Raccomandata
Incarto n. 35.2017.29
PC/sc
Lugano 17 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 luglio 2006, RI 1, nato il __________ 1965, dipendente della __________ di __________ dal 1° giugno 2003, in qualità di "minatore" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava lavorando presso il __________ di __________, ha sbattuto la spalla destra contro una barra di ferro, riportando dei dolori persistenti (cfr. doc. 10; inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il 20 novembre 2006 il medico curante, dr. med. , specialista della chirurgia ortopedica e ortopedia dell' di __________, ha posto la diagnosi di impigement ventrale e ventro laterale della spalla dx rispettivamente sindrome cervico-brachiale a destra (doc. 7).
A causa del persistere dei dolori, RI 1 si è sottoposto ad ulteriori esami e cure conservative (somministrazione di analgesici e fisioterapia), che non hanno tuttavia sortito l'effetto sperato (doc. 2, 7, 13, 14, 19, 21, 24, 38, 47 e 64). A fronte di una riacutizzazione dei dolori, il 21 marzo 2011 il medico curante di RI 1, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e oncologia, ha annunciato una ricaduta (doc. 69). Dopo essersi sottoposto ad una visita specialistica presso la Clinica universitaria __________, RI 1 è stato sottoposto, il 31 gennaio 2014, ad una artroscopia con débridement del labbro superiore, ricostruzione della cuffia, e resezione dell'articolazione acromio-clavicolare, con decorso operatorio positivo associato alla continuazione della riabilitazione e della fisioterapia (doc. 104. 114, 121, 127, 129, 131, 136 e 140).
1.2. Nel frattempo, in ambito AI, l'Ufficio preposto con decisione del 13 luglio 2011, preavvisata con progetto del 6 giugno 2011, ha respinto la richiesta di prestazioni del 29 aprile 2009 di RI 1, in quanto, dalla documentazione acquisita all'incarto in fase di istruttoria, emergeva che il richiedente continuava a lavorare, in misura completa e senza limitazioni, presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 63 e 67; inf. no. __________).
1.3. Dopo essere stato licenziato per il 31 ottobre 2012, nell'ambito della ristrutturazione del personale con la fine del __________ - durante il quale aveva rivestito il ruolo di "minatore, lancista ciffa robot e camion pompa beton" a partire dal 2003, "locomotorista" a decorrere dal 2007 e "disponente" dal 2010 (doc. 164; inf. no. __________) - il 6 novembre 2012 RI 1 è rimasto vittima di un secondo infortunio, riportando un trauma al piede destro schiacciato da un pesante sollevatore (cfr. doc. 1; inf. no. __________).
Anche in questo caso, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A seguito dell'infortunio, RI 1 si è sottoposto ad ulteriori esami e visite specialistiche che hanno evidenziato la natura in parte meccanica ed in parte neuropatica della persistenza dei dolori, a causa dei quali si è sottoposto a cure conservative (somministrazione di medicamenti e fisioterapia), che non hanno tuttavia sortito l'effetto sperato (cfr. doc. 13, 55, 92, 110; inf. no. __________).
1.4. Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 7 gennaio 2016, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, giusta il quale l'assicurato - il cui stato di salute era da considerarsi ormai stabilizzato - era abile al 100% per quanto concerneva la problematica del piede destro dal 1° febbraio 2015 rispettivamente "nella misura massima possibile" per quanto riguardava quella della spalla destra (mentre le diagnosi di "sindrome pseudo-radicolare C6 a destra su grave artrosi con stenosi C5 e C6 foraminale destra" e di "spondil-uncartrosi plurisegmentale" non erano di competenza della CO 1: doc. 188), come pure dell'apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 dello stesso specialista (doc. 189), l'11 gennaio 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione a decorrere dal 1° marzo 2016 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, a decorrere dalla medesima data, veniva considerato abile nella misura massima possibile (doc. 191).
1.5. Dopo aver ricevuto il certificato medico del 17 gennaio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, giusta il quale l'assicurato aveva sviluppato da circa un anno una sintomatologia fobica (doc. 193), RI 1 è stato visitato il 10 febbraio 2016 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che, nel relativo referto, ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2) e disturbo fobico (ICD-10 F 40.2), puntualizzando come le patologie psichiatriche in questione - che erano in nesso di causalità naturale con l'infortunio (prevalentemente della spalla) - non compromettevano la capacità lavorativa dell'assicurato (doc. 220).
1.6. Il 1° marzo 2016 l'CO 1 ha deciso di ripristinare le indennità giornaliere e le spese di cura, rinviando la chiusura del caso, in quanto l'assicurato aveva deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla spalla (doc. 213). Il 3 maggio 2016 il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, del __________ di __________, ha ritenuto indicato non procedere all'operazione dell'assicurato e ha consigliato a RI 1 di accettare le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico alla spalla (doc. 223).
1.7. Dopo aver sottoposto nuovamente la pratica al medico di __________, dr. med. __________, che nell'annotazione del 24 maggio 2016 ha osservato che non era intercorso nessun cambiamento rispetto alla visita medica __________ di chiusura del 7 gennaio 2016, motivo per il quale si poteva procedere alla chiusura della pratica senza dover effettuare una nuova visita, il 2 giugno 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione a decorrere dal 1° luglio 2016 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, a decorrere dalla medesima data, veniva considerato abile nella misura massima possibile (doc. 227).
1.8. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso - in particolare dopo aver raccolto dal datore di lavoro la documentazione attestante l'evoluzione salariale 2011-2012 di RI 1 come pure il contratto di lavoro del 6 giugno 2016 tra la __________ di __________ e RI 1 rispettivamente il riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita (doc. 229, 231 e 232), con decisione dell'11 agosto 2016 l’Istituto assicuratore, dopo aver puntualizzato che per l'infortunio al piede destro del 6 novembre 2012 non sussisteva diritto a prestazioni di lunga durata (visto che il medico di __________ aveva confermato la piena capacità lavorativa del 1° febbraio 2015 e nessun diritto all'IMI; inf. no. __________), per quanto concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla destra (inf. no. __________), ha negato all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo; ritenuto un reddito "da valido" identico a quello "da invalido" e pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1 2012, ramo 41-43, livello 3, uomini, aggiornato al 2016), attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%. Nella medesima occasione l'CO 1 ha pure precisato che "la sindrome da disadattamento, la quale non ha comunque influsso sulla capacità lavorativa, non è in relazione causale adeguata con l'infortunio. I disturbi alla colonna vertebrale cervicale non sono da mettere in relazione causale naturale con l'infortunio. Eventuali prestazioni per tali affezioni sono da richiedere ai competenti assicuratori malattia e invalidità" (doc. 233).
A seguito dell’opposizione cautelativa interposta l'8 settembre 2016 dall'__________, __________, e completata il 20 febbraio 2017 dall'avv. __________, per conto dell’assicurato (doc. 239, 240 e 269), focalizzata sulle problematiche del piede e della spalla dell'assicurato, l’CO 1 in data 24 febbraio 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 272).
1.9. Con tempestivo ricorso del 3 aprile 2017 RI 1, ha postulato, implicitamente, l’annullamento della decisione impugnata, contestando gli esiti a cui era pervenuto l'CO 1 nella determinazione avversata (doc. I). In particolare, l'insorgente ha osservato di "non essere d'accordo con gli accertamenti medici eseguiti dalla CO 1 che mi hanno riconosciuto abile nella misura massima possibile", riservandosi nel contempo di produrre della documentazione medica (doc. I).
1.10. Nella risposta del 2 maggio 2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III/1-2).
1.11. In data 4 maggio 2017 il TCA ha intimato a RI 1 la risposta di causa, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
Entro il termine di giacenza RI 1 non ha ritirato la raccomandata, che è ritornata al TCA. Il 15 maggio 2017 il TCA ha quindi inviato per posta A a RI 1 i doc. III/1-2 e IV.
A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato. Non è invece oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, il riconoscimento di un’IMI del 20%. Preliminarmente il TCA è tenuto ad esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai "disturbi alla colonna cervicale", ai "dolori neuropatici al piede destro" come pure ai "disturbi psichici" di cui è affetto il ricorrente, oppure no.
2.2. Disturbi neuropatici al piede destro: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 6 novembre 2012? Disturbi alla colonna cervicale: causalità naturale e adeguata con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006? Disturbi psichici: causalità naturale e adeguata con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006?
2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.3. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
2.2.4. In concreto, con la decisione su opposizione impugnata l'assicuratore resistente, per quanto concerne il piede destro (che presenta una problematica in parte meccanica ed in parte neuropatica), conferma sostanzialmente la piena capacità lavorativa dal 1° febbraio 2015 stabilita nella decisione dell'11 agosto 2016 e, quindi, che non esiste diritto a prestazioni di lunga durata (rendita e IMI), puntualizzando di aver "tenuto conto del fatto che l'assicurato presenta delle limitazioni in relazione con l'infortunio del 2012 avendo il medico di __________ indicato che l'assicurato può solo talvolta camminare su terreni sconnessi e solo di rado salire sulle scale a pioli avallando pertanto le dichiarazioni fatte durante la visita di chiusura" (cfr. decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 a pag. 5), sostenendo implicitamente che considera le limitazioni meccaniche derivanti dall'infortunio mentre la "neuropatia al piede destro" denunciata dal ricorrente esula da qualsivoglia componente infortunistica e, dal canto loro, i "disturbi alla colonna cervicale" di cui è affetto il ricorrente sono prevalentemente dovuti a un danno alla salute che non hanno nulla a che fare con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006 rispettivamente i "disturbi psichici", pur essendo in causalità naturale prevalentemente con l'infortunio del 16 luglio 2006, non hanno ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e non sono in causalità adeguata con gli infortuni subiti dall'assicurato, sulla base della visita medica __________ di chiusura del 7 gennaio 2016, eseguita dal dr. med. __________ specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, dell'apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 e dell'annotazione del 24 maggio 2016 dello stesso specialista come pure alla visita medica __________ del 10 febbraio 2016, eseguita dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.
Da parte sua, il ricorrente fa sostanzialmente valere - in maniera invero alquanto generica - di non condividere le conclusioni a cui è giunta l'amministrazione (cfr. doc. I).
2.2.5. Persistenza dolori al piede destro di natura in parte meccanica ed in parte neuropatica: causalità naturale e adeguata con l'infortunio del 6 novembre 2012.
L'CO 1 ha riconosciuto la causalità naturale ed adeguata dei dolori di carattere meccanico al piede destro dell'assicurato e, di conseguenza, ai fini dell'esigibilità lavorativa, delle limitazioni funzionali che derivano da questo danno infortunistico.
Per quanto invece concerne i dolori di carattere neuropatico, il medico __________ ne ha riconosciuto la causalità naturale mentre l'CO 1 ne ha di fatto escluso quella adeguata.
A questo proposito, il TCA constata innanzitutto che il 17 ottobre 2014 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, dopo aver visitato il ricorrente, ha osservato quanto segue: "Il paziente descrive che all'incirca dall'estate avverte un dolore ora localizzato principalmente sull'avampiede plantare destro, sintomatologia abbastanza persistente che non gli permetterebbe d'appoggiare bene l'avampiede durante il cammino, in estate avrebbe avuto anche grosse difficoltà camminando su superfici calde. Sul dorso del piede invece persiste un’ipoestesia che non gli darebbe fastidio in modo particolare. Ricordo che l'ultima volta quando ho visitato il paziente nell'aprile 2014 i dolori sulla pianta del piede destro erano in pratica scomparsi. All'attuale stato neurologico vi è ancora un'ipoestesia nel territorio d'innervazione del nervo peroneo superficiale destro con all'esame ENG valori ulteriormente migliorati anche se non ancora del tutto normalizzati, parametri ENG del nervo tibiale motorio e sensitivo sempre nella norma. Clinicamente vi è anche un netto dolore alla palpazione profonda nel primo spazio intermetatarsale destro, nel forte sospetto di una metatarsalgia di Morton responsabile dei dolori attuali ho effettuato un'infiltrazione locale con Lidocaina® con la scomparsa praticamente istantanea dei dolori accusati in questa sede" (doc. 110 inf. no. __________). Il 20 agosto 2015 l'assicurato si è sottoposto ad una scintigrafia ossea trifasica, che non ha evidenziato segni di flogosi (doc. 133 inf. no. __________). Su richiesta del dr. med. , specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell' di __________, il 6 novembre 2015 l'insorgente si è sottoposto ad una MRI alla ricerca di una componente neurologica intermetatarsale tipo nevralgia neuroma di Morton (doc. 144 inf. no. __________). Il 20 novembre 2015 il precitato specialista ha rilevato che le conclusioni della precitata MRI "non ha mostrato neuromi di Morton. Le alterazioni del piccolo sesamoide al II metatarsale rimane una variante, e non è correlabile con i disturbi manifestati dal paziente" (doc. 143 inf. no. __________). L'8 aprile 2016 l'assicurato è stato nuovamente visitato dal dr. med. __________, il quale ha osservato quanto segue: "Ricordo brevemente di aver visto il paziente già tra il 2012 e il 2014, l'ultima volta il 15.10 2014 in stato dopo trauma da schiacciamento del piede destro con dal lato neurologico segni di una neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo destro. Nell'ottobre 2014, oltre un'ipoestesia del territorio d'innervazione del nervo peroneo superficiale destro, presenza anche di un dolore netto alla palpazione profonda del I° spazio intermetatarsale destro, con un forte sospetto di una metatarsalgia di Morton, avevo poi effettuato un'infiltrazione con Lidocaina localmente, il paziente descrive che in seguito avrebbe avuto un netto beneficio dei dolori locali per un tre mesi circa. Poi la sintomatologia sarebbe ricomparsa. In pratica ora descrive da una parta un dolore comunque localizzato piuttosto sulla parte centrale, metatarsale del piede destro a livello della pianta del piede, sintomatologia che si accentua durante il cammino, migliora a riposo, più che altro si tratterebbe di un fastidio comunque onnipresente. La problematica sul dorso del piede sinistro sarebbe minore, avverte ancora un bruciore locale, sintomatologia migliorata sotto la terapia con Lyrica 150 mg 1-0-1. Senza di esso vi sarebbe un aumento dei sintomi locali con anche un netto fastidio per esempio al tocco leggero con il lenzuolo. Il paziente sarebbe nel frattempo stato visitato anche dal Dr. med. __________, ortopedico di , che non avrebbe visto indicazioni chirurgiche. È stata effettuata nel novembre 2015 anche una MRI del piede destro presso l' di __________, esame che non ha evidenziato un neuroma di Morton (…). All'attuale stato neurologico vi è sempre un dolore abbastanza netto alla palpazione profonde nel I° spazio intermetatarsale destro, persiste una lieve ipoestesia sul dorso del piede destro, senza più iperestesia o allodinia come in passato. All'esame ENG il nervo peroneo superficiale destro si presenta lievemente migliorato rispetto il 2014, vi è comunque tuttora un'ampiezza bassa del potenziale sensitivo e una velocità di conduzione sensitiva lievemente ridotta. Il dolore descritto dal paziente come dolore principale, è però difficilmente spiegabile con la neuropatia residuale del nervo peroneo superficiale destro, la sintomatologia ad esse legata appare molto limitata, probabilmente anche grazie al trattamento in atto con il Lyrica che continuerei. A mio avviso tenendo appunto conto della localizzazione del dolore principale attuale all'interspazio metatarsale e anche del referto della MRI del piede destro, consiglierei una visita ortopedica da un ortopedico specializzato per la problematica del piede come per esempio il Dr. med. __________ " (doc. 158 inf. no. __________). Il 26 aprile 2016 l'insorgente è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia della Clinica __________, che - dopo aver posto la problematica di "metatarsalgia I-V su brevità tendine di Achille a destra", la diagnosi di "neuropatia del n. peroneo superficiale a destra" e la anamnesi del ricorrente - ha proceduto all'esame obiettivo dell'arto inferiore sinistro, ha osservato che, sulla base della RX del piede destro in carico eseguita in medesima data presso la Clinica __________, non vi era nulla da segnalare, ed ha suggerito l'inizio immediato dello stretching del polpaccio e l'uso di plantari per lo scarico delle teste metatarsali I-V (doc. 162 inf. no. __________). Il 27 giugno 2016 il medesimo specialista ha eseguito un esame obiettivo all'arto inferiore destro dell'assicurato sovrapponibile al precedente, suggerendo al ricorrente di usare i plantari prescritti e di intensificare lo stretching del polpaccio (doc. 167 inf. no. __________).
Stante quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la problematica neuropatica al piede destro di cui soffre l'assicurato non correla con un danno infortunistico oggettivabile.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Val qui la pena di puntualizzare altresì che i disturbi neuropatici di cui soffre RI 1, sono stati approfonditamente indagati, da tutti i profili possibili. Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.
In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (cfr. consid. 2.2.3), occorre quindi effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.2.2, un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Il TCA esamina quindi l'adeguatezza del legame causale, procedendo innanzitutto alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Nel caso concreto, il __________ 2012, durante il riordino del materiale sul piazzale del deposito di __________, verso le ore 15.00, l'operatore del sollevatore stava procedendo frontalmente sottosterzo e improvvisamente, sentendo i lamenti dell'assicurato, ha interrotto immediatamente la manovra costatando il ferimento del suo piede destro; in tale occasione l'insorgente, che stava lavorando con le scarpe antinfortunistiche, ha riportato un trauma da schiacciamento senza fratture ma sviluppando dei dolori di carattere neuropatico (cfr. doc. 1, 17 e 55, inf. no. __________).
Dalle tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene contestata dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro fondarsi sulla descrizione suesposta.
Tenuto conto della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurato può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di media gravità all'interno della categoria intermedia.
Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla giurisprudenza cantonale e federale.
A mero titolo di paragone, si segnala infatti che questa Corte ha proceduto ad un’identica classificazione nella sentenza 35.2005.94 del 24 aprile 2006, concernente il caso di un assicurato, di professione macchinista operaio di linea per la __________ di __________, al quale è rimasto schiacciato il piede sinistro da un carrello messo improvvisamente in funzione da un collega.
Analoga classificazione è stata riconosciuta anche dall’Alta Corte in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa A., U 18/01, riguardante un sinistro in cui un assicurato si era fatto schiacciare il piede destro da un rullo compressore e, in seguito, era caduto nel catrame bollente.
In siffatte circostanze, il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.2.2. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.2.2). In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
L'incidente non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Del resto, nemmeno nella suevocata pronunzia del 19 ottobre 2001, riguardante un operaio caduto nel catrame bollente (cfr. consid. 4b/bb: "Bien que relativement impressionnant, l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement dramatique"), il TFA ha riconosciuto la realizzazione del criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio.
Nell’infortunio del 6 novembre 2012, l’assicurato non ha riportato alcuna frattura mentre, nel prosieguo, egli ha sviluppato una problematica neuropatica del piede destro, risultata priva di sostrato organico oggettivabile.
Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può quindi parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Infatti, l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici (antalgici) e si è sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo diagnostico, il tutto eseguito su base ambulatoriale. Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Il TF ha del resto ritenuto in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia) che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisando che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4). Secondo la giurisprudenza federale neppure un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). In queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio della persistenza di dolori somatici e quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio in senso stretto - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Ne consegue che i disturbi neurologici denunciati dall'insorgente non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame. In siffatte condizioni, si deve quindi negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla componente neurologica del piede destro che, per i motivi poc’anzi detti, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.
2.2.6. Disturbi psichici: causalità naturale e adeguata con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006?
Per quanto concerne i "disturbi psichici" il medico di __________ ha riconosciuto la causalità naturale, prevalentemente con l'infortunio del 16 luglio 2006, puntualizzando comunque che non hanno ripercussioni sulla sua capacità lavorativa (cfr. visita medica __________ del 10 febbraio 2016, eseguita dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia: doc. 220 inf. no. __________).
LCO 1, pur rilevando che i "disturbi psichici" di cui soffre l'assicurato non hanno ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, ne ha comunque escluso la causalità adeguata.
Per quanto concerne i "disturbi psichici", val qui la pena di osservare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7).
Dalle tavole processuali si evince che RI 1 il 16 luglio 2006, mentre stava lavorando presso il __________ di __________, ha sbattuto la spalla destra contro una barra di ferro, riportando unicamente dei dolori persistenti (cfr. doc. 10; inf. no. __________). Nel caso di specie, secondo il TCA
Per i motivi già esposti al considerando 2.2.5, si giunge a medesima conclusione, anche per l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre l'assicurato per l'infortunio del 6 novembre 2012.
La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla componente psichica che, per i motivi poc’anzi detti, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.
2.2.7. Disturbi alla colonna cervicale: causalità naturale con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006.
Il medico __________ ha escluso l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra i dolori alla colonna cervicale di cui soffre l'assicurato e gli infortuni di cui è rimasto vittima nel 2006 e nel 2012 (cfr. visita medica __________ del 7 gennaio 2016, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore: doc. 188 inf. no. __________). Già durante la fase amministrativa, la natura non infortunistica di tale danno alla salute non è mai stata contestata né dall'assicurato né dal suo patrocinatore. Considerato pure che agli atti non figura alcuna documentazione medica atta a sovvertire la conclusione a cui è giunto il medico di __________, l'assicuratore resistente ha correttamente valutato la fattispecie facendo astrazione anche da questa componente che, per i motivi poc’anzi detti, non era di sua pertinenza.
2.2.8. La seconda fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dai disturbi neuropatici al piede destro, dai dolori alla colonna cervicale e dai disturbi psichici che, per i motivi poc’anzi detti, non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente.
2.3. Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate al 1° luglio 2016?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________ (doc. 188), l' 11 gennaio 2016 l’Istituto assicuratore ha comunicato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° marzo 2016, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari terapie non avrebbero consentito di ottenere sensibili miglioramenti (doc. 191). Il 1° marzo 2016 l'CO 1 ha deciso di ripristinare le indennità giornaliere e le spese di cura, rinviando la chiusura del caso, in quanto l'assicurato aveva deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla spalla (doc. 213). Dopo aver preso atto che il 3 maggio 2016 il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, del __________ di __________, aveva ritenuto indicato non procedere all'operazione dell'assicurato e gli aveva consigliato di accettare le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico alla spalla (doc. 223) ed aver sottoposto nuovamente la pratica al medico di __________, dr. med. __________, che nell'annotazione del 24 maggio 2016 aveva osservato che non era intercorso nessun cambiamento rispetto alla visita medica __________ di chiusura del 7 gennaio 2016, motivo per il quale si poteva procedere alla chiusura della pratica senza dover effettuare una nuova visita, il 2 giugno 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione a decorrere dal 1° luglio 2016 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, a decorrere dalla medesima data, veniva considerato abile nella misura massima possibile (doc. 227).
Dovendo fare astrazione dai disturbi neuropatici al piede destro, dai dolori alla colonna cervicale e dai disturbi psichici per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.8), il TCA osserva di non aver motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, dalla documentazione agli atti emerge che il 9 maggio 2016 il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, del __________ di __________, ha ritenuto indicato non procedere all'operazione dell'assicurato e gli ha consigliato di accettare le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico alla spalla (doc. 223). Ora, stante quanto precede, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° luglio 2016, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.
Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Nel caso di specie, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore nonché esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario dell'CO 1, nel proprio apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 (doc. 188; confermato nell'annotazione del 24 maggio 2016: doc. 224), giusta il quale: "(…) L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino a livello dei fianchi. Molto spesso può sollevare pesi fino a 10 kg fino a livello dei fianchi. Talvolta pesi fino a 25 kg ma mai più superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto fino a 5 kg ma mai pesi superiori ai 5 kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso può fare lavori di media entità. Di rado lavori pesanti ma mai lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori con rotazione della mano. Di rado può fare lavori sopra la testa. Molto spesso può fare lavori con rotazione del busto. Molto spesso può fare lavori con rotazione del busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti così come quella in piedi e inclinata in avanti. Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e la posizione con ginocchia in flessione. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi. Molto spesso può camminare per tragitti anche lunghi. Talvolta su terreni sconnessi. Spesso può salire e scendere le scale. Di rado può salire e scendere le scale con pioli. L'uso di entrambe le mani possibile. (…)".
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia nell'apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 (doc. 188; confermato nell'annotazione del 24 maggio 2016: doc. 224), con decisione dell'11 agosto 2016 l’Istituto assicuratore, dopo aver puntualizzato che per l'infortunio al piede destro del 6 novembre 2012 non sussisteva diritto a prestazioni di lunga durata (visto che il medico di __________ aveva confermato la piena capacità lavorativa del 1° febbraio 2015 e nessun diritto all'IMI; inf. no. __________), per quanto concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla destra (inf. no. __________), ha negato all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo, ritenuto un reddito "da valido" identico a quello "da invalido" e pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1 2012, ramo 41-43, livello 3, uomini, aggiornato al 2016) (doc. 233). Con decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 l’CO 1, ribadendo che il rifiuto di accordare all'assicurato una rendita di invalidità meritava conferma visto che l'assicurato non subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi infortunistici (doc. 272).
2.4.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4.5. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i doc. 85, 88, 94, 95, 104, 114, 121, 127, 129, 131, 136, 140, 153, 162, 169, 175, 223, 251, 257, 260, 266 e 275 inf. no. __________; doc. 11, 13, 38, 39, 41, 55, 61, 79, 87, 92, 110, 125, 133, 141, 143, 144158, 162, 167 e 174 inf. no. __________), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, medico fiduciario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.4.4) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ove l'insorgente si è limitato ad osservare di "non essere d'accordo con gli accertamenti medici eseguiti dalla CO 1 che mi hanno riconosciuto abile nella misura massima possibile", riservandosi di produrre della documentazione medica e - nonostante l'assegnazione alle parti il 4 maggio 2017 di un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova - a tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento da parte di RI 1.
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
In conclusione, tenuto conto del diploma tecnico edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di una scuola superiore specializzata di tecnica SSST, di cui è in possesso il ricorrente, richiamato inoltre l'obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.). Di norma, in tali attività predomina infatti l'aspetto della conduzione, della sorveglianza anziché quello dell'esecuzione pratica di opere edili. Chi ricopre tali ruoli può facilmente evitare di compiere sforzi fisici, mansioni espletate da altri lavoratori edili, principalmente dai manovali. A questo proposito, non può neppure essere ignorata la giurisprudenza del TFA, secondo la quale occorre tener presente il fatto che, nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; 1989 p. 315s.; STFA 23.5.1995 in re G.;STFA 31.7.1996 in re S. C. INSAI).
Questo Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente quelle indicate nell'apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________; doc. 188) non gli impedirebbero, su di un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.).
A questo proposito giova ricordare che questo Tribunale, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ha difatti già avuto occasione di ritenere che un capo-muratore - che doveva astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg - non era impedito, su di un mercato equilibrato del lavoro, nello svolgere la propria attività abituale in misura normale (STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998).
Tanto più che l'assicurato ha svolto dal mese di aprile 2011 fino alla fine del mese di ottobre 2012 l'attività di "disponente" per tutto il cantiere __________ (ovvero un lavoro di responsabilità ove predominava l'aspetto della conduzione e della sorveglianza: cfr. doc. 164, pag. 1) mentre, al momento in cui è stata emessa la decisione dell'11 agosto 2016, lavorava al 50% quale "responsabile tecnico" presso la __________ di __________ dal 1° giugno 2016, percependo un salario di fr. 42'000.- (doc. 231) e, dalla decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, emerge che in quel momento RI 1 lavorava al 100% quale "assistente tecnico" presso la __________ di __________ dal 1° settembre 2016, percependo un salario di fr. 84'500.- (doc. 272, p.to 5 a pag. 6).
2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2016.
2.6. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1 nel 2016 (data di decorrenza della rendita - stabilizzazione dello stato di salute il 1° luglio 2016: cfr. consid. 2.3.2), avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 90'144.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente a causa di motivi congiunturali (segnatamente: chiusura del __________, doc. 164), conformemente alla giurisprudenza (STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015).
Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 3 (essendo l'assicurato in possesso di un diploma tecnico edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di una scuola superiore specializzata di tecnica SSST: cfr. doc. 164, pag. 3), uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016 (doc. 233) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti).
2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.7.1. Dalle tavole processuali risulta che l'CO 1 ha determinato in fr. 90'144.- il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1 2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 3 (essendo l'assicurato in possesso di un diploma tecnico edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di una scuola superiore specializzata di tecnica SSST: cfr. doc. 164, pag. 3), uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016, senza operare alcuna deduzione sociale (doc. 233).
Anche questo importo, non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte, alla luce di quanto già esposto al consid. 2.4.5.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’istituto assicuratore non ha operato alcuna decurtazione sul reddito statistico da invalido. Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, non operando alcuna decurtazione, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 90'144.-.
In siffatte condizioni, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA. Infatti, accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nello svolgimento di un lavoro complesso nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.) è giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.
Da notare che, quand'anche si volesse ritenere quale "salario da invalido" il precitato importo di fr. 84'500.- effettivamente percepito per un'attività complessa nel ramo dell'edilizia ("assistente tecnico") a tempo pieno dall'assicurato a decorrere dal 1° settembre 2016, indicato nella decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 (doc. 272, p.to 5 a pag. 6), quest'ultimo non ne trarrebbe alcun beneficio. Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 84'500.- annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. 90'144.- annui (cfr. consid. 2.6.) - sarebbe del 6,26% arrotondato al 6%, secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi non pensionabile.
2.8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti