Incarto n. 35.2023.71
PC/sc
Lugano 2 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_293/2023 del 10 agosto 2023 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 3 febbraio 2023 (35.2023.10) di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto - che in data 29 giugno 2020 RI 1 - nata il __________ 1975, di formazione impiegata di commercio con AFC, dipendente al 60% della __________ in qualità di “impiegata” e, perciò, è assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 10:00, “mentre stava eseguendo un lavoro di riparazione su una scala. È scivolata ed è caduta a terra” da un’altezza di circa 2 metri, riportando “una frattura vertebrale post-traumatica di TH8 di tipo C secondo AOSPine con lesione midollare completa tipo ASIA A, uno schock neurogeno su DG1, una ferita lacero-contusa occipitale post-traumatica e una falda di PNX post-traumatico bilaterale”;
che, l’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;
che, alla chiusura del caso, con decisione formale del 12 maggio 2022 l’CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 35% a decorrere dal 1° dicembre 2021 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 90% (doc. 210);
che, dopo l’opposizione interposta dall’avv. __________, in nome e per conto dell’assicurata (doc. 223), in data 4 gennaio 2023 l’CO 1 ha modificato parzialmente la sua prima decisione, riconoscendo a RI 1 una rendita di invalidità del 38% a decorrere dal 1° dicembre 2021 (doc. 233); in particolare, l’amministrazione ha considerato per il 2021 un reddito, da valida, di fr. 60'666.65 (sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro) e un reddito, da invalida, di fr. 37'724.97 (sulla base della tabella TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello di competenza 2; tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate e senza applicare alcuna deduzione sociale);
che, a seguito del ricorso interposto dall’avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurata (doc. I), in data 3 aprile 2023 questa Corte ha modificato parzialmente la decisione impugnata, riconoscendo a RI 1 una rendita di invalidità del 48% a decorrere dal 1° dicembre 2021 (doc. VII); il TCA ha conside-rato per il 2021 un reddito, da valida, di fr. 60'666.65 (sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro) e un reddito, da invalida, di fr. 31'396.14 (sulla base della tabella TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello di competenza 1; tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate e senza applicare alcuna deduzione sociale);
che, in particolare, in quella sentenza il TCA - chiamato a stabilire se l’CO 1 avesse abusato, o meno, del proprio potere di apprezza-mento, non operando alcuna deduzione sociale sul reddito da invalida - si era così espresso:
" (…) Questo Tribunale ricorda di avere già confermato al consid. 2.6 che, tenuto conto degli impedimenti dovuti al danno infortunistico, l’assicurata presenta una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate (specificatamente in attività leggere e sedentarie) rispettivamente che la ricorrente gode di un ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua. Il TCA ritiene pure che le limitazioni infortunistiche - che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa dell’insorgente anche in attività adeguate (attività leggera e sedentaria) - non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal profilo del reddito conseguibile nel ventaglio di attività ancora esigibili nel mercato del lavoro equilibrato. In siffatte condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare giustificata. Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema, tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).” (cfr. STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.11.2);
" Oltre al livello di competenza applicabile, il Tribunale cantonale aveva esaminato anche la questione della riduzione dal reddito dell'invalido, che aveva respinto sulla base della scelta del livello di competenza 1.
Nel caso in esame, il Tribunale federale conclude che andrebbe considerato il livello di competenza 2. Ciò solleva la questione di sapere se la riduzione dello stipendio da invalido sia giustificata nella fattispecie. Poiché le parti non si sono espresse su questo punto dinanzi al Tribunale federale, in considerazione dell'esito del procedimento cantonale, la causa deve essere rinviata all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla necessità di effettuare una riduzione dallo stipendio statistico in considerazione delle circostanze del caso specifico e, in caso affermativo, in quale misura” (cfr. considerando 6 della citata STF);
che, in data 3 settembre 2023, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni in merito alla citata STF (doc. II);
che, in data 12 settembre 2023 (doc. III), l’CO 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) l'CO 1, in sede di opposizione, ha fatto capo al profilo 2 della TA1, settore 3, senza operare nessuna riduzione sui dati statistici. L'CO 1, preso atto della sentenza di rinvio del TF, si riconferma nelle proprie conclusioni in quanto ritiene che, anche per il profilo 2 e non solo per il profilo 1 come deciso da questo Tribunale, non sono dati gli estremi per operare una riduzione a causa dei limiti funzionali in aggiunta a quanto riconosciuto dal lato medico. Anche gli altri fattori enunciati dalla giurisprudenza non trovano applicazione. Non si è in presenza di nessun abuso di apprezzamento a differenza di quanto sostenuto in sede di ricorso dal patrocinatore, fermo restando che, in procedura di opposizione, la precedente patrocinatrice non aveva mai vantato nessuna pretesa. Sintomatico è poi il fatto che l'attuale patrocinatore si è limitato a chiedere di applicare il tasso massimo previsto dalla giurisprudenza senza fornire alcun elemento a sostegno”
" (…) Se non bisogna procedere automaticamente a una deduzione, nel caso di specie vi sono seri indizi che a causa di diversi fattori la signora RI 1 potrebbe valorizzare la propria capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro ordinario solo realizzando un reddito inferiore alla media. In effetti, il reddito da lei conseguibile nel mercato equilibrato del lavoro in attività con un livello di qualifica 2, che consistono in mansioni partiche come la vendita, la cura, l'elaborazione dei dati, le pratiche amministrative, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza 8C_268/2021 del 15 ottobre 2021 consid.3.2.1 con rinvio alla sentenza 8C_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4 con riferimenti), non potrà di tutta evidenza raggiungere il livello statistico a causa delle sue specifiche limitazioni, oltre a quelle mediche e funzionali già prese in considerazione nell'ambito della valutazione della capacità lavorativa residua.
In primo luogo va detto che a causa delle particolari esigenze della signora RI 1 - paraplegica - diverse attività in questo livello di qualifica le sono completamente precluse. Non solo.
Molte di queste attività, laddove esigibili, potrebbero essere svolte solo tenendo conto degli specifici impedimenti riscontrati dalla signora RI 1, in particolare le esigenze legate all'espletamento delle funzioni intestinale e vescicale, che per quest'ultima dev'essere svolta al domicilio poiché la signora RI 1 cateterizza sdraiata a letto visto che non riesce a cateterizzare in posizione seduta. Ne consegue che un'attività lavorativa dovrà essere non solo vicina al domicilio e raggiungibile in auto ma anche che l'attività in parola le permetta di assentarsi per il tempo necessario alla cateterizzazione. Si noti anche che la stessa presenta delle difficoltà pratiche a conseguire un'attività che le permetta di accedere ai locali con la sedia a rotelle, che tenga conto del tempo supplementare necessario agli sposamenti intermedi e che tolleri che il trasporto di oggetti, cartelle, ecc. sarebbe limitato, così come, se si dovesse trattare di un'azienda di acquisti il lavoro di spedizione non sarebbe esigibile. Altro esempio, nel caso di un lavoro di controllo con spostamenti tra punti di controllo, si presume già una chiara limitazione del tempo e della velocità. A mente dello scrivente, tenuto conto dell'insieme delle circostanze specifiche alla signora RI 1, la scelta dei posti di lavoro adatti appare invero estremamente ridotta, tanto che difficilmente si possono definire valori reddituali "normali" in merito alla capacità della signora RI 1 di poter conseguire un reddito da invalida a livello di quello statistico. Pertanto, secondo la prassi, appare più che giustificata la considerazione di una detrazione dal reddito da invalido del 25%.” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
considerato - che, in ordine, questa Corte - richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1) - decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1);
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
che, nel caso di specie, non sono più oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute al 1° dicembre 2021, la capacità lavorativa residua al 60% in attività adeguate (leggere e sedentarie) su cinque giorni lavorativi, il reddito da valida di fr. 60'666.65 per il 2021, il reddito da invalida di fr. 37'724.97 (determinato sulla base della tabella TA1-2020, totale, donne, Settore “Servizi”, livello di competenza 2; tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate, leggere e sedentarie) e l’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva del 90%;
che, questa Corte, conformemente a quanto statuito dal Tribunale federale al considerando 6 della STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, è chiamata unicamente a stabilire se l’CO 1 abbia abusato, o meno, del proprio potere di apprezzamento, non operando alcuna deduzione sociale sul reddito da invalida;
che, a questo proposito, giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete;
che, nella sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174, l’Alta Corte ha ribadito che la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare è prevista per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. consid. 2.9.2);
che, chiamato ora a pronunciarsi su questo aspetto, il TCA ricorda innanzitutto che la ricorrente (titolare di un attestato federale di impiegata di commercio, che gode di un’ampia esperienza nelle attività amministrative commerciali, di madre lingua italiana che parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il francese: cfr. STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 5.3) - tenuto conto degli impedimenti dovuti al danno infortunistico (in particolare delle problematiche correlate allo stato di paraplegia: incluse, quindi, le necessità legate alla cateterizzazione rispettivamente allo svuotamento intestinale e ai periodi di recupero fisiologico come pure all’utilizzo della sedia a rotelle) - presenta una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate (specificatamente in attività leggere e sedentarie) su cinque giorni lavorativi rispettivamente che, nel mercato del lavoro equilibrato, gode di un ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (in particolare nel settore dei servizi) rispettivamente che è altresì ragionevolmente esigibile che ella metta completamene a frutto la capacità lavorativa residua del 60% su cinque giorni lavorativi, anche nell’attività lavorativa abituale (“impiegata” presso la __________), che esercita in misura di sole 10 ore settimanali, da ritenersi adeguata (leggera e sedentaria; cfr. STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid. 2.6.1 e 2.6.2);
che, inoltre le limitazioni infortunistiche (in particolare, le necessità legate alla cateterizzazione rispettivamente allo svuotamento intestinale e ai periodi di recupero fisiologico e l’utilizzo della sedia a rotelle) - che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa dell’insorgente anche in attività adeguate (attività leggera e sedentaria) - non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal profilo del reddito conseguibile nel ventaglio di attività ancora esigibili (in particolare nel settore dei servizi, segnatamente nel livello di competenza 2) nel mercato del lavoro equilibrato;
che, parimenti dicasi per la necessità di svolgere un’attività leggera e sedentaria rispettivamente a tempo parziale, conside-rato che tali caratteristiche trovano facilmente corrispondenza in svariate attività pratiche di amministrazione, tipiche del livello di competenza 2, in particolare nel settore dei servizi;
che, occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid. 3.5 con riferimenti);
che, in simili circostanze, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare giustificata;
che, del resto, le argomentazioni sollevate dal patrocinatore della ricorrente, nello scritto del 12 settembre 2023 (doc. IV), non consentono di giungere ad una differente conclusione;
che, infatti, una buona parte delle attività ancora esigibili nel settore dei servizi (in particolare svariate attività pratiche di amministrazione, tipiche del livello di competenza 2) può essere esercitata - parzialmente e/o totalmente - anche in Homeoffice;
che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza federale, se l'interessato non esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua, egli può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10);
che, anche gli altri fattori enunciati dalla giurisprudenza non trovano applicazione nel caso di specie; del resto, neppure il patrocinatore della ricorrente sostiene il contrario nello scritto del 12 settembre 2023 (doc. IV);
che, alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) - espresso nella decisione su opposizione del 4 gennaio 2023 (doc. 233) e ribadito anche nel recentissimo scritto del 12 settembre 2023 (doc. III) - questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale nel caso in disamina, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema, tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4);
che, per un caso in cui il TF ha confermato la decisione dell’autorità cantonale che, a sua volta, aveva confermato la decisione dell’autorità inferiore di riconoscere un grado di invalidità del 55% ad un assicurato, nato nel 1956, che aveva riportato una paraplegia sensomotoria incompleta sub Th 9, senza abusare del proprio potere di apprezzamento, per non avere operato alcuna deduzione sociale al reddito da invalido, cfr. la già citata STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022, in particolare consid. 3.4 e 3.5;
che, confrontando ora il reddito "da invalida" di fr. 37'724.97 con il relativo reddito "da valida" di fr. 60'666.65, si ottiene un grado d’invalidità del 38% ([60'666.65 - 37'724.97] x 100 : 60'666.65 = 37.81% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisio-ne impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il gravame deve essere respinto;
che, trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12); Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti