Raccomandata
Incarto n. 35.2018.86
CR
Lugano 29 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 settembre 2012 RI 1, nato nel 1979, di professione operaio edile, è stato vittima sul posto di lavoro di un infortunio all’anca.
A seguito di tale evento, egli ha riportato una sospetta lesione del legamento rotondo della testa del femore.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo essere stato sottoposto in data 2 giugno 2015 ad una visita medica di chiusura (nella quale è stata ritenuta ormai inesigibile la precedente attività, di natura pesante, mentre è stata considerata una piena abilità al lavoro nello svolgimento di attività leggere adeguate), in data 18 giugno 2015 l’assicuratore LAINF, ritenendo che dalla continuazione delle cure non ci si potesse più attendere un notevole miglioramento dello stato post-infortunistico, ha posto termine a partire dal 1° agosto 2015 alle prestazioni di breve durata, salvo per quanto concerne l’assunzione di ulteriori tre cicli di fisioterapia ambulatoriale fino alla fine dell’anno (cfr. doc. 273).
Passando all’esame del diritto alle prestazioni di lunga durata, in particolare per quanto concerne l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità, l’CO 1 ha informato l’interessato di avere chiesto all’Ufficio AI di comunicare se intendesse o meno adottare delle misure di ordine professionale, per cui “riferiremo in merito appena possibile”.
L’assicuratore infortuni ha, infine, indicato che “lei ha diritto sin d’ora ad un’indennità per menomazione dell’integrità (articolo 24 cpv. 1 LAINF). Anche a tale riguardo la informeremo al più presto possibile” (cfr. doc. 273).
1.3. Nel frattempo, l’assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% a partire dal 27 aprile 2015 a seguito di malattia (problemi psichici), ottenendo da parte dell’assicuratore malattia le relative indennità giornaliere.
L’assicuratore LAINF ha, di conseguenza, sospeso l’esame del diritto a prestazioni di lunga durata (superamento della causalità).
1.4. L’interessato ha recuperato una capacità lavorativa, dal profilo psichiatrico, nella misura del 20% dal 24 maggio 2017 e del 100% dal 20 marzo 2018 (cfr. doc. 359).
Nella procedura in materia AI, in data 31 agosto 2017 l’Ufficio AI ha assunto le spese per un accertamento del potenziale dal 28 agosto al 22 settembre 2017 presso il CAP (doc. 342).
Successivamente, in data 21 marzo 2018, l’UAI ha riconosciuto all’interessato l’assunzione dei costi per un corso di formazione quale pratico della logistica dal 20 marzo 2018 al 9 dicembre 2018 (cfr. doc. 355). Con ulteriore comunicazione dell’8 maggio 2018, poi, l’Ufficio AI ha preso a carico anche i costi per la pratica professionale presso l’azienda __________, dal 9 aprile 2018 al 31 dicembre 2018, accordando delle indennità giornaliere (doc. 370).
1.5. Dopo avere predisposto una nuova visita medica __________ (cfr. doc. 346), con decisione del 27 aprile 2018 l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 24% a partire dal 1° maggio 2017 e un’IMI del 10% (doc. 360).
1.6. Con opposizione cautelativa del 25 maggio 2018 (doc. 377), poi motivata in data 28 maggio 2018, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione dell’CO 1, rilevando di non potere essere considerato pienamente abile al lavoro nell’esecuzione di attività leggere.
A dimostrazione di ciò, vi è, secondo il suo legale, l’insuccesso del procedimento di reinserimento professionale quale pratico della logistica assegnato dall’Ufficio AI, testimoniato dai referti con i quali il dr. __________ ha attestato una completa inabilità lavorativa dall’11 giugno 2018 al 21 giugno 2018 e del 50% a partire dal 6 luglio 2018 (doc. C).
Per tali ragioni, quindi, l’avv. RA 1 ha chiesto che all’assicurato venga corrisposta una rendita di invalidità in misura superiore al 24%, così come pure un’IMI superiore al 10%, riconosciute dall’amministrazione (doc. 385).
1.7. Con decisione su opposizione del 12 luglio 2018, l’CO 1 ha ribadito la correttezza della propria precedente decisione, confermando l’attribuzione di una rendita di invalidità del 24% e di un’IMI del 10% (doc. A).
1.8. Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2018, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione di una rendita di invalidità del 50% a partire dal 1° maggio 2017 e di un’IMI del 20%.
Il rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
A sostegno di tali pretese, il legale del ricorrente ha addotto la circostanza che l’interessato non sarebbe in grado, come invece preteso a torto dall’assicuratore infortuni, di esercitare un’attività leggera al 100%, come sarebbe del resto stato indicato dal medico curante, dr. __________. Quest’ultimo, infatti, constatata una forte sintomatologia dolorosa e di tensione muscolare accumulata a fine giornata dall’interessato nell’ambito dei provvedimenti professionali accordati dall’Ufficio AI, ha certificato un’incapacità lavorativa del 50%, la quale deve valere pure in ambito infortunistico.
Alla luce di tale peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, l’avv. RA 1 ha chiesto che venga rivista anche la percentuale dell’IMI attribuita all’interessato, innalzandola al 20% (doc. I).
1.9. In data 26 settembre 2018, il legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV + bis).
1.10. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.11. In data 18 ottobre 2018 il legale del ricorrente ha trasmesso al TCA un ulteriore referto del dr. __________, ribadendo che l’interessato non è in grado di svolgere un’attività leggera nella misura del 100% (doc. VII + 1-2).
1.12. Con osservazioni del 30 ottobre 2018 l’assicuratore infortuni ha rilevato che il referto prodotto da controparte non è in grado di modificare la valutazione dell’esigibilità lavorativa posta dal medico __________ e, inoltre, “non tiene conto del fatto che vi sono conseguenze che non sono attribuibili all’evento” (doc. IX).
1.13. In data 7 novembre 2018 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA “l’ultimo certificato medico del dr. __________ mediante il quale si ribadisce il chiaro impedimento fisico del qui assicurato” (doc. XI + 1).
Tale scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XII), per conoscenza.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita d'invalidità, rispettivamente all’entità dell’IMI, spettanti all’insorgente a dipendenza dell’infortunio assicurato.
Non è, invece, oggetto di contestazione tra le parti la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato, peraltro riconosciuta dallo stesso medico curante, dr. __________, il quale in data 6 agosto 2018 ha espressamente indicato che la situazione dell’interessato è “ormai stabilizzata da tempo” (cfr. doc. E, corsivo della redattrice).
Del resto, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la stabilizzazione dello stato di salute sia ormai data per acquisita, vi è la circostanza che l’avv. RA 1 ha contestato l’entità della rendita di invalidità attribuita all’assicurato, chiedendone una maggiore. Una tale richiesta, infatti, presuppone, quale requisito preliminare indispensabile al fine di potere passare dal regime delle prestazioni di breve durata a quello delle prestazioni di lunga durata, la stabilizzazione dello stato di salute dell’interessato.
2.2. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo ad undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
Entità della rendita di invalidità.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto l’assicurato, con riferimento alle sole conseguenze infortunistiche, pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate al suo stato di salute, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio servizio medico.
In occasione della visita medica di chiusura del 2 giugno 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, aveva ritenuto non più esigibile la precedente attività lavorativa di operaio edile, considerando, per contro, l’assicurato abile nella misura massima possibile a partire dal 1° luglio 2015 in attività leggere adeguate.
Il medico __________ aveva così descritto l’esigibilità lavorativa:
" (…)
Sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, leggeri fra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di rado, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 a 15 kg molto spesso, oltre i 15 kg di rado.
Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo e molto pesante mai. Nessun problema di rotazione delle due mani.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione, rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata in avanti spesso, in piedi e inclinata in avanti di rado, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga durata seduta molto spesso, in piedi spesso, posizione a libera scelta tra le due, da preferirsi quella seduta con possibilità di alzarsi per 10-15 minuti ogni mezz’ora – un’ora.
Spostamento: camminare fino a 50 m molto spesso, oltre i 50 m talvolta, camminare su tratti lunghi e terreno accidentato mai, salire sulle scale spesso, su scale a pioli mai.
Uso delle due mani possibile, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio.” (Doc. 270, pagg. 4-5)
Tale valutazione dell’esigibilità lavorativa è, poi, stata integralmente confermata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e medico __________ dell’assicuratore LAINF, in occasione della visita __________ del 1° settembre 2017.
In tale occasione, difatti, il medico fiduciario, chiamato proprio a valutare l’esigibilità espressa nella precedente visita medica di chiusura del 2 giugno 2015 dal dr. __________, ha rilevato che “tale esigibilità lavorativa viene confermata in toto.” (cfr. doc. 346 pag. 3, corsivo della redattrice).
In sede di opposizione, l’avv. RA 1 ha contestato che l’assicurato possa lavorare al 100% in attività leggere adeguate, come deciso dall’amministrazione, trasmettendo, a comprova di quanto sostenuto, un referto del dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale.
Quest’ultimo, con referto del 5 giugno 2018, ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro soltanto in attività leggere, fornendo la seguente motivazione:
" (…)
Il paziente sta attualmente svolgendo un periodo lavorativo nell’ambito della riformazione professionale, così come predisposto dall’AI. Lavora come magazziniere e alterna questa sua attività con una formazione scolastica ASFL.
Dal punto di vista somatico e oggettivo, il paziente è nettamente sovraccaricato dal lavoro e conferma una sintomatologia algica importante, che viene trattata adeguatamente, accompagnata da importante zoppia relativa ai suoi chiari antecedenti ortopedici (Clinica __________ di __________). Su questi antecedenti non ritorno, in quanto tutta la documentazione è già ampiamente in possesso dell’AI.
Ricordo che la CO 1 aveva definito una rendita al 24%, mentre l’AI aveva ritenuto il paziente abile al lavoro al 100%.
Questa decisione dell’AI è probabilmente riferita solo alla questione psicologica, dove il paziente è effettivamente molto migliorato. Dal punto di vista prettamente ortopedico, ricordo per contro che il paziente è rimasto per oltre 6 anni (!) inabile al lavoro e che la sua patologia è decisamente invalidante per lavori maggiori di sovrappeso o utilizzo di pesi/carichi prolungati nel tempo/giornata.
Chiedo quindi che dal profilo medico venga riconsiderato il caso, con una formazione rispettosa delle problematiche del paziente (vedi documentazione Clinica __________) e che venga rivalutata la sua idoneità per quanto concerne una rendita AI (considerare non solo la parte psicologica, ma anche la questione fisica-oggettiva-ortopedica).” (Doc. 386, corsivo della redattrice)
In sede ricorsuale, il legale dell’assicurato ha nuovamente contestato che l’interessato possa essere considerato pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, trasmettendo uno scritto di posta elettronica del 6 agosto 2018 in cui il dr. __________ ha rilevato quanto segue:
" (…)
In data 5.6.2018 vi trasmettevo le mie osservazioni sul caso specifico, che ribadisco ancora attualmente in quanto valide tutt’ora.
In data 16.7.2018 inviavo la seguente email alla signora __________, in merito alla formazione in corso:
Gentile Signora __________,
ho preso atto del suo email inviato direttamente al paziente in data 11.7.2018 e successivamente trasmesso alla mia attenzione.
Tenevo comunque a confermarle che il paziente per il momento resta inabile al lavoro nella misura del 50% in quanto un’attività lavorativa al 100% nell’ambito professionale che sta svolgendo ora non è realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di tensione muscolare accumulata alla sera, in considerazione di tutto quanto ha dovuto subire negli ultimi anni. Ricordo in particolare le varie investigazioni e i vari trattamenti medici eseguiti presso la Clinica __________ di __________ (documentazione ampia in possesso della CO 1 e certamente a vostra disposizione su richiesta).
Ricordo infine che il paziente, a seguito delle sue problematiche, è stato inabile al lavoro al 100% per circa 6 anni (!) e di conseguenza credo sia veramente poco realistico pensare ad una ripresa del lavoro al 100% a breve-medio termine.
Dr. __________
Ora riconfermo che a mio parere medico, il paziente può essere ritenuto abile al lavoro solo e unicamente per lavori leggeri come ampiamente dettagliati nella documentazione già in vostro possesso e in possesso della CO 1 (vedi documento di decisione). In questo senso qualsiasi decisione deve rispettare le riserve imposte dai vari specialisti che hanno seguito il paziente.
Il paziente dovrebbe quindi essere avviato a una formazione professionale per lavori più leggeri e adeguati alla sua situazione ormai stabilizzata da tempo e accertata dai vari specialisti o ritenuto abile al lavoro nella misura parziale (ad esempio 50% inteso come abile al lavoro solo per mezza giornata e il restante 50% inabile al lavoro con rendita).” (Doc. E, sottolineature della redattrice)
In corso di causa, il legale del ricorrente ha ribadito che l’interessato dispone di una capacità lavorativa al massimo del 50%, come attestato dal dr. __________ nei referti dell’8 agosto 2018 (doc. VII/1) e del 24 ottobre 2018 (doc. XI/1).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________, con il quale ha confermato la precedente valutazione del dr. __________ – dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, alla quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6.) – possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF.
A tale proposito, va, infatti, rilevato che i referti del dr. __________ trasmessi dal patrocinatore dell’interessato sono tutti rivolti a dimostrare come l’attività di magazziniere/pratico della logistica attualmente svolta dall’interessato nell’ambito della riformazione professionale accordata dall’Ufficio AI sia troppo pesante e quindi non perfettamente rispettosa delle limitazioni funzionali dell’assicurato (cfr. doc. 386, nel quale il medico curante ha indicato che l’interessato “è nettamente sovraccaricato dal lavoro e conferma una sintomatologia algica importante”, aggiungendo che la “patologia è decisamente invalidante per lavori maggiori di sovrappeso o utilizzo di pesi/carichi prolungati nel tempo/giornata”; doc. E, dove ha sottolineato che “un’attività lavorativa al 100% nell’ambito professionale che sta svolgendo ora non è realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di tensione muscolare accumulata alla sera”).
Per tali ragioni, il dr. __________ ha attestato una prolungata incapacità lavorativa del 50%, la quale perdura tutt’ora (cfr. doc. XI/1).
Tali aspetti, concernenti l’adeguatezza o meno dei provvedimenti professionali accordati all’interessato esulano, tuttavia,dalla presente vertenza e riguardano unicamente l’assicurazione invalidità, alla quale compete decidere in merito alla riformazione professionale.
È, quindi, in quella sede che l’assicurato dovrà far valere le proprie ragioni.
Con riferimento, invece, ai soli postumi infortunistici, il TCA rileva che il dr. __________ ha confermato che l’assicurato può svolgere solo delle attività leggere adeguate (cfr. doc. E).
Tale valutazione, quindi, risulta in piena sintonia con quanto considerato dall’CO 1.
Alla medesima conclusione era, del resto, pure giunto il dr. __________ nel referto del 10 settembre 2015, nel quale aveva espressamente indicato che “per quanto concerne la capacità lavorativa ritengo che il paziente è abile al 100% ma unicamente per attività leggere dove non deve sollevare pesi, non deve camminare a lungo o rimanere in piedi a lungo” (doc. 294).
Visto quanto sopra esposto, occorre quindi concludere che, malgrado il danno alla salute, che rende ormai inesigibile la precedente attività pesante di operaio edile, l’interessato sia pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dettagliatamente esposte dal dr. __________ e confermate dal dr. __________.
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2017, avrebbe realizzato un reddito annuo lordo pari a fr. 63’059 (cfr. doc. 358 e doc. 360).
Questo dato – non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.
2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.10. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL (cfr. doc. A).
Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione, ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).
Ora, come illustrato al considerando 2.7., questo ragionamento del ricorrente non può essere condiviso da parte del TCA, ritenuto che i medici fiduciari dell’assicuratore LAINF hanno confermato la piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Quanto alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL, questo Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38 riassunta al consid. 2.9.) nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino sufficientemente rappresentativi si basa sui dati statistici, producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del risultato desiderato.
Inoltre, non va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione empirica.
Ora, posto che, nel caso di specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente rappresentativi.
2.11. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 47’954 il reddito da invalido.
Nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio operaio-magazziniere presso le __________ di , il cameriere cassiere presso l’ di __________, lo specialista in fibre ottiche presso la ditta __________ di __________, il cassiere presso la ditta __________ di __________ e, infine, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la ditta __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2017, un reddito annuo pari a fr. 47’954 (doc. 353).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella allegata al doc. 353 si evince che sono 66 i posti di lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza al consid. 2.9., adempie il requisito di rappresentatività dei profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47’954 annui) è superiore del 2.51% rispetto alla media dei salari medi (fr. 46'749.00).
In base alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF 8C_960/2012 del 23 gennaio 2013; 8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).
In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12% rispetto alla media dei salari medi).
Questo Tribunale ritiene che i cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano adeguati, in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal dr. __________ e confermate dal dr. __________: si tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere sia in posizione sedentaria (prevalentemente) che in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 232).
Pertanto – assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 47’954.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47’954 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 63’059 annui (cfr. consid. 2.8.) - è del 23.95% arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato dall’amministrazione.
La decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 24%, appare dunque corretta e va quindi confermata.
Da notare, infine, che nella decisione del 27 aprile 2018 l’CO 1 ha indicato che “la rendita tiene conto della situazione attuale. Se dovesse intervenire un notevole cambiamento dello stato di salute o delle ripercussioni economiche derivanti da infortunio o malattia professionale, la rendita è riveduta in qualsiasi momento fino al raggiungimento dell’età AVS” (doc. 360 pag. 3).
Il TCA ricorda, al riguardo, che una volta terminate le misure di riqualifica nel frattempo messe in atto da parte dell’Ufficio AI e qualora dovesse risultare una modifica del tasso di invalidità, vi sarà la possibilità di procedere ad una revisione del diritto alla rendita di invalidità.
In una sentenza 8C_1015/2012 del 28 ottobre 2013, pubblicata in DTF 139 V 514 - concernente il caso di un assicurato, posto al beneficio di una rendita di invalidità da parte dell’assicuratore LAINF e al quale erano poi stati assegnati da parte dell’assicurazione invalidità dei provvedimenti professionali - il Tribunale federale ha sottolineato che, fatte salve le regole sul sovraindennizzo, l'assicuratore infortuni che ha accordato una rendita ordinaria o "definitiva" d'invalidità non può sospendere il diritto a tale prestazione se l'assicurato beneficiario percepisce delle indennità giornaliere dall'assicurazione per l'invalidità.
Nella medesima sentenza il TF ha rilevato che l’attribuzione delle misure di reintegrazione da parte dell’assicurazione invalidità non costituisce un motivo di revisione della rendita LAINF secondo l’articolo 17 LPGA, che implica una modifica del tasso di invalidità.
Entità della menomazione all’integrità.
2.12. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.13. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.14. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.15. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.16. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato è stata eseguita dal dr. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di chiusura del 2 giugno 2015:
" 1. Reperti
10.09.2012 trauma contusivo emicorpo destro in particolare anca destra con persistenti dolori a questo livello e riduzione funzionale dolente.
13.08.2013 con la diagnosi di lesione labbro acetabolare e lesione legamento rotondo della testa femorale artroscopia anca, termo-plastica labbro, condroplastica, débridement foveale, cervico-plastica femorale fecit dr. __________.
03.09.2014 artroscopia anca destra, resezione parte labbro antero-laterale, tenotomia ileo-psoas, taglia collo femore destro e adattazione acetabolo fecit PD dr. __________.
Sullo stesso infortunio trauma contusivo mano sinistra, vedasi sopra rapporto neurologico.
10%
Per l’attribuzione del valore della menomazione all’integrità fisica viene valutata la tabella n. 5, si valutano le limitazioni funzionali e i dolori cronici dopo i due interventi chirurgici summenzionati all’anca destra, per analogia fa stato la presenza di una moderata artrosi dell’articolazione coxo-femorale a destra, visto che una vera e propria artrosi non è presente ma vengono valutati i deficit funzionali, questo corrisponde ad un IMI del 10% come attribuita.” (Doc. 269)
Tale valutazione è poi stata interamente confermata dal dr. De Ponti in occasione della visita __________ del 1° settembre 2017, nella quale il medico fiduciario ha indicato di non ritenere di dovere modificare quanto deciso dal dr. __________ (doc. 346).
Il legale dell’assicurato ha contestato tale apprezzamento, pretendendo la corresponsione di un’IMI del 20%, ritenuto che a suo parere “l’apprezzamento del danno all’integrità del 10% non può che essere considerato inappropriato, in quanto il qui ricorrente risulta avere un danno maggiore a quello riportato” (cfr. doc. I).
2.17. Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - e posto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.)
D’altro canto, l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento medico suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento del servizio medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del 10%.
2.18. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente (visto anche il tenore dei referti del dr. __________, incentrati tutti sulla critica della misura professionale accordata in ambito AI, ritenuta inadeguata in quanto troppo pesante, senza invece mettere in dubbio la piena esigibilità di attività leggere adeguate alle limitazioni funzionali dell’assicurato), doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve, quindi, essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti