Raccomandata

Incarto n. 35.2018.108

DC/sc

Lugano 20 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 1° ottobre 2018 l’CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata da RI 1, rappresentato da RA 1, contro la decisione del 23 maggio 2018 con la quale è stato negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità ed è stata riconosciuta un’IMI del 5%.

Secondo l’amministrazione, l’opposizione del 22 giugno 2018 non adempie i requisiti formali minimi necessari e non è stata completata successivamente (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore chiede che la decisione su opposizione sia annullata e che l’CO 1 esamini l’opposizione del 22 giugno 2018, meglio motivata il 28 settembre 2018.

Al riguardo egli si è così espresso:

" (…) Contro la decisione, da parte di RA 1, in virtù del mandato acquisito agli atti, abbiamo sollevato opposizione, sollevando dei dubbi sulla fondatezza del provvedimento, che a nostro giudizio si rilevava iniqua.

Nel frattempo, tramite la visione degli atti, RA 1 viene a sapere che su richiesta accompagnata da un mandato di patrocinio, il dossier è stato trasmesso allo studio legale Avv. __________ in data 14 giugno 2018. In questi casi, confrontata con un doppio mandato, la CO 1 è solito procedere con la conferma, rispettivamente la dimissione di uno dei due patrocinatori non potendo rappresentare entrambi l'assicurato. Ciò nella fattispecie non è accaduto ed il dossier ci è stato inviato successivamente a questo episodio.

Con la comunicazione del 5 settembre 2018, ad RA 1 è stato accordato un ultimo termine per ampliare le motivazioni dell'opposizione e dettagliare in modo più approfondito. Purtroppo non è stato possibile procedere e quindi RA 1 chiede un posticipo di una settimana che viene rifiutata dall'amministrazione.

Poi segue la motivazione dell’opposizione, ma successivamente interviene la decisione su opposizione qui avversata.

(…).

Mentre riguardo alla richiesta di proroga dei termini per l'inoltro delle motivazioni dettagliate, il settore opposizione rifiuta di entrare nel merito e non si pronuncia sull'opposizione del 22 giugno, siccome ritiene che manifestamente non adempie ai requisiti formali. A questo proposito ci rimanda alla recente giurisprudenza del TF, secondo la quale la tempistica diventerebbe molto più stringente, obbligando l'assicurato ad intervenire con molta celerità, a fronte di ritardi e criticità che gli enti amministrativi manifestano spesso. D'altro canto, un eventuale denegata giustizia per essere accertata, necessita di una tempistica molto più lunga e quindi non si comprende affatto per quale ragione si costringerebbe l'assicurato ad essere veloce e rapido.

Senonché, nel caso in esame, dapprima va esaminato l'agire dell'amministrazione nell'essersi confrontata con un doppio patrocinatore. Se il fascicolo è stato inviato all'avv. __________, non andava più trasmesso ad RA 1 in virtù del precedente mandato (o magari sulla base di una delega rinnovato), proprio perché tale mandato risulterebbe superato. Dunque l'assicuratore avrebbe dovuto chiedere, come è solito fare, all'assicurato medesimo da chi farsi rappresentare.

Ciò non è avvenuto e da parte nostra lo abbiamo appreso solo dalla visione degli atti. Dunque è lecito domandarsi chi fosse il rappresentate in quel momento. In assenza di una chiara manifestazione dell'assicurato, andava perlomeno concessa a lui la possibilità di reagire al provvedimento postulato da RA 1 nel mese di giugno.

In secondo luogo, RA 1 ha manifestato l'esigenza di avere un termine di una ulteriore settimana, scadente venerdì 28 settembre, ed entro questa data le motivazioni sono state proposte e preannunciate con l'invio in formato mail. La CO 1 però ha rifiutato la proroga, e non ha accettato le motivazioni inviate entro la data.

Ora l'assicuratore si avvale della giurisprudenza del TF, ma il caso in esame è diverso nella misura in cui RA 1 ha agito entro la data richiesta dettagliando le ragioni per le quali riteneva il provvedimento errato e illegittimo. Trattasi una decisione che nega dei diritti quindi di importanza rilevante. D'altro canto, l'assicuratore avrebbe pure dovuto determinarsi sull'opposizione del 23 maggio ritenuto che veniva indicata la motivazione dell'iniquità della decisione siccome l'assicurato non è più in grado di esercitare un'ampia forchetta di lavori con mansioni a lui inadatte. In ogni caso, è d'uopo costatare e ci spiace, come la forma prenda il sopravvento sulla sostanza, ritenuto che siamo comunque in un ambito di assicurazioni sociali laddove vige il principio del semplice adeguato e d economico.

In definitiva, per l'insieme delle varie criticità, la CO 1 deve riconsiderare la sua decisione, e pronunciarsi nel merito, dopo aver accolto la domanda di proroga tesa ad esporre con maggiore dovizia le regioni che hanno indotto il ricorrente a sollevare obiezioni, tantopiù che l'esito non appare per nulla fuori luogo, ritenuto che lo stesso settore delle opposizioni postula il rinvio degli atti per il riconteggio dell'indennità giornaliera, ciò che presuppone anche la revisione dei parametri per il confronto dei redditi e quindi del grado d'invalidità. In altre parole, il ricorrente ha messo in luce una situazione di criticità per la quale il provvedimento merita di essere revisionato da solo, senza che ci sia bisogno di nascondersi dietro ad aspetti di tipo formale benché importanti. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 16 novembre 2018 l’CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

" (…)

10.1 Ripercorrendo gli atti si apprende che, il 14 giugno 2018, la CO 1 ha trasmesso gli atti all'Avv. __________ che si era identificato (per mezzo della regolare procura) come avvocato del Signor RI 1 (doc. 250). Il 22 giugno 2018 è stata tuttavia l'RA 1 ad inoltrare l'opposizione cautelativa (doc. 252). L'amministrazione ha quindi inviato al Signor __________ gli atti richiesti (doc. 253) e, il 18 luglio 2018, ha scritto all'assicurato per chiarire quale fosse il rappresentante di riferimento (doc. 256).

10.2 L'amministrazione ha quindi fatto ciò che doveva fare ed ha fornito al Signor __________ il dossier che avrebbe dovuto aiutarlo a motivare la sua opposizione cautelativa già il 27 giugno 2018.

10.3 Le critiche di controparte, fra l'altro poco chiare, appaiono pertanto particolarmente mal riposte.

  1. Lungi dal dare troppa importanza alla forma a discapito della sostanza, come a torto pretende il rappresentante dell'insorgente, la convenuta si è limitata ad esigere il rispetto dei requisiti formali minimi imposti dalla legge. Lo scritto del 22 giugno 2018 non li adempiva come ammette lo stesso patrocinatore quando dice "la nostra opposizione, allo stato di tipo cautelare, verrà se del caso motivata o magari anche revocata, dopo aver valutato la documentazione" (doc. 252).

  2. Non corrisponde alfine al vero che il ricorrente abbia fornito delle motivazioni atte a circostanziare la sua ultima domanda di proroga. Egli si limita a indicare vagamente di non essere riuscito a "completare l'acquisizione delle informazioni necessari". In nessun modo spiega perché un ulteriore proroga avrebbe potuto permettergli di motivare finalmente la sua iniziativa. Egli non avanza nessuna concreta argomentazione, non dice di aspettare documentazione particolare o per quale motivo non gli sia impossibile rispettare l'ennesimo termine impartitogli. Il Signor __________, nelle sue mail di cui al doc. 263, precisa di aver bisogno solo di un'ulteriore settimana lavorativa ma non fa il minimo cenno a cosa avrebbe potuto succedere in quella settimana che potesse permettergli di motivare la sua opposizione. (…)” (Doc. V)

1.4. Il 26 novembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

Secondo l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

2.2. Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J. Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. In una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.

En l'occurrence, on se trouve dans une situation similaire.

Il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien, dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016 que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce point.

Le recours doit donc être admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”

2.4. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che contro la decisione del 24 maggio 2018, notificatagli “il giorno successivo con invio raccomandato”, il patrocinatore dell’assicurato ha inoltrato un’opposizione cautelativa che “verrà se del caso, motivata e magari anche revocata, dopo avere valutato la documentazione”, di cui ha esplicitamente chiesto la trasmissione (cfr. doc. 252).

Questa opposizione era priva di conclusione e motivazione e non adempie dunque i requisiti fissati all’art. 10 cpv. 1 OPGA.

Il 27 giugno 2018 l’CO 1 ha inviato l’incarto in forma elettronica al patrocinatore dell’assicurato assegnandogli, in virtù dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, un termine di 30 giorni dal ricevimento dello scritto per comunicare se conferma l’opposizione o se la ritira, invitandolo nella prima ipotesi a fornire “una presa di posizione dettagliata” (cfr. doc. 253 e 254).

Il 17 agosto 2018 l’CO 1 ha indicato al patrocinatore dell’assicurato di non avere ricevuto nessuna risposta allo scritto del 27 giugno 2018 e l’ha invitato a precisare nei giorni successivi se confermava (motivandola) o se ritirava l’opposizione (cfr. doc. 259).

Il 5 settembre 2018 l’assicuratore ha assegnato al patrocinatore di RI 1 un ultimo termine scadente il 20 settembre 2018 per motivare l’opposizione, specificando esplicitamente che “in caso di inadempienza non entreremo nel merito” (cfr. doc. 260).

Il 20 settembre 2018 il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere riconosciuto che quel giorno scade il termine per motivare l’opposizione, ha chiesto di accordargli “un ulteriore termine di 5 giorni lavorativi”, e cioè fino al 28 settembre 2018 per completare l’opposizione.

Il rappresentante dell’assicurato ha precisato di non essere stato in grado di formulare l’opposizione entro il termine assegnato in quanto non è riuscito “a completare l’acquisizione delle informazioni necessarie” (cfr. doc. 262).

Lo stesso giorno l’CO 1 ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato di non essere più disposto a prolungare il termine assegnato (cfr. doc. 263) ed il 1° ottobre 2018 ha emesso la decisione su opposizione con la quale ha dichiarato irricevibile l’opposizione del 22 giugno 2018 (cfr. doc. A).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato dell’amministrazione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione.

Innanzitutto, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3, l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare alcun termine in applicazione dell’art. 10 cpv. 4 OPGA, visto che il rappresentante dell’assicurato, persona qualificata in materia, ha ricevuto la decisione all’inizio del termine di 30 giorni per formulare l’opposizione e disponeva dunque del tempo necessario per contestare la decisione.

Inoltre, anche ammettendo

  • per pura ipotesi di lavoro (cfr. la già citata STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 “il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort)”) - che l’art. 10 cpv. 5 OPGA sia applicabile, l’CO 1 ha assegnato al patrocinatore dell’assicurato un congruo termine di 30 giorni per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito. Successivamente non ottenendo nessuna risposta, l’amministrazione ha interpellato il patrocinatore dell’assicurato assegnandogli un ultimo termine fino al 20 settembre 2018 per completare l’opposizione o per ritirarla.

Quest’ultimo, anziché procedere con la completazione, ciò che doveva essergli evidente visto il lungo tempo trascorso, ha chiesto un’ulteriore proroga del termine il giorno stesso in cui scadeva l’ultima proroga che gli era stata concessa.

Sono così passati quasi quattro mesi dall’emanazione della decisione formale senza che l’opposizione sia stata completata e motivata (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2017.56 del 31 agosto 2017).

Anche per questo motivo, la decisione su opposizione con la quale è stata dichiarata irricevibile l’opposizione deve essere confermata dal TCA.

2.5. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4).

2.6. Nella presente fattispecie non esiste alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che l'assicurato non abbia completato e motivato l'opposizione del 22 giugno 2018.

Va, infine, ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2018.71 del 7 gennaio 2019, consid. 2.5.; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.5.; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014, consid. 2.6.; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008, confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006, consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

La decisione su opposizione del 1° ottobre 2018 impugnata deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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