Raccomandata
Incarto n. 35.2021.7
mm
Lugano 5 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 maggio 2015, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ e assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è scivolata sulle scale e, aggrappandosi al corrimano per evitare di cadere, ha riportato un danno alla spalla destra.
L’assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 7 dicembre 2016, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° aprile 2017 il nesso causale naturale tra i disturbi lamentati dall’assicurata e l’infortunio del maggio 2015. Essa ha posto termine alle prestazioni sanitarie dal 31 marzo 2017 e all’indennità giornaliera dal 1° marzo 2017, avendo RI 1 ritrovato una piena capacità lavorativa da quella data (cfr. doc. 104).
1.3. Il 10 marzo 2017, riferendosi al “diritto di audizione del 18 novembre 2016”, l’avv. __________, in rappresentanza dell’assicurata, ha contestato le percentuali d’abilità lavorativa indicate in quella sede, la pretesa stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, il mancato riconoscimento di una rendita e di una IMI e, infine, la pretesa estinzione dell’obbligo a prestazioni a far tempo dal 1°aprile 2017 (doc. 110).
Con scritto del 14 marzo 2017, la CO 1 ha informato il patrocinatore che “l’istanza di diritto d’audizione del 18 novembre 2016 è stata formalizzata tramite decisione del 07 dicembre 2016, nel frattempo cresciuta in giudicato; …” (doc. 111).
Il 20 marzo 2017, l’avv. __________ ha in particolare fatto valere che “la volontà di contestazione e di opposizione della mia cliente traspaia chiaramente dalla lettera del 29.12.2016 qui annessa in copia e che è in vostro possesso, e che è in ogni caso successiva alla decisione formale del 7.12.2016” e ribadito le proprie censure di merito (doc. 112).
L’allora rappresentante di RI 1 si è ancora espresso in termini sostanzialmente analoghi il 2 maggio 2017 (doc. 114) e il 6 novembre 2017 (doc. 115).
1.4. Con sentenza 35.2020.54 del 16 novembre 2020, il TCA ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto nel frattempo dall’avv. RI 1, ordinando alla CO 1 di emanare senza indugio la decisione di sua competenza riguardante la tempestività dell’opposizione alla decisione formale del 7 dicembre 2016 (doc. 130).
La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Con decisione su opposizione del 28 dicembre 2020, l’amministrazione ha accertato l’assenza di un’opposizione ossequiante le condizioni di cui all’art. 10 OPGA e, in subordine, qualora si volesse trattare lo scritto 10 marzo 2017 dell’avv. __________ alla stregua di un’opposizione, essa sarebbe comunque tardiva (doc. 131).
1.6. Con tempestivo ricorso del 25 gennaio 2021, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che questa Corte accerti che “… l’invio dei due certificati medici da parte del datore di lavoro dell’assicurata deve essere considerato come una valida opposizione alla decisione della CO 1 del 28 dicembre 2020 (recte: del 7 dicembre 2016, n.d.r.), argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Nel caso oggetto del presente ricorso, quanto fatto dalla ditta __________ SA, datore di lavoro della Signora RI 1, è assolutamente identico alla giurisprudenza citata (DTF 123 V 128).
Esattamente come in quel caso, riguardante l’invio di due certificati medici da parte del datore di lavoro, la volontà di opporsi, con l’invio di un certificato medico, alla decisione emanata dalla compagnia assicurativa CO 1 è lampante.
Risulta pertanto chiaro, secondo il principio dell’affidamento e conformemente alla sentenza citata (DTF 123 V 128), che l’invio di due certificati medici alla CO 1 deve essere necessariamente considerata come una valida opposizione alla decisione.
Le caratteristiche personali del ricevente, in questo caso i giuristi della RA 1 che per motivi di comodo non hanno voluto interpretare l’invio dei due certificati come un’opposizione alla decisione emanata, sono assolutamente irrilevanti.
Un destinatario nella media avrebbe infatti potuto tranquillamente comprendere che l’invio dei due certificati medici valevano quale opposizione e non sono stati inviati semplicemente a titolo informativo.
(…).
… Anche se, in maniera non corretta vista la giurisprudenza e la dottrina citate e riconosciute anche dalla compagnia assicurativa (n. 1 della decisione su opposizione), CO 1 avesse voluto richiedere una firma, considerando l’invio come un’opposizione scritta, avrebbe dovuto assegnare un termine per porvi rimedio. Infatti se all’opposizione manca la firma, va assegnato un termine supplementare per porvi rimedio (art. 10 cpv. 5 OPGA; DTF 120 V 341; Kieser, ATSG Kommentar, art. 52, n. 44).
(…).”
(doc. I)
1.7. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione ha sostenuto che la DTF 123 V 128, invocata dall’insorgente, non può trovare applicazione in concreto, posto che “…, l’invio del certificato medico da parte del datore di lavoro viene trasmesso a CO 1 per via del pagamento delle indennità giornaliere in corso. Non è mai stata intenzione da parte del datore di lavoro della ricorrente di opporsi alla decisione formale di CO 1. Questo non lo dice CO 1, bensì il datore di lavoro della ricorrente nel suo scritto del 29 dicembre 2016. Ci si chiede come possa essere vista come un’opposizione un testo come il seguente: Confermiamo di aver ricevuto copia della vostra lettera sopraccitata e con soddisfazione prendiamo nota del riassunto del vostro perito che, in occasione della visita peritale del 13 ottobre 2016, ha potuto verificare l’abilità lavorativa. (…).” (doc. III).
1.8. Con l’allegato del 3 marzo 2021, il rappresentante della ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a ritenere cresciuta in giudicato la decisione formale del 7 dicembre 2016, oppure no (cfr. doc. V, p. 2: “Si ribadisce che il tema è unicamente quello di comprendere se un certificato medico inoltrato all’assicurazione dal datore di lavoro dell’assicurata senza ulteriori spiegazioni deve essere considerato, secondo l’art. 52 LPGA, come una valida opposizione alla decisione emanata dalla stessa assicurazione.”).
Da notare che il rappresentante di RI 1 non pretende che lo scritto 29 dicembre 2016 del datore di lavoro (cfr. doc. 106), costituisca un’opposizione alla decisione formale in questione (cfr. doc. V, p. 3: “La lettera del 29 dicembre 2016 alla quale controparte si riferisce sostenendo, a torto, che “non è mai stata intenzione di opporsi alla decisione formale di CO 1” è semplicemente riferita ad una comunicazione di CO 1 datata 18 novembre 2016 – oltretutto precedente alla decisione qui oggetto del contendere – e non deve quindi essere confusa con la reale opposizione rappresentata dall’invio dei certificati medici.” – il corsivo è del redattore).
2.2. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Fondandosi sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).
2.3. Conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza – eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di diritto – a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti).
2.4. Le esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).
2.5. In una sentenza 8C_657/2019 del 3 luglio 2020, il Tribunale federale ha risposto negativamente alla questione di sapere se il rapporto inviato all’assicuratore contro gli infortuni dallo psichiatra curante, poteva valere quale opposizione avverso la decisione formale mediante la quale era stato dichiarato estinto il diritto alle prestazioni LAINF, esprimendo segnatamente le considerazioni seguenti:
" (…).
5.2. On ne saurait non plus reprocher à l'intimée d'avoir contrevenu au principe de la bonne foi en omettant d'interpeller l'assurée ou son médecin. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346;131 V 472 consid. 5 p. 480). En l'espèce, l'intimée avait pleinement satisfait à son obligation de renseigner l'assurée puisque dans sa décision du 22 janvier 2019, elle avait mentionné que cette décision passerait en force si elle n'était pas attaquée par voie d'opposition dans les 30 jours à compter de sa notification et que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé (cf. art. 49 al. 3 LPGA). Aussi ne saurait-on reprocher à l'intimée de n'avoir pas renseigné l'assurée sur ce point.
5.3. Enfin, on ne voit pas en quoi l'assureur aurait contrevenu au principe de la bonne foi en n'entrant pas en matière sur l'opposition pour des raisons formelles et en procédant à des mesures d'instruction postérieurement à la notification de la décision sur opposition, du moment que de nouvelles investigations médicales pouvaient entrer en considération après l'entrée en force de la décision du 22 janvier 2019 aux fins d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 et 3 LPGA).”
2.6. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, con decisione formale del 7 dicembre 2016, la CO 1 ha dichiarato estinto, al più tardi, dal 31 marzo 2017 il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del maggio 2015 e i disturbi alla spalla destra. L’assicuratore ha quindi posto termine al versamento delle prestazioni sanitarie dal 1° aprile 2017 e a quello dell’indennità giornaliera dal 1° marzo 2017 (avendo l’assicurata ritrovato una piena capacità lavorativa da quella data) (doc. 104).
Il 27 dicembre 2016, il datore di lavoro di RI 1 ha trasmesso all’amministrazione il certificato 5 dicembre 2016 della __________ attestante un’inabilità del 30% per il periodo 1° dicembre 2016 – 1° gennaio 2017. Il tenore della mail accompagnatoria è il seguente: “Buongiorno, le inoltro il certificato medico di RI 1. Cordiali saluti” (doc. 105 e doc. 105.1). Un secondo attestato d’incapacità lavorativa della __________ (inabilità del 20% dal 1° gennaio 2017 al 1° febbraio 2017), è stato inviato all’istituto assicuratore il 24 gennaio 2017 con un identico messaggio accompagnatorio (doc. 107 e doc. 107.1).
Secondo il rappresentante della ricorrente, l’invio alla CO 1 dei due certificati medici appena citati dovrebbe essere interpretato quale valida opposizione alla decisione formale del 7 dicembre 2016, ciò è almeno quanto l’assicuratore avrebbe dovuto comprendere in virtù del principio dell’affidamento (cfr. doc. I, p. 5: “Come confermano la sentenza citata (DTF 123 V 128) e la dottrina, l’invio di due certificati medici a seguito di una decisione non possono che essere considerati, secondo il principio dell’affidamento, come “l’inequivocabile volontà dell’assicurato di voler opporsi alla decisione formale.”).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che, in data 18 novembre 2016, l’amministrazione ha trasmesso all’assicurata un’istanza di diritto d’audizione, il cui contenuto è stato ripreso nella decisione formale emanata successivamente, concedendole un termine per formulare delle osservazioni (doc. 103). Il datore di lavoro di RI 1 ha reagito con lo scritto del 29 dicembre 2016, dal cui tenore non emerge minimamente la volontà di contestare quanto disposto dall’assicuratore, anzi (doc. 106: “Confermiamo di aver ricevuto copia della vostra lettera sopraccitata e con soddisfazione prendiamo nota del riassunto del vostro perito che, in occasione della visita medico-peritale del 13 ottobre 2016, ha potuto verificare l’abilità lavorativa. (…).”).
D’altro canto, secondo il TCA, né dai certificati medici stessi né, tantomeno, dai messaggi accompagnatori del datore di lavoro della ricorrente, emerge la chiara volontà di contestare la decisione formale di soppressione delle prestazioni. In questo senso, ci si chiede come l’assicuratore avrebbe potuto e dovuto comprendere le note attestazioni della Clinica __________ quale opposizione, se i gradi d’inabilità lavorativa ivi certificati corrispondono esattamente a quelli che sono stati ritenuti dalla CO 1 stessa nella decisione (30% nel mese di dicembre 2016 e 20% in quello di gennaio 2017 – cfr. doc. 104, p. 2).
Inoltre, non può neppure essere ignorato che l’assicuratore resistente ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del maggio 2015, principalmente per ragioni attinenti alla causalità naturale. Ora, i certificati della __________, così come del resto i messaggi accompagnatori, non contengono il benché minimo riferimento a tale aspetto.
Il patrocinatore dell’assicurata non può essere seguito nemmeno laddove pretende che, in virtù del principio della buona fede, l’istituto resistente avrebbe dovuto “… accertare in caso di dubbio l’effettiva valenza dell’invio del certificato medico, interpellando il medico e/o l’assicurato.” (doc. V, p. 3). Così come stabilito dal TF nella fattispecie di cui alla sentenza succitata (cfr. supra, consid. 2.5.), anche nel caso concreto la CO 1 ha adempiuto il proprio obbligo d’informare l’assicurata, visto che nella decisione formale del 7 dicembre 2016 ha indicato che essa avrebbe acquisito forza di cosa giudicata qualora non fosse stata interposta opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione, termine non prorogabile (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA).
Infine, l’avv. RA 1 non può validamente appellarsi alla pronunzia di cui alla DTF 123 V 128. Infatti, in quella fattispecie, i certificati medici trasmessi all’assicurazione, attestanti l’esistenza di un’incapacità lavorativa parziale, rispettivamente totale, erano pertinenti riguardo al contenuto della decisione formale che aveva dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro. Nel caso concreto, invece, le attestazioni della __________ confermano che RI 1 era inabile al 30% nel dicembre 2016 e al 20% nel gennaio 2017, così come stabilito dalla CO 1.
In esito a tutto quanto precede, data l’assenza di una volontà espressa dall’assicurata di contestare la decisione formale del 7 dicembre 2016 nel termine di 30 giorni previsto dalla legge, occorre concludere che l’amministrazione era legittimata a dichiarare il provvedimento in questione cresciuto in giudicato.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, p. 1303 e seguenti, p. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è stato inoltrato il 25 gennaio 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Nell’ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, p. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).
In concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurata si è validamente opposta alla decisione formale emanata dalla CO 1. Anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, secondo questa Corte, non si tratta qui di una controversia relativa a prestazioni (che, in assenza di una norma specifica prevista dalla LAINF, non sarebbe soggetta a spese) e, di conseguenza, devono essere prelevate le spese.
Le spese, poste a carico della ricorrente, sono fissate in complessivi fr. 200 (cfr. art. 29 cpv. 4 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti