Raccomandata

Incarto n. 35.2023.112

cr

Lugano 22 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 5 maggio 2023 RI 1, nato nel 1972, di professione gessatore - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - è caduto mentre stava uscendo dalla vasca da bagno, accusando dolori al ginocchio destro.

Dalla RM eseguita in data 2 giugno 2023 è risultata la rottura complessa del menisco mediale.

L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso, con decisione del 24 agosto 2023, l’istituto assicuratore ha preso a carico il caso fino al 28 agosto 2023, rifiutando di assumere i costi dell’intervento di artroscopia con meniscectomia previsto per il 31 agosto 2023, ritenendo che i disturbi presenti al ginocchio destro non sono più causati dall’infortunio (doc. 27).

A seguito dell’opposizione inoltrata sia dalla Cassa malati __________, basandosi sulla valutazione del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 39), sia personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 35), in data 31 ottobre 2023, l’CO 1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. B).

1.3. Con tempestivo ricorso del 30 novembre 2023 l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento delle prestazioni di corta durata anche dopo il 28 agosto 2023, in particolare la copertura dei costi dell’intervento di artroscopia con meniscectomia di cui alla richiesta del 12 luglio 2023 del dr. __________.

Sostanzialmente l’insorgente ha contestato la breve valutazione con la quale il dr. __________, medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ha posto termine al diritto a prestazioni a decorrere dal 28 agosto 2023, ritenendola incompleta ed inadeguata.

Tanto più che, al contrario dell’amministrazione, lo specialista curante, dr. __________, ha chiaramente attestato l’origine traumatica del danno alla salute dell’interessato, il quale non può, dunque, essere considerato malattia.

Il rappresentante dell’assicurato ha, infine, chiesto che la lesione del menisco venga presa a carico dall’Istituto assicuratore quale lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. I).

1.4. Con la risposta del 12 dicembre 2023, l’CO 1, dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio servizio medico (cfr. doc. III/1), ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 26 gennaio 2024 il rappresentante dell’assicurato ha contestato la risposta di causa e il relativo apprezzamento medico allegato, riconfermando integralmente le motivazioni del ricorso (doc. VII).

Tali considerazioni dell’insorgente sono state trasmesse all’Istituto assicuratore (doc. VIII), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, l’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere dal 28 agosto 2023 il proprio obbligo a prestazioni derivante dall’evento del 5 maggio 2023.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 28 agosto 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 5 maggio 2023, considerando che i disturbi al ginocchio destro ancora lamentati dall'assicurato non costituivano più una conseguenza naturale di quell’evento, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia.

Risulta pure che tale provvedimento è stato preso dall’amministrazione facendo capo al parere espresso in merito dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 19).

L’insorgente ha contestato la decisione dell’Istituto assicuratore, ritenendo, tra le altre cose, che i suoi disturbi debbano in ogni caso essere presi a carico dall’CO 1, dato che costituiscono una lesione parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. A comprova di ciò, egli ha prodotto l’apprezzamento medico del dr. __________, medico fiduciario dell’assicuratore malattia, datato 15 settembre 2023, del seguente tenore:

" il signor RI 1, 50 anni, il 5 maggio 2023 uscendo dalla vasca da bagno cade procurandosi un trauma al ginocchio destro.

Nel referto radiologico del 2 giugno 2023, la dott.ssa __________ notifica quanto segue:

“referto:

rottura complessa del corno posteriore del menisco mediale

non rotture del menisco laterale

nei limiti i legamenti crociati e i collaterali

condropatia di grado II sul compartimento femoro-tibiale mediale

conservate le cartilagini a sede femoro-patellare

nei limiti i retinacoli

non cisti di Baker

conclusioni:

rottura complessa del corno posteriore del menisco mediale.”

In questo senso si tratta di una lesione parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. c (lacerazioni del menisco) della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Siamo confrontati con una situazione dove il tutto è dovuto alla caduta del 5 maggio 2023. In base alla documentazione a mia disposizione, non emerge una patologia preesistente.

Vista la lesione parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. c della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), si tratta di una lesione meniscale dove non abbiamo problemi preesistenti. In questo senso dal lato medico il caso è da ritenere in relazione con l’infortunio e l’intervento di meniscectomia sarebbe ancora a carico dell’assicuratore LAINF.” (Doc. 39)

In sede di risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha “in primis” sottolineato come nel caso di specie non possa trovare applicazione l’art. 6 cpv. 2 LAINF, ritenuto come in data 5 maggio 2023 l’assicurato sia rimasto vittima di un infortunio.

L’amministrazione ha aggiunto che “poco importa il fatto che l’CO 1 ha sospeso le prestazioni allorquando l’assicurato era ancora bisognevole di cure. Seguendo il ragionamento dell’assicurato l’CO 1, in tutti quei casi in cui chiude il caso perché l’infortunio non gioca più un ruolo causale, dovrebbe esaminare se è presente una lesione di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF e, in caso di risposta positiva, valutare la sua eziologia. Ciò non corrisponde a quanto deciso dalla giurisprudenza. L’art. 6 cpv. 2 LAINF trova applicazione unicamente in quei casi in cui l’assicurato non è stato vittima di un infortunio ai sensi di legge” (doc. III).

Il TCA concorda con le considerazioni espresse dall’amministrazione, non potendo per contro condividere le pretese dell’insorgente, basate sul parere del dr. __________.

Al riguardo, occorre preliminarmente segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

In concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, è incontestato che il 5 maggio 2023 RI 1 sia rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ragione per la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF (anche qualora si fosse in presenza di una lesione corporale che figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF). Non occorre, dunque, dilungarsi oltre sull’argomento, né esaminare nel merito le pretese ricorsuali, fondate sul suddetto art. 6 cpv. 2 LAINF.

2.8. Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore LAINF convenuto ha chiesto al proprio consulente medico di pronunciarsi in merito all’eziologia dei disturbi denunciati dal ricorrente.

Il PD dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, lo ha fatto, una prima volta, con l’apprezzamento del 18 agosto 2023, nel quale ha ritenuto che l’infortunio non ha provocato secondo probabilità preponderante lesioni strutturali oggettivabili, dato che nella RM il menisco interno risulta “frammentato, segni di degenerazione, inizio gonartrosi, nessun segno di una lesione fresca, più segni di degenerazione”. Per tali ragioni, il medico fiduciario ha considerato che la sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio trascorsi 3-4 mesi dall’evento (cfr. doc. 19).

L’assicurato ha contestato questa valutazione del medico fiduciario dell’Istituto assicuratore, fondando le proprie obiezioni sul parere del 4 settembre 2023 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del seguente tenore:

" vi riferisco in merito al paziente sopracitato ed in particolare sul vostro scritto del 24.08.2023 concernente il rifiuto del caso infortunistico del paziente.

Ho visto in consultazione il signor RI 1 la prima volta il 10.07.2023, quando il paziente mi riferisce un trauma distorsivo del ginocchio destro con in seguito delle difficoltà a riprendere attività fisiche e sensazione di bloccaggio, che rimangono ribelli ad un trattamento conservativo. Il signor RI 1 riferisce chiaramente che prima di questo evento non ha mai avuto problemi con il ginocchio sinistro ed era fisicamente attivo senza limitazioni.

Le indagini radiologiche hanno messo in evidenza una lesione del corno posteriore del menisco mediale per la quale avevo proposto una sanazione chirurgica di tipo artroscopia con meniscectomia parziale.

Di fronte a questa lesione del corno posteriore del menisco mediale con limitazione funzionale e soprattutto del fatto che il paziente non aveva nessuna limitazione né sintomi precedenti, ritengo comunque questi siano da attribuire al trauma che il paziente ha subito nel mese di maggio di quest’anno. Di conseguenza, vi chiedo gentilmente di rivalutare la vostra decisione concernente la presa a carico del caso infortunistico del signor RI 1.” (Doc. 33/2)

A fronte delle obiezioni ricorsuali a proposito del valore probatorio dell’apprezzamento del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ritenuto troppo succinto, lo stesso PD dr. __________, con ulteriore apprezzamento medico del 5 dicembre 2023 allegato alla risposta di causa, ha specificato:

" (…)

Valutazione

Faccio riferimento al mio apprezzamento del 18.08.2023. Nel frattempo, sono arrivati diversi rapporti con intenzione di sostenere una eziologia traumatica. Faccio prima riferimento al rapporto del dr. __________ del 04.09.2023. Concordo assolutamente con il collega che le indagini radiologiche hanno messo in evidenza una lesione del corno posteriore del menisco mediale. Dopo segue l’argomentazione che prima l’assicurato non ha mai avuto problemi con il menisco. Purtroppo, il dr. __________ non prende posizione per la definizione di un infortunio previsto dalla legge. Non vedo neanche un’argomentazione in favore di un nesso causale con probabilità preponderante.

Siamo in presenza di una lesione pluriframmentaria che tipicamente si trova in un menisco degenerato. Solo il fatto che prima dell’evento l’assicurato non ha mai avuto problemi non supporta l’argomentazione di un nesso causale con probabilità preponderante infortunistico. Una lesione così pluriframmentaria può rimanere asintomatica fino all’evento di distorsione. Nella risonanza magnetica non trovo nessun altro segno di una lesione. Per questo il dr. __________ purtroppo non prende posizione.

Quindi sarebbe da discutere un peggioramento direzionale. Anche quello non è esistente con probabilità preponderante richiesta dalla legge perché la lesione pluriframmentaria del corno posteriore del menisco mediale è possibilmente, ma non con probabilità preponderante, con un nesso causale infortunistico.

La risonanza magnetica non mostra nessuna lesione con probabilità preponderante traumatica. Purtroppo, la legge richiede un nesso causale non possibilmente, ma con probabilità preponderante.

Questo non è supportato né dagli atti, né dai referti medici che supportano la posizione dell’assicurato. Dal punto di vista medico ortopedico si tratta di un peggioramento transitorio di una lesione del menisco mediale degenerativa preesistente.” (Doc. III/1)

2.9. Chiamato a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del PD dr. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, possa validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Del resto, il valore probatorio attribuito al suo apprezzamento quanto all’eziologia della problematica interessante il ginocchio destro non appare sminuito dalla documentazione medica agli atti, in particolare quella del dr. __________.

In effetti, il dr. __________ ha basato il proprio parere sulla circostanza che prima dell’evento traumatico riferito il paziente non lamentava disturbi al ginocchio (cfr. doc. 33/2).

Al riguardo, il TCA ritiene che questo parere non sia atto a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della fondatezza della valutazione del PD dr. __________, posto che la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza federale ha, infatti, già stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo un infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_401/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 10; 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Inoltre, a proposito dell’asserita inadeguatezza e incompletezza della valutazione del PD dr. __________, consistente in “solo tre righe”, ciò che ne inficerebbe il valore probante (cfr. doc. I), questo Tribunale ritiene che la questione sia stata superata dal successivo ulteriore apprezzamento medico del PD dr. __________ del 5 dicembre 2023, prodotto unitamente alla risposta di causa, nel quale il medico fiduciario ha più nel dettaglio esplicitato la propria precedente valutazione (cfr. doc. III/1).

Sulla base della documentazione medica agli atti il TCA ritiene accertato con un sufficiente grado di verosimiglianza che l’evento traumatico, così come spiegato dal PD dr. __________ (doc.19 e doc. III/1), non ha causato nessuna lesione strutturale al ginocchio destro, né ha provocato un peggioramento direzionale (duraturo) del preesistente stato morboso asintomatico (per un caso analogo nel quale il medico fiduciario di un assicuratore infortuni ha sottolineato il carattere quasi esclusivamente degenerativo delle lesioni del corno posteriore del menisco, spesso asintomatiche, cfr. STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, consid. 3.1.).

In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che i disturbi al ginocchio destro presentati dall’assicurato, al più tardi dal 28 agosto 2023, non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento traumatico assicurato.

Quanto alla circostanza, invocata dal patrocinatore dell’insorgente, che il diritto alle prestazioni avrebbe dovuto perdurare fino al prospettato intervento del 31 agosto 2023, questo Tribunale rileva, da un canto, che il momento a partire dal quale l’assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni (dal 28 agosto 2023) rientra nel lasso temporale di 3-4 mesi indicato dal medico fiduciario (su quest’ultimo aspetto, si veda segnatamente la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023, nella quale l’Alta Corte ha confermato il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale i disturbi accusati da un assicurato al ginocchio destro dopo il 15 dicembre 2020 non erano più in relazione causale con l’infortunio del 22 agosto 2020) e, dall’altro, che non si può pretendere che l’Istituto assicuratore prenda a carico i costi di un intervento che ha la finalità di sanare una problematica di natura morbosa (cfr. STF 8C_514/2023 del 12 dicembre 2023).

La decisione su opposizione impugnata è, dunque, corretta e va confermata.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; STCA 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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