Raccomandata

Incarto n. 35.2018.54

PC/DC/sc

Lugano 29 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 maggio 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 1° luglio 2016 RI 1, nato il 2 aprile 1977, dipendente al 100% della ditta __________ di __________ dal 12 maggio 2016 in qualità di operaio/magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si trovava presso il luogo di lavoro a __________, allorquando, ha riportato la "Distorsione al pollice destro sbattuto contro una rocca, lesione al legamento" (cfr. doc. 1).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dopo aver raccolto il parere del 16 novembre 2017 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, (doc. 106), il giorno stesso l'CO 1, a fronte di uno stato di salute stabiliz-zato, ha sospeso le prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) a far tempo dal 1° gennaio 2018 (doc. 107).

1.3. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 23 febbraio 2018, l'CO 1 ha negato all'assicurato una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità nullo (ritenuti, nel 2018, un reddito "da valido" di fr. 37'856.- in base alle indicazioni fornite dal datore di lavoro e "da invalido" di fr. 57'681.- fissato sulla base della TA1 2014, uomini, livello 1 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale del 15% "per tenere conto delle sue variabili personali e professionali") e gli ha pure rifiutato un'indennità per menomazione dell’integrità (IMI; doc. 125).

A seguito dell’opposizione interposta il 22 marzo 2018 (e completata il 2 maggio 2018) dall'RA 1 (di seguito: RA 1), per conto dell’assicurato (doc. 131 e doc. 134), l'CO 1 - preso atto del parere specialistico medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. , medico chirurgo e specialista in medicina legale e delle assicurazioni presso lo studio medico __________ di __________ (), consultata privatamente dall'assicurato (doc. 136) - ha raccolto l'apprezzamento medico dell'8 maggio 2018 del dr. med. __________ (doc. 138) e, in data 15 maggio 2018, ha respinto l'opposizione, confermando la precedente decisione (doc. 139).

1.4. Con tempestivo ricorso del 14 giugno 2018 RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione del 15 maggio 2018 ed il riconoscimento di una rendita LAINF del 13% e di un'IMI del 5% (doc. I, pag. 6).

In sostanza l'RA 1 stigmatizza l'operato dell'CO 1 per non aver applicato al caso di specie la giurisprudenza relativa al gap salariale, in quanto presso l'ex datore di lavoro dell'assicurato, la __________ di __________, è in vigore un CCL aziendale sottoscritto con RA 1. Secondo l'RA 1 nel caso concreto non trova applicazione la giurisprudenza invocata dall'istituto assicuratore LAINF (ovvero la STF 8C-141/2016) riguardante un rapporto di lavoro retto dal Contratto mantello nazionale per l'edilizia principale in Svizzera che è stato dichiarato d'obbligarietà generale nazionale. Secondo l'RA 1 un CCL aziendale ticinese, che regola unicamente i rapporti di lavoro del personale occupato presso la __________, non essendo in vigore alcun decreto di obbligatorietà a livello federale o cantonale, non può avere lo stesso valore di un impianto giuridico a valenza federale. Ne discende che, in concreto, deve essere applicato un gap salariale del 43%, già considerata la franchigia del 5%.

L'RA 1 ribadisce la richiesta di un'IMI del 5%, sulla base della Tabella SUVA 6.2, in ragione di un'instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice della mano destra (mano dominante). A suffragio delle proprie argomentazioni richiama il parere specialistico medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, già agli atti quale doc. 136.

Da ultimo, l'RA 1 chiede l'esperimento di "una perizia medico specialistica neutra atta a verificare l'effettivo stato dell'arto infortunato rispetto al danno alla salute e alle conseguenti limitazioni e menomazioni", "Qualora gli onorevoli Giudici del TCA lo ritenessero opportuno" (doc. I, pag. 5).

1.5. Nella risposta del 27 giugno 2018, l'avv. RA 2, rappresentante legale dell'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo e la procura rilasciata dal proprio cliente, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III+ 1 e 2).

1.6. Il 5 luglio 2018 l'RA 1 si è riconfermata nel gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie argomentazioni (in particolare, del fatto che l'assicurato è un lavoratore impiegato quale operaio nel settore della metallurgia) ha prodotto l'estratto del registro di commercio del Cantone Ticino della __________ (stato al 5 luglio 2018; doc. E).

1.7. Il 9 luglio 2018 l'avv. RA 2 ha puntualizzato che "l’assicurato è un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati. Poco importa quanto indicato nello scopo sociale del precedente datore di lavoro", riconfermandosi nella risposta del 16 maggio 2018 (doc. VII).

1.8. Il doc. VII è stato inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita di invalidità e un'indennità per menomazione dell’integrità all'assicurato in relazione all'infortunio del 1° luglio 2016.

Il TCA rileva che non sono invece oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato dal 1° gennaio 2018 e la capacità lavorativa residua (abile al 100% con rendimento pieno in un'attività lucrativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra dominante poste il 16 novembre 2017 dal medico fiduciario al doc. 106).

2.2. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo ad undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nella concreta evenienza, sono contestate le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2018 (data di stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 1° gennaio 2018; doc. 107 e consid. 2.1.).

2.5. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2018 un guadagno annuo lordo di fr. 37'856.-, considerando la base oraria (di fr. 16.00/h previsti dal CCL stipulato tra la __________ e l’RA 1 per il periodo 2016-2018) e la media mensile di 182 ore (oltre a tredicesima; doc. 123)

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 114) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da valido" per il 2018 ammonta quindi a fr. 37'856.-.

2.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi

  • ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2, 8C_448/2014 del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2, 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al consid. 4.1, 4.3, 4.6, 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi, l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln - Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006, p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (= Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen? Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen genannte gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ - il corsivo é della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).

Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile la precitata prassi dell’ICO 1, secondo cui il requisito di rappresentatività è soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un caso concreto.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5 (STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017, consid. 2.7.2).

Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2; STCA 35.2016.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.9).

2.7. Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha quantificato in fr. 67'859.50 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2018, operando deduzione sociale del 15% "per tenere conto delle sue variabili personali e professionali"), giungendo così all’importo di fr. 57'681.- (doc. 123, 125 e 139).

L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore osservando quanto segue:

"Nello specifico, il ricorrente era impiegato nel settore della metallurgia, esercitando una mansione senza funzione di quadro. Prendendo come base di riferimento la Tabella RSS TA1_b anno 2014, un lavoratore attivo nel settore della Metallurgia, senza funzioni di quadro, percepisce un salario medio mensile pari a fr. 5'639.00 (cfr. cifre 24-25). Tenendo in considerazione che l'assicurato era attivo in misura di 42 ore settimanali, l'appena indicato dato economico deve quindi essere adeguato a tale grado di impiego, in quanto le RSS sono definite sulla base di un'occupazione settimanale pari a 40 ore: fr. 5'639.00 : 40 x 42 = fr. 5'921. Conseguentemente, il reddito annuo statistico di riferimento ammonta a fr. 71'052.00 annui (fr. 5'921.00 x 12 mesi). Tale importo statistico è riferito all'anno 2014, rivalutando tale dato nominalmente dello 0.4% per il 2015, dello 0.7% per il 2016 e 0.5% per il 2017 e 2018, un operaio occupato nel settore della metallurgia potrebbe conseguire un reddito medio annuo pari a fr. 72'556.00. Ne discende quindi un GAP salariale rispetto al reddito conseguito presso __________ pari al 43%, già considerata la franchigia del 5%. Una persona occupata in un'attività semplice potrebbe percepire un salario annuo medio pari a fr. 67'859.50, come rilevato dalla CO 1 stessa sulla base delle RSS. Deducendo il GAP salariale definito più sopra, oltre alla deduzione sociale al 15% calcolato da parte resistente, si ottiene che il salario da invalido ipoteticamente conseguibile dal signor RI 1 ammonta a fr. 32'878.00." (doc. I, pag. 3).

2.8. Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (14 – cfr. estratto di cui al doc. 123) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la già citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).

Per i motivi qui sotto esposti il TCA non può fare proprio il reddito da invalido determinato dall'assicuratore LAINF sulla base dei dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica, senza che vengano prima svolti ulteriori accertamenti economici.

2.8.1. Nelle sentenze 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, pubblicata in: SVR 2017 UV Nr. 32, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3; STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.11; STCA 35.2017.84 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4.7; STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.6.1; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.6).

Nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.2, con riferimenti, il TF, in un caso AI ticinese riguardante un pittore imbianchino dal 1972 che aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo un grave infortunio agli arti inferiori nei limiti funzionali stabiliti, ha rammentato che: "Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2 pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59 con riferimenti). Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.)." Nel caso ticinese che il TF era stato chiamato a giudicare, al consid. 4.3, ha quindi rilevato che "Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria." Il TF ha quindi concluso, sempre al consid. 4.3, che in quel caso "la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS)." Il TF, al consid. 5.2, ha infine applicato la TA1 2012, settore 41-43 riferito alla costruzione (cfr. a tal riguardo il fascicolo edito dall'Ufficio federale di statistica sulle note esplicative concernenti la nomenclatura generale delle attività economiche, NOGA 08, in cui si fa riferimento ai lavori di intonacatura, n. 4331 pag. 123, e a quelli di tinteggiatura, n. 433401 pag. 124), per gli uomini, livello 1 di competenza (malgrado la lunga esperienza lavorativa il ricorrente non ha mai perfezionato la sua formazione, condizione oggi necessaria per beneficiare di un livello di competenza maggiore, a tal riguardo cfr. sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.3) ed ha adattato l'importo ottenuto all'evoluzione dei salari nominali, tenendo conto del settore di attività ritenuto, in casu costruzione (THOMAS ACKERMANN, Die Bemessung des Invaliditätsgrades, in: KIESER/LENDFERS [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, pag. 36) come pure adeguato all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2014.

Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti.

In concreto, il TCA ritiene che, ai fini di un eventuale parallelismo dei redditi, il CCL stipulato tra la __________ di __________ e l'RA 1 non sia applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenza aziendale ed essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro, che, tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una società nazionale o multinazionale (o partecipante in altre società nazionali ed estere similari, come concesso dallo scopo sociale iscritto al registro di commercio risultante dal Doc. E) e non ha, pertanto, valenza nazionale (o, per lo meno, regionale). Giova del resto ribadire che già l'uso degli stessi CCL di categoria (e tale - val qui la pena di ribadire - non può essere considerato un CCL aziendale riferito ad una singola società che non è nazionale né multinazionale) ha carattere eccezionale (cfr. la citata STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.2. Il TCA osserva che dalle tavole processuali emerge la descrizione del lavoro che esegue l'assicurato. In particolare, nel colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, RI 1 ha descritto nei seguenti termini la propria attività lavorativa al consulente CO 1: "(…) Presso la ditta __________ di __________ ero impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità. Il filo è arrotolato su una rocca (inizialmente ca. 500 chilogrammi) ed entra nel macchinario che automaticamente lo lavora e lo riavvolge su una rocca più piccola che poi viene fornita al cliente. In caso di rottura o cambio del filo si deve fermare la macchina e anche lo srotolamento della rocca. Per fare questo, evitando quindi che il filo si srotoli fuori dal macchinario, necessario usare uno straccio e far pressione sulla rocca per fermarla. Le rocche vengono sollevate con i muletti. A volte è necessario spingerle e girarle manualmente. Io sono destrimane." (doc. 23).

Dalla descrizione del posto di lavoro del 22 dicembre 2016 risulta che l'assicurato è un "operaio trafileria" (100%; 42 ore settimanali; turni alternati) che lavora in piedi e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore e alla polvere (doc. 33).

Dalla descrizione del posto di lavoro del 21 settembre 2017 emerge che l'assicurato era ed è "operaio trafilatore" (100%; 42 ore settimanali; lavoro notturno necessario, lavoro su 3 turni) che lavora in piedi, in gruppo e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore, agli odori e alla polvere (doc. 92). Durante il colloquio del 17 ottobre 2017 presso il reparto di produzione della __________ a __________, i responsabili (vice-direttore generale; responsabile di produzione reparto alluminio e responsabile della sicurezza) hanno descritto nei seguenti termini l’attività lavorativa al consulente CO 1: "(…) Il signor RI 1 era impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità. Vi sono diverse postazioni e in alcune vengono movimentate delle rocche del peso che può raggiungere i 300 chilogrammi (150 chili la rocca e 150 chili il filo arrotolato), mentre su altri macchinari vengono posizionate delle rocche del perso di circa 800 chili (300 chili la rocca e 500 di filo). Prima di avviare il processo di lavorazione è necessario avvolgere il filo manualmente nei vari punti del macchinario che poi procede automaticamente alla lavorazione. In caso di rottura del filo si deve fermare la macchina e procedere al riavvolgimento manualmente I nuovi macchinari non necessitano più di fermare lo srotolamento delle rocche manualmente con uno straccio e facendo pressione sulla rocca per fermarla. Generalmente le pesanti rocche di filo vengono sollevate e movimentate utilizzando dei muletti a motore ma poi bisogna farle rotolare manualmente per inserirle nelle apposite sedi e far partire il processo di "riduzione di diametro" (v. fotografia)". (doc. 98).

Durante il colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, l'assicurato ha così descritto al consulente CO 1 l'infortunio del 1° luglio 2016:

" (…) mi trovavo sul luogo di lavoro e stavo svolgendo la mia normale attività professionale. Dovevo fermare la forza d'inerzia di una rocca e per far questo ho usato uno straccio premendo con entrambe le mano. Improvvisamente una piccola sbavatura ha impigliato il guanto che portavo e così facendo ha causato la distorsione del pollice destro. Istintivamente ho tirato il braccio verso di me e così facendo ho pure subito un colpo alla parte superiore del pollice." (doc. 23).

Alla luce di queste circostanze - considerato, in particolare, che l'assicurato era attivo come operaio di trafileria (addetto ad attività manuali precise e con forza, che esige controllo visivo, da svolgersi in piedi, esposto alla polvere, con necessità di sollevamento parziale di pesi superiore ai 15kg; cfr. doc. 33) in una ditta (la __________ di __________) il cui scopo consiste nella produzione e nel commercio anche per rappresentanza e commissione, di prodotti in acciaio inossidabile e metallici in genere, plastici, affini e similari (cfr. doc. E) - questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'CO 1, RI 1 era impiegato come operaio nel settore della metallurgia e che, pertanto, al caso di specie troverebbero applicazione i relativi dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. la citata STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.3. Il TCA osserva che, sempre durante il colloquio del 24 ottobre 2016, al proprio domicilio, l'assicurato (classe 1977) ha così enumerato al consulente CO 1 le attività professionali da lui svolte: "Ho cominciato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ di __________ dal 12 maggio 2016. Ero già presente in questa ditta dal mese di novembre 2015 tramite l'agenzia interinale __________ di __________. Prima ancora avevo già prestato servizio presso altre imprese, sempre tramite questa impresa di prestito di personale. Lavoro in Svizzera da una ventina d'anni. In passato avevo lavorato per un paio d'anni presso la ditta __________ di __________ e alle dipendenze della __________ di __________, con un'assunzione anche presso l'impresa __________ di __________. Avevo pure lavorato presso le __________ e la __________ nei miei primi anni in Svizzera. Altrimenti negli anni successivi al termine delle scuole dell'obbligo avevo lavorato in Italia. Non ho un diploma professionale. (…)" (doc. 23).

In assenza di maggiori ragguagli in merito alle precedenti attività del ricorrente (in particolare: i periodi precisi svolti presso i differenti datori di lavoro, con le rispettive mansioni, eventuali periodi di disoccupazione di cui l'insorgente ha beneficiato, e soprattutto le retribuzioni da lui percepite), questo Tribunale non è in grado di determinare se il ricorrente si sia accontentato o meno di un reddito modesto (cfr. salario da valido di fr. 37'856.- accertato al consid. 2.5) e, quindi, se al caso di specie, sia applicabile o meno il principio del parallelismo dei redditi da raffrontare per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. la già citata DTF 135 V 297 consid. 6.1.2).

A questo proposito giova ricordare che il TF, nella sentenza 8C_250/2017 del 28 settembre 2017, al consid. 5.1.2 ha stabilito che:

" (…) Wie schon das kantonale Gericht führt auch der Beschwerdegegner die festgestellte Unterdurchschnittlichkeit seines Valideneinkommens in seiner Vernehmlassung vom 22. Mai 2017 auf die fehlende Ausbildung als Buchhändler, die mangelnde Berufserfahrung und das direkt nach dem Lehrabschluss noch junge Alter zurück. Diese Umstände mögen zwar tatsächlich dazu mitbeigetragen haben, dass er nur einen relativ geringen Lohn erhielt. Sie waren aber für sich allein nicht ausschlaggebend für die geringe Entlöhnung und deren Unterdurchschnittlichkeit. Wie der Beschwerdegegner richtig geltend macht, hätten sie auch bei anderen Anstellungen im Detailhandel zu eher tiefen Löhnen geführt. Als entscheidender Grund für die deutliche Unterdurchschnittlichkeit ist der berufliche Wechsel in den Buchhandel zu betrachten, nachdem er schon eine Lehre im Bereich der Herrenkonfektion abgeschlossen hatte. Diesen Richtungswechsel hat er selbst gewählt, ohne dass ihn dazu äussere Umstände, die von ihm nicht beeinflussbar gewesen wären, getrieben hätten. Deshalb stellt sich die Beschwerdeführerin zu Recht auf den Standpunkt, das unterdurchschnittliche Einkommen sei aus freien Stücken akzeptiert worden. Nach der Rechtsprechung besteht damit kein Grund für eine Parallelisierung der Vergleichseinkommen. (…)"

Nella sentenza 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, al consid. 5.1.3, l’Alta Corte si è invece così espressa:

" (…) Schliesslich ist auch nicht evident, dass sich die Versicherte aus freien Stücken mit einem unterdurchschnittlichen Verdienst begnügt hätte. Sie kam erst im Alter von 49 Jahren in die Schweiz. Erfahrungsgemäss ist die Suche nach einer - besser bezahlten - Stelle ab einem Alter von 50 Jahren erschwert. In ihrer Heimat, Bosnien, besuchte sie während bloss 4 Jahren die Grundschule und arbeitete in der Folge auf dem elterlichen Bauernhof. Einen Beruf erlernte sie nicht, ebensowenig die deutsche Sprache. Damit sind die klassischen Faktoren, welche rechtsprechungsgemäss auf einen unfreiwilligen Minderverdienst hinweisen, erfüllt (BGE 134 V 322 E. 4.1 S. 326). Die Beschwerdeführerin vermochte denn auch nicht zu begründen, was gegen eine Unfreiwilligkeit des unterdurchschnittlichen Verdienstes sprechen würde. (…)"

2.9. A mente del TCA, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1 per la messa in atto dei necessari accertamenti riguardo agli aspetti appena evidenziati. Sulla base delle relative risultanze, l’assicuratore LAINF emetterà una nuova decisione riguardo alla rendita d’invalidità.

2.10. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?

2.10.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.10.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.10.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.10.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.10.5. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 16 novembre 2017 del medico fiduciario dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, che ha visitato personalmente l'assicurato, giusta il quale "Per quanto riguarda la IMI secondo la tabella 6.2 una instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea di grado medio non ha diritto ad un indennizzo e di grado medio ha diritto a 5% mentre una instabilità grave dà diritto a 8%. In questo caso ci troviamo di fronte a una instabilità di grado medio. Lo stesso dott. med. Spirito nel rapporto del 28.09.2017 parla di una "certa lassità". Ritengo quindi in questo caso non vi sia diritto ad una IMI" (doc. 106), l'CO 1 con decisione formale del 23 febbraio 2018, ha rifiutato all'assicurato un'IMI (doc. 125).

In sedi di opposizione l'RA 1 ha versato agli atti il parere specialistico medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. , medico chirurgo e specialista in medicina legale e delle assicurazioni presso lo studio medico __________ di __________ (; doc. 136), giusta la quale: "Dall'esame obiettivo dell'infortunato, e dalla documentazione medica prodotta, possibile riconoscere una menomazione dell'integrità psico-fisica, segnatamente instabilità articolazione metacarpo-falangea del pollice della mano destra (arto dominate) di grado medio-grave, con valorizzazione per arto dominate al maggior grado (5%), con riferimento alla tabella SUVA 6.2. Tale giudizio è avvalorato, oltre che dall' obiettività riscontrata in corso di visita, anche dalla costatazione che il paziente è per ultimi controlli specialistici ortopedici candidato ad intervento di artrodesi dell'articolazione (dalla relazione di visita medica ____________: da ulteriori provvedimenti medici non ci si può attendere un netto e sostanziale miglioramento dell'attuale situazione tranne un'eventuale atrodesi metacarpo-falangea che attualmente l'assicurato vorrebbe evitare). E' noto che questo tipo di intervento è proposto come ultima ratio e indicato quindi solo in condizioni di grave instabilità articolare, non altrimenti emendabili. Pertanto delle due l'una: o il soggetto ha un'instabilità media e allora non si comprende né la proposta di intervento di artrodesi né le importanti limitazioni nelle esigibilità al lavoro descritte in atti.0 il soggetto ha un'instabilità da medio-grave a grave e allora l'intervento di blocco articolare è indicato e le limitazioni descritte congrue. Questa infatti l'ipotesi ritenuta più veritiera. Si sottolinea inoltre che si trattò nel caso di specie di una lesione, quella iniziale (lesione dei legamento collaterale ulnare del pollice) che si è poi complicata con plurime recidive e sulla quale si è intervenuti chirurgicamente ben tre volte. Suddetti plurimi rimaneggiamenti chirurgici renderanno l'articolazione più facilmente candidata anche ad un'artrosi precoce." (doc. 136).

L'CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al medico _________, dr. med. , il quale ha rilevato in data 8 maggio 2018 che: "Innanzitutto sono molto stupito della valutazione della dott.ssa med. __________ per quanto riguarda la instabilità dell'articolazione radiocarpica, in quanto nel suo esame obbiettivo della visita del 21.03.2018 non viene assolutamente citata la instabilità dell'articolazione metacarpo-falangeale. Non so quindi come la dottoressa possa valutare il grado di instabilità grave o medio grave di questa articolazione senza averla provata clinicamente. Il fatto che l'assicurato sia candidato ad un'eventuale artrodesi metacarpo-falangeale non dipende esclusivamente dal grado di instabilità ma eventualmente dai disturbi accusati dall'assicurato. L'assicurato potrebbe avere anche una ottima stabilità dell'articolazione ma con problemi e dolori alla plastica-ligamentare che non gli permetterebbe di fare forza con il pollice e quindi sarebbe indicata un'artrodesi metacarpo-falangeale indipendentemente dal grado di instabilità del pollice. Ritengo quindi che l'indicazione ad un'eventuale artrodesi metacarpo-falangeale non abbia nessun valore probativo riguardo alla eventuale instabilità o gravità di instabilità dell'articolazione stessa. Nella visita medico- del dott. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia che ha visitato l'assicurato si legge allo stato clinico una lieve lassità del ligamento ulnare ricostruito con uno stop di fine corsa ai gradi estremi. Nel rapporto del dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano del 28.09.2017 all'esame obbiettivo si legge: "parziale lassità del ligamento collaterale ulnare ricostruito ma con stop a fine corsa". Anche il sottoscritto in qualità di specialista ortopedico in occasione della visita del 16.11.2017 aveva valutato la instabilità come modica ma aveva confermato un ottimo arresto rigido. Trattandosi quindi di una instabilità di grado modesto confermato peraltro da tre medici specialisti in ortopedia di cui uno specialista in chirurgia della mano, non posso che confermare il non raggiungimento del 5% di indennizzo IMI" (doc. 138).

Preso atto del parere appena esposto, il 15 maggio 2018 l'CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 139).

In sede ricorsuale l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di un'IMI del 5%, sulla base della Tabella SUVA 6.2, in ragione di un'instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice della mano destra (mano dominante), sempre sulla base del parere specialistico medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. __________ agli atti quale doc. 136.

Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata il 16 novembre 2017 dal dr. med. __________, specialista che ha personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Parimenti dicasi per la motivata e approfondita presa di posizione dell'8 maggio 2018 di cui si è poc’anzi già ampiamente detto, in cui il dr. med. __________ ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua valutazione (che nega all'assicurato il riconoscimento di un'IMI) diverge da quella, esposta nel parere specialistico medico legale del 7 aprile 2018 della dr.ssa med. __________ (in particolare, sottolineando che il fatto che l'assicurato sia candidato ad un'eventuale artrodesi metacarpo-falangeale non dipende esclusivamente dal grado di instabilità ma eventualmente dai disturbi accusati dall'assicurato e che la circostanza che trattasi di una instabilità di grado modesto è confermato da tre medici specialisti in ortopedia di cui uno specialista in chirurgia della mano). Tanto più che, in sede ricorsuale, l'RA 1 non ha prodotto alcun rapporto medico specialistico atto a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza della motivata e dettagliata presa di posizione dell'8 maggio 2018 del dr. med. __________.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela nella misura in cui all’insorgente non è stata attribuita alcuna IMI.

2.11. L'RA 1 ha chiesto l'esperimento di "una perizia medico specialistica neutra atta a verificare l'effettivo stato dell'arto infortunato rispetto al danno alla salute e alle conseguenti limitazioni e menomazioni", "Qualora gli onorevoli Giudici del TCA lo ritenessero opportuno" (doc. I, pag. 5).

Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.8, 2.9 e 2.10), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui pure ribadito che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2017.59 del 19 ottobre 2017, consid. 2.7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto ad una rendita LAINF in relazione all'infortunio del 1° luglio 2016.

§§ Gli atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2018.54
Entscheidungsdatum
29.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026