Raccomandata
Incarto n. 35.2017.126
cr
Lugano 27 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° marzo 2017 la ditta __________ ha comunicato alla CO 1, assicuratore contro gli infortuni, che la propria dipendente, RI 1, nata nel 1977, di professione cameriera, il 1° gennaio 2017 “mentre trasportava una cassa di bibite, ha sentito uno strappo alla schiena, nella destra della colonna lombare” (cfr. doc. 15).
Nel certificato medico LAINF compilato in data 2 giugno 2017, all’assicurata è stata diagnosticata da parte del dr. __________ una “forte contusione lombare e alla spalla destra” (cfr. doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale 21 giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi alla schiena non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 4).
L’opposizione interposta personalmente in data 7 luglio 2017 da parte dell’assicurata (cfr. doc. 2) – con la quale ella ha rilevato che “l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto l’assicurata è scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” - è stata respinta il 28 settembre 2017 (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 ottobre 2017, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere l’evento del 1° gennaio 2017 a titolo di infortunio (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto fatto valere il carattere imprevedibile ed inatteso di quanto accadutole, ciò che “può essere dedotto dalla vita dell’interessata e dalle sue mansioni di lavoratrice dipendente, assunta come cameriera ai tavoli nel ristorante e non come donna di fatica, che ha come suo compito anche il carico e lo scarico di casse di bibite”. A comprova di tale aspetto, l’assicurata ha allegato al proprio ricorso una dichiarazione scritta resa da un collega, attivo in qualità di pizzaiolo.
L’insorgente ha poi contestato la tesi dell’amministrazione relativa all’asserita esistenza di due dichiarazioni contrastanti in quanto da ella sostenuto dapprima nell’annuncio di infortunio e, in un secondo momento, nell’opposizione del 7 luglio 2017.
Al riguardo, RI 1 ha rilevato che nell’opposizione ella non ha negato che l’evento sia occorso mentre trasportava una cassa di bibite, ma solo che lo stesso deve essere considerato imprevedibile ed inatteso in quanto nell’effettuare il trasporto ella è caduta, riportando le lesioni indicate nel referto medico del dr. __________.
Inoltre, l’assicurata ha evidenziato che il fatto che ella abbia risposto “no” alla domanda volta a verificare se fosse accaduto qualcosa di particolare al momento dell’evento non sta certo a confermare che il trasporto di casse di bibite rientrasse nelle sue mansioni (cfr. doc. I).
1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante la schiena, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione introdotta con la modifica del 25 septembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 1° marzo 2017 è stato indicato che l’assicurata, mentre stava “trasportando una cassa di bibite”, ha sentito uno strappo alla schiena (cfr. doc. 15, sottolineatura della redattrice).
In data 6 marzo 2017, l’assicuratore LAINF ha interpellato l’interessata “allo scopo di precisare le circostanze dell’evento sopra indicato”, invitandola a “compilare il questionario allegato in modo completo e ritornarcelo debitamente firmato” (cfr. doc. 12, sottolineatura della redattrice).
Nel “Questionario nozione d’infortunio – con ITL” compilato il 17 marzo 2017, proprio al fine di chiarire la dinamica dei fatti, RI 1, rispondendo alla domanda numero 1 “Nel corso di quale attività e in quali circostanze ha subito le lesioni corporali? (in caso di necessità, utilizzare il retro del foglio)”, ha dichiarato: “mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo”.
In risposta alla domanda numero 4 “Se i dolori sono apparsi quando sollevava o portava un carico: genere e peso del carico?” ella ha poi indicato: “Sì. Cassa da 24 bottiglie da 33 cl”.
Ancora e soprattutto, alla domanda numero 5 “Si trattava per lei di un’attività abituale?” l’assicurata ha risposto: “Sì”; “Si è svolta in condizioni normali?” ella ha replicato: “Sì” e, infine, all’ulteriore specifica richiesta “È accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta, scivolata, ecc.)? Se sì, ne dia una descrizione esatta” ella ha ribattuto: “No” (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).
2.8. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 1° marzo 2017 e precisata nel formulario compilato in data 17 marzo 2017 dall’assicurata stessa, su richiesta dell’assicuratore LAINF, al fine di chiarire la dinamica dei fatti, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca che, nel trasportare una cassa di bibite, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla schiena (cfr. doc. 15 e 8, sottolineatura della redattrice).
In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario denominato “Questionario nozione di infortunio – con ITL” compilato in data 17 marzo 2017.
In tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub doc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato).
Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.
In tale ambito, secondo il TCA, è decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a stabilire se al momento dell’evento sia accaduto qualcosa di particolare – precisando che nel concetto di qualcosa di particolare rientrano, ad esempio, una “caduta” o una “scivolata” - l’assicurata abbia risposto negativamente (cfr. doc. 8, domanda 5, riportata per esteso al precedente considerando 2.7., sottolineature della redattrice).
A fronte della chiarezza di tale domanda e della relativa risposta, il TCA non può considerare credibile quanto fatto valere dall’assicurata solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione del 21 giugno 2017, allorquando ella ha invece sostenuto che “l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto l’assicurata è scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” (cfr. doc. 2).
In tale certificato medico LAINF, datato 2 giugno 2017, il dr. __________ ha indicato, al punto “2. indicazioni del paziente”, che “portando casse di bibite è scivolata ed è caduta” (doc. 6).
Ora, se nel trasportare la cassa di bibite ella fosse effettivamente scivolata e caduta, come indicato in sede di opposizione e riportato dal dr. __________ nel referto del 2 giugno 2017, la risposta alla domanda numero 5, riguardante specificatamente un’eventuale scivolata o caduta, non avrebbe in ogni caso potuto essere “No”, come invece risulta dagli atti (cfr. doc. 8).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, il TCA reputa che alle dichiarazioni, fornite personalmente dall’assicurata in data 17 marzo 2017 e che confermano quanto già riportato nell’annuncio di infortunio compilato in data 1° marzo 2017 dal datore di lavoro, deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto è stato indicato, in un secondo tempo, nell’opposizione del 7 luglio 2017 contro la decisione del 21 giugno 2017 (cfr. doc. 4), nel certificato medico LAINF del dr. Martini (doc. 6) e, ancora, in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
Questa soluzione non può essere rimessa in discussione dalle motivazioni addotte dall’assicurata in sede ricorsuale.
Nel ricorso, l’assicurata ha sostenuto di non avere fornito versioni contrastanti, visto che “nell’opposizione l’infortunata non nega che l’infortunio si è verificato mentre trasportava una cassa di bibite, ma solo che l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e pertanto infortunio in quanto nel trasporto è scivolata e a seguito della caduta ha riportato le lesioni indicate nell’allegato certificato medico” (doc. I).
A tale proposito, il TCA rileva che la contraddittorietà messa in evidenza dall’amministrazione e condivisa da questa Corte non riguarda il fatto che l’assicurata stesse trasportando una cassa di bibite allorquando è intervenuto l’evento - questione pacifica – ma risiede nella costatazione che RI 1 ha, in un primo momento, escluso che al momento dell’evento occorsole sia accaduto qualcosa di particolare come ad esempio una scivolata o una caduta (cfr. risposta alla domanda numero 5 del questionario compilato dall’interessata in data 17 marzo 2017, doc. 8), salvo, poi, dapprima nell’opposizione del 7 luglio 2017 (cfr. doc. 2) e, successivamente, in sede ricorsuale (cfr. doc. I), far valere l’esatto opposto, adducendo di essere proprio scivolata e caduta.
In tale contesto, contrariamente a quanto sembrerebbe pretendere la ricorrente, questo Tribunale non può considerare che la descrizione di quanto accaduto fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 1° marzo 2017 possa essere qualificata quale semplice aggiunta allo svolgimento dei fatti già descritto in precedenza.
Una cosa, infatti, è dire di avere risentito uno strappo alla schiena nel trasportare una cassa di bibite, altra cosa, ben diversa, è sostenere, invece, di essere caduta.
Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “Questionario nozione d’infortunio – con ITL”, compilato il 17 marzo 2017, cfr. doc. 8), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che RI 1 sia caduta, e questo nonostante una esplicita domanda posta proprio in tal senso (cfr. domanda numero 5, doc. 8).
Al di là, quindi, di quanto riportato, su comunicazione dell’assicurata, nel certificato medico del dr. __________, resta il fatto che nel momento in cui l’assicurata è stata per la prima volta chiamata a dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, ella ha chiaramente risposto di avere risentito uno strappo alla schiena mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo (risposta alla domanda numero 1) e che al momento dell’evento non è accaduto niente di particolare, come potrebbe essere il caso di una scivolata o di una caduta, ipotesi entrambe espressamente indicate nella domanda numero 5 al fine di chiarire il concetto di “qualcosa di particolare” (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che i disturbi alla schiena risentiti da RI 1 e da ella annunciati a titolo di infortunio all’assicuratore LAINF siano sopravvenuti mentre l’assicurata stava trasportando una cassa di bibite, come del resto da ella stessa descritto.
2.9. Nel caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dall’assicurata, occorre concludere che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).
Come motivatamente esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8.), visto il maggiore affidamento che deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite dall’assicurata circa la dinamica degli eventi – così come descritta nell’annuncio d’infortunio del 1° marzo 2017 e nel “questionario nozione d’infortunio - con ITL” compilato in data 17 marzo 2017 - può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che la ricorrente stessa ha espressamente escluso rispondendo ad una precisa domanda in tale senso posta nel formulario concernente la descrizione della dinamica dei fatti (cfr. doc. 8, nel quale alla domanda n. 5 “è accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta, scivolata, ecc.)?”, la risposta è stata: “No”).
Si tratta quindi di valutare se il danno alla schiena subito dall’assicurata sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.
Anche questa ipotesi può essere negata a priori.
A prescindere dalla circostanza di sapere se il fatto di trasportare una cassa di bibite rientrasse o meno nelle mansioni abituali dell’assicurata, di professione cameriera – ciò che la ricorrente ha fermamente negato (cfr. doc. I), producendo, a comprova delle proprie affermazioni, una dichiarazione, datata 28 ottobre 2017, con la quale un suo collega, pizzaiolo, ha affermato che “nelle mie mansioni oltre al lavoro di pizzaiolo ho il compito di ricevere e immagazzinare le derrate in entrata al ristorante Il __________ di __________ e di provvedere al loro deposito nella cantina, nel frigo e nella cella frigorifera”, aggiungendo che “per quanto di mia conoscenza il trasporto delle casse di chili di bibite non è di competenza di nessuna delle cameriere ai tavoli” (cfr. doc. B) – questo Tribunale ritiene che non sia ravvisabile, nell’atto di trasportare una cassa di 24 bottigliette da 33 cl (cfr. doc. 8 risposta alla domanda n. 4), per una donna adulta, di giovane età (nata nel 1977) e quindi nel pieno delle proprie forze e di sana costituzione, uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Risulta quindi condivisibile quanto osservato dall’assicuratore LAINF nella risposta di causa, osservando che “seppure noi dovessimo considerare che quest’attività non fa parte delle mansioni attribuitele, rimane tuttavia uno sforzo relativamente modesto, al massimo fra i 16 e i 20 kg a seconda del tipo di vetro e del peso della cassa, che non può assolutamente essere considerato come straordinario” (cfr. doc. III).
Del resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Nello stesso senso, cfr. STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3., nella quale l’Alta Corte ha considerato che per una persona adulta (nel caso di specie una donna), il sollevamento di un cartone del peso di circa otto chilogrammi - spesso in posture non ergonomiche – rientra nella azioni di tutti i giorni, e questo a prescindere dalla professione svolta (in questo caso l’attività di cassiera).
Ad un’analoga conclusione è giunto il TF in una STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3., riguardante il caso di un’assicurata la quale aveva riportato una lacerazione di un tendine della spalla destra nel sollevamento di una valigia pesante, di circa 20 kg.
Vedi pure STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012, 8C_867/2009 del 17 marzo 2010 consid. 3.3, 8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2.
Alle medesime conclusioni è pure giunto questo Tribunale in una STCA 35.2002.46 del 18 ottobre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante il caso di un’assicurata, di professione gerente, la quale, nell’atto di spostare un mobile-bar, aveva risentito uno strappo muscolare lombare.
Anche in quel caso, il TCA ha confermato che l’evento annunciato non costituisse infortunio, sottolineando che “nelle operazioni tendenti a smuovere di qualche millimetro il bancone del bar unitamente ad una collega (cfr. I, p. 3), rispettivamente, a spostare una cassa di bibite, non sono ravvisabili degli sforzi manifestamente eccessivi ai sensi della giurisprudenza. D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da X.______, ovvero la gerente di un esercizio pubblico di modeste dimensioni” (STCA citata, sottolineatura della redattrice).
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come correttamente considerato dall’assicuratore LAINF.
2.10. Infine, il TCA concorda con la decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute lamentato dall'assicurata non possa essere assunto dall'assicuratore convenuto neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
In effetti, la diagnosi di “forte contusione lombare e spalla destra” posta dal dr. __________ nel certificato medico del 2 giugno 2017 (cfr. doc. 6) non rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF (nella nuova versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato in data 1° gennaio 2017), disposizione che, come illustrato in precedenza, parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali (cfr. supra consid. 2.5.).
Il TCA non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, circostanza che, del resto, neppure è stata contestata da parte dell’assicurata ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti