Raccomandata

Incarto n. 35.2020.87

mm

Lugano 22 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2020 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 5 febbraio 2018, RI 1, nato nel 1960, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha perso l’equilibrio e, nel cadere a terra, ha battuto la spalla destra contro un rullo compressore.

A causa di questo sinistro, egli ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori (doc. 10).

Nel marzo 2019, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione dei tendini sovraspinato e sottospinato, così come a un’acromioplastica (doc. 17).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A contare dal 1° giugno 2020, RI 1 è stato pre-pensionato.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 13 maggio 2020, l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal 31 maggio 2020 e negato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità per menomazione per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 150).

A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 159) - e completata dall’avv. RA 1 (doc. 166) -, in data 29 settembre 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 182).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29 settembre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 34%.

Con la sua impugnativa, il patrocinatore contesta unicamente gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità.

A proposito del reddito da invalido, egli fa valere che il valore andrebbe stabilito in applicazione della tabella RSS TA 1, ramo economico 96 (“Altre attività di servizi personali”), livello di competenze 1. Successivamente, sempre secondo l’avv. RA 1, il reddito statistico andrebbe decurtato del 10/15% per tenere conto dell’età dell’assicurato, della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, delle limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico e del fatto di aver sempre lavorato presso il medesimo datore di lavoro.

In relazione al reddito da valido, il rappresentante rileva che “se al caso dell’assicurato va considerato il salario da valido di un assicurato di mezza età, andrebbe d’altra parte ritenuto un salario (statistico) da invalido ridotto, ovvero riportato ad un assicurato di mezza età con meno esperienza.” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Il 16 novembre 2020, l’avv. RA 1 ha fornito alcune precisazioni in merito alla pretesa applicazione del dato salariale relativo al ramo economico 96 (doc. VII).

L’amministrazione si è pronunciata in proposito in data 20 novembre 2020 (doc. IX).

in diritto

2.1. Nel caso di specie, l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare all’insorgente il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nel caso di specie, questa Corte constata che, con il ricorso, non viene contestata la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del 5 febbraio 2019 (cfr. doc. I, p. 2: “In particolare, l’assicurato non contesta le limitazioni funzionali determinate dal medico __________ di CO 1 nel rapporto della visita di chiusura del 5 febbraio 2020 che peraltro corrispondono a quelle accertate dal chirurgo della __________ nel rapporto 27.01.2020.” – il corsivo è del redattore).

L’avv. RA 1 contesta invece l’entità dei redditi ritenuti dall’amministrazione per determinare il grado dell’invalidità (cfr. doc. I, p. 2: “L’assicurato contesta invece il salario da invalido considerato da CO 1, il mancato riconoscimento di fattori di riduzione e l’accertamento del salario da valido.”).

Il TCA limiterà pertanto il proprio esame a questi ultimi aspetti.

Preliminarmente, occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado di invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2020).

2.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

2.6. Nella presente fattispecie, l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 68'446 il reddito da invalido facendo capo alla tabella RSS TA 1_skill_levels 2018, media totale, livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2020, non applicando alcuna riduzione, né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 148, p. 1).

Da parte sua, il ricorrente contesta, in primo luogo, l’applicazione al caso di specie della media totale e chiede che si faccia invece capo al salario medio del solo ramo economico 96 (“Altre attività di servizi personali”), dato che i postumi infortunistici residuali gli consentono di esercitare soltanto delle attività leggere (cfr. doc. I, p. 3 e doc. VII).

Chiamato a pronunciarsi in proposito, il TCA constata che gli impedimenti funzionali dipendenti dal danno residuo alla spalla destra del ricorrente non differiscono da quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti superiori, in particolare alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

Ora, per questi assicurati, spesso occupati (prima d’infortunarsi) nel ramo delle costruzioni, il reddito da invalido viene regolarmente stabilito in applicazione della media totale dei salari previsti dalla tabella RSS TA 1_skill_levels dell’anno in questione. La sola circostanza evidenziata dall’avv. RA 1, ovvero la capacità di svolgere soltanto delle attività fisicamente leggere, non consente dunque di riferirsi al salario statistico di un ramo economico particolare.

In secondo luogo, il rappresentante dell’insorgente rimprovera all’assicuratore resistente di non aver operato alcuna riduzione sociale sul salario statistico da invalido. A suo avviso, in effetti, gli impedimenti funzionali determinati dal danno alla salute infortunistico, le lacune linguistiche, il fatto di aver sempre (e solo) lavorato nel campo delle costruzioni e l’età avanzata dell’assicurato, giustificherebbero una decurtazione del 10/15% (doc. I, p. 4).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento dell’amministrazione e che può essere rivisto dal giudice solo con riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3).

Trattandosi dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti fisici, secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del piano orizzontale (cfr. doc. 119, p. 3: “…: l’assicurato è da considerare abile al 100% senza necessità di pause aggiuntive in attività che rispettano le limitazioni sottoindicate.”).

Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non si giustifica (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).

In questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

D’altro canto, per quanto attiene al fatto che l’insorgente disporrebbe di competenze professionali limitate, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni semplici e ripetitive. D’altra parte, qualunque nuovo lavoro presuppone un periodo d’apprendimento, di modo che non vi è spazio per una riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).

Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha precisato che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).

Per quanto concerne infine il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (si consideri tuttavia che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale – in questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 3.3.2.3), ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio dimostrato successivamente (cfr. infra, consid. 2.8.).

Tenuto conto di tutto quanto precede, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 65'023.70 (fr. 68'446 – 5%).

2.7. Per quanto concerne il reddito da valido, posto che, anche qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio del febbraio 2018, l’assicurato avrebbe optato per il pensionamento anticipato previsto dal CCL PEAN a partire dal compimento del 60° anno di età, in sede di decisione formale, l’amministrazione lo ha stabilito in base ai salari statistici (fr. 70'354.90 – cfr. doc. 148). Nel quadro della procedura di opposizione, in considerazione della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, l’CO 1 ha interpellato il suo ex datore di lavoro chiedendo quanto avrebbe potuto guadagnare nel 2020 una persona di 40-45 anni nella funzione e attività che è stata di RI 1 (doc. 172 e 173). La ditta ha risposto che il salario annuo sarebbe stato all’incirca di fr. 70'000 (cfr. doc. 180), molto vicino dunque a quello desunto dalle tabelle statistiche (fr. 70'354.90).

L’importo di fr. 70'000, ritenuto quale reddito da valido nella decisione su opposizione impugnata, non viene in quanto tale contestato dal rappresentante del ricorrente. Egli fa però valere che occorrerebbe che anche il reddito da invalido venisse rapportato a un assicurato di mezza età con meno esperienza (cfr. doc. I, p. 5).

Nel caso di specie, la cessazione di ogni attività lucrativa da parte del ricorrente è evidentemente legata alla sua età avanzata, visto che egli è stato pre-pensionato in ragione del compimento del 60° anno di età. Stante ciò, l’amministrazione era legittimata a fissare i redditi da raffrontare in funzione del reddito che potrebbe realizzare un assicurato di mezza età (art. 28 cpv. 4 OAINF).

D’altro canto, non vi è alcun valido motivo per discostarsi dall’importo di fr. 70'000 ritenuto dall’amministrazione quale reddito da valido, posto che si tratta del reddito concretamente realizzato da colui che ha di fatto sostituito l’assicurato in seno alla ditta Tecnoterra (cfr. doc. 172; per un caso analogo, cfr. la STF 8C_554/2017 del 4 luglio 2018 consid. 4.3, in cui la Corte federale ha stabilito che il reddito da valido dell’assicurato [64 anni al momento determinante] corrispondeva al guadagno effettivamente conseguito dal suo sostituto presso l’ex datore di lavoro [fr. 72’800] e non a quello - ben più elevato – da lui fatto valere [fr. 106’115], in quanto quest’ultimo era in parte composto dai vantaggi legati all’anzianità di servizio in seno all’azienda, componente di cui si deve fare astrazione in virtù dell’art. 28 cpv. 4 OAINF).

Il TCA non può infine seguire il ricorrente laddove sostiene che l’importo ritenuto a titolo di reddito da invalido andrebbe rettificato alla luce del fatto che, analogamente a quello da valido, determinante è quanto potrebbe guadagnare un assicurato di mezza età. Al riguardo, non può in effetti sfuggire che l’assicuratore resistente ha stabilito il reddito da invalido in applicazione dei salari statistici, i quali costituiscono dei valori medi anche dal profilo dell’età di coloro che li hanno conseguiti.

2.8. In conclusione, confrontando i fr. 65'023.70 (cfr. supra, consid. 2.6. in fine) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza l’infortunio, e cioè fr. 70'000, risulta una perdita di guadagno del 7.10%, arrotondato al 7%, un grado d’invalidità insufficiente per fondare il diritto a una rendita.

La decisione su opposizione impugnata mediante la quale è stato negato il diritto a una rendita di invalidità, deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gerichtsentscheide

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25.03.2026