Raccomandata
Incarto n. 35.2021.69
mm
Lugano 22 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 aprile 2018, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di giardiniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, si trovava fermo in sella al proprio scooter in attesa che un pedone attraversasse la strada, allorquando è stato urtato da un altro scooter proveniente da tergo. Egli è riuscito a evitare di cadere (doc. 14, p. 1 s.). Secondo il rapporto 11 giugno 2018 del dott. __________, ha riportato una contusione al rachide lombare (doc. 13).
L’esame di RMN lombare del 15 maggio 2018 ha evidenziato la presenza di protusioni discali a livello di L3-L4 e di L5-S1, come pure una lieve artropatia faccettaria diffusa (doc. 11).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dalle tavole processuali emerge che, nel prosieguo, sono insorti disturbi anche a livello della colonna cervicale (doc. 14, p. 4).
In data 11 luglio 2018, RI 1 è quindi stato sottoposto a una RMN del rachide cervicale che ha messo in luce dei fenomeni di osteocondrosi riattivata a livello di C6-C7 con edema delle limitanti somatiche contrapposte sul versante posteriore, una discopatia a livello di C5-C6 e C6-C7 con radicolopatia C7 a sinistra, nonché un’artropatia faccettaria ipertrofica da C4 a C7 (doc. 25).
Con scritto del 6 agosto 2018, l’amministrazione ha informato l’assicurato che, a fronte dei soli postumi infortunistici residuali, egli sarebbe stato ritenuto totalmente abile al lavoro a contare dal 13 agosto 2018, con conseguente estinzione del diritto all’indennità giornaliera (doc. 32).
1.3. Nel corso del mese di settembre 2018, l’assicurato ha consultato il neurochirurgo dott. __________, il quale, diagnosticata una radicolopatia C7 a sinistra su ernia discale espulsa C6-C7 sinistra e Modic di I° tipo, ha disposto l’esecuzione di un intervento chirurgico, domandando all’CO 1 di assumere i relativi costi (doc. 35).
L’operazione ha avuto luogo il 17 ottobre 2018 (doc. 57, p. 2).
1.4. In data 18 febbraio 2020, il RA 1 ha chiesto all’assicuratore LAINF di pronunciarsi sulla questione di sapere se l’ernia discale C6-C7 potesse essere ritenuta conseguenza dell’infortunio dell’aprile 2018, e ciò alla luce delle considerazioni espresse in proposito dal dott. __________ (cfr. doc. 50, p. 1 ss.).
Esperiti gli accertamenti del caso, con comunicazione del 29 luglio 2020, l’CO 1 ha confermato l’estinzione del diritto alle prestazioni a far tempo dal 13 agosto 2018, posto che da quella data RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento infortunistico dell’aprile 2018 (doc. 68).
Su richiesta dell’RA 1 (doc. 73 e doc. 74), il contenuto di questo provvedimento è stato confermato con decisione formale del 10 marzo 2021 (doc. 76).
A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 82), in data 13 agosto 2021, l’istituto assicuratore, precisato che la decisione de facto del 6 agosto 2018 sarebbe nel frattempo cresciuta in giudicato, ha innanzitutto ritenuto inadempiuti i presupposti per procedere a una revisione processuale di quel provvedimento. In subordine, esaminando ex novo la fattispecie, l’amministrazione ha ribadito che l’ernia discale cervicale operata dal dott. __________ non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio occorso nell’aprile 2018 (doc. 87).
1.5. Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 13 agosto 2018.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, dopo aver riconosciuto che la decisione informale del 13 agosto 2018 è in effetti cresciuta in giudicato (“Conscio tuttavia del fatto che la decisione informale 13.8.2018 è cresciuta in giudicato, …”), l’insorgente fa innanzitutto valere che sarebbero dati i presupposti di una revisione processuale, rispettivamente di una riconsiderazione di quel provvedimento, rilevando al riguardo in particolare quanto segue:
" (…) In primo luogo non comprende la data del 6.8.2019 indicata da CO 1. Forse c’è stato un errore di battitura e l’assicurazione faceva riferimento alla data di chiusura dell’evento, il 13.8.2018.
In secondo luogo, ritiene dati i requisiti per una rivalutazione del suo caso.
La presa di posizione 27.1.2020 del Dr. __________ e le sue precedenti valutazioni del 10.9.2018, 27.9.2018, 11.10.2018 ecc., devono essere considerati come nuovi mezzi di prova insorti successivamente alla chiusura del caso LAINF.
Tali prese di posizione sono atte a mettere in discussione le conclusioni del medico __________, dr. __________ (breve nota del 3.8.2018) e il precedente rapporto 17.7.2018 del Dr. __________.
Soprattutto l’ultima valutazione del Dr. __________ del 27.1.2020 è atta a mettere in discussione le valutazioni dei medici dell’assicurazione siccome in questa valutazione il Dr. __________ spiega chiaramente per quale ragione l’ernia in zona C7 è da ritenersi di carattere traumatico.
Secondo il neurochirurgo, dalla RM alla colonna cervicale 11.7.2018 era stata evidenziata un’ernia discale C6/C7 sinistra esclusa e un Modic tipo I il quale è indice di edema del midollo osseo e d’infiammazione acuta e possono essere spiegate con la dinamica del trauma e con l’anamnesi precedente del paziente, che era negativa.
Il medico riferiva chiaramente al punto 3 dello scritto 27.1.2020 come i segni di ernia discale e di un Modic tipo I non fossero visibili nelle altre vertebre e dischi.
Inoltre alla domanda a sapere quali sono gli elementi che l’hanno portato a concludere che la cervicobrachialgia sinistra C7 fosse insorta successivamente alla colluttazione del 30.4.2018, risponde (al punto 5) che il disco era, come l’ernia, ben idratato, molle e considerante. Non apparivano, al microscopio e macroscopicamente, segni degenerativi cronici.
Al punto 8 il neurochirurgo precisava che un Modic di II° tipo evidenzierebbe una degenerazione cronica preesistente poiché questo rilievo indica una “degenerazione in tessuto grasso” dell’osso. Non vi era un Modic di II° tipo infatti.
Non si tratta di una lettura diversa del suo quadro clinico data dal neurochirurgo, come sostiene CO 1, ma di un esame approfondito del caso, da parte dello specialista che ha avuto in cura il ricorrente e che lo ha operato, con dati ed elementi scientifici che spiegano la natura dell’affezione.
A differenza del Dr. __________ e del dr. __________, che non danno una spiegazione chiara e oggettiva del motivo per cui l’ernia possa essere considerata di carattere degenerativo, il dr. __________, che come detto ha operato il ricorrente, ha motivato le sue conclusioni e spiegato chiaramente per quale ragione tale affezione non poteva dirsi morbosa.” (doc. I, p. 9 s.)
D’altro canto, a proposito della tesi difesa dall’CO 1 secondo la quale la nota ernia discale cervicale non sarebbe stata in ogni caso causata dall’evento infortunistico del 30 aprile 2018, la patrocinatrice del ricorrente ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Per quanto riguarda la contestazione che i dolori cervicali sarebbero emersi solo un mese e mezzo dall’infortunio, v’è da precisare che il signor RI 1 ha potuto riferire di questi dolori al medico e al fisiatra verso la fine di giugno 2020, quando effettivamente non riusciva più a muovere il collo per il dolore. Prima di questa importante affezione egli aveva costanti dolori alla zona lombare, dovuta anche al precedente infortunio del 27.4.2018.
Il fatto che l’ernia sia stata evidenziata solo alla RM dell’11.7.2018 non vuol dire che prima non fosse presente o che i dolori non fossero rilevanti. Semplicemente non era possibile eseguire questo esame. Tale accertamento era infatti stato richiesto dal Dr. __________ dove l’assicurato era stato mandato.
Il dr. __________ ha spiegato nel suo scritto 27.1.2020 (in risposta al quesito 7) che nella fase di espulsione vi può essere solo dolore al collo senza dolori all’arto superiore che possono insorgere a distanza di giorni o mesi dall’evento traumatico. Non è possibile stabilire un periodo di latenza precisa.
Il medico si è espresso dopo aver letto la dinamica dell’infortunio, che è idonea a provocare una lesione di questo tipo e a mano della RM 11.7.2018 alla colonna cervicale e dopo un confronto della situazione con le altre vertebre del collo.” (doc. I, p. 11)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. In concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 13 agosto 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 30 aprile 2018, oppure no.
Più concretamente, questo Tribunale è chiamato a esaminare se l’ernia discale cervicale, oggetto dell’intervento chirurgico del 17 ottobre 2018, si trovava in una relazione causale naturale con l’infortunio assicurato. In proposito, occorre immediatamente precisare che il TCA rinuncia a esaminare la fattispecie - opzione meno favorevole al ricorrente - sotto l’angolo ristretto dei rimedi straordinari di diritto (revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA e riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA), poiché, così come verrà meglio dimostrato qui in seguito, l’impugnativa non può in ogni caso avere esito favorevole.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.6. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione ha negato l’eziologia infortunistica all’ernia discale cervicale, facendo essenzialmente capo al parere espresso in merito dal proprio medico __________ (cfr. doc. 87, p. 6).
In effetti, con nota del 22 luglio 2020, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha risposto negativamente alla domanda se la lesione operata nell’ottobre 2018 fosse da ricondurre con probabilità preponderante all’infortunio del 30 aprile 2018 e ha precisato che gli effetti di quell’evento si erano estinti a distanza di 6-8 settimane (cfr. doc. 65).
Lo stesso dott. __________ è stato di nuovo consultato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata. Con apprezzamento del 10 agosto 2021 (doc. 86), il medico __________ ha ribadito l’assenza di un legame causale naturale tra il sinistro assicurato e la nota ernia cervicale, rispettivamente i relativi disturbi. A suo avviso, l’infortunio occorso al ricorrente non sarebbe stato di per sé atto a causare un’ernia del disco (“L’assicurato è stato vittima di un banale infortunio, senza accelerazione e senza un danno diretto, non è caduto. Non si tratta di un trauma assiale e nemmeno di un trauma tipo whiplash. Il trauma indiretto al suo corpo colpendo unicamente lo scooter a mio parere non è assolutamente in grado di provocare un’ernia discale”) e, d’altra parte, la tipica sintomatologia non sarebbe insorta immediatamente dopo l’evento (“L’assicurato si è rivolto ai medici per dolori lombari solo a più di due mesi post-infortunio banale. L’esame del dr. med. __________ non ha evidenziato nessuna alterazione cutanea o tumefazione localizzata a livello cervicale o lombare. Ha evidenziato una dolenzia all’apofisi spinosa dalla IV fino alla VII vertebra cervicale alla digitopressione ed inoltre una contrattura muscolare del muscolo trapezio, parte superiore verso collo cervicale (non lungo la muscolatura paravertebrale). Non vi è quindi nessuna relazione con la tempistica dell’infortunio ed i sintomi che hanno portato l’assicurato ad effettuare una visita medica.”).
Di diverso avviso è il dott. __________, autore dell’intervento chirurgico del 17 ottobre 2018, interpellato dalla patrocinatrice dell’insorgente. In effetti, con referto del 27 gennaio 2020 (doc. 50, p. 7), lo specialista in neurochirurgia ha in particolare dichiarato che l’infortunio era di per sé idoneo a provocare un’ernia discale esplusa a sinistra in zona C6-C7, precisando al riguardo che il Modic di tipo I refertato unitamente all’ernia discale C6-C7 “… è indice di edema del midollo osseo e d’infiammazione acuta e possono essere spiegate con la dinamica del trauma e con l’anamnesi precedente del paziente che mi risulta negativa per problematiche cervicali. Questi segni non sono visibili nelle altre vertebre e dischi”. Trattandosi della questione del tempo di latenza dei sintomi, egli ha poi sostenuto che “nella fase dell’esplusione vi può essere solo dolore al collo senza dolori all’arto superiore che possono insorgere a distanza di giorni o mesi dall’evento traumatico. Non è possibile stabilire un periodo di latenza preciso.”.
2.7. Il Tribunale federale ha già avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.
Secondo la sua giurisprudenza, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999, s confermata (cfr. STF U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, l’Alta Corte ha esplicitamente fatto propria la posizione della dottrina medica dominante inerente all’eziologia delle ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è del redattore)
In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STF U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 270/02 del 27 ottobre 2003 consid. 3.1, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).
2.8. Vagliata con attenzione la documentazione all’inserto, questa Corte ritiene che almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica dominante e dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.7.), faccia difetto.
Per i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, il TCA non ritiene provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la sintomatologia legata all’ernia discale cervicale, si sia manifestata immediatamente dopo l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.
Innanzitutto, con certificato medico LAINF dell’11 giugno 2018, il dott. __________ ha attestato che la prima consultazione ha avuto luogo il 2 maggio 2018 e che l’assicurato lamentata “dolori lombari L5-S1 con blocco” (doc. 13).
D’altro canto, dal modulo per l’accertamento di traumi della colonna cervicale e di traumi cranici lievi, compilato a margine dell’audizione 21 giugno 2018 del ricorrente, si apprende segnatamente che i dolori al collo erano apparsi “dopo settimane o mesi” e meglio dopo l’inizio della fisioterapia (cfr. doc. 14, p. 3 e 4). Dagli atti risulta che la prima prescrizione di fisioterapia è datata 28 maggio 2018 (doc. 34; si veda pure il doc. 50, p. 10, in cui il fisioterapista ha attestato che le cure hanno avuto inizio nel mese di maggio 2018).
Infine, con rapporto 5 marzo 2020, il medico curante dell’insorgente ha in particolare dichiarato che “il signor RI 1 subito dopo l’infortunio del 30.4.2018 ha sempre riferito solo dei forti dolori lombari. Solo successivamente, precisamente alla consultazione del 18.6.2018, mi ha riferito di dolori cervicali caratterizzati da blocco cervicale successivamente irradiati all’arto superiore sx. Da questo momento le problematiche e terapie hanno interessato unicamente le patologie della colonna cervicale e non più lombare.” (doc. 58, p. 3 – il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale deve concludere che i disturbi interessanti la regione cervicale, anche quelli privi di carattere radicolare, sono insorti ben al di là di alcune (poche) ore dopo l’infortunio del 30 aprile 2018, di modo che quest’ultimo evento non ha causato (in senso stretto) l'ernia discale messa in luce dall’esame di RMN dell’11 luglio 2018, né ha provocato il peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente. D’altro canto, visto che i disturbi sono insorti con un periodo di latenza che va ben oltre la “qualche ora” al quale fa riferimento la giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.7.), al sinistro assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo scatenante.
Il dott. __________ non può essere seguito laddove fa valere che, in materia di ernie discali, non sarebbe possibile stabilire un periodo di latenza preciso, in quanto questa opinione contrasta con la giurisprudenza federale, rispettivamente con la dottrina medica sulla quale essa si fonda (cfr. supra, consid. 2.7.). Il suo parere non appare dunque atto a rimettere in discussione dei principi largamente condivisi nella comunità medico-scientifica.
In esito a quanto precede, questo Tribunale reputa dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’ernia discale cervicale e la corrispondente sintomatologia accusata da RI 1, non costituivano una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 30 aprile 2018.
Il TCA rinuncia inoltre all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, in particolare a quelli richiesti con l’impugnativa (interrogatorio formale del ricorrente e audizione testimoniale del medico curante specialista), considerato che è già sin d’ora verosimile che da essi non emergeranno nuovi e rilevanti elementi di valutazione.
In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 14 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti