Raccomandata
Incarto n. 35.2018.106
mm
Lugano 19 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 febbraio 2016, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità d’impiegato in logistica e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato colpito alla caviglia sinistra da un bancale e ha riportato, secondo il rapporto 15 febbraio 2016 del Presidio ospedaliero __________ di __________, un trauma contusivo all’articolazione tibio-tarsica sinistra (doc. 4).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 marzo 2018, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 22 gennaio 2018 il diritto alle prestazioni dipendente dall’infortunio del febbraio 2016, posto che la sintomatologia denunciata da RI 1 non costituiva una conseguenza adeguata dell’evento assicurato (doc. 154).
A seguito dellopposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 158, 159 e 160), in data 28 settembre 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 163).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26 ottobre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il ripristino del diritto alle prestazioni a far tempo dal 22 gennaio 2018 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha sviluppato la seguente argomentazione:
" (…) Il Dr. __________ (medico fiduciario CO 1), non avendo sentito il “crack” e ritenuto trattarsi di un banale infortunio e rilevato un piede competente e un callo del piede bilateralmente simmetrico ritiene estinto il nesso di causalità tra l’infortunio (ritenuto banale) e i problemi di cui soffre il leso.
Tale conclusione, poi confermata nell’ambito della procedura di opposizione, risulta parziale, preconcetta e poggia su considerazioni soggettive, nonché su valutazioni errate.
Le valutazioni del Dr. __________ non sono tali da giustificare l’interruzione del nesso causale, la cui prova spetta all’assicuratore Lainf secondo il criterio della verosimiglianza.
Il medico fiduciario dell’assicuratore Lainf non rileva peraltro quale sia la causa dei dolori e delle limitazioni funzionali al piede, la cui esistenza non è in ogni caso messa in discussione.
Durante la procedura di opposizione il leso ha prodotto una chiavetta USB con la registrazione di 4 episodi recenti di blocco dell’articolazione e sblocco “traumatico” con (ben udibile) il rumore “crack” della caviglia.
Episodi quale quello di cui ai filmati si ripetono con una frequenza di ca. 3-4 volte al giorno. La fase precedente e quella successiva il “crack” sono molto dolorose, ciò che comporta inevitabilmente importanti limiti funzionali e di carico.
Il documento smentisce il medico fiduciario di CO 1 e conferma quanto sempre dichiarato dal leso e del quale il vostro medico fiduciario ha negato l’esistenza. Le conseguenze oggettivabili sono pertanto date.
A fronte di quanto precede – a maggior ragione laddove i medici ammettono l’esistenza di postumi infortunistici come da diagnosi poste – l’assicuratore Lainf non poteva concludere all’assenza di conseguenze in nesso causale.
(…).
Sia come sia, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, in casi quale quello qui in esame, l’assenza di postumi organici oggettivabili (invero qui dati) non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causa naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5, pag. 17 segg.).
A mente dello scrivente non si deve inoltre omettere di considerare l’esistenza di una CRPS le cui condizioni parrebbero date, aspetto che l’assicuratore Lainf non ha affatto analizzato. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 3 dicembre 2018, il patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. VII).
L’istituto assicuratore ha formulato le proprie osservazioni in merito il 31 gennaio 2019 (doc. XV + allegato).
L’avv. Untersee si è espresso al riguardo il 12 febbraio 2019 (doc. XVII).
1.6. In data 13 maggio 2019, questa Corte ha interpellato il dott. __________, medico curante specialista del ricorrente, al quale è stato chiesto di rispondere ad alcune domande relative all’oggettivazione dei disturbi alla caviglia sinistra (doc. XIX).
La sua risposta è pervenuta il 19 giugno 2019 (doc. XXII).
Le parti hanno presentato le loro osservazioni (doc. XXVI e doc. XXVII).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto a contare dal 22 gennaio 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dal sinistro del febbraio 2016, oppure no.
2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il Tribunale federale ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
2.4. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha ritenuto che la sintomatologia denunciata dall’assicurato alla caviglia sinistra non fosse oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 163, p. 7 s.).
Attentamente vagliata la documentazione a disposizione, questo Tribunale ritiene che, effettivamente, i disturbi presentati da RI 1 non correlano con un danno organico oggettivabile di origine infortunistica.
Tale circostanza trova pieno riscontro, oltre che negli apprezzamenti elaborati dai medici fiduciari dell’amministrazione, specificatamente dai chirurghi ortopedici dottori __________ (cfr. doc. 134, p. 2, doc. 143, p. 7 s. e doc. 162, p. 6 s.) e __________ (allegato al doc. XV, p. 15 s.), anche nei rapporti agli atti degli specialisti della Clinica universitaria __________ di __________, i quali hanno avuto in loro cura l’insorgente a partire dal mese di agosto 2016.
In effetti, successivamente all’intervento artroscopico del 29 marzo 2017, a margine della consultazione del 16 novembre 2017, il dott. __________, responsabile della chirurgia del piede presso il succitato nosocomio, ha sottolineato che il quadro clinico continuava ad essere non chiaro e che, nell’insieme, sussisteva la possibilità che la sintomatologia fosse imputabile a un’instabilità (doc. 133, p. 2).
In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________ mediante uno scritto del seguente tenore:
" (…).
Eine der zu klärenden Fragen betrifft die Objektivierung der vom Versicherten angegebenen Beschwerden am linken OSG.
Diesbezüglich weise ich Sie darauf hin, dass gemäss der Bundesrechtsprechung “von organisch objektiv ausgewiesenen Unfallfolgen erst dann gesprochen werden kann, wenn die erhobenen Befunde mit apparativen/bildgebenden Abklärungen bestätigt wurden und die hierbei angewendeten Untersuchungsmethoden wissenschaftlich anerkannt sind.“. In diesem Sinne, zum Beispiel,“… das Thoracic-outlet-Syndrom oder myofasziale und tendinotische bzw. myotendinotische Befunde für sich allein nicht als organisch hinreichend nachweisbare Unfallfolgen zu betrachten sind. Auch Verhärtungen und Verspannungen der Muskulatur, Druckdolenzen im Nacken sowie Einschränkungen der HWS-Beweglichkeit können für sich allein nicht als klar ausgewiesenes organisches Substrat der Beschwerden qualifiziert werden. Gleiches gilt für Nackenverspannungen bei Streckhaltung der HWS mit Retrohaltung.“.
Im Sinne des Untersuchungsverfahrens, bitte ich Sie die folgenden Fragen zu beantworten:
Sind die Beschwerden am linken OSG ihrer Meinung nach objektivierbar gemäss der oben erwähnten Rechtsprechung?
Wenn ja, geben Sie bitte genau an, welchem objektivierbaren organischen Schaden die Beschwerden am linken OSG zurückzuführen sind.
Wenn ja, stellt dieser objektivierbare organische Schaden, zumindest nach dem Kriterium der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, eine natürliche Folge des Unfalls von Februar 2016 dar, oder nicht? Wenn ja, aus welchen medizinisch-wissenschaftlichen Gründen?” (doc. XIX)
Questo il contenuto della risposta fornita dai medici della Clinica __________ in data 3 giugno 2019, i quali hanno esplicitamente confermato l’assenza di un sostrato organico oggettivabile suscettibile di spiegare i disturbi denunciati dall’assicurato (e, in particolare, precisato che l’instabilità avvertita soggettivamente dall’assicurato, non ha trovato conferma né dal punto di vista radiologico né da quello clinico):
" (…).
Der Patient war letztmalig in der Fuss-Sprechstunde am 16.11.2017 vorstellig. Entsprechend kann ich bloss Aussagen über den Zeitraum machen, in welchem der Patient bei uns in ambulanter Behandlung war. Dies war vom 16.08.2016 – 16.11.2017.
Diagnosen
Posttraumatische Schmerzen medial und lateral linkes OSG mit subjektivem Instabilitätsgefühl mit / bei:
posteriorem Impigemen, leichtgradigem anterioren Impingement
keine Hinweise auf Tarsaltunnel-Syndrom (Neurophysiologie 09/2016)
St.n. Punktion/Infiltration paratendinöse Zyste des FHL 06/2016
St.n. Kontusions- und Distorsionstrauma linkes OSG 02/2016, im Verlauf rezividierende OSG-Distorsionen.
Sind die Beschwerden am linken OSG ihrer Meinung nach objektivierbar gemäss der oben erwähnten Rechtsprechung?
Wie dem Sprechstundenbericht vom 16.11.2017 zu entnehmen ist, gab es bei unserer Konsultation bildmorphologisch kein klares Korrelat, welches die Beschwerden des Patienten erklären könnte. Es bestand subjektiv eine Instabilität, welche sich jedoch bildmorphologisch als auch in der klinischen Untersuchung nicht objektivieren liess. Aus eben gennanten Gründen kann ich Ihre Frage nur mit Nein beantworten. Aus diesem Grand erübrigen sich auch die von Ihnen gestellten Fragen 2. und 3.” (doc. XXII – il corsivo è del redattore)
In esito a tutto quanto precede, questa Corte ritiene dunque dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che i disturbi lamentati da RI 1 all’estremità inferiore sinistra, non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
Le obiezioni sollevate in proposito dal rappresentante del ricorrente non sono atte a giustificare una diversa conclusione, segnatamente nella misura in cui non risultano supportate da pertinente documentazione specialistica, suscettibile di generare dei dubbi circa la correttezza delle (univoche) valutazioni espresse dai fiduciari dell’CO 1 e dai sanitari della Clinica __________ (in particolare, non si vede per quale ragione l’istituto assicuratore avrebbe dovuto approfondire l’ipotesi di una CRPS, visto che una sua presenza non è nemmeno stata ipotizzata dagli specialisti intervenuti; in questo senso, si veda del resto il doc. 92, p. 2: “Hinweise auf ein infektiöse Geschehen oder ein CRPS ergeben sich nicht.” – il corsivo è del redattore).
In queste condizioni, questo Tribunale può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare una perizia medica giudiziaria, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.5. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.4.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi sono più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Al riguardo, va osservato che dalla documentazione agli atti non risulta che, al momento in cui l’assicuratore ha posto fine alle prestazioni (gennaio 2018), l’insorgente si sottoponesse a terapie volte a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico, rispettivamente che simili terapie gli fossero state anche soltanto prospettate dai sanitari.
Assodato quindi che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame dell’adeguatezza in base ai criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
2.6. Nel valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente, così come è stato descritto in occasione dell’audizione del 21 luglio 2016:
" (…) In quell’occasione mi trovavo nella sede della ditta __________ di __________ e stavo spostando una fila di bancali accatastati uno sopra l’altro usando un transpalet.
Stavo spingendo questo muletto manuale ma senza una buona visuale e inavvertitamente ho urtato un altro bancale.
Così facendo l’intera catasta stava per cadere e io ho istintivamente allungato le braccia per trattenerli.
Tre palette sono comunque cadute e mi hanno colpito al polso destro e alla caviglia sinistra.
Sono sopraggiunti dei responsabili della sicurezza che mi hanno fasciato la caviglia e disinfettato il polso (questa articolazione non dava comunque preoccupazioni).
Ho dovuto interrompere subito il lavoro e rientrare al domicilio.” (doc. 5)
Chiamato ora a classificare tale sinistro, ricordato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 e SVR UV Nr. 8 p. 26), questa Corte ritiene che il sinistro occorso all’assicurato debba essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso stretto.
A titolo di confronto, va segnalato che il Tribunale federale ha qualificato allo stesso modo l’evento in cui un manovale, picchiando contro un muro con una mazza, aveva ricevuto un blocco di cemento sul gomito (STF U 25/07 del 23 ottobre 2007 consid. 5.4). Pure di grado medio in senso stretto, è stato giudicato l’infortunio occorso a una guida alpina che, mentre stava allacciandosi le scarpe, aveva ricevuto un pezzo di legno morto sulla schiena (STFA U 279/03 del 26 gennaio 2005 consid. 5.2).
In siffatte circostanze, il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.3. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
Ora, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, considerato che la sintomatologia denunciata dal ricorrente è risultata non correlare con un danno infortunistico oggettivabile, nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.
Questa Corte ritiene che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio, sia senz’altro da negare.
D’altro canto, nell’infortunio del febbraio 2016, l’assicurato ha segnatamente riportato un trauma contusivo – distorsivo alla caviglia sinistra. A proposito del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, quelle riportate da RI 1 non costituiscono delle lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il Tribunale federale ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Infine, nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Sulla scorta di quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1, risultati privi di sostrato organico oggettivabile, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 12 febbraio 2016.
Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, anche per questo motivo appare superfluo dar seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia giudiziaria.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni dal 22 gennaio 2018, deve dunque essere confermata in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti