Raccomandata
Incarto n. 35.2018.2
mm
Lugano 20 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 agosto 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto mentre stava scendendo le scale di casa e ha riportato, secondo il rapporto 10 settembre 2013 dell’Ospedale __________ di ____________, la frattura del capitello radiale destro secondo Mason I (doc. 8).
Nel mese di marzo 2015, l’assicurato è stato sottoposto a un’artroscopia del gomito destro con débridement, sinovectomia e resezione di plica dorso-radiale (doc. 95).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 agosto 2017, l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) dal 1° luglio 2017 e negato il diritto alla rendita d’invalidità per il motivo che “i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile sulla capacità di guadagno già ridotta già presente prima dell’infortunio”. L’assicurato è per contro stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 192).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 197 e doc. 202), in data 21 novembre 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 206).
1.3. Con tempestivo ricorso del 10 gennaio 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 100% oltre all’IMI del 10%, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) La CO 1 ha ritenuto a torto che la capacità lavorativa dell’assicurato essendo già ridotta per problematiche morbose prima dell’infortunio, per le problematiche morbose e l’infortunio egli potrebbe ancora conseguire il reddito da invalido già considerato dall’AI e quindi, secondo la CO 1, l’infortunio non comporterebbe alcun grado di invalidità.
Tale decisione non ha valutato correttamente la situazione né lo stato di salute del Signor RI 1.
La decisione dell’AI ha indicato il danno infortunistico come influente sulla capacità lavorativa e quindi esso concorre a determinare l’invalidità del 46%. L’infortunio non è quindi ininfluente sull’invalidità.
La decisione dell’AI, d’altra parte, non aveva valutato in modo approfondito il danno infortunistico, concentrandosi sul danno alla schiena (come più volte evidenziato nei propri atti dalla stessa CO 1).
Si evidenzia che la decisione dell’AI risale al 1 luglio 2014 e si basava su una perizia SAM svolta nei mesi di settembre e ottobre 2013.
La decisione dell’AI, risalente al 1 luglio 2014, non ha approfondito adeguatamente il danno al gomito e tanto meno la sua evoluzione. Essa non rispecchia correttamente lo stato di salute del signor RI 1, segnatamente per il gomito.
Non è quindi sostenibile e corretta l’indicazione della CO 1 che il reddito da invalido già definito dall’AI corrisponde a quello che l’assicurato potrebbe ottenere in considerazione sia dei problemi di schiena che del danno infortunistico al gomito.
(…).
Per il danno infortunistico al gomito dell’assicurato, come risulta dagli atti sia il Dr. __________, sia il Dr. __________, ma anche lo specialista Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotorio, __________, scelto dalla CO 1 per valutare il caso, hanno costantemente stabilito e confermato una piena incapacità lavorativa del signor RI 1.
Anche la CO 1 nella visita ____________ 8.10.2014 ha confermato per l’assicurato un’incapacità lavorativa del 100%.
Pure il Dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, __________, con valutazione medica specialistica dell’8 marzo 2016, ha valutato lo stato di salute del signor RI 1 e ha stabilito l’assenza di una sua capacità lavorativa (doc. G). (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 21 febbraio 2018, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V + allegato).
L’istituto assicuratore si è espresso in proposito il 23 febbraio 2018 (doc. VII).
1.6. In corso di causa, il TCA ha chiesto alla rappresentante dell’amministrazione di sottoporre il rapporto 24 novembre 2017 del PD dott. __________ al Servizio medico dell’CO 1 per una sua presa di posizione, in particolare a proposito della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (doc. IX).
In data 27 novembre 2018 al Tribunale è pervenuto un apprezzamento del dott. __________ (doc. XVIII + allegato).
L’avv. RA 1 ha formulato le proprie osservazioni in merito il 7 gennaio 2019 (doc. XXII).
1.7. Il 9 gennaio 2019, il TCA ha richiamato dall’UAI l’incarto dell’insorgente (doc. XXIV), pervenuto in data 17 gennaio 2019 (allegato al doc. XXV).
Alle parti è stato concesso di formulare osservazioni. L’avv. RA 1 si è espresso in data 7 febbraio 2019 (doc. XXVII), mentre l’CO 1 è rimasto silente.
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto alla rendita d’invalidità a dipendenza dell’infortunio accaduto il 27 agosto 2013, oppure no.
L’insorgente, a ragione, non contesta la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dal 1° luglio 2017 e la conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata da quella stessa data. In effetti, precisato che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di luglio 2017; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1), la documentazione medica agli atti risulta ampiamente convergente a proposito dell’esaurimento delle opzioni terapeutiche volte a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico dell’assicurato (in questo senso, si veda il referto 13 luglio 2016 del PD dott. __________ [doc. 155, p. 2], i rapporti 25 ottobre 2016 [doc. 166, p. 2], 12 dicembre 2016 [doc. 171, p. 2] e 11 aprile 2017 della Clinica __________ di __________ [doc. 180] e quello relativo alla visita medica di chiusura del 4 maggio 2017 del dott. __________ [doc. 186, p. 6]).
Nel caso in cui il ricorrente decidesse di sottoporsi all’intervento chirurgico proposto dal dott. __________ a margine del consulto del 24 novembre 2017 – artroplastica della testa radiale e del capitulum omerale con neurolisi del nervo radiale (cfr. doc. 209) -, lo stesso sarà semmai da assumere, previa verifica dei relativi presupposti (su questo aspetto, si veda l’apprezzamento 26 novembre 2018 del chirurgo ortopedico dott. __________ - allegato al doc. XVIII, p. 4), a titolo di ricaduta dell’evento traumatico dell’agosto 2013.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesistente.
Nel quadro di questa disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una ridotta capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia nei confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido. Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).
2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita d’invalidità in applicazione dell’art. 28 cpv. 3 OAINF. Accertato che, già prima dell’infortunio dell’agosto 2013, la capacità lavorativa dell’insorgente era ridotta a causa di patologie morbose, tanto che l’assicurazione per l’invalidità lo ha dichiarato invalido in misura del 46% dal 1° marzo 2013, l’CO 1 ha sostenuto che i postumi infortunistici non hanno pregiudicato ulteriormente questa sua (già) residua capacità lavorativa, per cui RI 1 è stato reputato ancora in grado di realizzare il reddito annuo di fr. 34'448 stabilito dall’UAI (doc. 206, p. 4).
A proposito della situazione antecedente al noto infortunio, nell’incarto AI figura segnatamente la valutazione 11 luglio 2013 del dott. __________, medico SMR (allegato al doc. XXV, p. 358 ss). In quel documento la situazione medica dell’assicurato è stata così riassunta:
" (…) Si tratta di un assicurato di 45 anni noto per una sindrome lombo-vertebrale cronica su ernia L4/L5 con irradiazione algica agli arti inferiori e, da circa quattro mesi, sindrome cervico-cefalica con persistenza di sintomatologia algica resistente a terapia farmacologica con oppioidi.
I sintomi lombare risalgono al 1992 come postumi di un infortunio sul lavoro (caduta accidentale in cava). Negli anni la sintomatologia peggiora nonostante i numerosi trattamenti antalgici.
Da segnalare un blocco lombare iperalgico in data 26.03.2012 spiegato dal rilievo alla RM di un’ernia discale L5-S1 sinistra lussata nel recesso anterolaterale della radice di S1.
L’assicurato si sottopone a numerosi consulti specialistici (Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________) che non pongono al momento indicazione chirurgica per la risoluzione del quadro clinico.
I disturbi persistono nonostante procedura di infiltrazione di anestetici e steroidi (Dr.ssa __________) ed applicazione di TENS (Dr. __________).
Infine, l’assicurato in data 29.03.2013 viene sottoposto a valutazione peritale da parte della __________ dal Dr. med. __________ che lo dichiara inabile al 100% in qualunque attività.”
Il dott. __________ ha quindi diagnosticato – diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa – una discopatia L4/L5 e L5/S1 con pregressa radicolopatia iperalgica S1 a sinistra, una sindrome cervico-cefalica cronica su riferita discopatia in assenza di radicolopatia agli arti superiori e una probabile sindrome del dolore cronico e ha disposto l’allestimento di una perizia bidisciplinare, reumatologica e psichiatrica (in realtà, è poi stata eseguita una perizia pluridisciplinare – cfr. allegato al doc. XXV, p. 366).
Dal documento in questione risulta inoltre che il ricorrente è stato inabile al lavoro al 100% dal 25 marzo al 3 giugno 2012, al 50% dal 4 al 10 giugno 2012 e di nuovo al 100% dall’11 giugno 2012 in poi.
Nel frattempo, nel corso del mese di agosto 2013, RI 1 è rimasto vittima dell’infortunio assicurato dall’CO 1, riportando la frattura del capitello radiale destro Mason I (doc. 8), inizialmente trattata in modo conservativo.
Nei mesi di settembre e ottobre 2013, il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (neurologici, reumatologici, ORL e psichiatrici) nel quadro della perizia ordinata dall’assicurazione per l’invalidità.
Dal relativo referto, datato 5 novembre 2013, risultano le seguenti conclusioni a proposito della capacità/esigibilità lavorativa dell’assicurato, frutto della discussione di consenso tra tutti i periti coinvolti:
" (…) Tenuto conto di tutte le patologie riscontrate nel loro insieme, riteniamo che da marzo 2012 l’A. abbia presentato una capacità lavorativa residua del 50% (metà rendimento per il normale tempo di lavoro) per la professione abituale e da ultimo esercitata di polimeccanico ed una capacità lavorativa del 60% (diminuzione del rendimento del 40% per il normale tempo di lavoro) in un’attività particolarmente adatta, che rispetti integralmente i limiti funzionali e di carico formulati dal consulente reumatologo Dr. med. __________. Dal 27.8.2013, l’A. è completamente inabile al lavoro in ogni professione, a causa della frattura del capitello radiale al gomito ds. Se il decorso per la patologia psichiatrica di recente insorgenza e per la frattura del capitello radiale al gomito ds. saranno favorevoli, dall’1.3.2014 l’A. ritroverà la capacità lavorativa presente prima dell’infortunio del 27.8.2013. Se questo non fosse il caso, si dovrà procedere ad una nuova valutazione per queste due patologie. Per i problemi alla schiena ed i disturbi neurologici correlati, la prognosi risulta stazionaria. Per la patologia ORL, la prognosi è ancora incerta, non disponendo di una diagnosi conclusiva.” (allegato al doc. XXV, p. 429)
Questa in particolare la valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, nella sua perizia (parziale) del 19 settembre 2013:
" (…) L’assicurato è totalmente inabile al lavoro per qualunque attività dal 27.8.2013 (frattura del capitello radiale) al 27.12.2013, al 50% dal 28.12.2013 al 27.2.2014. Salvo complicazioni della frattura, l’assicurato dovrebbe in seguito aver recuperato la capacità lavorativa che aveva prima dell’infortunio e non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio e lungo termine.
La capacità lavorativa dell’assicurato prima dell’infortunio e a partire da 6 mesi dopo l’infortunio è del 60% come polimeccanico e del 80% in un lavoro leggero e adatto. L’assicurato può lavorare a tempo pieno con un rendimento proporzionalmente ridotto.
(…).
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla fibromialgia, sindrome algica generalizzata associata a insonnia e stanchezza. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alle alterazioni degenerative di media importanza a livello della colonna cervicale e lombare nonché all’ernia discale lombare. Queste problematiche limitano l’assicurato in lavori che richiedono la posizione eretta prolungata, in lavori inergonomici, per movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, lavori con le braccia sopra l’orizzontale e lavori che non permettono il rispetto delle regole di ergonomia della schiena.” (allegato al doc. XXV, p. 445)
Interpellato dall’amministrazione, con annotazione del 10 aprile 2014, il medico SMR dott. __________ ha precisato che la perizia SAM aveva già “… preso in considerazione e valutato anche gli esiti della frattura del capitello radiale destro occorsa in data 27 agosto 2013. Pertanto, confermo le conclusioni peritali descritte nel mio rapporto finale del 16.12.2013 senza necessità ulteriore di correzioni o aggiornamenti.” (allegato al doc. XXV, p. 487).
Con decisione del 15 aprile 2014, l’UAI ha quindi posto il ricorrente al beneficio di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 46%) dal 1° marzo 2013 al 31 ottobre 2013, di una rendita intera (grado del 100%) dal 1° novembre 2013 al 30 giugno 2014 e di un quarto di rendita (grado del 46%) dal 1° luglio 2014 in poi. Il grado d’invalidità del 46% è stato stabilito raffrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute continuando a svolgere la sua precedente professione (fr. 63’710/anno) con il reddito che egli sarebbe in grado di realizzare nonostante il danno alla salute, esercitando delle attività sostitutive adeguate in misura del 60% (fr. 34’448/anno) (allegato al doc. XXV, p. 502 s.).
Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.
In data 19 marzo 2015, l’insorgente è stato sottoposto a un intervento artroscopico al gomito destro con débridement, sinovectomia e resezione plica dorso-radiale, a fronte di una diagnosi d’artrosi a livello dell’articolazione radio-omerale (doc. 95).
A margine della visita di controllo del 3 giugno 2015, il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha fatto stato di un decorso post-operatorio insoddisfacente con immutati dolori al gomito destro (doc. 96; in questo stesso senso si veda pure il rapporto relativo al consulto del 26 agosto 2015 [doc. 103], in cui il dott. __________ ha riferito che l’infiltrazione eseguita nel frattempo non aveva comportato alcuna riduzione dei dolori, tanto da mettere in dubbio che il gomito stesso fosse la causa della sintomatologia, e auspicato una consultazione reumatologica).
Nel corso del mese di novembre 2015, il medico curante di RI 1, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha postulato una revisione della rendita AI in vigore, essendo nel frattempo intervenuto un “netto peggioramento del quadro clinico” del suo paziente (allegato al doc. XXV, p. 537).
Agli atti figura diversa documentazione medica acquisita successivamente alla domanda di revisione.
Per quanto qui d’interesse, la radiografia del gomito destro del 15 settembre 2015 ha evidenziato la frattura del capitello radiale con dislocazione del suo asse, possibile causa della riduzione di ampiezza della flessione e dell’estensione del gomito (allegato al doc. XXV, p. 574).
L’esame di RMN del gomito destro del 12 novembre 2015 ha mostrato un buon consolidamento della frattura della testa del radio con uno scalino intrarticolare di 4 mm sulla metà laterale e un piccolo versamento articolare (allegato al doc. XXV, p. 573). Con rapporto del 28 ottobre 2015, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha affermato di non aver riscontrato “… una apparente causa neurologica dei sintomi accusati dal paziente a livello del gomito destro, nessun argomento di una neuropatia periferica locale o radicolopatia cervicale al riguardo. Infine non ho segni clinici di radicolopatie lombari in paziente che soggettivamente descrive dei dolori e disestesie nel territorio compatibile con la radice S1 destra che comunque sarebbe già stata ampiamente indagata in passato per cui non ho provveduto a altre indagini.” (allegato al doc. XXV, p. 571).
Il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, con referto dell’11 dicembre 2015, ha sostenuto di non conoscere “… a sufficienza il paziente per esprimermi sulla sua credibilità. Le limitazioni fatte valere sono troppo soggettive e oggettivamente non vi è una clinica che possa confermare ciò che riferisce il paziente. È possibile che vi siano importanti alterazioni scheletriche che potrebbero essere indagate con scintigrafia trifasica. Il referto radiologico da esiti importanti che alla visione diretta delle radiografie non ritrovo.” (allegato al doc. XXV, p. 564).
Il 10 febbraio 2016, il dott. __________, spec. FMH in anestesiologia e terapia del dolore, ha rilevato che “il dolore attuale è poco oggettivabile, per verificare cause in essere si potrebbe eseguire scintigrafia trifasica del gomito ed esami biochimici compatibili con iniziale calcificazioni eteropiche (…).” (doc. 131).
Il 22 aprile 2016, l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, il quale ha affermato che, alla luce della sintomatologia denunciata e degli esiti della TAC eseguita nel frattempo (doc. 146), “… parte dei dolori possono essere giustificati dall’artrosi postraumatica con disassamento del piatto articolare del capitello radiale. (…). Non penso comunque che tutti i disturbi siano legati a questa problematica. Risulta clinicamente anche una sintomatologia algica di tipo tendineo muscolare. Ho consigliato di continuare con dei trattamenti anti infiammatori. Ritengo inoltre che sia giustificata una rivalutazione della situazione da parte del Dr. __________.” (doc. 142, p. 4).
Secondo il Prof. dott. __________ (Clinica __________, __________), consultato in data 24 ottobre 2016, i disturbi lamentati dal ricorrente correlavano, dal punto di vista clinico, con una sintomatologia delle parti molli laterali piuttosto che con una problematica artrosica, sebbene quest’ultima fosse stata diagnosticata intraoperativamente. Egli ha quindi disposto l’esecuzione d’infiltrazioni al gomito destro per meglio oggettivare l’origine dei disturbi (doc. 166). Le due infiltrazioni non hanno fornito risposta, cosicché i sanitari della Clinica __________ hanno posto la diagnosi di gomito del tennista (epicondilite laterale o infiammazione del tendine estensore dell’avambraccio) (cfr. doc. 171 e 180).
Nel mese di febbraio 2017, l’assicurato è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, al quale l’UAI ha chiesto di quantificare l’eventuale peggioramento riscontrato e le corrispondenti ripercussioni funzionali (allegato al doc. XXV, p. 684).
Con referto del 23 febbraio 2017, il perito ha diagnosticato una sindrome panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena cronica bilaterale in discopatie con stenosi neuroforaminali cervicali plurisegmentali, restringimento del canale spinale cervicale in particolare a livello C6-C7, discopatie plurisegmentali lombari, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi destroconvessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso: 99,2 kg / statura (anamnestica): 177 cm), periartropatia omeroscapolare bilaterale in lesione focale transmurale anamnestica del sovraspinato a destra, deficit funzionale prevalentemente estensorio del gomito destro in artrosi cubitale secondaria a destra, esiti da frattura intraarticolare dislocata della testa radiale al gomito destro il 27.8.2013, trattata conservativamente, esiti da artroscopia con debridement, sinovectomia, resezione dorsoradiale di plica al gomito destro il 19.3.2015, tendenza fibromialgica (8 su 18 punti fibromialgici positivi).
Precisato di aver tenuto conto soltanto “degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio campo di specialità e non di eventuali comorbidità neurologiche o psichiatriche”, il dott. __________ ha dichiarato “… l’assicurato, a partire dal 16.6.2015, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% come già stabilito dopo l’ultima valutazione pluridisciplinare redatta il 5.11.2013, tenendo tuttavia conto che i limiti funzionali e di carico da me sopraprofilati sono applicabili al momento della ripresa lavorativa dopo l’ultimo intervento di artroscopia con débridement, sinovectomia, resezione dorsoradiale di plica al gomito destro il 19.3.2015.” (allegato al doc. XXV, p. 701 s.).
Nuovamente interpellato dall’UAI, il reumatologo in questione ha precisato che “…, come si evince da pagina 36 del rapporto peritale pluridisciplinare redatto dal __________ nel 2013, oltre all’inabilità lavorativa dettata dalla patologia reumatologica, andavano anche considerate le inabilità lavorative dettate dalle comorbidità extra-reumatologiche sulle quali il servizio di accertamento medico si era chinato, in particolare sulla patologia ORL e quella psichiatrica. La mia valutazione peritale del 20.2.2017 tiene unicamente conto delle patologie inerenti al mio campo di specialità, per cui, sulla base dei limiti funzionali e di carico da me profilati il 20.2.2017, può essere riconfermata un’inabilità lavorativa del 20%, come già stabilito dopo l’ultima valutazione reumatologica nel 2013, intesa come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, a decorrere dal 19.6.2015, quindi a distanza di 3 mesi dall’ultimo intervento chirurgico effettuato al gomito destro il 19.3.2015.” (allegato al doc. XXV, p. 728 – il corsivo è del redattore).
In data 4 maggio 2017 ha avuto luogo la visita __________ di chiusura, a margine della quale il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha valutato l’esigibilità lavorativa - “tenendo in considerazione anche il quadro a suo tempo considerato dall’AI” - nei seguenti termini:
" (…) Sollevare e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino all’altezza dei fianchi spesso; pesi leggeri talvolta; pesi medi, pesanti e molto pesanti mai. Sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg talvolta, sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg di rado o mai.
Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione, attrezzi medi di rado, pesanti e molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile talvolta.
Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di effettuare lavori sopra la testa talvolta, rotazione del busto di rado, posizione seduta e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in avanti mai. Posizione inginocchiata con flessione delle ginocchia spesso.
Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta spesso, la posizione in piedi spesso, la posizione di libera scelta è consentita.
Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare senza limitazione per tratti superiori ai 50 m, camminare per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato talvolta, salire le scale talvolta, salire le scale a pioli mai. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio e stare in equilibrio possibile.”
L’assicurato è quindi stato giudicato abile nella misura massima possibile in attività rispettose dei limiti funzionali descritti (doc. 186, p. 6).
Con rapporto del 24 novembre 2017, il dott. __________ ha riferito che l’esame scintigrafico del gomito destro ha evidenziato la presenza di un’artrosi, principalmente a livello radio-omerale, e ha perciò proposto al ricorrente di sottoporsi a un intervento d’impianto di protesi parziale con neurolisi del nervo radiale e decompressione (doc. 209).
Chiamato a pronunciarsi in proposito, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha rilevato che “se l’esame Spect-CT ha permesso di confermare sedi di degenerazione postraumatiche attive, non si può considerare una modifica della situazione organica oggettiva tra il momento della chiusura del caso da parte del dott. __________ e la situazione al momento della valutazione da parte del PD dott. __________. (…). Essendo la situazione rimasta invariata da un punto di vista radiologico o clinico, il nuovo parere da parte del PD dott. __________ corrisponde semplicemente ad un nuovo avviso, nella fattispecie contrario a quello emesso da lui stesso prima dell’esame Spect-CT, ma in conoscenza di danni artrosici presenti nell’articolazione, poiché aveva proceduto all’intervento artroscopico.” (allegato al doc. XVIII, p. 2 s. – il corsivo è del redattore).
Con decisione del 12 novembre 2018, cresciuta in giudicato, l’UAI ha respinto la domanda di revisione della rendita in vigore e, pertanto, confermato il diritto a un quarto di rendita (con grado d’invalidità del 46%) (allegato al doc. XXV, p. 781).
2.6. Chiamato a pronunciarsi in merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 28 cpv. 3 OAINF, questo Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione riassunta in precedenza, occorra ammettere che già prima dell’infortunio dell’agosto 2013, la capacità lavorativa di RI 1 era ridotta in maniera durevole a causa di rilevanti affezioni morbose. In questo senso, si veda in particolare la perizia SAM del 5 novembre 2013, dalla quale si evince che, dal mese di marzo 2012, l’insorgente risultava definitivamente inabile in misura del 50% nella sua precedente professione di polimeccanico e in misura del 40% in attività alternative adeguate (allegato al doc. XXV, p. 429), come pure la decisione AI del 15 aprile 2014 - non contestata dall’assicurato - con la quale gli è stato riconosciuto un quarto di rendita a far tempo dal 1° marzo 2013, a fronte di un grado d’invalidità del 46% (allegato al doc. XXV, p. 502 s.).
Sulla scorta di quanto precede e in ossequio al disposto di cui all’art. 28 cpv. 3 OAINF, si deve ora esaminare se, tenuto conto della globalità del danno alla salute (affezioni morbose + affezioni infortunistiche), il ricorrente è ancora in grado di realizzare il reddito ritenuto dall’UAI a titolo di reddito da invalido (il quale, nei confronti dell’infortunio assicurato, rappresenta un reddito da valido – cfr. supra, il consid. 2.4.), ossia fr. 34’448/anno (allegato al doc. XXV, p. 503).
Tutto ben considerato, secondo questa Corte, la risposta al quesito posto non può che essere positiva.
In effetti, dalla decisione AI del 15 aprile 2014 – lo si ripete non contestata dal ricorrente – emerge che, dopo un periodo limitato di tempo (dal 1° novembre 2013 al 30 giugno 2014) in cui quest’ultimo ha presentato un’invalidità del 100%, corrispondente al peggioramento provocato dall’infortunio del 27 agosto 2013, a decorrere dal 1° luglio 2014, l’insorgente è stato dichiarato invalido in misura del 46% (con conseguente riduzione della rendita a un quarto), il medesimo grado esistente prima dell’infortunio (cfr. allegato al doc. XXV, p. 503). I postumi dell’evento traumatico in questione non sono dunque stati giudicati tali da pregiudicare ulteriormente la sua (già) residua capacità lavorativa, così come stabilito dalla perizia elaborata dal reumatologo dott. __________ (cfr. allegato al doc. XXV, p. 445: “Salvo complicazioni della frattura, l’assicurato dovrebbe in seguito aver recuperato la capacità lavorativa che aveva prima dell’infortunio e non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio e lungo termine.” – il corsivo è del redattore).
È vero che la visita peritale del dott. __________ ha avuto luogo il 17 settembre 2013 (cfr. allegato al doc. XXV, p. 441), a breve distanza dall’infortunio al gomito destro, di modo che il suo parere riguardo al ripristino della capacità lavorativa presente prima di quel sinistro, ha il valore di una previsione. Al riguardo, va tuttavia sottolineato che l’istruttoria compiuta dall’assicurazione per l’invalidità a seguito della domanda di revisione della rendita del dicembre 2015, non ha consentito di accertare l’intervento di un aggravamento delle condizioni di salute dell’insorgente, tale da giustificare un aumento del grado dell’invalidità. In effetti, con decisione del 12 novembre 2018 – anch’essa cresciuta incontestata in giudicato -, facendo essenzialmente capo alle risultanze della perizia reumatologica del dott. __________ (cfr. allegato al doc. XXV, p. 691 ss.), l’UAI ha confermato il diritto a un quarto di rendita con un grado d’invalidità del 46% (cfr. allegato al doc. XXV, p. 782). In queste condizioni, allorquando il ricorrente obietta che la decisione AI del 1° luglio 2014 non avrebbe “approfondito adeguatamente il danno al gomito e tanto meno la sua evoluzione” (cfr. doc. I), egli pare ignorare che, successivamente, nel quadro dell’istruttoria della domanda di revisione, l’evoluzione del danno (in particolare) al gomito destro è stata invece adeguatamente approfondita.
In esito a quanto precede, il TCA ritiene quindi accertato che, esercitando in misura del 60% un’attività lavorativa adeguata al danno alla salute nel suo insieme, RI 1 sarebbe ancora in grado di realizzare un reddito (da invalido) di fr. 34’448/anno, così come stabilito dall’UAI con decisione cresciuta in giudicato.
Questo Tribunale non ignora che agli atti figurano certificazioni attestanti una totale incapacità lavorativa (segnatamente quelle indicate nel ricorso – cfr. doc. I, p. 5), esse non appaiono tuttavia atte a giustificare un diverso esito della vertenza, basato su approfonditi accertamenti specialistici e su conseguenti decisioni AI, non contestate dall’assicurato.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a decorrere dal 1° luglio 2017, deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti