Raccomandata
Incarto n. 35.2020.102
PC/MM/sc
Lugano 3 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 ottobre 2018, RI 1, nata nel 1982, dal 1° settembre 2018 dipendente della ditta “__________” di __________ in qualità di "responsabile marketing e comunicazione" di un esercizio pubblico e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ (in seguito: __________), è stata investita da un'autovettura mentre attraversava le strisce pedonali, insieme alla figlioletta __________ che si trovava nel marsupio (doc. 5, E, IV-bis).
Secondo il rapporto del 19 ottobre 2018 del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, RI 1 ha riportato la "frattura del piatto tibiale mediale e laterale in sede posteriore, frattura delle spine tibiali in sede anteriore”. La figlia non ha riportato invece alcun danno alla salute (doc. 23, 49 e doc. E).
In un secondo tempo, è pure stata refertata l’esistenza di una piccola frattura, non dislocata, dell’osso sacro (doc. 111).
Il 22 settembre 2018, RI 1 è stata sottoposta a un intervento artroscopico al ginocchio destro (“artroscopia ginocchio destro con dislocazione crociato anteriore ginocchio destro” e “rifissazione transossea dell’avulsione crociato anteriore con due Fibre wire 2 e fissazione con Endbutton” - doc. 5).
L'istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Fondandosi sul rapporto relativo alla visita di controllo del 12 novembre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 127 in tedesco e doc. 132 traduzione in italiano), il 28 novembre 2019, la __________ ha comunicato all’assicurata l’interruzione a decorrere dal 1° dicembre 2019 delle prestazioni sanitarie e d'indennità giornaliera, ritenuto come ella avrebbe ritrovato una piena capacità dal 12 novembre 2019 (nella sua attività abituale), tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali. L’assicuratore ha inoltre informato RI 1 che non sussisteva “alcun diritto ad ulteriori prestazioni in denaro da parte della __________, quali una rendita d’invalidità e/o un’indennità per menomazione dell’integrità” (cfr. doc. 135).
1.3. A seguito dell'opposizione del 10 gennaio 2020 (doc. 135) inoltrata personalmente dall’assicurata, con decisione su opposizione del 23 ottobre 2020, la CO 1 (la quale, in data 30 maggio 2020, ha ripreso il portafoglio assicurativo LAINF della __________ - doc. 135) ha confermato la precedente decisione (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 25 novembre 2020, RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento a suo favore delle “prestazioni LAINF anche dopo il 28 novembre 2019” (doc. I, pag. 14).
La rappresentante della ricorrente chiede che la CO 1 venga condannata a continuare ad erogare le proprie prestazioni (cura medica, indennità giornaliera e, eventualmente, successiva rendita d’invalidità) a dipendenza dell’infortunio del 19 ottobre 2018. La patrocinatrice critica l’operato dell’amministrazione per non aver considerato che l’insorgente, al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione, soffriva tanto di disturbi somatici che di turbe psichiche, il tutto da ricondurre all’infortunio assicurato. In particolare, contrariamente a quanto indicato dal medico fiduciario, ella non sarebbe in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, sia a causa dei dolori organici ancora presenti che per la problematica psichica attestata dalla psichiatra curante (cfr. doc. C). L’avv. RA 1 precisa inoltre che la sua patrocinata era stata visitata nel 2017 dal reumatologo dr. med. __________ in ragione di un problema alle mani e, durante quella visita, aveva lamentato dolori diffusi. Allora era in gravidanza ed i problemi descritti si sono risolti alla fine della stessa. In ogni caso, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che il reumatologo in questione ha sostenuto che l’infortunio ha peggiorato il decorso della preesistente patologia. Per quanto concerne invece i disturbi psichici, ella rimprovera all’amministrazione di aver ritenuto inadempiuti i criteri elaborati dalla giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata, senza esaminare compiutamente i medesimi e senza effettuare alcun accertamento medico specifico. A distanza di oltre due anni dall’infortunio, la sua patrocinata non ha potuto riprendere il proprio lavoro, fatica ad occuparsi da sola delle due figlie e persino a effettuare una passeggiata in zona trafficata. Andrebbe poi considerato che l’assicurata è una mamma che sta crescendo da sola due figlie di meno di cinque anni. Tutti gli esempi riportati dall’amministrazione a sostegno della tesi di un infortunio di media gravità riguardano delle persone sole, nessun caso concerne una neomamma. Secondo l’avv. RA 1, tale circostanza “… dovrebbe giocare un ruolo importante nella valutazione del caso perché con un neonato in fasce ci si comporta e si reagisce - fisicamente e mentalmente - in modo molto diverso rispetto a quando si è soli, senza responsabilità famigliari. Si abbisogna anche di molti più aiuti esterni per potersi occupare dei figli, circostanza che non è stata considerata nella commisurazione dell'inabilità lavorativa, ma che nel caso concreto della ricorrente ha giocato un ruolo molto importante. Risulta quindi essere adempiuto il criterio relativo alla rilevanza del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell'infortunio. Nel caso concreto risulta essere adempiuto pure il criterio relativo al decorso sfavorevole della cura considerato che l'infortunio non è stato curato adeguatamente al momento dell'incidente dal personale del Pronto soccorso e la problematica lombare con sospetta frattura stata scoperta solo successivamente. Infine dagli atti medici emerge chiaramente che il criterio relativo alla persistenza dei dolori somatici è realizzato poiché la ricorrente soffre di dolori cronici, come attestato sia dalla perizia del Dr. __________ che dalla psichiatra che l'ha tutt'ora in cura (cfr. certificato Dr. med. __________: "in particolare dolore fisico cronico")”. (doc. I, pag. 11 e 12). Stante ciò, secondo l’avv. RA 1, andrebbe ammessa l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra la patologia psichica di cui soffre l’assicurata e l’evento del 19 ottobre 2018.
La patrocinatrice chiede infine che la ricorrente venga posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, visto che la sua situazione finanziaria è precaria, non percependo più alcun salario dal mese di ottobre 2020.
1.5. Il 16 dicembre 2020, l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da svariata documentazione.
1.6. Con la risposta di causa, la CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.7. In data 8 gennaio 2021, l’avv. RA 1 ha prodotto il rapporto di polizia relativo all’incidente stradale di cui è rimasta vittima la sua patrocinata (doc. VII-1). In quella sede, ella ha pure chiesto “che venga svolta una perizia medica attestante l’inabilità lavorativa a livello psichiatrico.” (doc. E).
1.8. Il 1° febbraio 2021, la CO 1 si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. X).
Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza alla rappresentante della ricorrente (doc. XI).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a interrompere dal 1° dicembre 2019 il proprio obbligo a prestazioni a dipendenza dell’infortunio dell’ottobre 2018, negando pure il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122 s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, la CO 1 ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2019 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del 19 ottobre 2018, in quanto “con verosimiglianza preponderante, per quanto riguarda i disturbi residui ancora presenti a carico del ginocchio destro, lo stato di salute si è stabilizzato al più tardi al momento della visita peritale ovvero il 12 novembre 2019. Per quanto riguarda i disturbi della colonna vertebrale, dal sacro al tratto cervicale, al più tardi a partire dal 12 novembre 2019 è stato raggiunto lo status quo sine”, mentre “gli stati e attacchi d'ansia, insonnia e mancanza di concentrazione”, che secondo l’assicuratore non correlano con un danno infortunistico oggettivabile, “dopo il 1° dicembre 2019, non costituiscono più una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico” (doc. A, pag. 9).
La decisione della CO 1 risulta essenzialmente fondata sul rapporto 14 novembre 2019 del dr. med. __________, medico fiduciario della __________ (doc. 127; traduzione in italiano agli atti sub doc. 132).
Da parte sua, la ricorrente sostiene invece che i disturbi di natura somatica e psichica di cui soffre sarebbero la conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio in disamina, tenuto pure conto che prima del noto incidente stradale ha sempre goduto di buona salute (cfr., in particolare, doc. I).
2.8. Dalla documentazione medica agli atti risulta che l’assicurata è portatrice di danni organici oggettivabili a livello del ginocchio destro e dell’osso sacro.
Secondo il rapporto 19 ottobre 2018 del Servizio di Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, ove l’assicurata ha ricevuto le prime cure, ella ha riportato fratture a livello del piatto tibiale mediale/laterale e delle spine tibiali in sede anteriore (doc. 23).
Dal 22 al 25 ottobre 2018, RI 1 è quindi stata degente presso il Servizio di chirurgia del nosocomio di __________. In quell’ambito, ella è stata sottoposta a un intervento artroscopico al ginocchio destro con lavaggio articolare per ematro e rifissazione transossea dell’avulsione del legamento crociato anteriore (doc. 56).
Dalla successiva documentazione medica risulta pure la diagnosi di piccola frattura non dislocata dell’osso sacro (cfr. doc. 100 e doc. 111).
Nel mese di novembre 2019, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del chirurgo ortopedico dr. med. __________.
In quell’occasione, lo specialista ha diagnosticato una frattura da avulsione del piatto tibiale a destra con lacerazione distale del legamento crociato anteriore con nuova fissazione in artroscopia del LCA e asportazione del materiale di osteosintesi nell’aprile 2019, come pure una contusione lombosacrale con possibile piccola frattura non dislocata del sacro ed esacerbazione del dolore. Egli ha inoltre refertato la presenza di una sindrome algica cronica (diagnosi differenziale: sindrome fibromialgica primaria e sindrome algica somatoforme), giudicata essere estranea all’infortunio assicurato.
Il dott. __________ ha quindi valutato la fattispecie nei seguenti termini:
" (…) I dolori alla schiena enfatizzati, non congrui alla situazione e descritti in maniera molto efficace, complicano da un lato la valutazione e non sono compatibili dall'altro con i dati clinici e radiologici. L'assicurata riferisce, ad esempio, che non può camminare nemmeno per dieci minuti e spesso zoppica, tuttavia presenta una muscolatura e callosità plantari simmetriche a sviluppo normale. L'intervento chirurgico al ginocchio ha avuto un ottimo risultato, con stabilità simmetrica e libera escursione motoria. Ciò si manifesta anche nelle mutevoli posizioni che l'assicurata assume da seduta, con le gambe l'una sull'altra.
I mutevoli movimenti in posizione seduta, l'atteggiamento libero del tronco e la posizione obliqua sul lettino, nonché la posizione prona con iperreclinazione, i movimenti attivi di torsione durante l'esame e la successione dei movimenti nello spogliarsi e nel rivestirsi non sono compatibili con una severa lombalgia, nonostante il movimento ostentatamente rallentato, il comportamento algico manifestato e il debole tono muscolare. Inoltre, le mutevoli posizioni sia del lato sia con le gambe accavallate e persino in posizione “alla turca” non sono compatibili con i forti dolori descritti a carico del sacro.
Nel complesso, l'assicurata sembra eccessivamente oberata dalla situazione, molto fissata sul suo stato e talvolta anche disperata.
Aspetti medico-assicurativi: i disturbi residui ancora presenti a carico del ginocchio destro sono da ricondurre all'infortunio. Tuttavia, la situazione si è stabilizza dopo la rimozione del materiale. I disturbi della colonna vertebrale, dal sacro al tratto cervicale, sono un aggravamento transitorio di una condizione già presente a carico del sistema muscolo-scheletrico; qui è stato raggiunto lo status quo sine.
Per quanto riguarda le conseguenze dovute all'infortunio a carico del ginocchio e del distretto lombosacrale, vi è quindi una piena capacità lavorativa.” (doc. 132, p. 7 s. – il corsivo è della redattrice)
Interrogato a proposito dell’insorgenza di un danno strutturale oggettivabile causato dall’evento traumatico, il medico fiduciario dell'assicuratore ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…) l'infortunio ha causato una frattura del piatto tibiale a destra con lacerazione ossea dell'inserzione distale del legamento crociato, che è stato nuovamente fissato in artroscopia. Inoltre, dal punto di vista radiologico è stata sospettata la diagnosi di una piccola frattura del sacro, che non riesco a vedere.
Nota: per il ginocchio operato, che rispetto al controlaterale si presenta alla visita dei risultati nella norma, si è raggiunto uno stato finale stabile.
La possibile piccola frattura non dislocata del sacro è ora consolidata con probabilità preponderante un anno dopo l'infortunio.
Il dott. __________ ha trovato una piccola lesione del labbro dell'anca sinistra, trattata in maniera conservativa. La degenerazione già visibile di entrambe le articolazioni dell'anca alla radiografia senza mezzo di contrasto è con probabilità preponderante una degenerazione preesistente, che alla visita odierna non ha presentato alcuna correlazione clinica.”
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del dott. __________, in base alla quale, da una parte, trattandosi del rachide lombo-sacrale, il nesso di causalità naturale si è estinto trascorso oltre un anno dall’infortunio e, dall’altra, lo stato infortunistico del ginocchio destro è da ritenere ormai stabilizzato.
Per quanto concerne il primo aspetto, questo Tribunale constata che il parere del medico consulente dell’assicuratore è conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STF U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985). Questa tesi dottrinale è peraltro stata recepita dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; STF 8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3; STF 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, STF 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e STF 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Nel caso di specie, dalla documentazione medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico avrebbe modificato strutturalmente lo stato preesistente del rachide nel senso richiesto dalla giurisprudenza federale (in questo senso, si veda il referto 16 luglio 2019 del dott. __________, in cui si legge che “pure l’ultima MRI della colonna lombare eseguita il 30.01.2019 non ha evidenziato patologie significative, nessun esito postraumatico e nessuna grave discopatia.” – il corsivo è della redattrice). Stante ciò, l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato del rachide (il dott. __________ parla in effetti di preesistenti dolori cronici di probabile origine funzionale-somatoforme, che hanno subito un peggioramento a seguito dell’evento infortunistico dell’ottobre 2018 – cfr. doc. 111). Pertanto, avendo la CO 1 riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino alla fine del mese di novembre 2019, essa ha rispettato la giurisprudenza appena evocata, avendo posto termine al versamento delle proprie prestazioni trascorso oltre un anno dal sinistro assicurato.
Per quanto concerne la piccola frattura non dislocata dell’osso sacro, oggettivata a margine all’esame di risonanza magnetica del 30 gennaio 2019, il dott. __________ ha affermato che, a distanza di un anno dall’infortunio, essa si è con probabilità preponderante consolidata (doc. 132, p. 9). Inoltre, nessuno degli specialisti intervenuti pretende che essa possa in qualche modo giustificare la sintomatologia denunciata dall’insorgente. Anzi, il fiduciario dell’assicuratore ha segnalato che “le mutevoli posizioni sia del lato sia con le gambe accavallate e persino in posizione “alla turca” non sono compatibili con i forti dolori descritti a carico del sacro.” (doc. 132, p. 8 – il corsivo è della redattrice).
Sul secondo aspetto, il TCA rileva che dalla documentazione medica agli atti non si evince che, dopo la rimozione del materiale di osteosintesi nell’aprile 2019, vi fossero ancora delle terapie atte a migliorare notevolmente le condizioni del ginocchio destro. Con rapporto del 22 maggio 2019, il fisioterapista __________ ha riferito che il recupero del ginocchio era “ad un buon livello, la mobilità è completa e stiamo proseguendo con esercizi di forza, propriocezione in carico monopodalico e perfezionamento della deambulazione.”, e ciò sebbene, a suo avviso, “probabilmente la situazione psico-emotiva legata al trauma subito sta rallentando il recupero, pertanto credo sia utile proseguire il percorso intrapreso considerando che la paziente è molto motivata a tornare ad uno stato di benessere e si sta impegnando per eseguire al meglio gli esercizi proposti e per seguire tutte le indicazioni ricevute.” (doc. 101). D’altro canto, a margine della consultazione del 15 luglio 2019, il reumatologo dott. __________ non ha refertato problemi specifici al ginocchio destro (“Stato articolare ai quattro arti privo di particolarità di rilievo”) e non ha neppure formulato delle specifiche proposte terapeutiche. Egli ha peraltro fatto stato della presenza di una “… diffusa importante dolenzia alla palpazione dell’intero sistema locomotore, ben oltre ai classici tender points fibromialgici (allodinia)”, che ha inquadrato nella diagnosi di sindrome del dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme) (doc. 111). Infine, non può essere ignorato come la patrocinatrice della ricorrente nemmeno pretenda, producendo in proposito pareri specialistici divergenti, che lo stato del ginocchio destro non sarebbe stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Il TCA non può peraltro seguire la rappresentante dell’assicurata laddove fa valere che il referto del dott. __________ contiene delle inesattezze (il fiduciario ha scritto che, al momento dell’incidente, la figlia __________ si trovava nel passeggino, quando in realtà era nel marsupio), che farebbero “… presumere la leggerezza con la quale il caso è stato trattato dall’assicurazione” (doc. I, p. 5). In effetti, l’inesattezza evidenziata dall’avv. RA 1 non è atta a sminuire il valore probatorio riconosciuto alla valutazione del medico fiduciario.
Applicando il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), questo Tribunale ritiene dunque dimostrato che, a far tempo dal 1° dicembre 2019, i disturbi interessanti il rachide non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l’infortunio dell’ottobre 2018 e che, da quello stesso momento, lo stato del ginocchio destro, ancora imputabile all’evento assicurato, si era stabilizzato con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera).
2.9. Secondo l’amministrazione, la ricorrente presenta pure dei disturbi risultati privi di sostrato organico oggettivabile, segnatamente una sindrome algica generalizzata a carattere fibromialgico, difficoltà di concentrazione e una problematica psichica (una sindrome da disadattamento [ICD10: F43.2], caratterizzata da “ansia, calo del tono dell’umore, pianto improvviso, senso di ingiustizia, senso di perdita delle proprie potenzialità, astenia, facile faticabilità, irritabilità, e in particolare dolore fisico cronico”, secondo il rapporto 6 novembre 2020 della psichiatra curante [doc. C]).
Questa Corte concorda che, in effetti, per la complessa sintomatologia denunciata da RI 1 non è stata trovata sufficiente correlazione con un danno organico oggettivabile. Proprio in questo senso si è del resto espresso anche lo specialista in reumatologia consultato privatamente dall’assicurata, a margine della consultazione del 15 luglio 2019 (doc. 111, p. 1: “Da allora i dolori all’intero sistema locomotore si sono sempre più aggravati, accompagnati inoltre da innumerevoli disturbi neurovegetativi, per i quali è già stata ampiamente indagata negli ultimi mesi senza che si siano riscontrate patologie significative.” – il corsivo è della redattrice).
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_261/2019 dell’8 luglio 2019 consid. 3 e riferimenti; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TF ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
2.10. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
In proposito, va innanzitutto osservato che i disturbi al rachide al più tardi dal 1° dicembre 2019 non si trovavano più in nesso causale naturale con l’evento assicurato, ragione per la quale gli eventuali relativi trattamenti non impediscono di concludere alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico. D’altro canto, è stato accertato che, a far tempo sempre dal mese di dicembre 2019, lo stato del ginocchio destro si era stabilizzato, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei sensibili miglioramenti. Infine, nella misura in cui gli eventuali provvedimenti terapeutici non concernono un danno alla salute somatico (disturbi psichici – cfr. STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.1: “Die Prüfung der Adäquanz eines Kausalzusammenhangs ist bei Anwendung der Praxis zu den psychischen Unfallfolgen (BGE 115 V 133) in jenem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem von der Fortsetzung der auf die somatischen Leiden gerichteten ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des unfallbedingten Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann (BGE 134 V 109 E. 6.1 S. 116; Urteil 8C_295/2013 vom 25. September 2013 E. 3.1).” – il corsivo è della redattrice), rispettivamente riguardano dei disturbi alla salute che si impongono come somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico, non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal mese di dicembre 2019 con esame dell’adeguatezza (cfr. la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R., FMH Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau T., Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med. I., Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der Versicherte arbeite weiterhin zu 75 % bis Ende Februar 2012; angesichts der weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik Y. beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen ...” – il corsivo è della redattrice).
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, in assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, in ossequio alla giurisprudenza evocata al consid. 2.5., occorre procedere a un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
2.11. Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha classificato l’infortunio di cui è rimasta vittima la ricorrente nella categoria di quelli di media gravità in senso stretto. Quindi, dopo aver escluso l’adempimento di cinque dei sette criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale (circostanze particolarmente drammatiche o spettacolari, lesioni particolarmente gravi o pericolose per la sua vita, cura medica dalla durata eccezionalmente lunga, cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio, nonché decorso sfavorevole della cura e complicazioni rilevanti) e averne lasciato indecisi i restanti due (dolori somatici persistenti, grado e durata dell’incapacità lavorativa), la CO 1 ha concluso che i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (compresi quelli psichici) denunciati dopo il 1° dicembre 2019, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’infortunio dell’ottobre 2018 (cfr. doc. A). Con la propria impugnativa, l’assicurata pare non contestare la qualifica dell’infortunio operata dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 10: “Trattandosi di un infortunio di tipo medio devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo … - il corsivo è della redattrice), ma ha sostenuto che occorrerebbe ammettere l’adeguatezza del legame causale a fronte dell’adempimento di tre dei criteri di rilievo richiesti dalla giurisprudenza, ossia quello della rilevanza del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell’infortunio, visto che a distanza di oltre due anni dall’infortunio non è ancora riuscita a rientrare al lavoro, quello del decorso sfavorevole della cura, considerato che al momento dell’incidente non è stata curata adeguatamente dai sanitari del Servizio di PS essendo stata scoperta solo successivamente la problematica lombare con sospetta frattura dell’osso sacro e, infine, quello dei persistenti dolori somatici, dato che soffre di dolori cronici come lo attestano sia il dott. __________ sia la psichiatra curante (cfr. doc. I, pag. 10 s.).
2.12. Chiamato a pronunciarsi, posto che si è trattato di un investimento a bassa velocità – dal rapporto di polizia prodotto sub doc. E risulta in effetti che la velocità dell’autoveicolo era di circa 20 km/h -, e che, secondo la giurisprudenza federale, in questo contesto occorre tenere conto della dinamica oggettiva dell’evento senza considerare le conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il TCA concorda con la classificazione proposta dall’assicuratore.
Del resto, è utile segnalare che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato quale infortunio di media gravità il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TF ha classificato quale infortunio di grado medio, escludendo che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. Da parte sua, questo Tribunale ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione nel quale un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali riportando una trauma cranico con commotio cerebri e ferita lacero-contusa del cuoio capelluto della regione parietale sinistra e una contusione dell'emibacino destro oltre ad una frattura della testa della fibula con edema osseo al piatto tibiale esterno a destra (STCA 35.2015.110 del 6 luglio 2016 consid. 2.11., cresciuta incontestata in giudicato), l’incidente stradale nel quale un assicurato è stato investito da un’autovettura riportando la frattura del collo del femore sinistro, trattata con l’impianto di una protesi totale dell’anca (STCA 35.2014.97 del 30 giugno 2015 consid. 2.2.5., cresciuta incontestata in giudicato), come pure il sinistro in cui un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).
Dalla giurisprudenza federale non risulta peraltro che per classificare un evento traumatico, si debbano prendere in considerazione fattori legati alla persona infortunata, ad esempio, in concreto, il fatto che RI 1 è una neomamma e non una persona sola.
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TF. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
Così come già indicato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.11.), la rappresentante della ricorrente pretende che, nel caso di specie, sarebbero adempiuti tre dei criteri di rilievo, la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Per quanto riguarda il primo criterio, il TCA non può seguire la rappresentante dell’assicurata laddove fa valere che esso sarebbe soddisfatto in quanto la frattura composta dell’osso sacro è stata diagnosticata soltanto con grande ritardo. In effetti, a prescindere dal fatto che l’esistenza stessa della frattura in questione, a detta del dott. __________, sarebbe dubbia, l’avv. RA 1 non dimostra in che modo la sua diagnosi tardiva avrebbe aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio. Del resto, è già stato sottolineato come nessun specialista pretenda che la frattura sia suscettibile di giustificare la complessa sintomatologia denunciata dall’insorgente.
D’altro canto, posto che i disturbi che non correlano con un danno organico oggettivabile (compresi quelli psichici) non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa), che i disturbi (organici) interessanti il rachide si sono trovati in relazione di causalità naturale con l’infortunio soltanto sino al 30 novembre 2019 e che, così come verrà meglio precisato in seguito, i soli disturbi residuali al ginocchio destro non hanno giustificato un’inabilità lavorativa oltre quella medesima data, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti il criterio dei disturbi somatici persistenti e quello del grado e la durata dell'incapacità lavorativa. A quest’ultimo proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, il criterio in questione è adempiuto in presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit"; cfr. STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati; in casu, poco più di un anno). Inoltre, la sua realizzazione deve essere negata nella misura in cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2; STF 8C_ 608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3; STF 8C_475/2018 del 5 settembre 2019 consid. 5.3.4).
In queste condizioni, il fatto che, in quanto neomamma, la ricorrente abbisogna di “molti più aiuti esterni per potersi occupare dei figli, …” (doc. I, p. 11), è una circostanza inconferente nel quadro della valutazione del criterio del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Sebbene non oggetto di censura da parte della rappresentante dell’insorgente, questo Tribunale rileva che per le medesime ragioni che hanno giustificato la mancata realizzazione dei criteri dei disturbi somatici persistenti e del grado e durata dell'incapacità lavorativa, non possono essere considerati adempiuti nemmeno quelli della durata eccezionalmente lunga della cura medica e del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute.
D’altro canto, la ricorrente ha sì riportato delle fratture a livello dell’articolazione del ginocchio destro, così come una contusione lombo-sacrale con, possibile, frattura composta dell’osso sacro, tuttavia esse non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7, concernente una pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II, nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso brachiale oppure lesione radicolare a sinistra; STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo; STF 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un pneumotorace; STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8; STF U 36/05, U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale; STF U 31/03, 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure STF U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della clavicola; si veda inoltre STCA 35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che aveva riportato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei corpi vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi trasversa di D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla sinistra, addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro glenoideo).
Per quanto concerne infine il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1). Al riguardo, se è vero che la Corte federale ha già avuto modo di negare la realizzazione di questo criterio, trattandosi proprio di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5), in concreto, non può essere ignorato che RI 1 aveva con sé, dentro a un marsupio, la figlioletta di soli cinque mesi, la quale, a causa dell’urto, è dunque caduta a terra assieme alla madre. Secondo il TCA, ciò consente di ritenere realizzato il criterio in esame, anche se non con una particolare incisività tenuto conto che la bambina è fortunatamente uscita illesa dall’incidente.
Posto come soltanto uno dei criteri di rilievo sia risultato adempiuto (senza una particolare intensità), si deve concludere che i disturbi risultati privi di sostrato organico oggettivabile (compresi quelli di natura psichica) denunciati dall’insorgente dopo il 30 novembre 2019, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole il 19 ottobre 2018. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2019.
Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta dalla rappresentante della ricorrente (cfr. doc. VII).
2.13. Sulla scorta di tutto quanto precede, questa Corte ritiene dunque accertato che, posteriormente al 30 novembre 2019, i soli disturbi ancora a carico della CO 1 erano quelli localizzati al ginocchio destro.
In base all’apprezzamento espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________ - dal quale il TCA non ha alcun valido motivo di discostarsi, considerato anche che agli atti di causa non figurano pareri specialistici divergenti -, tenuto conto dei soli disturbi al ginocchio destro, RI 1 ha ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione di responsabile marketing e comunicazione della società di gestione di un esercizio pubblico (cfr. doc. 132, p. 8).
Ora, l’esistenza di una completa capacità nella sua precedente attività lavorativa, esclude di per sé che la ricorrente subisca una qualsiasi perdita di guadagno a causa dell’infortunio assicurato, circostanza che esclude, a sua volta, il diritto a una rendita d’invalidità.
Sempre secondo il medico consulente, la menomazione interessante il ginocchio destro non raggiunge un’importanza tale da fondare il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità ex art. 24 LAINF (cfr. doc. 132, p. 9). Anche su questo punto, il dott. __________ merita di essere seguito.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha negato il diritto a ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° dicembre 2019, deve essere confermata in questa sede.
Non consente di giungere a un esito diverso la circostanza, sollevata nel ricorso, secondo la quale la data dell’infortunio indicata nella decisione impugnata, è errata (9 ottobre 2019 anziché 19 ottobre 2018). Parimenti dicasi per la censura secondo cui l’assicurata avrebbe ricevuto soltanto la traduzione in lingua italiana, e non la versione originale in lingua tedesca, della perizia del dr. med. __________. In proposito, va rilevato che il referto in lingua tedesca fa parte dell’incarto prodotto con la risposta di causa, di modo che esso era a disposizione della patrocinatrice prima che ella inoltrasse lo scritto dell’8 gennaio 2021, con il quale si è limitata a trasmettere il rapporto di polizia e a chiedere l’esperimento di una perizia psichiatrica.
L’insorgente non può dedurre nulla a suo vantaggio neppure dalla circostanza che la CO 1 ha emanato la decisione su opposizione soltanto il 26 ottobre 2020, ovvero a distanza di ben 10 mesi dall’opposizione e senza che nel frattempo fossero stati esperiti ulteriori accertamenti medici. In sostanza, l’avv. RA 1 rimprovera all’amministrazione una violazione del principio di celerità in relazione all’emanazione della decisione su opposizione e, quindi, implicitamente, una ritardata giustizia.
Al riguardo, il TCA deve limitarsi a constatare che la censura di ritardata giustizia risulta intempestiva e priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel frattempo rilasciato la decisione di sua competenza.
2.14. Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 14).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, nubile, madre di due figlie (__________ nata nel 2015 e __________ nata nel 2018) e senza un’attività lucrativa a partire da ottobre 2020, dispone, quali sole entrate, degli assegni familiari (fr. 400/mese) e degli alimenti per la figlia __________ (circa fr. 400/mese), per un totale mensile di fr. 800. L’assicurata ha dichiarato di non possedere sostanza.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’insorgente deve essere applicato l’importo base mensile per debitore che vive da solo pari a fr. 1'200, al quale devono essere aggiunti fr. 800 destinati al mantenimento delle due figlie (fr. 400 x 2), importi stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.
Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Ora, già soltanto considerando l’importo base mensile, senza nemmeno aggiungere il supplemento del 15-25% stabilito dalla giurisprudenza federale, RI 1 deve essere dichiarata indigente.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti