DTF 139 V 349, DTF 137 V 210, 8C_305/2013, 8C_417/2008, + 1 weiteres
Raccomandata
Incarto n. 35.2019.23
mm
Lugano 1 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 settembre 2010, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità d’infermiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasto vittima di un incidente stradale e ha riportato un trauma craniocerebrale con focolaio contusivo emorragico in sede temporo-polare sinistra, delle ustioni diffuse al dorso, una frattura diafisaria scomposta del femore sinistro, una lesione intra-sinoviale del legamento crociato anteriore e uno stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 20 dicembre 2014, l’assicurato è stato spintonato da uno sconosciuto, è caduto e ha nuovamente fratturato di nuovo il femore sinistro.
Anche per questo secondo evento l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. RI 1 è stato sottoposto, su ordine dell’assicuratore LAINF, a due perizie pluridisciplinari, entrambe eseguite dal __________, nel novembre/dicembre 2013 (referto del 4 febbraio 2014), rispettivamente nel maggio/giugno 2016 (referto del 13 settembre 2016).
1.4. Nel corso del mese di settembre 2017, la CO 1 ha informato il rappresentante dell’assicurato della necessità di sottoporre quest’ultimo a una RMN cerebrale “… per valutare se a causa dell’evento traumatico del 2010 (…) ha riportato dei danni cerebrali oggettivabili.” (doc. 202).
Statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto nel frattempo dall’avv. RA 1, con sentenza 35.2017.131 del 24 gennaio 2018, questa Corte lo ha respinto, negando che l’atto istruttorio ordinato dall’amministrazione fosse manifestamente superfluo in quanto “da una parte, dalle tavole processuali emerge che, in occasione dell’evento infortunistico del settembre 2010, il ricorrente ha riportato (anche) un trauma cranio-cerebrale con oggettivazione di una lesione in sede temporo-polare a sinistra (cfr. allegati al doc. 4). Dall’altra, dai dati anamnestici contenuti nelle perizie __________ agli atti risulta che l’ultimo accertamento radiologico compiuto a livello cerebrale è stato l’esame TAC eseguito nel lontano ottobre 2010 presso l’Ospedale di __________ (cfr. doc. 230 e 231). Inoltre, così come è stato correttamente evidenziato dal dott. __________, l’esame di RMN con mezzo di contrasto garantisce una maggiore sensibilità (rispetto a una TAC nativa) nella ricerca della presenza/assenza di sequele di una lesione cerebrale.
Non da ultimo, è utile segnalare che sapere se la sintomatologia psichica denunciata dall’insorgente correli o meno con un danno cerebrale oggettivabile di eziologia infortunistica, è rilevante nell’ottica della valutazione della causalità adeguata, posto che, in caso di risposta affermativa, quest’ultima andrebbe ammessa senza procedere a un esame particolare.” (doc. 242, p. 6-7).
1.5. In data 12 marzo 2018, si è sottoposto all’esame di risonanza magnetica cerebrale che ha evidenziato la presenza, segnatamente, di un esito post-traumatico con depositi emosiderinici a livello temporale a sinistra (doc. 247).
1.6. Il 4 luglio 2018, l’assicuratore ha comunicato all’avv. RA 1 l’intenzione di sottoporre l’assicurato a una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica, ortopedica, neuropsicologica e capacità funzionali) coordinata dalla Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________. Al patrocinatore è quindi stato assegnato un termine per eventualmente ricusare i periti e per formulare ulteriori quesiti (doc. 256).
Con scritto del 25 luglio 2018, il rappresentante ha informato la CO 1 che, a suo avviso, “… non si giustifica l’ulteriore perizia da voi ipotizzata, non richiesta, inutile, inadeguata e contestata.” (doc. 257).
In data 14 agosto 2018, richiamata la norma di cui all’art. 43 cpv. 3 LPGA, l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurato “… un ultimo termine di riflessione per confermare la disponibilità (…) a presentarsi alla valutazione peritale presso la Klinik für Neurologie dell’Universitätsspital __________. La ringraziamo per una sua conferma entro il 10 settembre 2018.” (doc. 258).
Il 7 settembre 2018, l’avv. RA 1 ha rilevato che “l’accertamento ora proposto, alla luce dell’ampia istruttoria già svolta non risulta necessario e non risulta inoltre più sostenibile ed esigibile per l’assicurato a causa del suo stato di salute, come chiariscono gli specialisti in psichiatria che hanno in cura l’assicurato (si allegano: certificato medico 3 settembre 2018 Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta; certificato medico 7 settembre 2018 Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.” (doc. 259).
1.7. Con decisione formale del 20 settembre 2018, l’amministrazione ha dichiarato necessaria ed esigibile la nota perizia pluridisciplinare e ha sospeso il versamento delle prestazioni nell’attesa di conoscere l’esito dell’accertamento in questione (doc. 261).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 263), in data 28 dicembre 2018, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 265).
1.8. Con ricorso del 4 febbraio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, sia accertato che non è tenuto a sottoporsi all’accertamento voluto dall’istituto assicuratore resistente e che le prestazioni sospese vengano ripristinate.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha sviluppato in particolare le argomentazioni seguenti:
" (…) Secondo l’art. 43 LPGA, l’assicurato è tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che siano necessari ed esigibili.
L’accertamento ora proposto, alla luce dell’istruttoria già svolta, non risulta necessario e non risulta neppure sostenibile ed esigibile per l’assicurato dal profilo medico, come chiarito dagli specialisti in psichiatria che hanno in cura l’assicurato con certificato medico 3 settembre 2018 Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta (doc. M) e certificato medico 8 settembre 2018 Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. N).
L’assicurato ha quindi chiarito che non si giustifica l’ulteriore perizia ipotizzata dall’assicuratore Lainf ed ha richiesto la definizione del caso con l’emissione della decisione sulle prestazioni.
Con la decisione impugnata l’assicuratore ha invece insistito a torto con l’imposizione all’assicurato di svolgere la terza perizia pluridisciplinare, ha confermato la soppressione transitoria delle prestazioni mentre non ha provveduto ad emettere la decisione del caso assicurativo.
(…).
Nel caso in esame l’ulteriore prolungamento per una verifica così estesa dopo otto anni di istruttoria esula ormai da ogni logica di una procedura in tempi ragionevoli.
Dopo anni di istruttoria e alla luce dell’ampia e completa documentazione medica e peritale raccolta agli atti, la terza perizia pluridisciplinare è una richiesta psicologicamente dannosa per l’assicurato e ormai vessatoria, che nega, procrastinandola, la necessaria decisione che palesemente per legge ormai è da emettere.
Con decisione 20 settembre 2018 e decisione su opposizione 28 dicembre 2018 (doc. D), l’assicuratore infortuni CO 1 ha stabilito l’obbligo dell’assicurato di sottoporsi all’ennesima perizia pluridisciplinare non necessarie e non esigibile, sospendendo le prestazioni.
L’accertamento proposto non è un complemento di accertamento ragionevole ma una terza perizia pluridisciplinare che nelle circostanze del caso concreto non è esigibile per lo stato di salute dell’assicurato come attestano i certificati medici di due psichiatri.
La terza perizia pluridisciplinare non risulta più esigibile e la decisione di perizia con la mancata decisione delle prestazioni assicurative a definizione del caso disattende l’obbligo di decidere. (…).” (doc. I)
1.9. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Il 25 marzo 2019, l’amministrazione ha fornito delle precisazioni in merito ai motivi che l’hanno finalmente indotta a disporre la nota perizia pluridisciplinare (doc. V).
Il patrocinatore dell’insorgente si è espresso in proposito il 26 marzo (doc. VI), rispettivamente il 12 aprile 2019 (doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto litigioso è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato, oppure no, a ordinare un’ulteriore perizia pluridisciplinare e a sospendere provvisoriamente la corresponsione delle prestazioni assicurative.
2.2. Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Giusta l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (cpv. 3 dell’art. 43 LPGA).
L’art. 44 LPGA stabilisce che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
2.3. Nella DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza inerente la disposizione di perizie amministrative e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per l’invalidità (SAM) e ha stabilito che tale atto debba rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una decisione incidentale impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni, rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. L’Alta Corte ha inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in caso di disposizione di una perizia amministrativa, rinforzandoli.
Questi principi si applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V 317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2).
Le decisioni incidentali inerenti, segnatamente, a misure di accertamento non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili dinanzi al TCA (cfr. Commentaire romand LPGA – V. Défago Gaudin, art. 52 n. 11 e i riferimenti ivi menzionati).
Secondo la DTF 137 V 210, l’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi materiali, quali, ad esempio, la censura secondo cui la perizia rappresenterebbe una “seconda opinione” superflua, contro la forma o l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle discipline) oppure contro l’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale) (cfr. DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, 138 V 271 consid. 1.1).
Nella DTF 139 V 349 consid. 5.4, la Massima Istanza ha infine stabilito che le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.
2.4. Nella concreta evenienza, s’impone una prima osservazione in merito alla procedura seguita dall’amministrazione.
In effetti, così come stabilito dalla giurisprudenza federale citata in precedenza, la disposizione di una perizia da parte dell’assicuratore LAINF deve prendere la forma di una decisione incidentale, direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Emettendo dapprima una decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA e successivamente una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA, la CO 1 non ha quindi rispettato la legge e la relativa giurisprudenza.
Non è necessario che questa Corte s’interroghi oltre circa le conseguenze giuridiche di tale violazione poiché, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, la decisione impugnata deve comunque essere annullata per altre ragioni.
2.5. A proposito della decisione della CO 1 di ordinare una perizia pluridisciplinare a cura della Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________, il ricorrente fa valere che tale provvedimento istruttorio non sarebbe né necessario, e ciò alla luce del fatto che agli atti figurano già due perizie pluridisciplinari a suo tempo elaborate dal __________ di __________, né tantomeno esigibile in quanto suscettibile di pregiudicare il suo stato di salute psichica (cfr. doc. I).
Trattandosi specificatamente dell’esigibilità a sottoporsi alla perizia ordinata dall’amministrazione, nell’ambito della procedura amministrativa l’assicurato ha prodotto due rapporti psichiatrici.
Il primo, datato 3 settembre 2018, è quello del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta a Domodossola, secondo il quale “… un ulteriore accertamento nei suoi confronti sia non solo inutile e superfluo ma, considerando la sintomatologia psichica presentata, anche dannoso, esponendo lo stesso ad un surplus di stress ed aumentando la quota d’ansia. Auspichiamo, quindi, che il signor RI 1 non sia costretto a sottoporsi ad un ennesimo evento stressogeno, oltreché inutile.” (allegato al doc. 263).
Il secondo, datato 7 settembre 2018, è quello del dott. __________, psichiatra che segue l’insorgente dal mese di aprile 2014. Da questo documento si apprende che RI 1 soffre di un “franco e persistente stato depressivo di entità medio-grave”, disturbo per il quale egli “… è in terapia con stabilizzanti del tono dell’umore, antidepressivi ed ansiolitici, purtroppo con scarso beneficio.”. Il dott. __________ ha quindi riferito che l’assicurato “… è già stato sottoposto a numerose valutazioni mediche (psichiatriche e reumatologiche) le quali, anche se necessarie, hanno contribuito a destabilizzarne le già precarie condizioni psichiche”, per poi concludere che egli “… attualmente non sia in grado di sostenere ulteriori accertamenti i quali contribuirebbero con certezza a peggiorare ulteriormente il quadro psicopatologico.” (allegato al doc. 263 –il corsivo è del redattore).
L’esame del carattere ragionevolmente esigibile di un provvedimento istruttorio richiede che venga preso in considerazione l’insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie. Il termine “soggettivo” non significa tuttavia che sia determinante il punto di vista soggettivo della persona assicurata su ciò che può ancora essere ragionevolmente esigibile. Si tratta piuttosto di valutare se le circostanze soggettive (ad esempio, lo stato di salute della persona assicurata) autorizzino, dal profilo oggettivo, la misura richiesta. Gli esami ai quali la persona assicurata deve sottoporsi nel quadro di una perizia medica vanno di regola considerati esigibili, salvo nel caso in cui rappresentano un rischio troppo importante per la sua salute.
Allorquando un esame medico o tecnico non è esigibile, vi si deve rinunciare. Tale circostanza non autorizza comunque l’assicuratore a pronunciarsi in base agli atti. L’assicuratore è tenuto, mediante altri provvedimenti istruttori, a tentare di stabilire la materialità dei fatti, prima di valutare liberamente le prove sulla base dei mezzi di prova a disposizione (cfr. Commentaire romand LPGA – J. O. Piguet, art. 43 n. 11 e n. 49 e i riferimenti giurisprudenziali ivi menzionati).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha validi motivi per discostarsi dal parere degli psichiatri curanti, i quali sconsigliano di sottoporre l’assicurato a ulteriori accertamenti peritali onde evitare pregiudizi al suo stato di salute psichica (cfr. allegati al doc. 263). Del resto, non può essere ignorato che l’istituto resistente si è limitato a sostenere che quanto attestato dai dottori __________ e __________ sarebbe da prendere “con le pinze”, e ciò con riferimento alla giurisprudenza secondo la quale i medici curanti propendono, in caso di dubbio, ad attestare a favore del loro paziente, omettendo però di raccogliere il parere in proposito di uno specialista di sua fiducia.
In queste condizioni, l’atto istruttorio in discussione non può pertanto essere ritenuto ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LPGA, di modo che il ricorrente non è tenuto a sottoporvisi.
In ossequio alla dottrina e giurisprudenza citate in precedenza, tale circostanza non autorizza però l’assicuratore a decidere in base agli atti ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. Esso dovrà accertare i fatti giuridicamente rilevanti mediante provvedimenti istruttori alternativi.
Nel caso concreto, premesso che l’esame di RMN del 12 marzo 2018 ha permesso di oggettivare la persistenza di un danno organico a livello cerebrale, donde la necessità di, segnatamente, valutarne l’eziologia e la sua correlazione con la problematica psichica (su questo aspetto, si veda il doc. 240), una prima possibilità è quella di far esperire una perizia in base agli atti, tenuto conto che all’inserto figurano già due perizie pluridisciplinari del SAM. Una seconda possibilità è quella di chiedere ai medesimi specialisti che elaborarono le perizie SAM una perizia di decorso che tenga conto della documentazione acquisita nel frattempo (per un caso in cui questa Corte, essendo già presente agli atti una perizia pluridisciplinare elaborata per conto dell’assicurazione per l’invalidità da specialisti di livello universitario, ha ordinato all’assicuratore LAINF di sottoporre loro dei quesiti volti a chiarire la questione relativa all’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurato, anziché disporre una nuova perizia pluridisciplinare, si veda la STCA 35.2007.127 del 17 aprile 2008, confermata dal Tribunale federale con pronunzia 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve dunque essere annullata, perlomeno nella misura in cui l’assicuratore convenuto ha obbligato l’assicurato a sottoporsi personalmente a una perizia pluridisciplinare presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________.
2.6. Con la decisione impugnata, la CO 1 ha inoltre sospeso il versamento delle prestazioni nell’attesa di conoscere gli esiti della perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 261, p. 2: “Finché non saremo in possesso del relativo rapporto peritale, qualsivoglia prestazione assicurativa è sospesa.” – il corsivo è del redattore)
Al riguardo, il TCA osserva innanzitutto che, trattandosi di un provvedimento cautelare, esso avrebbe dovuto prendere la forma di una decisione incidentale impugnabile direttamente con ricorso (cfr., in questo senso, la STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 consid. 2.2. e 2.3., cresciuta incontestata in giudicato).
D’altro canto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, analogamente ai casi in cui è stato ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che possono essere addotti a favore della soluzione contraria. Così come stabilito dalla giurisprudenza sviluppata in materia di ritiro dell’effetto sospensivo del ricorso secondo l’art. 55 PA e v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di pronuncia di misure provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un certo margine d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione in base ai fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, come pure SVR 2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid. 3a).
Siccome nella procedura di revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a ed. 2009, n. 34 ad § 17).
In effetti, in una sentenza U 411/04 del 2 febbraio 2005, riguardante una fattispecie in cui un assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere le risultanze di una perizia medica da esso stesso ordinata, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rilevato che, nella ponderazione dei motivi a favore e contro un’immediata interruzione dei pagamenti, l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente è contrapposto a quello dell’assicurato consistente nel mantenimento del proprio sostentamento durante il periodo interessato dalla sospensione dell’indennità giornaliera. Al proposito, l’Alta Corte ha osservato di avere spesso deciso a favore dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito della vertenza principale non era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle fattispecie in cui l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto luogo al termine della procedura amministrativa, nel caso in esame, l’assicuratore non aveva sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma soltanto provvisoriamente, nel mezzo della procedura d’accertamento. Sempre secondo il TFA, ciò violava il principio secondo il quale l’assicuratore contro gli infortuni deve innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti e, successivamente, fondandosi sulle relative risultanze, esaminare se i pagamenti vanno soppressi. Siccome l’assicuratore aveva in un primo tempo versato l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il relativo diritto dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la causalità con l’infortunio si era nel frattempo estinta.
In un’altra sentenza U 238/06 del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria.
Secondo l’Alta Corte, dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni. Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario grado di verosimiglianza.
Il TF ha quindi ritenuto che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita era preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a sospenderne immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato condannato a proseguire con il pagamento della prestazione in questione (in questo senso, si vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto 2007 consid. 4.5 e 4.6, la sentenza IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo, riguardante una sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio AI nell’attesa di conoscere l’esito di un procedimento penale per truffa, nonché le STCA 35.2014.77 del 13 aprile 2016 consid. 2.16. e 32.2018.104 del 24 gennaio 2019 consid. 2.4.).
La fattispecie sub judice non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali (e cantonali) citate al considerando precedente, in cui non è stata confermata la sospensione cautelare delle prestazioni, decisa dall’amministrazione nel corso della procedura di accertamento. Infatti, anche nella concreta evenienza, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio delle prestazioni di legge, riconoscendo in tal modo il suo diritto alle prestazioni a dipendenza degli eventi infortunistici assicurati. Pertanto, se si vuole liberare dal proprio obbligo, l’assicuratore è tenuto a dimostrare che i presupposti del diritto non sono (più) adempiuti.
Ora, così come si evince dalla stessa decisione impugnata, al momento in cui è stato provvisoriamente sospeso il pagamento delle prestazioni LAINF, la procedura di accertamento era ancora in corso, avendo l’assicuratore stesso ritenuto necessaria l’esecuzione di un approfondimento peritale pluridisciplinare proprio per definire l’ulteriore diritto alle prestazioni.
In esito a quanto precede, la decisione impugnata va quindi annullata anche laddove il pagamento delle prestazioni assicurative all’insorgente è stato provvisoriamente sospeso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ La CO 1 è tenuta a ripristinare il diritto alle prestazioni assicurative dal momento in cui è stato sospeso.
La CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti