Raccomandata
Incarto n. 35.2022.82
mm
Lugano 16 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2022 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 1° giugno 2022, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di venditore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della propria autovettura (scontro frontale) e ha riportato un politrauma (cfr. doc. 34).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 27 luglio 2022, l’amministrazione ha ridotto del 10% le indennità giornaliere per un periodo massimo di due anni dopo l’infortunio, ritenuto che, omettendo di allacciare la cintura di sicurezza, l’assicurato avrebbe commesso una colpa grave (doc. 26).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 46), in data 21 settembre 2022, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 57).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) In seguito ad aver inviato alla CO 1 il rapporto di polizia dove loro constatavano il mancato uso della cintura, in quanto dai rilevamenti risultava bloccata sul montante ed era impossibile estenderla per cercare striature dell’attivazione del pretensionatore, mi hanno comunicato che avrebbero ridotto l’indennità giornaliera del 10%.
Ho fatto prontamente ricorso, spiegando che è mio uso comune indossare sempre la cintura di sicurezza e che anche il giorno dell’incidente ero allacciato, allego la mia prima opposizione a questo scritto.
Mi viene da loro constatata la causalità tra il mancato uso della cintura di sicurezza con danni da me subiti nell’incidente. Le lesioni da me riportate, ovvero frattura da scoppio della vertebra C7 e frattura dell’omero, sono da considerarsi possibili lesioni che possono insorgere con l’uso della cintura di sicurezza, come riportato dall’associazione di biomeccanica forense a livello europeo. L’ampiezza delle lesioni non è correlata al mancato uso della cintura in quanto, come suddetto i danni riportati non sono correlati ad un mancato uso di essa.
In riferimento alla mia affermazione che la macchina avesse un difetto, e cioè che ogni tanto la cintura si bloccava nel provare a sfilarla dalla sua sede, faccio presente che era un’autovettura del 1998 regolarmente collaudata, pur avendo questo difetto si allacciava correttamente e si bloccava allo strattonamento, il proprietario era al corrente di questo difetto, sin dal suo acquisto in officina e collaudo.
Ed inoltre vorrei aggiungere che non ho riportato alcun danno al volto o agli arti inferiori, che sono tra i primi danni che si hanno da impatto senza cintura di sicurezza, dopo l’incidente mi sono ritrovato seduto al posto del sedile di guida, quindi palesemente la cintura mi ha trattenuto sul posto.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha richiamato dall’assicuratore resistente copia del rapporto di polizia che non figurava tra gli atti prodotti (cfr. doc. V e doc. VII 2).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a decurtare del 10% le indennità giornaliere corrisposte al ricorrente a seguito dell’evento infortunistico del giugno 2022, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita che, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144 ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati o aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144 s.).
Secondo la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_877/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha provocato la riduzione del 20% delle indennità giornaliere.
2.4. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
L'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, il non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), il mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343 ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in: CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in: SZS 1985, p. 174).
Anche la violazione di una regola elementare della circolazione non comporta necessariamente l’esistenza di una negligenza grave, ritenuto che non ci si deve fondare soltanto sugli elementi costitutivi dell’infrazione commessa. Occorre piuttosto valutare tutte le circostanze del caso concreto e chiedersi se sono dati dei motivi liberatori rilevanti dal profilo soggettivo o oggettivo, che fanno apparire più mite la colpa e, dunque, non grave la violazione delle regole della circolazione (DTF 118 V 305 consid. 2b; SVR 2013 UV n. 34 p. 120).
Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella quale ha rilevato:
" Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza configura di principio una negligenza grave che giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative, a condizione che sussista un nesso di causalità naturale e adeguata tra una tale colpa e l’evento infortunistico o le sue conseguenze (cfr. DTF 118 V 305 consid. 2c e i riferimenti ivi menzionati).
D'altro canto, sempre secondo la Corte federale, che si è basata sull'esperienza scientifica, il nesso di causalità fra il mancato allacciamento della cintura di sicurezza ed il danno riportato dall'assicurato è presunto, senza che sia necessario procedere a particolari valutazioni nei singoli casi (cfr. RAMI 1986 U 9 p. 354; DTF 109 V 154 consid. 3b). La semplice possibilità che, nonostante l'allacciamento della cintura di sicurezza, l'assicurato sarebbe rimasto ferito altrettanto gravemente, non è suscettibile di rendere inadeguata la relazione di causalità fra il mancato uso della cintura e il danno alla salute. È sufficiente che il comportamento gravemente negligente dell'interessato rappresenti una causa essenziale (cfr. SZS 1986 p. 251 s. consid. 3b/c, citata in: A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 186).
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, conformemente al criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b e il riferimento ivi menzionato), il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva dell’insieme delle prove a sua disposizione, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001 consid. 2d), atteso che in quell’ambito non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
2.7. Nel caso di specie, nel rapporto di polizia del 13 luglio 2022 (doc. VII 3) viene così descritta la dinamica dell’incidente stradale che ha visto protagonista l’insorgente:
" (…) RI 1 partiva da __________, località __________, in direzione di __________, circolando su via __________.
__________ partiva da __________ diretto a __________, transitava anch’egli su Via __________.
Durante la percorrenza della summenzionata via, nell’affrontare una curva piegante a destra per RI 1, rispettivamente a sinistra per __________, quest’ultimo nell’impostare la traiettoria, si trovava con il mezzo meccanico oltre la mezzeria della carreggiata, invadendo così il campo stradale nel quale si trovava RI 1. A seguito di tale manovra, __________ andava a collidere con la parte frontale del proprio veicolo, contro la parte frontale dell’automobile RI 1.
A seguito dell’urto la vettura RI 1 si spostava trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, terminando la propria corsa con la parte posteriore in bilico rivolta a valle, mentre la parte anteriore rimaneva sulla carreggiata direzione montagna.”
Per quanto qui d’interesse, la Polizia ha inoltre precisato di aver constatato che “… il veicolo RI 1 aveva la cintura di sicurezza bloccata lungo il montante (pretensionatore azionato verosimilmente con la cintura slacciata). Per quanto concerne l’automobile __________, la cintura di sicurezza riportava le striature tipiche di quando viene azionato il pretensionatore quando la stessa è regolarmente allacciata.” (il corsivo è del redattore).
Dal verbale d’interrogatorio dell’assicurato risulta poi che alla domanda se era allacciato alla cintura di sicurezza, egli ha risposto: “Da quello che ricordo sì”. Confrontato al fatto che la cintura lato conducente del suo veicolo era stata rinvenuta bloccata in tensione sul montante, RI 1 ha dichiarato di prenderne atto, aggiungendo: “… ora venendo a sapere di ciò mi sorge il dubbio.” (il corsivo è del redattore).
Sempre in merito al (preteso) utilizzo della cintura di sicurezza al momento dell’incidente, in sede di opposizione alla decisione formale del 27 luglio 2022, il ricorrente ha osservato che è sua “… consuetudine mettere sempre la cintura prima di mettermi in marcia, mai preso multe per il mancato uso e quel giorno come sempre la indossavo. In secondo luogo nel rapporto di polizia del 13 luglio (__________), la polizia ha eseguito un esame e cioè di constatare che la cintura è rimasta bloccata sul montante, impossibile estenderla al fine di cercare striature dell’attivazione del pretensionatore. Il proprietario della vettura, a seguito dell’incidente mi avvisò del fatto che ogni tanto la cintura si bloccava nel momento in cui si doveva allacciare, cosa constatata da me una volta qualche giorno prima. Ricordo che l’autovettura era del 1998.” (doc. 46).
Tutto ben considerato, chiamato a pronunciarsi in merito alla questione di sapere se l’assicurato fosse, o meno, allacciato al momento dell’infortunio, questo Tribunale ritiene più verosimile che non lo fosse.
Innanzitutto, tenuto conto dello stato in cui la cintura di sicurezza è stata rinvenuta dopo l’incidente (cintura di sicurezza bloccata in tensione sul montante), la Polizia è giunta alla conclusione che il ricorrente non si era verosimilmente allacciato (cfr. doc. VII 3, p. 2).
In secondo luogo, in occasione dell’interrogatorio di polizia, confrontato alla circostanza che la cintura di sicurezza del conducente era stata trovata bloccata in tensione, il ricorrente ha dichiarato di dubitare che in occasione del noto incidente egli fosse effettivamente allacciato (“Ne prendo atto e ora venendo a sapere di ciò mi sorge il dubbio”).
Inoltre, l’affermazione secondo la quale il fatto che la Polizia non sia stata in grado di estendere la cintura di sicurezza, sarebbe dovuto a un noto difetto del veicolo (“Il proprietario della vettura, a seguito dell’incidente mi avvisò del fatto che ogni tanto la cintura si bloccava nel momento in cui si doveva allacciare, cosa constatata da me una volta qualche giorno prima, …”), è una mera dichiarazione di parte non suffragata da alcuna prova oggettiva.
Lo stesso vale anche per l’affermazione ricorsuale secondo cui le lesioni riportate dall’assicurato sarebbero compatibili con l’utilizzo della cintura di sicurezza (cfr. doc. I). In proposito, va osservato che dal contributo “Le lesioni degli automobilisti”, pubblicato sul sito web https://www.biomeccanicaforense.com, emerge che le lesioni indirette - tra le quali sono prevalenti segnatamente le lesioni alla colonna vertebrale -, sono indipendenti dall’utilizzo della cintura e si realizzano per mobilizzazione di alcuni organi per effetto di meccanismi di accelerazione-decelerazione e trasmissione delle forze.
In questo contesto, il TCA rileva inoltre che dal rapporto di uscita 11 luglio 2022 del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ non risulta che il ricorrente abbia presentato delle escoriazioni e/o ecchimosi a livello dei tessuti molli del collo, del torace e/o dell’addome, lesioni frequentemente presenti in coloro che al momento dell’incidente utilizzavano la cintura di sicurezza (in questo senso, si vedano le fotografie pubblicate sul succitato sito web).
Infine, dal fatto che il ricorrente non abbia riportato lesioni al volto non si possono trarre conclusioni sicure circa l’uso della cintura di sicurezza, posto che l’autovettura da lui guidata era dotata di airbag frontale puntualmente attivatosi al momento dell’urto (si veda la fotografia n. 10 che figura nel rapporto di Polizia).
Questo Tribunale ritiene dunque dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento in cui è accaduto l’incidente della circolazione in discussione, RI 1 non fosse allacciato con la cintura di sicurezza.
Trattandosi del nesso di causalità fra il mancato uso della cintura di sicurezza e il danno riportato dall'assicurato, deve essere ricordato che, per costante giurisprudenza, esso è presunto. D’altro canto, l’assicurato non è stato in grado di rovesciare la suddetta presunzione, essendosi egli limitato a genericamente sostenere che i danni alla salute riportati non sarebbero correlati a un’assenza della cintura di sicurezza.
In esito alle considerazioni che precedono, l’CO 1 ha dunque legittimamente proceduto a una decurtazione delle indennità giornaliere spettanti all’assicurato.
2.8. Per quanto attiene all'entità della riduzione decisa dall’amministrazione (10%), essa non viene come tale contestata dal ricorrente (cfr. doc. I) e, del resto, rappresenta quella usualmente applicata nella prassi in caso di mancato utilizzo della cintura di sicurezza (in questo senso, cfr. BSK UVG – Brunner/Vollenweider, ad art. 37 n. 62 p. 389 e la DTF 109 V 150 consid. 4 in cui l’Alta Corte ha peraltro ricordato che una decurtazione del 10% costituisce la riduzione minima in caso di negligenza grave).
L'impugnata decisione su opposizione deve dunque essere confermata, anche per quanto riguarda l’entità della riduzione.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti