Raccomandata

Incarto n. 35.2017.141

cr

Lugano 9 luglio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 9 aprile 2015 RI 1, nato nel 1966, di professione fabbro presso la ditta __________, scendendo le scale è caduto, riportando una frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro.

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In data 2 agosto 2017, ritenendo sulla base della visita medica __________ di chiusura lo stato di salute ormai stabilizzato, l’assicuratore LAINF ha posto termine alle prestazioni di breve durata a partire dal 31 agosto 2017 (doc. 206).

1.3. Con decisione formale del 29 agosto 2017, l’assicuratore infortuni ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità alla luce di una perdita di guadagno del 4%, attribuendogli, per contro, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 210).

1.4. Con opposizione del 19 settembre 2017 (doc. 218), poi completata il 17 ottobre 2017, l’__________, allora rappresentante dell’assicurato, ha chiesto che a RI 1 venga attribuita una rendita di invalidità del 50% – ritenuto che l’interessato risulta abile al lavoro solo nella misura del 50% secondo quanto attestato dal dr. __________ – e che l’entità dell’IMI a lui riconosciuta (del 15%) venga portata al 30% - visto che il medico __________ dell’amministrazione non avrebbe tenuto conto di una certa instabilità a livello dell’arto infortunato (doc. 227).

1.5. Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2017, l’CO 1 - dopo avere ribadito che, come valutato dal proprio medico __________, l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa nello svolgimento di attività adatte alle proprie limitazioni funzionali - ha confermato, da una parte, che dal raffronto dei redditi non emerge una perdita di guadagno tale da consentire di attribuire a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità e, dall’altra, l’entità dell’IMI attribuita all’interessato sulla base della valutazione del dr. __________ (cfr. doc. A).

1.6. Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2017 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la retrocessione degli atti alla CO 1 per complemento istruttorio (doc. I).

In sostanza, il ricorrente ha contestato di potere essere considerato, come fatto dall’amministrazione, pienamente abile al lavoro in attività adatte, rilevando come tale valutazione appaia in contrasto con il parere del dr. __________, il quale ha attestato un’abilità lavorativa solo del 50%.

L’assicurato ha pure criticato il raffronto dei redditi operato dall’Istituto assicuratore, ritenendo che il reddito da invalido preso in considerazione dall’Istituto assicuratore vada dimezzato per tenere conto della capacità lavorativa residua del 50% attestata dal dr. __________, per un importo pari a fr. 26'466, i quali, paragonati al reddito da valido, portano ad un grado di invalidità del 52%.

Infine, l’assicurato ha contestato l’entità dell’IMI attribuitagli dall’assicuratore LAINF, a suo avviso inferiore rispetto all’entità delle menomazioni riportate a seguito dell’infortunio assicurato, chiedendo che venga innalzata dal 15% al 30% (doc. I).

1.7. Con risposta del 9 gennaio 2018, l’CO 1 ha nuovamente confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata, con la quale ha, da un canto, rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità e, dall’altro, ha attribuito un’IMI del 15% (cfr. doc. III).

1.8. In data 27 febbraio 2018, il ricorrente ha trasmesso al TCA una valutazione medica del dr. __________, chiedendo nuovamente, in via principale, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e, in via subordinata, l’attribuzione di una rendita di invalidità del 52% (tenendo conto di una capacità lavorativa residua del 50%, così come da referto del dr. __________) o perlomeno del 23% (considerando una capacità lavorativa residua dell’80%, come attestato dal dr. __________), oltre ad un’IMI del 30% (doc. VII + F).

1.9. Con osservazioni del 29 marzo 2018, l’assicuratore LAINF - dopo avere interpellato il proprio servizio medico a proposito del referto medico prodotto in corso di causa dal ricorrente e preso atto delle motivate considerazioni espresse al riguardo dal dr. __________ (cfr. doc. XI/1) - ha ribadito la correttezza della propria decisione su opposizione, confermando che in un’attività adatta, rispettosa delle sue limitazioni funzionali, l’assicurato risulta pienamente abile al lavoro (doc. XI).

1.10. Con scritto del 23 maggio 2018, il ricorrente ha ancora una volta contestato di possedere una piena capacità lavorativa in attività adatte, così come del resto confermato dal dr. __________ in data 30 aprile 2018 (doc. XV + G).

Queste considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XVI), per conoscenza.

in diritto

2.1. L'oggetto della lite è circoscritto al diritto o meno per l’assicurato di beneficiare di una rendita d'invalidità, rispettivamente all’entità dell’IMI spettante all’insorgente, a dipendenza dell’infortunio assicurato.

Diritto ad una rendita di invalidità?

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una rendita di invalidità facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio medico __________ a margine della visita di chiusura del 22 giugno 2017 (cfr. doc. 193).

In quell’occasione, dopo aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“da ulteriori provvedimenti medici non ci si può attendere un netto e sostanziale miglioramento. Si può quindi sostenere che il caso risulta stabilizzato.”), il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha ritenuto l’assicurato abile nella misura massima possibile, descrivendo così l’esigibilità lavorativa:

" (…) L’esigibilità viene redatta in presenza dell’assicurato e con suo pieno accordo.

L’assicurato può sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg molto spesso. Molto spesso può sollevare pesi anche fino a 10 kg. Di rado pesi fino a 25 kg ma mai superiori a 25 kg.

Molto spesso può sollevare pesi anche superiori a 5 kg e oltre all’altezza del petto.

Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione e lavori medi. Non può mai fare lavori pesanti e molto pesanti.

Molto spesso può effettuare lavori che comportano la

rotazione della mano.

Lavori sopra la testa. Lavori che comportano la rotazione del busto e mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti. Talvolta può mantenere la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Di rado la posizione inginocchiata ma mai la posizione con ginocchia in flessione.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta. Spesso la posizione in piedi. Molto spesso la posizione a scelta. Molto spesso può spostarsi per tragitti anche superiori a 50 m, talvolta su tragitti lunghi. Di rado può spostarsi su terreni sconnessi.

Di rado può salire e scendere le scale e di rado può salire e scendere le scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio.” (Doc. 193, pag. 4)

L’assicurato ha contestato di potere essere considerato pienamente abile al lavoro, come ritenuto dall’amministrazione, trasmettendo, a sostegno della propria tesi, un referto medico stilato in data 10 ottobre 2017 dal dr. __________, Viceprimario di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, attestante un’inabilità lavorativa del 50%.

In tale referto il dr. Regusci, poste le diagnosi di “1. Frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro, Sanders III B trattata mediante artroscopia talocalcaneare, riduzione aperta e osteosintesi con placca LCP calcagno sin il 21.04.2015; 2. AMO placca e viti calcagno sin (15.12.2015) per infezione della ferita al malleolo laterale, rieducazione nella deambulazione”, ha osservato:

" (…)

Valutazione:

Non tornerò sull’anamnesi del paziente summenzionato che è ben conosciuta a tutti, bisogna tenere conto che il paziente ha ancora delle Séquelle importanti con artrosi precoce dell’articolazione talo tarsica decalcaneo talare che impedisce un’attività lavorativa pesante come quella effettuata dal paziente (fabbro).

La situazione fino adesso è andata molto bene con un 50% in cui il datore di lavoro permette un’attività amministrativa congiunta ad una minima attività lavorativa con poco sforzo con ottimo risultato.

Abbiamo tentato più volte con il paziente di aumentare l’attività lavorativa rendendola più pesante, visto che il lavoro di fabbro comporta un carico continuo sugli arti, in particolar modo su terreni sconnessi, scale e quant’altro, ciò non è stato possibile per ulteriori 4h.

Vista la situazione clinica chiara di artrosi precoce e limitazioni della mobilità e soprattutto tenuto conto del lavoro effettuato dal paziente, sostengo che vi dovrebbe essere un’invalidità al 50% e l’altro 50% sarà compensato dall’attività lavorativa che il datore accetta per questo paziente.

Conclusione:

Vi chiedo di rivedere la vostra posizione e in modo tale da venire incontro a un paziente che vuole lavorare ma che la situazione clinica e post-traumatica non permette di farla al 100%, dunque vi chiedo di rivalutare un’invalidità al 50%.” (Doc. 222)

L’amministrazione ha sottoposto tale referto al vaglio del dr. __________, il quale, con apprezzamento medico del 19 ottobre 2017, ha ritenuto che il rapporto del dr. __________ del 10 ottobre 2017 non apporti alcun elemento clinico nuovo che possa modificare la propria precedente valutazione dell’esigibilità.

Per tali ragioni, il dr. __________ ritiene che RI 1 “possa lavorare al 100% con rendimento pieno e senza pause supplementari considerate le limitazioni espresse nell’esigibilità da me redatta in occasione della visita di chiusura del 22 giugno 2017.” (doc. 231).

2.5. In sede ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente contestato di potere lavorare al 100% in attività adeguate, come valutato dal dr. __________, rilevando nuovamente che il dr. __________ ha chiaramente attestato un’abilità lavorativa unicamente del 50% (doc. I).

A comprova delle proprie allegazioni, RI 1 ha, poi, in corso di causa, trasmesso un referto, datato 27 febbraio 2018, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, attestante una capacità lavorativa al massimo dell’80% nello svolgimento di attività leggere adeguate, per tenere conto della necessità per l’interessato di usufruire di frequenti pause e di alternare la posizione seduta/in piedi.

Il dr. __________ ha, infatti, osservato che:

" (…) In conclusione ho quindi spiegato al paziente che tenuto conto della gravità della situazione pre-operatoria, l’attuale situazione raggiunta era relativamente favorevole. Si potrebbe considerare l’esecuzione di una artrodesi sottotalare ma data la giovane età del paziente credo che convenga aspettare un futuro scompenso per ritardare una conseguente evoluzione di artrosi alle articolazioni del tarso.

Da un punto di vista della capacità lavorativa sono del parere che contrariamente a quanto deciso dalla CO 1 il paziente attualmente non è abile in misura completa nemmeno in lavori leggeri quali magazziniere oppure l’operaio di fabbrica. Infatti anche in tali mansioni potrebbe, a mio avviso, lavorare al massimo all’80% in quanto necessiterebbe di frequenti pause e dovrebbe poter alternare la posizione seduta e in piedi. Salire ripetutamente le scale non gli è possibile e nemmeno trasportare dei carichi. (…).” (Doc. F)

Al riguardo, con apprezzamento ortopedico del 29 marzo 2018, il dr. __________ della __________ di __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha confermato la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________, considerando che quanto attestato dal dr. __________ non apporti elementi medici in grado di smentirla.

In particolare, il dr. __________ ha ritenuto che, visti i disturbi presentati dall’interessato, non sia giustificabile, nello svolgimento di attività adatte, un rendimento ridotto per tenere conto di pause supplementari.

Egli ha così motivato la propria valutazione:

" (…) Per quanto riguarda l'esigibilità, con un paziente non presentando dolore invalidante di tipo neuropatico ma soltanto dei ben spiegabili dolori di tipo nocicettivo in rapporto con la ipomobilità e l'artrosi nell'articolazione talo-calcaneare, non vedo per quale motivo sarebbe da considerare in un'attività adatta una perdita di rendimento per pause complementari, essendo chiaro che dei cambiamenti di posizione tra quella seduta o in piedi possono giustificarsi ma non dovrebbero necessitare pause complementari. Lo stato di salute appare poi in base alle informazioni della cartella compatibile non soltanto con un'attività statica in posizione prevalentemente seduta, ma anche con un'attività richiedendo degli spostamenti corti o anche il portamento o lo spostamento di carichi di peso moderato. Si ricorderà in merito che il signor RI 1 ha comunque ripreso la sua attività e che pure se sono stati fatti degli adattamenti, egli è stato in grado finora di lavorare al 50% in una attività svolta principalmente in piedi e necessitando degli spostamenti. Di conseguenza, in un'attività rispettando in modo un po' più stretto il profilo d'esigibilità e in particolar modo in un'attività principalmente in posizione seduta, non vedo motivi per giustificare la perdita di rendimento considerata dal Prof. __________.

(…).

Conclusioni

Il rapporto medico da parte del Prof. __________ in data 27 dicembre 2017 non porta elementi medici non noti in precedenza. Questo rapporto corrisponde quindi per una stessa situazione medica

ad una valutazione diversa in merito all'esigibilità lavorativa rispetto a quella del medico __________.

Nell’assenza di disturbi dolorosi invalidanti fuori carico e nella presenza di disturbi dolorosi comunque moderati in carico, poiché compatibili ora con un'attività svolta in piedi più ore al giorno, una

diminuzione della capacità oraria o del rendimento in un'attività adatta conformemente all'esigibilità definita dal medico __________ non appare giustificata.” (Doc. XI/1)

L’assicurato ha contestato tale apprezzamento del dr. __________, trasmettendo al TCA la seguente presa di posizione del dr. __________, datata 30 aprile 2018:

" Egregio signor RI 1,

ho letto con attenzione il rapporto della RA 1 nonché il rapporto del dr. __________. Rimango sulle mie posizioni. In particolar modo non condivido l’interpretazione del dr. __________ e dell’avvocato, in particolar modo dove affermano che, dato che il paziente ha potuto lavorare al 50% sino ad ora, ora potrebbe lavorare al 100% stando seduto.” (Doc. G)

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________, specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica – dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6.) – possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal dr. __________.

Tale non può, infatti, essere considerato il referto del dr. __________, prodotto dal ricorrente in corso di causa, il quale, come spiegato in maniera motivata e convincente dal dr. __________, non avendo apportato elementi clinici non presi in considerazione in precedenza, ma avendo solo quantificato in maniera differente il grado di capacità lavorativa nello svolgimento di attività leggere come “magazziniere e operaio di fabbrica” - da fissare all’80% per tenere conto della necessità di usufruire di frequenti pause e di alternare la posizione seduta e in piedi (cfr. doc. F) - deve essere interpretato come una diversa opinione rispetto a quanto già valutato dal medico __________ dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. XI/1).

Il dr. __________, difatti, con argomentazioni a parere di questo Tribunale del tutto convincenti, ha illustrato le ragioni per le quali nel caso dell’assicurato “non presentando dolore invalidante di tipo neuropatico ma soltanto dei ben spiegabili dolori di tipo nocicettivo in rapporto con la ipomobilità e l'artrosi

nell'articolazione talo-calcaneare, non vedo per quale motivo sarebbe da considerare in un'attività adatta una perdita di rendimento per pause complementari, essendo chiaro che dei cambiamenti di posizione tra quella seduta o in piedi possono giustificarsi ma non dovrebbero necessitare pause complementari” (cfr. doc. X/1).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da queste considerazioni del dr. __________, le quali, del resto, sono state criticate dal dr. __________ in data 30 aprile 2018 in maniera del tutto generica (cfr. doc. G, in cui lo specialista ha indicato di non condividere l’interpretazione del medico della Divisione medica dell’assicuratore LAINF), senza tuttavia apportare elementi oggettivi in grado di smentire l’apprezzamento con il quale il dr. __________ ha confermato la valutazione fornita dal dr. __________.

Neppure di rilievo può apparire la circostanza, sollevata dal ricorrente, che la percentuale del 50% di abilità lavorativa attestata dal dr. __________ “assume un’importanza fondamentale per via del fatto che il sottoscritto, con grande volontà, è riuscito a reperire un’attività lavorativa al 50% in Italia. Le limitazioni di cui soffro (dolori, bloccaggio e instabilità del piede sinistro) non mi permettono di lavorare in misura maggiore, neppure in un’attività dove possa stare 8 ore seduto, in quanto il piede, dopo poche ore, si gonfia notevolmente causandomi forti dolori” (cfr. doc. VII).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che, per stessa constatazione del dr. __________, l’attività attualmente svolta dall’interessato non appare perfettamente rispettosa delle sue limitazioni funzionali.

Il dr. __________, infatti, nel referto del 10 ottobre 2017, ha affermato che “la situazione fino adesso è andata molto bene con un 50% in cui il datore di lavoro permette un’attività amministrativa congiunta ad una minima attività lavorativa con poco sforzo con ottimo risultato. Abbiamo tentato più volte con il paziente di aumentare l’attività lavorativa rendendola più pesante, visto che il lavoro di fabbro comporta un carico continuo sugli arti, in particolar modo su terreni sconnessi, scale e quant’altro, ciò non è stato possibile per ulteriori 4h” (cfr. doc. 222, sottolineatura della redattrice).

Da tali affermazioni risulta chiaramente che l’assicurato non abbia potuto incrementare oltre l’attività al 50% da egli reperita e attualmente svolta in Italia a causa delle sue limitazioni funzionali.

Tale circostanza, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è tuttavia atta, a mente del TCA, a sconfessare la valutazione dei medici fiduciari dell’assicuratore LAINF, i quali hanno considerato l’interessato abile al lavoro al 100% in un’attività leggera adeguata, nella quale egli possa alternare la postura.

A tale proposito va, infatti, rilevato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l’obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434, I 5/68). Da essa possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb, I 11/00).

Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________, la quale, del resto, risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che non implicasse (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implicasse spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio sinistro.

Del resto, va anche segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento all’eventuale difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di fabbro).

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute infortunistico.

2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 54'627.30 (cfr. doc. 209 e doc. 232).

Questo dato – ottenuto sulla base delle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro dell’interessato (cfr. doc. 114) e peraltro non contestato dall’insorgente – può essere fatto proprio dal TCA.

2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Nella DTF 139 V 592 consid. 7, il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da invalido fondato sulle DPL.

A proposito della relazione tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.

In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln - Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006, p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (= Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen? Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).

L’Alta Corte ha ancora una volta ribadito, in una STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38, la necessità per l’INSAI di motivare le ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici salariali di cui alle RSS.

In quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un grado di invalidità del 7%).

Il Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.

2.10. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL, determinandolo in fr. 52'392.80 (cfr. doc. A).

Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione, ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).

Ora, come illustrato al considerando 2.7., questo ragionamento del ricorrente non può essere condiviso da parte del TCA, ritenuto che i medici fiduciari dell’assicuratore LAINF hanno confermato la piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Quanto alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL, questo Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38 riassunta al consid. 2.9.) nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino sufficientemente rappresentativi si basa sui dati statistici, producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del risultato desiderato.

Inoltre, non va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione empirica.

Ora, posto che, nel caso di specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente rappresentativi.

2.11. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'392.80 il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (cfr. doc. A).

È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio cassiere presso la ditta __________ di __________, operaio alla fabbricazione di trapani presso la ditta __________ di __________, raffilatore presso la ditta __________ di __________, preparatore di cioccolata presso la ditta __________ di __________ e, infine, l’addetto alla lavorazione di metalli preziosi presso la ditta __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2017, un reddito annuo pari a fr. 52'392.80 (doc. 232).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella allegata al doc. 232 si evince che sono 35 i posti di lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza al consid. 2.9., adempie il requisito di rappresentatività dei profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)

  • che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38'869.00 e a fr. 74'522.00 annui, e infine che quello medio è di fr. 51'849.00 annui.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 52'392.80 annui) è superiore dell’1.04% rispetto alla media dei salari medi (fr. 51'849.00).

In base alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF 8C_960/2012 del 23 gennaio 2013; 8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).

In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12% rispetto alla media dei salari medi).

Questo Tribunale ritiene che, dopo la correzione effettuata dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione, sostituendo le due DPL contestate con l’opposizione dall’allora rappresentante dell’interessato (cfr. doc. 227) con altre due che maggiormente si attagliano alla fattispecie (cfr. doc. A), i cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano adeguati, in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dr. __________: si tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere sia in posizione sedentaria (prevalentemente) che in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 232).

Pertanto – assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 52'392.80.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'392.80 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 54’627.30 annui (cfr. consid. 2.8.) - è del 4.09% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato dall’amministrazione.

La decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e va quindi confermata.

Entità della menomazione all’integrità.

2.12. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.13. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.14. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.15. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.16. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal dr. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di chiusura del 22 giugno 2017:

" 1. Reperti

L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli in stato dopo frattura pluriframmentaria calcaneare sinistra. Stato dopo osteosintesi.

Stato dopo infetto cutaneo. Stato dopo AMO. Persiste una limitazione funzionale e come riferisce il dott. med. Weber nel suo rapporto, la situazione corrisponde ad una artrodesi sottoastragalica.

  1. Valutazione del danno all’integrità

15%

  1. Motivazione

Un’artrosi sottoastragalica di grado medio viene indennizzata tra il 5% e il 15%, un’artrosi grave tra i 15% e i 30% ed una artrodesi viene indennizzata con il 15%.

In questo caso ritengo giustificato un indennizzo del 10% per quanto riguarda la funzionalità più un 5% per quanto riguarda la problematica neurologica con un totale di indennizzo del 15%.” (Doc. 194)

Chiamato ad esprimersi in merito all’opposizione con la quale l’interessato chiedeva la corresponsione di un’IMI del 30% - motivata da “un 30% per l’artrosi precoce (considerata grave per il peggioramento che potrebbe avere nel corso degli anni), un 30% per l’associazione ad una instabilità e il 10% per la funzionalità associata alla problematica neurologica, riteniamo che il 30% di IMI richiesto in sede di opposizione possa senz’altro essere confermato” (cfr. doc. 227) - il dr. __________, con apprezzamento medico del 19 ottobre 2017, ha ribadito la propria precedente valutazione, sottolineando come “una valutazione della IMI del 30% corrisponde alla figura 10 della tabella 4.3 IMI, cioè all’amputazione completa del piede, cosa che assolutamente non è paragonabile allo stato attuale clinico del paziente. Ritengo peraltro più corretta una valutazione del 15% che corrisponde ad un’artrodesi sottoastragalica” (doc. 231).

Con la propria impugnativa, l’assicurato ha nuovamente preteso la corresponsione di un’IMI del 30%, giustificata dal fatto che egli soffre “di una artrosi precoce che potrebbe peggiorare notevolmente nel corso degli anni, l’articolazione è fortemente instabile e, in aggiunta, l’arto infortunato presenta delle limitazioni funzionali derivanti da problematiche neurologiche” (cfr. doc. I).

In corso di causa, il ricorrente ha prodotto un rapporto del dr. __________, il quale esprimendosi a proposito dell’IMI ha indicato che “concordo invece sull’attribuzione della rendita di menomazione dell’integrità del 15%” (cfr. doc. F, sottolineatura della redattrice).

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non può che fare propria la valutazione, ben motivata, posta dal dr. __________ e in merito alla quale, del resto, si è pure dichiarato d’accordo il dr. __________, specialista privatamente consultato in corso di causa dall’assicurato.

Tale soluzione, peraltro, appare conforme alla giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010, con la quale l’Alta Corte, confermando il giudizio di questo Tribunale STCA 35.2009.98 dell’8 marzo 2010, ha considerato che nel caso di un assicurato, il quale presentava, quali esiti importanti e durevoli dell'infortunio, dei disturbi funzionali al piede destro in stato da artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica destra dopo frattura intraarticolare del calcagno, fosse corretta l’attribuzione di un’IMI del 15%, fondata sulla tabella 5.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità edito dall'CO 1).

Pertanto, stante quanto sopra esposto, non prestando l’agire dell’CO 1 il fianco a critiche, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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