Raccomandata
Incarto n. 35.2018.10
cr
Lugano 9 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 gennaio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 novembre 2014 RI 1, nato nel 1965, attivo in qualità di custode presso la __________ – e per questo assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasto vittima di un primo infortunio. Egli è scivolato sulle scale, riportando, secondo quanto indicato sulla notifica di infortunio dell’11 novembre 2014, forti contusioni multiple.
Al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ gli è stato riscontrato un trauma contusivo del rachide lombare.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2015, poi confermata in data 19 novembre 2015, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2015, ritenendo che, da quella data in poi, i disturbi risentiti dall’assicurato non si trovavano più in una relazione causale naturale con l’evento infortunistico del mese di novembre 2014.
Con sentenza 35.2015.134 del 4 maggio 2016, questo Tribunale, accogliendo il ricorso dell’assicurato, ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni affinché mettesse in atto gli approfondimenti specialistici necessari volti a chiarire le ragioni per le quali, nel caso di specie, gli effetti dei disturbi a livello lombosacrale si sarebbero estinti ben prima del termine abituale (“di norma sei o nove” mesi) secondo quanto valutato dal medico di circondario, senza tuttavia motivare le ragioni della propria valutazione.
Con valutazione peritale dell’11 novembre 2016, il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, ha considerato i disturbi presentati dall’assicurato in nesso causale con l’infortunio fino a dodici mesi dopo il trauma. Egli ha infatti rilevato che “si considera sempre in queste evoluzioni in spondilolistesi un periodo di un anno come massimo tempo di evoluzione patologica oltre il quale non è più considerato post-traumatico ma degenerativo. Quindi considerando l’infortunio del 5 novembre 2014 considererei il termine di diretta correlazione al 5 novembre 2015” (doc. IX/E9a).
1.2. In data 3 dicembre 2016, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento, che è stato così descritto nell’annuncio di infortunio del 9 dicembre 2016: “attività: spostamento di un lettino da massaggio di circa 80 kg dal terzo al secondo piano. Dinamica: il letto era in verticale nel montacarichi, in equilibrio e al momento dello scarico al secondo è mancata la presa visto che anche l’appoggio del piede stava scivolando su del liquido lasciato da qualcuno, liquido color cioccolato. Sono caduto e il letto mi ha colpito in più parti” (doc. 2).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. Eseguiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, fondandosi sull’apprezzamento medico del proprio medico consulente, con decisione del 5 settembre 2017 l’assicuratore LAINF ha posto termine alle prestazioni a decorrere dal 30 novembre 2017, ritenendo che, viste le alterazioni degenerative preesistenti, lo status quo sine sia stato raggiunto a distanza di dodici mesi dall’evento dannoso (doc. 67).
1.4. Con opposizione del 3 ottobre 2017, l’assicurato ha contestato la decisione dell’assicuratore LAINF, rilevando di essere ancora in cura presso gli specialisti dell’__________ e di non avere ancora ritrovato una capacità lavorativa (doc. 72).
Con ulteriore scritto del 16 ottobre 2017, l’assicurato ha sollecitato all’assicuratore LAINF il ripristino delle prestazioni, rilevando di essere ancora totalmente inabile al lavoro e bisognoso di cure, a seguito dei disturbi progressivamente peggiorati dopo il primo infortunio e riacutizzatisi dopo il secondo evento dannoso del 3 dicembre 2016. Egli ha pure rilevato che nell’apprezzamento del medico consulente dell’assicuratore infortuni non vengono menzionati i disturbi accusati alla cervicale e alla scapola sinistra, così come l’emicrania, curata con tens stimolatore presso la clinica del dolore dell’__________ (doc. 77).
1.5. Dopo avere richiesto (cfr. doc. 84) e ottenuto dal proprio medico consulente (cfr. doc. 91) delucidazioni complementari, in particolare circa l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi descritti dal Centro per la terapia del dolore dell’__________ e, nell’affermativa, sul raggiungimento dello status quo sine, così come pure in merito alla richiesta di benestare per un trattamento riabilitativo in regime di degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________, con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018 l’assicuratore LAINF ha ritenuto che le alterazioni degenerative oggettivate grazie alle indagini radiologiche non possono essere state causate dall’infortunio del 3 dicembre 2016, il quale può tutt’al più avere transitoriamente – per un periodo di 12 mesi secondo la valutazione del dr. __________ - aggravato il preesistente stato (morboso) del rachide.
Per tali ragioni, l’assicuratore infortuni ha ribadito la correttezza della decisione con la quale ha posto termine al versamento delle prestazioni dodici mesi dopo l’infortunio, aggiungendo che “a ciò si aggiungono le prestazioni per il trattamento medico e per l’indennità durante il trattamento riabilitativo presso la Clinica di riabilitazione di __________” (doc. 96).
1.6. Con tempestivo ricorso del 14 febbraio 2018, l’assicurato, a quel momento rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che “venga dato seguito al soggiorno di riabilitazione previsto a __________ e che l’assicuratore nel frattempo abbia a versare le indennità giornaliere spettanti all’assicurato per le cure che gli sono dovute”.
L’allora patrocinatore del ricorrente ha, in particolare, deplorato l’agire dell’assicuratore infortuni, il quale, dopo avere concesso la garanzia per il soggiorno stazionario richiesto, ha poi ritirato il proprio benestare asserendo che lo avrebbe semmai dato in un secondo momento.
L’avv. __________ ha, inoltre, sottolineato che i postumi dell’infortunio, soprattutto a livello cervicale, non possono dirsi in alcun modo guariti e devono pertanto continuare ad essere presi a carico dall’assicuratore LAINF (doc. I).
1.7. In data 20 febbraio 2018, l’avv. __________ ha informato il TCA di non rappresentare più l’assicurato (doc. III).
1.8. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, sottolineando, da una parte, come la cefalea non è secondo verosimiglianza preponderante in nesso causale con l’infortunio del 3 dicembre 2016 e, dall’altra, che il benestare per il trattamento riabilitativo in regime di degenza presso la Clinica di __________ è stato concesso in via eccezionale, senza obbligo di legge, ma è poi stato ritirato a seguito dell’insorgenza di un nuovo infortunio in data 5 gennaio 2018.
L’assicuratore, a quest’ultimo riguardo, ha concluso che “se la convenuta alla fine fornisce la prestazione volontaria o no, non è oggetto della presente procedura” (cfr. doc. V).
1.9. In data 16 aprile 2018, l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata; che sia riconosciuto il permanere del nesso causale tra i disturbi risentiti e l’infortunio e che l’assicuratore LAINF sia tenuto a riconoscergli il trattamento stazionario presso la Clinica di __________ per il quale aveva già rilasciato il suo benestare.
Il ricorrente ha evidenziato che oggetto litigioso è, da un canto, “la questione di sapere se la Compagnia assicurativa CO 1, agente assicuratore LAINF, abbia a torto terminato a partire dal 30 novembre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai postumi riportati a seguito dell’infortunio del 3 dicembre 2016” e, d’altro canto, quella “di sapere se si ritiene a torto, la posizione ultima presa dalla convenuta, vedi punti 5b/5c nella risposta dell’otto marzo 2018”.
L’assicurato ha rilevato che, a seguito del trauma del 3 dicembre 2016, egli ha riportato conseguenze a livello del rachide lombare e cervicale, con insorgenza, successivamente, di disturbi neurologici e psichici comprovati dalla voluminosa documentazione medica trasmessa al TCA (cfr. doc. IX/B1-F11), i quali devono essere presi a carico da parte dell’assicuratore LAINF.
Egli ha, inoltre, contestato l’agire dell’assicuratore infortuni, il quale, in maniera contraddittoria, ha revocato l’assenso che aveva già dato per un ulteriore trattamento medico e riabilitativo in regime di degenza, asserendo che la questione sarebbe stata rivalutata. Contrariamente all’iniziale benestare, poi, il ricorrente ha sottolineato che le reali intenzioni dell’assicuratore LAINF si sono manifestate con la valutazione medica del dr. Andreoli dell’8 marzo 2018, con la quale è stato indicato che ulteriori trattamenti dovranno essere presi a carico dall’assicuratore malattia.
In conclusione, l’assicurato ha chiesto che la propria situazione medica venga chiarita attraverso una perizia supplementare da parte della Corte cantonale (cfr. doc. IX).
1.10. Con scritto del 22 maggio 2018, l’assicuratore LAINF ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da presentare allo scritto del ricorrente del 16 aprile 2018, rimandando a quanto già esposto nella decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018 e nella risposta di causa dell’8 marzo 2018 (doc. XIII).
Tale comunicazione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire dal 1° dicembre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 3 dicembre 2016.
Non è, invece, oggetto di causa l’infortunio del gennaio 2018.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare, dal 1° dicembre 2017, il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi risentiti dall’assicurato a livello del rachide cervicale e lombare, sull’apprezzamento medico eseguito su incarico dello stesso assicuratore LAINF dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica.
Quest’ultimo, con valutazione del 16 giugno 2017 - dopo avere rilevato che dalle indagini radiologiche, TAC e RM effettuate a livello cervicale e lombare non sono emerse alterazioni traumatiche, bensì degenerative, con spondilartrosi a livello C6-C7, oltre alla nota spondilolistesi su spondilolisi L5-S1 - è giunto alla conclusione che l’interessato presenta “esiti di trauma contusivo in sede cervicale e paralombare lombosacrale in data 3 dicembre 2016 in paziente portatore di alterazioni congenito-degenerative del rachide vertebrale nella fattispecie anomalia di transizione L5-S1, spondilolistesi di II° L5-S1 su lisi istmica bilaterale e stenosi dei forami di coniugazione specie a sinistra. Permangono dolori e sintomatologia pseudo ischialgica sinistra L4-L5” (doc. 52).
Quanto agli aspetti causali, il dr. __________ ha indicato che:
" Causalità:
come da prassi si riconosce una causalità naturale fra infortunio e disturbi residui pro rata temporis.
Nella fattispecie, tenuto conto delle preesistenze, la causalità naturale può essere riconosciuta per un periodo di 12 mesi dal riferito avvenuto infortunio.
Il paziente dovrà proseguire le terapie in atto ed una eventuale decisione operatoria non rientrerebbe comunque nei parametri di prestazioni a carico Lainf in quanto le alterazioni degenerative non sono conseguenza diretta dell’infortunio subito ma nettamente preesistenti come bene si evince dalle indagini radio strumentali recenti e pregresse.” (Doc. 52)
Infine, a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro in misura completa, salvo miglioramenti, precisando che “il riconoscimento dell’inabilità lavorativa ai sensi Lainf si esaurirà al massimo con il 30 novembre 2017 per le motivazioni sopra indicate ed in assenza di lesioni morfologiche strutturali ascrivibili ad infortunio e dimostrabili con prove strumentali” (doc. 52).
In data 23 novembre 2017 (cfr. doc. 85), l’assicuratore LAINF ha chiesto al dr. __________ di voler rispondere a delle domande aggiuntive e meglio:
" (…)
I problemi di salute descritti nel referto del Centro per la Terapia del Dolore __________ sono in nesso causale con l’evento del 3.12.2016?
Se i problemi di salute sopra descritti risultano essere in nesso causale con l’evento in questione, si può dire che a un certo punto è stato raggiunto lo status quo sine? Conferma che anche per tali disturbi lo status quo sine sarà raggiunto a partire dal 30.11.2017?
Visto che la richiesta di benestare per il trattamento riabilitativo in regime di degenza presso la Clinica Riabilitazione __________ è avvenuto ancora prima del termine delle prestazioni LAINF, secondo lei, quest’ultima deve essere accolta?” (Doc.
Rispondendo ai quesiti aggiuntivi, in data 5 dicembre 2017 il dr. __________ ha osservato:
" (…)
Ad 1.
I problemi di salute descritti nel referto del Centro per la Terapia del Dolore non sono in nesso causale con l’evento del 3.12.2016. A distanza di un anno di tempo e, in assenza di lesioni morfologiche strutturali ascrivibili ad infortunio per altro già dall’inizio e, per contro, in presenza di gravi alterazioni degenerative, un nesso di causalità naturale con l’evento in questione non è più ammissibile ed è da considerare estinto con il 30.11.2017.
Infatti, soprattutto per quanto riguarda il dolore lombare, lo stesso, come risulta dallo scritto del 31.10.2017 del Centro __________, era descritto meno importante.
Ad 2.
Lo stato quo sine è stato raggiunto con il 30.11.2017.
Ad 3.
Dal profilo prettamente medico, ribadisco la circostanza che, con il 30.11.2017, un nesso di causalità preponderante con l’infortunio sia venuto meno.
Che la richiesta di cura stazionaria sia pervenuta prima del termine delle prestazioni Lainf e mi venga chiesto il parere riguardo l’assunzione, trovo sia un po’ paradossale. Questa decisione rimane di pertinenza amministrativa e non medica (quanto meno di causalità e di termini pratico-effettivi di ordine medico). Non conosco quanto tempo sia trascorso fra la ricezione della richiesta del Centro __________ e della lettera del dr. __________. La cefalea è una componente di tipo tensivo associata ad una situazione di circolo vizioso con problemi lavorativi, famigliari, stress. Le cure richieste, non sarebbero in termini temporali da assumere oltre la data del 30.11.2017. Secondo letteratura, con o senza terapie, i tempi massimi per risolvere contusioni semplici nei diversi distretti sono di 6 settimane (massimo); in caso di contusioni maggiori possono protrarsi per circa 3-4 mesi e, in caso di alterazioni degenerative preesistenti per un anno. Dopo questo lasso di tempo, con o senza terapia, la situazione diviene di stato quo sine naturalmente sempre in assenza di lesioni morfologiche strutturali evidenziate e poste in nesso di causalità con un evento infortunistico.
La decisione dell’eventuale riconoscimento della cura stazionaria richiesta diviene ora, alla luce di quanto illustrato, di vostra competenza a dipendenza di un eventuale atto disinteressato e assolutamente da non intendere quale riconoscimento di vostra responsabilità, inteso unicamente a portare a totale definizione il caso.” (Doc. 91)
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell’amministrazione, per le ragioni qui di seguito esposte.
Il TCA rileva, infatti, che il dr. __________ ha ritenuto che nel caso dell’assicurato sia stato raggiunto, a distanza di un anno dall’evento traumatico, lo status quo sine, visto che dalle indagini strumentali a sua disposizione è emersa l’assenza di lesioni morfologiche strutturali ascrivibili ad infortunio, ma solo la presenza di alterazioni degenerative preesistenti (doc. 52 e 91).
Ora, dall’analisi della documentazione medico specialistica prodotta dall’assicurato in corso di causa (cfr. allegati al doc. IX) - e che si riferisce alla situazione esistente prima della data della decisione su opposizione qui impugnata (la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.) - questo Tribunale rileva, invece, l’esistenza di disturbi che gli specialisti curanti hanno messo in relazione con l’evento traumatico del 3 dicembre 2016 qui in discussione, sulla base delle risultanze di un esame eseguito nel dicembre 2017.
In particolare, nel referto del 13 novembre 2017, gli specialisti del Servizio di Neurologia __________, poste le diagnosi principali di “1. Emicrania cronica associata a cefalea da abuso di farmaci (paracetamolo, oppioidi, FANS), con/su: esacerbata da trauma cranico (3.12.2016), associata a cefalea cervico-genica; 2. Lombalgia e cervicalgia cronica post-traumatiche nel contesto di listesi L5-S1 di grado II su lisi istmica bilaterale L5, discopatia L5-S1 con Modic tipo II e stenosi foraminale bilaterale; 3. Sindrome ansioso depressiva in trattamento farmacologico”, hanno ritenuto opportuno “al fine di escludere una causa secondaria di cefalea abbiamo organizzato una RM cerebrale che il paziente eseguirà in data 2.12.2017” (cfr. doc. IX/F5, corsivo della redattrice).
Eseguito tale esame specialistico, con referto dell’11 dicembre 2017, gli specialisti del Servizio di Neurologia __________ hanno rilevato che “il paziente in data 2 dicembre 2017 ha eseguito RM cerebrale, che ha mostrato unicamente piccoli esiti malacici compatibili con pregresso trauma in sede fronto-basale sinistra ed artefatti come da materiale para-magnetico a livello infra-temporale di destra. Tale ultimo reperto potrebbe essere ricondotto a pregresso trauma cranico” (cfr. doc. IX/F8, corsivo della redattrice).
Nell’ulteriore referto del 14 marzo 2018, il PD dr. __________, Co-Primario e la dr.ssa __________, medico assistente del Servizio di Neurologia __________, hanno ritenuto opportune “delle infiltrazioni di tossina botulinica, per cui chiediamo alla CO 1 infortuni la copertura dei costi”, ricordando che “attualmente il signor RI 1 presenta un’emicrania cronica, associata a cefalea da abuso di farmaci, esacerbata da un trauma cranico del 3.12.2016, di difficile gestione terapeutica, per cui ha necessità di cure, almeno per i prossimi 6 mesi presso il nostro servizio” (cfr. doc. IX/F11, corsivo della redattrice).
Alla luce delle risultanze di questo esame specialistico obiettivo e delle considerazioni espresse dagli specialisti interessati, questo Tribunale ritiene che l’assicuratore LAINF non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare al TCA di non avere osservazioni da presentare rispetto a quanto prodotto dal ricorrente in corso di causa (cfr. lo scritto del 22 maggio 2018, doc. XIII).
Questo Tribunale ritiene che CO 1 avrebbe quantomeno dovuto sottoporre la documentazione prodotta dal ricorrente in allegato al doc. IX - con la quale i vari specialisti consultati dall’assicurato hanno messo in relazione i disturbi accusati da RI 1 con l’evento infortunistico del dicembre 2016, ritenendo inoltre giustificata una riabilitazione stazionaria presso la Clinica di __________ – al vaglio del dr. __________, al fine di verificare se gli stessi fossero o meno in grado di modificare la valutazione con la quale quest’ultimo, definiti quali disturbi fossero in rapporto di causalità, aveva posto termine al nesso causale a distanza di un anno dall’evento traumatico qui in discussione.
Non avendolo fatto, in assenza di contro-argomentazioni di carattere medico-specialistico, il TCA non può escludere l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi di origine neurologica accusati dall’interessato e l’infortunio del dicembre 2016, come attestato dagli specialisti del Servizio di Neurologia __________.
Analogo discorso vale, pure, con riferimento agli altri disturbi del ricorrente, per i quali gli specialisti in ortopedia, reumatologia, psichiatria e otorinolaringoiatria di cui ai referti allegati al doc. IX hanno attestato l’esistenza di un nesso causale con l’infortunio assicurato.
In conclusione, stante quanto appena esposto, non potendo ritenere convincenti e pienamente probanti le considerazioni del dr. __________, espresse senza tuttavia disporre di tutta la documentazione medico-specialistica del caso, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente, i disturbi che egli continua ad accusare siano ancora, anche dopo il termine di un anno dall’evento traumatico valutato dal medico consulente dell’assicuratore LAINF, in nesso causale con l’infortunio del dicembre 2016.
Pertanto, per le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale specialistico volto ad accertare se i disturbi di cui alla documentazione medica prodotta dal ricorrente in corso di causa (cfr. allegati al doc. IX) possano essere ritenuti, oppure no – e nell’affermativa fino a quando - in nesso causale probabile con l’infortunio del 3 dicembre 2016.
Gli atti devono, quindi essere rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Sulla base delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi chiamato a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato (ivi compresa la necessità di un trattamento riabilitativo in regime di degenza, da più specialisti ritenuto imprescindibile, cfr. allegati al doc. IX), dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° dicembre 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° dicembre 2017.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti