Incarto n. 35.2017.139

PC/sc

Lugano 20 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 agosto 2013, RI 1, nato il __________ 1972, dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di "autista tiratubi" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è stato colpito da un ramo caduto a causa del vento dal tetto della sua cascina riportando un trauma contusivo bulbare. L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. A causa dell'infortunio, RI 1 è stato sottoposto il 25 agosto 2013 ad un'ispezione chirurgica che ha evidenziato un'ampia rottura sclerale posteriore con prolasso di materiale uveale non suturabile, il 24 settembre 2013 ad un'operazione di rimozione del corpo vitreo, facoframmentazioni ed aspirazione di cataratta per via pars plana ed il 15 novembre 2013 ad una vitrectomia. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso - in particolare dopo aver sentito il parere dei propri medici di fiducia, specialisti FMH in oftalmologia, segnatamente della dr.ssa med. __________ (in data 3 settembre 2014, 5 novembre 2015 e 15 dicembre 2015) e della dr.ssa med. __________ il 16 giugno 2015 - il 13 gennaio 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a decorrere dal 1° febbraio 2016, ritenuto che, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute era ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che avrebbe continuato ad assumere i costi dei controlli medici ancora necessari e previsti. Con la decisione del 17 febbraio 2016 - confermata con decisione su opposizione del 18 marzo 2016 - l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 24% dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017 e dell'11% dal 1° agosto 2017 a tempo indeterminato oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%. Con sentenza 35.2016.31 del 17 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la decisione su opposizione dell’amministrazione (cfr. doc. 124: STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016).

1.2. Il 4 luglio 2017 RI 1, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un'istanza di revisione ex art. 17 LPGA della decisione dell'CO 1 del 17 febbraio 2016, chiedendo il riconoscimento di una rendita per incapacità lavorativa definitiva del 24% a partire dal 1° febbraio 2016 a tempo indeterminato (doc. 139). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 2 giugno 2017 del dr. med. , capo-clinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell' (doc. 138).

Il 27 luglio 2017 RI 1 ha confermato all'CO 1 di essere privo di attività lucrativa (doc. 141).

1.3. Dopo aver raccolto il parere del 31 luglio 2017 del proprio medico di fiducia, dr. med. __________, specialista in oftalmologia della __________ di __________, giusta il quale il certificato medico del 2 giugno 2017 del dr. med. __________ non conteneva nessun nuovo elemento di giudizio atto a mettere in discussione il pronostico effettuato a suo tempo dalla dr.ssa med. __________ (doc. 143), l'CO 1 con decisione del 27 settembre 2017 (doc. 145), confermata con decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 (doc. 148), ha confermato il grado di invalidità dell'11% a decorrere dal 1° agosto 2017.

1.4. Con tempestivo ricorso del 21 novembre 2017 RI 1, sempre rappresentato dallo studio legale RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla CO 1 "affinché effettui una valutazione medica più approfondita dello stato di salute del signor RI 1 con conseguente influsso sulla sua capacità di guadagno e renda nell'ambito della procedura di revisione promossa il 4 luglio 2017 una nuova decisione" (doc. I, pag. 6).

In sostanza l'assicurato ribadisce anche in questa sede che a partire dal 1° agosto 2017 il suo stato di salute non è migliorato né la sua capacità di guadagno è aumentata, di modo che la riduzione della rendita di invalidità non è giustificata. Contesta la valutazione del medico di fiducia dell'CO 1 - che, tra l'altro, non l'ha mai visitato personalmente (al pari della dr.ssa med. __________) - in quanto non spiega perché non ritiene valido il rapporto medico di un professionista, qual è il dr. med. , che non era e non è il suo medico curante. Visto che i due rapporti medici () giungono a conclusioni discordanti seppur il deficit visivo del ricorrente negli anni non sia diminuito e non è migliorabile e ciò indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa, l'assicurato ritiene ingiustificato il rifiuto della CO 1 di procedere ad ulteriori accertamenti peritali, così come richiesto in sede di opposizione. Chiede che il medico fiduciario e la CO 1 forniscano una motivazione meno generica della loro decisione che si proceda ad una valutazione medica più approfondita del suo stato di salute con influsso sulla capacità di guadagno.

A suffragio delle proprie argomentazioni produce nuovamente il certificato medico del 2 giugno 2017 del dr. med. , capo-clinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell' (doc. G).

1.5. Nella risposta del 14 dicembre 2017 l’CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 12 gennaio 2018 la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA il rapporto medico del 21 dicembre 2017 del dr. med. __________ (doc. H), secondo cui "il deficit visivo dell'assicurato non è migliorato né migliorabile in futuro" (doc. V).

1.7. In data 18 gennaio 2018 l’CO 1 si è riconfermato nella decisione impugnata e nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

Il doc. VII è stato inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a respingere l'istanza di revisione del 4 luglio 2017 dell'assicurato, confermando dal 1° agosto 2017 una rendita di invalidità dell'11%.

2.2. Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. RAMI 1986 U 3 p. 258ss. consid. 2a; 1987, p. 306 consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 105ss.).

Simili rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.

L’adattamento risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di altre articolazioni.

L’assuefazione è, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).

Al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (cfr. RAMI 1993 U 173 p. 145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 135; cfr., tra le tante, STCA 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3).

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Trattandosi, in particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza che ha stabilito che, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U 3 p. 258ss.; STFA del 27 luglio 1999 nella causa M. D. consid. 3a, inedita; cfr., tra le tante, la già citata STCA 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal TF).

2.3. Nella concreta evenienza, con la STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha tutelato la decisione su opposizione del 18 marzo 2016 dell'CO 1 con la quale aveva attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 24% dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017 e dell'11% dal 1° agosto 2017 a tempo indeterminato. L'amministrazione aveva fatto riferimento all'esperienza sviluppatasi nel campo dell’oftalmologia sulla base del parere espresso dalla dr.ssa med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, ed ha riconosciuto un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi e, quindi, fino al 31 luglio 2017.

In sede di revisione, l'assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 2 giugno 2017 del dr. med. , capo-clinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell', giusta il quale "il deficit visivo rimane comunque costante non migliorabile oltre il valore di 0.125, pertanto non sussistono dei criteri che possano documentare un miglioramento o un assuefazione del disturbo visivo lamentato dal paziente" (doc. 138 e doc. G).

Interpellato al riguardo dall'CO 1, il dr. med. __________, specialista in oftalmologia della __________ di __________, il 31 luglio 2017 ha rilevato, per un verso, che "Aufgrund dieses Berichtes ergibt sich keine Aenderung in der Zumutbarkeitbeurteilung, welche von Frau Dr. __________ am 03.09.2014 erstellt wurde. Am rechten Auge besteht ein zystoides Makulaödem welches mittels Predforte und Nevanac therapiert wurde. Sollte sich der Netzhautbefund verbessern, könnte gegebenfalls eine sekundäre Implatation einer Kunstlinse erwogen werden" e, per altro verso, alla domanda "Lo stato di salute post-infortunistico dell'interessato è tale che la riduzione del 10-20% è da considerarsi duratura?" ha risposto "Nein. Augrund des Ereignisses vom 24.08.2013 besteht bei dem Versicherten eine funktionelle Monokelsituation. Bei geeignten Tätigkeiten besteht eine volle Arbeitsfähigkeit. Wie von Frau Dr. __________ bereits beschrieben ist beim Erlernen einer neuen Arbeit eine Leistungeinbusse möglich. Diese beträgt in der Regel 10%-20% terminiert auf ein bis zwei Jahre " (doc. 143).

In data 12 gennaio 2018 la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA il rapporto medico del 21 dicembre 2017 del dr. med. __________ (doc. H), secondo cui "il deficit visivo dell'assicurato non è migliorato né migliorabile in futuro" (doc. V).

Il 21 dicembre 2017 il dr. med. , capo-clinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell', ha segnatamente certificato che "i disturbi riferiti dal paziente sono in gran parte dovuti all'ipovisus dell'OD ridotto circa al 12%, ottenibile esclusivamente anteponendovi una correzione importante (circa 12 diottrie). Per tale motivo un occhiale risulterebbe non sopportabile. Per ridurre il disturbo si potrebbe provare con una lente a contatto sull'OD per correggere il difetto visivo, oppure con l'inserimento di un cristallino artificiale intraoculare, entrambi le soluzioni ovviamente non porterebbero comunque a un miglioramento della vista superiore al 12% nell'OD. I difetti maculari sono suscettibili di variazioni nel tempo pertanto il dato odierno non è da considerarsi stabile bensì suscettibile di variazioni in futuro" (doc. H).

2.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.5. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________ (che ha, a sua volta, confermato il parere a suo tempo espresso dalla dr.ssa __________ di cui alla già citata STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016) - conforme all’esperienza medica (secondo la quale "In circostanze normali e a condizione che l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo": cfr. consid. 2.2) oltre che dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.4) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che, giova ribadire, è conforme all’esperienza medica (cfr. consid. 2.2) - non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, i citati rapporti del 2 giugno e del 21 dicembre 2017 del dr. med. , capo-clinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell', non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della presa di posizione del medico fiduciario dell'CO 1 che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Lo specialista di fiducia dell'assicurato non si è difatti espresso in nessuno dei due certificati menzionati in merito all'assuefazione visiva alla situazione di monocolo e relativo adattamento, così come intesa dall’esperienza medica (cfr. consid. 2.2). In particolare, non ha indicato in modo circo-stanziato alcun motivo per cui al termine dei 18 mesi non sarebbe intervenuta alcuna assuefazione visiva alla situazione di monocolo e relativo adattamento, contrariamente a quanto generalmente previsto dall'esperienza medica (cfr. consid. 2.2), così come sostanzialmente asserito dall'assicurato e dalla sua patrocinatrice.

Il TCA non ignora che, nel certificato del 2 giugno 2017, lo specialista di fiducia dell'assicurato ha rilevato che "Il deficit visivo rimane comunque costante non migliorabile oltre il valore di 0.125, pertanto non sussistono dei criteri che possano documentare un miglioramento o un assuefazione del disturbo visivo lamentato dal paziente" (cfr. doc. 138 e doc. G).

Al riguardo occorre evidenziare che, indipendentemente dal fatto che lo status del visus dell'OD dell'assicurato non abbia subito variazioni in positivo dall'infortunio del 24 agosto 2013 (fatto questo, peraltro, incontestato), nel caso di specie determinante ai fini del giudizio rimane in ogni caso la circostanza che lo specialista dell'assicurato non ha evidenziato (né nel certificato del 2 giugno 2017 né in quello del 21 dicembre 2017) nessun indizio concreto giusta il quale il ricorrente, allo scadere dei 18 mesi, non era in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata (ovvero un’attività che non necessita di un’elevata visione binoculare, non implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle spalle, su ponteggi non protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento di un ritmo preciso, ad esempio, alla catena di montaggio) a tempo pieno (e, quindi, senza un discapito di rendimento del 15%), così come accertato nella STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, consid. 2.7, conformemente a quanto previsto dall'esperienza medica (cfr. consid. 2.2).

Concludendo né lo specialista di fiducia del ricorrente né la sua patrocinatrice sono stati quindi in grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi dall'apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell'assicuratore resistente che - giova ribadirlo - è conforme all’esperienza medica (cfr. consid. 2.2).

Non consente di giungere ad una diversa conclusione il fatto che il dr. med. __________ non ha visitato personalmente l'assicurato. In effetti, gioca qui ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se l’SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; STF 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).

In casu il dr. med. __________, medico fiduciario, ha potuto confermare nella propria valutazione del 31 luglio 2017 (doc. 143), sulla base degli atti dell’incarto, la valutazione operata a suo tempo, dal profilo clinico e dell'esigibilità lavorativa e dell'assuefazione alla situazione di monocolo, dalla dr.ssa med. __________ di cui alla già citata STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016 che, non aveva parimenti visitato personalmente l'assicurato, sulla base - val qui nuovamente la pena ricordare - dell’esperienza medica (cfr. consid. 2.2).

Giova ricordare anche l’età ancora relativamente giovane dell’insorgente (nato nel 1972), fattore questo che, come già evidenziato nella citata STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, secondo l’esperienza, nell’ipotesi di perdita del visus di un occhio incide favorevolmente sulla facoltà di adattamento e, quindi, sulla capacità lavorativa (cfr. RAMI 1986 U 3, consid. 3a; STFA U 62/92 del 15 dicembre 1992).

È vero che - nonostante il ricorrente sia ancora relativamente giovane e in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, con un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi - la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessato può apparire difficoltosa, vista in particolare la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, consid. 2.7 in fine).

In siffatte circostanze il TCA non condivide le critiche mosse dalla patrocinatrice dell'assicurato all'operato dell'CO 1, motivo per il quale tutte le censure sollevate al riguardo sono respinte.

Stante quanto precede le critiche ricorsuali mosse all'operato dell'CO 1 per aver respinto l'istanza di revisione del 4 luglio 2017 devono essere respinte e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale a RI 1 è stato confermato il diritto ad una rendita d’invalidità dell'11% dal 1° agosto 2017, deve dunque essere tutelata, senza che sia necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va in ogni caso ricordato che nello scritto del 18 gennaio 2018 l’CO 1 ha precisato “… se, in futuro, vi saranno effettivamente dei notevoli peggioramenti, l’assicurato avrà la possibilità di riannunciarsi presso il nostro ente assicuratore e la situazione verrà nuovamente valutata alla luce dei nuovi elementi.” (cfr. doc. VII).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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