Raccomandata
Incarto n. 35.2017.63
mm
Lugano 2 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 gennaio 2017, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 15 gennaio 2017, aveva riportato la rottura di un dente mangiando una porzione di corn flakes in cui si trovava un chicco di mais non lavorato (cfr. doc. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 22 marzo 2017, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni (doc. 10).
Il rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. 11) -, con la decisione su opposizione del 25 aprile 2017 (cfr. doc. 13).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4 giugno 2017, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione venga condannata ad assumere i costi legati alla nota lesione dentaria, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Al contrario di quanto sostenuto dalla convenuta, il corpus delicti è stato inequivocabilmente accertato dal ricorrente. Trattasi infatti del chicco di masi duro (non macinato) prodotto con il ricorso e che accidentalmente il ricorrente ha masticato unitamente a dei petali friabili di corn flakes, procurandosi così una lesione ad un dente. (…).
… (…). Alla domanda n. 3 egli ha risposto negativamente in relazione ad una delle due domande contenute nella domanda n. 3 cioè a quella della “supposizione”. La domanda n. 3 è ambigua in quanto contiene due domande diverse ma che di primo acchito si somigliano. L’assicurato ha deciso di rispondere alla seconda domanda (quella sulla “supposizione”) rispondendo “no”, nel senso che non si tratta di una sua supposizione in quanto ha visto e conservato il “corpus delicti” cioè il chicco di mais (duro). Non vi è dunque nessuna contraddizione nelle dichiarazioni inizialmente e in seguito date dal ricorrente. Vi è inoltre da dire che corrisponde al vero che il ricorrente, dietro esplicita richiesta dell’assicurazione __________ (doc. G: lettera 21.2.2017 __________ /ricorrente), ha inviato a quest’ultima il corpus delicti. Con richiesta del 19.5.2017, il ricorrente ha pregato __________ di restituirglielo e questa l’ha fatto (…).
… L’argomento avanzato dalla convenuta circa il fatto che sarebbe normale trovare in un alimento Bio un chicco di mais non lavorato è fuorviante. Nel caso concreto non c’entra se si trattava di Bio o non Bio. Il ricorrente ha acquistato una confezione di petali friabili di mais (cosiddetti “corn flakes”) ed aveva diritto di aspettarsi che fra quei fiocchi di mais friabili non si trovasse un chicco duro equivalente ad un sassolino. Anche per questo motivo il ricorso deve essere accolto.” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurato nel mese di gennaio 2017, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U 530 pag. 576).
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. L’Alta Corte federale ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.
Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei popcorn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA U 63/91 del 16 gennaio 1992 non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156 ss., consid. 2b).
L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572, p. 84 ss.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).
Pronunciandosi in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26 febbraio 2004).
Il TFA è giunto alla medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).
Più di recente, sempre in materia di lesioni dentarie insorte durante la masticazione, il Tribunale federale ha negato il carattere straordinario del fattore esterno (e, quindi, l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge), trattandosi del consumo di un’insalata verde contenente olive verdi non snocciolate (cfr. STF 8C_893/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.5), del consumo di una “Cesar salad” contenente noci, rispettivamente dei croûtons di pane alle noci arrostiti (cfr. SVR 2016 UV Nr. 17 p. 52 s.) oppure ancora del consumo di spugnole essiccate acquistate in un supermercato che contenevano un sassolino (cfr. SVR 2017 UV Nr. 18 p. 61s.).
2.6. Per quanto concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.
Nella sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), ad esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.
In una pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.
In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.
In un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento.
In una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere individuato.
In una sentenza U 67/05 del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva accusato la rottura di un dente mangiando una cosiddetta “tartiflette au reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e alla piccola scaglia riscontrata successivamente.
L’Alta Corte è giunta a questa medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice, ma che non aveva notato nulla di visibile all’occhio nudo.
Stessa soluzione in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei fagiolini consumati.”.
In quest’ultima pronunzia, il TF ha in particolare rilevato che:
" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto, per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata 8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“
Su questo argomento, si veda il contributo dell’ex giudice federale A. Borella, nello studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali", ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p. 7s..
2.7. Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del gennaio 2017, come già menzionato nei fatti, è stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un chicco di mais non lavorato (grezzo) presente nei corn flakes (cfr. doc. 1).
Il ricorrente, il 15 febbraio 2017, ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore LAINF resistente.
Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente:
" (…)
15.01.17, ore 9 am.
A colazione, mentre consumavo una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi spezza un molare.
Vedi sopra
No
(…).” (doc. 7)
Una medesima descrizione del sinistro si ritrova peraltro nel formulario “Sinistri Assicurazione responsabilità civile aziendale – Incidenti di clienti”, che l’insorgente ha compilato in data 17 gennaio 2017 (cfr. doc. 8: “A colazione, mentre consumavo una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi spezza un molare.”).
Alla propria impugnativa l’assicurato ha allegato il sacchetto in cui erano contenuti i corn flakes (cfr. doc. L), come pure un chicco di mais schiacciato, quello che a suo dire avrebbe provocato la frattura del dente qui di discussione (cfr. doc. I).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se, soprattutto alla luce della risposta da lui fornita alla domanda n. 3 del questionario di cui al doc. 7, l’assicurato abbia o meno sufficientemente dimostrato che la lesione dentaria sia stata causata da un chicco di mais (più o meno) grezzo, contenuto in una confezione di corn flakes. In effetti, anche in caso di risposta affermativa a questa domanda, l’esito non potrebbe essere quello che auspica RI 1, e ciò per le ragioni che verranno esposte qui di seguito.
Va innanzitutto segnalato che, in una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 consid. 2.2, l’Alta Corte federale ha lasciato aperta (poiché, in quel caso, l’assicurato non era comunque riuscito a provare l’esistenza e la natura dell’oggetto incriminato) la questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo, ossia non frantumato e pressato, in un "müesli" ai 5 cereali, potesse essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento. Subito dopo, essa ha però ricordato di aver già negato la straordinarietà del fattore esterno, nel caso di una persona assicurata che si era procurata una lesione dentaria mordendo un chicco di mais non scoppiato presente nei popcorn.
Nella sentenza U 63/91, già menzionata in precedenza, il TFA ha in effetti osservato che i chicchi di mais costituiscono l’alimento di base per la produzione dei popcorn. L’esperienza generale insegna che, sebbene scaldati, non tutti i chicchi scoppiano e che in quelli non aperti si trovano di regola ancora dei residui duri; un piccola parte rimane persino allo stato originario. Pertanto, sempre secondo l’Alta Corte, la presenza di un chicco di mais grezzo, non scoppiato, non costituisce un fattore esterno straordinario. Ciò vale tanto per i popcorn preparati in casa, quanto per quelli in commercio (cfr. consid. 2b della pronunzia succitata).
Ora, tutto ben considerato, questa Corte non vede sostanziali differenze tra la presente fattispecie e quella appena citata, riguardante un chicco di mais non scoppiato contenuto nei popcorn. Infatti, in entrambi i casi, il corpus delicti, ovvero il chicco di mais, costituisce la componente essenziale del prodotto finale (il corn flake, rispettivamente il popcorn). A cambiare è soltanto il tipo di lavorazione necessaria per ottenere il prodotto finale (nel caso dei corn flakes, i chicchi di mais scoppiati vengono appiattiti mediante dei cilindri e, successivamente, grigliati in forno – cfr. https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/cereales/cereales-du-petit-dejeuner/comment-sont-fabriquees-les-cereales-de-nos-enfants), ma ciò non può essere considerata una circostanza rilevante ai fini del giudizio.
In queste condizioni, il TCA ritiene quindi che le considerazioni sviluppate dall’Alta Corte nella sentenza appena citata debbano valere, mutatis mutandis, anche nel caso di specie, di modo che occorre concludere che fa difetto il fattore esterno straordinario.
Non sono così adempiute le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
2.9. Infine, va rilevato che l’Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr. STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti