Raccomandata
Incarto n. 35.2018.123
PC/sc
Lugano 27 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 maggio 2016, RI 1, nato il __________ 1965, dipendente della ditta __________di __________, in qualità di autista a tempo parziale (40%) dal 1° dicembre 2013, disoccupato dal 1° febbraio 2015 per motivi congiunturali, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre era al proprio domicilio a __________ e stava facendo la doccia, verso le 18:00, è scivolato ed ha riportato una contusione-distorsione della spalla sinistra (cfr. doc. 1, 9, 30 e 91).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A causa di una lesione SLAP, RI 1 si è sottoposto il 28 giugno 2016 ad un intervento di artroscopia diagnostica con sinoviectomia parziale, microfratture sul cercine e borsectomia (doc. 19 e 49).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (cfr., in particolare, doc. 55, 91, 92, 95, 104, 109, 110, 114 e 115)
1.3. L'opposizione interposta il 28 agosto e confermata l'8 ottobre 2018 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato, a cui era allegato l'estratto del 30 maggio 2017 del conto individuale AVS/AI/IPG (doc. 125 e 129), è stata respinta - dopo aver raccolto il parere del 16 ottobre 2018 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (doc. 131) - con decisione su opposizione del 31 ottobre 2018 dall'Istituto assicuratore (doc. 134).
1.4. Con tempestivo ricorso del 27 novembre 2018, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento in suo favore di una rendita LAINF del 16% "(almeno, riservata ogni modifica e complemento in corso di procedura)" (doc. I, pag. 4).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta il reddito "da valido" che ritiene non debba essere determinato in base ai dati statistici (tabella TA 1) per il ramo economico 55-56, bensì in base ai dati statistici salariali complessivi, ossia per tutte le attività contemplate a livello statistico ed esigibili dal profilo medico, tenuto conto della moltitudine di attività professionali svolte in passato dal suo cliente (in particolare, custode/tuttofare nel settore immobiliare, manutenzione/tuttofare, pulizie, giardinaggio, portiere ai piani/tuttofare, manutenzione e autista, ecc.) risultante dall'estratto conto individuale AVS/AI/IPG agli atti. Il reddito "da valido" andrebbe, quindi, fissato a fr. 67'500.00.
Da ultimo, il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del 10% operata dalla CO 1 è esigua e chiede che la stessa venga considerata almeno nella misura del 15% per tenere debitamente conto della capacità lavorativa residua sfruttabile solo in attività leggere, "delle limitazioni esistenti anche in attività ritenute adeguate, dell'età, della nazionalità e degli altri fattori concreti" (doc. I, pag. 4).
1.5. Nella risposta del 4 gennaio 2019, l’CO 1, patrocinato dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 21 gennaio 2019 il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, in merito alle circostanze del caso concreto - accesso al mercato del lavoro equilibrato e collocabilità compromesse - che imporrebbero una deduzione sociale di almeno il 15%), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.7. In data 24 luglio 2018 il rappresentante dell'CO 1 ha ribadito le proprie tesi e domande (doc. IX).
1.8. Il doc. IX è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. X).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'CO 1 era legittimato, oppure no, a negare all'assicurato una rendita di invalidità LAINF in relazione all'infortunio del 19 maggio 2016.
Preliminarmente il TCA rileva che - a ragione - non sono invece oggetto di contestazione il mancato riconoscimento di un’IMI, la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato dal 1° agosto 2017, la capacità lavorativa residua (abile al 100% con rendimento pieno in un'attività lucrativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla spalla sinistra poste dal medico fiduciario), ed il reddito "da invalido" di fr. 67'724.53 determinato sulla base della TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2017.
2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza, sono contestate le conseguenze economiche (in particolare, il reddito "da valido" e la deduzione sociale applicata al reddito "da invalido") del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2017 (data di sospensione delle prestazioni di corta durata: 1° agosto 2017; doc. 87 e consid. 2.1.).
2.5. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1 , avrebbe realizzato nel 2017 un guadagno annuo lordo di fr. 51'215.-, fissato sulla base della tabella TA 2014, ramo 55-56 "servizi di alloggio e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 42.5 ore aggiornato al 2017, dato che l'assicurato - di professione aiuto cuoco (senza AFC) - era disoccupato a causa di motivi congiunturali e l'attività di autista esercitata da ultimo gli consentiva di conseguire un guadagno intermedio in quanto svolta al 40%. Il patrocinatore del ricorrente contesta l'utilizzo dei dati statistici, ramo 55-56 "servizi di alloggio e di ristorazione", dato che il suo cliente ha svolto in passato numerose attività professionali e, pertanto, andrebbe applicato il reddito statistico RSS conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva, giungendo così ad un reddito "da valido" di fr. 67'500.00 nel 2017.
2.5.1. Chiamato ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l'applica-zione della tabella TA 1 2014, ramo economico 55-56 "servizi di alloggio e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 42.5 ore aggiornato al 2017, decisa dall’amministrazione, debba essere confermata, e ciò per le ragioni che seguono.
Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).
Considerato che l'assicurato al momento dell'infortunio era disoccupato da svariati mesi, il suo reddito da valido dev'essere stabilito in base ai dati statistici risultanti dalla RSS, conformemente alla citata giurisprudenza federale in materia. Ciò che è peraltro incontestato.
Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato, in sede di colloquio del 22 settembre 2016, ha dichiarato quanto segue:
" (…) Terminate le scuole dell'obbligo in __________ avevo iniziato subito a lavorare come contadino nell'azienda di famiglia. Allevavamo parecchi animali. Nel 1983 mi ero trasferito in Ticino e mi ero impegnato presso l'__________ di __________ come aiuto cucina e cameriere ai pinai. Avevo poi lavorato presso il __________ in __________ come cameriere. Nel 1985 ero rientrato in __________ per svolgere il servizio militare. Nel 1986 ero ritornato in Ticino e mi ero impiegato presso il __________ di __________. Lavoravo come aiuto cucina ed all'occorrenza come cameriere. Nel 1990 mi ero trasferito a . Mi ero impiegato presso l'impresa __________ come manovale edile, poi avevo lavorato per la ditta __________ come operaio addetto alla pulizia delle facciate, vetri, ed in genere pulizie sulle pareti esterne dei palazzi. Nel 1992 sono ritornato in Ticino e mi ero impegnato come custode presso un grosso palazzo in __________ di __________ appartenuto a . Nel 2000 mi ero trasferito in __________ ed avevo lavorato come manovale edile e come ricezionista e manutentore presso un villaggio turistico. Nel 2007 sono rientrato in Ticino e mi ero impiegato presso l' di __________ come portiere ai piani. Nel 2010 avevo trovato impiego presso l' di __________. Nel 2011 mi ero impiegato presso il ristorante __________ di __________ come operaio tutto fare. Nel 2012 mi ero iscritto alla cassa di disoccupazione __________ di __________, in quanto ero stato licenziato dal __________. Verso la fine del 2013 avevo iniziato a lavorare presso la ditta __________ di __________ come autista addetto al trasporto di fiori come guadagno intermedio.
Dal 1.02.2015 ero poi ritornato in disoccupazione. (…)" (doc. 30).
In siffatte circostanze questa Corte, tenuto conto delle esperienze professionali dell'insorgente, nonostante le critiche sollevate al riguardo dal patrocinatore del ricorrente, ritiene che si debba utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2014, ramo economico 55-56 "servizi di alloggio e di ristorazione", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 42.5 ore aggiornato al 2017, così come deciso dall’amministrazione, e non il reddito statistico RSS conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva, come postulato dal patrocinatore dell'assicurato (cfr., per dei casi analoghi, in cui il TCA ha preso in considerazione, in caso di assicurati che avevano perso il lavoro per motivi estranei all'invalidità, il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva: STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; 32.2013.216 del 22 settembre 2014 e 32.2017.175 del 30 maggio 2018).
Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 55-56 "servizi di alloggio e di ristorazione", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'035.-. Riportando questo dato su 42.5 ore, esso ammonta a fr. 4'287.18 mensili oppure a fr. 51'446.25 per l'intero anno (fr. 4'287.18 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 51'215.00.
Val qui la pena di puntualizzare, che, dal conto individuale dell'assicurato, risulta che egli ha mediamente percepito tra il 1990 ed il 2000 i seguenti importi: 1990: fr. 14'896.-; 1991: fr. 34'024.-; 1992: fr. 38'543.-; 1993: fr. 34'680.-; 1994: fr. 35'160.-; 1995: fr. 35'160.-; 1996: fr. 39'703.-; 1997: fr. 42'012.-; 1998: fr. 38'242.-; 1999: fr. 46'686.- e 2000: fr. 46'518.-, oltre a fr. 2'437.- a titolo di indennità di disoccupazione nel 2001 (doc. 129). Dal medesimo documento si evince pure che l'assicurato ha mediamente percepito tra il 2007 ed il 2016 i seguenti importi: 2007: fr. 20'802.-; 2008: fr. 44'609.-; 2009: fr. 46'219.-; 2010: fr. 43'947.- (di cui fr. 6'283.- a titolo di indennità di disoccupazione); 2011: fr. 35'503.- (di cui fr. 28'227.- a titolo di indennità di disoccupazione); 2012: fr. 41'811.- (di cui fr. 7'765.- a titolo di indennità di disoccupazione); 2013: fr. 22'077.- (di cui fr. 4'295.- a titolo di indennità di disoccupazione); 2014: fr. 40'879.- (di cui fr. 22'879.- a titolo di indennità di disoccupazione); oltre a fr. 30'237.- a titolo di indennità di disoccupazione nel 2015 e a fr. 11'534.- a titolo di indennità di disoccupazione nel 2016 (doc. 129).
In simili circostanze non può essere seguito il patrocinatore dell'insorgente laddove pretende un reddito da valido di fr. 67'500.--, di gran lunga superiore a qualsiasi reddito annuo conseguito (incluse le indennità di disoccupazione).
Da notare pure che l'ipotesi presa in considerazione dall'CO 1, e confermata da questa Corte, è quella maggiormente favorevole all'assicurato.
Giova qui difatti ricordare, che, secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1), ciò che non è stato il caso.
Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore in merito alla determinazione del "reddito da valido".
Il "reddito da valido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr. 51'215.00.
2.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2, 8C_448/2014 del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2, 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al consid. 4.1, 4.3, 4.6, 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.6.1. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 60'952.00 il reddito da invalido, applicando la TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2017 e operando successivamente una decurtazione 10% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 115, p. 1).
Va in primo luogo constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati dalle DPL, e ciò “per evitare un differente metodo di calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo del gap salariale (parallelismo)”, posto che il reddito da valido è stato determinato in applicazione dei dati salariali statistici (cfr. 115, pag. 1).
Questo Tribunale condivide l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.9).
Quindi, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA 1 2014, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12.-- per l'intero anno (fr. 5'497.92 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'724.53.
Questo importo, che peraltro non è stato neppure contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da invalido" per il 2017 è, pertanto, fissato a fr. 67'724.53.
2.6.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In concreto l'CO 1 ha operato una decurtazione del 10% a titolo di deduzione sociale, per tenere conto delle variabili personali e professionali dell'assicurato, giungendo così all’importo di fr. 60'952.00 (doc. 115).
Il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del 10% operata dalla CO 1 è esigua e chiede che la stessa venga considerata almeno nella misura del 15% per tenere debitamente conto della capacità lavorativa residua sfruttabile solo in attività leggere, "delle limitazioni esistenti anche in attività ritenute adeguate, dell'età, della nazionalità e degli altri fattori concreti" (doc. I, pag. 4), e dell'accesso al mercato del lavoro equilibrato e della collocabilità compromesse (doc. VII).
Questo Tribunale rileva innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Nella STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.
Infine, per quanto concerne la nazionalità, va evidenziato che l’insorgente, nato nel 1965 in __________ - è stato in Svizzera il 1984 e dal 1987 al 2001 e poi nuovamente ininterrottamente dal 2007 e, tenuto conto del suo bagaglio professionale e formativo maturato per svariati anni in territorio elvetico (doc. 30 e doc. 129), si esprime senz'altro bene in italiano. In queste circostanze, non vi è motivo per applicare un'ulteriore riduzioni per la nazionalità dell’assicurato.
Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
Il "reddito da invalido" di fr. 67'724.53 (cfr. consid. 2.6.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 60'952.00.
2.7. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 60'952.00 (riduzione del 10%) (cfr. consid. 2.6.2) con il relativo reddito "da valido" di fr. 51'215.00 (cfr. consid. 2.5.1), si ottiene un grado d’invalidità dello 0% e, quindi, nullo.
A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%.
Da notare che se, per pura ipotesi di lavoro, si prendesse in considerazione una deduzione sociale del 15% (ciò che comunque non è giustificato nel caso di specie), l'assicurato non ne trarrebbe alcun beneficio. Confrontando infatti il reddito "da invalido" di fr. 57'565.85 (ovvero fr. 67'724.53, tenuto conto di una decurtazione sociale del 15%) con il relativo reddito "da valido" di fr. 51'215.-, si otterrebbe un grado d’invalidità dello 0% e, quindi, nullo. Neppure applicando, per mera ipotesi di lavoro, la deduzione sociale massima del 25% (che comunque non è parimenti giustificata nel caso di specie), l'assicurato non ne trarrebbe alcun beneficio. Confrontando infatti il reddito "da invalido" di fr. 50'793.40 (ovvero fr. 67'724.53, tenuto conto della decurtazione sociale massima del 25%) con il relativo reddito "da valido" di fr. 51'215.-, si otterrebbe un grado d’invalidità dell'8,2% ([51'215 - 50'793.40] x 100 : 51'215) arrotondato all'8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
2.8. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.4-2.6), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
In conclusione, la decisione su opposizione del 31 ottobre 2018 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti