Raccomandata

Incarto n. 35.2018.57

mm

Lugano 27 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 7 ottobre 2006, RI 1, dipendente della Clinica __________ di __________ in qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è caduta da un cavallo “artificiale” e ha battuto a terra il fianco destro.

A fronte dell’insorgenza di dolori alla zona basso lombare irradianti alla gamba destra, ella ha consultato i sanitari dell’Ospedale __________ di __________. Dal loro rapporto 9 ottobre 2006 risulta la diagnosi di sindrome radicolare L5 su sospetto (alla TAC dell’8 ottobre 2006) di ernia L5/S1 foraminale a destra (doc. 6).

L’esame di RMN del 10 ottobre 2006 ha confermato la presenza di un’ernia discale intraforaminale a livello di L5/S1 con compressione della radice di L5 a destra e possibile compressione di S1 a destra da parte di un bulging nel recesso laterale. Gli specialisti del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, dove l’assicurata era stata nel frattempo trasferita, hanno ritenuto indicato una tempestiva presa a carico chirurgica (doc. 7).

Il 22 novembre 2006, RI 1 è quindi stata sottoposta a un intervento di erniectomia L5-S1 più sospensione dinamica tra L5-S1 e L4-L5, eseguito presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 15 e 27).__________

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Gli atti di causa dimostrano che, nonostante la terapia, l’assicurata ha continuato a lamentare disturbi invalidanti alla regione lombare irradianti prevalentemente all’arto inferiore destro.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 luglio 2017, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni retroattivamente a far tempo dall’8 gennaio 2007, ritenuto che, da quella data, l’assicurata avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento traumatico dell’ottobre 2006 (doc. 185).

A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 187), in data 25 maggio 2018, l’assicuratore LAINF ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (doc. 189).

1.3. Con tempestivo ricorso del 25 giugno 2018, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi e il sinistro del 7 ottobre 2006 e che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione affinché si pronunci in merito al diritto alla rendita d’invalidità, alla cura medica dopo determinazione della rendita e all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).

A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta innanzitutto la dinamica dell’infortunio ritenuta dai periti amministrativi dell’__________, segnatamente l’altezza dalla quale è caduta. Al riguardo, ella sostiene che il cavallo finto era alto circa un metro e mezzo e che la caduta è avvenuta da un’altezza circa equivalente.

D’altro canto, sempre secondo la ricorrente, “… il meccanismo dell’infortunio è suscettibile di aver provocato la protusione del disco in presenza di una degenerazione iniziale del disco L4/L5, più avanzata in L5/S1 precedentemente rimasta asintomatica. L’aggravamento avrebbe dovuto cessare di produrre i propri effetti al più tardi dopo un anno. Ma la cura impostata – l’intervento chirurgico ed in particolare i residui postoperatori -, ha determinato e continua a determinare probabilmente in buona parte i sintomi accusati nel corso degli anni.”. In questo senso, la ricorrente censura l’affermazione dei periti dell’__________ secondo la quale l’intervento del novembre 2006 non si sarebbe reso necessario a causa dei postumi dell’infortunio assicurato, e ciò tenuto conto che, ammettendo che l’evento abbia causato una contusione e il nesso di causalità si è estinto dopo tre mesi, “l’assicuratore è tenuto comunque ad assumere la sindrome dolorosa legata all’evento e di conseguenza l’assicurata ha diritto ad una cura appropriata”, che i costi dell’intervento sono stati assunti dall’assicuratore resistente, che l’operazione ha avuto luogo nel periodo in cui è incontestata l’esistenza del nesso causale e che il parere dell’__________ altro non è che una diversa valutazione della medesima situazione che ha indotto l’amministrazione a riconoscere l’intervento quale cura appropriata.

RI 1 fa valere infine che la perizia pluridisciplinare __________ del dicembre 2014 avrebbe un valore probatorio maggiore rispetto a quella elaborata dall’__________, di modo che occorrerebbe ritenere accertato che “… sia per le conseguenze dell’infortunio che per i postumi della terapia chirurgica impostata sussiste un nesso di causalità tra questi e l’evento del 7 ottobre 2006. L’assicuratore è tenuto anche in virtù dell’art. 6 cpv. 3 LAINF a riconoscere le prestazioni.” (doc. I).

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In data 20 settembre 2018, la patrocinatrice dell’assicurata ha puntualizzato alcune affermazioni contenute nell’allegato di risposta, riconfermandosi finalmente nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. X).

L’amministrazione si è pronunciata in merito il 3 ottobre 2018 (doc. XIII + allegato).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto a far tempo dall’8 gennaio 2007 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico accaduto il 7 ottobre 2006, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).

I criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

Occorre precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. Fintanto che non é stato raggiunto lo status quo sine vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata, inclusi gli interventi operatori (cfr. STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.5 e riferimento ivi citato).

2.7. Secondo la dottrina medica dominante e la giurisprudenza, le conseguenze di un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative (cfr. STF 8C_755/2018 dell’11 febbraio 2019 consid. 4.4.2; SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3; si veda pure Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali, nonché E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

2.8. Nella concreta evenienza, facendo capo agli esiti della perizia 6 febbraio 2017 dell’__________, alla quale ha riconosciuto pieno valore probatorio, l’amministrazione ha ritenuto accertato che l’infortunio del 7 ottobre 2006 ha temporaneamente peggiorato o comunque influenzato il preesistente stato morboso a livello del rachide lombo-sacrale, con lo status quo sine raggiunto a distanza di tre mesi dall’evento medesimo (quindi da inizio 2007). Sempre riferendosi alle risultanze peritali, l’assicuratore resistente ha precisato che i disturbi ulteriormente accusati da RI 1 non sono più riconducibili al sinistro assicurato ma all’intervento chirurgico effettuato il 22 novembre 2006. Ora, siccome l’operazione non si sarebbe resa necessaria per la cura dei postumi infortunistici, anche i conseguenti disturbi non sono imputabili all’evento traumatico del 7 ottobre 2006 (cfr. doc. 189, p. 12 s.).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che possa restare aperta la questione di sapere se l’infortunio dell’ottobre 2006 debba essere ritenuto responsabile di un peggioramento direzionale dello stato morboso preesistente (così come lo sostiene il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, nel suo referto del 22 marzo 2012 – doc. 135, p. 13: “Die Patientin hat eine deutliche vorbestehende Diskopathie L5/S1, aber auch eine Diskopathie L4/5, mit Diskushernie L5/S1 vorbestehend. Das vorbestehende Leiden wurde durch das Ereignis vom 07.10.2006 vorübergehend, aber richtungsweisend beeinflusst resp. verschlechtert. Das vorbestehende degenerative Wirbelsäulenleiden wurde also direktionell verschlechtert.” e dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, nella sua perizia __________ parziale dell’8 dicembre 2014 – doc. 161, p. 36: “…, in assenza di un miglioramento soggettivo e strutturale rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, del 23.3.2012, allorché il perito affermava che lo status quo sine molto probabilmente non sarebbe raggiunto, va riconfermata questa presa di posizione.” – il corsivo è del redattore) oppure di averlo semplicemente reso manifesto, nel senso che ha scatenato la sintomatologia legata alla preesistente ernia discale (così come lo ammette la stessa amministrazione nella decisione impugnata – cfr. doc. 189, p. 12: “Nel caso concreto si è scoperto che la signora RI 1 soffriva di una discopatia preesistente L5/S1, come anche di una discopatia L4/5 con un’ernia L5/S1 preesistente. I dolori preesistenti sono dunque temporaneamente peggiorati o comunque sono stati influenzati a causa dell’evento del 07.10.2006.” – il corsivo è del redattore). In effetti, anche nel caso in cui si volesse considerare che l’infortunio assicurato abbia giocato un ruolo semplicemente scatenante, la decisione su opposizione impugnata non potrebbe comunque essere confermata in questa sede.

Che l’evento del 7 ottobre 2006 abbia, perlomeno, reso manifesto un preesistente stato morboso a livello lombosacrale, può essere ammesso con un alto grado di verosimiglianza. Dalle tavole processuali emerge infatti che la sera stessa in cui ha avuto luogo la caduta (cfr. doc. 7: “Trattasi di una paziente senza antecedenti di rilievo, che la sera del 08.10.2006 [recte: del 07.10.2006, n.d.r.] cade accidentalmente sul fianco dx presentando immediatamente un dolore in sede lombare associato ad una radicolopatia dx coinvolgente il versante laterale della coscia e della gamba fino al I dito del piede, in un chiaro territorio L5.” e doc. 7A: “Dopo tale caduta ha iniziato ad avere forti dolori ad una gamba con un inizio di paralisi ad una gamba e formicolio. Il giorno dopo …”) o, al più tardi, il giorno successivo (doc. 6: “Si tratta di una paziente che la sera prima del ricovero è caduta picchiando l’anca destra. Il giorno del ricovero lamenta improvvisi dolori alla schiena (zona basso-lombare) irradianti alla gamba destra.”), RI 1 ha presentato la tipica sintomatologia legata a un’ernia del disco, nel rispetto quindi del tempo di latenza stabilito dalla giurisprudenza federale (per un’ernia discale lombare, il tempo di latenza massimo è di 8 – 10 giorni; cfr. supra, consid. 2.6.). D’altro canto, dalla documentazione agli atti non risulta affatto che, antecedentemente all’infortunio, la ricorrente accusasse già una tale sintomatologia (cfr., in particolare, il doc. 183, p. 34: “Aus der früheren Anamnese erwähnt die Versicherte eine vor Jahren stattgehabte Verletzung der Kreuzbänder (“i crociati”) am rechten Knie, was man konservativ behandelt habe, ohne dass hier noch wesentliche Beschwerden bestünden.” e p. 35: “Die Versicherte führt aus, sie sei bis zu dem Unfall vom 7.10.2006 schmerzfrei gewesen, habe nie unter Rückenschmerzen, insbesondere auch nicht unter Kreuzschmerzen gelitten.”).

In ossequio alla giurisprudenza federale precedentemente citata, nel caso in cui l’infortunio abbia reso manifesta una preesistente ernia del disco, l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico e, in questo senso, a prendere a proprio carico, segnatamente, i costi generati dalla cura medica appropriata, inclusi quelli legati agli interventi operatori (cfr. supra, consid. 2.6. in fine).

Sulla scorta di quanto precede, è pertanto a giusta ragione che l’amministrazione ha assunto i costi dell’intervento di erniectomia L5-S1, peraltro praticato (in data 22 novembre 2006) allorquando, secondo la CO 1 stessa, sussisteva ancora il nesso di causalità naturale con l’infortunio assicurato.

Secondo il parere degli esperti dell’__________ (poi ripreso dall’istituto assicuratore convenuto nella decisione su opposizione impugnata), i disturbi ancora lamentati dall’insorgente sono essenzialmente da ricondurre (in termini di causalità naturale), a far tempo dall’8 gennaio 2007, alle conseguenze dell’intervento chirurgico del 22 novembre 2006 (e dunque non più all’infortunio in quanto tale) (cfr. doc. 183, p. 40: “Die heute noch von der Versicherten angegebenen Beschwerden lassen sich am ehesten auf die Folgen der am 22.11.2006 durchgeführten Operation zurückzuführen. Da diese aber nicht aus unfallkausalen Gründen erfolgte, sind auch die aktuellen Schmerzen überwiegend wahrscheinlich nicht in Zusammenhang mit dem Ereignis vom 07.10.2006 zu bringen.” – il corsivo è del redattore). In questo senso, si erano del resto già pronunciati il neurologo dott. __________ nella sua perizia parziale __________ del 30 luglio 2014 (doc. 161, p. 43 s.: “Il nostro consulente non rileva patologie neurologiche preesistenti all’infortunio. L’intervento neurochirurgico alla colonna lombare ed i residui postoperatori determinano probabilmente in buona parte i sintomi attuali.” – il corsivo è del redattore) e il medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina riabilitativa (doc. 136, p. 1: “Mit dem Unfallereignis ist es zu einer klaren richtungsgebenden Verschlimmerung eines stummen krankhaften Vorzustandes gekommen der auch durch den operativen Eingriff einen schlechten Verlauf genommen hat. Ob der durchgeführte Eingriff optimal war und medizinisch korrekt kann ich aufgrund der Akten nicht beurteilen. Es scheint jedoch so, dass das Ganze einen derart schlechten Verlauf genommen hat, für den die Patientin nicht verantwortlich ist.” – il corsivo è del redattore).

A norma dell’art. 6 cpv. 3 LAINF, l’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).

Secondo la giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l’atto lesivo rinetri nella nozione di infortunio o sia dovuto a un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (DTF 118 V 286 consid. 3b). L’assicuratore risponde tuttavia soltanto per quei danni che si trovano in nesso causale naturale e adeguato con cure mediche o misure d’accertamento rese necessarie dall’infortunio assicurato (DTF 128 V 169 consid. 1c e riferimenti ivi menzionati).

Ora, posto che l’intervento chirurgico del 22 novembre 2006 si è reso necessario in ragione delle sequele dell’evento infortunistico del 7 ottobre 2006 e che i disturbi ulteriormente accusati da RI 1 alla regione lombare (irradianti prevalentemente all’arto inferiore destro) costituiscono una conseguenza di questa operazione, il TCA deve concludere che è a torto che l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dall’8 gennaio 2007. Al contrario, essa è tenuta a corrispondere le proprie prestazioni anche oltre tale data in applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LAINF (per un caso in cui il TF ha negato l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 3 LAINF in quanto il trattamento medico in questione - un’infiltrazione radioguidata – aveva avuto luogo allorquando era già stato raggiunto lo status quo sine a margine dell’infortunio assicurato, si veda la STF 8C_755/2018 succitata consid. 4.3).

In esito a tutto quanto precede, in accoglimento del ricorso, la decisione su opposizione del 25 maggio 2018 va annullata e gli atti rinviati all’assicuratore resistente affinché definisca di nuovo il proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

Vincente in causa e patrocinata dalla RA 1, la ricorrente ha diritto a delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ È accertato che i disturbi accusati dalla ricorrente costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’intervento chirurgico del 22 novembre 2006, reso necessario dall’infortunio del 7 ottobre 2006.

§§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1affinché definisca il proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale a contare dall’8 gennaio 2007.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
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Ticino
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Italienisch
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TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
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TI_TCAS_001, 35.2018.57
Entscheidungsdatum
27.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026