Raccomandata
Incarto n. 35.2017.104
mm
Lugano 20 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 gennaio 2014, il __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 14 gennaio 2014, era stato investito da un’autovettura mentre era in attesa di attraversare la strada (cfr. doc. 1).
Dal verbale di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta che l’assicurato ha riportato un trauma da schiacciamento del piede destro con frattura del II. e V. metatarso prossimale a destra ed escoriazioni al polso sinistro (cfr. doc. 13).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel prosieguo, un esame di artro-RMN della spalla sinistra ha evidenziato la presenza di una rottura trasmurale del sovraspinato e di una piccola lesione del sottoscapolare (cfr. doc. 73, p. 2).
Con decisione formale del 21 dicembre 2015, poi confermata in sede di opposizione (doc. 153), l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi localizzati alla spalla sinistra, ritenuti non trovarsi in relazione causale almeno probabile con l’evento traumatico del gennaio 2014 (doc. 134).
Con sentenza 35.2016.61 del 1° dicembre 2016, questa Corte ha respinto il ricorso interposto contro il succitato provvedimento amministrativo (cfr. doc. 173).
Il giudizio cantonale è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. In data 6 febbraio 2017, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 2015, in ragione di un preteso superamento della causalità tra malattia e infortunio. D’altro canto, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. 182).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 188 e doc. 200), in data 9 agosto 2017, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 201).
1.4. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 20% nonché la copertura delle spese di cura, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) L’assicuratore Lainf ha invece confermato la propria decisione ritenendo che vi è una causalità superata per malattia al 100% dal 1.12.2015.
Secondo la giurisprudenza si verifica una situazione di causalità sorpassata qualora un primo evento è suscettibile di causare un danno (potenziale), ma questo danno è causato da un secondo evento prima che lo faccia il primo evento; in tal senso il primo è sorpassato dal secondo; la causalità sorpassata crea solo un “rischio” di danno ma non un danno reale. Non è determinante la sequenza cronologica degli eventi ma la sopravvenienza del danno.
Per conto non si verifica invece un caso di causalità sorpassata e sorpassante (überholende Kausalität), ma un caso di causalità successiva (nachträgliche Kausalität) nella situazione dove la causa iniziale ha prodotto i suoi effetti e il danno si è realizzato, con la conseguenza che la causa successiva è irrilevante (cfr. T. Probst, La causalité aujourd’hui, pag. 5 e seg.).
Il Tribunale federale ha difatti chiarito in DTF 135 V 277 c. 5.4 come in presenza di una già insorta incapacità lavorativa causata da una malattia professionale, la successiva attribuzione di invalidità non toglie la responsabilità per la causa infortunistica.
Nel caso del signor RI 1 non vi è una causalità sorpassata.
Nel caso concreto infatti l’incidente del 14 gennaio 2014 ha causato il danno invalidante al piede destro con una riconosciuta incapacità lavorativa infortunistica, prima dell’incapacità lavorativa per malattia subentrata dal 1° dicembre 2015.
(…).
Come indicato dall’assicuratore LAINF il danno alla salute dell’assicurato è ormai stabilizzato dal 1 dicembre 2015.
Nel caso in esame sono quindi dovute al signor RI 1 le prestazioni LAINF, segnatamente deve essere assegnata una rendita d’invalidità LAINF.
(…).
Al momento dell’incidente, avvenuto il 14 gennaio 2014, l’assicurato, nato il __________ 1951 era ultra sessantaduenne. Considerata l’età decisamente avanzata è da escludere una realistica possibilità di reintegrazione in una diversa professione.
Nella valutazione del discapito economico dell’assicurato, si deve quindi considerare unicamente la sua precedente professione con un’incapacità lavorativa del 20% e (almeno) una corrispondente perdita salariale. Ne discende dunque un’invalidità del 20%.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. In data 20 novembre 2017, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, precisando in particolare che, nel caso di specie, “… il danno al piede con un’incapacità lavorativa almeno del 20% si è già realizzato con l’incidente del 14 gennaio 2014 e siamo quindi nella situazione dove la causa iniziale ha prodotto i suoi effetti e il danno si è realizzato (incidente stradale con frattura del piede destro e immediata incapacità lavorativa), con la conseguenza che la causa successiva è irrilevante (doc. H; cfr. T. Probst, La causalité aujourd’hui, pag. 5 e seg.).” (doc. IX + allegati).
1.7. In corso di causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante il ricorrente (allegato al doc. XII).
Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni al riguardo (doc. XIV e doc. XVII).
1.8. In data 24 aprile 2018, questo Tribunale ha interpellato il reumatologo dott. __________, medico curante specialista dell’assicurato, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti inerenti il caso di specie (doc. XX).
La risposta del dott. __________ è pervenuta il 7 maggio 2018 (doc. XXI).
L’assicuratore resistente si è pronunciato in proposito il 18 maggio 2018 (doc. XXIII), mentre il patrocinatore dell’assicurato lo ha fatto il 24 maggio 2018 (doc. XXIV).
L’avv. RA 1 ha ancora formulato delle osservazioni il 5 giugno 2018 (doc. XXVII).
in diritto
2.1. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’CO 1 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità in ragione di una pretesa causalità superante. In effetti, secondo l’assicuratore convenuto, “dato che l’assicurato al momento in cui la CO 1 ha sospeso le prestazioni di breve durata era inabile al lavoro al 100% per delle problematiche di natura morbosa non sussiste spazio alcuno per riconoscere un’incapacità lucrativa in relazione con i postumi dell’infortunio al piede destro.” (doc. 201, p. 4).
L’insorgente contesta invece che ci si trovi in presenza di un caso di causalità superante, rilevando in particolare che l’incapacità lavorativa legata ai postumi dell’infortunio del gennaio 2014 è insorta immediatamente, in ogni caso prima di quella dipendente dalle patologie di natura morbosa di cui egli è pure affetto (la quale sarebbe insorta soltanto dal 1° dicembre 2015) (cfr. doc. I e doc. IX).
2.2. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.3. Affinché una rendita d’invalidità possa essere accordata, deve in particolare esistere un nesso di causalità naturale e adeguata tra l’infortunio assicurato e il danno alla salute che provoca l’invalidità. È in questo contesto che deve essere esaminata la nozione di causalità superata e superante.
Il rapporto di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Secondo la giurisprudenza federale, la nozione di causalità superante (“überholende Kausalität”) concerne delle situazioni in cui un danno avrebbe potuto essere causato da un determinato fatto, ma risulta in realtà da altre circostanze. In altri termini, essa concerne il caso in cui un primo fatto è suscettibile di comportare un certo pregiudizio, ma quest’ultimo è causato da un secondo fatto prima che lo faccia il primo; il primo è in questo senso superato dal secondo. La causalità superante crea semplicemente il rischio di un pregiudizio, ma non il pregiudizio concreto (cfr. DTF 135 V 269 consid. 5.3 e riferimenti ivi menzionati).
Per stabilire se ci si trova in presenza di una causalità superante, non è decisiva la successione cronologica degli eventi (infortunio poi malattia o viceversa). Occorre al contrario riferirsi al momento dell’insorgenza del danno. Pertanto, se un assicurato è totalmente invalido in ragione di una causa estranea all’infortunio, non vi è più spazio per una limitazione supplementare della capacità di guadagno legata all’infortunio. Ciò è il caso anche quando l’infortunio avrebbe fatto nascere il diritto a una rendita (cfr. RAMI 2006 U 570 consid. 2.4 e i riferimenti ivi citati; si veda pure P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, 146 s.).
Nell’ambito di una contestazione del nesso di causalità naturale riguardante una rendita d’invalidità, per derimere la questione di sapere se esiste un corrispondente diritto, occorre stabilire a quale momento è insorta l’invalidità che apre il diritto a una rendita LAINF e raffrontarlo con la data d’insorgenza dell’inabilità lavorativa legata alla malattia (DTF 135 V 269 consid. 5.3).
Una rendita d’invalidità nasce dal momento in cui dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi un notevole miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI (art. 19 cpv. 1 LAINF).
2.5. Il caso deciso nella DTF 135 V 269 riguardava un assicurato, di professione muratore, che soffriva di un eczema da contatto assunto dall’assicuratore contro gli infortuni a titolo di malattia professionale (e perciò dichiarato inidoneo a tutti i lavori a contatto con il cemento, le componenti del cromo, della colofonia e gli additivi della gomma), come pure di patologie muscolo-scheletriche (spondilartrite anchilosante e rotture parziali dei tendini sovraspinato e sovrascapolare con conflitto sottoacromiale).
In quell’occasione l’Alta Corte ha negato l’esistenza di un caso di causalità superante. In effetti, essa ha rilevato che, in base alla documentazione medica agli atti, lo stato di salute legato alla malattia professionale si era abbastanza rapidamente stabilizzato, non essendovi più stato contatto con la noxa. La sua reintegrazione in una professione manuale si avverava ormai inevitabile. Ad ogni modo, a fine 2002, non ci si poteva più attendere un notevole miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato per quanto concerneva le conseguenze della malattia professionale assicurata. Un potenziale diritto a una rendita d’invalidità avrebbe perciò potuto nascere nel corso di quello stesso anno, ovvero a un’epoca in cui la patologia lombare non causava ancora una rilevante incapacità lavorativa. Il fatto che l’assicurato sia in seguito divenuto totalmente inabile al lavoro, segnatamente per le problematiche interessanti la schiena, non è pertanto stato giudicato suscettibile di liberare l’assicuratore contro gli infortuni dalla sua responsabilità (“Un droit potentiel à une rente de la CNA aurait déjà pu prendre naissance au cours de cette même année (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115), soit à une époque où, à dire de médecin, l'affection lombaire n'entraînait pas encore une incapacité notable de travail. Le fait que l'intéressé est devenu par la suite totalement incapable de travailler, notamment pour des problèmes de dos, ne libère donc pas l'assureur-accidents de sa responsabilité (cf. OMLIN, op. cit., p. 146 s.).”).
2.6. Nel caso di specie, non è contestato il fatto che i soli postumi infortunistici di cui è portatore l’insorgente, sono quelli che interessano il piede destro. Al riguardo, è stata formulata la diagnosi di artrosi tarso/metatarsale II del piede destro (cfr. doc. 119).
L’amministrazione ha ritenuto stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche a far tempo dal 1° dicembre 2015 (cfr. doc. 124, p. 1).
Il TCA condivide tale conclusione alla luce del referto 15 ottobre 2015 del Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 107, p. 2), il quale aveva dichiarato ormai stabile la situazione del piede destro (“Es liegt insgesamt eine stabile Situation”) e riferito che l’assicurato era contrario a sottoporsi a ulteriori provvedimenti chirurgici (artrodesi tarso/metatarsale II) (“Für den Patienten kommt ein entsprechendes Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht infrage …”), e del rapporto relativo alla visita fiduciaria di chiusura del 19 novembre 2015 eseguita dal dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 123, p. 4).
Un potenziale diritto a una rendita d’invalidità LAINF è quindi nato il 1° dicembre 2015.
Oltre alle sequele dell’evento infortunistico del gennaio 2014, l’insorgente presentava anche delle patologie morbose di natura muscolo-scheletrica interessanti la spalla sinistra (tendinopatia con rottura transmurale del tendine sovraspinato), il piede sinistro (tendoperiostite achillea) e il rachide lombare (sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su canale spinale stretto tra L4 e L5) e internistica (cardiopatia ischemica con malattia coronarica trivasale) (cfr., ad esempio, il doc. 97 e il rapporto finale SMR del 2 febbraio 2016 - inc. AI, p. 134), tutte apparse prima del dicembre 2015.
Ora, tutto ben considerato, le carte processuali permettono di concludere, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al momento in cui è nato il potenziale diritto a una rendita d’invalidità LAINF (dicembre 2015), la capacità lavorativa dell’insorgente risultava già compromessa da patologie di natura morbosa.
Al riguardo, il dott. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, interpellato dal TCA in corso di causa (cfr. doc. XX), ha rilevato che “per le sole patologie extra-infortunistiche (piede sx, spalla sx e colonna vertebrale), si può ipotizzare un’incapacità lavorativa per la sua professione di meccanico da circa febbraio-marzo 2015.” (doc. XXI – il corsivo è del redattore). Da parte sua, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia, autore di un apprezzamento datato 14 luglio 2017 per conto del ricorrente, ha sostenuto che “le malattie che erano presenti (disturbi alla spalla sinistra, tendinopatia del tendine achilleo sinistro, cardiopatia ischemica) da sole sarebbero state sufficienti per giustificare un’invalidità del 100%.” (doc. 199, p. 3). Infine, con rapporto del 28 agosto 2015 indirizzato all’UAI, il medico curante del ricorrente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato una completa inabilità lavorativa “… per motivi di salute (…) (colonna lombare e disturbi osteoarticolari altri che il trauma riferito).” (inc. AI, p. 88 – il corsivo è del redattore).
In ossequio ai principi giurisprudenziali esposti in precedenza, occorre concludere che nella presente fattispecie si è in presenza di un caso di causalità superante. L’istituto assicuratore resistente è dunque liberato dalla propria responsabilità e, pertanto, pure legittimato a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità.
Va ancora precisato che, secondo la giurisprudenza federale, il concatenamento cronologico degli eventi (infortunio/malattia) non determina di per sé l’esistenza o meno di una situazione di causalità superante. Pertanto, contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente (cfr. doc. XXVII, p. 2), il fatto che l’incapacità lavorativa legata allo schiacciamento del piede destro sarebbe insorta prima di quella provocata dalle affezioni extrainfortunistiche, non è di per sé atta a giustificare le sue pretese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti