Incarto n. 35.2017.59
PC/gm
Lugano 19 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 ottobre 2015, RI 1, nato il __________ 1958, disoccupato dal 1° luglio 2015 (doc. 95) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è uscito dal proprio domicilio alle ore 7:00 e, mentre correva sotto la pioggia per raggiungere la propria automobile, è caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla sinistra con la rottura parziale del tendine sovra-spinato e la rottura completa del capo lungo del bicipite oltre ad un trauma contusivo/distorsivo dell'anca destra con lesione e avulsione prossimale completa dei muscoli ischio-crurali (cfr. doc. 1, 40, 41 e 85). L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare: doc. 84 e 85, 101 e 102) e dopo aver comunicato all'assicurato la sospensione a decorrere dal 1° dicembre 2016 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato (doc. 88), con decisione formale del 25 gennaio 2017 (doc. 103), l'CO 1 ha negato all'assicurato una rendita (visto che i postumi infortunistici non avevano influito sulla sua capacità di guadagno a fronte di un reddito "da valido" per il 2016 di fr. 49'572.- e "da invalido" di fr. 53'613.- determinato sulla base delle DPL), attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%.
A seguito dell’opposizione cautelare interposta il 23 febbraio 2017 (e completata il 23 febbraio 2017: doc. 116) dall'RA 1 __________ di __________, per conto dell’assicurato (doc. 111), l’CO 1 - dopo aver raccolto l'apprezzamento medico del 14 aprile 2017 del dr. med. __________ (doc. 121) - in data 28 aprile 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 122).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24 maggio 2017, completato il 7 giugno 2017, RI 1, sempre patrocinato dall'RA 1 __________ di __________, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento in suo favore di una rendita d’invalidità del 35% e di un'IMI del 20% (doc. III, pag. 5).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta il calcolo economico e, segnatamente, il reddito "da valido" ritenuto dall'CO 1. Egli ritiene che non possa essere utilizzato il guadagno annuo basato sul CCL della ristorazione che l'CO 1 ha stabilito in fr. 49'572.-, ma dev'essere preso in considerazione l'ultimo salario annuo conseguito dal suo assistito nella professione di macchinista/minatore ovvero fr. 82'267.-.
Il rappresentante del ricorrente contesta pure la mancata assegnazione di un'IMI del 10% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI del 10% riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra, postulando pertanto il riconoscimento in favore del suo assistito di un'IMI complessiva del 20%. A suffragio delle proprie argomentazioni versa agli atti il rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. C1).
1.4. Nella risposta del 30 giugno 2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. Interpellato dal TCA in merito al rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________ (doc. C1), il medico di circondario, dr. med. __________, ha versato agli atti l’apprezzamento medico del 14 settembre 2017 (doc. IX/1).
Il doc. IX+1 è stato trasmesso il 15 settembre 2017 alle parti per conoscenza, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni (doc. X).
Con scritto del 23 settembre 2017, l’CO 1 – dopo aver puntualizzato che il parere del medico __________ era chiaro e non lasciava spazio a dubbi – si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. XI).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3. In concreto, oggetto del contendere è innanzitutto il reddito "da valido" utilizzato dall'CO 1 per il calcolo del grado di invalidità del ricorrente.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione (per il reddito "da invalido"), i dati del 2016, ritenuto che ad inizio dicembre 2016 lo stato di salute infortunistico dell'assicurato era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza (doc. 85, 86 e 88).
2.4. Circa il reddito da valido, con la decisione impugnata l’CO 1 ha preso in considerazione l'importo di fr. 49'572.-, ovvero l'ultimo stipendio percepito dalla ditta __________ di __________ (fr. 4'131.- x 12 mensilità), in qualità di cameriere, secondo il CCL Gastrosuisse - Cat. Ia, visto che tale attività è stata l'ultima svolta da RI 1 prima della disoccupazione e prima dell'infortunio (doc. 101).
Il patrocinatore del ricorrente chiede invece che per il raffronto dei redditi venga utilizzato l'ultimo salario annuo conseguito dal suo assistito nella professione di macchinista/minatore ovvero fr. 82'267.- (doc. I).
Dalla documentazione prodotta emerge segnatamente che l’interessato, dopo aver assolto le scuole dell’obbligo in Italia, ha lavorato dal 1992 come "operatore" nell'ambito dell'edilizia per diverse ditte italiane sino al 2003, anno a partire dal quale ha iniziato a lavorare come "macchinista/minatore" presso il cantiere di __________ a __________, tramite la ditta __________ di __________, fino all'infortunio del 2008 all'arto superiore destro, terminato il quale, è stato licenziato, con effetto al 1° aprile 2012 (doc. 40, 41 e 90). Da quella data egli si è iscritto in disoccupazione (effettuando prioritariamente le sue ricerche di lavoro nell'ambito dell'edilizia) per poi annunciarsi all'assistenza verso aprile/maggio 2014 (doc. 90; doc. D). Dopo di che ha iniziato a lavorare, su chiamata, presso il __________ di __________, come barista, fino a giugno 2015, allorquando è stato licenziato perché è stato assunto un barista con licenza. Dal 1° luglio 2015 è nuovamente in disoccupazione e, mentre stava svolgendo un programma occupazionale presso la __________, il 2 ottobre 2015 ha avuto l'infortunio in oggetto (doc. 90).
In siffatte circostanze - tenuto segnatamente conto del fatto che l'assicurato ha operato una scelta di vita professionale nell'ambito dell'edilizia ove ha peraltro acquisito un'esperienza ventennale (1992-2012; cfr., in particolare, CV di cui al doc. 40), che egli non era più attivo professionalmente a causa di motivi congiunturali, che è verosimile che, dopo aver terminato le indennità di disoccupazione ed essersi annunciato all'assistenza, abbia accettato il lavoro di barista "su chiamata" quale "impiego di fortuna" e, da ultimo, che al momento dell'infortunio in disamina si trovava nuovamente iscritto alla disoccupazione -, secondo quanto precede, il reddito "da valido" dell'assicurato dev'essere calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, conformemente alla giurisprudenza dell'Alta Corte vigente in materia (cfr., tra le tante, la recentissima STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016, consid. 3.1 in fine con riferimenti), ed, in particolare, applicando la tabella TA1 2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini.
Il TCA, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, ritiene che RI 1, svolgendo nel 2014 una professione nel ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'507.-. Riportando questo dato su 41.4 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'699.75 mensili oppure a fr. 68'397.- per l'intero anno (fr. 5'699.75 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa: STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.4% per il 2015 e +0.4% per il 2016 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 68'945.26.
Stante quanto precede, il reddito "da valido" del ricorrente, nel 2016, ammonta a fr. 68'945.26.
Per quanto concerne il reddito da invalido, l'importo per il 2016 di fr. 53'613.00 - determinato sulla base delle DPL (doc. 101) e non contestato dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. III a pag. 3 in fine: "Non contestiamo invece il guadagno teorico esigibile che la SUVA ha calcolato in 53'613.80") - può essere fatto proprio da questa Corte.
Il grado di invalidità dell’assicurato
Su questo punto la decisione su opposizione impugnata deve essere pertanto modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 22% dal 1° dicembre 2016.
2.5. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 19 ottobre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, giusta il quale l'assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli alla spalla sinistra e considerando "la tabella 1.2 la limitazione alla mobilità attiva fino a 30° oltre l'orizzontale stabilisce un 10%. Pertanto viene attribuita tale percentuale" (doc. 84), l'CO 1 ha riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 25 gennaio 2017, un'IMI del 10% per il danno permanente alla spalla sinistra.
In fase di opposizione l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di un'IMI del 15% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI del 10% riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra, postulando pertanto il riconoscimento in favore del suo patrocinato di un'IMI complessiva del 25% (doc. 116). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti il rapporto medico del 14 marzo 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, giusta il quale: "(…) il danno permanente fisico alla spalla sinistra è stata valutato del 10% per ridotta mobilità attiva, secondo tabelle SUVA/OAINF 1.2 (…), ritengo la valutazione della menomazione all'integrità per i postumi alla spalla sinistra corretta. Invece la lesione permanente alla coscia destra non viene menzionata nella valutazione della menomazione all'integrità. Considerando il danno permanente oggettivabile con persistente disturbo algico e funzionale su alterazioni cicatriziali dopo avulsione traumatica della muscolatura ischio-crurale prossimale a destra, causata dall'infortunio del 02.10.2015, per questo postumi, che sono paragonabili con i disturbi di una lieve a moderata coxartrosi, secondo la tabella 5.2 risulta una menomazione all'integrità almeno del 5-10%" (doc. 118).
L'CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, il quale ha rilevato in data 31 marzo 2017 che "Dall'esame della visita del dott. Lagrotteria apparentemente non diritto ad IMI per la coscia. Conv. a visita il 14/4/2017 per verifica definitiva" (doc. 119).
Il 14 aprile 2017 il medico di circondario, dr. med. __________, ha visitato personalmente l'assicurato e - dopo aver rilevato "Deficit funzionale della spalla sinistra (…). Per quanto riguarda la coscia destra non deficit stenici importanti, non apparenti disturbi nella deambulazione"
Preso atto del parere appena esposto, il 28 aprile 2017 l'CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 122).
In sede ricorsuale l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di un'IMI del 10% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI del 10% riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra, postulando pertanto il riconoscimento in favore del suo patrocinato di un'IMI complessiva del 20% (doc. III). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti il rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________, giusta il quale: "(…) Purtroppo la diagnosi corretta di avulsione completa dei muscoli ischiocrurali è stata posta con importante ritardo e a questo momento una riparazione chirurgica non ha più avuto senso e non era più esigibile. Dalla letteratura medica scientifica evince che la mancata terapia adeguata ed il trattamento chirurgico ritardato di questo tipo di lesione portano a risultati insoddisfacenti con persistenti disturbi e deficit di forza, ogni tanto con disturbo anche del nervo sciatico, noto come sindrome degli ischiocrurali. In base all'esame obiettivo siamo confrontati con un' inveterata rottura completa prossimale con retrazione e cicatrizzazione degli ischiocrurali a destra e sintomatologia compatibile con sindrome cronico degli ischiocrurali. Contrariamente a quanto riferito nel rapporto della visita circondariale del 14.04.2017, il paziente avverte chiaramente dolori alla palpazione sulla lesione dorsale alla coscia destra. Come compatibile per una lesione di questo tipo, la deambulazione non difficoltosa per brevi tratti è normale e non crea rilevante sintomatologia, il deficit di forza e la sintomatologia algica si manifestano sotto sforzo. Si tratta senz'ombra di dubbio di un danno permanente con alterata integrità fisica in modo evidente. Non è da aspettarsi miglioramento in futuro e un notevole peggioramento della situazione non è prevedibile. Dalla valutazione del medico __________ CO 1, non ben motivata e giustificata, si deve concludere che ha valutato il danno permanente per i postumi oggettivabili a livello della coscia destra del 0%, visto che un tasso inferiore al 5% sarebbe da aggiungere ai 10% concessi per la spalla. Evidentemente la lesione in oggetto non risulta esplicitamente sulle liste dell'allegato OAINF e sulle tabelle Suva. Quindi in caso di menomazione non indicata spetta al medico di valutare il danno fisico in funzione alla gravità paragonando con altri affezioni. Considerando la lesione, i sintomi e il deficit funzionale, evidenziati all'esame oggettivo, ritengo adeguato di valutare la menomazione all'integrità paragonando con un'affezione dell'anca e quindi entra in considerazione la tabella Suva 5.2 per coxartrosi. I postumi traumatici a livello della coscia sono complessivamente compatibili con una situazione di lieve a moderata coxartrosi che secondo la tabella Suva 5.2 corrisponde ad un tasso del 10%. In conclusione confermo la presa di posizione espressa nel mio scritto del 14.03.2017 ritenendo giustificato una menomazione all'integrità fisica per almeno del 5 - 10%." (doc. C1).
Interpellato dal TCA in merito al rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________, il medico di circondario, dr. med. __________, con apprezzamento medico del 14 settembre 2017 ha osservato quanto segue: “(…) Un'avulsione dell'inserzione prossimale degli ischio-crurali non richiede necessariamente una sutura ed un suo trattamento conservativo non necessariamente si traduce in un risultato insoddisfacente e pesantemente invalidante come sostenuto dal dott. med. __________. Nel caso in questione ritengo che non ci si possa limitare ad un generico riferimento alla letteratura senza approfondire tale affermazione, che altrimenti risulta superficiale e poco utile alla discussione. La riparazione chirurgica delle lesioni prossimali degli ischio-crurali al bacino appare sicuramente indicata quando vi è una avulsione ossea. Questo avviene soprattutto nei soggetti in accrescimento. (…) Nelle lesioni delle parti molli degli ischio crurali a livello dell'inserzione prossimale (quale è il caso in esame) la situazione è differente. In questi casi è contemplato sia un trattamento chirurgico che uno conservativo non chirurgico. Occorre precisare che ci troviamo di fronte ad una situazione rara per cui non vi sono in letteratura casistiche ampie ed univoche. Gli studi pubblicati sul trattamento chirurgico di queste lesioni sono semplici "case report" di casi singoli o di bassa numerosità (2-3 casi), in soggetti giovani sportivi di alto livello o agonisti. In tali pazienti l'obiettivo terapeutico è il ritorno all'attività sportiva agonistica con esercizi di agilità e di sforzo muscolare massimale e strenuo. Tale situazione non è per nulla applicabile al paziente in esame per numerosi motivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: livello di attività, età, qualità del tessuto muscolare, comorbidità). (…) Anche tra gli autori che si schierano aperta-mente a favore di un trattamento chirurgico, vi sono alcuni che riconoscono che un tratta-mento conservativo ha risultati buoni o ottimi nel 50% dei casi. Pertanto in una percentuale non trascurabile di soggetti il trattamento conservativo ha risultati funzionali paragonabili ai migliori risultati ottenibili con il trattamento chirurgico. Ritengo quindi che non si possa in alcun modo affermare a priori che l'assicurato abbia a soffrire di un importante danno permanente per la tipologia di lesione e per il trattamento ricevuto (…), ma che si debba esaminare in concreto il quadro clinico obbiettivo. (…). Nel caso in questione l'assicurato è stato valutato attentamente sia per quanto riguarda le problematiche generali, sia per quanto riguarda la problematica alla coscia. Dalle risultanze della visita __________ non si evince un'importante sintomatologia né un deficit funzionale notevole. L'obbiettività nel corso della visita medico-circondariale è stata raccolta con attenzione. Tale obbiettività è peraltro paragonabile a quanto rilevato da altri specialisti ortopedici e mi riferisco in particolare al rapporto del dott. med. __________ nella sua visita del 12.04.2016. In tale visita, peraltro eseguita in un periodo di tempo antecedente alla visita medico-circondariale da me eseguita, il dott. med. __________ riporta testualmente: "Non limitazione funzionale a livello di anca e ginocchio destro, non ematomi a livello delle logge muscolari anteriori e posteriori, non deficit nervosi-periferici. Movimenti completi su tutti i piani a livello dell'arto inferiore interessato, estensione contro resistenza dell'arto inferiore destro lievemente ridotta rispetto al controlaterale dove risulta conservata. A paziente supino si osserva una lieve dolorabilità alla palpazione a livello del III medio del ventre del bicipite femorale. Non apprezzabili palpatoriamente lesioni a livello dell'inserzione tendinea” (n.d.r.: dr. med. , specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Unità di traumatologia e ortopedia del servizio di chirurgia e ortopedia dell’ che ha preso a carico l’assicurato dopo l’infortunio del 2.10.2015, doc. 52). Si evince quindi dall'obiettività riportata dal dott. med. __________ un quadro del tutto simile a quanto riscontrato nella visita __________ ed estremamente differente da quanto sostenuto dal dott. med. __________. In particolare si nota una sostanziale assenza di deficit funzionale e una totale assenza di deficit nervosi periferici. Tale obbiettività e inoltre confermata dalla visita medico-circondariale del 19.10.2016 a firma dott. med. __________ (…).
Anche in questo caso dunque l'obbiettività riportata da altro specialista ortopedico è del tutto in linea con quanto riportato nella visita medico-circondariale da me eseguita. Tale obbiettività ha indotto il medico di circondario che mi ha preceduto a proporre per la spalla sinistra una IMI del 10% ma a ritenere che non vi fosse diritto ad IMI per quanto riguarda la coscia destra. (…). Ho pertanto rivalutato globalmente la situazione dell'assicurato (…). Ho ritenuto di confermare la posizione a suo tempo presa dal medico di circondario che mi ha preceduto (…). In sostanza sulla base dell'obbiettività riscontrata alla VMC, in considerazione del quadro clinico di buon compenso funzionale, ho ritenuto che la condizione presentata dall'assicurato non raggiungesse i limiti di indennizzabilità a fini IMI.
Per quanto riguarda la posizione del dott. med. Ge__________ri rispetto alla IMI per la coscia destra egli ritiene di proporre una IMI del 5 - 10% motivandola per analogia con un'artrosi lieve moderata dell'anca e riferendosi alla tabella 5.2 Suva. Ritengo che tale valutazione non sia corretta.
A mio parere infatti la condizione presentata dall'assicurato appare di entità minore e non paragonabile a un'artrosi moderata che è gravata da dolori persistenti, difficoltà alla deambulazione, rigidità articolare, deficit di articolarità. Tutti questi elementi non sono presenti nell'assicurato per quanto rilevato in occasione della visita medico-circondariale da me eseguita ne nella visita precedente a firma dott. med. __________ né nell'obbiettività del dott. med. __________ che ha precedentemente valutato l'assicurato come ortopedico curante. Inoltre vi è da considerare che nella tabella 5.2 Suva, cui il dott. med. __________ fa riferimento, indicato chiaramente che per un'artrosi lieve non viene previsto "nessun risarcimento", riservando l'indennizzabilità IMI solo ai casi di artrosi media e grave dell'anca. (…)” (n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice)
Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata il 19 ottobre 2016 dal dr. med. __________ e confermata il 14 aprile 2017 dal dr. med. __________, specialisti che hanno personalmente visitato l'assicurato e che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Parimenti dicasi per la motivata e approfondita presa di posizione del 14 settembre 2017 di cui si è poc’anzi già ampiamente detto, in cui il dr. med. __________ ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua valutazione (che conferma, a sua volta, quella del medico di circondario, dr. med. __________) diverge da quella, esposta nel rapporto medico del 14 marzo 2017 e ribadita nel rapporto medico del 30 maggio 2017, del dr. med. __________ [l’obbiettività accertata da lui e dal precedente medico di circondario – estremamente differente da quanto sostenuto dal dr. med. __________ – è del tutto simile alla condizione obiettiva riportata il 12 aprile 2016 – e, quindi, prima della sua visita medico-circondariale del 14 aprile 2017 – del dr. med. __________, specialista ortopedico che ha preso a carico l’assicurato dopo l’infortunio del 2 ottobre 2015; lo status oggettivo dell’assicurato è di minore entità e non è paragonabile a un’artrosi moderata (che è gravata da dolori persistenti, difficoltà alla deambulazione, rigidità articolare e deficit di articolarità) mentre per un’artrosi lieve non è previsto alcun risarcimento dalla tabella 5.2. SUVA].
Tanto più che, come riportato in narrativa al considerando 1.5, il patrocinatore dell’insorgente – a cui è stato trasmesso il 15 settembre 2017 l’apprezzamento medico del 14 settembre 2017 del medico di circondario per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni – è rimasto a tutt’oggi silente e, in particolare, non ha prodotto alcun rapporto medico specialistico atto a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza della motivata e dettagliata presa di posizione del 14 settembre 2017 del dr. med. __________.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela nella misura in cui all’insorgente, per un verso, è stata riconosciuta un'IMI del 10% per il danno permanente alla spalla sinistra (che, a ragione, non viene contestata dal patrocinatore dell'assicurato) e, per altro verso, non è stata attribuita un’IMI per la coscia destra, in assenza di una qualsivoglia menomazione importante e durevole all'integrità fisica.
2.6. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve essere pertanto modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 22% dal 1° dicembre 2016. Per il resto, deve essere confermata.
2.7. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 22% dal 1° dicembre 2016. Per il resto, essa è confermata.
L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti