Raccomandata

Incarto n. 35.2018.107

cr

Lugano 21 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 settembre 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 aprile 2015 RI 1, magazziniere/capo gruppo logistico presso __________ - e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 - è inciampato mentre stava contando delle palette, cadendo a terra sul pavimento di cemento. A seguito della caduta, egli ha riportato delle contusioni alla spalla destra, alla mano destra e ad entrambe le ginocchia.

L’Istituto assicuratore ha assunto i casi e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 21 febbraio 2018, l’assicuratore infortuni, ritenuto stabilizzato lo stato di salute dell’interessato, ha posto termine alle prestazioni di corta durata, mentre, per quanto concerne quelle di lunga durata, ha rifiutato di attribuire all’interessato una rendita di invalidità (non raggiungendo il grado di invalidità la soglia pensionabile), assegnandogli per contro un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 59).

L’assicurato ha inoltrato opposizione contro tale decisione, criticando sia il grado di invalidità a cui è giunta l’amministrazione - calcolando, a suo parere, in maniera non corretta il reddito da invalido - sia l’entità dell’IMI assegnatagli (doc. 60 e 63).

Con decisione su opposizione del 25 luglio 2018, l’Istituto assicuratore ha confermato la propria precedente decisione (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 29 ottobre 2018, l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità del 65.4% o perlomeno del 58.5%% a partire dal 1° luglio 2017, oltre al riconoscimento delle necessarie cure mediche ex art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.

Egli ha altresì chiesto che venga confermato il suo diritto ad un’IMI almeno del 10%.

Sostanzialmente, il ricorrente ha contestato il raffronto dei redditi e, in particolare, il reddito da invalido calcolato dall’amministrazione sulla base dei dati statistici di cui alle RSS 2014, uomini, livello di qualifica 2, anziché fare capo al livello 1 come sarebbe, invece, secondo lui stato corretto.

Egli ha censurato tale modo di procedere dell’Istituto assicuratore, in quanto non tiene debitamente conto del fatto che la mansione accessoria di capo gruppo logistico gli è stata affidata dal datore di lavoro solo in funzione dell’esperienza maturata sul campo in tanti anni di lavoro come magazziniere e non a seguito di una formazione particolare, motivo per il quale tale qualifica specifica non è esportabile in altre e diverse attività.

Inoltre, egli ha pure contestato la mancata applicazione al reddito da invalido di una riduzione percentuale del 25% in considerazione della sua età avanzata e delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute.

Infine, il ricorrente ha pure criticato il fatto che l’amministrazione non abbia applicato la riduzione del 50% per tenere conto della effettiva capacità lavorativa, dal profilo medico, messa in rilievo dal dr. __________ (doc. I).

1.4. CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato, oppure no, a negare una rendita di invalidità all'assicurato in relazione all'infortunio del 23 aprile 2015.

Non è invece più oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza l’entità dell’IMI riconosciuta all’interessato.

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

“Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nella concreta evenienza, in data 3 febbraio 2017 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica presso il dr. __________, spec. FMH in chirurgia.

Con referto del 23 marzo 2017, il dr. __________ ha innanzitutto rilevato che da ulteriori provvedimenti terapeutici non ci fossero da attendere miglioramenti sensibili della situazione, considerando stabilizzato lo stato di salute dell’interessato e proponendone la definizione.

Passando, quindi, alla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, il dr. __________ ha ritenuto che “complessivamente, sia per malattia che per infortunio, il signor RI 1, che entrerà in regime pensionistico il prossimo mese di giugno, non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%. L’attuale percentuale di lavoro – che il paziente svolge – è del 50%”, aggiungendo che “l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere come segue: 25% permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro già tenuto conto dell’artrosi acromio-clavicolare destra; 25% per malattia per la pangonartrosi medio grave al ginocchio sinistro e di grado medio al ginocchio destro”.

Infine, esprimendosi a proposito delle limitazioni e dell’esigibilità, il dr. __________ ha rilevato quanto segue:

"(…)

Il paziente a causa dei postumi infortunistici non è in grado di lavorare in maniera ripetitiva, anche senza sforzi, con il cingolo omero scapolare destro, non è in grado di portare pesi superiori ai kg 4-5 con il gomito destro in flessione permanente, è sconsigliabile portare pesi superiori ai kg 10-12 con il cingolo omero scapolare destro in abduzione-elevazione oltre i 90°.

In altre mansioni il paziente potrebbe lavorare prevalentemente in posizione seduta alternando la posizione eretta, non portando pesi come in precedenza e utilizzando l’arto superiore destro in maniera non ripetitiva in flesso estensione e/o rotazioni.

Il paziente, a causa di componenti patologiche extra-infortunistiche, non è in grado di salire e scendere ripetitivamente le scale ed è sconsigliabile portare pesi superiori ai kg 20 causa la pangonartrosi bilaterale prevalente a sinistra ed è impossibilitato a lavorare in posizione accovacciata.

Mantenere la posizione eretta o seduta per oltre 60 minuti comporta l’insorgere di gonalgie; si sconsiglia inoltre di una deambulazione ripetitiva oltre i 400-500 m. e più di una volta ogni 35-40 minuti ed è inoltre sconsigliabile salire e scendere ripetutamente le scale specie portando pesi superiori ai kg 20-25.

Tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il paziente, a distanza di praticamente due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017, possa essere ritenuto durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per infortunio e durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia.” (Doc. 51)

Preso atto del referto del 23 marzo 2017, l’assicuratore infortuni ha chiesto al dr. ____________ ulteriori precisazioni e meglio:

"(…) Le saremmo grati per l’evasione delle seguenti domande:

Se a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado di invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.

  1. Valutazione della capacità lavorativa del sig. RI 1 nell’attività professionale quale Chef Logistica, in considerazione del suo grado di occupazione del 100%. Grado, durata e prognosi?

a) In base a causa di infortunio, quale?

b) In base a causa di malattia, quale?

c) Complessivamente?

  1. In quali mansioni (ad es. sollevare/tirare, postura, movimenti, capacità di resistenza, capacità di concentrazione e d’attenzione, ecc.) il sig. RI 1 ha delle limitazioni, indipendentemente dall’attività professionale svolta prima dell’infortunio? In quale misura (durata di tempo, prestazione) rispetto ad un grado occupazionale del 100%?

a) In base a causa di infortunio, quale?

b) In base a causa di malattia, quale?

c) Complessivamente?

  1. Quali mansioni (ad es. sollevare/tirare, postura, movimenti, ecc.) il sig. RI 1 è in grado di assolvere attualmente, indipendentemente dall’attività professionale svolta prima dell’infortunio? In quale misura (= tempo) ed in riferimento a quali prestazioni (=rendimento) rispetto ad un grado occupazionale del 100%?

a) In base a causa di infortunio, quale?

b) In base a causa di malattia, quale?

c) Complessivamente?

La ringraziamo sin d’ora per una sua presa di posizione.” (Doc. 57)

Con scritto del 27 luglio 2017 il dr. __________ ha risposto:

"(…)

In risposta al supplemento di informazioni relative al caso del paziente sopra indicato, posso rispondere come segue.

In ossequio all’art. 28 all. 4 Oainf che prevede di eseguire la valutazione come se il paziente contasse un’età media di 40-42 anni e secondo il libero mercato del lavoro, tenuto conto dei soli postumi infortunistici interessanti il cingolo omero scapolare destro, il paziente avrebbe potuto riprendere il lavoro in misura completa rispettando le limitazioni di carico e funzionali riassunti nella relazione peritale.” (Doc. 58)

Tenuto conto di queste precisazioni fornite dal proprio specialista di fiducia, l’assicuratore LAINF, posta un’abilità lavorativa residua del 100% in attività adeguate a partire dalla data di stabilizzazione dello stato di salute (segnatamente: 1° aprile 2017), con decisione formale del 21 febbraio 2018, ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità del 2% (doc. 62).

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato quanto deciso dall’amministrazione, ritenendo errato il calcolo del grado di invalidità operato da CO 1, già solo per il fatto che non ha tenuto conto della sua reale capacità lavorativa e lucrativa “che non è in realtà del 100% ma del 50%” (cfr. doc. I).

A comprova delle proprie pretese l’assicurato ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia.

Quest’ultimo, con rapporto medico del 12 ottobre 2018, ha in particolare contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa del dr. __________, ritenuta “non congrua in comparazione allo stato attuale ed alle capacità funzionali residue in quanto si è omesso di menzionare la necessità di pause compensatorie durante le attività residuali soprattutto per quelle che richiedono movimenti muscolari attivi con l’arto superiore destro che vanno sicuramente ad aumentare il grado di invalidità sottostimato dal dr. __________”.

Il dr. __________ passando poi all’esame delle limitazioni funzionali dell’arto superiore destro indicate dal dr. __________ (in particolare con riferimento ai limiti di caricabilità), ha considerato “tali valutazioni assolutamente approssimative e non tenenti ben in considerazione i limiti assimilabili all’uso della spalla con limitazioni nella durata e nel rendimento: dovendo calcolare pause compensatorie di riposo riterrei congrua un’ulteriore limitazione di almeno 10% sul grado di IL emerso” .

Dopo avere quindi dettagliato la propria valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’interessato, il dr. __________ ha concluso di non ritenere “realistico suddividere la IL del 50% del sig. RI 1 solo con un 25% permanente per i postumi al cingolo omero scapolare destro già tenuto conto dell’artrosi AC destra in quanto in base alla nuova esigibilità lavorativa si ravvede un quadro sicuramente più invalidante per i movimenti attivi della spalla destra di quelli valutati dal dr. __________, considerando innanzitutto che è l’arto dominante, l’ipotrofia muscolare con associato deficit di forza, la persistenza di un momento algico ancora presente, la difficoltà di dormire sul lato destro e la constatazione che l’IMI assegnata del 10% è stata ritenuta proporzionale ad un grado di periartrite scapolo omerale, che non tiene in conto la sola artrosi AC ma il grado di artrosi complessivo della gleno-omerale nella sua totalità da attendersi dopo un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori come quello ricevuto dal sig. RI 1”. Per tali ragioni, il dr. __________ ha dunque ritenuto “giusta una suddivisione del 40% di IL permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro ed un restante 10% per la malattia degenerativa alle ginocchia bilateralmente” (doc. B).

Nella risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha confermato la correttezza della perizia del dr. __________, sulla quale poggia la decisione su opposizione impugnata, rilevando, a proposito del referto del dr. __________ prodotto dal ricorrente unitamente al ricorso, di non avere motivo per discostarsi da quanto deciso finora, posto che “al momento della stesura della decisione su opposizione il rapporto del dr. __________ non era stato ancora allestito” e aggiungendo che comunque, per costante giurisprudenza federale, “una perizia di parte non ha lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o da un assicuratore contro gli infortuni conformemente alle regole di procedura applicabili” (doc. III).

2.5. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione.

Dagli atti all’incarto, infatti, emerge che già la valutazione dell’esigibilità lavorativa e della conseguente capacità lavorativa residua dell’interessato espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF – e sulla quale si fonda la decisione su opposizione qui impugnata - risulta poco chiara e necessita di ulteriori precisazioni.

Nel rapporto del 23 marzo 2017, infatti, il dr. __________, dopo avere sottolineato che complessivamente (tenuto conto di aspetti morbosi e post-infortunistici) l’assicurato “non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%”, lo ha considerato inabile al lavoro al 50%, precisando che l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere in 25% permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro e 25% per malattia.

Dopo avere elencato tutti i limiti funzionali dell’interessato, il dr. __________ ha poi concluso che “tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il paziente, a distanza di due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017, possa essere ritenuto durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per infortunio e durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia” (doc. 51, corsivo della redattrice).

L’assicuratore infortuni stesso, preso atto di queste conclusioni, ha ritenuto indispensabile chiedere al dr. __________ delle precisazioni, invitandolo a specificare quale fosse la capacità lavorativa residua dell’interessato nella precedente attività, rispettivamente in attività adatte, precisando pure se vi fossero eventuali riduzioni di tempo o di rendimento (cfr. doc. 57).

Malgrado questa articolata e dettagliata richiesta di precisazioni dell’amministrazione (suddivisa in tre domande, tutte e tre comprensive di tre sottodomande, cfr. doc. 57), il dr. __________, con scritto del 27 luglio 2017, si è limitato ad indicare che “tenuto conto dei soli postumi infortunistici interessanti il cingolo omero-scapolare destro il paziente avrebbe potuto riprendere il lavoro in misura completa rispettando le limitazioni di carico e funzionali riassunti nella relazione peritale” (doc. 58).

Tale risposta non è sufficiente, dato che il dr. ____________, malgrado l’esplicita richiesta dell’assicuratore LAINF, non ha precisato se, nello svolgimento di un’attività rispettosa delle limitazioni di carico e funzionali, l’assicurato presenti oppure no una riduzione del rendimento o del tempo di presenza, né ha puntualizzato se la riduzione durevole dell’abilità lavorativa del 25% per motivi infortunistici sia riferita unicamente alla precedente attività.

A fronte di tali lacune, il TCA ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere al proprio medico fiduciario

ulteriori precisazioni prima di potere emettere la propria decisione.

Tale conclusione appare tanto più imprescindibile ora, a fronte delle critiche sollevate dallo specialista consultato dall’interessato nei confronti della valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Il dr. __________, infatti, ha espressamente criticato la valutazione degli impedimenti derivanti dai disturbi di natura infortunistica effettuata dal dr. __________, ritenendo che egli abbia sottostimato il grado di invalidità che ne deriva. Il dr. __________ ha anche evidenziato come il dr. __________ abbia omesso di tenere in debita considerazione la necessità per l’interessato di disporre di pause supplementari compensatorie anche nello svolgimento di attività adatte (cfr. doc. B, corsivo della redattrice).

Nonostante queste puntuali e motivate critiche mosse dal dr. __________, CO 1, senza neppure interpellare il proprio medico fiduciario chiedendogli una presa di posizione chiarificatrice, ha confermato in sede di risposta di causa la correttezza di quanto valutato dal dr. __________, liquidando il rapporto medico dello specialista consultato dal ricorrente come parere di parte munito di minore valore probatorio ai sensi della giurisprudenza rispetto alla perizia dell’amministrazione (doc. III).

Questo Tribunale non può condividere tale modo di procedere dell’Istituto assicuratore, al quale non competeva di sostituirsi al proprio medico di fiducia nella ponderazione e discussione degli argomenti medici sollevati dal dr. __________ nei confronti delle conclusioni del dr. __________.

Anche per tali ragioni il TCA non può quindi concordare con le conclusioni dell’assicuratore infortuni, al quale è utile ricordare che per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Nella fattispecie concreta, alla luce delle divergenti valutazioni medico-specialistiche agli atti, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente sulla base della valutazione del dr. __________, egli presenti una limitazione della capacità lavorativa nello svolgimento sia della propria professione, che di altre attività adatte.

Pertanto, per le ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di approfondimenti volti a chiarire quale sia, tenuto conto dei postumi infortunistici, la reale capacità lavorativa residua dell’interessato sia con riferimento alla precedente professione, sia riguardo allo svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. STF 8C_433/2013 del 3 aprile 2014, in cui il TF, chiamato ad esprimersi nel caso di un assicurato che presentava un danno alla salute agli arti superiori, ha ritenuto che, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, la questione del rendimento nello svolgimento di attività adatte, valutata in maniera differente da parte del medico fiduciario dell’assicuratore, da una parte, e degli specialisti consultati privatamente dall’interessato, dall’altra, non poteva essere decisa senza prima mettere in atto un complemento istruttorio volto a chiarire il tema controverso).

Gli atti devono, quindi, essere rinviati all’amministrazione affinché chiarisca gli aspetti controversi qui messi in rilievo, prima di valutare nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° aprile 2017.

In tale ambito, nel caso in cui dovesse risultare che l’assicurato, come da lui preteso, abbia effettivamente diritto ad una rendita di invalidità, spetterà pure all’amministrazione esprimersi riguardo all’eventuale diritto all’assunzione di ulteriori misure terapeutiche ex art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, come sostenuto dal dr. __________.

Va qui, infatti, sottolineato che l’art. 21 cpv. 1 LAINF torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55). Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 20 settembre 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.5. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2017.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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