Raccomandata

Incarto n. 35.2017.9

mm

Lugano 22 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 25 febbraio 2003, RI 1, dipendente della __________ in qualità di panettiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha lamentato l’amputazione della falange distale del I. dito della mano destra mentre stava tentando di liberare dell’impasto dall’apposito macchinario (doc. 1 e 2).

L’assicuratore infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con sentenza 35.2009.63 del 21 ottobre 2009, questa Corte ha condannato la CO 1 a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% a far tempo dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. 105).

Il Tribunale federale ha confermato il giudizio cantonale con pronunzia 8C_989/2009 del 31 maggio 2010. Da notare che il grado dell’invalidità è stato determinato mediante il metodo ordinario del raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 64'800, reddito da invalido di fr. 53'300) (cfr. doc. 110).

In data del 17 settembre 2010, l’assicuratore LAINF ha quindi emanato una decisione formale mediante la quale ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° gennaio 2008, pari a un importo mensile di fr. 692 dal 1° gennaio 2008, rispettivamente di fr. 717 dal 1° gennaio 2009 (cfr. doc. 118).

1.3. Nel prosieguo, l’istituto assicuratore ha intrapreso accertamenti volti a stabilire il reddito conseguito da RI 1 dopo l’inizio della corresponsione della rendita d’invalidità.

Quindi, con decisione formale del 29 settembre 2015, la CO 1 ha chiesto all’assicurato la restituzione di un importo di fr. 12'233, corrispondente a prestazioni di rendita versate di troppo durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015 (cfr. doc. 142).

L’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, si è opposto a questo provvedimento (doc. 144).

1.4. In data 14 aprile 2016, l’amministrazione ha informato il patrocinatore circa la possibilità che la decisione formale contestata potesse essere oggetto di una reformatio in pejus e gli ha concesso un termine di 30 giorni per determinarsi in merito al mantenimento dell’opposizione (cfr. doc. 146).

Con scritto del 28 giugno 2016, l’avv. RA 1 ha ribadito le proprie obiezioni in merito all’operato dell’assicuratore.

1.5. Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2016, la CO 1 ha finalmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 148).

1.6. Con tempestivo ricorso, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione di restituzione emanata dall’assicuratore venga annullata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Con la presente non si contesta il decadimento della rendita pro futuro, quanto la richiesta con effetto retroattivo del rimborso delle rendite percette.

… L’art. 25 LPGA dispone che l’assicuratore può richiedere l’indebito arricchimento, ovvero la restituzione, entro un anno dalla conoscenza dei presupposti della rivalsa, a meno che la persona non fosse in buona fede.

Già al riguardo si eccepisce che non fosse trascorso l’anno al momento in cui è stata emessa la prima decisione.

(…).

… Si ravvisi come il salario da invalido sia stato fissato da codesto tribunale nella propria decisione in ordine di fr. 64'800.-. Che RI 1 dovesse conoscere i meccanismi che presiedevano alla modifica del tasso di invalidità ci pare quantomeno poco probabile, giacché non è conosciuto neppure a tutti gli avvocati e l’informazione non la si reperisce neppure nella legge (è argomento giurisprudenziale).

… Che la modifica fosse immediatamente eruibile è tutto fuorché certo.

Quale fosse il salario forse percetto al momento era forse conosciuto, ma poi si doveva ancora confrontarlo con quello percetto nel 2007. Ovvero al momento del raffronto dei redditi. A quest’epoca (2007) era un salario puramente teorico, poiché fondato su quello che aveva percetto nel 2003 (anno dell’infortunio) e poi ricostruito a posteriori dall’amministrazione della __________ allorquando RI 1 già più non vi lavorava. Esso è peraltro stato confermato in contesto giudiziario.

Come detto il fatto di conoscere il salario non vuol ancora dire conoscere la rimunerazione ricorrente; tantomeno a priori l’assicurato po’ sapere quale sarà il proprio salario sull’arco dell’anno (si ponga mente, in particolare in un’attività quale quella di panettiere, al lavoro straordinario, bonus, indennità, ecc.) al momento in cui sottoscrivere il contratto; né può essere esatto che ponga mente alla circostanza che dev’essere fatta la notifica alla Lainf.

Inoltre il salario percetto era comunque basso, senz’altro non aveva alcunché di particolare, né rappresentava per RI 1 un passo retributivo. Tant’è vero che è appena stato sufficiente per procedere alla modifica della rendita, quindi un importo del tutto esiguo.

Obbligo di notifica alla Lainf non significa che si debba notificarle tutto. D’altronde questa pure ha aperta la via della revisione di cui all’art. 17 LPGA; che peraltro ha posto in essere.

… L’art. 31 LPGA non riferisce quale sia la soglia entro la quale notificare le modifiche della propria situazione; neppure è immaginabile che ciò incomba all’informazione del legale patrocinante (ammesso e non concesso che lo sapesse), come pare insinuare l’assicurazione.

Per poter richiedere la restituzione significa che la modifica era chiara, immediatamente percepibile, ancorché non calcolabile. Ciò certamente non era nel caso di specie per un profano. (…).” (doc. I)

1.7. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è in ultima analisi la questione di sapere se la CO 1 è legittimata a richiedere all’insorgente la restituzione dell’importo di fr. 12'233, corrispondente a prestazioni di rendita pagategli di troppo, oppure no.

L’assicurato non contesta per contro che il diritto alla rendita d’invalidità si sia effettivamente estinto per il futuro, dunque a far tempo dal 1° ottobre 2015 (cfr. doc. I, p. 2: “Con la presente non si contesta il decadimento della rendita pro futuro, quanto la richiesta con effetto retroattivo del rimborso delle rendite percette.” – il corsivo è del redattore).

2.2. Giusta l’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione processuale della decisione originaria (oppure dell’assegnazione informale della prestazione) (cfr. DTF 130 V 380 consid. 2.3.1, 318 consid. 5.2; STF 8C_469/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2, non pubblicato nella DTF 140 V 70 ma nella SVR 2014 UV Nr. 14 p. 44).

Nella DTF 142 V 259 consid. 3.2.3, l’Alta corte federale ha precisato che alla soppressione o alla riduzione per la via della riconsiderazione (ma lo stesso deve valere anche per l’altro titolo di revoca previsto dall’art. 53 LPGA, ossia la revisione processuale) di una rendita d’invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni, non si applica per analogia l’art. 88bis cpv. 2 OAI. Per questa ragione la soppressione o la riduzione può avvenire con effetto retroattivo ("ex tunc") e le rendite mensili indebitamente riscosse devono essere restituite, senza che occorra una violazione dell'obbligo d'annunciare.

Nel caso di specie, alla luce di quanto precede, occorre quindi esaminare se sono adempiuti i presupposti affinché le decisioni mediante le quali la CO 1 ha corrisposto all’assicurato prestazioni di rendita fondate su un grado d’invalidità del 18%, possano essere sottoposte a revisione processuale. Può invece restare irrisolta la questione di sapere se al ricorrente sia imputabile una violazione dell’obbligo di annunciare (ciò che egli peraltro nega – cfr. doc. I, p. 3 s.).

2.3. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Sono “nuovi“ ai sensi di questa disposizione, i fatti che si sono prodotti sino al momento in cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto erano ancora ricevibili, ma che non erano conosciuti dal richiedente nonostante tutta la sua diligenza. Le prove, da parte loro, devono servire a provare o dei fatti nuovi rilevanti che fondano la revisione, o dei fatti che erano conosciuti nell’ambito della precedente procedura ma che sono rimasti indimostrati a discapito del richiedente. Decisivo è che il mezzo di prova non serva unicamente ad apprezzare dei fatti, ma all’accertamento di questi ultimi. In questo senso, non basta che un nuovo rapporto medico fornisca un diverso apprezzamento dei fatti; sono per contro necessarie delle nuove circostanze di fatto dalle quali risulti che le basi della decisione in questione presentava dei vizi oggettivi. L’apprezzamento inesatto deve essere la conseguenza dell’ignoranza oppure dell’assenza di prove di fatti essenziali per la decisione (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b; STF 8C_868/2010 del 6 settembre 2011 consid. 3.2 e 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.1).

2.4. Nella concreta evenienza, in esecuzione della pronunzia federale 8C_989/2009 (cfr. supra, consid. 1.2.), l’amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di una rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° gennaio 2008 (cfr. la decisione formale del 17 settembre 2010, prodotta sub doc. 118).

Dalle tavole processuali si evince che, nel prosieguo, l’assicurato ha lavorato alle dipendenze della __________ con un contratto a tempo determinato (cfr. doc. 117.6), attività terminata il 31 marzo 2011 (cfr. doc. 123).

Dopo aver beneficiato per un breve periodo delle indennità di disoccupazione (cfr. allegati al doc. 123.3), egli è entrato alle dipendenze del __________ di __________ in qualità di gerente dello stesso, realizzando un salario mensile lordo pari a fr. 3'800 (cfr. contratto a tempo indeterminato del 27 aprile 2011, prodotto sub doc. 128.1).

A contare dal 1° maggio 2012, il ricorrente è quindi stato assunto definitivamente dalla , dapprima quale panettiere, in seguito (dal 1° settembre 2014) quale capo reparto panetteria presso l’ di __________. Dalle informazioni che la CO 1 ha assunto presso il datore di lavoro è risultato che l’assicurato ha percepito, per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2012, un salario lordo di fr. 4'700/mese per tredici mensilità (+ fr. 1'483.50 a titolo d’indennità supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, un salario lordo di fr. 4’748/mese per tredici mensilità (+ fr. 2'795.20 a titolo d’indennità supplementari), per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014, un salario lordo di fr. 4’795/mese per tredici mensilità nonché, per il periodo 1° settembre 2014 – a tutto il 2015, un salario lordo di fr. 5’200/mese per tredici mensilità (+ fr. 1'880 a titolo d’indennità supplementari corrisposte nel 2014) (cfr. doc. 141, 141.1 e 141.2).

Con la decisione formale del 29 settembre 2015, l’assicuratore resistente ha ricalcolato il grado d’invalidità dell’assicurato per il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015, facendo capo ai dati salariali appena menzionati. Ne è risultato un grado del 12% per il 2012 e 2013, del 13% per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2014 e del 5% a contare dal 1° settembre 2014. La CO 1 ha quindi ridotto la rendita per il periodo 1° maggio 2012 – 31 agosto 2014, rispettivamente l’ha soppressa a decorrere dal 1° settembre 2014 (cfr. doc. 142, p. 2 s.).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che il ricorrente non contesta le modalità con le quali l’amministrazione ha stabilito i gradi d’invalidità relativi ai diversi periodi (cfr. doc. I).

D’altro canto, sempre secondo il TCA, la circostanza secondo la quale il ricorrente, lavorando stabilmente alle dipendenze della __________, ha conseguito redditi di un’entità tale da giustificare la riduzione, rispettivamente la soppressione della rendita versatagli a far tempo dal 1° maggio 2012, costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, che fonda la revisione processuale delle corrispondenti decisioni.

Secondo la giurisprudenza, la revisione processuale di decisioni amministrative è inoltre ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA, applicabile grazie al rinvio di cui all’art. 55 cpv. 1 LPGA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione (cfr. HAVE 2005 p. 242 [STFA I 3/05 del 17 giugno 2005]; si veda pure la RAMI 1994 n. U 191 p. 145, U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 53).

In concreto, la CO 1 ha ossequiato il termine relativo di 90 giorni. In effetti, essa ha ricevuto i dati salariali dal datore di lavoro dell’assicurato il 23 settembre 2015 (cfr. doc. 141; l’estratto del conto individuale le era pervenuto il 31 agosto 2015 – cfr. doc. 140.1) e ha emanato la nota decisione formale il 29 settembre 2015 (cfr. doc. 142).

Visto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, perlomeno nella misura in cui la CO 1 ha ridotto la rendita per il periodo 1° maggio 2012 – 31 agosto 2014, rispettivamente l’ha soppressa a decorrere dal 1° settembre 2014, deve dunque essere confermata.

2.5. Con la decisione impugnata, l’assicuratore resistente ha pure preteso da RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 12'233, corrispondente alla differenza tra le prestazioni di rendita versate e quelle in realtà dovute durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015 (cfr. doc. 148).

In concreto, il TCA ha accertato che la CO 1 era legittimata a correggere con effetto retroattivo le sue precedenti decisioni per la via della revisione processuale (cfr. supra, consid. 2.4.).

Con la propria impugnativa, l’assicurato si è opposto alla restituzione delle prestazioni, invocando in particolare la propria buona fede (doc. I, p. 4: “Partire dall’assunto che RI 1 sia stato in cattiva fede ci pare ancor meno esigibile e risulta essere oltremodo discutibile, al punto da apparire vessatorio. In casi analoghi la buona fede dev’essere presunta o quantomeno accertata con una certa tolleranza”).

In proposito, questa Corte rileva che l’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA). Al riguardo, va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

Pertanto, la richiesta di restituzione delle prestazioni di rendita riconosciute a RI 1 a far tempo dal 1° maggio 2012 è fondata, riservata la verifica dell’osservanza dei termini previsti dal cpv. 2 dell’art. 25 LPGA (cfr. infra, consid. 2.6.).

2.6. L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

I termini enunciati sono termini di perenzione (cfr DTF 133 V 579 consid. 4.1; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 59 s. e p. 311 s.).

In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno, bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati (in questo senso, si veda pure la STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2, pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 p. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 p. 212 ss.).

Nella presente fattispecie, la CO 1 ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Infatti, da una parte, il termine decorre dal 23 settembre 2015, data in cui l’istituto ha ricevuto i dati salariali dalla __________ (cfr. doc. 141), poiché è al più presto a quel momento che esso ha avuto a sua disposizione tutti gli elementi atti a determinare sia il principio che la misura del diritto alla restituzione. Dall’altra, la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emessa in data 29 settembre 2015 (cfr. 142).

Ne consegue che correttamente l’istituto convenuto ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite durante il periodo 1° maggio 2012 – 30 settembre 2015, per un importo (non contestato) di fr. 12'233.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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