Raccomandata

Incarto n. 35.2018.76

PC/sc

Lugano 4 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 luglio 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 luglio 2016, RI 1, nato il __________ 1980, dipendente dal 29 maggio 2006 della ditta __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava agganciando i casseri alla gru in un cantiere a __________, è stato colpito da un pannello pesante ca. 600 kg, nel frattempo rovesciatosi, che l'ha fatto cadere su del legname depositato nelle immediate vicinanze per poi schiacciarlo. I colleghi di lavoro, nel frattempo accortisi di quanto accaduto, hanno sollevato il pannello con la gru, permettendo all'assicurato di uscire fuori da solo. RI 1 è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale __________ di __________ dove gli è stato diagnosticato un trauma addominale contusivo con lacerazione di 2 segmenti dell'intestino tenue e di 1 segmento del colon discendente distale ed è stato sottoposto il giorno stesso ad una laparatomia con resezione più anastomosi primari segmentale (x2) del tenue e resezione segmentaria del colon con stomia a doppia canna di scarico. Dopo essersi sottoposto il 21 luglio 2016 ad una colonscopia che ha mostrato un normale aspetto della mucosa, il 28 luglio 2016 gli è stata ripristinata la continuità intestinale tramite discendosigmoido-stomia ed il 2 agosto 2016 è stato dimesso dall'ospedale. Successivamente RI 1 è stato degente in regime di day hospital dal 13 settembre al 24 ottobre 2016 presso la Clinica __________ di __________, ove ha pure beneficiato di un supporto psicologico (cfr. doc. 1, 11, 25, 32, 43, 47, 50, 51 e 60).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

In seguito l'assicurato ha sviluppato delle problematiche gastro-intestinali, delle lombalgie persistenti e dei disturbi psichici.

1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi e medici del caso, con decisione del 25 aprile 2017 l’CO 1 - dopo aver puntualizzato che i disturbi presenti non erano più causati dall'infortunio e, di conseguenza, lo stato presente immediatamente prima dell'infortunio era stato raggiunto al 1° maggio 2017 - ha chiuso il caso da tale data (cfr. doc. 92).

1.3. Preso atto dell'opposizione interposta il 4 maggio 2017 (e completata il 6 giugno 2017) dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 103 e 113), ed effettuati ulteriori accertamenti amministrativi e medici (procedendo, tra l'altro, anche all'acquisizione della perizia pluridisciplinare del 26 aprile 2018 del __________ esperita in ambito AI, ove l'assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni in data 9 maggio 2017; cfr. doc. 106 e XVIII-2), in data 27 luglio 2018 l'CO 1 ha confermato la precedente decisione, respingendo la precitata opposizione (cfr. doc. 153).

1.4. Con tempestivo ricorso del 31 agosto 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla CO 1 "per gli accertamenti del caso e meglio così come più esaustivamente indicato nei precedenti considerandi". Il patrocinatore del ricorrente contesta la sospensione delle prestazioni di breve durata come pure la mancata concessione di una rendita di invalidità e di un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI).

Il rappresentante dell'insorgente osserva che la discopatia L5-S1 e i bulging (o protrusione discale) sono causati in un soggetto sano e giovane così come nel caso di specie da traumi alla colonna vertebrale ed, in particolare, sono conseguenti a cadute violente, cadute da grandi altezze, incidenti stradali e infortuni sportivi; altre cause sono possibili ma si verificano raramente.

Il patrocinatore del ricorrente rileva che pretendere ora già vincolanti i contenuti della perizia pluridisciplinare del __________ svolta in ambito AI, in merito alla quale deve ancora esprimere le sue domande di delucidazione e/o complemento, costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito del suo assistito che non potrebbe essere sanata nel contesto della presente procedura e ciò già solamente essendo coinvolte diverse assicurazioni e non da ultimo anche perché la titolarità della procedura che riguarda detta perizia compete all'UAI e non alla CO 1.

Il rappresentante dell'insorgente osserva che il diritto ad una rendita d'invalidità potrebbe essere garantito già solamente avendo l'UAI inizialmente riconosciuto con un primo progetto di decisione un grado d'invalidità dell'11% considerati esclusivamente i postumi infortunistici.

Il patrocinatore del ricorrente rileva che la CO 1 ha dapprima concesso all'assicurato di mantenere in sospeso la procedura perlomeno sino a quando la perizia ordinata dall'UAI non fosse definitiva. Quest'ultima non è ancora definitiva. Avendo quindi la CO 1 contravvenuto a quanto convenuto, agendo in questo modo ha violato il principio della buona fede (principio venire contra factum proprio) e come tale non merita conferma.

Il rappresentante dell'insorgente osserva che l'accertamento eseguito dalla CO 1 per il tramite del proprio servizio medico non è completo e si pone in contrasto non solo con il parere dei medici dell'assicurato bensì anche con quelli interpellati dall'UAI per l'allestimento della perizia pluridisciplinare del __________. Anche per questo motivo la decisione contestata non merita di essere confermata.

Il patrocinatore del ricorrente rileva che l'accertamento pluridisciplinare eseguito per il tramite dell'UAI non può ancora essere considerato vincolante e come tale conseguentemente essere posto alla base di una decisione. In caso contrario i diritti del suo cliente di essere sentito risulterebbero gravemente ed insanabilmente pregiudicati.

Il rappresentante dell'insorgente chiede che la decisione contestata sia annullata e gli atti ritornati alla CO 1 perlomeno sino al termine degli accertamenti medici del caso.

1.5. Nella risposta del 15 ottobre 2018, l’CO 1, patrocinato dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

1.6. In data 22 ottobre 2018 il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, in merito al fatto che la CO 1 avrebbe dovuto perlomeno aspettare di ricevere la perizia pluridisciplinare definitiva prima di emettere la decisione impugnata; la CO 1 non ha dimostrato che i mali di cui soffre l'assicurato, sano e giovane, siano da ricondurre ad un fattore antecedente l'infortunio; il medico __________ non ha motivato nè spiegato perché i disturbi di cui soffre l'assicurato sarebbero antecedenti al traumatismo; la CO 1 non può fondare la propria decisione sulla perizia del __________, pervenuta all'assicurato solo a metà agosto, non definitiva, essendo ancora aperto al riguardo un contenzioso in ambito AI), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).

1.7. In data 13 luglio 2018 la patrocinatrice dell'CO 1 ha ribadito, esaminando alcuni punti (in particolare, in merito al fatto che il medico __________ ha debitamente motivato in più occasioni le sue conclusioni rispettivamente che ha preso posizione in merito alla perizia pluridisciplinare dell'AI e che, anche se non è da considerarsi definitiva, le conclusioni a cui giungerà l'UAI ad ogni modo non vincolano l'assicurazione infortuni) le proprie tesi e domande (cfr. doc. XI).

1.8. In data 31 ottobre 2018 il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XIII).

1.9. In data 14 novembre 2018 il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti lo scritto del 7 novembre 2018 con cui la __________, presso cui l'assicurato è affiliato in caso di malattia, ha sospeso la procedura pendente in ambito LAMal sino ad evasione della procedura con l'UAI, a quanto "analogamente è pure chiesto nel contesto della presente procedura con la CO 1" (cfr. doc. XV e XV-1).

1.10. Il 30 novembre 2018 il TCA ha informato la patrocinatrice dell'CO 1 che - su richiesta del 21 novembre 2018 del TCA (cfr. doc. XVII) - il 23 novembre l'avv. RA 1 ha trasmesso una copia della perizia pluridisciplinare del __________ del 26 aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1), che è stata acquisita agli atti quale doc. XVIII-2 (cfr. doc. XIX).

1.11. In data 3 novembre 2018 il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti lo scritto del 23 novembre 2018 con cui ha presentato in ambito AI alcune osservazioni al progetto di decisione dal quale risulta un grado di invalidità dell'11%, non pensionabile, rispettivamente le contestazioni contro la perizia pluridisciplinare del __________ (cfr. doc. XIX e XIX-1). Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice dell'CO 1 (cfr. doc. XX).

1.12. In data 7 febbraio 2019 il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti il referto di una rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile eseguita il 4 febbraio 2019 (cfr. doc. XXI+R). Tale scritto è stato trasmesso, con l'allegato, alla patrocinatrice dell'CO 1 per conoscenza (cfr. doc. XXII).

in diritto

in ordine

2.1. Il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. XIII) e il 14 novembre 2018 (cfr. doc. XV), il patrocinatore dell’insorgente ha postulato che la procedura ricorsuale venga sospesa, sino ad evasione della procedura contro l'Ufficio AI, come peraltro già avvenuto in ambito LAMal con la __________.

Per costante giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b p. 388; RSAS 2007 p. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

Giova qui ricordare, per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3).

Stante quanto precede, il TCA può esimersi dal dare seguito alla richiesta di sospensione della procedura sino ad evasione della procedura contro l'UAI, in quanto ininfluente - come verrà diffusamente dimostrato in seguito (cfr. il consid. 2.11 e 2.12) - ai fini del presente giudizio.

Per i medesimi motivi le critiche mosse dal patrocinatore dell'assicurato all'CO 1 per non avere sospeso la procedura in ambito LAINF sino ad evasione della procedura in ambito LAI non possono essere qui condivise.

La richiesta di sospensione della causa diviene in ogni caso priva d'oggetto con l'emanazione della presente sentenza (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2; STCA 35.2015.104 del 10 marzo 2016 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 1° maggio 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 6 luglio 2016.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.7. Ai fini del presente giudizio gioca qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.

Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).

I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.

Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è del redattore)

In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STCA 35.2015.9 del 28 maggio 2015, consid. 2.4).

2.8. Nella presente fattispecie l'CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni per l'infortunio del 6 luglio 2016 a contare dal 1° maggio 2017, in quanto i disturbi ancora presenti non sono più causati dall'infortunio e, di conseguenza, lo stato presente immediatamente prima dell'infortunio è stato raggiunto. L'assicuratore si è fondato sulle valutazioni mediche del 21 marzo 2017 (cfr. doc. 81), del 2 ottobre 2017 (cfr. doc. 127) e del 12 giugno 2018 (cfr. doc. 146) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico __________ e del 10 maggio 2017 (cfr. doc. 104) e del 6 giugno 2018 (cfr. doc. 147) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario dell'Istituto assicuratore.

Da parte sua, il ricorrente fa valere, fondandosi in particolare sul certificato medico del 15 settembre 2017 del dr. med. , specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale presso il Centro ortopedico di __________ (; cfr. doc. 125, pag. 2), sulla "perizia medica particolareggiata" del 18/29 maggio 2017 delle dr.sse med. __________ e __________ (cfr. doc. 125, pag. 3 e seg.), sul certificato medico del 23 settembre 2017 del dr. med. __________ (cfr. doc. 126), sul "parere valutativo medico-legale in tema di invalidità lavorativa" del 21 dicembre 2017 della dr.ssa med. , medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________ (; cfr. doc. 135) e sul referto di una rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile eseguita il 4 febbraio 2019 (cfr. doc. XXI+R) che i disturbi (problematiche gastro-intestinali, lombalgie persistenti e disturbi psichici) di cui soffre sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 6 luglio 2016, anche perché non ha mai sofferto in precedenza di tali patologie essendo una persona giovane e sana (cfr. doc. I, IX e XIII).

A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

2.9. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.10. Il TCA constata innanzitutto che l'assicurato è stato sottoposto d'urgenza il 6 luglio 2016, giorno in cui si è infortunato, ad una laparatomia con resezione più anastomosi primari segmentale (x2) del tenue e resezione segmentaria del colon con stomia a doppia canna di scarico. Dopo essersi sottoposto il 21 luglio 2016 ad una colonscopia che ha mostrato un normale aspetto della mucosa, il 28 luglio 2016 è stata ripristinata la continuità intestinale tramite discendosigmoidostomia ed il 2 agosto 2016 RI 1 è stato dimesso dall'ospedale. Successivamente è stato degente in regime di day hospital dal 13 settembre al 24 ottobre 2016 presso la Clinica __________ di __________, ove ha pure beneficiato di un supporto psicologico/psicoterapico (cfr. doc. 1, 11, 25, 32, 43, 47, 50, 51 e 60).

Il 12 dicembre 2016, a 5 mesi dal trauma, l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, caposervizio di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________ a seguito dell'insorgenza nelle 3 settimane precedenti "di un reflusso gatroesofageo e di saltuari episodi di diarrea liquida altalenante con delle scariche di feci normali" di origine indeterminata (diagnosi differenziale: stenosi dell'anastomosi, intolleranza alimentare: cfr. doc. 58).

Il 21 dicembre 2016 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico __________, che - dopo avere invitato l'amministrazione ad effettuare una risonanza magnetica del rachide e una radiografia del bacino, ritenuta opportuna in considerazione dei dolori riferiti dall'assicurato durante la visita - ha confermato un'inabilità lavorativa del 100%, puntualizzando che l'assicurato sarebbe stato "rivalutato successivamente a stabilizzazione avvenuta" (cfr. doc. 62).

Il 12 gennaio 2017 l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica della colonna lombare con radiografia del bacino in proiezione A-P, dalle quali non sono emerse lesioni osteostrutturali a livello dei somi vertebrali dorso-lombari esaminati mentre a L5-S1 è stata evidenziata una focalità erniaria mediana intraforaminale destra con impronta sulla parete anteriore del sacco durale e contatto con le radici emergente di S1 a destra; a livello di bacino non sono risultate apprezzabili linee di frattura a livello dei segmenti ossei esaminati, i rapporti articolari figuravano conservati mentre dei piccoli fleboliti erano apprezzabili a livello di scavo pelvico a destra (cfr. doc. 65).

Il 20 marzo 2017 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, capo servizio di fisiatria del Centro di riabilitazione della Clinica __________ di __________, che ha ritenuto opportuno, sulla base dei risultati della RMN, proporre l'esecuzione di un'infiltrazione peri radicolare viste le difficoltà nell'assunzione di farmaci per OS rispettivamente il proseguimento del trattamento riabilitativo ambulatoriale per ulteriori 3 cicli da 3 sedute ognuna (cfr. doc. 77).

Il 21 marzo 2017 l'assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, il quale ha rilevato che:

" Dal punto di vista pratico la situazione appare decisamente stabilizzata per quanto attiene esclusivamente alla problematica prettamente post-infortunistica. La canalizzazione è presente, l'alternanza descritta a livello di stipsi e diarrea e in realtà appare molto strano che si verifichi successivamente e non inizialmente a poche settimane dalla canalizzazione come fatto notare dal dott. med. __________, ma comunque non inficia la ripresa del lavoro, al pari di molte persone che hanno gli stessi sintomi, per esempio con un colon irritabile. Indubbiamente saranno da programmare controlli colonscopici nel tempo e visite di tipo gastroenterologico per controllare il livello di anastomosi nel tempo come normale follow up. Per quanto riguarda il supporto psicologico non mi pronuncio in materia ma prego l'amministrazione di provvedere in tal senso magari con una consulenza della dott.ssa med. __________.

Per quanto riguarda la lombalgia che peraltro è stata denotata dal sottoscritto nel corso della penultima visita medico-__________ e mai particolarmente enfatizzata prima, dalla RM richiesta peraltro proprio in sede di visita __________ appare evidente la componente degenerativa decisamente antecedente al traumatismo. Particolarmente i disturbi sono a carico della discopatia L5/S1 ma anche dei bulging sovrastanti ma che nulla hanno a che vedere da un punto di vista eziologico e causale con il trauma subito. Indubbiamente tale patologia è meritevole di cura, ma certamente non a carico CO 1."

ed ha quindi concluso che:

" Per quanto sovra esposto appare evidente che ai soli fini post-traumatici infortunistici l'assicurato abile al 100% per quanto riguarda la sua attività assicurata. Per quanto riguarda le altre patologie ortopediche sono tutte evidentemente a carico della Cassa Malati. Per quanto riguarda l'IMI seguendo l'attuale tabellazione di legge le affezioni non danno diritto ad IMI." (cfr. doc. 81)

Il 31 marzo 2017 la Ph. D. __________, psicologa specializzata in neuropsicologia FSP e psicoterapeuta, dell'Unità operativa di neuropsicologia e logopedia della Clinica __________ di __________, ha allestito un rapporto psicologico relativo la presa a carico del paziente per il periodo dal 29 settembre 2016 al 31 marzo 2017 (cfr. doc. 83 e 86).

Il 3 aprile 2017 l'assicurato ha consultato, in merito alle conclusioni a cui è giunto il medico __________ al termine della precitata visita, il dr. med. __________, che ha ritenuto indispensabile la prosecuzione del percorso riabilitativo e psicologico, ritenendo indicata una ripresa lavorativa al 50% con mansioni e carichi ridotti non prima di 40 giorni (cfr. doc. 83 e 86).

In una nota del 4 aprile 2017 il dr. med. __________, ha rilevato che:

" (…) come già discusso per vie brevi si ribadisce che la lombalgia non ha origini infortunistiche ma deriva dalle discopatie lombari con il criterio della probabilità preponderante, ma più che altro dalla pratica clinica acclarata e dalla letteratura, oltre che dalla giurisprudenza. Circa l'inabilità al lavoro nessuno nega che al momento non sia abile, ma certamente non lo è per i postumi infortunistici ma bensì per malattia. La proposta terapeutica del dott. __________, sempre ammesso che funzioni , compreso il periodo proposto va quindi accolta ma non in ambito CO 1. Inoltre, invece, bisogna vedere la situazione psichiatrica, in quanta essa è ancora in itinere e quella certamente potrebbe ove riscontrata una causalità, porre limitazioni lavorative. Lo 0%, quindi è relativo al solo fatto chirurgico ortopedico di tipo esclusivamente infortunistico." (cfr. doc. 84)

Interpellata dall'CO 1 il 3 maggio 2017 (cfr. doc. 98), il 10 maggio 2017, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario dell'Istituto assicuratore, ha rilevato che:

" Negli atti non è presente alcun rapporto psichiatrico, ma unicamente le richieste da parte di medici della Clinica __________, di prolungare la terapia psichiatrica.

Considerando che non sussistono importanti postumi dell'infortunio, il nesso causale naturale di un eventuale ancora presente disturbo psichiatrico può essere considerato estinto." (cfr. doc. 104)

Il 15 settembre 2017 l'assicurato ha consultato privatamente il dr. med. , specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale presso il Centro ortopedico di __________ () che ha rilevato quanto segue:

" Nel luglio 2016 importante trauma da schiacciamento che ha reso necessario intervento chirurgico di resezione intestinale.

Riferisce da allora algie in regione lombare senza irradiazione agli arti inferiori. L'obiettività neurologica esclude la presenza di deficit radicolari lombari. E' evidente una limitazione della funzione del rachide lombare con difficoltà ai movimenti di flesso-estensione che evocano dolore. Le indagini radiologiche evidenziano una discopatia L5-S1 con associata protrusione discale che non condiziona compressioni radicolari. Appare evidente una significativa perdita della lordosi lombare. La condizione degenerativa L5-S1 è da considerarsi preesistente al trauma in anamnesi ma tale condizione non procurava a detta del paziente alcun sintomo (non giornate di malattia, attività lavorativa svolta sempre in modo completo). E' verosimile che il traumatismo in anamnesi, il conseguente intervento chirurgico e l'insufficienza muscolare da esso derivata, abbiano scatenato una sintomatologia che altrimenti si sarebbe prodotta almeno molto più tardivamente. A dimostrazione della cattiva funzione muscolo legamentosa è la perdita della lordosi lombare che non è stata ancora corretta nonostante l'attività riabilitativa effettuata." (cfr. doc. 125, pag. 2)

Nella "perizia medica particolareggiata" del 18/29 maggio 2017 delle dr.sse med. __________ e __________, queste ultime hanno posto la diagnosi di "Esiti di traumatismo addominale chiuso da schiacciamento con lacerazione intestinale trattata chirurgicamente con resezione segmentaria intestino tenue e colon discendente distale con stomia e successiva ricanalizzazione tramite discendosigmoidostomia. Lombalgia in focalità erniaria L5-S1. Disturbo da stress post traumatico" (cfr. doc. 125, pag. 11).

Nel certificato medico del 23 settembre 2017, il dr. med. __________ ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% dal 23 settembre al 1° ottobre 2017 per malattia (cfr. doc. 126).

Interpellato dall'CO 1 in merito alla nuova documentazione medica versata agli atti dall'assicurato, il 2 ottobre 2017 il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue: "nessun cambiamento rilevante collegabile con certezza all'infortunio. Situazione stabile. Non necessità di VMC" (cfr. doc. 127).

Nel parere valutativo medico-legale in tema di invalidità lavorativa" del 21 dicembre 2017 la dr.ssa med. , medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________ (), consultata privatamente dall'assicurato, ha rilevato quanto segue:

" Il Sig. RI 1, ha sempre goduto di buona salute ed ha sempre svolto attività lavorativa di tipo manuale; nel luglio 2016 riportava importante infortunio lavorativo, produttivo di schiacciamento con lacerazione intestinale trattata chirurgicamente, con resezione segmentaria intestinale tenue e colon discendente distale con stomia e successiva ricanalizzazione tramite discendosigmoidostomia; successivamente sviluppava una importante sintomatologia lombalgica, con episodi sciatalgici; le indagini strumentali evidenziarono la presenza di discopatia protrusiva a livello 1,5-S1 responsabile della persistente condizione algica, resistente ai trattamenti fisioterapici e farmacologici, ma senza attuali indicazioni chirurgiche. Trattasi di soggetto che ha sempre goduto di buona salute, ha sempre svolto attività lavorativa di tipo manuale, funzionalmente impegnativa per la colonna vertebrale (movimentazione manuale di carichi, stazione eretta a deambulazione prolungata), il quale, come conseguenza dell'importante infortunio lavorativo patito, ha subito, oltre alle importanti lesioni-menomazioni intestinali-addominale, anche la slatentizzazione sintomatologica, con conseguente importante impegno funzionale di preesistente condizione patologica discopatica lombare, che è evoluta in senso peggiorativo, in protrusione discale sintomatologicamente e funzionalmente rilevante. Tale condizione algo-disfunzionale cronica limita fortemente il Sig. RI 1 nello svolgimento di attività manuali che prevedono la movimentazione manuale di carichi, la stazione eretta e deambulazione prolungata, oltre che per la precoce insorgenza di lombalgia, resistente alle comuni terapie farmacologiche e fisioterapiche, anche per l'elevata probabilità di evoluzione peggiorativa del quadro degenerativo discopatico lombare, in un breve arco temporale, configurandosi, con riferimento valutativo alle menomazioni dell'integrità nelle affezioni della colonna vertebrale un danno permanente quantificabile al momento attorno al venti per cento, ma suscettibile di ulteriore rapido peggioramento, qualora il Sig. RI 1 continuasse a svolgere la tipologia di lavoro manuale al momento praticato, senza preclusioni e/o prescrizioni." (cfr. doc. 135; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Interpellato dall'CO 1 in merito alla nuova documentazione medica versata agli atti dall'assicurato come pure in merito al quesito di sapere se alla luce della perizia pluridisciplinare del __________ del 26 aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1) esperita in ambito AI vi fossero dei motivi medici per modificare il risultato delle VMC effettuate da CO 1 (cfr. doc. 146), il 12 giugno 2018 il dr. med. __________, ha rilevato che:

" Relativamente alla documentazione aggiuntiva presentata dall'assicurato si fa rilevare quanta segue: 1) La perizia particolareggiata della dott. __________ e della dott. __________ ha valore esclusivamente in ambito UE con esclusione della Svizzera, come da stessa modulistica allegata, in quanto con parametri di valutazione giuridica e tabellare diversa. La diagnosi di " schiacciamento vertebrale è assolutamente inesistente in quanto mai verificata, mentre la diagnosi di spondolopatia spondilogena con ernia discale non viene definita come post traumatica, pertanto le due affermazioni si annullano a vicenda in quanto non incompatibili tra loro. Peraltro nel sistema INAIL Italiano una discopatia lombare è riconosciuta solo come malattia professionale e non infortunio quando vi siano alterazioni neurologiche strumentalmente dimostrate e viene valutata al massimo 12 punti. La lombalgia post traumatica in se non viene computata. 2) circa la certificazione del dott. __________ si definisce l'ernia discale come preesistente ma si attribuisce la sintomatologia come derivata dall'infortunio e che si sarebbe certamente scatenata più avanti. A riprova di questo una rettificazione del rachide lombare. Tale considerazione si basa solo sulle affermazioni anamnestiche del paziente, non sulla veridicità delle stesse che si può avere solo dall'esame della car. clinica del curante Italiano che non è agli atti. Difficilmente una condizione come questa non da alcun dolore, inoltre la riduzione della lordosi lombare non è assolutamente riportata nei referti agli atti, quindi è una sua interpretazione. D'altro canto nei parametri della Società Europea di Medicina Legale non viene riportata in letteratura una lombalgia causata da un trauma addominale con relativa insufficienza muscolare lombare in presenza di un ernia discale pregressa. Vi può essere una slatentizzazione della stessa per allettamento prolungato, ma non vi sono dati strumentali che provino un peggioramento rispetto allo status quo ante. Relativamente alla Perizia della Al, la diagnosi definitiva con ripercussione sulla CL è: "sindrome lombospondilogena cronica su incipienti discopatie L5 Si con piccola ernia discale senza neuro compressione. Non viene classificata assolutamente come post traumatica. ln particolare nella parte reumatologica si evidenzia come non vi è traccia di ernia recente post traumatica e come" molteplici fattori anche psicologici abbiano contribuito ad una sindrome da dolore cronico con fulcro a livello lombare." e che contrariamente a quanto affermato nell'ultimo atto a disposizione , dal mio punto di vista se il paziente riprendesse un lavoro fisico anche pesante, andrebbe meglio con la schiena." ( pag. 20). Sempre nella parte reumatologica viene evidenziata una discrepanza tra i sintomi descritti e la valutazione clinica ( pag. 21) ed una amplificazione dei sintomi di tipo elevato ( pag. 22). Nella valutazione riassuntiva della CL (pag. 3) si legge come non vi sia alcuna limitazione al carico, nessun bisogno di alternanza della postura al bisogno, nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione, nessuna necessità di pause supplementari per l'attività di muratore a tempo pieno intesa come al 100% ma con rendimento all'80%. Le conclusioni psichiatriche e chirurgiche sono che dal loro punto di vista l'assicurato è abile al 100% per l'attività di muratore. Ora, rispondendo ai quesiti della amministrazione, si ritiene che dal solo punto di vista infortunistico non vi siano postumi apprezzabili nè chirurgici, nè psichiatrici e soprattutto ortopedici, in quanto:

  1. lo stato muscolare rilevato nella perizia è ottimale all'esame obbiettivo senza alcuna problematica, in quanto la muscolatura è definita eutrofica (pag. 15), inoltre non vi è alcun data EMG o strumentale oltre che clinico ( esame obbiettivo) che provi un deficit muscolare.

  2. il dolore lombare è causato dalla ED L5 SI preesistente al trauma che da sola può spiegare i sintomi. Pertanto la limitazione come rendimento del 20% è imputabile esclusivamente a cause extra infortunistiche di competenza della cassa malati e le modeste limitazioni funzionali rilevate non necessitano nemmeno di cure future." (cfr. doc. 146)

Interpellata dall'CO 1 in merito al quesito di sapere se alla luce dei documenti medico-psichiatrico contenuti nella perizia pluridisciplinare del __________ del 26 aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1) esperita in ambito AI vi fossero dei motivi medici per modificare il risultato delle VMC (recte: apprezzamento medico) del 10 maggio 2017 (cfr. doc. 147), il 6 giugno 2018 la dr.ssa med. __________, ha rilevato che:

" Nel mio apprezzamento del 10.05.2017 ho concluso, che "considerando che non sussistono importanti postumi dell'infortunio, il nesso causale naturale di un eventuale ancora presente disturbo psichico può essere considerato estinto". Nell'ambito degli accertamenti pluridisciplinare dell'Al, il 14.04.2018 è stata redatta una valutazione psichiatrica da parte del Dr. __________, il quale ha valutato, che l'assicurato non presenta alcuna diagnosi attiva. Concludendo, l'assicurato non soffre di alcuna patologia psichiatrica in relazione causale naturale con l'infortunio del 06.07.2016." (cfr. doc. 147)

Il 4 febbraio 2019 l'assicurato si è sottoposto a causa di una rettorragia ad una rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile progredito per ca. 50 cm ed è risultato che la mucosa era rosea con reticolo venoso conservato, la presenza di emorroidi e l'assenza di altre alterazioni della mucosa e della canalizzazione. Le conclusioni sono state: "Emorroidi in esiti di resezione segmentaria di tenue di colon discendente per trauma (2016)" (cfr. doc. XXI+R).

2.11. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. 22, 31, 32, 38, 40, 43, 44, 47, 50, 51 oltre a quella riassunta al consid. 2.10), ritiene che, per quanto specificatamente riguarda le problematiche gastrointestinali e le lombalgie persistenti di cui soffre l'assicurato, il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica e che ha visitato personalmente l'assicurato), è dettagliato e approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.9). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.

Del resto, con riguardo ai disturbi gastrointestinali, la valutazione dello specialista dell'Istituto resistente (in particolare, giusta il quale "La canalizzazione è presente, l'alternanza descritta a livello di stipsi e diarrea e in realtà appare molto strano che si verifichi successivamente e non inizialmente a poche settimane dalla canalizzazione come fatto notare dal dott. med. __________, ma comunque non inficia la ripresa del lavoro, al pari di molte persone che hanno gli stessi sintomi, per esempio con un colon irritabile. Indubbiamente saranno da programmare controlli colonscopici nel tempo e visite di tipo gastroenterologico per controllare il livello di anastomosi nel tempo come normale follow up"), non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In particolare il certificato medico del 23 settembre 2017 attesta unicamente un'incapacità lavorativa del 100% dal 23 settembre al 1° ottobre 2017 per malattia mentre il referto della rettosigmoidoscopia del 4 febbraio 2019 attesta esclusivamente la presenza di emorroidi. Neppure il reflusso gastroesofageo, quand'anche persistente, avrebbe inficiato la ripresa lavorativa.

Anche per quanto concerne le lombalgie persistenti, la valutazione dello specialista dell'Istituto resistente non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

In effetti, dalla documentazione medica agli atti riassunta al consid. 2.10, risulta che l'ernia del disco all'origine di tali lombalgie è preesistente all'infortunio e non causata da quest'ultimo che l'ha unicamente resa sintomatica. Anche gli specialisti consultati privatamente dall'assicurato sono giunti a tale conclusione (cfr. in particolare, il certificato medico del 15 settembre 2017 del dr. med. __________ di cui al doc. 125 e il "parere valutativo medico-legale in tema di invalidità lavorativa" del 21 dicembre 2017 della dr.ssa med. __________ di cui al doc. 135).

Ciò che - si rileva solo a titolo abbondanziale - trova peraltro conferma pure nella perizia pluridisciplinare del __________ (cfr. doc. XVIII-2, pag. 20).

I numerosi certificati medici agli atti sono stati debitamente presi in considerazione e analizzati dal medico __________, in particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse il 12 giugno 2018, condivise dal TCA.

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario, che ha tenuto debitamente conto dell'obiettività strumentale riscontrata e proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Il fatto che il rapporto di cui alla visita medico __________ del 21 dicembre 2016 del dr. med. __________ si distanzi da quello di cui alla visita medico __________ del 21 marzo 2017 del medesimo medico fiduciario è irrilevante ai fini del presente giudizio. A quel momento infatti lo stato di salute dell'assicurato non era ancora stabilizzato ed il medico __________ – che ha posto l'indicazione per effettuare una risonanza magnetica del rachide e un radiografia del bacino a fronte dei dolori riferiti dall'assicurato durante la visita - ha indicato chiaramente che l'avrebbe rivalutato successivamente a stabilizzazione avvenuta.

In esito a quanto precede, questa Corte deve dunque concludere che l’evento traumatico del 6 luglio 2016 può avere aggravato soltanto transitoriamente il preesistente stato (morboso) della colonna lombare di RI 1.

D'altra parte, la tempistica (ca. 10 mesi: 6 luglio 2016-1° maggio 2017) con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato raggiunto lo status quo sine si concilia con la dottrina medica dominante e la giurisprudenza, secondo le quali, le conseguenze di un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; si veda pure Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali, nonché E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985; STCA 35.2015.9 del 28 maggio 2015, consid. 2.6).

Nel caso di specie, l'CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 30 aprile 2017, dunque per quasi dieci mesi, ciò che appare conforme ai principi giurisprudenziali appena citati.

In siffatte circostanze le critiche del patrocinatore dell'insorgente volte a contestare l'operato e la valutazione del dr. med. __________ vanno respinte.

Essendo state le lombalgie persistenti in relazione di causalità naturale con l’infortunio soltanto fino al 30 aprile 2017, momento in cui è stato raggiunto lo status quo sine, l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF si è estinto al 1° maggio 2017.

Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 6 luglio 2016 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione alle persistenti lombalgie da esso lamentate a far tempo dal 1° maggio 2017.

Di conseguenza l'CO 1 era legittimata, per quanto riguarda le problematiche gastrointestinali e le lombalgie persistenti di cui soffre l'assicurato, a porre fine alle proprie prestazioni a partire da quella data. Per questi aspetti, la decisione su opposizione impugnata merita di essere tutelata.

2.12. Per quanto concerne i disturbi psichici che l'assicurato ha sviluppato successivamente all'infortunio occorsogli il 6 luglio 2016, si impongono invece le seguenti considerazioni.

Il TCA constata innanzitutto che non è contestato - a ragione – che l'assicurato abbia sviluppato dei disturbi psichici in seguito all'infortunio del 6 luglio 2016.

Ferma questa premessa, il TCA osserva che nel rapporto del 22 marzo 2017, relativo alla visita medico-__________ del 21 marzo 2017, il dr. med. __________, nelle proposte diagnostiche e terapeutiche, ha in particolare rilevato che:

"Dal punto di vista pratico la situazione appare decisamente stabilizzata per quanto attiene esclusivamente alla problematica prettamente post-infortunistica. (…) Per quanto riguarda il supporto psicologico non mi pronuncio in materia ma prego l'amministrazione di provvedere in tal senso magari con una consulenza della dott.ssa med. __________." (cfr. doc. 81).

Il TCA rileva pure che il 31 marzo 2017 la Ph. D. __________, psicologa specializzata in neuropsicologia FSP e psicoterapeuta, dell'Unità operativa di neuropsicologia e logopedia della Clinica __________ di __________, ha allestito un rapporto psicologico relativo la presa a carico del paziente per il periodo dal 29 settembre 2016 al 31 marzo 2017 (cfr. doc. 83). Tale rapporto è stato versato agli atti in data 5 aprile 2017 dall'assicurato (cfr. doc. 86).

Con decisione del 25 aprile 2017 l’CO 1 - dopo aver puntualizzato che in base alla valutazione del medico __________ i disturbi presenti non sono più causati dall'infortunio e, di conseguenza, lo stato presente immediatamente prima dell'infortunio è stato raggiunto al 1° maggio 2017 - ha chiuso il caso da tale data (cfr. doc. 92).

Il 3 maggio 2017 l'CO 1 ha sottoposto l'incarto alla dr.ssa med. __________ per la valutazione del nesso causale naturale tra i disturbi psichici presentati dall'assicurato e l'infortunio del 6 luglio 2016 (cfr. doc. 98).

Il 10 maggio 2017 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario dell'Istituto assicuratore, ha rilevato che:

" Negli atti non è presente alcun rapporto psichiatrico, ma unicamente le richieste da parte di medici della Clinica __________, di prolungare la terapia psichiatrica.

Considerando che non sussistono importanti postumi dell'infortunio, il nesso causale naturale di un eventuale ancora presente disturbo psichiatrico può essere considerato estinto." (cfr. doc. 104)

Esperiti ulteriori accertamenti amministrativi e medici (procedendo, tra l'altro, anche all'acquisizione della perizia pluridisciplinare del 26 aprile 2018 del __________ esperita in ambito AI, ove l'assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazione in data 9 maggio 2017; cfr. doc. 106 e XVIII-2), in data 27 luglio 2018 l'CO 1 ha confermato la precedente decisione, respingendo la precitata opposizione (cfr. doc. 153).

Ora, nella misura in cui l'CO 1 ha emesso la decisione del 25 aprile 2017, in assenza di una presa di posizione per gli aspetti psichiatrici della dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, così come a ragione proposto dal medico __________ al termine della visita medico __________ del 21 marzo 2017, in quanto specialista FMH in chirurgia e, quindi, non in grado di valutare gli aspetti psichici del caso, il modo di procedere dell'amministrazione - che ha compiutamente analizzato solo l’aspetto somatico - non è esente da critiche.

Certo, l'CO 1 ha comunque raccolto l'apprezzamento medico della precitata specialista in data 10 maggio 2017 e, quindi, prima della decisione del 27 luglio 2018 qui avversata con cui ha confermato la precedente decisione.

D'altra parte, però, il TCA ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio allo stringato parere espresso dalla specialista in questione, già solo per il fatto che non si è espressa in merito al circostanziato rapporto psicologico del 31 marzo 2017 della Ph. D. __________, psicologa specializzata in neuropsicologia FSP e psicoterapeuta, dell'Unità operativa di neuropsicologia e logopedia della Clinica __________ di __________ riguardante la presa a carico del paziente per il periodo dal 29 settembre 2016 al 31 marzo 2017, versato agli atti dall'assicurato il 5 aprile 2017, ed ha osservato che agli atti non era presente alcun rapporto psichiatrico, ma unicamente le richieste da parte di medici della Clinica __________, di prolungare la terapia psichiatrica.

Va pure considerato che la dr. med. __________ non ha peraltro avuto nessun colloquio personale con l'assicurato. Ora, l'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).

Va pure considerato che nella STCA 36.2017.110 del 30 gennaio 2018, in ambito LAMal, questa Corte ha rilevato quanto segue al considerando 8:

" Per quanto concerne in primo luogo la patologia psichica, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel suo referto all’indirizzo della __________ del 10 maggio 2017, non ha escluso la presenza di una patologia con conseguenze sulla capacità lavorativa dell’interessato, ma ha sostenuto che, a suo parere, il nesso causale di un eventuale ancora presente disturbo psichiatrico può essere considerato estinto (doc. Z6). Il dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, dopo aver visitato l’insorgente il 16 giugno 2017, posta la diagnosi psichiatrica di “reazione ansioso depressiva su disadattamento (ICD 10 – F43.22)” oltre ad accertare, in quel momento, un’incapacità lavorativa del 50%, ha affermato che “è prevedibile che l’A. possa recuperare una piena capacità lavorativa dal lato strettamente psichiatrico nel giro di due mesi” (doc. 24). Tuttavia, l’assicuratore non ha più ritenuto necessario sottoporre l’interessato ad un’ulteriore visita psichiatrica, malgrado le considerazioni del dr. med. __________ fossero di natura prospettica (“è prevedibile” […] “possa” e “nel giro di due mesi”) e il medico curante, dr. med. __________, ancora in data 30 agosto 2017, ossia oltre i due mesi ritenuti necessari dal dr. med. __________ per una ripresa dell’attività, avesse ancora diagnosticato la presenza di una sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple e ideazione paranoide e la presenza di attacchi di panico ricorrenti, sindrome distimica reattiva con insonnia e stati di agitazione psicomotoria (doc. 37).

In questo caso s’imponeva una nuova valutazione di decorso ad opera di uno specialista in psichiatria. In tal senso l’apprezzamento medico del dr. med. __________ dell’8 settembre 2017 (doc. 39), non psichiatra e psicoterapeuta e che non ha visitato l’insorgente, non è sufficiente. Sarebbe stato necessario sottoporre nuovamente la fattispecie al dr. med. __________."

Certo, nel frattempo, interpellata dall'CO 1 in merito al quesito di sapere se alla luce dei documenti medico-psichiatrico contenuti nella perizia pluridisciplinare del __________ del 26 aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1) esperita in ambito AI vi fossero dei motivi medici per modificare il risultato delle VMC (recte: apprezzamento medico) del 10 maggio 2017 (cfr. doc. 147), il 6 giugno 2018 la dr.ssa med. __________, ha rilevato che:

" Nel mio apprezzamento del 10.05.2017 ho concluso, che "considerando che non sussistono importanti postumi dell'infortunio, il nesso causale naturale di un eventuale ancora presente disturbo psichico può essere considerato estinto". Nell'ambito degli accertamenti pluridisciplinare dell'Al, il 14.04.2018 è stata redatta una valutazione psichiatrica da parte del Dr. __________, il quale ha valutato, che l'assicurato non presenta alcuna diagnosi attiva. Concludendo, l'assicurato non soffre di alcuna patologia psichiatrica in relazione causale naturale con l'infortunio del 06.07.2016." (cfr. doc. 147)

D'altra parte, però, il TCA - stante quanto precede - ritiene di non poter attribuire pieno valore probatorio allo stringato parere espresso dalla specialista in questione.

Tanto più che i succinti pareri del 3 maggio 2017 e del 6 giugno 2018 della dr.ssa med. __________, sulla base dei quali l'amministrazione ha fondato il proprio giudizio, ritenendo in particolare che i disturbi ancora presenti al 1° maggio 2017 non erano più causati dall'infortunio e che pertanto lo stato presente immediatamente prima dell'infortunio era stato raggiunto al 1° maggio 2017 anche dal profilo psichico, risultano essere in contraddizione rispetto a quanto appurato dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, nell'ambito della perizia pluridisciplinare del __________ del 26 aprile 2018 (cfr. doc. XVIII-1) esperita in ambito AI, il quale ha ritenuto probabile che, in seguito all'infortunio, l'assicurato avesse sviluppato una sintomatologia ansioso depressiva di tipo reattivo, che nel frattempo è rientrata e che, per la patologia psichiatrica, da agosto 2017, risultava abile in misura completa in ogni professione. Ciò che è stato, tra l'altro, sostanzialmente accertato sulla base di quanto ritenuto dal dr. med. __________ nella visita medico-fiduciaria del 16 giugno 2017 in ambito LAMal.

Questa Corte non può poter fondare il proprio giudizio circa la persistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico del 6 luglio 2016 successivamente al 1° maggio 2017 sulla base di quanto ritenuto dal dr. med. __________, dato che - come già statuito in ambito LAMal nella STCA 36.2017.110 del 30 gennaio 2018 - le sue considerazioni erano di natura prospettica.

In simili circostanze, secondo il TCA, la questione di sapere sino a quando i disturbi psichici sviluppati dall'assicurato hanno presentato un legame causale naturale con l’infortunio del 6 luglio 2016, necessita di un approfondimento istruttorio da parte dell’amministrazione.

Le valutazioni mediche agli atti non infatti consentono al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi psichici ancora presenti al 1° maggio 2017 non erano più causati dall'infortunio del 6 luglio 2016, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella decisione su opposizione avversata.

Non si può quindi prescindere dal disporre un approfondimento peritale volto a stabilire fino a quando sono perdurati i disturbi psichici sviluppati dall'assicurato in seguito all'infortunio del 6 luglio 2016.

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere dei proprio medico fiduciario (in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

In esito alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia medica esterna) e nuova decisione.

Tale soluzione è tanto più giustificata se si considera che, secondo questa Corte, da un primo sommario esame, l’evento traumatico occorso a RI 1 sarebbe da classificare nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto oppure in quella degli infortuni medio-gravi al limite di quelli gravi, di modo che, a seconda dei casi, potrebbe anche bastare l’adempimento (nella forma semplice) di un solo criterio di rilievo (per esempio, quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche) per ammettere l’adeguatezza del legame causale (cfr. consid. 2.6; a tale proposito, è utile segnalare in questo contesto la SFT U 603/06 del 7 marzo 2007 e la DTF 107 V 173).

2.13. Nulla muta a questo riguardo il fatto che, in ambito LAI, sia stato emesso un progetto di decisione con cui viene riconosciuto un grado d'invalidità dell'11%, dal momento che in tale ambito viene preso in considerazione il danno alla salute (in particolare e soprattutto le lombalgie persistenti) di cui soffre l'assicurato che, per i motivi già indicati al consid. 2.11, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.14. Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.11, 2.12 e 2.13), il Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all'esperimento di una perizia giudiziaria richiesta dal patrocinatore dell'assicurato).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2018.76
Entscheidungsdatum
04.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026