Raccomandata
Incarto n. 35.2018.119
mm/DC
Lugano 27 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 ottobre 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 aprile 2005, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di minatore macchinista sul __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito all’arto inferiore sinistro dalla pala di un escavatore e ha riportato, secondo il rapporto di uscita del Servizio di traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, la frattura-lussazione del femore sinistro distale, la lesione dell’arteria poplitea sinistra, la lesione del nervo ischiadico a livello popliteale, una sindrome della loggia e una rabdomiolisi (cfr. doc. 13, p. 2).
Il 29 aprile 2005 l’assicurato ha subito l’amputazione della gamba sinistra a livello sopra-genicolare presso la Clinica __________ di __________, alla quale ha fatto seguito l’applicazione di una protesi C-Leg.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 27 aprile 2007, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 40%. L’esame del diritto alla rendita d’invalidità è invece stato posticipato in attesa della conclusione delle misure di reinserimento professionale ordinate dall’Istituto d’assicurazione infortuni austriaco (AUVA) (doc. 66).
Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Con decisione formale del 25 giugno 2013, anch’essa nel frattempo cresciuta in giudicato, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 45% a decorrere dal 1° ottobre 2012 (doc. 144).
1.4. Con decisione 20 settembre 2017 (cfr. doc. 199), l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha concesso all’assicurato una rendita intera a contare dal 1° aprile 2006 (grado d’invalidità del 100% sino al 28 febbraio 2013 e del 70% a far tempo dal 1° marzo 2013), fondata sulle risultanze di una perizia bi-disciplinare (medicina del dolore e ortopedia) (doc. 197, p. 4 ss. e doc. 197, p. 38 ss.).
1.5. Nel corso del mese di aprile 2018, l’allora patrocinatore di RI 1 ha chiesto all’CO 1 di riesaminare il grado d’invalidità riconosciuto con la decisione formale del 25 giugno 2013, e ciò alla luce del contenuto della perizia bi-disciplinare ordinata dall’UAIE e della conseguente decisione di rendita (cfr. doc. 212).
1.6. Con decisione formale del 15 maggio 2018, l’assicuratore LAINF ha negato che fossero adempiuti i presupposti per sottoporre la decisione del 25 giugno 2013 a revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA o a riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA (doc. 213).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 222), in data 24 ottobre 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 228).
1.7. Con tempestivo ricorso del 21 novembre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga riconosciuta la realizzazione dei presupposti della riconsiderazione (“Wiedererwägung”), argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Un accertamento medico specialistico meno superficiale (quello che, a suo avviso avrebbero eseguito i medici __________ dell’CO 1, n.d.r.), oltre al problema ortopedico, avrebbe portato ai seguenti criteri nella valutazione della situazione di sofferenza:
Dolore permanente (sindrome dell’arto fantasma) in particolare di notte;
insonnia estremamente stressante di notte e stanchezza di giorno;
gravi menomazioni psicomentali ed episodi depressivi alternati;
resistenza alla terapia.
Di conseguenza, non si può dire che questo problema di dolore molto invalidante sia stato incluso nelle valutazioni di ragionevolezza del dott. __________ o della dott.ssa __________, come sostiene la CO 1 (decisione sul reclamo p. 7, bb). Piuttosto, queste valutazioni non sono neppure valutazioni più dettagliate: non si basano su visite complete, né si tiene conto dei disturbi segnalati; manca inoltre una descrizione plausibile della situazione medica e delle connessioni. Ciò vale anche per la suddetta valutazione del dott. __________ del 25.09.2017, il quale, in ogni caso, non è tenuto a decidere se la valutazione della dott.ssa __________ sia stata indubbiamente errata (decisione sul reclamo, pag. 7 ss.).
La giurisprudenza afferma un’inesattezza qualificata anche se gli accertamenti medici specialistici delle discipline in questione non sono stati effettuati o non sono stati effettuati con la necessaria cura (TF I 559/02 del 31.01.2003 E. 4). Ciò che è avvenuto per il caso di specie. (…).”
1.8. L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).
1.9. In data 11 febbraio 2019, il rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. X + allegati).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare l’adempimento dei presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 25 giugno 2013, mediante la quale all’assicurato era stata assegnata una rendita d’invalidità del 45%, oppure no.
Trattandosi dell’eventualità della revisione processuale, correttamente l’insorgente non pretende che nel frattempo sarebbero emersi fatti nuovi o nuovi mezzi di prova che, qualora fossero stati conosciuti al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione di rendita, avrebbero condotto, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a una diversa decisione.
2.3. Secondo l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti).
Il presupposto della manifesta erroneità è di regola adempiuto se un’assegnazione di prestazioni ha avuto luogo in base a norme giuridiche sbagliate o interpretate in maniera inesatta oppure se disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DTF 140 V 77 consid. 3.1). La decisione è pure manifestamente errata se è stata fondata su una situazione fattuale insostenibile, in particolare allorquando una chiara violazione del principio inquisitorio ha portato a una fattispecie incompleta (art. 43 cpv. 1 LPGA; in questo senso, si veda la STF del 30 agosto 2018 consid. 7.2 e i riferimenti ivi menzionati). Diverso è il caso in cui il motivo di riconsiderazione risiede nei presupposti materiali del diritto, la cui valutazione implica necessariamente un margine di apprezzamento. Qualora, nell’ambito dell’accertamento di tali presupposti del diritto (valutazione dell’invalidità e dell’incapacità lavorativa, apprezzamento delle prove, questioni relative all’esigibilità), l’apprezzamento appaia sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto, non può essere ammessa la manifesta erroneità. L’erroneità è manifesta se non esiste alcun ragionevole dubbio che la decisione fosse sbagliata. È soltanto possibile un’unica conclusione, quella dell’erroneità della decisione (DTF 138 V 324 consid. 3.3; STF 9C_125/2013 del 12 febbraio 2014 consid. 4.1 con riferimenti, non pubblicato in: DTF 140 V 15 ma in: SVR 2014 IV Nr. 10 p. 39).
Ad esempio, in una sentenza 8C_27/2011 del 14 marzo 2011 consid. 4.2, il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente errata la decisione mediante la quale l’assicuratore contro gli infortuni aveva assegnato a un assicurato una rendita complementare corrispondente a un grado d’invalidità del 100%, in quanto basata su rapporti medici specialistici poco motivati, ai quali non poteva pertanto essere riconosciuto sufficiente valore probatorio. La determinazione del grado dell’invalidità aveva avuto luogo in violazione del principio inquisitorio e, dunque, non in maniera conforme al diritto.
2.4. Nella concreta evenienza, con la propria impugnativa, l’assicurato fa valere in sostanza che la decisione del 25 giugno 2013 andrebbe ritenuta manifestamente errata, nella misura in cui risulta fondata su una valutazione medica della capacità/esigibilità lavorativa quantomeno superficiale, posto che i fiduciari dell’CO 1 avrebbero omesso di considerare la presenza di dolori fantasma interessanti l’arto inferiore sinistro (cfr. doc. I).
A titolo preliminare, è utile precisare che per dolore fantasma si intende dei dolori interessanti una parte del corpo che non è più presente, per lo più a seguito di un’amputazione. Si stima che circa il 60 – 80% degli amputati percepisca dolori alla parte del corpo amputata. Per quanto riguarda la loro eziologia, oggi si ritiene che i dolori fantasma siano imputabili ad alterazioni cerebrali (sul tema, si veda la relativa pagina web della Società tedesca del dolore – www.dgss.org).
Chiamata a pronunciarsi a proposito dell’esistenza di un titolo di revoca (riconsiderazione), questa Corte constata che la decisione in questione, mediante la quale l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 45% a contare dal 1° ottobre 2012, risulta fondata, per quanto riguarda la valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, sulle risultanze della visita __________ di controllo del 4 marzo 2013, eseguita dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, una volta terminate, invero senza successo, le misure di reinserimento professionale disposte dall’AUVA (cfr. doc. 140, p. 1).
Dal relativo referto, datato 7 marzo 2013, risulta innanzitutto che il medico __________ ha proceduto a una “valutazione dell’esigibilità lavorativa strettamente basata sui fatti ortopedici”. D’altro canto, la stessa dott.ssa __________ ha precisato di non essere in possesso dei referti dell’Ambulatorio del dolore dell’Ospedale di __________ e di non poter pertanto “… valutare le parestesie/iperalgie al moncone descritti dall’assicurato. Inoltre questi dolori non vengono riportati nel referto medico della degenza dal 06.12. al 20.12.12 al Centro Riabilitativo __________.”. Ella ha quindi proceduto alla valutazione dell’esigibilità lavorativa, dichiarando l’assicurato totalmente abile in attività alternative adeguate (cfr. doc. 129).
Dalle tavole processuali si evince che, a seguito della sentenza di rinvio 27 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo federale (TAF) (causa n. C-6512/2014), l’UAIE ha ordinato l’esecuzione di una perizia bi-disciplinare a cura della Schmerzklinik __________ (per quanto concerne gli aspetti della medicina del dolore) e della Clinica universitaria __________ di __________ (per gli aspetti ortopedici).
Con rapporto del 21 maggio 2017, il dott. __________, spec. FMH in anestesiologia, attivo presso la Schmerzklinik __________, ha diagnosticato in particolare una sindrome dell’arto fantasma con dolore a far tempo dal 2005 (ICD-10: G54.6), in presenza di turbe psichiche conseguenti all’assunzione di farmaci oppiacei (ICD-10: F11) e psicoattivi (ICD-10: F19) (doc. 197, p. 30).
Interrogato a proposito della consistenza dei disturbi denunciati dall’assicurato, l’esperto ha rilevato di non aver riscontrato alcuna discrepanza tra i sintomi descritti e il comportamento dimostrato, definendo quindi credibili i disturbi. A suo avviso, una chiara discrepanza esiste invece tra la sintomatologia denunciata, rispettivamente il comportamento dimostrato, e la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________ a margine della visita di controllo del 27 febbraio 2007. In quell’occasione, peraltro senza visitare personalmente il ricorrente, il medico __________ ha attestato una piena capacità lavorativa in attività sostitutive, sebbene quello stesso giorno RI 1 si trovasse in cura presso l’Ospedale di __________ a causa dei suoi dolori fantasma. Inoltre, nel suo apprezzamento, il dott. __________ non si è affatto pronunciato in merito ai persistenti dolori fantasma e alla loro incidenza sulla capacità lavorativa. Tutte le successive valutazioni hanno fatto riferimento alle conclusioni del dott. __________ (doc. 197, p. 30 s.).
Il dott. __________ ha dichiarato l’insorgente in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata soltanto nella misura del 50%, e ciò in ragione dei rilevanti dolori fantasma e dei conseguenti disturbi del sonno notturno (doc. 197, p. 31 s.: “Analog und in Übereinstimmung mit dem orthopädischen Teilgutachten gehe auch ich davon aus, dass die anamnestischen Angaben des Versicherten zu seinen Beschwerden, Einschränkungen und Grenzen im Alltag und Beruf sachlich, adäquat und plausibel sind, und dass sie anhand der Untersuchungsbefunde nachvollziehbar sind. Auch aus meiner Sicht besteht aufgrund der ausgeprächgten Phantomschmerzsymptomatik, die unter einer hochdosierten analgetischen Therapie mit opiathaltigen Präparaten in Kombination mit zentral dämpfenden, schmerzdistanzierenden psychoaktiven Substanzennicht therapiert werden kann, eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Verweistätigkeit. Das Ausmass der Einschränkung ist aus oben genannten Gründen für eine vorwiegend sitzende, wechselbelastende Tätigkeit, ohen Exposition zu erschwerten Witterungsverhältnissen, aus meiner Sicht mit 50% zu beziffern, doch wäre es sicherlich anzuraten, mit dem Versicherten einen Arbeitsversucht unter realen Bedingungen in Wohnortnähe durchzuführen, dies auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Unfallereignis bereits mehr als 12 Jahre zurückliegt, und der Versicherte bislang nie Arbeitsbedingungen unterworfen wurde.”).
Il perito amministrativo ha infine precisato che si è in presenza di un decorso stazionario a partire dal mese di ottobre 2006 circa e che la prognosi per i dolori fantasma è negativa, dato che si deve contare su una crescente centralizzazione, cosa che rende inverosimile che una terapia possa essere finalmente coronata da successo (doc. 197, p. 33 s.).
Con referto datato 6 giugno 2017, gli specialisti della Clinica __________ hanno formulato la diagnosi di dolori fantasma interessanti la coscia sinistra in stato dopo amputazione a livello sopra-genicolare il 29 aprile 2005 e dopo frattura femorale pluriframmentaria aperta a sinistra e lesione dell’arteria poplitea sinistra il 18 aprile 2005 (doc. 197, p. 64).
Secondo i dottori __________ e __________, le indicazioni anamnestiche fornite loro dall’assicurato circa i disturbi, gli impedimenti e le limitazioni nella quotidianità e nel lavoro risultano oggettive, adeguate, plausibili e, alla luce di quanto refertato, condivisibili (doc. 197, p. 29).
A loro avviso, in ragione dei rilevanti dolori fantasma che non possono essere completamente compensati nemmeno mediante una terapia analgesica con medicamenti oppiacei e dei conseguenti disturbi del sonno, va ammessa una capacità lavorativa limitata anche in attività sostitutive adeguate. L’entità della limitazione è quantificabile in un 50% (doc. 197, p. 30 e p. 32).
Anche i medici della __________ hanno evidenziato il fatto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ in occasione della visita __________ del 27 febbraio 2007, ha avuto luogo in assenza dell’assicurato. Ciò a un momento in cui erano già presenti i dolori fantasma e in cui l’insorgente si trovava per questa ragione in cura all’estero. Nel caso di specie, non si è confrontati ad un peggioramento del quadro clinico ma piuttosto alla persistenza di uno stato già presente al momento della valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc. 197, p. 30).
Sentito il parere del SMR (cfr. doc. 197, p. 70 s.), con decisione del 20 settembre 2017, l’UAIE ha assegnato a RI 1 una rendita intera a contare dal 1° aprile 2006 fondata su un grado d’invalidità del 100% sino al 28 febbraio 2013 e del 70% a far tempo dal 1° marzo 2013 (cfr. doc. 199).
Nel corso del mese di ottobre 2017, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, al quale è stato chiesto di pronunciarsi a proposito dei rapporti dei dottori __________ e __________, come pure della perizia amministrativa acquisita nel frattempo agli atti.
Con apprezzamento del 25 settembre 2017, il medico __________ appena citato ha in particolare espresso le seguenti considerazioni:
" (…) Innanzitutto devo dire che secondo il mio parere non si tratta di evidente errata valutazione ma di una presa di posizione da parte del dott. med. __________ sicuramente da lui ben ponderata ma che non mi trova del tutto consenziente.
Anche per quanto riguarda la visita della dott.ssa med. __________ che sostiene apertamente di non aver potuto valutare i dolori fantasma in quanto non era in possesso dell’adeguata documentazione. Personalmente ritengo che la esigibilità espressa dal dott. med. __________ e confermata dalla dott.ssa med. __________ sia molto restrittiva. Il fatto ad esempio che l’assicurato possa spostare pesi fino a 25 kg tutto il giorno senza eventuali ulteriori pause con una protesi di una gamba, lo ritengo decisamente eccessivo. Mi permetto qui di seguito esprimere una nuova esigibilità che tenga conto della valutazione clinica e oggettivabile espressa nella perizia di __________ e che tenga conto anche di questi dolori fantasma.
Esigibilità del lavoro
(…).
Per attività riguardanti le limitazioni sopraccitate l’assicurato è abile al 100% senza pause supplementari. (…).” (doc. 201, p. 2)
Con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente nega che la decisione oggetto della domanda di riconsiderazione possa essere qualificata come manifestamente errata rilevando che, per quanto riguarda la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa espressa dalla dott.ssa __________, quest’ultima ha personalmente visitato l’assicurato e debitamente tenuto conto dei dolori, così come le sono stati riferiti dal ricorrente stesso (cfr. doc. 228, p. 7: “…, sodass ihre Rentenverfügung vom 25.6.2013 letzlich gar nicht auf der Zumutbarkeitsbeurteilung von Dr. __________, sondern auf derjenigen der Kreisärztin Dr. __________ beruht. Diese hatte den Versicherten am 4.3.2013 persönlich eingehend untersucht und eines ausführlichen klinischen Befund erhoben. Dabei stellte sie selbstverständlich auch auf die Schmerzangaben des Versicherten ab, welcher die von ihm verspürten Schmerzen denn auch auf der entsprechenden Schmerzskala (Visuelle Analogskala/VAS) selbst einschätzen durfte (vgl. Untersuchungsbericht vom 7.3.2013, S. 2). Der Einwand, dass die Schmerzen des Versicherten bei der kreisärztlichen Zumutbarkeitsbeurteilung nicht ausreichend berücksichtig worden seien, geht daher eindeutig fehl.” – il corsivo è del redattore).
Questa Corte non può seguire l’amministrazione laddove fa valere che, in occasione della visita di controllo del 4 marzo 2013, le cui risultanze sono servite da base per l’assegnazione della rendita del 45%, la dott.ssa __________ avrebbe tenuto conto, oltre che degli aspetti ortopedici legati all’amputazione sopra-genicolare dell’arto inferiore sinistro, anche della problematica dei dolori fantasma, in quanto tale affermazione contrasta con quanto il medico __________ stesso ha indicato nel suo rapporto. In effetti, in quella sede, il fiduciario ha indicato che la visita di controllo serviva per valutare l’esigibilità lavorativa “strettamente basata sui fatti ortopedici”, rispettivamente, non avendo a sua disposizione la documentazione dell’Ambulatorio del dolore dell’Ospedale di __________, di non essere in grado di valutare “… le parestesie/iperalgie al moncone descritti dall’assicurato”, peraltro non refertate dai sanitari del Centro di riabilitazione di __________ (dove il ricorrente era stato degente nel mese di dicembre 2012) (cfr. doc. 129). Ciò risulta pure dall’apprezzamento 25 settembre 2107 del dott. __________, in cui si segnala che la dott.ssa __________ aveva sostenuto “… di non aver potuto valutare i dolori fantasma in quanto non era in possesso dell’adeguata documentazione.”. Del resto, lo stesso dott. __________ ha proceduto a una nuova valutazione dell’esigibilità lavorativa “… che tenga conto anche di questi dolori fantasma.” (doc. 201, p. 2).
Da notare che, così come è stato giustamente rilevato dall’assicuratore, la presenza di dolori fantasma all’arto inferiore sinistro era stata puntualmente segnalata dall’insorgente (cfr. doc. 129, p. 2) e emergeva d’altronde già dalla pregressa documentazione (cfr., ad esempio, il doc. 62: “Der Vers. steht auf Grund starke Phantomschmerzen nach wie vor in ambulanter Behandlung an der Abtlg. für Schmerztherapie in LKH __________.”).
Tutto ben considerato, secondo questo Tribunale, fondando la propria decisione di rendita sulle risultanze della visita di controllo effettuata dalla dott.ssa __________, la quale aveva proceduto a una valutazione soltanto parziale dello stato di salute infortunistico dell’assicurato (nel senso che, per sua stessa ammissione, ella aveva omesso di considerare la problematica dei dolori fantasma), l’CO 1 ha palesemente violato il principio inquisitorio previsto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Nel caso concreto, l’accertamento del grado d’invalidità dell’assicurato è dunque avvenuto in maniera contraria alla legge e, di conseguenza, la corrispondente decisione, quella datata 25 giugno 2013, cresciuta nel frattempo in giudicato, va dichiarata manifestamente errata ai sensi del cpv. 2 dell’art. 53 LPGA (cfr. supra, consid. 2.3.). Posto che la rendita d’invalidità costituisce una prestazione periodica durevole, anche l’altra condizione prevista dall’art. 53 cpv. 2 LPGA – quella della notevole importanza della rettifica – è adempiuta (cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c).
Conformemente alla giurisprudenza federale, il giudice non può accontentarsi di constatare che l’originaria decisione di rendita è manifestamente errata; è per contro tenuto a stabilire il grado d’invalidità in base a una fattispecie accertata in maniera corretta e completa (cfr., in questo senso, la STF 8C_27/2011 del 14 marzo 2011 consid. 5.1, la quale rinvia segnatamente alla STF 8C_339/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 3.4).
2.5. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).
2.6. Nel caso di specie, trattandosi della questione dell’esigibilità lavorativa, il TCA ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulle risultanze della perizia bi-disciplinare esperita dalla Schmerzklinik __________ e dalla Clinica universitaria __________ per conto dell’UAIE. I loro referti, che giungono a conclusioni univoche, rispettano in effetti tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché a un rapporto medico possa essere attribuito pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; H.-J. Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266). Occorre pertanto ritenere accertato che, a causa degli aspetti ortopedici legati all’amputazione sopra-genicolare della gamba sinistra e della presenza d’importanti dolori fantasma interessanti il medesimo arto, l’assicurato non è più in grado di svolgere la sua precedente professione ma potrebbe esercitare un’attività sostitutiva adeguata nella misura del 50% (cfr. supra, consid. 2.4.).
Questa Corte non ignora che, secondo il medico __________ dott. __________, anche prendendo in considerazione la problematica dei dolori fantasma, il ricorrente presenterebbe una piena capacità lavorativa in attività alternative adeguate (cfr. doc. 201), essa non ritiene tuttavia che questo suo parere sia atto a sminuire il valore probatorio riconosciuto alla perizia amministrativa Schmerzklinik __________.
In effetti, nel suo apprezzamento del 25 settembre 2017, peraltro elaborato sulla base dei soli atti, il fiduciario dell’CO 1, dopo aver affermato di non poter condividere i limiti funzionali precedentemente descritti dai dottori __________ e __________, considerati troppo ottimistici, ha appunto riconosciuto l’assicurato totalmente abile in attività adeguate, senza però minimamente confrontarsi con le conclusioni a cui erano giunti gli specialisti __________.
2.7. Per quanto concerne gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, occorre innanzitutto rilevare che, in una sentenza 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015 consid. 7.2, riguardante la riconsiderazione di una decisione LAINF in materia di assegno per grandi invalidi (AGI) (ma applicabile anche in materia di rendita d’invalidità, posto che l’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI, la cui applicabilità per analogia all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è stata ammessa, tratta dell’aumento di rendite e AGI), il Tribunale federale ha stabilito che, siccome l’assicuratore infortuni non è obbligato a riconsiderare una decisione manifestamente errata ma ne ha semplicemente la facoltà, non vi è parimenti l’obbligo di procedere alla riconsiderazione con effetto ex tunc (DTF 129 V 433 consid. 5.2; 110 V 291 consid. 3c). Pertanto, occorre applicare per analogia l’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI, secondo il quale se viene costatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, l’aumento della rendita d’invalidità avviene al più presto a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto. L’Alta Corte ha precisato che in caso di decisione manifestamente errata, il vizio si reputa scoperto al momento in cui l’esistenza di un errore probante appariva verosimile, cosicché l’amministrazione avrebbe avuto sufficienti motivi per procedere d’ufficio a delle misure istruttorie, così come allorquando l’assicurato ha presentato una domanda di revisione che avrebbe dovuto obbligare l’amministrazione ad agire e a disporre altre misure d’istruzione (DTF 129 V 433 consid. 6.4).
In quella fattispecie, il TF ha ritenuto che, prima che l’assicurato presentasse la sua domanda tendente alla riconsiderazione della decisione mediante la quale gli era stato assegnato un AGI di grado lieve, l’esistenza di un errore probante non appariva verosimile al punto d’obbligare l’amministrazione a procedere d’ufficio a delle misure istruttorie. Il carattere manifestamente errato della decisione è pertanto stato reputato scoperto al momento della domanda di riesame.
Nella concreta evenienza, secondo questo Tribunale, l’esistenza di un errore probante riguardante la decisione di rendita del 25 giugno 2013 è apparso verosimile al momento in cui l’istituto assicuratore è venuto a conoscenza del contenuto della perizia amministrativa Schmerzklinik __________ e, quindi, del fatto che, prendendo in considerazione (anche) la problematica dei dolori fantasma (ciò che non era stato il caso nella valutazione dell’esigibilità lavorativa della dott.ssa __________, alla base della decisione di rendita), la capacità lavorativa dell’assicurato in attività alternative adeguate era limitata al 50%. Dalle tavole processuali si evince che il preavviso di decisione dell’UAIE (con l’allegata perizia bi-disciplinare) è pervenuto all’CO 1 nel corso del mese di agosto 2017 (cfr. doc. 197, p. 1), ragione per la quale il potenziale diritto a una rendita d’invalidità più elevata è nato a quel momento.
Alla luce di quanto precede, sono quindi determinanti i dati salariali del 2017.
Trattandosi del reddito senza invalidità (da valido), dagli atti di causa risulta che l’amministrazione lo aveva fissato in fr. 98'452.90 con riferimento all’anno 2012, aggiornando i dati del guadagno annuale (1° aprile 2004-31 marzo 2005) e rivalutandoli con il salario base 2012, tutto ciò in mancanza di dati più precisi (cfr. doc. 137, p. 1).
Il TCA non dispone quindi degli elementi necessari per determinare, in maniera affidabile, quanto l’insorgente avrebbe presumibilmente guadagnato nel 2017, nell’ipotesi in cui non fosse rimasto vittima dell’evento traumatico dell’aprile 2005.
Gli atti vanno pertanto rinviati all’assicuratore resistente, affinché determini il reddito da valido e da invalido e poi decida in merito all’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1 a seguito della riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione formale del 25 giugno 2013.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vengono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti