Incarto n. 35.2019.34

dc/gm

Lugano 12 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2019 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2019 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 21 giugno 2018 RI 1, nato nel 1954, titolare dal 2003 della __________, ha comunicato ad CO 1 di essersi infortunato il 12 giugno 2018 alle ore 19:30 presso la sua __________ a __________ precisando che “stavo scendendo le scale ed ho sentito un colpo al ginocchio destro ed un forte dolore menisco rotto” (cfr. Doc. 1A1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 agosto 2018 l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi al ginocchio destro non erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ad un infortunio (doc. 1A6).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A 8), in data 8 febbraio 2019 l’amministrazione ha nuovamente rifiutato di assumere il caso rilevando:

" (…) Considerata la dinamica dichiarata dell'evento si deve in primo luogo escludere la presenza di un infortunio ai sensi giuridici della giurisprudenza esposta sopra. Non è reso verosimile né tantomeno dimostrato un evento straordinario, la presenza di un movimento scoordinato o di uno sforzo manifestamente eccessivo che possa rientrare nella nozione di infortunio. La discesa da scalini o da un pendio, per l'attività di viticoltore, è manifestamente usuale.

Si rileva inoltre che solo in una fase successiva della trattazione del dossier, l'assicurato ha precisato che l'altezza dei gradini in questione era superiore a quella usuale o che stesse utilizzando un attrezzo a spalla per la cimatura della __________. Tali dichiarazioni non sono comunque proprie a rendere verosimile un movimento scoordinato o uno sforzo manifestamente straordinario, la precedenza andrebbe comunque data alla dichiarazione della prima ora, secondo cui è stata indicata una semplice discesa dalle scale.

Per tutte queste ragioni non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA e della giurisprudenza succitata.

2.8

Resta da esaminare se un'eventuale presa a carico possa fondarsi su una lesione parificabile a infortunio ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF.

Secondo la documentazione medica, in particolare il referto del Dr. med. Häuptli, la lesione lamentata dall'assicurato rientrerebbe di principio nel novero legale. Tuttavia, alla luce dei pregressi operatori dell'assicurato (interventi al menisco) e della situazione di stato di degenerazione tissutale avanzato constatato tramite gli esami clinici, secondo il necessario grado di verosimiglianza preponderante, le problematiche lamentate sono da considerare quali conseguenza di un processo degenerativo, ragione per cui l'assicuratore è in ogni caso esonerato dall'obbligo di erogare prestazioni.

A titolo abbondanziale si rileva comunque che l'assicurato, cui incombe l'onere probatorio, non ha potuto in ogni caso dimostrare che la problematica lamentata sia effettivamente insorta solo a seguito dell'evento e non fosse preesistente. (…)” (Doc. O)

1.3. Contro la citata decisione su opposizione, l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore chiede che il caso venga assunto da CO 1 in quanto ci troviamo in presenza sia di un infortunio sia di una lesione parificabile.

Dopo avere esplicitamente richiamato quanto dichiarato dall’assicurato il 19 luglio 2018, egli ha in particolare rilevato:

" (…) Di fatto, per chiunque sia anche soltanto minimamente cognito di viticoltura, la situazione non può che apparire assolutamente chiara e coerente. In Ticino ed in particolare nel __________, compresa la zona di __________, la maggior parte dei __________ si trovano sui pendii e, per poter permettere lo sfruttamento del terreno a __________, si impone organizzare i mappali con dei terrazzamenti, lungo i quali scorrono i filari, per il che, per spostarsi da un terrazzamento all'altro, senza percorrere tutta la lunghezza dello stesso, può capitare, ed è eccezionalmente capitato in questo caso, che ci si sposti da un livello all'altro, ciò che peraltro ha indotto, in un primo momento, il signor RI 1 a dichiarare che stesse "...scendendo le scale...". Ma tant'è. Nel frattempo, sia il medico di fiducia del signor RI 1, dr. med. __________, sia gli specialisti consultati, per il tramite del suo medico, da parte dell'assicurato stesso, in particolare il dr. med. __________, hanno attestato la gravità della situazione e pure l'inabilità lavorativa dell'assicurato, il quale pure si è sottoposto il 15 giugno 2018 ad un esame radiologico presso l'Istituto __________.

(…).

Secondo CO 1, la quale di nuovo cita a piene mani dottrina e giurisprudenza, in modo peraltro corretto, ma interpretandone i contenuti secondo quanto le fa comodo, "...in presenza di descrizioni differenti dell'evento, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono...". Ora, se poniamo mente a quanto realmente è successo, sorgono spontanee due obiezioni alle conclusioni che CO 1 sembrerebbe voler tirare con riferimento a dottrina e giurisprudenza riferibili all'applicazione dell'art. 4 LPGA. La prima risiede nel fatto che la dichiarazione originale, ovvero quella secondo cui il signor RI 1 scendeva dalle scale, non è senz'altro dettagliata, come invece le citate dottrina e giurisprudenza imporrebbero. La seconda è riferita al fatto che, precisando che gli scalini in realtà sono i terrazzamenti e che il movimento di scendere le scale è in realtà il movimento di scendere dai terrazzamenti, non è assolutamente in contraddizione. Ecco quindi che già soltanto per questi due aspetti la dottrina e la giurisprudenza alle quali la decisione impugnata si riferisce, sebbene il ricorrente non abbia nulle di ridire, non si attagliano di nuovo alla tesi che CO 1 vorrebbe qui arditamente sostenere. Le precisazioni del 27 luglio 2018 del signor RI 1, inviate per iscritto all'attenzione del signor __________ di CO 1, dovevano pertanto essere prese in considerazione e, a maggior ragione, indipendentemente dal tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAINF, sul quale torneremo più avanti, la fattispecie rientra pienamente nella definizione di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Anche da questo punto di vista, pertanto, la copertura doveva essere concessa.

(…).

CO 1 "liquida" la possibilità dell'applicazione dell'art. 6 cpv 2 LAINF lett. c in poche righe (si rinvia a questo proposito a quanto menzionato al punto 2.8 della decisione su opposizione). Ciò anche perché effettivamente, e lo si può comprendere, ad CO 1 non conviene certo concentrarsi su questa base legale, la quale, oltretutto e probabilmente non del tutto casualmente, non è stata presa in considerazione nel motivare la prima decisione e di fatto corre manifestamente in aiuto delle tesi del qui ricorrente, senza dimenticare che di fatto trattasi di lex specialis, proprio per rapporto all'art. 4 LPGA. II danno al menisco alla lettera c della summenzionata norma è infatti espressamente menzionato e non vi è pertanto necessità di dover disquisire circa le circostanze che, di caso in caso, giustificano l'applicabilità dell'art. 4 LPGA. L'unica via di fuga che potrebbe essere imboccata dall'Assicurazione, e che del resto l'Assicurazione ha imboccato, era effettivamente quella di speculare sul fatto che nel 1986, data nella quale il signor RI 1 aveva già subito un'operazione al menisco, rappresentasse una situazione pregressa tale da escludere un legame di causalità tra l'avvenimento del 12 giugno 2018 e lo stato attuale del ginocchio del signor RI 1. A torto in ogni modo, dal momento che il dr. med. __________, così come già riferito in entrata del presente ricorso, a suo tempo aveva chiaramente stabilito che "...alle due ginocchia fino a poco tempo fa nessun grande problema, fino a episodio di trauma ginocchio destro...". Detto altrimenti non vi sono elementi che permettono di sfuggire dal campo di applicazione dell'ad. 6 cpv 2 lett. c LAINF e inoltre il parere dei medici CO 1, che non hanno nemmeno visitato il signor RI 1, qui non fa manifestamente testo. Vero è che, di norma, in caso di dubbio, prevale il parere del medico di fiducia dell'Assicurazione, ma ciò entro certi limiti. Nel caso concreto uno di questi è sicura-mente il fatto che il medico di fiducia dell'assicurazione abbia effettivamente potuto visitare l'assicurato, ciò che non è qui manifestamente avvenuto. (…)” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta di causa dell’11 marzo 2019, il patrocinatore dell’assicuratore LAINF ha innanzitutto sviluppato le seguenti considerazioni in merito alla descrizione dell’evento del 12 giugno 2018:

" (…) Nel caso concreto, nel formulario di annuncio di infortunio 21 giugno 2018, l'assicurato ha indicato che l'evento si è svolto "scendendo le scale". Benché il formulario richiedesse espressamente di indicare se fossero coinvolti attrezzi, veicoli o altre persone, nella dichiarazione non è stato indicato nulla. Si noti inoltre che nella dichiarazione della prima ora dell'assicurato (che ha ben distinto di essere attivo sia in __________, sia in __________), il luogo dell'infortunio è stato descritto come "la __________ a __________" (cfr. all. A1).

Per contro, solo il 14 settembre 2019, l'assicurato ha per la prima volta sostenuto di essersi infortunato cambiando livello su un forte pendio, eseguendo la cimatura della __________ con un attrezzo a spalla (all. A8).

Contrariamente alle tesi del ricorso, le due dichiarazioni non sono dunque univoche e tantomeno concordi. Vi è una differenza sia nel luogo dell'evento (da una parte la "__________ di __________", dall'altra un "forte pendio" __________), sia nella dinamica dello stesso ("scendendo le scale" senza particolari strumenti o attrezzi, rispetto a "cambiando livello dall'alto al basso" in __________, con un attrezzo a spalla). In tale situazione la preferenza è stata correttamente data alla dichiarazione della prima ora, secondo cui l'evento è occorso semplicemente scendendo le scale presso la __________ di __________, senza altre particolarità.

Si tratta comunque qui di una disquisizione di scarsa rilevanza siccome, come si vedrà in seguito, non sono comunque adempiuti i requisiti dell'art. 4 LPGA per considerare un infortunio anche volendo seguire la dichiarazione successiva del ricorrente. (…)” (Doc. IV)

Il rappresentante dell’assicuratore contro gli infortuni ha poi ribadito che non ci troviamo in presenza di un infortunio e al riguardo ha rilevato:

" (…) Alla luce di quanto sopra va scartata in primo luogo l'ipotesi di un movimento scombinato, dato che in nessun caso l'assicurato ha sostenuto di essere incorso in un tale movimento e che comunque, tenuto conto della sua attività di viticoltore, la discesa di scale o persino la cimatura di una __________ in pendio non può comunque essere qualificato di manifestamente insolito o fuori programma. Diverso avrebbe potuto forse essere il caso in cui l'assicurato fosse caduto dalle scale o avesse compiuto un movimento brusco scendendo le balze del terreno in __________, ciò che tuttavia non è avvenuto e neppure è mai stato comprovato o dichiarato dal ricorrente.

In secondo luogo non può nel concreto essere riconosciuto uno sforzo manifestamente eccessivo posto che nulla agli atti ne ha potuto comprovare la presenza. Il ricorrente si limita infatti ad indicare che sarebbe manifestamente dato uno sforzo eccessivo, siccome sarebbe passato da un terrazzamento all'altro, superando in modo evidente le sollecitazioni a cui sarebbe abitualmente sottoposto. Una simile tesi, puramente soggettiva, non può essere seguita e anzi, conferma tutt'al più che l'evento si sia svolto nell'abituale attività lavorativa dell'assicurato e senza che fossero compiuti sforzi manifestamente eccessivi.

Pertanto, quand'anche si volesse seguire la dinamica dell'evento sostenuta nel ricorso, non sarebbe dato alcun fattore straordinario per cui debba essere riconosciuto un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Ciò vale, a maggior ragione, considerando la descrizione della prima ora, secondo cui la problematica è in realtà insorta nel semplice atto di scendere le scale presso la __________ di __________. (…)” (Doc. IV)

Infine, il rappresentante di CO 1 ritiene che è stata fornita la prova relativa all’esonero della presa a carico di una lesione parificabile:

" (…) Vero che, come anche espressamente indicato nella decisione impugnata, le lesioni del menisco possano di principio rientrare nel novero delle lesioni parificabili ai postumi d'infortunio secondo l'art. 6 cpv. 2 LAINF. Tuttavia, secondo i materiali legislativi e la giurisprudenza, le lesioni corporali figuranti nell'elenco della norma di legge devono essere coperte dall'assicuratore infortuni soltanto laddove quest'ultimo non sia in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o all'usura (FF 2014 6846-6847; TCA 35.2017.105 del 22 gennaio 2018, consid. 2.6.).

Si ricorda che in presenza di valutazioni mediche concordanti, spetta all'assicurato l'onere della prova di insinuare il dubbio in merito alla concludenza e all'attendibilità delle valutazioni dei medici fiduciari dell'assicurazione agli atti. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette infatti di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 351 seg; TCA 35.2017.7 del 4 luglio 2017, consid. 2.6).

5.2.

Ora, tutti i referti medici agli atti evidenziano che lo stato del ginocchio destro dell'assicurato è susseguente a pregressi interventi e lesioni (di una certa rilevanza). In particolare, il referto della RM cui l'assicurato si è sottoposto in data 14 giugno 2018, conclude per un "probabile stato dopo mensicectomia parziale del corno posteriore e della porzione intermedia del menisco mediale" (all. M4). D'altronde, dalla documentazione medica agli atti risulta infatti che il ricorrente si era già in passato sottoposto a interventi al menisco per entrambe le ginocchia.

Per tale quadro clinico, il Dr. med. __________ aveva dunque rettamente valutato che la problematica lamentata fosse, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, riconducibile a postumi postoperatori e dunque a fenomeni degenerativi (all. M10). Si tratta di quanto confermato anche dal Dr. Med. __________, secondo cui "l'intera area del corno del menisco residuo evidenzia uno stato di degenerazione tissutale avanzato, inteso come meniscosi conseguente a un precedente intervento al menisco, per cui la lesione è da interpretare prevalentemente quale conseguenza di un processo degenerativo" (all. M12). Tali valutazioni sono concordanti, compiutamente motivate e convincenti.

La tesi del ricorso per contro, secondo cui il Dr. Med. __________ ha indicato nel documento 25 giugno 2018 (doc. H del ricorso) "alle due ginocchia fino a poco tempo fa nessun grande problema, fino a episodio di trauma ginocchio destro scendendo le scale", non permette di mettere in dubbio le valutazioni dei medici coinvolti dall'assicurazione. Conferma tutt'al più che l'evento abbia unicamente reso sintomatico uno stato preesistente, ma non permette certo di mettere in dubbio che le problematiche lamentate dall'assicurato siano da ricondurre ad uno stato patologico degenerativo, onere che gravava il ricorrente. D'altronde, secondo la giurisprudenza, il ragionamento secondo cui il solo fatto d'essere insorto dopo un evento infortunistico, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb; Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Per queste ragioni la decisione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in ha negato un obbligo assicurativo basato sull'art. 6 cpv. 2 LAINF. (…)” (Doc. IV)

1.5. Il 12 marzo 2019, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 21 marzo 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un certificato del dott. __________, che “meglio inquadra, indipendentemente dalle interpretazioni dell’Assicurazione, i precedenti certificati dello stesso medico curante” (cfr. Doc. V).

Nel certificato del 20 marzo 2019 il dott. __________ ha rilevato:

" (…) confermo la tesi di trauma nuovo di questo incidente malgrado gli interventi pregressi noti.

Fino al momento di questo nuovo incidente, ovvero il 12.06.2018, il paziente stava bene e non aveva nessun problema.

È da considerare dunque come nuovo incidente. (…)” (Doc. Q)

Il 29 marzo 2019 il patrocinatore diCO 1 ha osservato:

" (…) Lo scritto di controparte e la lettera del Dr. Med. __________ confermano tutt'al più che prima dell'evento l'assicurato non lamentasse alcun problema e che si tratti di una nuova problematica. Potrebbe potenzialmente anche essere vero, ma ciò non muta in nulla le tesi di risposta, per cui anche un "nuovo" evento si è limitato a scatenare una sintomatologia degenerativa già esistente (ciò che non permette comunque una presa a carico da parte dell'assicurazione). (…)” (Doc. VII)

in diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante il ginocchio destro, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili prevalentemente all’usura o a una malattia.

Con la revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Secondo il nuovo diritto, l’assicuratore LAINF in presenza di una di queste lesioni è liberato dal proprio obbligo a prestazioni se dimostra che la lesione è causata in maniera preponderante da una malattia e quindi che si è in presenza di una degenerazione.

In proposito, la dottrina precisa che “(…) gemäss dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 2 UVG besteht auch bei Vorliegen einer Listenverletzung eine Leistungspflicht nur dann, soweit die Körperschädigung “nicht vorwiegen auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen” ist. Dabei ist “vorwiegend” wohl analog zu Art. 9 Abs. 1 UVG zu verstehen, mithin darf die Abnützung oder Erkrankung nicht mehr als 50% aller mitwirkenden Ursachen ausmachen (…)” (cfr. André Nabold in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 6 N. 44 e 45. p. 101 e riferimenti citati – il corsivo è del redattore).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nell’evenienza concreta, RI 1, nella sua qualità di datore di lavoro e nel contempo di assicurato, nell’“Annuncio di infortunio LAINF” ha dichiarato che, il 12 giugno 2018 alle ore 19.30, presso la sua __________ a __________:

" Stavo scendendo le scale ed ho sentito un colpo al ginocchio destro ed un forte dolore menisco rotto” (doc. A 1).

Il 19 luglio 2018, CO 1 ha inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:

" (…) Il sinistro summenzionato non soddisfa i criteri elencati, per cui – dal punto di vista giuridico – non si tratta nè di un infortunio nè di una lesione corporale analoga ad infortunio e soggetta all’obbligo di indennizzo. Di conseguenza, non sussiste alcun diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

La invitiamo a rivolgersi alla sua cassa malati per appurare un’eventuale assunzione dei costi da parte sua.

A richiesta emetteremo una decisione formale contro la quale avrà la possibilità di opporsi.” (Doc. A 3)

Il 27 luglio 2018, RI 1 ha così risposto:

" (…) L’incidente che ho subito il 16.06.2018 alle 19:30 ed il relativo infortunio è avvenuto mentre stavo eseguendo lavori di cimatura in __________. Il __________ si trova in forte pendio ed il passaggio da un filare all’altro è fatto con dei gradini che hanno un’altezza molto più elevata di un normale gradino.

Scendendo da uno di questi scalini ho sentito un forte dolore, tale da avermi dato problemi motori per il rientro a casa.

Il giorno dopo il ginocchio si è gonfiato come una palla ed i dolori erano molto acuti e di conseguenza mi sono fatto immediatamente visitare dal Dr. __________.

Dalle diagnosi dei medici Dr. __________ e Dr. __________ è ovvio si tratti di infortunio.” (Doc. A 4)

Con decisione formale del 30 agosto 2018, CO 1 ha rifiutato di assumere il caso sostenendo che non è intervenuto nessun fattore esterno straordinario (cfr. doc. A 6).

Nella sua opposizione del 14 settembre 2018 l’assicurato si è così espresso:

" (…) Ribadisco il fatto che quanto mi è successo è la conseguenza di un cambiamento di livello dall’alto verso il basso mentre stavo eseguendo la cimatura della __________ in un __________ di forte pendio.

Eseguo la cimatura eseguo con un attrezzo a spalla.

Quanto sopra menzionato, rispecchia perfettamente l’art. 4 della LPGA.

La diagnosi del Dr. __________ dopo una prima visita è stata rottura del menisco, art. 4 della LPGA.

La successiva visita dalla specialista Dr. __________ ha confermato la rottura del menisco art. 4 della LPGA.” (Doc. A 8)

2.8. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018; DTF 143 V 168 consid. 5.2.2. pag. 174; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso di specie, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento del 12 giugno 2018, su quanto figura nel formulario di annuncio di infortunio, compilato e firmato dall’assicurato stesso, il quale ha indicato che stava scendendo le scale della sua __________ di __________ ed ha sentito un colpo al ginocchio destro.

Questa versione dei fatti risulta più credibile rispetto a quella esposta in un secondo momento e cioè che l’evento è avvenuto effettuando “un cambiamento di livello dall’alto verso il basso mentre stava eseguendo la cimatura della __________ in un __________ di forte pendio”.

Ciò si giustifica tanto più se si considera che nel formulario “Annuncio di infortunio” egli ha indicato quale abituale posto di lavoro sia la __________ sia la __________ (cfr. doc. A 1).

Il medico curante dott. __________ nel suo certificato del 9 luglio 2018 ha peraltro precisato di avere effettuato un esame clinico il 13 giugno 2018 ricordando che l’assicurato il 12 giugno 2018 “scendendo le scale ha subito un trauma al ginocchio destro” (cfr. doc. M 3 – il corsivo è del redattore). Anche il dott. __________, nel suo certificato del 25 giugno 2019, ha utilizzato i termini “scendendo le scale” (cfr. doc. M 4 – il corsivo è del redattore).

2.9. Nella presente fattispecie, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).

Affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).

Alla luce di quanto esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8) occorre subito escludere che siamo in presenza di uno sforzo eccessivo.

D’altra parte, il semplice fatto di scendere le scale della __________, senza che sia intervenuto nulla di particolare (ad esempio una caduta o una scivolata), non permette di concludere per l’esistenza di un movimento scoordinato.

Come giustamente rilevato dall’assicuratore convenuto, la stessa conclusione si imporrebbe pure volendo per ipotesi seguire la versione dai fatti fornita dall’assicurato in un secondo tempo.

Infatti, anche la cimatura di una __________ posta in pendio è abituale per un __________, a meno che non avvenga qualcosa di manifestamente insolito (come un movimento brusco per non inciampare).

Il TCA deve così concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.10. Resta da stabilire se il caso deve essere assunto dall’assicuratore contro gli infortuni sulla base dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

L’amministrazione lo nega, sostenendo che il danno alla salute accertato, pur rientrando nella lista delle lesioni parificabili previste all’art. 6 cpv. 2 LAINF, (e precisamente sotto la lett. c: “lacerazioni del menisco”), non deve essere assunto in quanto dovuto prevalentemente all’usura o a una malattia.

Nel già citato certificato del 9 luglio 2018, il dott. __________, specialista FMH in medicina generale, ha posto la diagnosi di:

" - versamento intraarticolare al ginocchio destro post-traumatico

  • stato dopo meniscectomia bilaterale alle ginocchia anni fa. (…)”

(Doc. M 3)

Il dott. __________, specialista FMH in chirurgia, in un rapporto del 25 giugno 2018, inviato al medico curante di RI 1, ha rilevato:

" (…) ho visto in data odierna il nostro sopraccitato comune paziente che avevo già operato con successo alla gamba sinistra negli anni ‘90. Al ginocchio destro era già stato operato dal Dr. __________ nel 1986 con asportazione di ciste di Backer un anno dopo.

Alle due ginocchia fino a poco tempo fa nessun grande problema, fino a episodio di trauma ginocchio destro scendendo le scale che ha provocato una forte fitta sulla parte interna con susseguente gonfiore che Io hanno portato nelle tue cure.

Alla MRI si nota effettivamente uno stato dopo ampia meniscectomia mediale parziale con danni cartilaginei fino a terzo grado, sia del piatto tibiale che del condilo femorale mediale e sotto trattamento antiflogistico la situazione flogistica è nettamente diminuita, anzi oggi praticamente non ha più sintomi, non posso provocare segni meniscali ed il ginocchio non è per niente gonfio.

Non sono tanto convinto che un nuovo intervento a livello del menisco residuo che mostra sia lo stato dopo meniscectomia mediale parziale, ma forse anche una piccola rottura, possa migliorare nettamente la situazione. Anzi ho paura che togliendo anche il residuo la situazione potrebbe precipitare ed il ginocchio scompensare del tutto, ciò che porterebbe all'indicazione di mettere una protesi. Questo ovviamente vogliamo evitarlo, mi sono messo quindi d'accordo con il Signor RI 1 di valutare il decorso molto strettamente bi settimanalmente con dapprima la posa di una Genutrain con Tilur Retard una volta al giorno e soprattutto con Condrosulf.

Il paziente non dovrà risparmiare questo ginocchio in quanto ovviamente se dovesse diventare sintomatico dobbiamo fare qualche cosa.

Per ora però sono abbastanza fiducioso che ce la faremo anche senza intervento.

Alla RX nette sclerosi del piatto tibiale mediale con forte assottigliamento della rima i.a mediale da pregressa meniscectomia.” (Doc. M 4)

In data 19 luglio e 30 agosto 2018, il consulente di CO 1 dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo avere peraltro a torto negato che la diagnosi posta fa parte delle lesioni parificabili, ha risposto positivamente alla domanda se “vi sono dei fattori di malattia o fenomeni degenerativi (almeno il 50%)”, precisando che si tratta di alterazioni degenerative e post-operatorie.

Egli ha pure risposto affermativamente alla domanda se “in base alla nuova documentazione medica in nostro possesso, possiamo riconsiderare la nostra decisione del 19 luglio 2018” (cfr. doc. M 10 e M 11).

Il dott. __________, specialista FMH in chirurgia e medico consulente dell’assicuratore contro gli infortuni, l’8 gennaio 2019 ha così risposto alle domande postegli:

" (…).

  1. I danni accertati nel presente caso rappresentano lesioni assicurate ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF? Se sì, di quali si tratta?

Si tratta di una lacerazione radiale nell'area dell'attaccatura del corno posteriore del menisco. La fattispecie rappresenta una diagnosi presente nel testo di legge. L'intera area del corno posteriore del menisco residuo evidenzia uno stato di degenerazione tissutale avanzato, inteso come meniscosi conseguente a un precedente intervento al menisco. Pertanto la lacerazione del menisco deve essere prevalentemente considerata come conseguenza di un processo patologico degenerativo.

  1. La lesione è prevalentemente riconducibile a usura o malattia? Motivare la risposta in maniera dettagliata. Con quali referti attuali può essere spiegata e motivata?

Quale conseguenza di un precedente intervento al menisco mediale dell'articolazione del ginocchio destro risulta un cambiamento degenerativo del menisco interpretabile come meniscosi collegata con una degenerazione della cartilagine nel compartimento mediale dell'articolazione corrispondente a una gonartrosi in fase iniziale. La lacerazione riscontrabile al menisco residuo è quindi da considerare in questo contesto.

  1. Vi sono referti radiologici recenti che attestano una nuova lesione? In caso affermativo, quali sono e dove sono comprovati?

Dall'esame RMI non è possibile evincere se la lacerazione del menisco residuo dovuta a degenerazione patologica è conseguente al colpo subito nelle scale o se era preesistente.

Il CD contenente l'esame RMI svolto il 14 giugno 2018 è stato da me personalmente visionato.” (Doc. M 12)

Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sul parere enunciato dal chirurgo dott. __________, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi, seppure lievi, circa la fondatezza della sua valutazione. Si tratta dunque di un danno meniscale addebitabile, in prevalenza, a uno stato morboso preesistente. Del resto, non può essere ignorato come lo stesso dott. __________, nel suo referto del 25 giugno 2018, abbia sottolineato proprio la presenza di un avanzato stato degenerativo, susseguente all’intervento di meniscectomia parziale a cui l’insorgente era stato sottoposto nel dicembre 1995 (cfr. doc. M 9).

In sede ricorsuale, il rappresentante dell’insorgente ha allegato un certificato del dott. __________ del 20 marzo 2019, in cui questo specialista ha rilevato:

" (…) confermo la tesi di trauma nuovo di questo incidente malgrado gli interventi pregressi noti.

Fino al momento di questo nuovo incidente, ovvero il 12.06.2018, il paziente stava bene e non aveva nessun problema.

È da considerare dunque come nuovo incidente. (…)” (Doc. Q)

Ora, questa certificazione non contiene nulla che sia in contraddizione con la conclusione a cui è pervenuto il dott. __________, secondo il quale la lacerazione meniscale è imputabile in maniera preponderante ai problemi degenerativi preesistenti.

Al patrocinatore del ricorrente che pretende di escludere una componente degenerativa per il semplice fatto che l’assicurato, dopo i precedenti interventi, non ha più presentato problemi al ginocchio destro (cfr. doc. I), va segnalato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 14 marzo 2019; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

In conclusione, poiché la lesione meniscale dell’assicurato è imputabile, in maniera preponderante, a fenomeni degenerativi, a ragione l’istituto assicurativo resistente ha negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute.

La decisione su opposizione dell’8 febbraio 2019 deve quindi essere confermata (cfr. STCA 35.2019.19 del 24 giugno 2019).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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