Incarto n. 35.2018.11

mm

Lugano 9 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 febbraio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1 urigo

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 14 giugno 2009, , assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un infortunio in mare e ha riportato, secondo il suo medico curante, contusioni alla spalla destra, al torace, al rachide cervicale e al ginocchio sinistro, nonché la rottura del quadricipite destro, la lesione del legamento collaterale mediale e la fissurazione del corno posteriore del menisco mediale. Nel prosieguo, è pure insorta una problematica psichica.

L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 15 giugno 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici presentati dall’assicurato, ritenuti non costituire una conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del giugno 2009.

In data 25 febbraio 2016, l’CO 1 ha rilasciato una seconda decisione formale mediante la quale ha dichiarato nel frattempo estinto il nesso di causalità tra l’infortunio e i disturbi somatici denunciati dall’assicurato.

RI 1 si è opposto a tale provvedimento.

1.3. Con sentenza 35.2016.5 del 5 ottobre 2016, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso nel frattempo interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 5 gennaio 2016, nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché definisse … - senza perdite di tempo – l’aspetto della causalità, segnatamente procedendo all’atto istruttorio indicato al considerando 2.6. (per quanto riguarda la problematica psichica) ed esaminando l’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione formale del 25 febbraio 2016 (per quanto concerne le problematiche somatiche). Una volta chiarito questo aspetto, essa si pronuncerà in merito al diritto alle (ulteriori) prestazioni pretese dall’assicurato.”.

La pronunzia cantonale è stata in seguito confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_740/2016 del 30 marzo 2017.

1.4. Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, nel corso del mese di giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha ripreso contatto con il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, chiedendo che alla psichiatra dott.ssa __________ venisse sottoposta la domanda di sapere se “le circostanze sopra esposte – attività concertistica, vacanza annuale sull’__________ – la inducono a modificare le sue conclusioni circa la diagnosi e l’eziologia, il nesso causale e la persistenza dei disturbi psichici denunciati da RI 1 …” (doc. 188).

Raccolto il parere della dott.ssa __________, con scritto del 12 luglio 2017, il SAM ha comunicato all’CO 1 di non avere “… sufficienti elementi per modificare la nostra valutazione formulata nel rapporto peritale del 25.7.2014. Se lo ritenete necessario, siamo disponibili per una nuova valutazione clinica, alle condizioni formulate dalla Dr.ssa med. __________.” (doc. 190).

In data 10 agosto 2017, l’assicuratore LAINF ha invitato il SAM a “… convocare il signor RI 1 per un colloquio con la Dr.ssa med. __________. (…). Il quesito posto con lo scritto del 30.06.2017 rimane invariato.” (doc. 192).

La visita peritale ha avuto luogo il 6 ottobre 2017. Il relativo rapporto è stato consegnato all’CO 1 nel mese di novembre 2017 (doc. 206).

1.5. Con comunicazione elettronica del 16 febbraio 2018, l’amministrazione ha informato il patrocinatore dell’assicurato di vedersi costretta “… a fare validare la perizia del SAM da una psichiatra esterna” (doc. 214).

Dagli atti risulta in effetti che, in data 16 febbraio 2018, l’assicuratore ha chiesto alla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, una valutazione specialistica delle risultanze della perizia SAM nel senso di una verifica della loro plausibilità (doc. E).

1.6. Con ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 febbraio 2018, RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale tra la problematica psichica e l’evento traumatico del giugno 2009, che all’CO 1 venga intimato di evadere l’opposizione interposta contro la decisione formale del 25 febbraio 2016 e che sulle prestazioni arretrate vengano pagati gli interessi di mora.

A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…).

La Dr.ssa __________ ha risposto esaustivamente alla domanda posta da CO 1. Il suo rapporto è stato avallato dagli specialisti del SAM, Dr. med. __________ e Dr.ssa med. __________.

Se CO 1 riteneva insufficiente (?) la risposta della Dr.ssa __________, poteva tempestivamente (novembre 2017) chiederle precisazioni.

Non si entra neppure nel merito di quanto CO 1 chiede (tre mesi dopo) a un medico esterno, estraneo alla procedura in corso, che appare solo come un (ennesimo) espediente per ritardare la soluzione del caso.

… Anche se sollecitata innumerevoli volte, CO 1 – irrispettosa sia delle comprensibili aspettative ed esigenze dell’assicurato (al quale dal 2015 non versa più indennità), sia della celerità richiesta dalla sentenza del TCA – non ha ancora evaso l’opposizione interposta nei confronti della decisione 25.02.2016.

… L’approfondimento istruttorio di cui a sentenza 05.10.2016 del TCA, è stato evaso, nel senso che le precedenti motivazioni non sono state modificate.

È pertanto dimostrato il nesso di causa naturale tra le problematiche di natura psichica di cui soffre l’assicurato e l’evento del 14.06.2009.

Per inciso: al rapporto SAM 16.11.2017 è allegata una perizia (doc. D) allestita nel contesto della procedura civile in corso in __________, nei confronti del responsabile del sinistro. Le conclusioni del Prof. __________, sono sostanzialmente identiche a quelle del SAM.

Ciò malgrado, CO 1 non riconosce le conclusioni dell’ente al quale ha lei stessa affidato il mandato peritale e non ammette ancora le prestazioni dovute all’assicurato in ambito psichiatrico. Non resta che chiedere ai Giudici del TCA di pronunciarsi direttamente in merito.

Così come si chiede che sia imposto ad CO 1 un termine per evadere l’opposizione interposta nei confronti della decisione 25.02.2016, determinandosi sulle problematiche di natura somatica, sull’IMI e ogni altra prestazione richiesta dall’assicurato.” (doc. I)

1.7. In data 29 marzo 2018, l’assicuratore LAINF ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha congiunto la procedura dipendente dalla decisione formale emanata il 25 febbraio 2016 con quella concernente la problematica psichica (cfr. doc. F).

RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento appena menzionato (inc. n. 35.2018.34).

1.8. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata/ritardata giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.9. Per quanto qui d’interesse, in data 6 aprile 2018, il ricorrente ha osservato, a proposito della decisione di far validare la perizia SAM, che “è stata CO 1 a rivolgersi al SAM prima nel 2012, poi nel 2014, per periziare l’assicurato. Sostenere che il rapporto 16.11.2017 dello stesso SAM non abbia forza probatoria, che sia incomprensibile e persino incoerente, è quantomeno azzardato. Se insoddisfatta, la convenuta poteva/doveva domandare chiarimenti alla Dr.ssa __________. La decisione di ampliare gli innumerevoli atti istruttori già acquisiti non si giustifica ed esula da quanto indicato nella sentenza 05.10.2016 del TCA.” (doc. VII, p. 2).

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Nella concreta evenienza, il TCA rileva che, nella misura in cui l’insorgente chiede che, nell’ambito della presente procedura, venga accertata l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra le turbe psichiche e l’evento traumatico assicurato con conseguente condanna dell’CO 1 a ripristinare il relativo diritto alle prestazioni (con riconoscimento degli interessi moratori sulle prestazioni arretrate - cfr. doc. I, p. 4), il ricorso da lui inoltrato va dichiarato irricevibile, in assenza di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (in questo senso, cfr. la STF 8C_625/2017 del 5 aprile 2018 consid. 6.2).

2.3. Nella misura in cui con la propria impugnativa il ricorrente intende sostenere che l’assicuratore convenuto avrebbe commesso nei suoi riguardi una denegata/ritardata giustizia, questo Tribunale rileva invece quanto segue.

Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194 s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

In questo contesto, è inoltre utile segnalare che la giurisprudenza ha precisato che la persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).

2.4. Nella concreta evenienza, alla luce dei principi giurisprudenziali menzionati al precedente considerando, il TCA è chiamato a stabilire se l’aver chiesto alla dott.ssa __________ una verifica della plausibilità delle conclusioni a cui è pervenuta la dott.ssa __________, costituisce un atto istruttorio palesemente defatigatorio da parte dell’assicuratore resistente.

Questo Tribunale osserva innanzitutto che, con il proprio giudizio 35.2016.5 del 5 ottobre 2016, aveva rinviato gli atti all’amministrazione affinché approfondisse il tema della causalità naturale in relazione agli aspetti psichiatrici, concretamente chiedendo alla dott.ssa __________, autrice del rapporto peritale del 24 giugno 2014 in cui era stato diagnosticato un disturbo posttraumatico da stress e una modificazione duratura della personalità, se le circostanze evidenziate nella sentenza fossero o meno suscettibili di modificare le sue conclusioni circa la diagnosi e l’eziologia dei disturbi in questione (cfr. 175, p. 13 e 14).

Dalle tavole processuali si evince che la dott.ssa __________ si è pronunciata, una prima volta, con rapporto del 6 luglio 2017. In quella sede, ella ha dichiarato di non poter esprimere un valido parere in assenza di elementi oggettivi ma di essere disposta a rivedere l’assicurato per una valutazione clinica e, se del caso, a prendere visione di registrazioni oggettivanti le circostanze evocate (cfr. doc. 189, p. 3).

L’amministrazione ha chiesto al SAM di procedere nel senso indicato dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 192: “Visto che una valutazione sugli atti fornitivi con scritto del 30.06.2017 non è stata possibile, la preghiamo di convocare il signor RI 1 per un colloquio con la Dr.ssa med. __________. Il signor RI 1 è stato informato a proposito.”).

La visita psichiatrica ha avuto luogo il 6 ottobre 2017, per una durata di un’ora e mezza.

Queste le conclusioni contenute nel relativo referto peritale:

" (…).

La drammaticità dell’evento, l’aspetto inatteso, il difetto di reazione sperimentato, il vissuto di impotenza che hanno prodotto una profonda ferita dell’Io dell’A in parte per il confronto diretto con il tema della morte in parte a mio avviso anche compromettendo al momento dell’evento e in modo improvviso, le sue capacità reattive, il vissuto di potenza costruito e difeso negli anni, la sua impressione di sicurezza ontologica venuta meno.

La reazione di coppia naufraga progressivamente con una moglie che non sostiene il peso umano di questa dolorosa differenza e necessità di una diversa relazione e quasi di una presa a carico.

Conferma ancora oggi di avere un’ideazione anticonservativa che non si mette in atto per rispetto e amore nei confronti dei suoi figli.

Rispetto al suo recarsi presso ___________ dove ha una casa, non credo possa essere usato come conferma di un’assenza di sofferenza e di un evento traumatico anche se occorso in quel luogo. Le sue precisazioni sulla modalità di partecipazione all’evento musicale non modifica di fatto l’impostazione di base relativa alla presenza di un PTSD.

Egli d’altra parte conferma la fobia per l’acqua, la sospensione delle attività nautiche ed anche del bagno in mare.

Il concerto era nei pressi dell’acqua ma si svolgeva a terra e questo era sufficiente per rassicurarlo e consentirgli di procedere, seppure in playback, cosa inusuale in precedenza e messa in atto per non rischiare un insuccesso non fidandosi delle sue possibilità.

Questi fatti non sono a mio avviso in contraddizione con un PTSD, né con una deflessione dell’umore, con ansia e con un cognitivo meno efficiente.

Il problema non è andare a __________ ma la qualità della sua vita più in generale che appare innegabilmente meno efficiente e di qualità a seguire il fatto traumatico del 2009.

La mia posizione rispetto al passato non cambia e viene con la presente confermata: è infatti confermabile la comprensibilità e la derivabilità del malessere dal fatto traumatico del 2009.

Il PTSD non può che essere confermato.” (allegato al doc. 206 – il corsivo è del redattore)

Con rapporto del 16 novembre 2017, la dott.ssa __________ e il dott. __________, entrambi attivi presso il SAM, hanno avallato le conclusioni a cui è pervenuta la psichiatra menzionata in precedenza (cfr. doc. 206, p. 36: “…, in accordo con la nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________, possiamo confermare integralmente la valutazione peritale SAM del 25.7.2014 e le conclusioni ivi contenute.”).

In data 16 febbraio 2018, l’CO 1 ha informato il rappresentante dell’assicurato di non poter emanare la richiesta decisione formale, in quanto la perizia SAM del 16 novembre 2017 “… non sarebbe coerente e mostrerebbe alcune incongruenze. Per di più i periti del SAM non hanno adempiuto l’incarico peritale, più volte precisato, redigendo una perizia completa riguardante lo stato attuale; ne risulta che non è adempiuta l’intimazione del TCA, che nella sentenza del 05.10.2016, ha esplicitamente appurato che si sarebbe trattato di una precisazione della perizia amministrativa. Ci vediamo perciò costretti a fare validare la perizia SAM da una psichiatra esterna.” (doc. 241 – il corsivo è del redattore).

Con scritto del 16 febbraio 2018, l’amministrazione ha quindi incaricato la dott.ssa , spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, di sottoporre la perizia della dott.ssa __________ a una verifica di plausibilità. Da una parte, secondo l’CO 1, l’esperta non si sarebbe attenuta al mandato peritale attribuitole. Dall’altra, ella avrebbe formulato le sue conclusioni senza considerare che per recarsi sull’, l’assicurato deve utilizzare il traghetto e nemmeno che, per sua stessa ammissione, egli si reca quattro volte al giorno al bar, ciò che appare in contrasto con il suo preteso ritiro sociale (sempre in questo senso, l’assicuratore sottolinea che RI 1 ha partecipato ad almeno cinque concerti dopo l’evento traumatico del 2009, e non soltanto a quello tenutosi in occasione dell’attribuzione della cittadinanza onoraria da parte del Comune di __________) (cfr. doc. E).

Chiamata ora a pronunciarsi sui motivi che giustificherebbero il passo istruttorio compiuto dall’istituto assicuratore, precisato che in questa sede non si tratta di giudicare il valore probatorio attribuibile alla valutazione enunciata dalla dott.ssa __________, questa Corte in primo luogo ricorda che a suo tempo era stata la stessa CO 1 ad attribuire l’incarico peritale al SAM di Bellinzona, il quale aveva dunque agito quale perito amministrativo.

D’altro canto, appare pretestuoso il rilievo secondo il quale la dott.ssa __________ non si è limitata a precisare il contenuto del proprio rapporto del 24 giugno 2014 alla luce delle circostanze evidenziate nella sentenza cantonale del 5 ottobre 2016, ma ha invece proceduto a un nuovo esame clinico dell’assicurato, posto che, nell’agosto 2017, preso atto dell’impossibilità di procedere a una “valutazione basata sugli atti fornitivi con scritto del 30.06.2017”, è stato lo stesso assicuratore a invitare il SAM a “… convocare il signor RI 1 per un colloquio con la Dr.ssa med. __________” (doc. 192 – il corsivo è del redattore). Sempre a tale riguardo, è utile segnalare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che, per quanto concerne i metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine di apprezzamento (in questo senso, cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati). In queste condizioni, appare parimenti pretestuosa l’obiezione secondo la quale il perito avrebbe tenuto conto di dati anamnestici di decorso, considerato che l’esecuzione di un nuovo esame clinico - esplicitamente approvata dall’amministrazione (cfr. doc. 192) – ha necessariamente implicato anche la raccolta di quei dati.

Inoltre, a proposito delle pretese incoerenze di cui sarebbe viziata la valutazione espressa dalla dott.ssa , il TCA rileva che non vi è alcuna ragione evidente di dubitare che il perito fosse a conoscenza delle circostanze evidenziate dall’CO 1 (necessità di prendere il traghetto per raggiungere l’, frequentazione quotidiana di esercizi pubblici e partecipazione a diverse manifestazioni canore durante il periodo 2010-2015) nella misura in cui esse emergono dalla documentazione che si trovava a sua disposizione (rispettivamente dai dati anamnestici raccolti dalla dott.__________), come non vi è alcun evidente motivo di dubitare che ella ne abbia tenuto conto, anche soltanto implicitamente, nel confermare nonostante tutto la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress.

Sulla scorta di un esame sommario dell’incarto (cfr. consid. 2.3.), questo Tribunale non ritiene pertanto che i motivi invocati dall’assicuratore convenuto siano atti a giustificare l’atto istruttorio da esso compiuto (verifica della plausibilità della valutazione enunciata dalla dott.ssa __________ sulla base dei soli atti).

A prescindere da quanto precede, così come ha pertinentemente osservato l’insorgente (cfr. doc. VII, p. 2), l’amministrazione avrebbe se del caso dovuto, almeno in una prima battuta, interpellare lo stesso perito amministrativo affinché si pronunciasse sulle perplessità che le sue risposte genererebbero, piuttosto che conferire l’incarico a uno specialista terzo.

A quest’ultimo riguardo, ci si può legittimamente interrogare anche a proposito dell’adeguatezza dell’atto istruttorio disposto (e dunque circa la sua eventuale utilità probatoria futura), visto che, secondo la giurisprudenza federale, la perizia psichiatrica deve di principio essere eseguita sulla base di una consultazione personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; si veda pure D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, CGSS n. 44 – 2010, p. 145).

Tutto ben considerato, quindi, il TCA ravvede nel fatto di aver incaricato la dott.ssa __________ di validare la perizia elaborata dall’esperto amministrativo, un atteggiamento defatigatorio dellCO 1, di modo che a quest’ultima può essere imputato un diniego di giustizia nei confronti del ricorrente.

D’altro canto, non può neppure essere ignorato che il giudizio di rinvio di questo Tribunale è datato 5 ottobre 2016 e che, da allora, trascorso oltre un anno e mezzo, segnato da diversi “tempi morti”, l’amministrazione non ha ancora definito la propria responsabilità riguardo alle turbe psichiche lamentate da RI 1, a dipendenza di un sinistro accadutogli nel lontano 2009. Anche da quest’altro profilo, si giustifica l’accoglimento del ricorso per denegata/ritardata giustizia.

All’CO 1 è dunque fatto ordine di emanare, senza indugio, la decisione formale richiesta dall'assicurato, cosicché da accelerare anche l’evasione dell’opposizione da lui interposta contro la decisione formale del 25 febbraio 2016, che - a prescindere dalla congiunzione decisa di recente, oggetto di separata procedura giudiziaria (cfr. il consid. 1.7.) -, attende evasione dal lontano marzo 2016 e riguardo alla quale non risulta che l’amministrazione abbia nel frattempo compiuto atti istruttori.

2.5. L’assicurato ha chiesto l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 4).

Al riguardo, va ricordato che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34), requisiti che appaiono dati nel caso in esame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di una denegata/ritardata giustizia, il ricorso è accolto.

§ All’CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione formale richiesta dall'assicurato.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1verserà all'assicurato l'importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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