Raccomandata

Incarto n. 35.2018.5

mm

Lugano 28 gennaio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

in relazione al caso: PI 1

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 settembre 2015, PI 1, di professione cameriere presso l’Hotel __________ di __________ e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la RI 1, mentre era intento a tagliare una siepe presso la proprietà di __________ dei coniugi __________, è caduto da un’altezza di circa 5 metri, riportando un grave danno alla salute.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con scritto del 1° luglio 2016, la RI 1 ha informato la CO 1 di ritenere che la competenza per l’infortunio occorso nel settembre 2015 fosse la sua, in quanto PI 1 al momento del sinistro si sarebbe trovato alle dipendenze dei coniugi __________, i quali non lo avevano assicurato contro gli infortuni (cfr. doc. 4).

1.3. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 16 marzo 2017 intimata alla RI 1, la CO 1 ha rifiutato l’assunzione del caso d’infortunio a fronte di un preteso inadempimento delle condizioni di cui all’art. 1a LAINF (doc. 12).

Con decisione del 14 dicembre 2017, la CO 1 ha respinto l’opposizione interposta nel frattempo dalla RI 1 (doc. 22).

1.4. Con tempestivo ricorso del 29 gennaio 2018, la RI 1, rappresentata dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, facendo segnatamente valere che “…, alla luce di tutte le circostanze concrete (in particolare la tipologia dei lavori prestati dall’assicurato, che notoriamente prevedono una retribuzione, il luogo in cui il lavoro si è svolto, la messa a disposizione di tutti gli attrezzi di lavoro da parte della famiglia __________ ai lavoratori, nonché l’assenza di rapporti personali diretti tra l’assicurato e i signori __________), appare incontestabile che l’assicurato ha prestato l’attività lavorativa a favore del signor __________ in forza di un contratto di lavoro, per sua natura oneroso. Ne consegue che il rapporto fra le parti è da considerare un rapporto di subordinazione retribuito.” (doc. I).

1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.6. In data 22 marzo 2018, il patrocinatore della convenuta ha chiesto l’edizione dei contratti di lavoro quali camerieri di PI 1 e __________ e delle loro dichiarazioni fiscali dal 2007 in poi, la loro audizione testimoniale, come pure quella dei coniugi __________ (doc. VIII).

1.7. In replica, l’assicuratore ricorrente si è in sostanza confermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XII).

L’istituto convenuto ha fatto altrettanto con l’allegato di duplica (doc. XVI).

1.8. In data 5 aprile 2018, la RI 1 si è opposta all’assunzione dei mezzi di prova notificati dalla CO 1 (doc. XII).

La CO 1 si è pronunciata in proposito il 17 aprile 2018 (doc. XV).

1.9. Il 6 agosto 2018, il rappresentante della CO 1 ha informato il TCA di ritenere che __________ fosse nel frattempo deceduto (doc. XVIII).

in diritto

2.1. Nel caso di specie litigiosa è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare l’assunzione dell’infortunio occorso il 2 settembre 2015 a PI 1, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 1a cpv. 1 LAINF, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016 (applicabile alla presente fattispecie visto che si tratta di determinare la competenza assicurativa per un infortunio accaduto nel 2015), sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti.

L’art. 10 LPGA recita che salariato è considerato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

Ai sensi dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

2.3. Per costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa indipendente oppure dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

Si è invece in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, p. 34 segg.; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in: Pratique VSI 1996 p. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126 consid. 2b; RCC 1986 p. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).

2.5. L’Alta Corte ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 p. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005 consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007 consid. 4.3).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 p. 55 consid. 6b p. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013 consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a p. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b p. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.7. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LAINF, la CO 1 versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell’__________, e non assicurati dal datore di lavoro.

2.8. Nel caso di specie, il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 era legittimata a ritenere che PI 1 non si sarebbe trovato alle dipendenze dei coniugi __________ al momento in cui è accaduto il noto sinistro.

Questa Corte constata che agli atti figura, fra l’altro, il rapporto di constatazione 24 dicembre 2015 della Polizia cantonale, con allegati i verbali d’interrogatorio di __________ e di __________, prodotti dalla resistente sub doc. 24.2.

Sentito in data 2 settembre 2015, __________ ha in particolare dichiarato che nel corso del 2015 era stato contattato da un suo conoscente, tale __________, il quale gli aveva domandato se fosse disponibile a effettuare “… un lavoretto di giardinaggio ad una coppia sua amica che abita a __________. Siamo andati sul posto e dopo aver visto la situazione io accettavo il lavoro. Dato che i proprietari non avevano fretta, abbiamo stabilito che appena avessi avuto un momento libero, e le condizioni meteo lo avessero permesso, sarei andato a fare il lavoro.”.

Dal verbale risulta pure che, nel frattempo, Anto__________ aveva chiesto una mano a DPI 1, suo amico di vecchia data, il quale aveva accettato. A proposito di quest’ultimo, egli ha riferito che, a quanto gli constava, “non aveva mai fatto dei lavori di giardinaggio, lo conosco come una persona pratica in quanto si arrangia a fare di tutto, nel senso delle riparazioni di qualsiasi genere. È una persona pratica e di buona volontà, se c’è da dare una mano lui è sempre disponibile.”.

Il giorno dell’infortunio, i due si sono quindi recati a __________, presso il domicilio dei coniugi __________. Non essendo in possesso di un’attrezzatura personale, __________ ha utilizzato una motosega, una sega a mano e una forbice per potare trovate in loco.

Per quanto riguarda l’aspetto retributivo, __________ ha affermato che, al momento delle presentazioni, __________ aveva informato la signora __________ che “… il mio compenso era di 25 CHF orari ma vista la posizione dell’abitazione, __________ chiedeva alla signora se 30 CHF andassero bene lo stesso, lei rispondeva che non c’erano problemi. Dato che il marito non era presente, sono passato il giorno seguente, da solo, e dicevo al marito che sarei venuto con un mio amico (non sapevo ancora con chi) e confermavamo la cifra di 30 CHF all’ora a testa. Il signor __________ mi diceva solamente di non presentarmi con qualcuno non in regola, tipo un richiedente l’asilo, per il resto andava bene così. Per quel che concerne PI 1, non gli avevo ancora comunicato l’importo, lui aveva accettato di aiutarmi senza sapere il guadagno, in ogni caso sapeva che a lavoro terminato gli avrei dato la sua parte.”. Per quanto qui d’interesse, l’interrogato ha inoltre precisato che “… non c’era nessuno che dirigeva i lavori, gli incarichi sono venuti senza metterci d’accordo, prima d’iniziare io ho preso la motosega, quindi lui si occupava della rimozione dei rami, nessuno diceva cosa fare all’altro, era una cosa automatica.”.

Ascoltato dalla Polizia in data 7 settembre 2017, __________ ha dichiarato di aver affidato ad __________ l’incarico di potare la siepe poiché gli aveva fatto una buona impressione allorquando gli era stato presentato da __________.

Egli ha precisato che “non gli era stata data una data limite per svolgere l’attività e __________ è stato reso assolutamente libero di gestire questo lavoro secondo la sua disponibilità di tempo. Lo aspettavamo per fine luglio ma poi per vari motivi non è arrivato.”. A proposito degli strumenti di lavoro utilizzati, __________ ha rilevato di non aver “… consegnato nulla ad __________ ma gli ho unicamente indicato dove poteva trovare gli attrezzi e lui se n’è servito secondo i suoi bisogni. Ricordo che mi ha solo chiesto se la benzina nel bidone era quella della motosega.”.

Egli ha infine negato di sapere chi fosse la persona che aiutava __________ a svolgere il lavoro (“Sebbene cosciente del fatto che era un lavoro che non poteva essere svolto da una sola persona non ho mai conosciuto il suo accompagnatore e collaboratore. Ribadisco che ad __________ era stato dato un mandato chiaro di non portarmi a casa persone senza permesso o sprovviste di copertura assicurativa.”).

In occasione della sua audizione del 9 settembre 2015, __________ ha in pratica confermato la veridicità di quanto dichiarato in precedenza da __________.

Nel mese di aprile 2016, l’assicuratore insorgente ha proceduto all’audizione, nell’ordine di __________, __________ e __________.

Dai rispettivi verbali non risultano nuovi elementi di valutazione, rispetto a quanto già emerso dagli interrogatori di polizia (cfr. doc. 1, 2 e 3).

2.9. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che, secondo la convenuta, “… le motivazioni a sfavore della qualificazione di salariato prevalgono nettamente. Anche se l’infortunato non sosteneva un vero rischio d’impresa, non sussisteva tuttavia né una dipendenza economica né un rapporto di subordinazione o un coinvolgimento nell’organizzazione di lavoro. L’infortunato voleva aiutare __________ per questo singolo incarico concreto, sacrificando il proprio tempo libero come favore all’amico che lo aveva pregato di farlo. Non si aspettava un compenso per i propri sforzi. Anche se __________ ne aveva concordato uno con i __________. Non era programmato alcun ulteriore lavoro per i __________ o insieme a __________.” (doc. 22, p. 7).

Con la propria impugnativa, l’assicuratore ricorrente pretende invece che tra PI 1 e i coniugi __________ sarebbe venuto in essere un contratto di lavoro. A sostegno di questa tesi, secondo la RI 1, vi sarebbero i seguenti elementi: il fatto che per il lavoro prestato presso la proprietà dei coniugi __________, PI 1 avrebbe percepito “un congruo salario orario, negoziato anche in suo nome dal signor __________, salario che l’assicurato aveva accettato presentandosi insieme al signor __________ presso l’abitazione del signor __________ nella data stabilita.”, il fatto che gli attrezzi di lavoro sono stati messi a disposizione dai signori __________, il fatto che “il compito loro era quello di tagliare la siepe e di svolgere altre attività, come la pulizia del tetto ed altri lavori di giardinaggio, che sono stati espressamente richiesti dal signor __________”, nonché il fatto che PI 1 non ha assunto alcun rischio aziendale (cfr. doc. I; si veda pure il doc. XII).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli elementi che emergono dalle tavole processuali, valutati nella loro globalità, parlino piuttosto a sfavore di un rapporto di subordinazione, dal profilo assicurativo-sociale, nei confronti dei __________.

Innanzitutto, dalla documentazione agli atti si evince che quella svolta da PI 1 presso la proprietà dei __________, è stata un’attività occasionale, avente una finalità ben precisa. In effetti, a un dato momento, i __________ si sono trovati nella necessità di reperire qualcuno che eseguisse la potatura della siepe per loro conto, dopo che la ditta di selvicoltura precedentemente incaricata del taglio di un pino, aveva declinato l’incarico non ritenendosi sufficientemente competente. Né __________ né, tantomeno, PI 1 conoscevano i __________ (e viceversa). __________ è stato messo in contatto con questi ultimi da __________, un conoscente comune. PI 1 ha preso parte al lavoro poiché invitato a farlo dall’amico __________, senza essere mai entrato in relazione diretta con i __________ (in questo senso, si vedano ad esempio il verbale di audizione 6 aprile 2015 di __________ – doc. 2: “Qual è il suo legame con la coppia __________ (ha già fatto questo lavoro per loro?) Nessun legame. Prima del lavoro affidato, non lo conoscevo. Se fosse stato un piccolo lavoro, l’avrei fatto da solo. Perché era un luogo lontano dalla casa mia e un lavoro pesante, ho richiesto l’aiuto del mio amico. Ho accettato di fare questo lavoro per fare piacere al Sig. __________.” e il verbale di Polizia 7 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Mi viene chiesto se sappia chi sia la persona che accompagnava __________ il giorno dell’infortunio e rispondo di no. Sebbene cosciente del fatto che era un lavoro che non poteva essere svolto da una sola persona, non ho mai conosciuto il suo accompagnatore e collaboratore.” – il corsivo è del redattore).

D’altro canto, emerge che PI 1 non era certo economicamente dipendente dal lavoro svolto presso la proprietà dei __________. In effetti, non vi è alcun dubbio che la sua fonte primaria di sostentamento era rappresentata dall’attività di cameriere che all’epoca esercitava a tempo pieno alle dipendenze dell’Hotel __________ di __________ e che quanto egli avrebbe potuto realizzare grazie alla potatura della siepe (la retribuzione pattuita era di fr. 30/ora) sarebbe stato in confronto assolutamente marginale.

Anche dal profilo organizzativo PI 1 non era subordinato ai __________. Dalle tavole processuali risulta infatti che, al di là della (indispensabile) indicazione dell’attività da compiere (la potatura della siepe e lo smaltimento degli scarti), __________ e PI 1 non avevano ricevuto istruzioni vincolanti su come e quando eseguire la medesima, né da __________ né dalla di lui moglie (cfr. verbale di Polizia 9 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Mi viene chiesto se mi è stata fatta pressione per svolgere il lavoro di taglio o se, come indicato da __________, non mi è stato imposto alcun limite di tempo e rispondo che corrisponde al vero quanto ha dichiarato il signor __________ ovvero che ero libero di farlo quando e come volevo io secondo le mie disponibilità.”, quello 7 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Non gli è stata data una data limite per svolgere l’attività e __________ è stato reso assolutamente libero di gestire questo lavoro secondo la sua disponibilità di tempo. Lo aspettavamo per fine luglio ma poi per vari motivi non è arrivato.”, nonché il verbale di audizione 1° maggio 2016 dello stesso – doc. 3: “Non ho sollecitato alcuna misura di sicurezza come non ho dato istruzioni di lavoro. (…). Mia moglie era casualmente in casa. Ha accolto i lavoratori e poi è tornata subito in casa.” – il corsivo è del redattore).

È vero che per la potatura della siepe __________ e PI 1 hanno fatto capo ad attrezzi di proprietà dei coniugi __________ (si è trattato di una motosega, di una sega a mano e di una forbice per potare; cfr. il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2). Tuttavia, dalle dichiarazioni dei protagonisti si evince che l’attrezzatura in questione era semplicemente a disposizione, senza che vi fosse un obbligo di utilizzo (cfr. il verbale di Polizia 9 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Mi viene chiesto se corrisponde al vero che il materiale necessario per l’esecuzione dei lavori di taglio mi è stato messo a disposizione dalla moglie del proprietario Signor __________ e lo confermo. Mi ha mostrato dove teneva gli attrezzi e sono stato io a scegliere ciò che mi serviva. Ho preso una motosega, una sega e una trancia/forbice.” e quello 7 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Ha consegnato del materiale di lavoro ad Antonio oppure se n’è servito liberamente? R: No, non ho consegnato nulla ad __________ ma gli ho unicamente indicato dove poteva trovare gli attrezzi e lui se n’è servito secondo i suoi bisogni.”). Sempre in questo contesto, non può essere ignorato che, secondo gli accordi, il materiale verde di scarto avrebbe dovuto essere trasportato e smaltito da __________, mediante un furgone da lui messo a disposizione (cfr. il verbale di audizione 1° maggio 2016 di __________ – doc. 3: “Fr. 30.-- per ogni ora di lavoro (+ smaltimento materiale verde, furgone, ecc.). Il sig. __________ mi aveva confermato che era perfettamente in grado di fare questo lavoro …” e il verbale di Polizia 7 settembre 2015 dello stesso – doc. 24.2: “Mi viene chiesto come mai ho incaricato terze persone per eseguire questo lavoro di giardinaggio e rispondo che sebbene sia assolutamente in grado di svolgerlo, non ne avevo il tempo, non avevo un furgone a disposizione per trasportare gli scarti e nemmeno sapevo dove poterli eliminare.” – il corsivo è del redattore).

Occorre inoltre tener conto che PI 1 non sottostava all’obbligo di svolgere personalmente l’attività in questione. Del resto, egli neppure conosceva i coniugi __________ (e viceversa). Per questi ultimi sapere chi avrebbe aiutato __________ era indifferente, bastava che si fosse trattato di una persona in regola e al beneficio di una copertura assicurativa (cfr. il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2).

Trattandosi della questione di sapere se l’attività svolta da PI 1 fosse di natura dipendente o indipendente, l’aspetto del rischio economico non assume un significato decisivo. Il TCA ritiene che l’estemporanea attività di giardiniere (su questo aspetto, si veda il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Che io sappia non aveva mai fatto dei lavori di giardinaggio, lo conosco come una persona pratica in quanto si arrangia a fare di tutto, nel senso di riparazioni di qualsiasi genere.” e il verbale di audizione 6 aprile 2016 dello stesso – doc. 2: “Ha già lavorato in altri casi con il sig. PI 1. No, mai per lavori di giardinaggio.” – il corsivo è del redattore), svolta durante il tempo libero, non necessitava né d’investimenti importanti né d’occupazione di personale, elementi che, in ossequio alla giurisprudenza, caratterizzano proprio il rischio imprenditoriale. In casi simili, è quindi il rapporto di dipendenza ad avere un’importanza determinante (cfr. Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS [DSD], marg. 1018), rapporto di dipendenza che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non era dato nel caso di specie.

Parimenti inconferente ai fini della determinazione dello statuto dell’infortunato, è la circostanza che, portato a termine l’incarico ricevuto, i coniugi __________ lo avrebbero retribuito in base a quanto era stato preliminarmente pattuito tra loro e __________. La remunerazione in quanto tale della prestazione fornita non può costituire la discriminante per decidere circa l’esistenza di un’attività dipendente oppure indipendente.

In queste condizioni, è dunque a ragione che la CO 1 ha qualificato d’indipendente l’attività svolta da PI 1 per i coniugi __________, di modo che deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata mediante la quale essa ha negato la propria responsabilità in relazione all’infortunio del 2 settembre 2015.

Questa Corte constata infine che, correttamente, nessuno pretende che PI 1 possa essere ritenuto dipendente di . Del resto, in questo senso, si veda la sentenza UV.2012.00091 del 19 dicembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, relativa a una vertenza tra la CO 1 e l’, riguardante una fattispecie che presenta delle analogie con quella sub judice in cui B., giardiniere indipendente, ha chiesto a Z. se poteva aiutarlo a tagliare un albero che si trovava nel giardino della famiglia A. Durante l’operazione di taglio, Z. è caduto dall’albero ed è deceduto. Il TCA ha esaminato il rapporto tra B. e Z. (e non tra Z. e la famiglia A.), giungendo alla conclusione che a quest’ultimo non poteva essere riconosciuta la qualità di lavoratore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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