med. __________ per una eventuale abilità lavorativa. A parte della contestazione dell’assicurato, non vedo nessun referto medico che potrebbe modificare la mia valutazione. Quindi posso confermare la mia valutazione ed esigibilità del lavoro valutata in occasione della ultima visita di chiusura.” (Doc. III1)

2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, ritiene che la valutazione dell'esigibilità lavorativa stabilita dal PD Dr. med. __________, secondo cui l’assicurato è abile al 100% nel mercato generale del lavoro, tenuto conto delle restrizioni di sovraccarico (“nessun problema con il carico di pesi fino a 5 kg, saltuariamente fino a 20 kg e mai sopra i 20 kg”) e dell’esclusione dei lavori su ponteggi, tetti o luoghi con rischio di caduta (cfr. doc. 159; consid. 2.6.), posta alla base del provvedimento avversato possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori, in particolare a una perizia medica o comunque a un ulteriore parere specialistico presso un centro universitario, come invece richiesto dall’insorgente (cfr. doc. V; IX).

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni del medico dell’CO 1 che ha visitato personalmente l’assicurato (durante il consulto del 17 gennaio 2023 il ricorrente ha d’altronde potuto spiegare i propri disturbi, tra i quali i dolori accusati (cfr. doc. 146; I; V) ed è specialista nella materia che qui ci occupa.

La valutazione del PD Dr. med. __________, del resto, non è messa in dubbio da pareri specialistici di senso contrario.

Infatti agli atti, posteriori al suo apprezzamento del 13 marzo 2023, risultano soltanto le tre radiografie del 17 ottobre 2023 relative all’anca e al bacino dell’assicurato trasmesse con l’impugnativa (cfr. doc. A5-A7).

Le stesse, tuttavia, non consentono di dedurre alcunché in relazione all’esigibilità lavorativa.

Neppure l’asserita contraddizione tra i medici dell’CO 1 e lo specialista curante circa quale delle due gambe sia più lunga (cfr. doc. I; consid. 1.4.), è in ogni caso rilevante al fine di determinare l’abilità al lavoro del ricorrente.

Va altresì osservato che il Dr. med. __________, il quale il 6 marzo 2023 ha precisato che dalla scintigrafia del 7 febbraio 2023 da lui prescritta non sono emersi segni riferibili a uno scollamento della protesi e che dunque non riteneva necessario intervenire chirurgicamente (cfr. doc. 157; 156), non ha comunque rilasciato alcuna attestazione in merito alla lunghezza delle gambe, rispettivamente all’esigibilità lavorativa.

2.8. In relazione alla censura ricorsuale secondo cui per l’assicuratore resistente l’insorgente sarebbe improvvisamente guarito al 100% da un mese all’altro (cfr. doc. I; consid. 1.4.), giova evidenziare che fino al 30 giugno 2023 l’CO 1 ha erogato all’insorgente prestazioni di corta durata, ossia le spese di cura e le indennità giornaliere per un’inabilità al lavoro del 100%. A partire da tale data non gli è più stato riconosciuto il diritto a tali prestazioni, in quanto il caso è stato ritenuto stabilizzato (cfr. doc. 171).

Giusta l'art. 10 LAINF l'assicurato ha, infatti, diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Ex art. 17 cpv. 1 LAINF in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA42), l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Né la possibilità remota di un risultato positivo dato dalla prosecuzione di un trattamento medico né un beneficio terapeutico minore prevedibile da nuovi provvedimenti – quali una cura termale – danno diritto a una sua attuazione (cfr. STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4). Non è parimenti sufficiente che la persona assicurata possa ancora eventualmente beneficiare di un trattamento fisioterapeutico (cfr. STF 8C_604/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 9.2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1).

La questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2).

L’Alta Corte ha, inoltre, precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF 8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2).

Il diritto a una rendita di invalidità, per contro, come indicato dall’CO 1 nella decisione del 12 luglio 2023 (doc. 184), dipende dalla presenza di un impedimento presumibilmente permanente e notevole nella capacità lucrativa. Non discende dal danno alla salute in sé, né dalla valutazione medica, bensì dalle ripercussioni economiche (del danno alla salute).

Nella determinazione dell'invalidità non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio (cfr. consid. 2.4.).

Di conseguenza, conformemente a quanto specificato nella decisione su opposizione, visto che l’indennità giornaliera e la rendita di invalidità si fondano su basi differenti, anche se lo stato di salute dell’assicurato è restato immutato, è possibile giungere a dei valori percentuali diversi (cfr. doc. A1 p.to 3) e dunque negare il diritto a una rendita d’invalidità, sebbene le stesse condizioni di salute (in concreto l’Istituto assicurato, nella risposta di causa, ha affermato di non aver mai preteso che il ricorrente sia guarito da un giorno all’altro; cfr. doc. III), prima della chiusura del caso (in concreto non è contestato che lo stato di salute infortunistico sia stabilizzato dal 30 giugno 2023; cfr. doc. 171), legittimassero la concessione di indennità giornaliere.

2.9. Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. STF 8C_477/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 5.2.1.; DTF 141 V 642 consid. 4.3.2.; STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 6.3.; STF 8C_29/2008 del 23 aprile 2008 consid. 4.2.; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), occorre ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che il ricorrente è in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa adeguata, rispettosa dei limiti indicati dal PD Dr. med. __________, e meglio delle restrizioni di sovraccarico (“nessun problema con il carico di pesi fino a 5 kg, saltuariamente fino a 20 kg e mai sopra i 20 kg”) e dell’esclusione dei lavori su ponteggi, tetti o luoghi con rischio di caduta (cfr. doc. 159; consid. 2.6.; 2.7.).

2.10. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

L’CO 1 ha quantificato il reddito da valido in fr. 66'346.--, facendo capo alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico 45-46 (“commercio e riparazione di autoveicoli”), livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 (cfr. doc. 184).

Per il raffronto dei redditi fa, in effetti, stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 7.1.; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).

In concreto sono, quindi, determinanti, come correttamente ritenuto dalla parte resistente, i dati del 2023, dato che lo stato di salute dell’assicurato è stato considerato stabilizzato a partire dal 30 giugno 2023 (cfr. doc. 171).

L’Istituto assicuratore ha poi determinato il reddito da invalido in fr. 67'263.--, basandosi sulla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2023 (cfr. doc. 184).

L’assicurato non ha contestato il reddito da valido, né quello da invalido, quanto piuttosto di essere considerato guarito al 100% in relazione all’esigibilità lavorativa (cfr. doc. I).

Come si è visto ai consid. 2.7.-2.8., da un lato, l’esigibilità lavorativa definita dal PD Dr. med. __________ è, tuttavia, stata confermata dal TCA. Dall’altro, il grado di invalidità e, perciò, il diritto a una rendita di invalidità non dipende dal danno di salute in sé.

Siccome l’aspetto economico non è stato contestato dall'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo effettuato dall’CO 1 nella decisione su opposizione impugnata e di non aver motivo di verificarlo oltre (in questo senso cfr., tra le tante, STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023 consid. 2.12.; STCA 35.2018.92 del 28 febbraio 2019 consid. 2.8; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020 consid. 2.10 e i rinvii ivi citati).

È in ogni caso utile rilevare, in primo luogo, che a ragione la parte resistente, tenuto conto che l’assicurato, nato il 29 dicembre 1956, dal 1° gennaio 2022 beneficia della rendita ordinaria AVS (cfr. doc. 179) e del tenore dell’art. 28 cpv. 4 OAINF (“se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità”), per determinare sia il reddito da valido, che quello da invalido e per definire, quindi, il grado di invalidità del ricorrente, ha fatto capo ai dati statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di coloro che li hanno conseguiti (cfr. STCA 35.2020.87 del 22 marzo 2021 consid. 2.7.).

In secondo luogo, pure rettamente l’CO 1 non ha applicato alcuna riduzione al reddito statistico da invalido.

Secondo la più recente giurisprudenza federale, infatti, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre, inoltre, ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).

Questa giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata anche dalla STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e dalla STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2.

In relazione all’esclusione di una decurtazione generalizzata del valore centrale della RSS legata a una pretesa scarsa plausibilità dei redditi stabiliti in applicazione della RSS, poiché le persone con disabilità percepirebbero generalmente dei redditi inferiori rispetto a quelli realizzati dalle persone senza disabilità, come pure alla modifica dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (art. 26bis cpv. 3 OAI) che il Consiglio federale ha posto in consultazione dal 5 aprile al 5 giugno 2023, volta ad applicare una riduzione forfettaria del 10% sul reddito da invalido stabilito in base ai valori mediani della RSS sinora utilizzati per garantire l’uguaglianza di trattamento di tutti gli assicurati, che si tratti di uomini o donne e che presentino una disabilità fisica, psichica oppure cognitiva (cfr. Comunicato stampa del Consiglio federale del 5 aprile 2023), cfr. STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8., confermata dal TF con giudizio 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.

Il nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024, per cui successivamente alla decisione su opposizione impugnata del 20 settembre 2023, ha il seguente tenore:

" 3Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

Infine in una sentenza 8C_716/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 8.5, pubblicata in DTF 148 V 419, il Tribunale federale ha stabilito che in presenza di un caso d'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, non si può prendere in considerazione una riduzione dal salario statistico a causa dell'età avanzata di una persona assicurata.

Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 67'263.--, con il relativo reddito da valido di fr. 66'346.--, non risulta un discapito economico.

Il modo di operare dell'CO 1, il quale non ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita LAINF, non presentando un grado d’invalidità di almeno il 10% (cfr. cosnid. 2.3.), non presta, pertanto, il fianco ad alcuna critica.

2.11. Per quanto attiene all’indennità per menomazione dell’integrità, giova rilevare che secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 4.3.; RAMI 2000 U 362 pag. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31 pag. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24 segg. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 121).

In una sentenza 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6.3. l’Alta Corte ha ricordato che “la menomazione dell'integrità va stabilita esclusivamente sulla base di constatazioni mediche e in maniera astratta e uguale per tutti, a prescindere da fattori soggettivi”.

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. STF 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 4.3.; RAMI 2000 U 362 pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132 pag. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.12. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_686/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1.; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71 pag. 221segg.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (cfr. RAMI 1987 U 21 pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.13. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sul parere del PD Dr. med. __________, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 30% per tener conto della menomazione fisica di cui è portatore a seguito dell’infortunio del 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 186; A1; 160).

Nel rapporto del 10 marzo 2023, il medico specialista dell’CO 1 ha indicato:

" 1. Reperti

Stato dopo infortunio del 01.10.2020 con frattura peritrocanterica del femore destro.

Esiti di riposizionamento chiuso e osteosintesi della frattura con un chiodo gamma in data 0.10.2020 (dr. med. __________).

Esiti di impiantazione endoprotesi totale dell’anca destra l’08.07.2021 (fecit dr. med. __________).

Valutazione del danno all’integrità

30%

Motivazione

Secondo la tabella 5.1 menomazione dell’integrità per l’artrosi della CO 1 è concessa per un’artrosi moderata dell’anca (coxartorsi) un’IMI tra il 10-30%. Le radiografie del 24.03.2021 del bacino ap e dell’anca assiale a destra mostrano un’artrosi moderata dell’articolazione dell’anca. È concesso il massimo di 30% per un’artrosi moderata vista la frattura complessa peritrocanterica” (Doc. 160)

Chiamata ora a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, constatato che agli atti non figura alcuna divergente valutazione specialistica al riguardo e considerato che l’insorgente non ha sollevato alcuna motivata obiezione in merito, questa Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione dell’integrità espresso dal PD Dr. med. __________ possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.

Del resto il medico dell’assicuratore LAINF, nel suo esame, ha tenuto conto della giurisprudenza del TF, secondo la quale per la valutazione della menomazione dell’integrità in caso di innesto di endoprotesi è determinante lo stato non corretto dalla endoprotesi in questione (cfr. STF 8C_746/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 4.3.2.; STF 8C_5/2022 del 3 agosto 2022 consid. 4.3.; STF 8C_600/2007 del 28 aprile 2008; STFA U 56/05 del 18 luglio 2005; STFA U 313/02 del 4 settembre 2003, pubblicata in RAMI 2003 U 496 pag. 403 segg. e SVR 2004 UV Nr. 7 pag. 21 segg., STFA U 40/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RAMI 2001 U 445 pag. 555 segg.; per una critica a questa giurisprudenza, cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, pag. 103).

Per completezza va osservato che la Tabella 2.2. prevede che un raccorciamento di 2 cm al massimo di un arto inferiore in assenza di altre alterazioni morfologiche o funzionali (ad esempio un difetto di rotazione o spostamento dell’asse) non dà diritto a un'IMI.

Stante ciò, l’entità dell’IMI riconosciuta dall’CO 1 deve essere confermata, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori passi istruttori (cfr. consid. 2.7.).

In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI, il ricorso di RI 1 non può essere accolto.

2.14. In esito a tutto quanto precede il TCA deve confermare la decisione su opposizione emessa il 20 settembre 2023 dall’CO 1.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2023.93
Entscheidungsdatum
22.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026