____________________Raccomandata
Incarto n. 35.2020.83
cr
Lugano 10 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 22 giugno 2000, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità d’impiegato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale mentre viaggiava in sella al proprio motorino e ha riportato una traumatizzazione della spalla destra.
L’evento è stato assunto dall’assicuratore LAINF.
1.2. Con decisione formale dell’11 aprile 2005, l’amministrazione ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.
1.3. Nel frattempo, in ambito AI, con STCA 32.2008.98 del 24 marzo 2009 questo Tribunale ha confermato la soppressione della mezza rendita di invalidità assegnata con decisione del 21 novembre 2003 e poi soppressa con decisione del 15 aprile 2008, rinviando gli atti all’Ufficio AI al fine di pronunciarsi a proposito del diritto ad una riformazione professionale.
1.4. In data 22 giugno 2009 CO 1, preso atto della sentenza cantonale resa in ambito AI e in attesa di conoscere le risultanze della riformazione professionale intrapresa in quel frangente, ha riconosciuto all’interessato il diritto alle indennità giornaliere sulla base di un’inabilità lavorativa del 25% dal 1° giugno 2008 al 30 giugno 2009 (cfr. doc. B), poi prolungate fino al 31 dicembre 2013 (cfr. doc. C-G).
1.5. Al termine di un lungo periodo di accertamenti, con decisione del 13 aprile 2016 l’Ufficio AI ha concluso non esservi le condizioni per potere riconoscere all'assicurato il diritto alla riformazione professionale, non essendo lo stesso oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionali.
Tale decisione è stata confermata con STCA 32.2016.51 del 30 marzo 2017, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 203/1).
1.6. In data 3 maggio 2019, dopo avere eseguito gli accertamenti medici del caso – e in particolare una perizia pluridisciplinare affidata all’Istituto __________ - CO 1 ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha dichiarato che “con il raggiungimento della situazione medica definitiva le prestazioni pertanto cessano con effetto dal 1° dicembre 2018”; passando poi all’esame del diritto alle prestazioni di lunga durata, l’Istituto assicuratore ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità - ritenuto che l’assicurato sarebbe in grado di riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua precedente attività d’impiegato di banca – e confermato la correttezza dell’entità dell’IMI del10% già accordata sulla base della perizia del 21 febbraio 2005 eseguita dal dr. __________ (cfr. doc. 242).
RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, si è opposto a quest’ultimo provvedimento, evidenziando come secondo le valutazioni peritali dell’__________ di __________ e del dr. __________, anch’esse conformi alla giurisprudenza federale in materia di valenza probatoria, l’inabilità lavorativa si attesti al 25% sia come impiegato di banca, che in qualsiasi altra attività (doc. 244).
1.7. Con sentenza 35.2019.137 del 27 gennaio 2020, questa Corte ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto nel frattempo dal rappresentante dell’assicurato e ha quindi ordinato all’CO 1 di emanare celermente la decisione su opposizione richiesta (doc. 340).
La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.8. Con ricorso per denegata/ritardata giustizia, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che il TCA accerti l’esistenza di una (nuova) denegata/ritardata giustizia e che all’CO 1 venga fatto ordine di emanare la decisione di sua competenza entro il 31 luglio 2020 e sotto la comminatoria di cui all’art. 292 CP (doc. 345/A1).
A seguito dell’emanazione, pendente causa, da parte dell’assicuratore infortuni della decisione sull’opposizione del 23 maggio 2019 dell’assicurato, con STCA 35.2020.59 del 16 settembre 2020 la causa è stata stralciata dai ruoli.
1.9. Con decisione su opposizione del 21 agosto 2020 CO 1 ha confermato la correttezza della sospensione delle prestazioni a contare dal 1° dicembre 2018, così come pure il rifiuto di corrispondere una rendita di invalidità, ritenendo che l’interessato abbia ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di impiegato di banca, così come accertato in sede peritale dagli specialisti dell’Istituto __________.
L’Istituto assicuratore ha, pure, rilevato che non sussiste un ulteriore diritto ad un’IMI oltre a quella del 10% già accordata con decisione formale dell’11 aprile 2005, basata sulla valutazione a quel momento effettuata dal dr. __________, cresciuta incontestata in giudicato (doc. A).
1.10. Con tempestivo ricorso del 16 settembre 2020 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché si pronunci sull’importo delle indennità giornaliere per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018, calcolate su un grado di inabilità lavorativa del 25%, riconoscendogli, poi, una rendita di invalidità del 63% a partire dal 1° dicembre 2018, oltre alle spese di cura ex art. 21 cpv. 1 LAINF in misura di tre sedute di massoterapia al mese (doc. I).
Dopo avere esplicitamente indicato di concordare con la decisione di procedere alla chiusura del caso a partire dal 1° dicembre 2018, il legale ha criticato il mancato riconoscimento da parte dell’assicuratore infortuni delle indennità giornaliere (versate fino al 31 dicembre 2013) dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018, calcolate sulla base di un’inabilità lavorativa del 25%.
Il patrocinatore dell’assicurato ha, poi, contestato il rifiuto di una rendita di invalidità, basata sull’apprezzamento di una totale capacità lavorativa dell’interessato nella sua abituale professione fornito dai periti dell’Istituto __________ nel 2018, a suo modo di vedere in maniera poco convincente.
A mente del legale, tale conclusione è errata e smentita dalla valutazione del 14 dicembre 2012 dell’__________ di __________ eseguita per conto dell’Ufficio invalidità; da quella del 14 marzo 2017 del dr. __________ e dal parere dell’8 novembre 2018 del dr. , entrambi incaricati di esaminare il caso da parte dell’assicuratore CO 1. Essendo lo stato di salute dell’interessato invariato da lungo tempo, è giocoforza concludere che il grado di inabilità lavorativa del 25% a suo tempo valutato dai periti in ambito AI perduri tuttora. Ciò tanto più che gli stessi periti, pur considerando l’assicurato pienamente abile al lavoro nella sua usuale attività, hanno comunque intravvisto delle possibilità di miglioramento della situazione medica, attraverso un’adeguata terapia. Questo modo di agire rende la perizia tutt’altro che “convincente, esaustiva e motiva”. Al contrario, il legale, visto il parere concorde di tutti gli altri specialisti chiamati ad occuparsi del caso, ha avanzato dubbi riguardo all’imparzialità della perizia eseguita dall’, unica voce “fuori dal coro”.
Passando, quindi, all’esame del diritto ad una rendita di invalidità, il patrocinatore dell’interessato, eseguito il raffronto dei redditi e tenendo conto di una capacità lavorativa residua del 75% in attività semplici e ripetitive, è giunto ad un grado di invalidità del 63%.
Inoltre, proprio tenendo conto del diritto ad una rendita di invalidità spettante all’assicurato, il legale ha chiesto che l’assicuratore LAINF sia pure tenuto a riconoscere all’interessato il diritto alla cura medica ex art. 21 cpv. 1 LAINF, nei limiti indicati dal dr. __________ in data 14 marzo 2017 (ossia massoterapia nella misura di tre sedute al mese).
Infine, il rappresentante legale dell’assicurato ha ritenuto corretta l’entità dell’IMI del 10% già riconosciuta all’interessato, come del resto confermato dal dr. __________ nella valutazione del 14 marzo 2017 (doc. I).
1.11. CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.12. In data 18 gennaio 2021 il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di “essere venuto a conoscenza del fatto che CO 1 assegna tutte le perizie multidisciplinari all’Istituto ”, chiedendo a questo Tribunale di volere accertare tale circostanza “al fine di verificare se, come l’assicurato ritiene, vi sia uno stretto legame e dipendenza economica tra assicuratore infortuni e istituto peritale. L’assicurato contesta, infatti, l’imparzialità della perizia dell’ posta a fondamento della decisione impugnata” (doc. VII).
Tali considerazioni del legale dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore infortuni (cfr. doc. VIII), per una presa di posizione.
Ad oggi l’Istituto assicuratore è rimasto silente.
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alle questioni di sapere se l’Istituto resistente era legittimato, oppure no, a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità, ritenendolo nuovamente totalmente abile al lavoro nella sua usuale professione. Pure controverso il riconoscimento delle indennità giornaliere solo fino al 31 dicembre 2013, ma non dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018.
Non sono invece contestate ed esulano, quindi, dalla presente vertenza, sia la stabilizzazione delle condizioni di salute a partire dal 1° dicembre 2018, sia la mancata assegnazione di un’IMI aggiuntiva rispetto a quella del 10% già riconosciuta.
2.2. Diritto a una rendita di invalidità?
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3. Nel caso concreto, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha dichiarato l’assicurato, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, la sua precedente attività lavorativa di impiegato di banca (doc. A).
CO 1 ha fondato tale conclusione sulla visita medica peritale bidisciplinare eseguita presso l’Istituto __________.
Nel referto peritale del 17 luglio 2018, il dr. med. __________, Orthopädische Chirurgie FMH e Zertif. med. Gutachter SIM, il dr. med. __________, Facharzt für Neurologie e il dr. phil. __________, Neuropsychologie FSP, hanno posto le diagnosi di:
" M79.61 Chronisch bewegungs- und belastungsabhängige Schulterschmerzen rechts
Hyperthophie des Musculus trapezius rechts bei wahrscheinlich ursprünglich schmerzbedingter Fehlhaltung ohne Hinweis auf neurogene Schädigung
Wahrscheinlich persistierende eher ansatznahe Tendinopathie der langen Bizepssehne (M75.2)
Klinischer Verdacht auf leichtgradiges subakromiales Impingement (M75.4)
Schmerzhafter Triggerpunkt des Trapezius descendens und/oder des Levator scapulae
Status nach Arthroskopie mit Refixation des anterosuperioren Labrums am 12.02.2001 (Z98.8)
Status nach wahrscheinlich kontusionellem-distorsionellem Trauma der rechten Schulter bei Verkehrsunfall vom 22.06.2000 (T92.3).”
Rispondendo, poi, alle domande poste dall’assicuratore infortuni, gli specialisti dell’Istituto __________ si sono, in particolare, così espressi a proposito della capacità lavorativa:
" 3.1. Attività abituale/attività in stato di validità lavorativa
3.1.1. Come giudica il pregiudizio della capacità lavorativa, dovuta all’evento, che attualmente interessa l’assicurato nella sua attività abituale di impiegato nel back office di una banca?
Aufgrund der Pathologie an der rechten Schulter ergeben sich Einschränkungen für Aktivitäten, wo eine Hebe- und Traglimite von 15 kg überschritten wird oder der rechte Arm repetitiv über die Horizontale gehoben werden muss.
Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen konnte dieses Belastungsprofil am ursprünglichen Arbeitsplatz des Versicherten als Bankangestellter eingehalten werden, sodass dafür eine zeitlich und leistungsmässig uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit besteht.
3.1.2. L’evento limita l’assicurato nello svolgimento di quali attività legate alla sua professione e in quale misura?
Unter Verweis auf die Erläuterungen in der Antwort auf die Frage 3.1.1 bestehen bei der ursprünglichen Tätigkeit als Bankangestellter keine durch das Ereignis vom 22.6.2000 bedingten Einschränkungen der Arbeits- und Leistungsfähigkeit.
3.1.3. Quali sono il grado e la durata dell’incapacità lavorativa, dovuta all’evento, che attualmente interessa l’assicurato nella sua attività abituale di impiegato nel back office di una Banca?
Für den zeitlichen Verlauf der Arbeitsfähigkeit nach dem Ereignis vom 22.06.2000 gemäss den Erläuterungen des Versicherten sei auf die Angaben in Abschnitt 2.2 verwiesen.
Aus heutiger Sicht können wir allerdings nicht plausibel nachvollziehen, warum es dem Versicherten nicht innert höchstens 6 Monaten nach dem Eingriff vom 12.02.2001 gelang, seine angestammte Tätigkeit als Bankangestellter wieder uneingeschränkt aufzunehmen.
3.1.4 L’incapacità lavorativa dovuta all’evento è da considerarsi con elevata probabilità permanente?
Für die ursprüngliche Tätigkeit als Bankangestellter bestehen schon seit Jahren keine durch das Ereignis vom 22.06.2000 begründbaren Einschränkungen der Arbeits- und Leistungsfähigkeit mehr und sind aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht zu befürchten.
3.2. Attività alternativa / Attività in stato di invalidità
3.2.1. È possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato con lo svolgimento di un’altra attività professionale?
3.2.2. Se può essere svolta un’altra attività professionale, quali attività sarebbero particolarmente adatte e accettabili per ridurre l’incapacità lavorativa?
Allgemein sind körperlich leichte bis mittelschwere Aktivitäten, wo eine Hebe- und Traglimite von 10 kg nur ausnahmsweise und von 15 kg nicht überschritten wird und der rechte Arm nicht repetitiv über die Horizontale gehoben werden muss, uneingeschränkt möglich.
3.2.3. In quale misura l’assicurato potrebbe svolgere tale attività (indicare il grado di occupazione in % e in ore al giorno)?
In einer Tätigkeit gemäss dem formulierten Belastungsprofil besteht im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 22.06.2000 und dessen Folgen eine vollzeitliche Arbeitsfähigkeit und es is dabei auch nicht mit eienr Leistungeinbusse zu rechnen, dies bezogen auf ein Vollpensum.”
I periti hanno, inoltre, posto le seguenti osservazioni:
" 4. Situazione definitiva
4.1 Continuando la cura dei postumi dell’infortunio, ci si può attendere con probabilità preponderante un miglioramento sostanziale della salute (raggiungimento di una “situazione definitiva dal punto di vista medico”)?
Unter Berücksichtigung der objectivierbaren Befunde gehen wir davon aus, dass sich die aktuellen Beschwerden an der rechten Schulter des Versicherten teilweise durch strukturpathologische Befunde erklären lassen.
Entsprechend ergibt sich unseres Erachtens eine realistische Chance, dass durch geeignete Therapiemassnahmen die medizinische Situation verbessert werden kann. Dazu sei auf die ausführlichen Erläuterungen im orthopädischen Teil von Abschnitt 5.1 verweise.
Es sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass unabhängig von weiteren Behandlungen bereits jetzt für Tätigkeiten gemäss dem oben formulierten Belastungsprofil eine zeitlich und leistungsmässig uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit besteht.
(…).
4.3. In caso di risposta affermativa, quando potrà essere raggiunta la situazione definitiva per quanto riguarda i postumi dell’evento del 22.06.2000?
Wenn sich der Verlauf nach den vorgeschlagenen Infiltrationen günstig entwickelt, ist das Erreichen eines medizinischen Endzustandes innert 6 Monaten realistisch. Falls im Anschluss an diese semikonservativen Massnahmen noch ein operativer Eingriff erfolgt, wäre bei komplikationslosem Verlauf mit dem Erreichen eines Endzustandes 6 Monate postoperativ zu rechnen.
Unseres Erachtens steht unabhängig von weiteren Behandlungen aber die berufliche Reintegration klar im Vordergrund. Diese wäre aus medizinischer Sicht für Tätigkeiten gemäss dem formulierten Belastungsprofil bereits seit Jahren uneingeschränkt möglich und die Gründe für das bisherige Scheitern sind aus medizinischer Sicht nicht klar eruierbar. Allerdings entsteht für uns im Rahmen der aktuellen Untersuchungen der Eindruck, dass der Versicherte ein Interesse an einem beruflichen Wiedereinstieg bekundet, der ihm nach derart langer Abstinenz ohne kompetente Hilfe allerdings kaum gelingt.
4.4. Con il raggiungimento della situzione definitiva sarà possibile ripristinare anche lo status quo ante ovvero lo status quo sine? Se sì, quando?
Das Ereignis vom 22.06.2000 und die nachfolgend durchgführte Operation führten zu dauerhaften strukturellen Veränderungen, sodass in status quo sine lebenslang kaum mehr erreichbar sein wird.” (Doc. 329)
Ricevuto il referto peritale, CO 1 ha quindi incaricato il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, di effettuare una visita per valutare le opzioni terapeutiche indicate dagli specialisti dell’Istituto __________.
Quest’ultimo, con referto del 12 settembre 2018, non ha ritenuto opportuno intraprendere alcun tipo di trattamento, non conoscendo la situazione completa e tenuto conto del fatto che “è stato fatto di tutto e di più fino al giorno d’oggi e due anni orsono è stato interrotto il programma fisioterapico. Non vedo ora perché un nuovo tentativo fisioterapico senza una precisa diagnosi che risultato potrebbe dare” (doc. 331).
Il dr. __________ ha, a sua volta, interpellato il dr. __________, spec. FMH in fisiatria, il quale ha considerato che “visto il quadro clinico funzionale e soprattutto la presenza di questa alterazione del ritmo scapolo-toracico ormai da 17 anni, non credo che una presa a carico riabilitativa possa modificare tale situazione; potrebbe al massimo provare a garantire una riduzione delle tensioni rilevate a carico dell’elevatore della scapola e dei fasci intermedi del muscolo trapezio a des.”. Il dr. __________ ha concluso che “visto il quadro clinico funzionale attuale, credo che il paziente possa effettuare attività lavorative che non prevedano il sollevamento sopra il piano delle spalle di pesi superiori ai 5 kg” (doc. 334).
Preso atto di tale parere, il dr. __________, con referto del 16 novembre 2018, ha concluso che:
" (…) Attualmente il paziente riferisce una situazione di costante ipofunzione dell’arto superiore destro, soprattutto limitato nei movimenti al di sopra del piano orizzontale, molto limitato qualora dovesse prendere dei pesi nel piano al di sopra dell’orizzontale. Il lavoro a volte al computer è possibile, ma deve eseguire svariate pause.
È presente a livello ispettivo una deformazione del cingolo scapolare con importante risalita della scapola.
Ci si rende conto che gli elevatori della scapola hanno una funzione primaria, essendo completamente assente il serratius anterior non esiste più un ritmo scapolo-toracico.
Per questo motivo ho inviato il paziente a una valutazione approfondita chiedendo la possibilità di effettuare un test Cybex al dr. __________, che in data 8.11.2018 rinuncia all’utilizzo della valutazione Cybex in quanto è improponibile, visto l’importante difetto della muscolatura che perdura da circa 17 anni. Non trova nessuna indicazione nel proseguire con il trattamento di tipo fisioterapico, limitandosi a descrivere la possibilità di una capacità lavorativa limitando però i pesi al di sopra del piano orizzontale di 5 kg.
Ho attentamente letto la valutazione del 14.03.2017 del dr. __________ per quanto riguarda le esigibilità funzionali lavorative professionali e concordo appieno con la sua conclusione, che la capacità è sicuramente stabilizzata e non suscettibile più di nessun miglioramento, ma che si arresta al 75%-80%.” (Doc. 335)
Nel complemento peritale del 26 novembre 2018, gli specialisti dell’Istituto __________, presa visione dei referti del dr. __________ del 12 settembre 2018, del dr. __________ del 16 ottobre 2018 e del dr. __________ dell’8 novembre 2018, hanno precisato:
" In Anbetracht der Ergebnisse unserer Untersuchungen gehen wir auch nach Eingang der oben erwähnten Berichte davon aus, dass bei Umsetzung der von uns gemachen therapeutischen Vorschläge eine realistische Chance bestünde, die Beschwerden an der rechten Schulter des Versicherten zu reduzieren. Selbstverständlich wäre es dr. __________ als erfahrenem Schulterchirurgen ohne weiteres auch offen gestanden, konkrete alternative Vorschläge zu machen, wenn er mit den unsrigen nicht einig war. Von unserer Seite her bestand aber keineswegs die Meinung, nochmals eine neurologische, eine bildgebende und eine rehabilitationsmedizinische Abklärung durchzuführen, da diesbezüglich schon von anfang an kaum mehr weitere Erkenntnisse zu erwarten waren.
Als Konklusion aus den von uns erhobenen Befunden gehen wir weiterhin davon aus, dass die vom Versicherten uns gegenüber beklagte Beschwerden an der rechten Schulter, soweit sie nicht im Zusammenhang mit dem nach dieser langen Zeit kaum mehr therapierbaren dysfunktionalen Bewegungsmuster stehen, am ehestenauf eine persistierende eher ansatznahe Tendinopathie der langen Bizepssehne und ein leichtgradiges subakromiales Impingement zurückzuführen sind, weswegen wir auch die entsprechenden Therapievorschläg gemacht haben.
Letzlich handelt es sich dabei aber um Behandlungen, die zwar eine Beschwerdereduktion bewirken können, nicht aber die Arbeitsfähigkeit des Versicherten verbessern. Diese ist für die angestammte Tätigkeit als Banksngestellter oder für alternative Tätgkeiten ohne übermässige Beanspruchung der rechten Schulter ohnehin schon seit langem vollumfänglich gegeben, worauf wir unserem Gutachten aber auch klar hingewiesen ohne übermässige Beanspruchung der rechten Schulter ohnehin schon seit langem vollumfänglich gegeben, worauf wir unserem Gutachten aber auch klar hingewiesen haben. Insofern stünden aus Sicht eines behandelnden Arztes zwar noch weitere Therapieoptionen zur Beschwerdereduktion offen, wohingegen aus versicherungsmedizinischer Perspektive schon seit langem ein Endzustand erreicht wurde, da bei voller Arbeitsfähigkeit naturgemäss keibe “namhafte” Besserung mehr zu erreichen ist.” (Doc. 336)
L’assicurato - per il tramite del proprio rappresentante legale, avv. RA 1 – già con scritto del 4 dicembre 2018 ha contestato le conclusioni degli specialisti dell’__________, rilevando come il dr. , incaricato dallo stesso assicuratore LAINF di dar seguito alle terapie indicate dai periti nella perizia del 17 luglio 2018, ha espressamente indicato di concordare con la valutazione del 14 marzo 2017 del dr. __________ circa l’esigibilità lavorativa e l’indicazione di una capacità lavorativa del 75-80%, in pieno accordo con quanto già apprezzato dagli specialisti dell’ di __________ nel dicembre 2012 (cfr. doc. 238).
CO 1, con scritto del 28 febbraio 2019, ha confermato il pieno valore probatorio della perizia eseguita secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA dall’Istituto __________, considerando che:
" Per quanto riguarda la perizia del dott. __________ del 14.03.2017 dev’essere annotato che tale perizia è stata istituita dall’assicurazione responsabilità civile, significa . Inoltre, la perizia dell’, allestita nel 2012 dall’AI e tale solo nell’ambito reumatologico, non risulta attuale e sufficiente per una valutazione della causalità infortunistica, pertanto ambedue le perizie non possono essere prese in considerazione per una valutazione finale. Per una verifica e valutazione corretta della situazione e in conformità ai requisiti della LAINF, abbiamo effettuato una perizia in considerazione di tutte le specializzazioni mediche necessarie e unicamente nell’ambito infortunistico. All’Istituto sono stati resi disponibili tutti gli atti medici, compresa la perizia del dr. __________ del 14.03.2017.” (Doc. 240)
Il patrocinatore dell’assicurato, con scritto del 23 maggio 2019, ha ancora una volta contestato il valore probatorio del referto peritale allestito dagli specialisti dell’Istituto , secondo il quale l’interessato avrebbe già da lungo tempo nuovamente recuperato una piena abilità al lavoro nell’abituale professione di impiegato di banca. Il legale ha, infatti, evidenziato come le conclusioni dei periti dell’ rappresentino l’unica “voce fuori dal coro”, contrapponendosi – in maniera immotivata e incomprensibile – alle valutazioni peritali eseguite sia dagli specialisti dell’Inselspital, sia dal dr. __________, i quali, in maniera unanime, hanno per contro considerato sussistere un’inabilità lavorativa del 25% sia nella precedente occupazione di impiegato di banca, sia in altre attività adeguate (cfr. doc. 244).
Nella decisione su opposizione qui impugnata, CO 1 ha confermato il pieno valore probante della perizia eseguita dagli specialisti dell’Istituto __________, i quali hanno tenuto conto dell’intera documentazione medica e delle constatazioni cliniche del 12 giugno 2018 e del 13 giugno 2018, fornendo “motivazioni esaurienti in merito alle loro valutazioni”.
Quanto alle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 a proposito degli esiti peritali differenti ai quali sono giunti altri periti interpellati nel corso degli anni, CO 1 ne ha escluso ogni tipo di valenza nel caso di specie, esprimendo le seguenti considerazioni:
" 19. A proposito della valutazione dell’__________ di __________ i periti dell’Istituto __________ affermano che rispetto alla perizia del 14.12.2012 non ci sono divergenze di rilievo per quanto riguarda il profilo di carico descritto. Tuttavia, per gli esperti non è comprensibile il motivo per cui sia attestata una limitazione dell’orario di lavoro giornaliero a 6.5 ore. Trattandosi di una costante limitazione qualitativa della capacità lavorativa, non può giustificare ulteriori limitazioni quantitative. Di conseguenza, ogni attività lavorativa compatibile con le limitazioni descritte è possibile anche a tempo pieno. La motivazione dei periti dell’Istituto __________ è esauriente e comprensibile, per cui prevale sulla precedente valutazione senza motivazione comprensibile espressa dagli esperti dell’__________ di __________.” (Doc. A)
2.2.4. In sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha ribadito le proprie contestazioni circa il presunto pieno valore probatorio della perizia eseguita dagli esperti dell’Istituto __________ – sulla quale si fonda la decisione su opposizione oggetto della presente vertenza – mettendo in evidenza la mancanza di adeguate e sufficienti motivazioni dai parte dei periti che possano giustificare la valutazione di una (contestata) piena abilità lavorativa dell’assicurato sia come impiegato di banca, sia in altre attività adatte.
In particolare, il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato come le conclusioni peritali in questione siano in aperta contraddizione con quanto apprezzato sia dagli specialisti dell’__________ di __________, sia dal dr. __________ - le cui conclusioni sono poi state integralmente condivise anche dal dr. __________ - senza una esauriente spiegazione in grado di giustificare la diversità di valutazione. I periti si sono, difatti, limitati ad addurre una presunta “supremazia” del loro elaborato peritale rispetto alle altre valutazioni peritali, dettata dal fatto di essere stata allestita “per ultima” in termini temporali. Tutte queste circostanze, a mente del legale, rendono la perizia dell’Istituto __________ “tutto fuorché convincente, esaustiva e motivata”.
Infine, ritenuto come l’apprezzamento degli specialisti dell’__________ rappresenti l’unica “voce fuori dal coro”, il legale ha pure espresso le proprie perplessità circa l’imparzialità dell’Istituto peritale prescelto dall’assicuratore LAINF, vista l’indubbia dipendenza economica derivante dal cospicuo numero di incarichi peritali assegnati da CO 1 allo stesso (doc. I).
Con la risposta di causa, l’amministrazione ha ribadito la propria posizione, senza apportare altre motivazioni (doc. V).
Le obiezioni in merito all’imparzialità della perizia dell’__________ sono state ribadite dal legale dell’assicurato con scritto del 18 gennaio 2021, nel quale il patrocinatore ha affermato di essere “venuto a conoscenza del fatto che CO 1 assegna tutte le perizie multidisciplinari all’Istituto __________” (cfr. doc. VII).
2.2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell’8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, confermare le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti dell’Istituto __________
Il TCA rileva, infatti, che l’amministrazione ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nell’abituale attività, che in altre confacenti alle sue limitazioni funzionali, sulla base di quanto valutato in sede peritale dagli specialisti dell’__________.
Ora, questo Tribunale, non può ignorare che la valutazione dei periti dell’Istituto __________ si discosti, in termini di capacità lavorativa residua, da quanto, invece, apprezzato in maniera costante ed unanime - ponendo l’indicazione per un’abilità lavorativa del 75%-80% in qualsiasi attività - dagli specialisti dell’Inselspital nel referto peritale del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. L); dal dr. __________ nel referto peritale del 14 marzo 2017 (cfr. doc. M) e pure dal dr. __________ nel referto del 16 novembre 2018 (cfr. doc. Q).
A fronte di un’identica individuazione di limiti di carico e limitazioni funzionali da parte di tutti gli specialisti coinvolti – circostanza non contestata tra le parti - il TCA non può, senza che prima il tema venga ulteriormente approfondito, attraverso un complemento peritale in grado di fare chiarezza, considerare maggiormente affidabile la valutazione della capacità lavorativa espressa dagli specialisti dell’Istituto __________, per il solo fatto che, come preteso da CO 1, siano stati gli ultimi, in termini temporali, ad essersi espressi sul caso dell’assicurato.
Altrettanto priva di pertinenza la motivazione, addotta dall’assicuratore infortuni, secondo cui le valutazioni peritali sulle quali si fonda la pretesa dell’assicurato di potersi vedere riconosciuta un’inabilità lavorativa del 25% siano prive di valenza probatoria per il fatto di essere state eseguite su incarico, l’una (vale a dire la perizia eseguita dall’Inselspital nel 2012), dell’Ufficio AI e, l’altra (quella del dr. __________ del marzo 2017), dell’assicuratore di responsabilità civile __________ (cfr. doc. 240).
A tale proposito, il TCA rileva che le domande peritali sottoposte al dr. __________ da parte di __________ sono state concordate sia con l’avv. RA 1, che con l’assicuratore infortuni CO 1.
Ciò risulta in maniera inequivocabile dallo scambio di email intercorso tra le parti citate (cfr. doc. 205 e 206) e, in maniera esplicita, dallo scritto del 23 settembre 2016 contenente i quesiti peritali – inviato in copia anche ad CO 1, come del resto anche il referto peritale - nel quale l’assicuratore __________ ha espressamente indicato al dr. __________ che “unitamente alla spettabile CO 1 e all’avv. RA 1 (legale del signor RI 1) le chiediamo disponibilità a visitare ed in seguito allestire una valutazione peritale sulle condizioni di salute del signor RI 1” (cfr. doc. 208 – il corsivo è della redattrice).
Inoltre, il TCA rileva che l’entità dell’IMI (del 10%) riconosciuta all’assicurato da parte di CO 1 è stata determinata sulla base della valutazione eseguita dal dr. __________ in data 18 gennaio 2005 (cfr. doc. 302).
A fronte di tali circostanze, appare quantomeno sorprendente che i periti dell’Istituto __________ non abbiano riservato alcun tipo di commento riguardo alla valutazione peritale (e relative conclusioni) espressa dal dr. __________ nel referto peritale del 14 marzo 2017, della quale hanno comunque preso visione, come risulta dall’elenco dei vari atti medici riassunti nel referto peritale (cfr. doc. 329 pag. 7).
Trattandosi di una valutazione peritale espressa in maniera dettagliata e motivata da parte di uno specialista competente in materia, e oltretutto sulla base di quesiti peritali condivisi anche da CO 1, tale omissione, su un aspetto peraltro non di secondaria importanza, appare ingiustificabile e insanabile. Tanto più che, come visto, le conclusioni del dr. __________ sono pure state pienamente condivise e fatte proprie dal dr. __________, interpellato dallo stesso assicuratore infortuni una volta preso atto delle risultanze peritali.
Da qui la necessità di richiedere ai periti dell’__________ una esplicita presa di posizione riguardo alle motivate considerazioni e valutazioni espresse dagli altri specialisti coinvolti.
Non convince pienamente nemmeno la spiegazione fornita dai periti dell’istituto __________ per motivare il loro dissenso rispetto a quanto a suo tempo valutato dagli specialisti dell’__________ a proposito della capacità lavorativa residua:
" Im Vergleich zur gutachterlichen Beurteilung der Universitätsklinik für Rheumathologie, Immunologie und Allergologie des __________ vom 14.12.2012 ergeben sich damit keine relevanten Diskrepanzen bezüglich des formulierten körperlichen Belastungsprofils. Nicht ausreichenden nachvollziehbar ist für uns allerdings die damals attestierte Limitation der täglichen Arbeitszeit auf 6 1/2 Stunden. Die persistierenden leichten Pathologien von Seiten der rechten Schulter sind ganztags in vergleichbarer Weise vorhanden und vermögen nicht zu begründen, wie während 80% der Zeit uneingeschränkt gearbeitet werden kann, bevor es zu einem abrupten Leistungseinbruch kommt, der eine weitere Tätigkeit verunmöglicht. Vielmehr handelt es sich um eine konstant vorhandene qualitative Einschränkung der Arbeitsfähigkeit, die wiederum keine zusätzliche quantitative Einbusse zu begründen vermag. Entsprechend ist eine schulteradaptierte berufliche Tätigkeit auch ganztags möglich.” (Doc. 328 pagg. 20-21)
In effetti, questa Corte reputa che tale motivazione non sia affatto “esauriente e comprensibile” come invece lo pretende l’CO 1 nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. A).
L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che la limitazione della presenza lavorativa dell’interessato a 6.5 ore giornaliere considerata a suo tempo esigibile da parte degli specialisti dell’Inselspital risulti, invece, inspiegabile secondo i periti dell’__________, in quanto “trattandosi di una costante limitazione qualitativa della capacità lavorativa, non può giustificare ulteriori limitazioni quantitative” (cfr. doc. A, il corsivo è della redattrice).
Questa formulazione, poco chiara e nebulosa, sembrerebbe piuttosto confermare l’esistenza di una limitazione, sebbene qualitativa e non quantitativa, della capacità lavorativa.
Ma se così fosse, i periti e, di conseguenza, l’istituto assicuratore, ne dovrebbero tenere conto nella quantificazione della capacità lavorativa residua, la quale può risultare ridotta non solo in termini di orario di lavoro, ma anche dal profilo del rendimento nonostante una presenza a tempo pieno.
In mancanza di chiarezza su questo aspetto, di fondamentale importanza, il TCA non è in grado, senza che prima venga predisposto un complemento peritale, di esprimersi in maniera definitiva riguardo alla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Sulla base di tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene, dunque, indispensabile rinviare gli atti all’Istituto assicuratore affinché ordini un complemento peritale, attraverso il quale gli esperti dell’__________ forniscano una dettagliata ed esauriente disamina degli aspetti controversi concernenti la capacità lavorativa residua dell’assicurato, prendendo in particolare posizione, in maniera puntuale e argomentata, sui pareri peritali competenti e motivati espressi sul tema dell’incapacità lavorativa dagli specialisti dell’Inselspital e dal dr. __________, pure condivisi dal dr. __________.
D’altro canto, il TCA rileva di non potere fare proprie le obiezioni sollevate dal legale dell’assicurato a proposito della presunta (mancanza) di imparzialità degli specialisti dell’__________, alla luce del legame di dipendenza economica derivante dal notevole numero di perizie affidate da CO 1 a tale Istituto (cfr. doc. I e doc. VII).
Tale critica, oltre ad essere tardiva, essendo stata sollevata solo in sede di ricorso - mentre in fase istruttoria l’avv. RA 1, dopo un’iniziale perplessità a proposito dell’opportunità di conferire il mandato peritale fuori Cantone, in quanto ciò, secondo il parere dello psichiatra curante, avrebbe potuto comportare un ulteriore aggravamento del delicato stato di salute psichica dell’interessato (cfr. doc. 219), ha espressamente confermato l’adesione dell’assicurato al conferimento del mandato peritale all’Istituto __________ (cfr. doc. 225) – risulta anche immotivata alla luce della costante giurisprudenza federale in materia, non essendo fondata su alcun elemento oggettivo.
In una STF 9C_339/2020 del 9 giugno 2020, il Tribunale federale - esprimendosi proprio sulla censura di un’assicurata, la quale lamentava la mancanza di imparzialità da parte dei periti incaricati di esaminare i casi nel Canton Ticino, visto che in ogni istruttoria AI venivano/vengono nominati sempre i medesimi specialisti, ciò che costituirebbe già di per sé un argomento sufficiente per far dubitare della loro imparzialità - ha considerato che tale obiezione, apodittica e generalizzata a tutto il Cantone Ticino, si esaurisce in un'inammissibile critica appellatoria sprovvista di elementi oggettivi che dimostrino una qualsivoglia mancanza di neutralità dei periti. L’Alta Corte ha ricordato, infatti, che la diffidenza rispetto ad uno specialista deve per contro essere fondata su elementi oggettivi e deve essere rivendicata non appena nota (cfr. DTF 132 V 93 consid. 7.1 pag. 109, come pure la sentenza 9C_519/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.1).
In un’altra STF 9C_824/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR 6/2020 IV nr. 32, l’Alta Corte ha ricordato che nel caso in cui la perizia disposta da un assicuratore nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA soddisfi i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza, deve esserle riconosciuto pieno valore probatorio, fintantoché non esistano indizi concreti contro la sua attendibilità, precisando che non costituisce un criterio rilevante il regolare coinvolgimento di un esperto nell’esecuzione delle perizie mediche.
Anche nella sentenza 9C_519/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha ribadito che, secondo costante giurisprudenza, il fatto che uno specialista oppure un determinato centro peritale vengano regolarmente incaricati di eseguire un mandato peritale da parte di un assicuratore sociale non costituisce di per sé un motivo sufficiente per escluderne l’imparzialità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.3. pag. 226 e giurisprudenza citata). Per queste ragioni, il TF ha concordato con l’agire dei primi giudici, i quali non avevano dato seguito alla richiesta di chiarimenti riguardo al numero di mandati peritali in materia psichiatrica conferiti dall’Ufficio invalidità allo specialista in psichiatria incaricato.
Ancora, in un’altra sentenza 8C_509/2008 del 4 febbraio 2009, pubblicata in SVR 7/2009 UV nr. 32, l’Alta Corte ha stabilito che un’ampia attività peritale svolta da un medico o da un’associazione di medici a favore di un’assicurazione sociale, non consente di per sé di concludere alla parzialità oppure alla prevenzione del perito.
Anche nella STF 9C_67/2007 del 28 agosto 2007, pubblicata in SVR 4-5/2008 IV nr. 22, il TF ha rilevato che il fatto che un medico sia stato ripetutamente incaricato di eseguire una perizia per conto di un assicuratore sociale non costituisce di per sé un motivo per ammetterne la parzialità.
Ritenuto quindi che, come appena illustrato, le obiezioni concernenti la dipendenza economica del centro peritale rispetto all’Istituto assicuratore non sono motivo sufficiente, secondo costante giurisprudenza federale, per metterne in discussione l’indipendenza di valutazione, il TCA non ha motivo per dubitare dell’imparzialità dei periti dell’__________ incaricati di svolgere il mandato peritale da parte di CO 1 e, ora, di rendere un complemento peritale.
Questo Tribunale segnala infine che il legislatore è già intervenuto riguardo ai provvedimenti d’accertamento, in particolare quelli inerenti alle perizie mediche, nel quadro della riforma della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) (Ulteriore sviluppo dell’AI), modifica del 19 giugno 2020, già approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati e la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022 (cfr. comunicato stampa UFAS del 4 dicembre 2020). In quell’occasione sono state apportate diverse modifiche ad altri atti normativi, segnatamente all’art. 44 LPGA (“Perizia”).
2.2.7. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un complemento peritale a cura degli esperti dell’__________, volto a stabilire quale sia la reale capacità lavorativa residua dell’interessato.
Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni (diritto alla rendita di invalidità e diritto alle indennità giornaliere dopo il 31 dicembre 2013).
A tale proposito, il TCA ricorda che stabilire quale sia l’esatta capacità lavorativa residua dell’assicurato appaia indispensabile ed imprescindibile, oltre che per potere valutare l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità, anche per pronunciarsi sul preteso diritto dell’interessato al riconoscimento delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2018, escluso dall’amministrazione in sede di risposta di causa con la motivazione che l’assicurato avrebbe recuperato una piena capacità lavorativa in qualsiasi attività almeno dal 14 dicembre 2012 (cfr. doc. V).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’Istituto assicuratore verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti