Incarto n. 35.2017.109

PC/sc

Lugano 13 giugno 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 agosto 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 novembre 2014 RI 1, nato il __________ 1965, di professione "aiuto giardiniere" al 100% presso il giardiniere __________ dal 1° marzo 2014, verso le 9:30 mentre "stava smontando una porta e il sistema della porta si è girato e lo ha colpito sul braccio destro e strisciato sulla parte sinistra del viso" (cfr. doc. z-1), ha riportato un trauma cranico minore con piccolo distacco osseo del margine orbitale superiore a sinistra, una ferita lacero dell'emivolto sinistro e una frattura biossea pluriframmentaria avambraccio distale destro (cfr. doc. zm-2).

Il medesimo giorno la frattura pluriframmentaria del terzo distale della diafasi del radio e dell'ulna destra è stata trattata con osteosintesi (cfr. doc. zm-2). Il 27 marzo 2015 è stata eseguita l'asportazione del chiodo endomidollare TEN dell'ulna e riduzione con osteosintesi della diafasi ulnare con due viti di compressione antero-posteriori e placca LCP 8 fori della diafasi radiale e non è stata riscontrata alcuna complicazione (cfr. doc. zm-16). Il 2 novembre 2015 è stata eseguita l'asportazione definitiva del materiale di osteosintesi all'avambraccio destro e non è stata riscontrata alcuna complicazione (cfr. doc. zm-39).

L’Istituto assicuratore (in casu: la CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A decorrere dal 27 novembre 2014 RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa.

Il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto al 30 aprile 2015 (cfr. doc. z-34).

In seguito l'assicurato ha sviluppato dei disturbi psicogeni (cfr. doc. zm-67).

A causa dei postumi dell'infortunio, l'assicurato si è sottoposto a svariate visite mediche, alcune delle quali specialistiche (segnatamente in ambito neurologico e di chirurgia della mano).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto la valutazione del 15 luglio 2016 (doc. zm-63) del medico fiduciario dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM, che aveva visitato personalmente l'assicurato in data 8 luglio 2016, oltre a svariata documentazione da parte del datore di lavoro (cfr. doc. z-24, 81-81.5) - con decisione del 29 luglio 2016 la CO 1 ha comunicato all’assicurato che riconosceva le prestazioni per il trattamento medico fino all'8 luglio 2016 (data in cui il suo stato di salute era stato ritenuto stabilizzato) e le prestazioni per l'indennità giornaliera sino al 31 luglio 2016 compreso oltre alla corresponsione di un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 20% corrispondente a fr. 25'200.- (doc. I).

A seguito dell’opposizione interposta il 16 settembre 2016 dall'avv. __________, per conto dell’assicurato (doc. z-90) - focalizzata sulla contestazione dei salari "da valido" e "da invalido", sugli accertamenti medici e sull'IMI - la CO 1 in data 30 agosto 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. z-97).

1.3. Con tempestivo ricorso del 2 ottobre 2017 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita di invalidità di almeno il 40% a far tempo dal 1° agosto 2016 e di un'IMI di almeno il 25% corrispondente a fr. 31'500.- (cfr. doc. I, pag. 12)

La patrocinatrice del ricorrente puntualizza che dagli scritti degli ultimi medici che hanno visitato l'assicurato si evince chiara-mente un netto peggioramento dello stato di salute del suo cliente, in particolare dell'arto destro. Ad esempio egli non riesce addirittura più ad usare la mano destra per la sua igiene intima o per maneggiare gli oggetti. Questi continui dolori a seguito dell'infortunio e l'impossibilità di condurre una vita normale stanno influenzando in maniera così negativa la vita del suo assistito, che al momento soffre pure di una grave crisi depressiva. A suffragio di tali asserzioni produce svariata documentazione medica già agli atti (doc. L-O). La CO 1, nonostante fosse stata informata del considerevole peggioramento del suo cliente, ha emesso la decisione contestata, senza minimamente prendere in considerazione il reale danno alla salute del suo assistito.

La rappresentante dell'insorgente contesta il reddito "da valido" di fr. 45'500.- stabilito dalla CO 1 sulla base di quanto dichiarato il 25 luglio 2016 dall'ex datore di lavoro. Era difatti in corso una vertenza civile, motivo per il quale le dichiarazioni dell'ex datore di lavoro erano tendenziose e di parte, volte a diminuire il più possibile le prospettive salariali future del suo cliente per non rischiare di dovere pagare un risarcimento elevato. Se non fosse sopraggiunto l'infortunio, il reddito "da valido" del suo assistito nel 2016 ammonterebbe a fr. 55'276.-, ovvero al salario di un aiuto giardiniere non formato nel Cantone Ticino. A suffragio di tale asserzione produce la statistica presa dal sito __________ (doc. P) ed il CCL dei giardinieri nel Cantone Ticino (doc. Q).

La patrocinatrice del ricorrente contesta pure il reddito "da invalido" di fr. 67'185.85 stabilito dalla CO 1 sulla base della TA1 2014 per attività semplici e ripetitive, ridotto a titolo di gap salariale del 27% (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) a fr. 49'045.67. La rappresentante dell'insorgente contesta prudenzialmente le tabelle RSS 2014, non essendo state allegate alla decisione avversata. Rileva inoltre che la CO 1 non ha specificato in nessun modo quale effettivo lavoro di sorveglianza o controllo possa eseguire il suo assistito rispettivamente sulla base di quali attività ha ritenuto che possa guadagnare mensilmente circa fr. 400.- in più rispetto a prima dell'infortunio. A suo avviso pertanto, partendo da un reddito da valido di fr. 55'276.- ed effettuando il parallelismo con il salario statistico nella medesima professione di fr. 67'185.85, la diminuzione per la determinazione del salario da invalido che bisogna effettuare è pari al 13%. La base di calcolo per il salario "da invalido" del suo cliente è quindi di fr. 58'451.70.

A mente della legale dell'assicurato al precitato importo deve essere applicata una deduzione sociale di almeno il 40% per tenere debitamente conto delle seguenti circostanze: a) età; b) i posti di lavoro nei quali il suo cliente potrebbe essere impiegato sono oggettivamente inferiori a quelli di svariati altri stranieri (a causa: nazionalità e permesso di lavoro, carente formazione con scarse capacità linguistiche italiane, scarsa esperienza avendo cambiato svariati lavori, mancata integrazione sociale nella realtà ticinese) e c) dagli ultimi controlli medici risulta che il suo assistito non è più in grado di svolgere attività della vita quotidiana (es. lavarsi, cucinare, fare la spesa, ecc.), ma a causa delle limitazioni e dei dolori al polso anche la sua capacità lavorativa residua è fortemente diminuita; i dolori non sono presenti unicamente quando l'assicurato muove il polso, ma è sufficiente che si eserciti una qualsiasi pressione sul braccio e la mano, anche molto leggera, per obbligarlo a sospendere qualsiasi attività (ciò che verrà confermato da una perizia medica di cui viene chiesto l'esperimento). Applicando una deduzione sociale del 40%, il reddito "da invalido" sarebbe quindi pari a fr. 35'071.-.

Raffrontando il reddito "da valido" con quello "da invalido", si otterrebbe quindi un grado di invalidità pensionabile 40%. Il suo cliente avrebbe diritto ad una rendita LAINF del 40% almeno.

La legale dell'assicurato contesta pure l'IMI che, tenuto conto del blocco alla mano in estensione con perdita della pronazione e supinazione, dovrebbe essere del 25% almeno, ovvero fr. 31'500.- almeno.

Da ultimo, la rappresentante del ricorrente ha chiesto che il suo assistito venga posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria.

1.4. Il 10 ottobre 2017 la patrocinatrice dell'assicurato ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da svariata documentazione (doc. IV).

1.5. Nella risposta del 24 ottobre 2017, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.6. Il 6 novembre 2017 (doc. VII) la patrocinatrice dell'assicurato ha versato agli atti la decisione del 4 ottobre 2017 dell'UAI (doc. S), mediante la quale al suo cliente è stata riconosciuta una rendita intera temporanea dal 1° novembre 2015 (termine dell'anno di attesa) al 31 luglio 2016 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 1° aprile 2016), puntualizzando quanto segue: "In tale decisione, il sopracitato ufficio conferma parzialmente quanto esposto nel ricorso 2 ottobre 2017, ovvero che in considerazione della situazione personale e fisica del signor RI 1, sono dati gli estremi per operare una riduzione sociale del 25% (cfr. pag. 9 e segg. del ricorso 2 ottobre 2017). Il concetto di invalidità nonché il calcolo per determinarla sono delle nozioni uniformi in ambito delle assicurazioni sociali e non si comprende pertanto con quale motivazione la spett. CO 1 abbia riconosciuto il signor RI 1 valido al 100%. In merito a quanto sopra, si tiene a precisare che è intenzione dell'assicurato impugnare la decisone di cui al doc. S, poiché la deduzione del 25% non prende in considerazione appieno la reale limitazione addebitata al danno alla salute e la deduzione sociale dovrebbe essere almeno del 40%" (n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

1.7. Nelle osservazioni del 20 novembre 2017, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX). Nella medesima occasione ha pure puntualizzato quanto segue: "Da ultimo e solamente a titolo informativo, all'osservazione del ricorrente che la reale limitazione addebitata al danno alla salute e la deduzione sociale dovrebbe essere almeno del 40%, si evidenzia che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente di tener contro delle varie particolarità ce possono influire sul reddito del lavoro (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)".

1.8. Il doc. IX è stato inviato alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita di invalidità rispettivamente a riconoscere un'IMI del 20% all'assicurato.

Preliminarmente il TCA è tenuto ad esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai "disturbi psichici" di cui è affetto il ricorrente, oppure no.

2.2. Disturbi psichici: causalità naturale e adeguata con l'infortunio del 27 novembre 2014?

Con certificato medico del 9 giugno 2017 (doc. O), il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico curante dell'assicurato, ha attestato quanto segue: "(…) soffre di una grave sindrome depressiva con idee suicidali per le conseguenze dell'infortunio del 27.11.2014. Per la menomazione alla mano destra non riesce a lavorare, da ormai un anno non percepisce nessuna indennità di salario, è sommerso dai debiti ed è disperato. Dalle istituzioni non riceve alcun sostegno e non ha prospettive per il futuro".

Nelle decisione su opposizione del 30 agosto 2017 la CO 1 ha puntualizzato quanto segue: "Per quanto riguarda la sindrome depressiva dell'assicurato, si osserva che quest'ultima non è in nesso causale adeguato con l'evento del 27 novembre 2014" (doc. z-97, pag. 10).

Per quanto concerne i "disturbi psichici", val qui la pena di osservare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7).

Dalle tavole processuali si evince che RI 1 il 27 novembre 2014 verso le 9.30 mentre "Stava smontando una porta e il sistema della porta di è girato e lo ha colpito sul braccio destro e strisciato sulla parte sinistra del viso", riportando un trauma cranico minore con piccolo distacco osseo del margine orbitale superiore a sinistra, una ferita lacero dell'emivolto sinistro e una frattura biossea pluriframmentaria avambraccio distale destro (cfr. doc. zm-1 e 2). Da notare che l'assicurato è riuscito a scendere autonomamente dalla scala, sulla quale si trovava a diversi metri di altezza, per poi essere soccorso dai colleghi e che non aveva perso la coscienza, non presentava nausea né vomito e neppure cefalea (cfr. doc. zm-2). Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che l'infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra). Questa Corte è giunta alla medesima conclusione nella STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017, riguardante il caso di un assicurato che mentre stava lavorando presso il Cantiere X.di Y., ha sbattuto la spalla destra contro una barra di ferro, riportando dei dolori persistenti. Di modo che, l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori per l'infortunio del 27 novembre 2014.

La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla componente psichica che, per i motivi poc’anzi detti, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.3. Diritto a una rendita d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3. Nel caso di specie, come riportato in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 27 novembre 2014 ad una osteosintesi (cfr. doc. zm-2), il 27 marzo 2015 è stata eseguita l'asportazione del chiodo endomidollare TEN dell'ulna e riduzione con osteosintesi della diafasi ulnare con due viti di compressione antero-posteriori e placca LCP 8 fori della diafasi radiale e non è stata riscontrata alcuna complicazione (cfr. doc. zm-16) ed il 2 novembre 2015 è stata eseguita l'asportazione definitiva del materiale di osteosintesi all'avambraccio destro e non è stata riscontrata alcuna complicazione (cfr. doc. zm-39).

Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo alla visita medica dell'8 luglio 2016 eseguita dal medico fiduciario dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM, giusta il quale:

" (…) Non manipolare oggetti/utensili di lavoro sia nello spostare che portare pesi > 10 kg. Non dovere avvitare o manipolare oggetti specialmente se vibranti (…) Attività di tipo adeguata ergonomicamente sono esigibili nella forma massimale. Si deve trattare di attività sedentarie e di tipo leggero senza dover portare/sollevare pesi superiori a 5kg, non utilizzare utensili vibranti o dove si deve usare cacciaviti/forbici regolarmente (…)" (doc. zm-63, pag. 7 e 8).

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia nell'apprezzamento medico del 15 luglio 2016 (doc. zm-63), con decisione del 29 luglio 2016 l’Istituto assicuratore - dopo aver osservato che si poteva esigere dall'assicurato Io svolgimento a tempo pieno e con un rendimento completo delle attività idonee (per esempio compiti di controllo e sorveglianza) - ha negato a RI 1 una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo, ritenuto un reddito "da valido" di fr. 45'500.- e quello "da invalido" pari a fr. 60'106.70, ovvero di fr. 66'453.- stabiliti sulla base della TA 1 2014 , attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale, uomini, decurtati del 10% a titolo di deduzione sociale per tener conto delle limitazioni addebitabili al danno alla salute; doc. I). Con decisione su opposizione del 30 agosto 2017 la CO 1 ha ribadito che il rifiuto di accordare all'assicurato una rendita di invalidità meritava conferma, visto che non subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi infortunistici, ritenuto un reddito "da valido" di fr. 45'500.- e quello "da invalido" pari a fr. 49'045.67, ovvero di fr. 67'185.85 stabiliti sulla base della TA 1 2014 , attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale, uomini, aggiornato al 2016, applicando un GAP salariale del 27%, senza alcuna decurtazione a titolo di deduzione sociale; doc. z-97).

2.3.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.5. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i doc. zm-2, 10.1, 10.2, 16, 16.3, 24, 25, 39, 41, 42, 45, 48, 60, 60.2 e 64), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, medico fiduciario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.3.4) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una perizia medica, così come postulato dalla rappresentante del ricorrente nel gravame: cfr. doc. I, pag. 10).

Del resto, la valutazione dello specialista della CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

I rapporti medici dell'11 novembre 2016 e del 14 marzo 2017 del dr. med. __________ (specialista FMH in medicina interna; doc. L e N) e del 28 febbraio 2017 del dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia; doc. M), non sono atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione sviluppata il 15 luglio 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM e, pertanto, non appaiono suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del dr. med. __________.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo specialista della CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione muratore con qualifica "quadro medio", che - mentre stava segando un pannello d'armatura con la sega circolare elettrica in un cantiere, alle ore 18.00 - si era procurato un taglio profondo all'anulare destro e che a causa della persistenza d'importanti disturbi funzionali e dolori in parte neuropatici si era sottoposto ad un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

Il TCA segnala pure che l'Alta Corte nella recentissima STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 ha confermato la propria giurisprudenza, dichiarando un assicurato (destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere di sorveglianza o telesorveglianza.

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di aiuto-giardiniere).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è della redattrice)

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico all'arto destro (dominante).

2.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2016 (data di stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell'assi-curato: 8 luglio 2016; cfr. doc. zm-60.1 e zm-63).

2.5. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 45'500.-, fissato sulla base dei dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro (doc. z-81).

La patrocinatrice del ricorrente - dopo aver asserito che era in corso una vertenza civile, motivo per il quale le dichiarazioni dell'ex datore di lavoro erano tendenziose e di parte, volte a diminuire il più possibile le prospettive salariali future del suo cliente per non rischiare di dovere pagare un risarcimento elevato - ha chiesto per il raffronto dei redditi venga utilizzato, per il 2016, l'importo di fr. 55'276.-, ovvero il salario di un aiuto giardiniere non formato nel Cantone Ticino, fissato in base alla statistica presa dal sito __________ e al CCL dei giardinieri nel Cantone Ticino (doc. I).

Giova qui ricordare che occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

L’importo utilizzato dall'amministrazione desunto dai dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro (doc. z-81), può essere fatto proprio da questa Corte. Tanto più che, per un verso, la rappresentante della ricorrente, per il tramite delle proprie generiche asserzioni, non ha reso verosimile che le indicazioni dell'ex datore di lavoro non sono attendibili e, per altro verso, dall'estratto CI risulta che negli anni immediatamente precedenti l'infortunio l'assicurato ha avuto dei redditi annui lordi piuttosto modesti o addirittura nulli (nel 2011 fr. 32'244.00; nel 2012 nessun reddito; nel 2013 fr. 33'066.00).

Stante quanto precede, il reddito "da valido" del ricorrente, nel 2016, ammonta a fr. 45'500.-.

2.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.6.1. La CO 1 ha quantificato il guadagno senza infortunio sulla base delle statistiche in fr. 67'185.85 stabiliti sulla base della TA 1 2014 , attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2016. L’amministrazione ha poi successivamente operato una decurtazione del 27% a titolo di GAP salariale, senza alcuna decurtazione a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 49'045.67 (doc. z-97).

La patrocinatrice del ricorrente rileva che, partendo da un reddito da valido di fr. 55'276.- ed effettuando il parallelismo con il salario statistico nella medesima professione di fr. 67'185.85, la diminuzione per la determinazione del salario da invalido che bisogna effettuare è pari al 13%. La base di calcolo per il salario "da invalido" del suo cliente è quindi di fr. 58'451.70.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica

  1. nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-.

Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, la CO 1 ha ottenuto, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'185.85. Considerato che l'assicurato, quale aiuto giardiniere, avrebbe realizzato nel 2016 un reddito annuo di fr. 45'500.- per un'occupazione a tempo pieno che si situava sotto la media dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 67'185.85, la CO 1 ha ridotto il reddito statistico da invalido (fr. 67'185.85) del 27%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera il 5%) che è stato pertanto fissato in fr. 49'045.67.

Il dato stabilito dalla CO 1 risulta favorevole all'assicurato. Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va infatti rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3; STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.11).

Stante quanto precede, il reddito "da invalido" del ricorrente, nel 2016, ammonta a fr. 49'045.67.

2.7. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.7.1. Nel caso di specie la CO 1 nella decisione aveva riconosciuto una deduzione sociale del 10% per tener conto delle limitazioni addebitabili al danno alla salute mentre nella decisione impugnata non ha applicato alcuna decurtazione a titolo sociale.

Dal canto suo, la legale dell'assicurato ritiene invece che la CO 1 avrebbe dovuto applicare una deduzione sociale di almeno il 40% per tenere debitamente conto delle seguenti circostanze: a) età; b) i posti di lavoro nei quali il suo cliente potrebbe essere impiegato sono oggettivamente inferiori a quelli di svariati altri stranieri (a causa: nazionalità e permesso di lavoro, carente formazione con scarse capacità linguistiche italiane, scarsa esperienza avendo cambiato svariati lavori, mancata integrazione sociale nella realtà ticinese) e c) dagli ultimi controlli medici risulta che il suo assistito non è più in grado di svolgere attività della vita quotidiana (es. lavarsi, cucinare, fare la spesa, ecc.), ma a causa delle limitazioni e dei dolori al polso anche la sua capacità lavorativa residua è fortemente diminuita; i dolori non sono presenti unicamente quando l'assicurato muove il polso, ma è sufficiente che si eserciti una qualsiasi pressione sul braccio e la mano, anche molto leggera, per obbligarlo a sospendere qualsiasi attività.

2.7.2. Questo Tribunale rileva innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Nella STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, il TCA ritiene che una decurtazione sociale del 10%, così come peraltro era stato stabilito anche dalla CO 1 nella decisione del 29 luglio 2016, sia adeguata e tenga debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Da notare che l'Alta Corte nella già citata recentissima STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante l'assicurato (destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere di sorveglianza o telesorveglianza - ha confermato la deduzione sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte cantonale) operata dalla __________.

Nulla muta a questo riguardo il fatto che, in ambito LAI, sia stata riconosciuta la deduzione sociale massima del 25%. In quella sede è stato infatti tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente.

Vale la pena infatti di ricordare che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

Il reddito "da invalido" di fr. 49'045.67 (cfr. consid. 2.6.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 44'141.11.

2.8. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 44'141.11 (cfr. consid. 2.7.2) con il relativo reddito "da valido" di fr. 45'500.- (cfr. consid. 2.5), si ottiene un grado d’invalidità del 2,98% ([45'500 - 44'141.11] x 100 : 45'500) arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

È dunque a ragione che la CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione della CO 1 che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

Da notare che se, per pura ipotesi di lavoro, si prendessero in considerazione i redditi da valido (fr. 55'276.-) e da invalido (fr. 58'451.70) indicati dalla patrocinatrice dell'assicurato, quest'ultimo non ne trarrebbe alcun beneficio. Confrontando infatti il reddito "da invalido" di fr. 52'606.53 (ovvero fr. 58'451.70, tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%) con il relativo reddito "da valido" di fr. 55'276.-, si otterrebbe un grado d’invalidità del 4,8% ([55'276

  • 52'606.53] x 100 : 55'276) arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

2.9. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?

2.9.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.9.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.9.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.9.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.9.5. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 15 luglio 2016 del medico fiduciario dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM, che ha visitato personalmente l'assicurato in data 8 luglio 2016, giusta il quale "Unicamente per i soli postumi infortunistici, già considerando gli eventuali peggioramenti futuri e secondo pubblicazione medica SUVA, per i postumi dell'infortunio del 27.11.0214 interessante il braccio destro: 10% per paralisi del nervo radiale distale (del gomito) tabella 1.2 e 10% per artrosi del polso, forma moderata tabella 5.2" (doc. zm-63, pag. 8), la CO 1 ha riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 29 luglio 2016 (doc. I), confermata con la decisione su opposizione del 30 agosto 2017 (doc. z-97), un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 20% corrispondente a fr. 25'200.- per il danno permanente all'arto superiore destro.

La legale dell'assicurato contesta l'IMI del 20% stabilita dalla CO 1 e chiede - in maniera invero alquanto succinta e generica - il riconoscimento di un'IMI del 25% almeno, ovvero fr. 31'500.- almeno, tenuto conto del blocco alla mano in estensione con perdita della pronazione e supinazione.

Il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dalla CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata il 15 luglio 2016 dal dr. med. Piero Andreoli, medico fiduciario che ha personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Tanto più che neppure la patrocinatrice dell’assicurato è stata in grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente. D'altra parte la valutazione dello specialista della CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale ed il parere della rappresentante legale dell'assicurato ha il valore di una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa dal TCA.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI complessiva del 20% per il danno permanente all'arto superiore destro (segnatamente al braccio).

2.10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.

2.11. L’assicurato chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 10).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Va rilevato che, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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