Raccomandata

Incarto n. 35.2020.95

MM/sc

Lugano 26 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 settembre 2020 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 20 aprile 2006, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, in data 3 aprile 2006, nel trasportare del materiale, ha risentito un forte dolore al ginocchio destro. A margine dell’artroscopia del 10 maggio 2006, i sanitari hanno diagnosticato la rottura del corno posteriore del menisco mediale.

Con decisione formale del 28 luglio 2006, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha negato il diritto a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

Il successivo ricorso è stato respinto dal TCA con sentenza 35.2006.71 del 15 gennaio 2007, cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 3 maggio 2009, mentre stava giocando a calcio, RI 1 è inciampato e ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (doc. 1 e 10).

La RMN del 22 maggio 2009 ha evidenziato la presenza di una “fessura versante inferiore corno posteriore menisco mediale con leggero versamento articolare” (doc. 10).

Il 4 agosto 2009, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di “artroscopia ginocchio sinistro, meniscectomia parziale mediale posteriore” (doc. 15).

L’CO 1 ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il 15 settembre 2009 l’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno (doc. 16).

1.3. Inabile al lavoro dal 27 ottobre 2017 a causa di una recrudescenza della sintomatologia algica a livello del ginocchio sinistro (doc. 31), il 15 novembre 2017, RI 1, si è sottoposto a una RMN del ginocchio sinistro che ha mostrato “minuti focolai di condropatia di grado II-III al condilo femorale mediale. Il menisco mediale è ridotto di dimensioni in esiti di intervento, riconoscibili iniziali fenomeni degenerativi di tipo mixoide intra-meniscale al corno anteriore e posteriore” (doc. 38).

L’assicuratore LAINF ha ripristinato il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta dell’evento infortunistico del maggio 2009 (doc. 47 e 50).

1.4. Nell’ottobre 2018, l’assicurato si è sottoposto a un intervento di “protesi monocompartimentale mediale del ginocchio sinistro” (doc. 79 e 84).

Successivamente, in ragione della persistenza di dolori accompagnati da un’ipotrofia del muscolo quadricipite femorale, si sono rese necessarie svariate indagini diagnostiche. L’assicurato si è inoltre sottoposto a numerosi cicli di fisioterapia (anche in regime semi-stazionario), come pure ad elettrostimolazioni tramite Compex e a infiltrazioni.

1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 agosto 2020, l’CO 1 ha comunicato quanto segue:

" (…) Abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d’invalidità e ad un'indennità per menomazione dell'integrità. (…).

Dagli accertamenti medici ed economici è risultato che, unicamente per i postumi infortunistici, si può pretendere dall'interessato l'esecuzione al 100% di un lavoro da leggero a mediamente pesante.

Il salario da valido 2020, secondo le indicazioni della ditta, ammonta a CHF 78’683.30.

Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018", aggiornata nominalmente al 2020, indica che un uomo adibito ad attività pratiche percepisce un salario annuo medio di CHF 71947.00 (TAl_tirage_skill_level, livello 2, uomini, totale, 41.7 h/sett; rivalutazione nominale 2019 e 2020 con stima trimestrale: +0.9% cadauno). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75), considerate le relativamente blande limitazioni, non è giustificata.

Dal confronto del salario da valido di CHF 78’683.30 con quello da invalido di CHF 71’947.00 risulta un'incapacità al guadagno dell'8.56%. Ne consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile sulla capacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare prestazioni a titolo di rendita d'invalidità.

Le problematiche alla coscia sinistra non sono da mettere in relazione causale almeno probabile con l'infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni per tali affezioni sono da inoltrare direttamente all'assicuratore competente (malattia/invalidità).

(…). Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 10.00 %.” (doc. 298)

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 21 settembre 2020, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 313).

1.6. Con tempestivo ricorso del 26 ottobre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, l’assegnazione di una rendita di invalidità del 70% rispettivamente, in via subordinata, la retrocessione dell’incarto all’CO 1 per un nuovo esame del diritto alla rendita.

A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore del ricorrente ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito dell’eziologia della problematica interessante la coscia sinistra:

" (…) I referti radiologici assunti agli atti hanno permesso di evidenziare problemi congeniti ed alterazioni degenerative discali. Questi non possono comunque essere ritenuti determinanti per i dolori risentiti ancora oggi dal signor RI 1 e che gli impediscono di eseguire gran parte dei movimenti che sono ritenuti esigibili da parte della CO 1 e menzionati a pag. 5 della decisione impugnata. Tale è anche il parere del dr. __________ che nel suo rapporto del 17.2.2020.

Una cosa è certa ed è stata evidenziata da più specialisti: i forti dolori con partenza nella regione gluteale a sinistra con irradiamento lungo la coscia si sono presentati subito dopo il risveglio della gamba sinistra dall'anestesia spinale con catetere femorale (così ad esempio il dr. __________ nel rapporto sopraccitato)

Di fronte a queste indicazioni non si può condividere la posizione della CO 1 che, seguendo pedissequamente il proprio medico fiduciario dr. __________, ritiene di poter chiudere il caso perché tutto è già stato valutato/diagnosticato (valutazione 21.8.2019), conferma limitazioni nell'ambito lavorativo definite oramai anni or sono e precedenti i disturbi alla coscia che sono sempre andati aumentando ecc. Al momento attuale il signor RI 1 non può inginocchiarsi, è fortemente limitato nel salire e scendere le scale, salire su ponteggi e scale a pioli ecc. Tutte queste azioni risultano pure pericolose a motivo dei frequenti cedimenti della gamba sinistra. Dovendo inoltre caricare eccessivamente la gamba destra, già oggetto di un intervento al menisco nel 2006, anche questo ginocchio inizia ad avere problemi.

Unicamente il medico fiduciario della CO 1 dr. __________ ritiene di poter escludere un nesso causale tra l'infortunio subito dall'assicurato ed i dolori da questi attualmente ancora risentiti e che gli impediscono di riprendere a lavorare. Si precisa a questo proposito che attualmente il signor RI 1 lavora al 30%; fatica ad arrivare a mezzogiorno e trascorre il pomeriggio in casa per riprendersi.

(…).

Non vi è chi non veda come in questo contesto risulti assolutamente indispensabile approfondire ulteriormente la fattispecie con un nuovo accertamento medico inter-disciplinare. È vero, come precisato dalla CO 1, che la giurisprudenza del principio "post hoc, ergo propter hoc" non permette di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio della probabilità preponderante e pertanto non può esser considerato quale mezzo di prova. Ma nel caso in esame il fatto che il dr. __________, nel proprio rapporto del 1.2.2020, precisi che malgrado parecchi accertamenti nessuno sembra essere in grado di arrivare ad una conclusione lascia intendere che ulteriori e più approfonditi esami siano in grado di chiarire definitivamente se i problemi attualmente lamentati dal ricorrente siano o meno riconducibili all'ultimo intervento chirurgico. Ed in questo contesto va pure ricordato come tanto il dr. __________ quanto la dr.ssa __________ abbiano ripetutamente sostenuto la necessità di una rivalutazione ortopedica del caso. In questa sede si insiste pure sulla necessità di ottenere questa rivalutazione ortopedica ritenendo che la posizione del dr. __________, medico fiduciario della CO 1, non possa offrire tutte le garanzie di equidistanza in questo contesto. A maggior ragione se si pensa che ha visto il sig. RI 1 per l'ultima volta il 23 luglio dello scorso anno e che ha convalidato limitazioni funzionali ancora precedenti senza particolari accertamenti. (…).” (doc. I, p. 4 s.).

D’altro canto, trattandosi degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. RA 1 fa valere che dev’essere considerato quale reddito da valido, quello che il suo patrocinato ha conseguito nell’anno precedente la ricaduta del 2017, posto come egli abbia ceduto le quote societarie della ditta esclusivamente a causa dei postumi infortunistici. In questo senso, viene chiesto l’interrogatorio formale dell’assicurato, così come l’audizione testimoniale del suo ex socio (doc. I, p. 6 s.).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore ha precisato che l’eventuale presenza di disturbi privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile, non muterebbe l’esito della vertenza, in quanto l’infortunio occorso all’assicurato va classificato fra quelli leggeri e, di conseguenza, l’adeguatezza del nesso causale negata a priori (cfr. doc. III).

1.8. Il 27 novembre 2020, l'avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. Egli ha peraltro prodotto una dichiarazione, datata 25 novembre 2020, dell’ex socio dell’assicurato, V. Truaisch (doc. V + allegato).

L’amministrazione si è espressa in proposito il 9 dicembre 2020 (doc. VII).

Il doc. VII è stato trasmesso al patrocinatore per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita di invalidità all’assicurato, oppure no.

Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi riguardanti la regione della coscia sinistra.

2.3. Disturbi alla coscia sinistra: conseguenza dell’infortunio del 3 maggio 2009?

2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.3.4. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

Va qui ancora ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

2.3.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.3.6. Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che il diritto alla rendita d’invalidità è stato esaminato tenuto conto soltanto dei disturbi residuali al ginocchio sinistro, facendo dunque astrazione da quelli interessanti la regione postero-laterale della coscia sinistra, ritenuti non costituire una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato.

Questa Corte constata che la problematica a livello della coscia sinistra è stata oggetto di numerosi accertamenti diagnostici, sia dal profilo neurologico che da quello ortopedico.

In particolare, a margine della consultazione dell’11 marzo 2019, la dott.ssa __________, specialista in neurologia, ha refertato, all’esame elettromiografico qualitativo ad ago, la presenza di un’importante ipoamiotrofia con relativa paresi del muscolo vasto laterale e mediale di sinistra con un recrutamento non possibile per severa paresi del muscolo con difficoltà di attivazione, rilevando di non aver riscontrato “… dal punto di vista neurologico né una causa lombare né a livello del plesso lombo-sacrale o compressiva più distale nervosa che possa spiegare l’ipoamiotrofia e paresi del muscolo quadricipite di sinistra.”. Ella ha quindi disposto l’esecuzione di una RMN della coscia per valutare il muscolo quadricipite (doc. 147 – il corsivo è del redattore).

Nel maggio 2019, l’assicurato è stato visitato dal Prof. dott. __________ e dal dott. __________, Co-primario, rispettivamente Capoclinica della Clinica di neurologia del __________, allo scopo di ottenere una seconda opinione. Dal relativo referto emerge che gli esami elettrofisiologici svolti in quell’occasione erano risultati normali, “… senza indizi per una radicolopatia deficitaria L3, L4, una plessopatia lombosacrale o una neuropatia femorale. La RM lombare e del bacino si confermano negative, mentre la RM coscia mostra una modesta ipotrofia non solo del quadricipite femorale ma anche del comparto posteriore e adduttorio (rispetto al controlato) in assenza di edema muscolare e lesione del n. femorale (immagini discusse al neuroboard).”. Essi hanno quindi precisato di non poter escludere che inizialmente vi sia stata una “… lieve neuropatia del n. femorale/plessopatia lombosacrale da stiramento perioperatorio visto il nesso temporale tra l’intervento ed insorgenza dei sintomi, ora non più documentabile elettrofisiologicamente. In ogni caso l’evoluzione è stata favorevole: documentiamo una paresi M5- nella flessione di coscia con restante forza conservata.” (doc. 155).

In data 24 luglio 2019, il ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, Primario di chirurgia ortopedica presso la __________ di __________. Dal suo rapporto emerge che lo specialista ha escluso l’esistenza di un disturbo neurologico all’origine dell’atrofia del quadricipite. A suo avviso, i disturbi denunciati sono scatenati principalmente dall’insufficienza muscolare e dalla conseguente zoppia di risparmio (doc. 167).

Con referto del 26 agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, autore dell’intervento d’impianto di protesi al ginocchio sinistro, ha sottolineato che l’assicurato soffre di dolori alla regione gluteale/coscia/ginocchio sinistro e che “tutti gli esami specialistici eseguiti sinora non hanno potuto documentare una causa sicura di questa problematica.” (doc. 187 – il corsivo è del redattore).

In data 3 dicembre 2019, RI 1 è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale si è pronunciato in particolare nei seguenti termini:

" (…) Dopo un lungo e lento decorso con una problematica di un’atrofia muscolare di origine molto probabilmente dovuta al risparmio che è ora risolta si vede una muscolatura quasi paragonabile alla destra. Si ricorda che la protesi è stata impiantata in modo corretto e non ha mai creato un problema oggettivabile né all’interno né all’esterno del ginocchio che è sempre stato stabile e privo di irritazione. La rigidità della muscolatura che ogni tanto è presente nel vasto laterale e nel bicipite ed anche nel gluteo può essere un residuo di uno sviluppo positivo della muscolatura che può anche essere accompagnato da dolore che è normale nei casi dove si riprende la massa muscolare. L’assicurato è dirigente della ditta e deve solo occasionalmente stare sulle ginocchia ed inginocchiarsi cosa che, come mostrato in data odierna, è possibile. Visto il buon decorso globale una inabilità lavorativa al 50% non è più giustificata e la dolorabilità non è più in stretta/diretta conseguenza infortunistica ed il fastidio accusato alla sera può essere normale anche in un’attività fisica medio pesante fino ad ogni tanto pesante.

Di conseguenza ho quindi espresso una piena abilità lavorativa dal 09.12.2019.

(…).

Nel caso in cui l’assicurato non si ritenesse in grado di optare per una piena abilità lavorativa, il caso verrà valutato ad inizio anno con probabilmente espressione di una esigibilità lavorativa.” (doc. 224)

Le considerazioni espresse dal medico __________ sono state criticamente commentate dal medico curante dell’insorgente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, nella misura in cui quest’ultimo è stato dichiarato totalmente abile nella professione di falegname:

" (…) Ancora ad una recente visita (7.2.2020) ho trovato un quadro clinico insoddisfacente, con dolori residui importanti nella regione infero-mediale del ginocchio (che sospetto possano essere espressione di un’irritazione del pes anserinus, eventualmente in relazione alla protesi). Inginocchiarsi non è possibile (senza dolori rilevanti). Inoltre rimane un deficit della forza nell’estensione del ginocchio, espressione di una più volte dimostrata mancanza di innervazione del vasto laterale (vedi ancora recente valutazione della neurologa Dr.ssa med. __________ di __________). Sia da parte mia che della neurologa è stata consigliata una rivalutazione ortopedica, che non sembra venir presa in considerazione dalla CO

  1. Fatto è che il paziente ad oggi non è tornato allo stato quo ad antem, e certamente non è abile al lavoro in misura completa nella sua attività di falegname.” (doc. 251)

All’inizio di gennaio 2020 ha avuto luogo un’ulteriore consultazione presso la neurologa dott.ssa __________. Questo il tenore della sua valutazione:

" (…) Come già discusso a più riprese sia da parte mia che del collega Prof. Dr. __________ dell’Ospedale __________, la RM lombare e del plesso lombo-sacrale eseguita il 05.02.2019 non mostrava delle causa neuroradiologiche a livello sia lombare che in corrispondenza del plesso lombo-sacrale che potessero spiegare il disturbo sopraccitato e la RM della coscia ha permesso di confermare la presenza di una modesta ipotrofia del muscolo quadricipite femorale e del comparto posteriore e muscolo adduttore rispetto al lato destro, in assenza di un edema muscolare o lesioni del nervo femorale.

Abbiamo quindi ipotizzato, visto il nesso temporale tra intervento chirurgico di protesi del ginocchio e l’insorgenza dei sintomi, una paresi antalgica con amiotrofia muscolare da disuso.

Non possiamo escludere un esordio con una lieve neuropatia del nervo femorale o plessopatia lombosacrale da stiramento peri-operatorio, ma l’esame ENMGrafico eseguito sia da parte mia che dei colleghi dell’Ospedale __________ risultava normale per cui non si poteva documentare elettrofisiologicamente tale ipotesi. Ho ripetuto in data 07.01.2020 un nuovo esame ENMGrafico che mostra delle neurografie dell’arto inferiore sinistro nella norma, in particolare la neurografia motoria del nervo femorale, peroneo, tibiale e le neurografie sensitive del nervo safeno, surale e peroneo superficiale sono normali all’arto inferiore di sinistra. Il completamento con esame EMGrafico qualitativo ad ago conferma dei moderati segni di sofferenza neurogena cronica a livello del muscolo vasto laterale di sinistra dove il reclutamento non è possibile per severa paresi del muscolo e riscontro di lievi segni di sofferenza neurogena cronica in territorio radicolare S1 a sinistra, non segni di denervazione cronica o acuta a livello del muscolo tibiale anteriore sinistro.

Attualmente vi è un recupero parziale sia del trofismo muscolare che della forza, ma persiste in primo piano una sintomatologia dolorosa che limita il paziente nelle sue attività di vita quotidiana, comportando anche una postura antalgica che causa uno squilibrio globale con le varie complicazioni sopraccitate di borsite.” (doc. 230)

La RMN del rachide lombare dell’11 gennaio 2020, ordinata dalla dott.ssa __________, ha mostrato l’esistenza d’invariate alterazioni degenerative discali sovrapposte ad un quadro di stenosi congenita del canale lombare, senza tuttavia sicuri conflitti radicolari (doc. 256).

Con referto relativo al consulto del 17 febbraio 2020, il dott. __________ ha spiegato che i disturbi al ginocchio e alla coscia sinistra hanno cause ben distinte. I primi sono imputabili a “… un’irritazione del retinacolo mediale e forse anche del ramo infrapatellare del nervo safeno. Sono disturbi che si riscontrano all’incirca nel 10% dei casi dopo questo tipo d’intervento e che secondo il paziente sono molto meno importanti rispetto ai dolori del lato postero-laterale della coscia.”. Per i secondi, che sono quelli che limitano l’insorgente e per i quali “nessuno sembra essere in grado di arrivare ad una conclusione”, il dott. __________ ha escluso “… una relazione con l’impianto della protesi monocompartimentale mediale, eseguito come sempre senza laccio emostatico e dove i comportamenti femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo non vengono toccati. Ci tengo comunque sempre a ricordare che questi forti dolori, con partenza nella regione gluteale a sinistra con irradiamento lungo la coscia, si sono presentati subito dopo il risveglio della gamba sinistra dall’anestesia spinale con catetere femorale.” (doc. 252).

Con referto del 27 aprile 2020, la dott.ssa __________ ha riferito che la RMN cerebrale eseguita nel frattempo era risultata normale. Ella ha inoltre precisato che l’assicurato soffre, da un lato, di una “sintomatologia dolorosa pseudo-radicolare a partenza lombare ed irradiazione al gluteo e regione dell’anca di sinistra” e, dall’altro, di una “paresi prossimale dell’arto inferiore di sinistra” correlata al problema del muscolo quadricipite (doc. 269).

Con apprezzamento del 19 maggio 2020, il medico __________ dell’CO 1 ha espresso le considerazioni seguenti:

" (…) I nuovi esami inclusa la RM hanno mostrato una problematica della colonna lombare legata ad un problema degenerativo non di origine infortunistica. L’esame del dr. med. __________ conferma la mia valutazione del ginocchio sinistro con un buon esito della emiprotesizzazione. La sua valutazione oggettiva mostra una buona funzionalità e stabilità negli esami eseguiti nel suo studio.

L’esame eseguito ripetitivamente presso la dr.ssa med. __________ non porta una novità né nuove diagnosi che possano spiegare completamente i dolori attorno al fianco sinistro (si ricorda che è anche previsto un intervento di ernia inguinale) e non è stato verificato un danno di origine infortunistica, né post-operatorio. In più nel rapporto del dr. med. __________ del 17.02.2020 viene descritto che la problematica al ginocchio sinistro non disturba l’assicurato durante l’attività impegnativa, ma è più disturbato dal problema alla coscia sinistra.

Per quanto concerne il rapporto del dr. med. __________ posso menzionare che la mia visita è stata eseguita da un ortopedico essendo la mia specializzazione. Non entro nella sua valutazione, ma mi sento di dover confermare di più la valutazione del dr. med. __________ il quale ha notato un buon decorso post-operatorio.

Valutando anche il fatto che il ginocchio funziona bene oggettivamente, resta chiaramente valida la nostra presa di posizione e confermiamo che l’espressa esigibilità lavorativa permane valida.” (doc. 280)

2.3.7. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stata negata la responsabilità dell’assicuratore convenuto a proposito della problematica localizzata alla regione della coscia sinistra.

Trattandosi della paresi del muscolo quadricipite femorale sinistro, oggettivata grazie all’esame elettromiografico qualitativo ad ago e alla RMN della coscia del marzo 2019 che aveva confermato la presenza di una modesta ipoatrofia del muscolo in questione (e anche del comparto posteriore e adduttorio), non è stato dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.2.), che essa sia stata causata, direttamente o indirettamente, dall’infortunio occorso il 3 maggio 2009. Al riguardo, va in effetti constatato come sia la dott.ssa __________ sia i sanitari del Servizio di neurologia del __________, si siano limitati a formulare delle ipotesi riguardo all’eziologia della problematica, ciò che, come detto, non basta da un profilo probatorio (cfr. doc. 155: “… l’ipostenia lamentata dal paziente attualmente sembra riconoscere prevalentemente una causa antalgica; in quest’ottica interpretiamo l’asimmetria del trofismo muscolare come da disuso. Non possiamo escludere che all’esordio ci sia stata anche un’associata lieve neuropatia del n. femorale/plessopatia lombosacrale da stiramento perioperatorio visto il nesso temporale tra intervento ed insorgenza dei sintomi, ora non più documentabile elettrofisiologicamente.” e doc. 230: “Abbiamo quindi ipotizzato, visto il nesso temporale tra intervento chirurgico di protesi del ginocchio e l’insorgenza dei sintomi, una paresi antalgica con amiotrofia muscolare da disuso. Non possiamo escludere un esordio con una lieve neuropatia del nervo femorale o plessopatia lombosacrale da stiramento peri-operatorio, ma l’esame ENMGrafico eseguito sia da parte mia che dei colleghi dell’Ospedale __________ risultava normale per cui non si poteva documentare elettrofisiologicamente tale ipotesi.” – il corsivo è del redattore).

Per quanto concerne invece il dolore lombare irradiante alla coscia sinistra, occorre osservare che la RMN della colonna lombare dell’11 gennaio 2020 ha evidenziato la presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali associate ad una stenosi del canale lombare di origine congenita (doc. 256). Al riguardo, il TCA può senz’altro fare proprio il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________, secondo il quale i reperti messi in luce dall’accertamento appena citato non hanno un’origine infortunistica (cfr. doc. 280, p. 8). Del resto, non può essere ignorato che l’evento traumatico del maggio 2009 ha comportato una distorsione del ginocchio sinistro (e non ha minimamente interessato il rachide).

Pertanto - ammettendo che le alterazioni oggettivate a livello del rachide lombare correlino con la nota sintomatologia algica denunciata dal ricorrente, così come sembrerebbe sostenere la dott.ssa Wolfensberger nel suo ultimo referto agli atti (doc. 270, p. 2: “sintomatologia dolorosa pseudo-radicolare a partenza lombare ed irradiazione al gluteo e regione dell’anca di sinistra” – il corsivo è del redattore) - quest’ultima non può essere posta a carico dell’istituto assicuratore resistente.

Il fatto che, circostanza evidenziata dal dott. __________ nel suo rapporto del 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 252, p. 3), i dolori sono insorti soltanto dopo l’intervento chirurgico del 18 ottobre 2018, nel cui contesto era stata praticata un’anestesia spinale, non consente ancora di ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale indiretto con il sinistro assicurato. In effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

Nell’ipotesi in cui i dolori non correlassero invece a sufficienza con un danno organico oggettivabile (concretamente, con le alterazioni degenerative riscontrate a livello lombare), l’esito della vertenza non muterebbe, così come è stato pertinentemente osservato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III, p. 3). Infatti, tenuto conto della dinamica dichiarata dal ricorrente medesimo nell’annuncio d’infortunio del 15 maggio 2009 – giocando a calcio, egli è inciampato e ha subito una distorsione al ginocchio sinistro (cfr. doc. 1) -, l’evento del 3 maggio 2009 va chiaramente classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri, di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità andrebbe negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154 p. 248 s., riguardante proprio una caduta durante una partita di calcio).

Il TCA non può peraltro seguire il rappresentante del ricorrente laddove rimprovera all’amministrazione di non aver adeguatamente istruito il caso e ritiene indicato l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. I, p. 5). La documentazione agli atti dimostra che i disturbi denunciati sono stati in realtà approfonditamente indagati, soprattutto dal profilo neurologico (l’assicurato è stato in particolare sottoposto a ripetuti esami radio-strumentali ed elettrofisiologici), come pure da quello ortopedico (oltre al medico __________, chirurgo ortopedico, su questo aspetto si sono pronunciati anche i dottori __________ e __________, pure chirurghi ortopedici).

In esito a tutto quanto precede, è dunque a ragione che l’assicuratore convenuto ha valutato il diritto alla rendita tenendo conto soltanto del danno residuale al ginocchio sinistro.

2.4. Diritto a una rendita di invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3. Nella concreta evenienza, l’CO 1 ha determinato il grado d’invalidità dell’assicurato applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa, esso ha fatto capo all’apprezzamento espresso al riguardo dal medico __________ (cfr. doc. 313, p. 7).

In effetti, con rapporto del 29 gennaio 2020, il dott. __________ ha descritto in questi termini i limiti funzionali dipendenti dai postumi residuali dell’infortunio del maggio 2009:

" (…).

Esigibilità del lavoro

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso. Può portare e sollevare pesi medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso. Può di rado sollevare e portare pesi pesanti tra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Non può più portare pesi molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg molto spesso. Può eseguire il maneggio di attrezzi leggeri, di precisione e medi molto spesso. Può eseguire il maneggio di attrezzi pesanti e lavoro manuale rozzo molto spesso. Può eseguire lavori molto pesanti di rado. Può eseguire il maneggio di attrezzi con rotazione della mano molto spesso. Nessuna limitazione per lavori in posizione e mobilità sopra la testa, con rotazione del busto. Nessuna limitazione per lavori in posizione seduta e inclinata in avanti e in posizione in piedi e inclinata in avanti. Può eseguire lavori in posizione inginocchiata talvolta, come anche in flessione delle ginocchia talvolta. Possibili lavori in posizione di lunga durata senza limiti in posizione seduta e molto spesso in posizione in piedi. Nessuna limitazione per la posizione a libera scelta. Può camminare fino a 50 m e oltre i 50 m molto spesso. Può camminare per lunghi tratti spesso. può camminare su terreni accidentati spesso. Può salire le scale molto spesso. Può salire su scale a pioli talvolta. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani e stare in equilibrio.” (doc. 235)

Tutto ben considerato, il TCA non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore convenuto.

Innanzitutto, dai referti agli atti del dott. __________, medico curante specialista, segnatamente da quello datato 17 febbraio 2020, emerge che la protesi monocompartimentale impiantata nell’ottobre 2018 non presenta problemi di sorta (“Esiti di protesi monocompartimentale mediale. Buona posizione delle componenti protesiche, senza segni di mobilizzazione o scollamento. Spazio articolare ben conservato del compartimento femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo, con rotula ben centrata.”) e, soprattutto, che i disturbi sul lato mediale del ginocchio sinistro, imputabili a una diagnosticata irritazione del retinacolo mediale (e, eventualmente, anche del ramo infrapatellare del nervo safeno), “sono molto meno importanti rispetto ai dolori del lato postero-laterale della coscia”, che sono anche quelli che limitano l’assicurato (cfr. doc. 252, p. 2 s. – il corsivo è del redattore). Alla luce di quanto precede, trova quindi riscontro l’affermazione del dott. __________, secondo la quale “l’esame del dr. med. __________ conferma la mia valutazione del ginocchio sinistro con un buon esito della emiprotesizzazione. La sua valutazione oggettiva mostra una buona funzionalità e stabilità negli esami eseguiti nel suo studio.” (doc. 280, p. 8).

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa enunciata dal medico __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori derivanti da menomazioni anche più importanti di quella di cui è portatore al ginocchio sinistro RI 1.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una pronunzia 35.2016.3 del 27 settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi di un assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro.

Idem in una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una macchina in una rotonda e ha riportato la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°.

Va inoltre segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure STF U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, inerente a un assicurato che accusava le sequele di una frattura del calcagno destro e STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, riguardante un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Visto quanto precede, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute infortunistico.

2.4.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente, occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2020).

Per quanto riguarda il reddito da invalido, l’amministrazione l’ha stabilito in fr. 71'947, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenza 2, uomini, aggiornato al 2020, non applicando alcuna riduzione, né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 296).

Il TCA constata che il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato questo valore (cfr. doc. I), ragione per la quale lo può senz’altro fare proprio.

2.4.5. Trattandosi del reddito da valido, l’CO 1 ha indicato che, senza il danno alla salute, il ricorrente nel 2020 avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 78'683.30 (cfr. doc. 296). L’istituto assicuratore si è fondato sullo scritto 20 luglio 2020 del datore di lavoro, il cui tenore è il seguente:

" (…) facciamo riferimento al suo scritto inerente la pratica infortunistica del Sig. RI 1.

Di seguito le trasmettiamo l’evoluzione salariale dal 2015 ad oggi. Teniamo a precisare che il salario ha subito una variazione non a causa della ricaduta del 2017 ma perché per motivi personali RI 1 ha deciso di non più essere un azionista della __________.

2015 73’933

2016 83’200

2017 88’200

2018 87’700

2019 83’200

2020 78'683.30

I bonus sono stati versati nel 2017 e nel 2018. Non ci sembra opportuno inviarvi altri nominativi, in quanto questa pratica riguarda il signor RI 1.” (doc. 293, p. 1)

Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta il dato ritenuto dall’assicuratore, sostenendo che, quale reddito da valido, andrebbe piuttosto considerato il guadagno conseguito nel 2017, visto che “la decisione di cedere le azioni della ditta è da ricondurre esclusivamente allo stato di profonda prostrazione in cui si trova attualmente il ricorrente. Impedito nel fisico e mortificato nel morale, il ricorrente non era più in grado di portare avanti un ruolo paritario con il collega ed anche per rispetto di quest’ultimo è stato costretto a fare un passo indietro. Senza l’infortunio non avrebbe mai ceduto la sua quota della società e non esiste alcun elemento che possa far pensare diversamente.” (doc. I, p. 7).

In corso di causa, l’avv. RA 1 ha prodotto una dichiarazione, datata 25 novembre 2020, di __________, ex socio dell’insorgente, del seguente contenuto:

" (…) Nell’estate del ’96 ho costituito con RI 1 la __________, ditta attiva nel settore della falegnameria e del commercio di cucine e mobili di ogni genere.

Per oltre vent’anni abbiamo portato avanti in modo perfettamente paritario questa nostra ditta.

Era nostra ferma intenzione mantenere questa struttura societaria sino al nostro pensionamento.

Purtroppo i problemi di salute conosciuti in questi ultimi anni da __________ hanno scombussolato i nostri piani.

Posso senza ombra di dubbio affermare che senza gli stessi RI 1 sarebbe ancora attualmente socio paritario della società.

Purtroppo le dimensioni della __________ non hanno permesso di ritagliare per RI 1 un’occupazione in ambito amministrativo sufficiente per garantire ai soci fondatori un ruolo paritario in seno alla ditta.

Visto il protrarsi dei problemi di RI 1 ed il contesto economico sempre più difficile la cessione delle quote societarie detenute da __________, con conseguente diminuzione delle sue entrate, è stata praticamente inevitabile.” (doc. V 1)

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata che il tenore della dichiarazione 25 novembre 2020 di __________ (“Posso senza ombra di dubbio affermare che senza gli stessi [i disturbi di salute, n.d.r.], RI 1 sarebbe ancora attualmente socio paritario della società”), si trova in aperto contrasto con quanto la società aveva invece comunicato all’CO 1 nel corso della procedura amministrativa (“Teniamo a precisare che il salario ha subito una variazione non a causa della ricaduta del 2017 ma perché per motivi personali __________ ha deciso di non più essere un azionista della __________”, n.d.r.). Ora, non può essere sostenuto che quanto è stato riferito in un secondo momento puntualizzi il contenuto della comunicazione 20 luglio 2020 della ditta, considerato come in quest’ultima la ditta si sia addirittura premurata di precisare - con termini inequivocabili - che la variazione di salario non era da imputare ai disturbi alla salute insorti nel corso del 2017 (“… il salario ha subito una variazione non a causa della ricaduta del 2017…” – il corsivo è del redattore). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che lo stesso patrocinatore del ricorrente, in sede di opposizione, aveva affermato che il salario 2020 comunicato dalla società risultava inferiore a quello degli anni precedenti “… per motivi che esulano completamente dalla problemativa che qui ci occupa.” (doc. 310, p. 4 – il corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto precede, il TCA può dunque seguire l’amministrazione laddove ha ritenuto che il ricorrente ha ceduto le proprie quote della società per ragioni estranee all’infortunio e, di conseguenza, si è fondata sul dato salariale relativo al 2020 fornito dal datore di lavoro nel luglio 2020 (doc. 293: fr. 78'683.30/anno).

Questo Tribunale può peraltro esimersi dal procedere agli atti istruttori richiesti in sede di ricorso (interrogatorio formale dell’assicurato e audizione testimoniale di __________), visto che tanto l’insorgente quanto il suo ex socio hanno già avuto modo d’illustrare la loro versione dei fatti (con l’impugnativa, rispettivamente con la dichiarazione prodotta pendente causa).

2.4.6. Raffrontando il reddito da valido di fr. 78'683.30 con quello da invalido di fr. 71'947 (cfr. supra, consid. 2.4.4.), si ottiene un grado d’invalidità dell’8.56%, arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2., insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

La decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’istituto assicuratore convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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