Raccomandata
Incarto n. 35.2018.69
PC/MM
Lugano 11 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 novembre 2016 RI 1, nato il __________ 1976, dipendente a tempo pieno della ditta __________ di __________ dal 1° aprile 2015 in qualità di lattoniere edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si trovava in un cantiere a __________, allorquando, verso le 14.00, "è scivolato dalle scale del ponteggio", riportando un trauma contusivo/distorsivo ad entrambi i piedi, oltre a svariate fratture a sinistra (cfr. doc. 2, 4 e 41). L'assicurato si è sottoposto il 21 novembre 2016 alla "Riduzione aperta e osteosintesi M II-III-IV distale e stabilizzazione con fili di Kirchner piede sx; artrodesi temporanea in riallineamento MTF V piede sx; Riduzione aperta e osteosintesi base M I con fissazione placca e viti 2.0 piede sx; sutura legamento metatarso-cuneiforme 1°-2° raggio e stabilizzazione tipo Iselin filo di Kirchner piede sx", il 23 gennaio 2017 all'"Ablazione materiale d'osteosintesi parziale mediopiede TMT I-II sx; Ablazione materiale d'osteosintesi totale Avampiede MTF II-IVI sx" e l'11 dicembre 2017 alla "Cura pseudoartrosi con foraggio e debridement + greffe M2 distale piede sx; Ablazione materiale osteosintesi M1 piede sx"; tutti gli interventi sono stati eseguiti dal dr. med. Stefano Lafranchi, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia presso __________ di __________ (cfr. doc. 13, doc. 33 e doc. 96).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo aver raccolto il parere del 1° marzo 2018, riguardante la visita medico __________ del 26 febbraio 2018, del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 122), il 23 marzo 2018 l'CO 1, a fronte di uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso a far tempo dal 1° maggio 2018 le prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere), con la precisazione che avrebbe tuttavia assunto "i costi dei controlli medici ancora necessari" (doc. 125).
1.3. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 17 aprile 2018, l'CO 1 ha negato all'assicurato una rendita LAINF alla luce di un grado d’invalidità nullo (ritenuti, nel 2018, un reddito "da valido" di fr. 48'750.- in base alle indicazioni fornite dal datore di lavoro e "da invalido" di fr. 52'860.- fissato sulla base dei 5 fogli DPL applicabili al caso di specie) e gli ha pure rifiutato il diritto a un'indennità per menomazione dell’integrità (IMI). Nella medesima occasione l'CO 1 ha anche puntualizzato che la "degenerazione al ginocchio sinistro non è da mettere in relazione causale con l'infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni o incapacità lavorative per tale affezione è da inoltrare direttamente all'assicuratore competente (malattia/invalidità)" (doc. 133).
1.4. A seguito dell’opposizione interposta il 15 maggio 2018 dall'avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 142), l'CO 1 - preso atto del referto medico del 9 maggio 2018 del dr. med. __________ (doc. 141) - ha raccolto l'apprezzamento del 23 maggio 2018 del dr. med. __________ (doc. 149) e, in data 13 giugno 2018, ha respinto l'opposizione, confermando la sua precedente decisione (doc. 150).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16 agosto 2018, RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato in ogni caso l’annullamento della decisione impugnata, in via principale, il riconoscimento di una rendita LAINF di almeno il 49% e di un'IMI di almeno il 15% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'CO 1 al fine di esperire nuovi accertamenti e definire il suo diritto alle prestazioni LAINF (doc. I, pag. 10).
Il rappresentante del ricorrente contesta innanzitutto che il suo cliente possa effettuare quello che a dire della CO 1 sarebbe "un lavoro più leggero per tutto il giorno". Infatti il suo stato di salute non gli permetterebbe assolutamente di effettuare nemmeno i lavori indicati dalla CO 1, ritenuto che egli non è in grado di svolgere mansioni simili per tutta la giornata. Il suo assistito non riesce infatti ad appoggiare il piede dolente in maniera completa per l'intera giornata. Non comprende quindi come la CO 1 possa affermare che "egli riesce a camminare senza limiti per tutto il giorno". A suffragio delle proprie argomentazioni, produce il referto medico del 9 maggio 2018 del dr. med. __________ (doc. A, già agli atti quale doc. 141) e la "perizia medica sullo stato attuale del piede sinistro" del suo cliente del 7 luglio 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (doc. C).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta pure il salario da invalido di fr. 52'860.-, in quanto eccessivo, considerate le limitazioni fisiche del suo assistito (che sono ben più importanti di quanto ritenuto nella decisione avversata) e che non è consigliabile che cammini tutto il giorno con dei carichi (dato che soffre ancora di disturbi ai piedi). L'avvocato ritiene non adeguata la scelta delle DPL operata dall'CO 1, trattandosi di lavori non esigibili dal suo cliente. Puntualizza inoltre che sono pure da prevedersi una diminuzione del rendimento e la necessità di pause, ovvero fattori che influiscono giocoforza sulla determinazione del reddito da invalido. A fronte dell'inapplicabilità del metodo DPL, il legale ritiene indicati dei lavori nel servizio della ristorazione o del commercio al dettaglio, ma evitando che il suo assistito debba sollevare carichi pesanti. Applicando i relativi dati statistici (inclusi un gap salariale del 51.82%, ovvero per la parte eccedente la soglia del 5%, e una deduzione sociale del 10% per la necessità di eseguire solo lavori leggeri e di pause come pure la diminuzione del rendimento) il grado di invalidità del suo cliente si attesta al 57% e al 49%, rispettivamente nel primo e nel secondo settore presi in considerazione.
Il rappresentante del ricorrente ribadisce la richiesta di un'IMI di almeno il 15%, ritenuto che - secondo i precitati rapporti medici del dr. med. __________ e del dr. med. __________ - vi sono segni di iniziale artrosi e, quindi, non si tratta di una mera ipotesi, bensì di un peggioramento prevedibile. Inoltre ambedue gli specialisti prevedono la possibilità di una degenerazione artrosica. I disturbi moderati di cui soffre l'assicurato sono inoltre costanti e dureranno per tutta la vita almeno con identica gravità.
Da ultimo, il patrocinatore dell'insorgente chiede che il suo assistito venga posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria. A suffragio della richiesta, il legale ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da svariata documentazione (doc. G).
1.6. Nella risposta del 10 settembre 2018, l'MLaw RA 2 dello studio legale __________ di __________, rappresentante dell'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto mentre, per quanto concerne la richiesta del ricorrente di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, si è rimesso al prudente giudizio del TCA (doc. III).
1.7. In data 11 settembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni - scaduto infruttuoso - per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.8. In data 22 novembre 2018 il TCA ha interpellato il dr. med. __________ chiedendo delle delucidazioni in merito al contenuto del referto medico del 9 maggio 2018 del (doc. V).
1.9. Nell'apprezzamento medico del 29 novembre 2018 il dr. med. __________ ha preso posizione in merito a quanto richiestogli dal TCA (doc. VI 1+5).
1.10. In data 24 ottobre 2018 il TCA ha invitato l'CO 1 a presentare osservazioni scritte in merito ai doc. V e VI 1+5, con termine di 10 giorni (doc. VII).
Su richiesta del 17 dicembre dell'Istituto assicuratore (doc. VIII), il 18 dicembre 2018 il TCA ha prorogato il suddetto termine sino all'11 gennaio 2019 (doc. IX).
1.11. Il 17 dicembre 2018 il patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il 15% (doc. X).
1.12. In data 11 gennaio 2019 (doc. XI) l'CO 1 ha versato agli atti l'apprezzamento medico del 7 gennaio 2019 del dr. med. __________ (doc. XI+1), riconfermandosi nelle proprie allegazioni e domande.
1.13. In data 28 gennaio 2019 il legale dell'insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XV).
1.14. Il 30 gennaio 2019 il TCA ha trasmesso il doc. XV al rappresentante dell'CO 1 per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all'assicurato il diritto a una rendita di invalidità e a un'indennità per menomazione dell’integrità in relazione all'infortunio del 15 novembre 2016, oppure no.
Il TCA rileva che non sono invece oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato dal 1° maggio 2018 (doc. 122 e 125), rispettivamente l'assenza di un nesso di causalità naturale tra la patologia degenerativa presente a livello del ginocchio sinistro e l'infortunio in questione (doc. 41, 72 e 133).
2.2. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo ad undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Nel caso di specie, come riportato in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 21 novembre 2016 alla "Riduzione aperta e osteosintesi M II-III-IV distale e stabilizzazione con fili di Kirchner piede sx; artrodesi temporanea in riallineamento MTF V piede sx; Riduzione aperta e osteosintesi base M I con fissazione placca e viti 2.0 piede sx; sutura legamento metatarso-cuneiforme 1°-2° raggio e stabilizzazione tipo Iselin filo di Kirchner piede sx", il 23 gennaio 2017 all'"Ablazione materiale d'osteosintesi parziale mediopiede TMT I-II sx; Ablazione materiale d'osteosintesi totale Avampiede MTF II-IVI sx" e l'11 dicembre 2017 alla "Cura pseudoartosi con foraggio e debridement + greffe M2 distale piede sx; Ablazione materiale osteosintesi M1 piede sx"; tutti gli interventi sono stati eseguiti dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, presso __________ di __________ (cfr. doc. 13, doc. 33 e doc. 96).
Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo alla visita medica del 26 febbraio 2018, del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 122), giusta il quale:
" (…) L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e leggeri fino a 10 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso. L'assicurato può sollevare e portare pesi medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta. Non può più eseguire lavori sollevando e portando pesi pesanti sopra i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all'altezza dei fianchi. Può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg molto spesso. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione come anche medio pesanti e lavori pesanti, lavoro manuale rozzo molto spesso. Non può più eseguire lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione della mano. Lavori in posizione e mobilità sopra la testa possibili molto spesso. Nessuna limitazione riguardando la rotazione e lavorando in posizione seduta e inclinata in avanti. Molto spesso posizione in piedi e inclinata in avanti. Lavori in posizione e mobilità inginocchiata talvolta come anche con flessione delle ginocchia talvolta. Lavori in posizione di lunga durata da seduto molto spesso da posizione in piedi spesso. Nessuna limitazione per quanto riguarda la posizione a libera scelta. L'assicurato può camminare fino a 50 metri e oltre i 50 metri molto spesso. Può camminare per lunghi tratti spesso. Può camminare su terreno accidentato talvolta come anche salire le scale talvolta. Salire su scale a pioli possibile di rado. Nessuna limitazione per l'uso delle due mani e per stare in equilibrio." (doc. 122, pag. 6)
Il medico __________ ha "espresso una capacità lavorativa in misura del 100% in base ai limiti funzionali espressi nell'esigibilità". (doc. 122, pag. 6).
Tenuto conto di tali indicazioni, con decisione del 17 aprile 2018, l'CO 1 - dopo aver osservato che si poteva esigere dall'assicurato Io svolgimento di "un lavoro più leggero per tutto il giorno" (per esempio, l'aiuto magazziniere, il venditore cassiere, il raffilatore, l'operaio di spedizione e l'operaio di lavanderia) - ha negato ha negato a RI 1 una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo, ritenuti nel 2018 un reddito "da valido" di fr. 48'750.- in base alle indicazioni fornite dal datore di lavoro e "da invalido" di fr. 52'860.- fissato sulla base dei 5 fogli DPL applicabili al caso di specie; doc. 133). Con decisione su opposizione del 13 giugno 2018 l'CO 1 ha ribadito che il rifiuto di accordare all'assicurato una rendita di invalidità meritava conferma, visto che non subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi infortunistici, puntualizzando che non poteva essere mosso alcun appunto al fatto che il salario "da invalido" fosse superiore a quello "da valido", dato che il TF ha già avuto modo di tutelare tale procedimento nella sentenza 8C_215/2015 del 17.11.2015).
2.3.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5. Nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario
Nel rapporto medico del 9 maggio 2018 il dr. med. __________, interpellato privatamente dal ricorrente con riferimento alla decisione avversata della CO 1, rileva che in quest'ultima "si conclude che la sua attività professionale come lattoniere non è più esigibile e che secondo le loro valutazioni in un'attività idonea sedentaria, come già definito da me e dal medico CO 1, raggiungerebbe un salario medio paragonabile a quello raggiunto prima dell'infortunio. (…). Dal punto di vista medico i disturbi moderati che il paziente manifesta dal punto di vista funzionale restano costanti. Non propongo dei trattamenti complementari particolari, invitando il paziente ad utilizzare il piede in modo completo per quanto esigibile, con sempre delle buone scarpe d'appoggio. Dal punto di vista professionale confermo l'impossibilità di un'attività professionale sui tetti mentre, come già ribadito nel passato, e esigibile un'attività più sedentaria, ma già definito." (doc. 141 e doc. A).
Il 9 novembre 2017 il medesimo specialista aveva indicato quanto segue:
" (…) dal punto di vista professionale confermo un'incapacità lavorativa al 100% nella sua vecchia funzione di lattoniere, come d'altronde era già stato menzionato in giugno 2017 e confermo la mia idea. Al contrario ritengo che un'attività adatta possa essere rapidamente esigibile dopo l'ablazione del materiale di osteosintesi immaginando un'attività sedentaria con possibilità di cambio di posizione senza porto di pesi con deambulazione su terreni regolari evitando la necessità di accovacciamenti con una flessione pronunciata dell'avampiede. Attività di sorveglianza logistica, guida sono sicuramente esigibili. (…)" (doc. 90)
Sia il medico __________ sia il medico di fiducia dell'assicurato concordano quindi sostanzialmente sull'esigibilità di un'attività sedentaria (idonea). La circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dal medico di fiducia dell'assicurato il 9 novembre 2017 e confermata il 9 maggio 2018, vi siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali è irrilevante. In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899; STCA 35.2017.54 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2.5). Giova pure ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3). Il TF ha inoltre già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; STCA 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.3). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente sia in grado di reperire nel mercato del lavoro equilibrato una sufficiente gamma di posti di lavori rispettosi delle limitazioni derivanti dai postumi infortunistici di cui continua a soffrire. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia, non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. In questo senso, in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3, riguardante un assicurato sofferente di patologie alla schiena, giudicato abile in misura del 70% in attività sostitutive adeguate “… rispettose dei limiti funzionali e che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un “… un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).
Nella "perizia medica sullo stato attuale del piede sinistro" dell'assicurato del 7 luglio 2018, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha osservato quanto segue:
" (…) La gravità di un traumatismo al piede va valutata in rapporto alla ripercussione funzionale e alla perdita della architettura armonica ed elastica di tutta la volta plantare, in quanto è appunto questa architettura e questa elasticità l'unica modalità che permette i cambi di posizione e l'adattamento al carico, al cammino, alla marcia, alla corsa, ossia all'equilibrio dell'intero corpo sovrastante.
(…).
Come conferma l'esame di Risonanza magnetica del 4 luglio 2018, le ossa dei metatarsi presentano lesioni patologiche che con il passare del tempo tenderanno a peggiorare o con un Südeck o con necrosi vascolari. Quindi l'arco anteriore A-B del piede sinistro del signor RI 1 si presenta alterato, allargato, instabile e doloroso sia alla pressione che all'appoggio.
(…).
L'arco interno è menomato nel piede sinistro del signor RI 1 dalla lesione dell'articolazione sia di Lisfranc (iniziale artrosi) sia di quelle di Chopart (edemi) da cui si prospettano complicazioni future di tipo artrite post-traumatica, distrofia dei riflessi simpatici con ipersudorazione e sensazione di freddo, ed infine la sindrome della malaunione e instabilità tra gli ossicini con il movimento. Nel caso specifico del piede sinistro del signor RI 1 viene ad essere difettosa la curvatura deli arco interno e la sua funzionalità pia importante con i tipici dolori che avvengono con rappoggio e la marcia, come pure con la palpazione delle varie sedi ligamentarie. Siamo confrontati con uno stato di instabilità nei movimenti di adduzione, abduzione e rotazione esterna.
(…).
L'arco esterno risente della instabilità generalizzata dei ligamenti alterati dell'arco interno, e quindi anch'esso è fonte di dolore e perdita di forza equilibrante in determinati movimenti di flesso-estensione e rotazione con deviazione dell'asse del piede.
(…).
Dal piede sinistro i disturbi dolorifici facilmente si propagano alla gamba sinistra, al ginocchio sinistro e al bacino, coinvolgendo quindi la cerniera dorso lombare, soprattutto se il paziente è obbligato ad intraprendere una attività lavorativa fisica che con il tempo si riflette pure nell'attività sedentaria. Le cure fisioterapiche e antidolorifiche aiutano ma non guariscono, e la prognosi futura è solo questione di tempo, allorché la natura interviene a portare le dovute compensazioni. Per il momento la situazione del signor RI 1 è statica senza miglioramenti, con un deficit sopportabile del 50%.
Conclusione. Il piede non è solo un organo di appoggio, ma rappresenta un importante punto di attracco dei muscoli della gamba e quindi va ad influire sul tono e sulla funzione dell'apparato muscolare dell'arto inferiore imprimendone in maniera determinante gli allungamenti, le retrazioni e le contratture provvedendo ai cambiamenti di posizione nelle articolazioni talo-crurale, talo-calcaneare, talo-navicolare ed in seconda linea nelle articolazioni situate al davanti della interlinea articolare di Chopart: la cuneo-navicolare e le tarso-metatarsee. È acquisito che una modifica sulla volta plantare del piede viene a portare dei forti cambiamenti nel complesso delle flessioni dorsali e plantari delle suddette articolazioni.
(…).
Che vantaggio ne può derivare da una artrodesi chirurgica nell'articolazione del Lisfranc?" (doc. C).
Ora, con riferimento alla precitata perizia medica allestita dal dr. med. __________, il TCA rileva innanzitutto che lo specialista non si esprime in merito all'esigibilità lavorativa dell'assicurato e che in ogni caso le considerazioni ivi espresse risultano concordanti in merito all'esigibilità di un'attività sedentaria idonea.
D'altra parte, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Va anche segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
Per quanto riguarda l'argomentazione ricorsuale giusta la quale "non va inoltre dimenticato che è da prevedersi una diminuzione del rendimento e la necessità di pause. Queste sono riduzioni che influiscono giocoforza sul reddito da invalido", questa Corte rileva che trattasi del parere del rappresentante legale dell'assicurato - che non è suffragato da alcun certificato medico-specialistico, neppure in sede ricorsuale - e che avendo pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte, non può essere condivisa dal TCA.
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di "lattoniere"). Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.3.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute: 1° maggio 2018: cfr. consid. 2.1 e doc. 122 e 125).
2.3.7. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2018 un guadagno annuo lordo di fr. 48'750.- (inclusa la tredicesima; cfr. doc. 133 e 150)
Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 124 e 134) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" per il 2018 ammonta quindi a fr. 48'750.-.
2.3.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.3.9. Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'aiuto magazziniere con funzione di "carrellista" presso la __________ di __________, il venditore cassiere con funzione di "operatore di cassa" presso la __________ di __________, il raffilatore con funzione di "affilatore" presso la __________ di , l'operaio di spedizione con funzione di "spedizione prodotto finito" presso la __________ di __________ e, infine, l'operaio di lavanderia con funzione di "collaboratore sterilizzazione" presso i __________ di __________ (), i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2017, un reddito annuo pari a fr. 52'860.40 (cfr. doc. 134, p. 2).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella di cui al doc. 134 (pag. 2-5), si evince che sono 81 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38'869.- e a fr. 71'736, e infine che quello medio è di fr. 53'279.-
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 52'860.40) è leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr. 53'279.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
Nel gravame il patrocinatore dell'assicurato ha rilevato che "l'attività di aiuto magazziniere mal si addice ai limiti funzionali del signor RI 1, in quanto è necessario sollevare di pesi e fino a quando non si prende l'oggetto in mano non è possibile sapere a quanto ammonta il peso. A maggior ragione anche le attività di operaio di spedizione così come di operaio di lavanderia implicano il sollevamento di pesi di cui non si conosce necessariamente il peso e mal si conciliano con un'attività che potrebbe eseguire il ricorrente. Anche l'attività di venditore cassiere viene contestata. Essa non rientra nei limiti funzionali del signor RI 1 e lo stesso potrebbe avere dei problemi con oggetti grandi e pesanti. Lo stesso discorso vale per l'attività di raffilatore, a quale non è sedentaria e, peraltro, alla luce dei limiti funzionali di cui soffre il signor RI 1 non è conciliabile con gli stessi" (cfr. doc. I, pag. 6). A questo proposito il TCA rileva che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (in proposito, cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 134, p. 6-25) come pure la formazione dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc. 160, p. 6-25).
D'altra parte giova ricordare che all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il TF ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere condivise dal TCA.
In conclusione, il reddito "da invalido" - che è stato validamente determinato in base alle DPL - ammonta per il 2018 a fr. 52'860.40.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Da ultimo, non può neppure essere condivisa la contestazione mossa dal rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato al caso di specie un "reddito da invalido" superiore al "reddito da valido". In proposito, giova ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…).
Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)".
2.3.10. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 52'860.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 48'750.- risulta essere nullo.
Questa Corte rileva che l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica l’assicurato (riconoscimento di un grado di invalidità pensionabile), nemmeno nel caso in cui si volesse seguire - per mera ipotesi di lavoro - quanto sostenuto dal suo patrocinatore, ossia che tutti e cinque posti di lavoro considerati dall’Istituto assicuratore al fine di determinare il reddito da invalido, non rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico oppure non sarebbero esigibili per altri motivi (formazione, ecc.).
In quell’ipotesi, secondo la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati salariali statistici pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr., ad esempio, la STF 8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'656.27 (STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.6.1) e, per il 2018, un reddito annuo di fr. 67'994.55 (+ 0,5%; STCA 35.2018.52 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.).
Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti.
Nel caso concreto, il reddito da valido è stato fissato partendo dal salario previsto dal contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino valido nel 2018, quale contratto complementare al CCL nazionale nel ramo della tecnica della costruzione (fr. 3'750.- mensili, più tredicesima, nel 2018; ove il salario orario minimo previsto dal precitato contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino nel 2018 per un "dipendente non qualificato con più di 20 anni di età" - quale è il caso di specie; cfr. doc. 41 - è di fr. 3'550.- mensili, più tredicesima; cfr. doc. 95 e http://www.cpcdiverse-ti.ch/cpcview.php?id=9 e https://ocst.com/contratti-collettivi).
In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TCA osserva che nemmeno applicando per pura ipotesi di lavoro la decurtazione massima del 25%, comunque non giustificata nel caso concreto, l’esito della vertenza potrebbe essere quello che auspica l’assicurato. In tal caso, il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonterebbe a fr. 50'995.90. Il grado d’invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'995.90 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 48'750.-, sarebbe in ogni caso nullo (parimenti a quanto peraltro accertato in applicazione del metodo delle DPL).
2.3.11. A fronte di un grado di invalidità nullo, è dunque a ragione che l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto a una rendita LAINF. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va di conseguenza confermata.
2.4. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che il 13 giugno 2017 l'assicurato è stato sottoposto a una radiografia del piede bilaterale in tre pose in carico la quale, a sinistra, ha evidenziato l'insorgenza di una "pseudo-artrosi della frattura della testa del II metatarso" (doc. 62).
Il 23 agosto 2017 RI 1 si è di nuovo sottoposto a una radiografia del piede sinistro in carico in due proiezioni e a una dell'avampiede sinistro in tre proiezioni (cfr. doc. 73).
Il 2 ottobre 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha osservato che "già in giugno si vedeva una non consolidazione della testa del 2. metatarso con sospetto di pseudoartrosi e non esclusa una iniziale necrosi. Questa situazione viene confermata nelle ultime Rx." (doc. 81).
Il 10 novembre 2017 il dr. med. __________ ha dichiarato di aver “… visionato le radiografie effettuate ad agosto 2017. Queste rispetto alle precedenti del giugno 2017 rivelano uno status quo con una pseudoartrosi della testa di M2, senza segnali di consolidazione ulteriore. (…)." (doc. 91).
Il 20 dicembre 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica presso __________ di __________, ha posto la diagnosi di "stato dopo iniziale artrosi e ablazione di materiale di osteosintesi piede sx" (doc. 99).
Dopo aver sentito il parere 26 febbraio 2018 del dr. med. __________, secondo il quale "siccome non si nota alcuna artrosi né lesione all'articolazione oggettivabile non persiste attualmente un diritto all'IMI" (doc. 122), con decisione formale del 17 aprile 2018, l'CO 1 ha rifiutato all'assicurato il diritto a un'indennità per menomazione dell’integrità.
In sede di opposizione, l'assicurato ha prodotto il referto 9 maggio 2018 del dr. med. __________, il quale, con riferimento all'IMI, ha rilevato quanto segue:
" Dal punto di vista medico-assicurativo, ritengo che il paziente manifesti dei disturbi funzionali dell'articolazione del Lisfranc post-traumatica, il quale potrebbe meritare una integrità risultante dai disturbi funzionali alle estremità inferiori secondo le tabelle SUVA, fino ad un massimo del 10-20%. Nello stesso ambito, consci che a medio-lungo termine il paziente potrà presentare una degenerazione osteoartrosica del Lisfranc sviluppando un'artrosi della stessa articolazione, con successivamente la possibile necessità di un'artrodesi, che porterebbe allora all'integrità per uno status post-artrodesi dell'articolazione del Lisfranc del 15 %. In questo ambito, ritengo che la CO 1 possa rivalutare la sua decisione del 17.04.2018." (doc. 141)
Interpellato dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto, con apprezzamento del 23 maggio 2018, il dr. med. __________ si è espresso nei seguenti termini:
" Il collega dr. med. __________ conferma la mia valutazione del 26.02.2018 e descrive una consolidazione delle fratture e cicatrice senza dolori particolari. Descrive una buona stabilità del Lisfranc e della tibiotarsica. Leggera rigidità TMT 2-3. Flessione dorsale-flessione plantare tibiotarsica 10-0-25°. Mobilizzazione del Lisfranc indolore. Il collega non menziona a quali tabelle si riferisce ma secondo la tabella dell'integrità 2.2 un disturbo funzionale dopo frattura di lussazione del Lisfranc o del medio-piede dopo frattura viene valutato tra il 10-20%. Come da lui descritto sopra e come da me valutato la situazione risulta con buona stabilità senza disturbi funzionali. L'assicurato è in grado di camminare normalmente con una stabilità normale del piede sinistro e quindi l'assicurato non entra in questa valutazione. Per quanto concerne la valutazione di un'eventuale futura necessità di un'artrodesi a causa di un possibile futuro sviluppo di un'artrosi, da parte medico-assicurativa non ci si può esprimere per una IMI su un possibile sviluppo futuro. La valutazione IMI si basa sulla situazione attuale ed unicamente in caso di una vera presenza di un'artrosi la stessa si può rivalutare. In assenza di un'artrosi e segni degenerativi non vi è quindi diritto ad una IMI né secondo la tabella 2.2 né secondo la tabella 5.2. Come già espresso in precedenza nel caso di uno sviluppo futuro di un'instabilità e/o di un'artrosi l'assicurato può chiaramente rivolgersi alla CO 1 per richiedere una rivalutazione della situazione. Altrimenti giuridicamente e clinicamente rimane valida la mia valutazione medico-assicurativa del 26.02.2018 e l'apprezzamento odierno."
(doc. 149)
Il 4 luglio 2018 è stata effettuata una RMN con liquido contrasto del medio-/avampiede sinistro che ha confermato la presenza di segni d’iniziale artrosi, soprattutto tra la base del primo metatarso e il cuneiforme mediale (doc. C, pag. 6).
In sede di ricorso, il rappresentante del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il 15%, ritenuto che - in base ai rapporti agli atti dei suoi curanti - vi sono iniziali segni d’artrosi e, quindi, non si tratterebbe di una mera ipotesi, ma bensì di un peggioramento prevedibile. Inoltre, entrambi gli specialisti prevedono la possibilità di una degenerazione artrosica. I disturbi moderati di cui soffre l'assicurato sono inoltre costanti e dureranno per tutta la vita almeno con identica gravità.
Interpellato dal TCA, in merito a quali siano in dettaglio i disturbi funzionali che a suo avviso giustificano il riconoscimento di un'IMI in applicazione della tabella n. 2.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, rispettivamente a quali siano gli argomenti medico-scientifici in base ai quali ritiene probabile
" Sulla base dei dati anamnestici riportati nel rapporto della consultazione del 09.05.2018, il paziente manifestava ancora degli indolenzimenti a livello della tibio-tarsica e del mediopiede in particolare nelle deambulazioni prolungate e in fine giornata. Questi disturbi sono da correlare con l'evento traumatico di novembre 2016 di frattura/lussazione e distorsione del Lisfranc complessa sinistra, ripercuotendosi con dei dolori al carico. Clinicamente all'esame avvenuto in fine mattinata del 09.05.2018, lo status rivelava dal punto di vista doloroso dei disturbi modesti, ma che obiettivamente si traducevano sempre con una rigidità a livello della TMT 2-3 e una limitazione funzionale soprattutto in flessione plantare delle dita del piede sx. La limitazione funzionale dopo frattura/lussazione con distorsione del Lisfranc sinistro, pur sempre dolorosa nelle deambulazioni prolungate e soprattutto in fine giornata con delle reazioni di leggero gonfiore, permette di quantificare la menomazione alla integrità secondo la tabella 2.2 come "Menomazione dell'integrità di alterazioni funzionali degli arti inferiori", con una percentuale massima del 10-20%, dimostrando sia le alterazioni funzionali, che la sintomatologia dolorosa richiesti come criteri per questa quantificazione.
D'altronde negli articoli utilizzati quali risposta alla seconda domanda, ritroverà facilmente la dimostrazione che l'evoluzione di un mediopiede traumatizzato a livello del Lisfranc non permette di ottenere in media un risultato funzionale completo come dimostrato dalla riduzione rispetto alla norma dei vari score funzionali utilizzati (AOFAS, FFI, VAS, SF-12, SF-36, PCS)." (doc. VI+1/5)
Il 17 dicembre 2018 il patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di un'IMI di almeno il 15% (doc. X).
Interpellato dall'amministrazione in merito al contenuto del precitato rapporto medico, con apprezzamento del 7 gennaio 2019, il dr. med. __________ si è espresso nei seguenti termini:
" L'avvocato __________ chiede spiegazione al dr. med. __________ su cosa consistono i disturbi funzionali per valutare un'eventuale IMI. Nella lunga risposta viene ripetuto la valutazione della tabella IMI una globale valutazione dopo trauma dell'avampiede. Non entra in merito agli argomenti medico-scientifici in cui vengono descritte le possibili conseguenze dopo trauma dell'avampiede. Si ricorda che negli studi menzionati si tratta di un trauma di diversa entità e gravità. Nell'ultimo articolo del JBJS 2016, maggio, 4 Clinic e Dévélopment: per un trauma dopo un trattamento chirurgico per risanare e mantenere l'articolazione del Lisfranc in un periodo tra 2 e 24 anni si ha un out come clinico soddisfacente e il grande numero dei pazienti è ritornato nella sua precedente attività funzionale e lavorativa con poca necessità per un procedere secondario.
Questo conferma la mia valutazione. Faccio riferimento al mio precedente apprezzamento, alla valutazione di diversi specialisti che hanno confermato una buona mobilità, stabilità e buona articolazione dell'avampiede. Valutando anche il rapporto del dr. med. __________ del 04.07.2018 in cui ha trovato solo una modesta iniziale degenerazione che si può trovare anche in pazienti senza trauma in età di 43 anni. Nella mia valutazione della IMI non entrano in considerazione i disturbi soggettivi che accusa dopo una prolungata attività giornaliera. In base alla limitazione espressa resta una piena abilità lavorativa sul mercato generale con i limiti funzionali già dichiarati. Né il rapporto del dr. med. __________, né quello del dr. med. __________ cambiano questa valutazione. Non viene menzionato un peggioramento ma una situazione invariata e stabile. Si ricorda anche che nei diversi articoli e rapporti scientifici si nota un decorso in media da 9 a 11 fino a 24 anni dove gran parte dei pazienti rientrano nella loro attività precedente anche in parte pesante senza grandi problemi. Il rapporto del dr. med. __________ quindi non porta novità per quanto riguarda la mia valutazione ma invece conferma la mia valutazione clinica e radiologica che è in accordo con le casistiche pubblicate nei diversi articoli e menzionati dal dr. med. __________." (doc. XI+1)
2.4.6. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che nessuno pretende che lo stato infortunistico del piede destro, rimasto pure coinvolto nell’evento traumatico del novembre 2016, possa in qualche modo fondare il diritto a un’IMI.
A proposito invece del piede sinistro, il TCA ritiene che al parere espresso dal dr. med. __________, il quale ha negato il diritto a un’IMI a fronte di una pretesa assenza d’artrosi e di lesioni oggettivabili a livello dell’articolazione (cfr. doc. 122 e 149, p. 5), non possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente a derimere la presente vertenza. In particolare, i rapporti agli atti del chirurgo ortopedico dr. med. __________, tenuto conto delle precisazioni, puntuali e motivate, che egli ha fornito a questa Corte in corso di causa (cfr. doc. VI + allegati), sono suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’attendibilità della valutazione del medico ___________. Le considerazioni contenute nell’apprezzamento 7 gennaio 2019 di quest’ultimo (cfr. allegato al doc. XI), non consentono del resto di giungere ad altra conclusione.
In queste condizioni, le valutazioni mediche agli atti non consentono al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 non ha diritto a un'IMI, così come ritenuto dall'assicuratore Lainf nella decisione su opposizione avversata. Non si può quindi prescindere dal disporre un approfondimento peritale volto a stabilire se l'assicurato lamenta dei disturbi funzionali al piede sinistro che giustificano il riconoscimento di un'IMI in applicazione della tabella n. 2.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, rispettivamente se è probabile (e non semplicemente possibile) che, a medio-lungo termine, interverrà una progressione delle alterazioni degenerative a livello dell’articolazione di Lisfranc con necessità di sottoporre l’insorgente ad artrodesi, giustificante l’assegnazione di un'IMI in applicazione della tabella n. 5.2.
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere dei proprio medico __________ (in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
In esito alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata nella misura in cui l’CO 1 ha negato al ricorrente il diritto a un'IMI e gli atti rinviatigli per complemento istruttorio (perizia medica esterna) e nuova decisione.
2.5. Parzialmente vincente in causa, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto all’IMI. Per il resto essa è confermata.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti