Raccomandata

Incarto n. 35.2021.70

mm

Lugano 21 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di marzo 2021, l’Associazione __________ ha comunicato alla CO 1 che, in data 8 marzo 2021, la propria dipendente RI 1, nata nel 1963, “… mentre aiutava l’utente in sovrappeso ad alzarsi dalla poltrona per accompagnarla a letto, la paziente si è tirata indietro e cercando di tenerla/accompagnarla per evitare di farla cadere ha subito un’infiammazione alla spalla dx più precisamente al tendine” (doc. 2, p. 2).

Dal rapporto 7 aprile 2021 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale, risulta la diagnosi di trauma distorsivo alla spalla destra (doc. 10, p. 1).

L’esame di artro-RMN del 21 aprile 2021 ha evidenziato la presenza, in particolare, di una tendinopatia del sovraspinato con lesione subtotale del versante posteriore (di grado III) (doc. 14, p. 3).

In data 8 giugno 2021, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico di ricostruzione del tendine sovraspinato, bursectomia e acromioplastica della spalla destra (cfr. doc. 30, p. 3).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 7 maggio 2021, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento in questione non configurasse né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 16).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 24), in data 24 agosto 2021, la Vaudoise ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 28).

1.3. Con tempestivo ricorso del 22 settembre 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato che l’evento dell’8 marzo 2021 è costitutivo di un infortunio e che, di conseguenza, le vengano riconosciute le prestazioni di legge.

A sostegno delle proprie pretese la patrocinatrice fa innanzitutto valere che l’insorgente sarebbe rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA in quanto “… vi è stato influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, laddove il fattore esterno straordinario è lo sforzo eccessivo per evitare la caduta e con ciò la messa in pericolo della sua integrità fisica dell’utente che ha perso l’equilibrio”. In questo senso, l’avv. RA 1 precisa che si è trattato di “… un’utente di ca. 130 kg (l’assicurata ne pesa ca. 80) e più alta dell’assicurata, che misura ca. 1.58 m. In altre parole, si tratta di un caso in tutto e per tutto paragonabile a DTF U 166/04 del 18 aprile 2005, per cui siamo in presenza di una lesione dovuta a sforzo che supera (consid. 3) “in modo evidente le sollecitazioni cui la persona è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine professionale o addestramento, è abitualmente in grado di resistere” (doc. I, p. 3 s.).

D’altro canto, a proposito dell’eventualità che il danno alla salute riportato venga assunto dall’assicuratore resistente a titolo di lesione parificata ad infortunio, l’avv. RA 1 ritiene che le immagini dell’artro-RMN dell’aprile 2021 debbano essere sottoposte a uno specialista affinché confermi che di lacerazione ai sensi di legge si sia trattato, precisato comunque che, per giurisprudenza, anche le lacerazioni parziali dei tendini ricadono nel campo di applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. I, p. 5 s.).

1.4. In data 29 settembre 2021, la rappresentante dell’insorgente ha prodotto un apprezzamento elaborato il 25 agosto 2021 dal dott. __________ per conto della __________, assicuratore contro la perdita di guadagno dovuta a malattia (doc. III + allegato).

Il documento in questione è stato trasmesso alla CO 1 ai fini della risposta di causa (doc. IV).

1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Il 30 dicembre 2021, l’avv. RA 1 ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dott. __________ e si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XIII + allegato).

Le osservazioni formulate dall’istituto assicuratore sono datate 27 gennaio 2022 (doc. XVII + allegato).

Il 9 febbraio 2022, la patrocinatrice del ricorrente ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti la fattispecie (doc. XIX + allegato).

La Vaudoise ha preso posizione al riguardo il 1° marzo 2022 (doc. XXIII).

in diritto

2.1. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il diritto a prestazioni in relazione all’evento dell’8 marzo 2021, per il motivo che l’assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute da lei riportato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.6. Nel caso di specie, questa Corte constata che l’assicurata era portatrice di una lesione subtotale del versante posteriore del tendine del muscolo sovraspinato, oggettivata grazie all’artro-RMN del 21 aprile 2021 (cfr. doc. 14, p. 3 e doc. 19) e confermata intraoperativamente (doc. 30, p. 3), che è stata finalmente riconosciuta anche dallo specialista interpellato dall’amministrazione, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 35, p. 6), danno alla salute che ricade sotto la lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni dei tendini”).

A questo punto, è utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto precede, in concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.7. Nella presente fattispecie, la dinamica del sinistro dell’8 marzo 2021 non è oggetto di discussione tra le parti. L’assicurata l’ha descritta in questi termini rispondendo ai quesiti che le sono stati sottoposti dall’amministrazione:

" (…) __________, 08.03.2021, durante l’intervento serale per le cure dell’utente, mentre la sostenevo per alzarla dalla poltrona, la signora ha perso l’equilibrio, sbilanciandosi all’indietro, ho dovuto fare una manovra con il braccio dx, ho sentito uno strappo posteriore la spalla, l’utente pesa kg. 127 circa.” (doc. 8)

Dall’atto di opposizione si apprende che l’assicurata pesa circa 80 kg e che ha una statura più bassa rispetto all’utente (circa 158 cm) (cfr. doc. 24, p. 3).

In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TF ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava riconosciuta la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.

In una sentenza 35.2006.78 del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.

In una sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).”

In una sentenza 35.2019.65 del 21 ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola, aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che, dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo. Secondo il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in quell’occasione al paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante (quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto compiere uno sforzo eccessivo.

Infine, con la pronunzia 35.2021.17 del 21 giugno 2021, anch’essa cresciuta in giudicato, questa Corte ha parimenti ammesso l’intervento di uno sforzo eccessivo a proposito di un’operatrice socioassistenziale di 61 anni che si era trovata improvvisamente a dover sorreggere un utente per evitare che cadesse all’indietro a seguito di un’improvvisa perdita dell’equilibrio.

Tutto ben considerato, alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, questa Corte non può condividere la posizione dell’istituto assicuratore, laddove ha negato che la ricorrente sia rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA.

Questa soluzione si giustifica in quanto RI 1 si è trovata improvvisamente nella situazione di dover sostenere da sola l’utente di cui si stava occupando per evitare che cadesse all’indietro ma, soprattutto, poiché il peso dell’utente medesima di circa 127 kg era manifestamente superiore al suo (80 kg). La disproporzione di peso corrispondente a 47 kg risulta decisamente maggiore rispetto a quella che ha indotto la Corte federale e il TCA ad ammettere, in altre fattispecie, l’intervento di uno sforzo eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge (ad esempio, nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg, mentre nella pronunzia 35.2021.17 si situava tra i 27 e i 32 kg). Oltre a ciò, non può essere ignorato che, al momento del sinistro, l’insorgente aveva già 58 anni.

Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. supra, consid. 2.3.) sono senz’altro adempiuti, occorre concludere che siamo in presenza di un infortunio. Stante ciò, il TCA può esimersi dall’esaminare se alla fattispecie torna applicabile l’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente se l’assicuratore resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria (lesione dovuta prevalentemente all’usura o a una malattia).

Trattandosi della questione di sapere quale ruolo causale riconoscere all’infortunio del marzo 2021 per rapporto alla diagnosticata lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra, il TCA constata che, su questo specifico aspetto, i pareri specialistici agli atti divergono. Da un lato, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia interpellato dalla __________, ha sostenuto che l’evento in questione avrebbe causato un peggioramento direzionale (duraturo) del preesistente stato della spalla destra (cfr. doc. III 1, p. 5). D’altro lato, il dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, consultato dall’amministrazione, ha invece fatto valere che l’infortunio avrebbe aggravato soltanto transitoriamente lo stato preesistente della spalla destra con lo status quo sine raggiunto a distanza di sei settimane dal sinistro (cfr. doc. 35, p. 6).

A fronte di pareri specialistici contraddittori, il TCA non è in grado di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro. In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Pertanto, annullata la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stato negato che l’assicurato è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale, volto a stabilire se, e se sì, fino a quando i disturbi alla spalla destra hanno costituito una, perlomeno parziale, conseguenza naturale dell’infortunio occorso l’8 marzo 2021, ed emani una nuova decisione.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 22 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 24 agosto 2020 è annullata.

§ L’evento dell’8 marzo 2021 deve essere qualificato quale infortunio.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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